Etna Doc - Modifica disciplinare
Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini Etna
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 19 gennaio 2022
Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Etna». (22A00661)
(GU n.28 del 3-2-2022)
IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e
successive modifiche, recante modalita' di applicazione del
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le
denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche
protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17
ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche
del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione
del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine,
delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel
settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del
disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la
cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e
successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del
vino;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre
2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e
l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di
modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007
e del decreto legislativo n. 61/2010;
Considerato che, ai sensi dell'art. 90 della citata legge n.
238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa
legge e dei citati regolamenti UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano
ad essere applicabili per le modalita' procedurali nazionali in
questione le disposizioni del predetto decreto ministeriale 7
novembre 2012;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 244
del 25 settembre 1968 con il quale e' stata riconosciuta la
denominazione di origine controllata dei vini «Etna» ed approvato il
relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito
internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP e nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre
2011, con il quale e' stato consolidato il disciplinare della DOP dei
vini «Etna»;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato
sito internet del Ministero Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP, con il
quale e' stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione
della denominazione di origine controllata dei vini «Etna»;
Esaminata la documentata domanda presentata per il tramite della
Regione Sicilia, su istanza del Consorzio di tutela dei vini Etna DOC
con sede in Castiglione di Sicilia (CT), e successive integrazioni,
intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata dei vini «Etna» nel rispetto
della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre
2012;
Atteso che la citata richiesta di modifica, considerata «modifica
ordinaria» che comporta variazioni al documento unico, ai sensi
dell'art. 17, del regolamento UE n. 33/2019, e' stata esaminata,
nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato
decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6, 7, e 10, relativa
alle modifiche «non minori» di cui alla preesistente normativa
dell'Unione europea, e in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Sicilia;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale
vini DOP e IGP espresso nella riunione del 28 luglio 2021,
nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta
di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata dei vini «Etna»;
la proposta di modifica del disciplinare in questione e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 281
del 25 novembre 2011, al fine di dar modo agli interessati di
presentare le eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla citata
data;
entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni sulla
citata proposta di modifica;
Considerato che a seguito dell'esito positivo della predetta
procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 17, par.
2, del regolamento UE n. 33/2019 e all'art. 10 del regolamento UE n.
34/2019, sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto
le modifiche ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del
disciplinare di produzione della produzione della DOP dei vini «Etna»
ed il relativo documento unico consolidato con le stesse modifiche,
nonche' per rendere applicabili le modifiche in questione nei
riguardi delle partite di vini derivanti dalla corrente campagna
vendemmiale 2021/2022 e per le giacenze di prodotti derivanti dalle
vendemmie 2020 e precedenti che siano rispondenti ai requisiti
stabiliti dal disciplinare di produzione consolidato con le modifiche
in questione;
Ritenuto altresi' di dover procedere alla pubblicazione del
presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del
disciplinare di produzione in questione e del relativo documento
unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse modifiche
ordinarie alla Commissione UE, tramite il sistema informativo messo a
disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del
regolamento UE n. 34/2019;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1,
lettera d);
Vista la direttiva direttoriale n. 140736 del 25 marzo 2021 della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e
dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i
rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di
competenza;
Decreta:
Art. 1
1. «Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Etna», cosi'
come consolidato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 e da
ultimo aggiornato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 richiamati
in premessa, sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla
proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 281 del 25 novembre 2021.
2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Etna»,
consolidato con le modifiche ordinarie di cui al comma 1, ed il
relativo documento unico consolidato, figurano rispettivamente agli
allegati A e B del presente decreto.
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il
giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro
trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione
UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a disposizione
ai sensi dell'art. 30, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE)
n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio
dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della
Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, entro tre
mesi dalla data della citata comunicazione.
3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, le modifiche
ordinarie di cui all'art. 1 sono applicabili a decorrere dalla
campagna vendemmiale 2021/2022.
Inoltre, le stesse modifiche sono applicabili anche nei riguardi
delle giacenze di vino atte a produrre la DOC «Etna» provenienti
dalle vendemmie 2020 e precedenti, a condizione che le relative
partite siano in possesso dei requisiti stabiliti nell'allegato
disciplinare per le relative tipologie e che ne sia verificata la
rispondenza da parte del competente organismo di controllo.
4. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della DOP dei
vini «Etna» di cui all'art. 1 saranno pubblicati sul sito internet
del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 19 gennaio 2022
Il dirigente: Cafiero
Allegato A
Disciplinare di produzione della denominazione
di origine controllata dei vini «Etna»
Art. 1.
