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Emilia o dell'Emilia Igt - modifiche al disciplinare di produzione

Pubblicato da disciplinare

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della IGT Emilia o dell'Emilia con introduzione delle categorie di prodotti vitivinicoli vino spumante e vino da uve appassite e nuove tipologie con indicazione del vitigno, ovvero Fogarina, Moscato Bianco e Spergola ed altro

Approvazione 25/05/2022



Pubblicazione di una domanda di modifica di un disciplinare di denominazione nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(2021/C 501/09)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  ( 1 ) entro due mesi dalla data della presente pubblicazione.

RICHIESTA DI MODIFICA DEL CAPITOLATO DI PRODOTTO

'dell'Emilia' / 'Emilia'

PGI-IT-A0509-AM06

Data di applicazione: 2 gennaio 2019

1.    Norme applicabili all'emendamento

Articolo 105 del Regolamento (UE) n° 1308/2013 – Non lievi modifiche

2.    Descrizione e motivi della modifica

2.1.   Introduzione di due nuove categorie di prodotti vitivinicoli: 'vino spumante' e 'vino da uve appassite'

Sono state aggiunte due nuove categorie di prodotti vitivinicoli: 'vino spumante' e 'vino da uve appassite'

La regione Emilia ha una lunga tradizione per la produzione di moltissimi vini di spicco sia nella categoria dei vini da uve appassite che nella categoria degli spumanti mediante rifermentazione in bottiglia e/o metodo Charmat (o Martinotti). .

Consentire a questi prodotti di essere classificati come IGP 'dell'Emilia' / 'Emilia' non solo aumenterà il valore economico dei vini, ma darà anche al consumatore una chiara indicazione della loro origine geografica.

L'emendamento riguarda gli articoli 1 e 6 del disciplinare e il punto 2.3 del documento unico (Categorie di prodotti vitivinicoli).

2.2.   Introduzione di nuove tipologie varietali

Nuove tipologie con indicazione del vitigno, ovvero Fogarina, Moscato Bianco e Spergola, sono state inserite nelle relative categorie oggetto del disciplinare, ovvero vino, vino frizzante (Frizzante), vino frizzante (Spumante), vino da uve appassite (Passito) e mosto d'uva parzialmente fermentato.

Inoltre il nome della varietà Pignoletto è stato sostituito, anche nel resto del disciplinare, con quello del suo sinonimo Grechetto Gentile.

Motivazione: Fogarina, Moscato Bianco e Spergola sono varietà autoctone da lungo tempo coltivate nella zona, e le nuove tipologie varietali vengono introdotte dopo lunghe sperimentazioni volte a valorizzare tali varietà.

In particolare, i vitigni Fogarina e Spergola vengono introdotti a seguito del recupero, della caratterizzazione e dello sviluppo di questi vitigni autoctoni nella zona di produzione, dove venivano utilizzati in passato, per lo più in abbinamento ad altri vitigni più diffusi. La recente riscoperta e valorizzazione di questi vitigni, attraverso cloni selezionati, ha portato alla produzione di vini di alta qualità con caratteristiche distintive.

Il nome della varietà 'Pignoletto' è stato sostituito con quello del suo sinonimo 'Grechetto Gentile' perché i produttori hanno scelto di promuovere il 'Pignoletto' come denominazione di origine protetta secondo l'attuale normativa comunitaria.

L'emendamento riguarda gli articoli 1 e 4 del disciplinare e la sezione 7. del documento unico (Principali vitigni).

2.3.   Pinot Nero fermentato in bianco (vinificato in bianco) aggiunto come nuova tipologia, e come varietà complementare per le tipologie Chardonnay e Pinot Bianco

Come nuove tipologie sono stati aggiunti Pinot Nero senza buccia, Pinot Nero Frizzante senza buccia e Pinot Nero Spumante senza buccia.

Motivazione: Queste tipologie rispecchiano una lunga tradizione enologica nella regione Emilia. La fermentazione delle bucce delle uve Pinot Nero esalta nei vini bianchi un profumo gradevole con note eleganti e conferisce ai vini frizzanti e frizzanti una spuma fine e di lunga persistenza.

L'emendamento riguarda gli articoli 2 e 6 del disciplinare di produzione ei punti 4 (descrizione del vino) e 5.1 (pratiche enologiche) del documento unico.

2.4.   Designazione e presentazione Aggiunta di disposizioni sull'indicazione in etichetta di due o più vitigni

Sono state introdotte disposizioni che consentono l'indicazione in etichetta di due o più varietà di uve secondo la vigente normativa UE, tra cui, in particolare, il requisito che le varietà "minori" debbano rappresentare almeno il 15 % delle uve da cui il viene prodotto vino, anche se tale requisito minimo non è previsto dalla disposizione pertinente (articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n. 607/2009).

Questa disposizione ha lo scopo di prevenire informazioni fuorvianti al consumatore. A questo proposito, affinché una varietà sia indicata in etichetta, deve rappresentare almeno il 15 % del totale e contribuire così a plasmare le caratteristiche del vino.

Questa disposizione restrittiva è in linea con l'articolo 70, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 607/2009.

Nello stesso articolo sono state aggiunte le tipologie di vino con indicazione di due o più varietà di uve, tra quelle elencate all'articolo 1 per le tipologie monovitigno.

La modifica che prevede l'inserimento di alcune tipologie con indicazione di due o più vitigni tradizionalmente coltivati ​​nella zona intende esplicitare nel disciplinare quanto già consentito dalla normativa comunitaria. Il vitigno Lambrusco non può però essere utilizzato per queste tipologie in quanto questo vitigno è il più importante e rappresentativo della zona. Il suo utilizzo è stato quindi riservato alle tipologie Lambrusco in purezza al fine di preservare le caratteristiche specifiche dei vini ottenuti da quella varietà.

L'emendamento riguarda l'articolo 7 del disciplinare di produzione e il punto 2.9 del documento unico (Ulteriori condizioni - Descrizione della condizione).

2.5.   Aggiornamento dell'abbinamento dei vitigni per le tipologie Lambrusco

Nell'ambito del requisito che alcune varietà della famiglia Lambrusco debbano rappresentare, insieme o separatamente, l'85 % delle uve utilizzate per produrre le tipologie Lambrusco, l'elenco esistente delle varietà autorizzate (Lambrusco Salamino e/o Lambrusco di Sorbara e/o o Lambrusco Grasparossa e/o Lambrusco Marani e/o Lambrusco Maestri e/o Lambrusco Montericco e/o Lambrusco Viadanese e/o Lambrusco Oliva) è stato esteso anche al Lambrusco a Foglia Frastagliata e/o Lambrusco Barghi e/o Lambrusco dal Peduncolo Rosso (quest'ultimo sinonimo di Terrano), anch'essi tradizionalmente coltivati ​​nel territorio dell'"Emilia" IGP.

