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Dpr del 12 luglio 1963 numero 930

Pubblicato da disciplinare
Categoria : Legislazione Argomenti : nessuno

Tutela delle denominazioni di origine dei mosti e vini in vigore dal 30/07/1963 al 11/05/2010

Decreto del Presidente della Repubblica del 12/07/1963 n. 930 -
Norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini.
Pubblicato in G.U. n. 188 del 15 luglio 1963
Abrogato dal D.l. del 08/04/2010 n. 61 Articolo 32


Articolo 3
Tutela delle denominazioni di origine dei mosti e vini.
Articolo 3 - Tutela delle denominazioni di origine dei mosti e vini.
In vigore dal 30/07/1963 al 11/05/2010
La denominazione di origine semplice designa i vini ottenuti da uve provenienti dai vitigni tradizionali delle corrispondenti zone di produzione, vinificate secondo gli usi locali, leali e costanti delle zone stesse.
Alla delimitazione di tali zone si provvede con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'industria e commercio. In mancanza del provvedimento ministeriale di delimitazione la zona di produzione si intendera' costituita dall'intera circoscrizione dei Comuni ricadenti nel territorio cui si riferisce il nome o qualificazione geografica assunto come denominazione di origine del vino

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