Denominazione e vini
1. La denominazione di origine controllata «Etna» e' riservata ai
seguenti vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti
nel presente disciplinare di produzione:
«Etna» bianco;
«Etna» bianco superiore;
«Etna» rosso;
«Etna» rosso riserva;
«Etna» rosato;
«Etna» spumante bianco (categoria vino spumante e vino spumante
di qualita');
«Etna» spumante rosato o rose' (categoria vino spumante e vino
spumante di qualita').
Art. 2.
Base ampelografica
1. I vini a denominazione di origine controllata «Etna» devono
essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica:
«Etna» bianco.
Carricante minimo 60%.
Catarratto bianco comune o lucido da 0 a 40%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un
massimo del 15 % del totale altri vitigni a bacca bianca non
aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia.
«Etna» bianco superiore.
Carricante minimo 80%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un
massimo del 20% del totale altri vitigni a bacca bianca non aromatici
idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia.
«Etna» rosso (anche riserva).
«Etna» rosato.
Nerello Mascalese minimo 80%;
Nerello Mantellato (Nerello Cappuccio) da 0 a 20%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino ad un
massimo del 10% del totale, anche uve provenienti da altri vitigni a
bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione
Sicilia.
«Etna» spumante (rosato o vinificato in bianco).
Nerello Mascalese minimo 80%
Possono concorrere alla produzione di detto vino, nella misura
massima del 20% altri vitigni idonei alla coltivazione nella Regione
Sicilia come sopra specificato.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
1. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini
a denominazione di origine controllata «Etna» ricade nella Provincia
di Catania e comprende i terreni di parte dei territori dei comuni di
Biancavilla, S. Maria di Licodia, Ragalna, Belpasso, Nicolosi,
Pedara, Trecastagni, Viagrande, Aci S. Antonio, Acireale, S.
Venerina, Giarre, Mascali, Zafferana, Milo, S. Alfio, Piedimonte,
Linguaglossa, Castiglione, Randazzo.
Tale zona e' cosi' delimitata:
da Casale Brancato a quota 1.000 in contrada Somatorie, che
rappresenta l'estremo limite nord-ovest, il confine scende lungo il
torrente Torretta verso sud-ovest, fino alla confluenza del torrente
Torretta con il vallone di Licodia, in contrada Poggio dell'Aquila.
Da questo punto, il confine e' rappresentato dalla quota 600, che
attraversa le contrade Scannacavoli, Mancusa, Piano Vite, Poggio
Ventimiglia, Difesa, Pinnina di Lupo, Guardia Ascino, Timpazza,
giunge all'abitato di Borello e, attraverso le contrade Palatella,
Mompilieri, Gonnella, Serricciola, giunge all'abitato di Pedara e,
lungo la provinciale Pedara-Trecastagni-Viagrande, raggiunge
l'abitato di Viagrande. Da questo centro abitato in poi, il confine
est della zona viene rappresentato dalla curva di livello di metri
400 che attraversa le contrade: Sciarelle Lavinaro, Pennisi,
Pisanello, Passo Pomo, Favazza, Perazzo, e giunge a ovest
dell'abitato di Piedimonte, e quindi, raggiunto il torrente
Ciappanotto, segue il suo corso fino all'abitato di Linguaglossa, a
quota 520. Da questo centro abitato, il confine nord-est viene
rappresentato dal letto dei vallone Ciapparotta, all'incrocio della
strada ferrata della Circumetnea a quota 550. Da questo punto il
confine raggiunge il limite nord-est della colata lavica dei 1923 e
oltrepassa la strada Linguaglossa Castiglione a quota 624; da qui,
lungo la carrabile fra le contrade Recanati e Pantano, intercetta
ancora la strada ferrata Circumetnea e raggiunge il limite nord della
colata lavica 1911, a quota 600. Da qui, lungo il letto dei vallone
Sciambro, raggiunge il fiume Alcantara.
Il confine nord e' rappresentato dalla riva destra dei fiume
Alcantara fino all'abitato dei Comune di Randazzo. Da questo abitato,
il limite della zona e' rappresentato da quota 800 che, attraverso le
contrade Crocetta, Lupara, Pino, Sciara Nuova, Marchesa, penetra
nella colata lavica dei 1911 e, attraverso le contrade Sciara Manica
e Zacchino Pietre, raggiunge il letto dei vallone Salto dei Bue. Da
questo punto in poi, il limite viene rappresentato dalla curva di
livello 900 che, attraverso le contrade Ciapparo, Cannizzaro,
Nocille, Giuliana, Felce Rossa, Algerazzi, oltrepassa il vallone San
Giacomo, quindi, attraverso la lava dei 1792, raggiunge contrada
Piricoco a nord di monte Ilice, all'estremo sud-est della predetta
colata lavica. Da questo punto in poi il confine e' rappresentato
dalla curva di livello 1.000 che, attraverso le contrade Cicirello,
Monte Po, Pila, Serruggeri, Camercia, Dagala dell'Ascino,
Eredità-Mollecchino, Perciata e Cavaliere, raggiunge Casale Brancato.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata
«Etna» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte
a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche
caratteristiche.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
2. Per i nuovi impianti e i reimpianti, i sesti di impianto
dovranno consentire l'allocamento di un numero di ceppi per ettaro
non inferiore a 4600 piante calcolato sul sesto di impianto.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
4. Le rese massime di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata ammesse per la produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Etna» devono essere le seguenti:
«Etna» bianco, rosso e rosato: 9 t/ha;
«Etna» rosso riserva: 8 t/ha.