L'emendamento riguarda l'articolo 2 del disciplinare e il punto 2.7 del documento unico (Principali vitigni da vino)

2.6.   Ampliamento dell'area di produzione

La zona di produzione dell'uva è stata ampliata per comprendere anche un'area in provincia di Bologna situata sulla sponda destra del fiume Sillaro per tutte le tipologie di prodotto oggetto del disciplinare, ad eccezione delle tipologie Lambrusco.

La zona in esame, per caratteristiche ambientali, è simile al resto della zona di produzione, ed ora produce vini con le stesse caratteristiche organolettiche e qualitative per aver ampliato e consolidato la propria attività vitivinicola.

L'emendamento riguarda l'articolo 3 del disciplinare e il punto 2.6 del documento unico (Area geografica delimitata).

2.7.   Rese d'uva per ettaro e titolo alcolometrico volumico naturale minimo aggiunto per le nuove tipologie varietali

Per le nuove tipologie varietali (Fogarina, Moscato e Spergola) sono state aggiunte la resa massima di uva per ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo, sulla base dei dati consuntivi registrati nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.

L'emendamento riguarda l'articolo 4 del disciplinare e il punto 2.5.2. del documento unico (Rendimento massimo).

2.8.   Norme sulla vinificazione – Modifiche formali (riformulazioni) – Deroghe per la vinificazione nelle zone limitrofe

Il testo è stato riformulato per migliorarne la struttura ed eliminare una disposizione obsoleta.

La deroga dell'UE che consentiva la produzione di vini IGP oltre le immediate vicinanze della zona geografica delimitata è scaduta il 31 dicembre 2012 ed è stata soppressa.

La portata delle deroghe che consentono ai produttori di utilizzare anche impianti di trasformazione in una zona confinante con la zona di produzione dell'uva per le loro operazioni di trasformazione, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 607/2009, è stata definita e definito.

In particolare, è stato previsto che, oltre che nella zona di produzione dell'uva definita all'articolo 3, la vinificazione possa avvenire anche nelle province limitrofe di Ravenna, Forlì-Cesena, Mantova e Cremona.

L'emendamento riguarda l'articolo 5 del disciplinare e il punto 2.9 del documento unico (Ulteriori condizioni – Deroga alla produzione nell'area geografica delimitata).

2.9.   Disposizioni sull'arricchimento e l'utilizzo di prodotti provenienti dall'esterno della zona di produzione

Per quanto riguarda l'arricchimento sono state stabilite regole più rigorose rispetto al disciplinare precedente, prevedendo che qualsiasi mosto di uve concentrato utilizzato per l'arricchimento deve essere ottenuto da uve provenienti dalla zona di produzione definita all'articolo 3.

Sono state inoltre previste norme più rigorose rispetto al passato per l'utilizzo dei prodotti derivati ​​da uve raccolte al di fuori della zona di produzione (entro il limite massimo del 15 % consentito dall'articolo 93, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) 1308/2013), precisando che almeno l'85% della materia prima utilizzata per tutti i prodotti oggetto del disciplinare deve provenire dalla zona di produzione, compresi gli eventuali prodotti utilizzati per l'addolcimento e la presa di spuma.

Lo scopo di tali modifiche è garantire che il prodotto finale, del quale almeno l'85 % deve essere ottenuto da uve raccolte nella zona di produzione, soddisfi ora anche il suddetto requisito secondo cui almeno l'85 % deve essere costituito da prodotti di tale zona (compresi i prodotti utilizzati per l'arricchimento o l'addolcimento), altrimenti la percentuale potrebbe scendere al di sotto dell'85 % nel vino finito. Si tratta quindi di una misura qualitativa volta ad aumentare, rispetto al processo produttivo, l'utilizzo dei prodotti della zona di produzione (a monte del vino e/o di arricchimento e/o dolcificante e/o rifermentazione), anche se la normativa comunitaria sono meno restrittivi. Le disposizioni mirano quindi a rafforzare il legame con l'ambiente.

L'emendamento riguarda l'articolo 5 del disciplinare di produzione e il punto 2.5.1 del documento unico (Pratiche enologiche).

2.10.   Resa vino/uva aggiunta per le tipologie Passito

Per le tipologie Passito di nuova introduzione, la resa massima in uva nel vino finito è stata fissata al 50 % ed è stata inserita una disposizione per vietare qualsiasi arricchimento o addolcimento.

Lo scopo è quello di regolamentare questa specifica tipologia di vino, la cui resa in vino/uva finita (max. 50 %) è bassa rispetto alle altre tipologie, a causa del modo in cui le uve vengono appassite (appassimento).

L'emendamento riguarda l'articolo 5 del disciplinare e il punto 2.4 del documento unico (Descrizione dei vini).

2.11.   Inserimento di una disposizione sul periodo di fermentazione/rifermentazione

E' stata inserita una disposizione, in linea con la normativa nazionale e comunitaria di riferimento, relativa alle fermentazioni e rifermentazioni successive al 31 dicembre dell'anno della vendemmia.

Si tratta di una modifica intesa a consentire la fermentazione e la presa di spuma dei vari prodotti vitivinicoli oggetto del disciplinare dopo il 31 dicembre dell'anno di raccolta delle uve e fino al 30 giugno dell'anno successivo, previa comunicazione delle relative comunicazioni al l'organismo di controllo, in modo da consentire ai produttori di gestire al meglio il loro stock di vino.

L'emendamento riguarda l'articolo 5 del disciplinare. Non comporta alcuna modifica al documento unico.

2.12.   Caratteristiche dei vini al consumo

Le caratteristiche analitiche e organolettiche sono state descritte, come previsto dalla normativa di riferimento (articolo 94, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 1308/2013), per tutte le tipologie di prodotto oggetto del disciplinare, sia per le nuove tipi e quelli previsti dal disciplinare esistente.

L'emendamento riguarda l'articolo 6 del disciplinare e il punto 2.4 del documento unico (Descrizione dei vini).

