Roma Doc - Proposta di modifica ordinaria - 2024
Proposta di modifica ordinaria, che modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (DOC) dei vini Roma
Vini a Denominazione di origine protetta (Doc + Docg)
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Proposta di modifica ordinaria, che modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (DOC) dei vini Roma
La Doc Roma è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
“bianco”;
“rosso”
“rosso riserva”;
“rosato”;
“Romanella” spumante;
“Malvasia puntinata”;
“Bellone”.
La zona di produzione ricade nella Regione Lazio e comprende in parte il territorio della Provincia di Roma. La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei vini con la menzione “classico”, comprende esclusivamente parte del territorio del comune di Roma.
I vini della Romagna Albana Docg devono essere ottenuti dalle uve di vigneti Albana: minimo 95%.
La zona di produzione delle uve comprende, della Regione Emilia Romagna, gli interi territori amministrativi dei Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme-Terra del Sole, Meldola, Longiano, Montiano, Roncofreddo e parte dei Comuni di Forlì, Forlimpopoli, Cesena, Savignano sul Rubicone della Provincia di Forlì-Cesena. Inoltre anche gli interi territori dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme e parte dei Comuni di Castelbolognese, Faenza della Provincia di Ravenna, nonchè gli interi territori dei Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel S.Pietro Terme, Dozza Imolese, Fontanelice e parte dei Comuni di Imola e Ozzano Emilia della Provincia di Bologna
Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini Romagna
Fin al 1300 la Famiglia Baldi di Faenza ha posseduto terreni vitati nelle zone più fertili della Romagna. Fu tra le prime ad elevare il livello qualitativo della produzione vinicola, tanto che altre famiglie gentilizie, non solo di Faenza e sebbene anch’esse produttrici, servivano i vini Baldi nelle occasioni speciali. All’inizio del ‘900 Francesco Baldi fu il primo produttore di spumante in Romagna, probabilmente Albana tagliata con altri vini; il suo spumante, prodotto in grandi quantità nella
villa “Le Fontane” di Sarna di Faenza era venduto, grazie all’alto livello qualitativo in Romagna, a Bologna e veniva esportato in Francia e Russia, dove ricevette ambiti premi e riconoscimenti.
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei vini atti a essere designati con la denominazione “Romagna” comprende, in tutto o in parte, diversi Comuni delle Province di Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini della Regione Emilia Romagna.
La Docg Rosazzo è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti dai vigneti aventi, nell’ambito ziendale, la seguente composizione ampelografica Friulano: per almeno il 50%; Sauvignon: dal 20% al 30 %; Pinot bianco e/o Chardonnay
Le uve destinate alla produzione dei vini a D.O.C.G. “Rosazzo” devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende in tutto o in parte il territorio comunale di: Manzano, San Giovanni al Natisone e Corno di Rosazzo, in Provincia di Udine – Regione Friuli Venezia Giulia.
Il vino “Rossese di Dolceacqua” o “Dolceacqua” deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai
vigneti composti dal vitigno Rossese. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve rosse,
non aromatiche, provenienti da vitigni, idonei alla coltivazione per la Regione Liguria, presenti nei
vigneti fino ad un massimo complessivo del 5%.
La zona di produzione del vino “Rossese di Dolceacqua” o “Dolceacqua” comprende in tutto i
territori dei comuni di Dolceacqua, Apricale, Baiardo, Camporosso, Castelvittorio, Isolabona,
Perinaldo, Pigna, Rocchetta Nervina, San Biagio della Cima e Soldano, nonché la frazione
Vallecrosia Alta, del comune di Vallecrosia, e quella di Mortola Superiore, S. Bartolomeo –
Carletti, Ville, Calandri, S. Lorenzo, S. Bernardo, Sant’Antonio, Sealza, Villatella, Calvo-S.
Pancrazio, Torri, Verrandi e Calandria di Trucco del comune di Ventimiglia, e quella parte del
territorio del comune di Vallebona che è situata sulla riva destra del torrente Borghetto.
Provincia di Imperia
Il vino a denominazione di origine controllata ROSSO CÒNERO deve essere ottenuto dalle uve
prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Montepulciano minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino, fino al 15%, tutti gli
altri vitigni non aromatici, a bacca rossa, idonei alla coltivazione nella regione Marche.
La zona di produzione del vino «ROSSO CÒNERO» comprende l'intero territorio comunale di
Ancona, Offagna, Camerano, Sirolo Numana e parte dei comuni di Castelfidardo ed Osimo. Provincia di Ancona
Il vino “Rosso di Cerignola” deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai
seguenti vitigni nella percentuale appresso indicata:
Uva di Troia non meno del 55%;
Negro amaro dal 15 al 30%;
Sangiovese, Barbera, Montepulciano, Malbeck e Trebbiano toscano, da soli o congiuntamente, fino
ad un massimo del 15%.
Le uve destinate alla produzione del vino “Rosso di Cerignola” devono essere prodotte nella zona
che comprende: il territorio del comune di Cerignola, salvo la parte non idonea a produzioni
vinicole con le caratteristiche previste dal presente disciplinare; l’intero territorio dei comuni di
Stornara e Stornarella; le isole amministrative del comune di Ascoli Satriano intercluse nel territorio
del comune di Cerignola. Provincia di Foggia
La Doc Rosso di Montalcino deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti, nell’ambito aziendale, esclusivamente dal vitigno “Sangiovese”.
E’ apprezzato per la sua fragranza e freschezza dovuta agli aromi primari fruttati e aromi secondari provenienti dalla fermentazione. Di facile abbinamento e caratteristiche di versatilità.
E’ un vino visivamente limpido, brillante, di colore rosso rubino intenso. Ha profumo caratteristico ed intenso e sapore asciutto, caldo e gradevolmente tannico. Si accompagna a primi piatti con salse strutturate ed a salumi, formaggi e carni non troppo strutturate. Va servito in calici a forma ampia e ad una temperatura di 16-18°C.
- Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
-acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.
Area amministrativa del Comune di Montalcino, Provincia di Siena, Regione Toscana