Fermo restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per
ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in
rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, le
rese dovranno essere riportate, purche' la produzione non superi del
20% i limiti medesimi.
5. I titoli alcolometrici minimi naturali delle uve destinate
alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata
«Etna» devono essere i seguenti:
«Etna» bianco: 11% vol.;
«Etna» bianco superiore: 11,5 % vol.;
«Etna» rosso: 12% vol.;
«Etna» rosso riserva: 12,5% vol.;
«Etna» rosato: 11,5% vol.;
«Etna» spumante rosato: 9,5 % vol.;
«Etna» spumante bianco: 9,5 % vol.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
1. Le operazioni di vinificazione, spumantizzazione,
invecchiamento obbligatorio, imbottigliamento e affinamento in
bottiglia, devono essere effettuate all'interno della zona di
produzione delimitata nell'art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di
produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate
nell'intero territorio dei comuni, anche se soltanto in parte
compresi nella zona delimitata, nonche' nel territorio dei comuni
limitrofi alla zona di produzione delimitata.
Conformemente all'art. 4 del regolamento UE n. 33/2019, le
operazioni di imbottigliamento dei vini a denominazione di origine
controllata «Etna» devono essere effettuate all'interno della zona di
vinificazione, per salvaguardare la qualita', la reputazione,
garantire l'origine e assicurare l'efficacia dei controlli. Inoltre,
a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che
tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori
dell'area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni
individuali alle condizioni di cui all'art. 35, comma 3, della legge
n. 238/2016.
2. La resa massima delle uve in vino per tutte le tipologie non
dovra' essere superiore al 70%; qualora tale resa superi la
percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha
diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite
percentuale decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutto il prodotto.
3. La tipologia rosato deve essere ottenuta con la vinificazione
«in rosato» delle uve rosse ovvero con la vinificazione di un
coacervo di uve rosse e bianche anche ammostate separatamente.
4. La tipologia spumante deve essere ottenuta:
per la tipologia rosato, mediante la vinificazione «in rosato»
delle uve rosse, ovvero con la vinificazione di un coacervo di uve
rosse e bianche anche ammostate separatamente;
per la tipologia bianco, mediante la vinificazione in bianco
delle uve rosse.
La tipologia spumante deve essere ottenuta esclusivamente per
rifermentazione naturale in bottiglia con permanenza sui lieviti per
almeno diciotto mesi.
5. La tipologia «Etna» rosso puo' utilizzare la menzione
«riserva» solo se sottoposto ad un periodo di invecchiamento
all'interno della zona di produzione di almeno quattro anni, di cui
almeno dodici mesi in legno. Il periodo di invecchiamento decorre dal
1° novembre dell'anno di produzione delle uve.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
1. I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto
dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
«Etna» bianco
colore: giallo paglierino, talvolta con leggeri riflessi
dorati;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale: minimo 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Etna» bianco superiore
colore: giallo paglierino molto scarico con riflessi verdolini;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco, fresco, armonico, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol;
acidita' totale : 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Etna» rosso
colore: rosso rubino con riflessi granato con l'invecchiamento;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: secco, caldo robusto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Etna» rosso riserva
colore: rosso rubino con riflessi granato con l'invecchiamento;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: secco, caldo robusto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
acidita' totale minima 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Etna» rosato
colore: rosato piu' o meno intenso anche con riflessi
aranciati;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Etna» spumante bianco
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: intenso e caratteristico, talvolta con note agrumate
accompagnate da un delicato sentore di lievito;
sapore: pieno, armonico, di buona persistenza; da brut a
extradry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
«Etna» spumante rosato o rose'
spuma: fine e persistente;
colore: rosato piu' o meno intenso anche con riflessi
aranciati;
odore: intenso e caratteristico, con note floreali e speziate
accompagnate da un delicato sentore di lievito;
sapore: pieno, armonico, di buona persistenza; da brut a
extradry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Per tutte le suddette tipologie, in relazione all'eventuale
conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini puo' rivelare
lieve sentore di legno.