2.13.   Designazione e presentazione Uso del termine tradizionale 'Vendemmia Tardiva' ('vendemmia tardiva')

È stato previsto l'inserimento in etichetta del termine tradizionale 'Vendemmia Tardiva' in conformità con la pertinente legislazione UE e nazionale.

L'emendamento riguarda l'articolo 7 del disciplinare. Non comporta alcuna modifica al documento unico.

2.14.   Confezione

A titolo di modifica formale, il testo è stato riformulato per estendere il campo di applicazione delle vigenti disposizioni sull'uso dei contenitori e dei sistemi di chiusura anche alla categoria “mosto di uve parzialmente fermentato”.

L'articolo è stato inoltre modificato per regolamentare l'uso dei tappi a fungo per i vini frizzanti, in particolare per limitare la lunghezza della capsula di alluminio che copre il tappo e il collo della bottiglia a 7 cm in linea con la legislazione nazionale e comunitaria, al fine di il confezionamento dei vini frizzanti deve essere diverso da quello degli spumanti, che generalmente hanno capsule in alluminio più lunghe (10-12 cm).

L'emendamento riguarda l'articolo 8 del disciplinare. Non comporta alcuna modifica al documento unico.

2.15.   Legame con l'area geografica

Le informazioni sul legame con la zona geografica sono state integrate per tener conto dell'estensione della zona di produzione di cui all'articolo 3.

Inoltre, sono state apportate rilevanti integrazioni alla sezione che descrive il legame tra le caratteristiche qualitative del prodotto e l'ambiente geografico. Questo per tener conto delle nuove tipologie introdotte (in particolare Passito e Spumanti).

L'emendamento riguarda l'articolo 9 del disciplinare e il punto 2.8 del documento unico (Legame con l'area geografica).

2.16.   Riferimenti all'organismo di controllo

Aggiornati i riferimenti all'organismo di controllo in quanto l'Ispettorato Centrale del Ministero per la tutela della qualità e la prevenzione delle frodi in relazione ai prodotti agroalimentari è stato sostituito da Valoritalia srl, organismo di controllo autorizzato.

L'emendamento riguarda l'articolo 10 del disciplinare. Non comporta alcuna modifica al documento unico.

DOCUMENTO UNICO

1.    Nome del prodotto

dell'Emilia

Emilia

2.    Tipo di indicazione geografica

IGP - Indicazione Geografica Protetta

3.    Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.

Vino frizzante

8.

Vino frizzante

11.

Mosto d'uva parzialmente fermentato

15.

Vino da uve appassite

4.    Descrizione del/i vino/i

1.    'dell'Emilia' / 'Emilia' Bianco (categoria vino), anche con indicazione di uno o più vitigni

Colore: giallo paglierino più o meno intenso;

Profumo: di buona intensità, con prevalenti note floreali e/o fruttate che variano a seconda dei vitigni utilizzati e dell'ambiente di coltivazione;

Sapore: da secco a dolce, sapido;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00 % vol;

Estratto minimo senza zucchero: 13,00 g/l.

Eventuali parametri analitici non riportati nella tabella seguente rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

3,5 g per litro espressi in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Anidride solforosa totale massima (in milligrammi per litro)

 

2.    'dell'Emilia' / 'Emilia' Bianco Frizzante, anche con indicazione di uno o più vitigni

Schiuma: vivace, evanescente;

Colore: giallo paglierino;

Profumo: di buona intensità, con note floreali e fruttate essenzialmente fresche che variano a seconda dei vitigni utilizzati;

Sapore: da secco a dolce, sapido;

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 10 % vol;

Estratto minimo senza zucchero: 13,00 g/l.

Eventuali parametri analitici non riportati nella tabella seguente rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

3,5 g per litro espressi in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Anidride solforosa totale massima (in milligrammi per litro)

 

3.    'dell'Emilia' / 'Emilia' Rosso (categoria vini), anche con indicazione di uno o più vitigni diversi dal Lambrusco

Colore: rosso rubino più o meno intenso;

Profumo: vinoso, con note di frutta più o meno matura, talvolta accompagnate da note floreali, in genere violette, e note speziate, a seconda dei vitigni utilizzati e della zona di coltivazione;

Sapore: asciutto, morbido e con la giusta acidità;

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 10,00 % vol;

Estratto minimo senza zucchero: 17,00 g/l.

Eventuali parametri analitici non riportati nella tabella seguente rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

3,5 g per litro espressi in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Anidride solforosa totale massima (in milligrammi per litro)

 

4.    Rosso Frizzante 'dell'Emilia' / 'Emilia', anche con indicazione di uno o più vitigni diversi dal Lambrusco

Schiuma: vivace, evanescente;

Colore: rosso rubino più o meno intenso;

Profumo: vinoso, con fresche note fruttate e floreali;

Sapore: da secco a dolce, sapido con una piacevole freschezza;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10 % vol;

Estratto minimo senza zucchero: 17 g/l.

Eventuali parametri analitici non riportati nella tabella seguente rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

3,5 g per litro espressi in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Anidride solforosa totale massima (in milligrammi per litro)

 

5.    Rosso Novello 'dell'Emilia' / 'Emilia', anche con indicazione di un vitigno diverso dal Lambrusco

Colore: rosso rubino brillante;

Profumo: vinoso e con spiccate note fruttate;

Sapore: morbido e con la giusta acidità;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;

Estratto minimo senza zucchero: 17 g/l.

Eventuali parametri analitici non riportati nella tabella seguente rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

3,5 g per litro espressi in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Anidride solforosa totale massima (in milligrammi per litro)

 

6.    'dell'Emilia' / 'Emilia' Rosato (categoria vini)

Colore: rosa di varia intensità e varie sfumature;

Profumo: con prevalenti note fruttate;

Sapore: da secco a dolce di giusta morbidezza e freschezza, sapido;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10 % vol;

Estratto minimo senza zucchero: 14 g/l.

Eventuali parametri analitici non riportati nella tabella seguente rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

3,5 g per litro espressi in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Anidride solforosa totale massima (in milligrammi per litro)

 

7.    'dell'Emilia' / 'Emilia' Rosato Frizzante

Schiuma: vivace, evanescente;

Colore: rosa di varia intensità e varie sfumature;

Profumo: con lievi note floreali, accompagnate da note fruttate più pronunciate;

Sapore: da secco a dolce di giusta morbidezza e freschezza, sapido;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10 % vol;

Estratto minimo senza zucchero: 14 g/l.

