Etichettatura dei prodotti vitivinicoli
A decorrere dal giorno 8 dicembre 2023, e' consentito etichettare e commercializzare i vini e i prodotti vitivinicoli aromatizzati con etichette riportanti il simbolo ISO 2760 «i» accanto al QR code che rimanda alle informazioni relative alla lista degli ingredienti ed alla dichiarazione nutrizionale.
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 7 dicembre 2023
Etichettatura dei prodotti vitivinicoli - regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modificazioni e integrazioni, concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli - Articolo 119. (23A06856)
(GU n.17 del 22-1-2024)
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/2117;
Visto, in particolare, l'art. 119 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/2117, che prevede l'obbligo di riportare in etichetta, tra l'altro, la lista degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale;
Visto l'art. 5, paragrafo 8 del regolamento (UE) 2021/2117 il quale fissa all'8 dicembre 2023 la data di entrata in vigore delle nuove regole di etichettatura di cui all'art. 119 del regolamento (UE) 1308/2013;
Visti, altresi', i paragrafi 4 e 5 dell'art. 119 i quali, in deroga al principio stabilito al paragrafo 1, consentono di fornire la lista degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale per via elettronica, limitando l'obbligo di riportare nell'etichetta apposta sulle bottiglie la sola indicazione del valore energetico;
Visto l'art. 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 il quale conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per consentire l'utilizzo di simboli o pittogrammi per riportare le indicazioni in questione;
Ritenuto di individuare, quale forma elettronica per la fornitura delle informazioni di cui trattasi, un QR code da riportare in etichetta identificandolo, nelle more dell'adozione del relativo atto delegato della Commissione, con il simbolo ISO 2760 identificato con la lettera «i», universalmente riconosciuto ed utilizzato per dare una corretta informazione al consumatore;
Considerata la comunicazione della Commissione C/2023/1190 riguardante, tra l'altro, le modalita' di riportare le informazioni al consumatore che richiederebbero, al momento e nelle more dell'adozione di uno specifico atto delegato, delle indicazioni piu' precise e, nello specifico, la necessita' di riportare una dicitura che renda chiaro il contenuto del QR code;
Considerato che la suddetta interpretazione e' stata fornita a ridosso dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni e che molte aziende, al fine di rispettare i termini stabiliti all'art. 5, paragrafo 8 del regolamento (UE) 2021/2117, avevano gia' provveduto alla stampa delle nuove etichette riportanti il QR code con accanto il simbolo «i»;
Considerato che il citato simbolo «i» e' consentito dalla normativa nazionale per indicare le informazioni obbligatorie relative all'imballaggio e ai materiali di imballaggio (c.d. etichetta ambientale) di cui all'art. 219, comma 5 del decreto legislativo n. 152 dl 2006, entrato in vigore il 1° gennaio 2023;
Ritenuto, ai fini di assicurare il rispetto dei principi di sostenibilita' economica ed ambientale di consentire lo smaltimento delle nuove etichette riportanti il simbolo ISO «i»;
Ritenuto, altresi', di limitare tale possibilita' di smaltimento delle etichette per un periodo non superiore a tre mesi e limitatamente al territorio nazionale;
Decreta:
Articolo unico
1. Per le motivazioni espresse in premessa, a decorrere dal giorno 8 dicembre 2023, e' consentito etichettare e commercializzare i vini e i prodotti vitivinicoli aromatizzati con etichette riportanti il simbolo ISO 2760 «i» accanto al QR code che rimanda alle informazioni relative alla lista degli ingredienti ed alla dichiarazione nutrizionale.
2. La deroga di cui al comma 1 e' limitata ad un periodo di tre mesi decorrente dall'8 dicembre 2023, fino all'8 marzo 2024 e solo per il vino e i prodotti vitivinicoli aromatizzati circolanti sul territorio nazionale.
3. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 2 del presente articolo, si applicano le sanzioni previste all'art. 74, comma 1, della legge n. 238/2016.
Il presente decreto e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 dicembre 2023
Il Ministro: Lollobrigida
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