Art. 7.
Etichettatura e presentazione
1. La denominazione di origine controllata dei vini «Etna» puo'
essere seguita da indicazioni geografiche aggiuntive riferite ad
unita' amministrative o contrade, dalle quali provengono le uve,
cosi' come identificate e delimitate nell'elenco di cui all'Allegato
1 del presente disciplinare di produzione.
2. Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1
e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle
previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi
«fine», «scelto», «selezionato» e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purche' non si
confondano con le menzioni geografiche aggiuntive, fatte salvi i
diritti acquisiti, non aventi significato laudativo e non idonei a
trarre in inganno il consumatore.
3. Per tutti i vini a denominazione di origine controllata «Etna»
e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve con
l'esclusione degli spumanti non millesimati.
4. Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1
e' consentito l'uso della unita' geografica piu' ampia «Sicilia», ai
sensi dall'art. 30 della legge n. 238/2016 e dall'art. 7 comma 4 del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
«Sicilia».
Art. 8.
Confezionamento
1. I vini di cui all'art. 1 devono essere immessi al consumo in
contenitori di vetro di volume nominale fino a 3 litri. Da questa
limitazione sono escluse le bottiglie di vetro di forma tradizionale
bordolese, borgognotta e renana, fino alla capacita' massima di 18
litri.
2. Per i vini spumanti sono consentiti tutti i sistemi di
chiusura previsti dalla normativa vigente con l'esclusione di
materiale in plastica.
3. Sono ammesse tutte le chiusure consentite dalle vigenti leggi,
ad esclusione delle tipologie rosso riserva e bianco superiore dove
e' obbligatorio l'utilizzo del tappo raso bocca.
Art. 9.
Legame con l'ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica.
1. Fattori naturali rilevanti per il legame.
La zona geografica delimitata ricade nella Provincia di Catania e
comprende parte dei territori di 20 comuni pedemontani dell'Etna, il
vulcano attivo piu' alto d'Europa (3.300 m), una montagna conica
imponente che si innalza dal livello del mare a Nord di Catania, con
un perimetro di base di circa 180 km, che, con le sue frequenti
eruzioni, ha da sempre condizionato la vita delle popolazioni che
vivono alle sue pendici e nelle zone limitrofe.
Nessuno di questi comuni viene compreso per intero nella zona di
produzione della DOC «Etna», in quanto il loro territorio e'
sviluppato in aree triangolari con vertice sul cratere centrale,
mentre la zona di produzione della denominazione ne interessa la
fascia mediana. La zona geografica delimitata assume quindi la forma
di un semicerchio attorno al vulcano, aperto sul versante
occidentale.
Per la sua particolarita' la zona etnea puo' essere definita
«un'isola nell'isola»; infatti presenta caratteri pedoclimatici che
la distinguono nettamente da tutto il resto della Regione Siciliana.
La zona interessata gode inoltre di una spiccata variabilita'
climatica e dei suoli, a seconda del versante e dell'altimetria,
definendo variegati ambienti, tutti in diverso modo favorevoli ad
un'alta qualita' delle produzioni vitivinicole.
La natura del terreno e' strettamente legata alla matrice
vulcanica; il suolo si e' formato soprattutto dall'accumulo e dalla
successiva alterazione di diversi materiale eruttivi quali ceneri,
sabbie, lapilli e pomice; la viticoltura della zona insiste per l'80%
su suoli bruni andici e suoli bruni liscivati (di origine vulcanica)
e, per il restante 20%, su suoli alluvionali e vertisuoli. I suoli di
origine vulcanica sono generalmente sciolti, ricchi di scheletro e
quindi con ottima permeabilita', ricchi di microelementi e potassio
assimilabile e, mediamente forniti o poveri, di azoto e fosforo
assimilabile.
La coltura della vite principalmente occupa i territori che hanno
una altimetria compresa tra i 300 ed i 900 m. slm, spingendosi sino
ai 1.100 m.
Il clima si puo' classificare come temperato mediterraneo, con un
regime pluviometrico annuale che presenta il massimo nel periodo
autunno-vernino ed il minimo nel periodo estivo; i mesi di giugno e
luglio sono di norma asciutti mentre agosto e' abbastanza piovoso
La piovosita' media annua e' nettamente superiore a quella del
resto dell'isola e varia a seconda del versante; nel versante di
sud-ovest la media annua e' la piu' bassa e si aggira sui 600 mm, che
raddoppia, raggiungendo i 1.200 mm annui nel versante di nord e di
nord-est.
Il versante sud-occidentale e' quindi caratterizzato da una
umidita' relativa piu' bassa e la vite si spinge sino ai 1.100 metri.