Eventuali parametri analitici non riportati nella tabella seguente rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

3,5 g per litro espressi in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Anidride solforosa totale massima (in milligrammi per litro)

 

8.    'dell'Emilia' / 'Emilia' Bianco Spumante, anche con indicazione di uno o più vitigni diversi dal Lambrusco

Schiuma: fine e di lunga durata;

Colore: giallo paglierino più o meno intenso;

Profumo: delicato, fragrante e distinto con note floreali e fruttate;

Sapore: dal carattere brut al dolce, fresco, armonico con un delicato sentore di lievito;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;

Estratto minimo senza zucchero: 16 g/l.

Eventuali parametri analitici non riportati nella tabella seguente rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

5 g per litro espressi in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Anidride solforosa totale massima (in milligrammi per litro)

 

9.    'dell'Emilia' / 'Emilia' Bianco Passito, anche con indicazione di un vitigno

Colore: giallo dorato tendente all'ambrato;

Aroma: delicatamente fragrante;

Sapore: gradevolmente amabile o amabile, caldo, vellutato, talvolta leggermente vivace;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16 % vol, di cui almeno 12 % vol. effettivo;

Estratto minimo senza zucchero: 18 g/l.

Eventuali parametri analitici non riportati nella tabella seguente rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

4,5 g per litro espressi in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Anidride solforosa totale massima (in milligrammi per litro)

 

10.    Mosto d'uva parzialmente fermentato «dell'Emilia» / «Emilia» Bianco, anche con indicazione di un vitigno

Schiuma: vivace, evanescente;

Colore: giallo paglierino;

Profumo: di buona intensità, con note floreali e fruttate essenzialmente fresche che variano a seconda dei vitigni utilizzati;

Sapore: dolce;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol;

Titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 1 % e massimo 6,3 %;

Estratto minimo senza zucchero: 13 g/l.

Eventuali parametri analitici non riportati nella tabella seguente rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

3,5 g per litro espressi in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Anidride solforosa totale massima (in milligrammi per litro)

 

11.    Rosso Spumante 'dell'Emilia' / 'Emilia', anche con indicazione di uno o più vitigni diversi dal Lambrusco

Schiuma: fine e di lunga durata;

Colore: rosso rubino o granato più o meno intenso;

Profumo: delicato, fragrante e ampio con note floreali;

Sapore: dal carattere brut al dolce, fresco, armonico con un delicato sentore di lievito;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;

Estratto minimo senza zucchero: 18 g/l.

Eventuali parametri analitici non riportati nella tabella seguente rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

5 g per litro espressi in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Anidride solforosa totale massima (in milligrammi per litro)

 

12.    'dell'Emilia' / 'Emilia' Rosso Passito, anche con indicazione di un vitigno

Colore: rosso granato intenso;

Aroma: delicatamente fragrante;

Sapore: gradevolmente amabile o amabile, caldo, vellutato, talvolta leggermente vivace;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16 % vol, di cui almeno 12 % vol. effettivo;

Estratto minimo senza zucchero: 18 g/l.

Eventuali parametri analitici non riportati nella tabella seguente rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

4 g per litro espressi in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Anidride solforosa totale massima (in milligrammi per litro)

 

13.    Mosto d'uva parzialmente fermentato «dell'Emilia» / «Emilia» Rosso, anche con indicazione di un vitigno diverso dal Lambrusco

Schiuma: vivace, evanescente;

Colore: rosso rubino più o meno intenso;

Profumo: vinoso, con fresche note fruttate e floreali;

Sapore: Dolce e saporito con una piacevole freschezza;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol;

Titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 1 % e massimo 6,3 %;

Estratto minimo senza zucchero: 17 g/l.

Eventuali parametri analitici non riportati nella tabella seguente rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

3,5 g per litro espressi in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Anidride solforosa totale massima (in milligrammi per litro)

 

14.    Rosato Spumante 'dell'Emilia' / 'Emilia'

Schiuma: fine e di lunga durata;

Colore: rosa più o meno intenso;

Profumo: fragrante, caratteristico con note floreali e fruttate;

Sapore: dal carattere brut al dolce, fresco, armonico con un delicato sentore di lievito;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;

Estratto minimo senza zucchero: 16 g/l.

Eventuali parametri analitici non riportati nella tabella seguente rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

5 g per litro espressi in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Anidride solforosa totale massima (in milligrammi per litro)

 

15.    Mosto d'uva rosato parzialmente fermentato 'dell'Emilia' / 'Emilia'

Colore: rosso rubino più o meno intenso;

Profumo: vinoso, con fresche note fruttate e floreali;

Sapore: Dolce e saporito con una piacevole freschezza;

Titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 1 % e massimo 6,3 %;

Estratto minimo senza zucchero: 15 g/l.

Eventuali parametri analitici non riportati nella tabella seguente rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

3,5 g per litro espressi in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Anidride solforosa totale massima (in milligrammi per litro)

 

16.    'dell'Emilia' / 'Emilia' Lambrusco Rosso Frizzante

Schiuma: vivace, evanescente;

Colore: rosso rubino o granato più o meno intenso;

Profumo: delicato, fragrante e distinto con note floreali;

Sapore: da secco a dolce, morbido e con la giusta acidità;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol;

Estratto minimo senza zucchero: 18 g/l.

Eventuali parametri analitici non riportati nella tabella seguente rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

5,5 g per litro espressi in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Anidride solforosa totale massima (in milligrammi per litro)

 

17.    'dell'Emilia' / 'Emilia' Lambrusco Rosso Spumante

Schiuma: fine e di lunga durata;

Colore: rosso rubino o granato più o meno intenso;

Profumo: delicato, fragrante e ampio con note floreali;

Sapore: dal carattere brut al dolce, fresco, armonico con un delicato sentore di lievito;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;

Estratto minimo senza zucchero: 18 g/l.

Eventuali parametri analitici non riportati nella tabella seguente rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

5,5 g per litro espressi in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Anidride solforosa totale massima (in milligrammi per litro)

 

18.    'dell'Emilia' / 'Emilia' Lambrusco Rosso Novello Frizzante

Schiuma: vivace, evanescente;

Colore: rosso rubino brillante;

Profumo: vinoso e con spiccate note fruttate;

Sapore: da secco a dolce, morbido e con la giusta acidità;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;

Estratto minimo senza zucchero: 17 g/l.