Il versante orientale (Giarre, S. Venerina) e' quello piu'
precoce a causa dell'esposizione ed inoltre, risentendo della brezza
costiera, i valori termici giornalieri, pur caratterizzati da
evidenti escursioni termiche, raramente raggiungono punte molto alte
nei mesi estivi.
Il versante meridionale (S.M. Di Licodia, Biancavilla, Ragalna,
Belpasso) e' caratterizzato da maggiori forti escursioni termiche
giornaliere e si determina quindi un ambiente piu' tardivo.
Il versante Nord (Randazzo, Castiglione, Linguaglossa) e'
caratterizzato dalla maggiore piovosita' oltre che da forti
escursioni termiche tra giorno e notte.
Tutti questi elementi climatico-ambientali sono quindi congeniali
ad una vitivinicoltura mirata alla qualita'.
2. Fattori umani rilevanti per il legame.
Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio
di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad
ottenere i vini a doc «Etna».
La Provincia di Catania ed i paesi etnei sono la terra della piu'
antica civilta' agricola siciliana; le prime testimonianze di
comunita' agricole sono riferite al Neolitico.
Questa parte della Sicilia orientale fu la prima ad essere
colonizzata dai greci (729 A.C.) ed nell'VIII sec. A.C. gia' conobbe
il vino e forse anche la vite.
Nel V sec. A.C. questo areale era fortemente vitato, come e'
testimoniato da alcune monte del tempo giunte fino a noi.
Nel III sec. A.C. Teocrito parla della grande diffusione del
vigneto alle falde dell'Etna; successivamente la viticoltura ebbe un
periodo di decadenza, per poi riprendersi dal XIII sec. D.C. in poi.
Nel 500 Fazello lodava i vini prodotti ai piedi dell'Etna e nel
700 Arnolfini parlava del vino di Mascali, che veniva esportato a
Malta.
Nel 1848 risultavano coltivati quasi 26.000 ettari di vigneto.
Nel 1869 G. Gregorio cita i rinomati vini della Contea di Mascali
(XVIII-XIX sec.), antico territorio alle pendici dell'Etna, sito tra
l'attuale Giarre e Mascali e, quelli della zona superiore della
regione pedemontana dell'Etna.
Tra il 1880 ed il 1885 Catania era la provincia siciliana piu'
vitata con oltre 90.000 ettari di vigneto; ma l'invasione
fillosserica ai primi del 900 provoco' una grave crisi della
viticoltura; gli ettari di vigneto scesero fino a circa 40.000
ettari.
La riduzione della superfice vitata negli anni e' dovuta alle
frequenti eruzione dell'Etna e alle oggettive difficolta' di una
viticoltura difficile, cosidetta «eroica», dove i vigneti a causa
delle forti pendenze sono in larga parte terrazzati e dove le
operazioni colturali sono difficilmente meccanizzabili e, quindi,
comportano costi molto alti.
Ma, nonostante queste «difficolta'» la viticoltura etnea nel
corso dei secoli ha sempre mantenuto un ruolo di coltura molto
importante per il territorio, con la produzione di vini di alta
qualita' fino ad arrivare ad oggi.
La storia recente e' caratterizzata da una evoluzione positiva
della denominazione, con l'impianto di nuovi vigneti, la nascita di
nuove aziende, la professionalita' degli operatori che hanno
contribuito ad accrescer il livello qualitativo e la rinomanza della
DOC «Etna», come testimoniano i riconoscimenti in campo nazionale ed
internazionale dei vini a DOC «Etna» prodotti dalle aziende della
zona geografica di riferimento.
E' stata la prima DOC siciliana ad essere riconosciuta ed una
delle piu' antiche d'Italia, con Dpr dell'11 agosto 1968, di recente,
nel 2011, il disciplinare e' stato modificato, con l'introduzione
della tipologia spumante, nella versione bianco e rosato, e del rosso
riserva.
Sono tipologie che non erano state codificate dal primo
disciplinare, ma sono da tempo prodotte nella zona di riferimento.
L'incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, e' in
particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti
tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente
disciplinare di produzione:
base ampelografica dei vigneti: i vitigni idonei alla
produzione dei vini in questione, sono quelli tradizionalmente
coltivati nell'area geografica considerata; il Nerello Mascalese e'
un vitigno tipico dell'areale etneo, dove e' coltivato da tempo
immemorabile; il nome fa riferimento alla Contea di Mascali,
probabile centro di origine o almeno di diffusione della cultivar.
Molto probabilmente rientra nell'antico gruppo dei vitigni «Nigrelli»
descritti dal Sensini (1760) nelle sue «Memorie sui vini siciliani»,
ma le prime citazioni di un Nerello Mascalese coltivato alle falde
dell'Etna sono del 1839 ad opera dell'Abate Geremia.