Eventuali parametri analitici non riportati nella tabella seguente rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

4 g per litro espressi in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Anidride solforosa totale massima (in milligrammi per litro)

 

19.    Mosto d'uva parzialmente fermentato 'dell'Emilia' / 'Emilia' Lambrusco Rosso

Schiuma: vivace, evanescente;

Colore: rosso rubino più o meno intenso;

Profumo: vinoso, con fresche note fruttate e floreali;

Sapore: Dolce e saporito con una piacevole freschezza;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol;

Titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 1 % e massimo 6,3 %;

Estratto minimo senza zucchero: 17 g/l.

Eventuali parametri analitici non riportati nella tabella seguente rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

3,5 g per litro espressi in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Anidride solforosa totale massima (in milligrammi per litro)

 

20.    'dell'Emilia' / 'Emilia' Lambrusco Rosato Frizzante

Schiuma: vivace, evanescente;

Colore: rosa più o meno intenso;

Profumo: gradevole, acuto, fragrante e caratteristico con note floreali e fruttate;

Sapore: da secco a dolce, corposo e fresco, sapido;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol;

Estratto minimo senza zucchero: 16 g/l.

Eventuali parametri analitici non riportati nella tabella seguente rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

5,5 g per litro espressi in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Anidride solforosa totale massima (in milligrammi per litro)

 

21.    'dell'Emilia' / 'Emilia' Lambrusco Rosato Spumante

Schiuma: fine e di lunga durata;

Colore: rosa più o meno intenso; Profumo: fragrante, caratteristico con note floreali e fruttate;

Sapore: dal carattere brut al dolce, fresco, armonico con un delicato sentore di lievito;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;

Estratto minimo senza zucchero: 16 g/l.

Eventuali parametri analitici non riportati nella tabella seguente rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

5,5 g per litro espressi in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Anidride solforosa totale massima (in milligrammi per litro)

 

22.    Lambrusco 'dell'Emilia' / 'Emilia' Frizzante

Schiuma: vivace, evanescente;

Colore: giallo paglierino;

Profumo: delicato, fragrante e distinto con note floreali;

Sapore: da secco a dolce, corposo e fresco, intenso, armonico;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol;

Estratto minimo senza zucchero: 16 g/l.

Eventuali parametri analitici non riportati nella tabella seguente rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

4 g per litro espressi in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Anidride solforosa totale massima (in milligrammi per litro)

 

23.    Lambrusco 'dell'Emilia' / 'Emilia' Spumante

Schiuma: fine e di lunga durata;

Colore: giallo paglierino;

Profumo: delicato, fragrante e ampio con note floreali;

Sapore: dal carattere brut al dolce, fresco, armonico con un delicato sentore di lievito;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;

Estratto minimo senza zucchero: 16 g/l.

Eventuali parametri analitici non riportati nella tabella seguente rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

4 g per litro espressi in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Anidride solforosa totale massima (in milligrammi per litro)

 

24.    Lambrusco 'dell'Emilia' / 'Emilia' Novello Frizzante

Schiuma: vivace, evanescente;

Colore: giallo paglierino;

Profumo: vinoso e con spiccate note fruttate;

Sapore: da secco a dolce, morbido e con la giusta acidità;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;

Acidità totale minima: 4,0 g/l.

Eventuali parametri analitici non riportati nella tabella seguente rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

4 g per litro espressi in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Anidride solforosa totale massima (in milligrammi per litro)

 

25.    Mosto d'uva parzialmente fermentato Lambrusco 'dell'Emilia' / 'Emilia'

Schiuma: vivace, evanescente;

Colore: giallo paglierino;

Profumo: vinoso, con fresche note fruttate e floreali;

Sapore: Dolce e saporito con una piacevole freschezza;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol;

Titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 1 % e massimo 6,3 %;

Estratto minimo senza zucchero: 16 g/l.

Eventuali parametri analitici non riportati nella tabella seguente rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

3,5 g per litro espressi in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Anidride solforosa totale massima (in milligrammi per litro)

 

26.    Pinot Nero 'dell'Emilia' / 'Emilia' (fermentato senza bucce)

Colore: giallo paglierino brillante;

Aroma: delicato, fragrante, profumato;

Sapore: asciutto, corposo e fresco, armonico;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol;

Estratto minimo senza zucchero: 15 g/l.

Eventuali parametri analitici non riportati nella tabella seguente rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

4 g per litro espressi in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Anidride solforosa totale massima (in milligrammi per litro)

 

27.    'dell'Emilia' / 'Emilia' Pinot Nero Frizzante (fermentato senza bucce)

Schiuma: vivace, evanescente;

Colore: giallo paglierino brillante;

Profumo: delicato, fragrante e profumato con spiccate note fruttate;

Sapore: asciutto, corposo e fresco, armonico;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol;

Estratto minimo senza zucchero: 15 g/l.

Eventuali parametri analitici non riportati nella tabella seguente rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

5 g per litro espressi in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Anidride solforosa totale massima (in milligrammi per litro)

 

28.    'dell'Emilia' / 'Emilia' Pinot Nero Spumante (fermentato senza bucce)

Schiuma: fine e di lunga durata;

Colore: giallo paglierino;

Aroma: fragrante, profumato;

Sapore: dal carattere brut al secco, fresco, armonico con un delicato sentore di lievito;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;

Estratto minimo senza zucchero: 15 g/l.

Eventuali parametri analitici non riportati nella tabella seguente rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

5 g per litro espressi in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Anidride solforosa totale massima (in milligrammi per litro)

 

5.    Pratiche di vinificazione

un.   Pratiche enologiche essenziali

1. Arricchimento – Dolcificazione e presa di spuma

Restrizione rilevante alle pratiche enologiche

Il titolo alcolometrico volumico naturale può essere aumentato mediante l'arricchimento con mosto di uve concentrato ottenuto da uve provenienti dalla zona di produzione delimitata o con mosto di uve concentrato e rettificato, nei limiti e secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale.

L'indicazione geografica tipica «dell'Emilia» / «Emilia» è riservata ai prodotti vitivinicoli delle relative categorie per i quali almeno l'85 % dei prodotti, o eventuali prodotti a monte del vino, provengono dalla zona di produzione delimitata, compresi eventuali prodotti utilizzato per l'addolcimento e la rifermentazione.

2. Fermentazione senza bucce di uve Pinot Nero

Pratica enologica specifica

I vini frizzanti e spumanti sono stati tradizionalmente prodotti dalla fermentazione di uve Pinot Nero con le bucce. La fermentazione delle bucce dell'uva 'Pinot Nero' permette di ottenere un vino di colore bianco, profumo gradevole con note eleganti e spuma fine e persistente.

B.   Rendimenti massimi

1.

Bianco, Rosso, Rosato, Fogarina, Fortana, Lambrusco, Montù, Trebbiano – tutti i tipi coperti tranne Passito

232 ettolitri per ettaro

2.

Alionza, Ancellotta, Moscato Bianco, Grechetto Gentile – tutti i tipi coperti tranne Passito

208 ettolitri per ettaro

3.

Malvasia (da Malvasia di Candia Aromatica) – tutti i tipi coperti tranne Passito

192 ettolitri per ettaro

4.

Chardonnay, Spergola – tutti i tipi coperti tranne Passito

184 ettolitri per ettaro

5.

Barbera, Cabernet Franc, Sangiovese, Sauvignon – tutti i tipi coperti tranne Passito

168 ettolitri per ettaro

6.

Cabernet Sauvignon, Malbo Gentile, Malvasia Bianca, Marzemino, Merlot – tutti i tipi coperti tranne Passito

160 ettolitri per ettaro

7.

Pinot Bianco, Pinot Grigio, Pinot Nero, Riesling Italico – tutti i tipi coperti tranne Passito

160 ettolitri per ettaro

8.

Bianco Passito, Rosso Passito, Fogarina Passito

145 ettolitri per ettaro

9.

Grechetto Gentile Passito

130 ettolitri per ettaro

10.

Malvasia (da Malvasia di Candia Aromatica) Passito

120 ettolitri per ettaro

11.

Spergola Passito

115 ettolitri per ettaro

12.

Sauvignon Passito

105 ettolitri per ettaro

13.

Malbo Gentile Passito, Marzemino Passito

100 ettolitri per ettaro

6.    Zona geografica delimitata

La zona di coltivazione delle uve destinate alla produzione dei vini e dei mosti di uve parzialmente fermentati a Indicazione Geografica Protetta 'dell'Emilia' / 'Emilia' copre l'intero territorio amministrativo delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia. Nella provincia di Bologna l'Indicazione Geografica Protetta 'dell'Emilia' / 'Emilia' può essere utilizzata per le uve coltivate sulla sponda destra del fiume Sillaro destinate alla produzione dei prodotti vitivinicoli oggetto della denominazione, con ad eccezione dei tipi Lambrusco.

7.    Principali varietà di uve da vino

Albana B.

Alicante N.

Alionza B.

Ancellotta N. – Lancellotta

Barbera N.

Bervedino B.

Biancame B. – Bianchello

Bombino Bianco B. – Bonbino

Bonarda N. – Uva Rara

Cabernet Franc N. – Cabernet

Cabernet Sauvignon N. – Cabernet

Canina Nera N. – Canina

Centesimino N.

Chardonnay B.

Ciliegiolo N. – Morettone

Cornacchia N.

Croatina N. – Bonarda

Dolcetto N.

Durella B. – Durello

Ervi N.

Famoso B.

Fiano B.

Forgiarin N.

Fortana N. – Uva d'Oro

Gamay N.

Garganega B. – D'Oro B.

Groppello Gentile N. – Groppello

Lambrusco Barghi N. – Lambrusco

Lambrusco Benetti N. – Lambrusco

Lambrusco Grasparossa N. – Groppello Grasparossa

Lambrusco Grasparossa N. – Lambrusco

Lambrusco Maestri N. – Lambrusco

Lambrusco Marani N. – Lambrusco

Lambrusco Montericco N. – Lambrusco

Lambrusco Oliva N. – Lambrusco

Lambrusco Salamino N. – Lambrusco

Lambrusco Viadanese N. – Lambrusco

Lambrusco a Foglia Frastagliata N. – Enantio N.

Lambrusco a Foglia Frastagliata N. – Lambrusco

Lambrusco di Sorbara N. – Lambrusco

Lanzesa B.

Malbo Gentile N.

Malvasia Istriana B. – Malvasia

Malvasia Bianca di Candia B. – Malvasia

Malvasia di Candia Aromatica B. – Malvasia

Malvasia Rosa Rs.

Manzoni Bianco B. – Incrocio Manzoni 6.0.13 B.

Marsanna B.

Marzemino N. – Berzamino

Marzemino N. – Berzemino

Melara B.

Merlese N.

Montepulciano N.

Montù B. – Montuni

Moscato Bianco B. – Moscato

Mostosa B.

Müller Thurgau B. – Riesling x Sylvaner

Negretto N.

Ortrugo B.

Pelago N.

Perla dei Vivi N.

Petit Verdot N

Pignoletto B. – Alionzina

Pignoletto B. – Grechetto Gentile

Pinot Bianco B. – Pinot

Pinot Grigio – Pinot

Pinot Nero N. – Pinot

Raboso Veronese N. – Raboso

Rebo N.

Refosco dal Peduncolo Rosso N. – Refosco

Riesling Italico B. – Riesling

Riesling Renano B. – Riesling

Ruggine B.

Sangiovese N. – Sangioveto

Santa Maria B.

Sauvignon B. – Sauvignon Blanc

Scarsafoglia B.

Sgavetta N.

Spergola B.

Syrah N. – Shiraz

Termarina N.

Terrano N. – Lambrusco dal Peduncolo Rosso

Tocai Friulano B.

Traminer Aromatico Rs

Trebbianina B.

Trebbiano Modenese B. – Trebbiano

Trebbiano Romagnolo B. – Trebbiano

Trebbiano Toscano B. – Biancame B.

Trebbiano Toscano B. – Trebbiano

Uva del Fantini N.

Uva del Tunde N.

Uva Longanesi N.

Uva Tosca N.

Verdea B. – Colombana Bianca

Verdicchio Bianco B. – Verdicchio

Vernaccina B.

Veruccese N.

8.    Descrizione dei link

8.1.   'dell'Emilia' / 'Emilia' – vino, vino spumante, vino frizzante, mosto d'uva parzialmente fermentato, vino da categorie di uve appassite

Informazioni sulla zona geografica

Fattori naturali rilevanti per il collegamento:

Per tutte le categorie contemplate dal disciplinare, la zona di produzione dei vini IGP «dell'Emilia» / «Emilia» comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia.