Anche sul Nerello Cappuccio le prime informazioni ci pervengono
dall'Abate Geremia relativamente alle zone di Tre Castagni e
Viagrande. Dai Bollettini ampelografici (1878) abbiamo notizie della
coltivazione di un «Nerello ammantellato» (Nerello Mantellato e'
sinonimo del N. Cappuccio) nella Provincia di Catania.
Il vitigno Carricante ha la sua zona di elezione per la
coltivazione nell'areale di produzione della DOC Etna, dove si spinge
fino a quote alte, anche superiori a quelle raggiunte dal Nerello
Mascalese. Deve probabilmente il suo nome ai viticoltori di Viagrande
che lo hanno cosi' denominato per la sua elevata e costante
produttivita'. Indicazioni sul suo utilizzo enologico nella Sicilia
di fine 700 ci provengono dal Sestini, ma e' sempre l'Abate Geremia
(1839) a «collocarlo» nella zona etnea.
le forme di allevamento, i sesti d'impianto e i sistemi di
potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali
della zona e comunque atti a conferire alle uve ed al vino derivato
le specifiche caratteristiche.
I vigneti, nelle zone di forte pendenza, vengono coltivati, fin
dai tempi piu' antichi, su caratteristici terrazzamenti contenuti da
muretti a secco di pietra lavica che rendono unico un paesaggio
singolare ed affascinante, costellato da antiche masserie, palmenti e
ville patrizie, inserito in una delle zone naturalisticamente piu'
belle ed interessanti della Sicilia.
L'importanza della presenza delle terrazze e' data dal fatto che
la loro funzione e il loro valore si estende ad aspetti che vanno
oltre quello di puro contenimento del terreno per la creazione di
nuove aree coltivabili. Di particolare interesse risulta il ruolo
giocato ai fini del rallentamento delle acque superficiali, nella
difesa dagli agenti erosivi del suolo dei terreni denudati della
vegetazione naturale a fini colturali. Il suolo accumulato in una
terrazza ha tra l'altro una capacita' di ritenzione idrica elevata,
in particolare in prossimita' del muro dove l'acqua superficiale
rallenta e puo' penetrare nel sottosuolo, pur garantendone il
drenaggio attraverso il materiale posto «a secco». A queste funzioni
altre se ne collegano: conservazione della biodiversita',
conservazione e mantenimento del valore identitario, paesaggistico e
storico-culturale.
le pratiche relative all'elaborazione dei vini, sono quelle
tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in bianco
ed in rosso dei vini tranquilli, adeguatamente differenziate, per i
rossi, per le tipologia di base e per la tipologia riserva e, per i
bianchi, per la tipologia di base e quella superiore. Queste due
tipologie, riserva e superiore, fanno riferimento a vini maggiormente
strutturati, la cui uva di partenza presenta un titolo alcolometrico
minimo naturale maggiore e, nel caso del rosso riserva, la cui
elaborazione comporta un determinato periodo di invecchiamento. Cosi'
come tradizionali sono le pratiche di elaborazione per la produzione
dei vini spumanti, considerato che gia' dalla fine dell'800 il Barone
Spitaleri produceva con il «metodo classico» di produzione di
spumante, intuendo che quella dell'Etna era una zona a grande
vocazione per la produzione di grandi vini spumanti e gia' a partire
dagli anni '80 alcune aziende producono ottimi spumanti bianchi e
rosati a base di Carricante e di Nerello Mascalese vinificato in
bianco.
B) informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del prodotto
essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.
I vini di cui al presente disciplinare presentano, dal punto di
vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e
peculiari, descritte all'art. 6, che ne permettono una chiara
individuazione e tipicizzazione legata all'ambiente geografico.
In particolare tutti i vini presentano caratteristiche
chimico-fisiche equilibrate che contribuiscono al loro equilibrio
gustativo tra la componente aromatica e quella gustativa; in tutte le
tipologie si riscontrano aromi gradevoli, armonici, caratteristici ed
eleganti.
C) descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla
lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
Le particolari condizioni climatico-ambientali, la tessitura e la
struttura chimico-fisica dei terreni interagiscono in maniera
determinante con la coltura della vite, contribuendo all'ottenimento
delle peculiari caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche dei
vini della DOC «Etna». Si tratta infatti di ambienti particolarmente
vocati ad una vitivinicoltura di qualita'.
La composizione dei suoli vulcanici conferisce ai vini una
particolare e gradevole sensazione di mineralita', contribuendo,
specialmente nei bianchi, a migliorarne la longevita'.
Nella «Storia dei vini d' Italia», scritta dal Bacci nel 1596,
venivano citati i vini prodotti sui colli che circondano Catania , la
cui bonta' era attribuita alle ceneri dell'Etna.