Questa zona gode di condizioni pedoclimatiche uniformi per la comune origine, giacitura ed esposizione dei terreni, e l'intera zona ben si presta alle attività vitivinicole che vi prosperano. In particolare, le condizioni climatiche hanno creato un paesaggio uniforme, nel senso che i vigneti dell'intera zona dove si producono i vini IGP 'dell'Emilia' / 'Emilia' utilizzano in gran parte le stesse tecniche di coltivazione.

I vigneti si trovano a varie altitudini, dalla pianura in su, a seconda della zona, dei vitigni coltivati ​​e della tradizione vitivinicola ed enologica; il minor numero di viti si trova in alto Appennino, dove il clima è troppo freddo.

I modelli di temperatura nell'area sono molto variabili, da temperata subcontinentale (la più importante per una zona vinicola) a temperata fresca.

La pianura, con un'altitudine tipicamente compresa tra 2 e 70 m slm, abbraccia un'area continua dal fiume Po alla costa adriatica, estendendosi fino alle ampie vallate appenniniche che raggiungono altitudini fino a 150 m slm. Nella fascia pedecollinare pianeggiante e nella pianura alluvionale caratterizzata da depositi verticali, i sedimenti provengono principalmente dai fiumi e torrenti appenninici, mentre i sedimenti della pianura tortuoso e della piana deltizia sono stati formati dal fiume Po.

Le precipitazioni annuali variano da 600 a 800 mm, concentrate principalmente in autunno e, in misura minore, in primavera. Le carenze idriche si verificano principalmente durante l'estate e sono mitigate dall'elevata umidità relativa dell'aria e dal naturale approvvigionamento di acque sotterranee. Le precipitazioni aumentano alle quote più elevate, a livelli che variano da circa 800 mm al margine dell'Appennino prospiciente la pianura a oltre 2 000 mm nell'alto Appennino, e vi sono anche giornate più piovose.

Fattori storici e umani rilevanti per il collegamento:

L'espansione della viticoltura in Emilia è ben documentata fin dall'epoca romana, in uno sviluppo legato all'addomesticamento di vitigni spontanei o autoctoni e tecniche colturali in continua evoluzione a testimonianza dello stretto legame tra attività umane e fattori ambientali.

Nei mille anni in cui la coltivazione della vite e la storia dell'uomo sono andate di pari passo, si sono sviluppati legami inestricabili che si riflettono nella cultura locale e nelle pratiche tradizionali dell'agricoltura e del vino, e si esprimono più in generale attraverso l'arte e la gastronomia.

Il progresso scientifico e tecnologico è stato realizzato grazie al contributo degli istituti tecnici agrari di Reggio Emilia, Finale Emilia e Castelfranco Emilia, che forniscono formazione e divulgano le nuove tecniche di vinificazione. Se la moderna viticoltura deve molto a tali attività di formazione e divulgazione, anche i viticoltori della regione hanno dato un contributo importante introducendo processi e metodi di gestione del vigneto che combinano sostenibilità ambientale ed economica con tecnologie enologiche innovative.

8.2.   'dell'Emilia' / 'Emilia' – categoria vino

Informazioni sulle qualità specifiche del prodotto che possono essere attribuite alla sua origine geografica e nesso causale con la zona geografica.

I vini bianchi 'dell'Emilia' / 'Emilia' hanno un colore da giallo paglierino a giallo dorato, a volte con riflessi verdognoli o ramati come nel caso del Pinot Grigio. Al naso i vini si caratterizzano per i loro aromi sottili e fini con note fruttate tipiche del principale vitigno utilizzato, in particolare nel caso di varietà aromatiche o semi-aromatiche come Spergola e Trebbiano. Al palato i vini sono da secchi a dolci, armonici, di buona struttura, freschi e sapidi.

I vini Rosato 'dell'Emilia' / 'Emilia' hanno un colore rosato di intensità variabile a seconda del processo di vinificazione utilizzato. Il gusto è fresco ed armonico e spazia dal secco al dolce con equilibrata acidità.

I vini Rossi 'dell'Emilia' / 'Emilia' hanno un colore rosso rubino più o meno intenso; al naso sono vinosi con sentori floreali o fruttati a seconda del vitigno da cui sono ottenuti. Il gusto è armonico e ben strutturato e può variare dal secco al dolce.

I vini rossi Novello esprimono i profumi ei sapori legati alla particolare tecnica della macerazione al carbonio utilizzata per la vinificazione delle uve, che ne esalta il profilo vinoso e le note tipiche del vitigno.

Le caratteristiche qualitative dei vini sono influenzate dalle condizioni pedoclimatiche della zona di produzione. Il clima temperato, fresco e ventilato, i terreni ben drenati con sufficiente disponibilità idrica grazie alla piovosità distribuita anche nei mesi estivi e le marcate escursioni termiche notturne e diurne con la maturazione delle uve garantiscono una maturazione ottimale dei grappoli, ottenendo uve con un buon tenore zuccherino e acido, unito ad altre caratteristiche qualitative e organolettiche proprie di ogni vitigno e che si percepiscono anche nei vini che ne derivano.

Pertanto, il nesso di causalità si basa su specifiche qualità del prodotto che possono essere attribuite all'origine geografica.

8.3.   'dell'Emilia' / 'Emilia' – categorie spumante, frizzante, mosto d'uva parzialmente fermentato

Informazioni sulle qualità specifiche del prodotto che possono essere attribuite alla sua origine geografica e nesso causale con la zona geografica.

La produzione di spumanti e frizzanti è una tradizione secolare ed è considerata il fiore all'occhiello della vinificazione locale. La particolare cura posta durante la fase di coltivazione e vendemmia delle uve e di trasformazione nel vino base nonché durante il successivo periodo di presa di spuma conferisce ai vini frizzanti e frizzanti particolari doti di finezza ed eleganza.

I vini frizzanti e frizzanti ei mosti d'uva parzialmente fermentati devono la loro qualità alla disponibilità di uve con caratteristiche qualitative ideali per la produzione di questa tipologia di vino.

Il moderato rilascio di anidride carbonica, ottenuto dalla fermentazione naturale in contenitori chiusi, esalta freschezza e vivacità nei vini frizzanti, siano essi bianchi, rosati o rossi.

La specializzazione del processo produttivo ha consentito di individuare le tipologie varietali più idonee alla trasformazione in vino frizzante e di effettuare la presa di spuma con attrezzature all'avanguardia nella tecnologia; questi fattori hanno contribuito ad aumentare la qualità del prodotto finale.

Lo stesso vale per i mosti d'uva parzialmente fermentati, siano essi bianchi, rossi o rosati, che vengono prodotti con il metodo Charmat (o Martinotti) per conferire al prodotto finale freschezza unita a una moderata gradazione alcolica.

Le caratteristiche qualitative dei vini sono influenzate dalle condizioni pedoclimatiche della zona di produzione. Il clima temperato, fresco e ventilato, i terreni ben drenati con sufficiente disponibilità idrica grazie alla piovosità distribuita anche nei mesi estivi e le marcate escursioni termiche notturne e diurne con la maturazione delle uve garantiscono una maturazione ottimale dei grappoli, ottenendo uve con un buon tenore zuccherino e acido, unito ad altre caratteristiche qualitative e organolettiche proprie di ogni vitigno e che si percepiscono anche nei vini che ne derivano.

Pertanto, il nesso di causalità si basa su specifiche qualità del prodotto che possono essere attribuite all'origine geografica.

8.4.   'dell'Emilia' / 'Emilia' – vino da uve appassite categoria

Informazioni sulle qualità specifiche del prodotto che possono essere attribuite alla sua origine geografica e nesso causale con la zona geografica.

A seconda della varietà utilizzata, il colore varia dal giallo dorato all'ambrato nei vini bianchi al rosso granato. Il profumo è delicato e caratteristico con note di uva appassita, talvolta speziate e che ricordano il miele e la frutta matura. Il gusto è pieno e armonico e può variare dal secco al dolce anche se la maggior parte dei vini ha un contenuto zuccherino più elevato.

I vini passiti possono essere prodotti da tutti i vitigni, sia bianchi che rossi, ma i vitigni aromatici (Moscato Giallo, Moscato Rosa, Traminer Aromatico) e semi-aromatici (Goldtraminer, Nosiola, Riesling Renano, Sauvignon, ecc.) sono i più frequentemente utilizzato.

Le uve vengono appassite in appositi locali di appassimento, e la durata del periodo di appassimento varia a seconda dell'intensità delle caratteristiche che la tecnica intende apportare al prodotto finito.

Le uve utilizzate per la produzione dei vini Passito sono identificate dal produttore sulla base delle specifiche caratteristiche fisiche e qualitative del grappolo.

I grappoli con molto spazio tra le uve sono particolarmente adatti all'appassimento e vengono selezionati in vigna al momento della vendemmia.

L'essiccazione è favorita dalla forte escursione termica tra il giorno e la notte, particolarmente apprezzabile durante la tarda estate e l'autunno.

Le caratteristiche qualitative dei vini sono influenzate dalle condizioni pedoclimatiche della zona di produzione. Il clima temperato, fresco e ventilato, i terreni ben drenati con sufficiente disponibilità idrica grazie alla piovosità distribuita anche nei mesi estivi e le marcate escursioni termiche notturne e diurne con la maturazione delle uve garantiscono una maturazione ottimale dei grappoli, ottenendo uve con un buon tenore zuccherino e acido, unito ad altre caratteristiche qualitative e organolettiche proprie di ogni vitigno e che si percepiscono anche nei vini che ne derivano.

Pertanto, il nesso di causalità si basa su specifiche qualità del prodotto che possono essere attribuite all'origine geografica.

9.    Ulteriori condizioni essenziali

Deroga alla vinificazione e trasformazione nella zona geografica delimitata

Quadro giuridico:

Legislazione UE

Tipo di ulteriore condizione:

Deroga alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

Descrizione della condizione:

Conformemente alla deroga prevista dall'articolo 6, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 607/2009, il processo di produzione del mosto di uve parzialmente fermentato e di tutte le altre categorie di vino IGP «dell'Emilia» / «Emilia» , compresa la produzione e presa di spuma di vino frizzante e spumante, può avvenire, oltre che nella zona di produzione delimitata, anche entro i confini delle province limitrofe di Ravenna, Forlì-Cesena, Mantova e Cremona.

Indicazione in etichetta di due o più vitigni

Quadro giuridico:

Nella legislazione nazionale

Tipo di ulteriore condizione:

Disposizioni aggiuntive relative all'etichettatura

Descrizione della condizione:

Descrizione della condizione:

Affinché i vini «dell'Emilia» / «Emilia» IGP possano essere designati con i nomi di due o più vitigni, le uve di ciascuna varietà «minore» devono rappresentare più del 15 % del totale e le varietà devono essere indicati in etichetta in ordine decrescente rispetto alla quantità effettiva di uva utilizzata.

Ciò per garantire che i vini così ottenuti e designati rispecchino le caratteristiche di tutti i vitigni da cui sono ottenuti per evitare di fornire al consumatore informazioni ingannevoli, come la normativa UE in materia (articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del Il regolamento (CE) n. 607/2009) non fissa una percentuale minima per i vitigni "minori" utilizzati.

Questa disposizione restrittiva è in linea con l'articolo 70, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 607/2009, che consente agli Stati membri di stabilire disposizioni più restrittive in materia di etichettatura nel disciplinare di produzione, anche per l'indicazione delle varietà di uve.

Link alla specifica del prodotto

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13479


1 )   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671 .



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/812 DELLA COMMISSIONE
del 19 maggio 2022 relativo all’approvazione di modifiche del disciplinare di una denominazione  di origine protetta o di una indicazione geografica protetta [«dell’Emilia/Emilia» (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre  2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i  regolamenti  (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio ( 1), in particolare l’articolo 99, considerando quanto segue:
(1) La Commissione ha esaminato la domanda di approvazione di modifiche del disciplinare  dell’indicazione geografica protetta «dell’Emilia/Emilia», trasmessa dall’Italia a norma dell’articolo  105 del regolamento (UE) n. 1308/2013. 
(2) La Commissione ha pubblicato la domanda di approvazione delle modifiche del disciplinare  della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2), conformemente all’articolo 97, paragrafo 3, del  regolamento (UE) n. 1308/2013.
(3) Alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
(4) Le modifiche del disciplinare dovrebbero quindi essere approvate a norma dell’articolo 99 del  regolamento (UE) n. 1308/2013.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per  l’organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Sono approvate le modifiche del disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relative al nome «dell’Emilia/Emilia» (IGP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea.

Tag : Emilia/dell'Emilia

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