Inoltre le temperature massime dei mesi di luglio ed agosto, che
non raggiungono mai punte eccessive, e le forti escursioni termiche
giornaliere, sono determinanti per uno svolgimento regolare della
maturazione delle uve, con una ottimale sintesi ed accumulo del
patrimonio aromatico delle uve.
La zona dell'Etna e' la zona piu' tardiva in Sicilia per la
maturazione delle uve; la raccolta viene effettuata a partire da
settembre per le uve utilizzate per le basi spumante e si protrae
fino alla fine di ottobre qualche volta a novembre per le quote piu'
alte; generalmente la raccolta di quelle del Carricante inizia da
circa fine settembre a meta' di ottobre, quelle del Nerello Cappuccio
del Nerello Mascalese dalla prima decade di ottobre.
La millenaria storia vitivinicola di questo territorio,
dall'epoca greco-romana fino ai giorni nostri, attestata da numerosi
documenti, e' la generale e fondamentale prova della stretta
connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la
qualita' e le peculiari caratteristiche dei vini della DOC «Etna».
Ovvero e' la testimonianza di come l'intervento dell'uomo nel
particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le
tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le
quali nell'epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed
affinate, grazie all'indiscusso progresso scientifico e tecnologico,
fino ad ottenere i rinomati vini «Etna», le cui peculiari
caratteristiche sono descritte all'art. 6 del disciplinare.
Art. 10.
Riferimenti alla struttura di controllo
Istituto regionale Vini e Oli - Viale della Liberta' n. 66 -
90143 - Palermo.
Telefono 091 6278111 - Fax 091 347870 - e-mail irvv@vitevino.it
L'Istituto regionale della Vite e del Vino e' l'autorita'
pubblica designata dal Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, ai sensi dell'art. 64 della legge n. 238/2016, che
effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del
presente disciplinare, conformemente all'art. 19, par. 1, 1°
capoverso, lettera a) e c), ed all'art. 20 del regolamento UE n.
34/2019, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una
metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione)
nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione,
confezionamento), conformemente al citato art. 19, par. 1, 2°
capoverso.
In particolare, tale verifica e' espletata nel rispetto di un
predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme
al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2018.
Allegato 1
Elenco unita' geografiche aggiuntive
Nel Comune di Castiglione di Sicilia:
1. Contrada Acquafredda : e' compresa all'interno del foglio di
mappa 1, ed e' delimitata a nord con il Comune di Moio Alcantara ad
ovest e sud con il Comune di Randazzo e' ad Est con la strada
comunale denominata «Croce Monaci»;
2. Contrada Cottanera: e' compresa all'interno dei fogli di
mappa 1-2- 20, ed e' delimitata a nord con il con il fiume Alcantara,
ad ovest con la strada comunale denominata «Croce Monaci», a sud con
la strada provinciale n 89, ad est con la tratta della ferrovia dello
Stato ora dimessa;
3. Contrada Diciasettesalme: e' compresa all'interno del foglio
di mappa 2, ed e' delimitata a nord con il fiume Alcantara, a Sud con
la S.P.89, ad Est con la S.P.7-III, ad Ovest con la ferrovia dello
Stato ora dimessa;
4. Contrada Mille Cocchita: e' compresa all'interno dei fogli
di mappa 3-5 ed e' delimitata a nord con strada comunale denominata
Moio Torreguarino, a Sud con la S.P.7-II, ad ovest con la S.P.7-III,
ad Est con la strada comunale denominata Paneferrara;
5. Contrada Carranco: e' compresa all'interno del foglio di
mappa 5, ed e' delimitata a nord ed a Ovest con Fiume Alcantara, a
Sud con la la strada comunale denominata Moio Torreguarino, ad Est
con strada comunale denominata Carranco;
6. Contrada Torreguarino: e' compresa all'interno del foglio di
mappa 6 ed e' delimitata a nord ed a Ovest con la la strada comunale
denominata Moio Torreguarino, a Sud con strada comunale denominata
Paneferrara; ad Est con ex ferrovia dello stato ora dimessa;
7. Contrada Feudo di Mezzo: e' compresa all'interno del foglio
di mappa 20 ed e' delimitata a nord la strada provinciale n 89, ad
ovest con il limite di confine comunale di Randazzo, a sud con la
SS.l 20, ad est con la con la S.P.7-III;
8. Contrada Santo Spirito: e' compresa all'interno dei fogli di
mappa 36-37-61 e' delimitata a nord con la SS.]20, a Sud e ad Est con
la strada comunale denominata Panebianco-Guardiola, ad ovest con il
limite di confine comunale di Randazzo;
9. Contrada Marchesa: e' compresa all'interno del foglio di
mappa 61, ed e' delimitata a nord con la SS.l20, a nord-ovest con la
strada comunale denominata Panebianco-Guardiola, Sud-Ovest con la
strada comunale denominata Passopiscairo-collebbasso, ad Est con la
strada comunale denominata Marchesa, a Sud la strada comunale
denominata collebbasso-Montedolce;
10. Contrada Passo Chianche: e' compresa all'interno del foglio
di mappa 60, ed e' delimitata a nord con la strada comunale
denominata Panebianco -Guardiola, ad ovest con il limite di confine
comunale di Randazzo, ad Est con torrente della Guardiola, a Sud la
strada comunale denominata Cisterna-collebbasso;
11. Contrada Guardiola: e' compresa all'interno del foglio di
mappa 61, ed e' delimitata a nord con la strada comunale denominata
Panebianco-Guardiola, ad ovest con il torrente della Guardiola, a Sud
ed Est con la strada comunale denominata Passopisciaro-collebbasso;
12. Contrada Rampante: e' compresa all'interno del foglio di
mappa 62, ed e' delimitata a nord e nord-est con la SS.l 20 , ad Est
e a sud con la strada comunale denominata Rampante , ad Ovest con la
strada comunale denominata Marchesa;
13. Contrada Montedolce: e' compresa all'interno dei fogli di
mappa 63-77, ed e' delimitata a Nord con la SS.120 , a ovest con la
strada comunale denominata Rampante, ad Est con la strada comunale
denominata Montedolce-Lo Monaco, a Sud con la strada comunale
denominata Barbabecchi;
14. Contrada Zucconero': e' compresa all'interno del foglio di
mappa 68-73 ed e' delimitata a Nord con la SS. 120 , a ovest con la
strada comunale denominata Montedolce-Lo Monaco , ad Est con la
strada comunale denominata Zucconero', a Sud e Sud-Est con la strada
comunale denominata Pettinociarelle;
15. Contrada Pettinociarelle: e' compresa all'interno del
foglio di mappa 64, ed e' delimitata a Nord con la SS.l20, ad ovest,
e sud con la strada comunale denominata Zucconero', ad Est con la
strada comunale denominata Battiati;
16. Contrada Schigliatore: e' compresa all'interno del foglio
di mappa 79, ed e' delimitata a Nord con la SS.120, ad ovest con la
strada comunale denominata Battiati, ad Est con la colata lavica del
1923, a Sud con le paricelle 1 e 12 del foglio 86 e strada vicinale
grotta paglia;
17. Contrada Imboscamento: e' compresa all'interno del foglio
di mappa 65-80, ed e' delimitata a Nord e nord-Estcon la Ferrovia
circumetnea, ad est a ovest, ed a Sud con la strada comunale
denominata Schigliatore;
18. Contrada Grotta della Paglia: e' compresa all'interno del
foglio di mappa 86, ed e' delimitata a Nord con le paricelle 1 e 12
del foglio 86, ad est e nord-Est strada vicinale grotta paglia, ad
ovest con la strada comunale denominata Battiati, a sud con strada
comunale;
19. Contrada Mantra murata: e' compresa all'interno del foglio
di mappa 88, ed e' delimitata ad ovest con la strada vicinale grotta
paglia, a Nord con strada vicinale ed il limite di foglio 89, ad est
a sud e sud-est con strada vicinale sciara-picciolo;
20. Contrada Dafara Galluzzo: e' compresa all'interno del
foglio di mappa 89, ed e' delimitata a Nord con la SS.l20, a
Nord-Ovest strada comunale denominata Vitalba, ad ovest con la strada
comunale denominata Battiati, ad est a sud e sud-est con strada
vicinale sciara-picciolo;
21. Contrada Dragala Gualtieri: e' compresa all'interno dei
fogli di mappa 90-91-92, ed e' delimitata a Nord con il punto di
unione del foglio 85 e 84, a nord -ovest con il limete del foglio di
mappa 84, ad ovest e a Sud con la strada comunale denominata piano
filici, a sud-ovest con il limite del foglio di mappa 88;
22. Contrada Palmellata: e' compresa all'interno del foglio di
mappa 85 ed e' delimitata a Nord e nord-ovest con strada comunale
palmellata, ad ovest con il limite del foglio di mappa 92 , a Sud con
il limite del foglio di mappa 92 e il limite del Comune di
Linguaglossa;
23. Contrada Piano Filici: e' compresa all'interno dei fogli di
mappa 84-85, ed e' delimitata a Nord e nord-est con S.S.120, ad ovest
con strada comunale denominata casazza, a Sud e ad Est con strada
comunale palmellata;
24. Contrada Picciolo: e' compresa all'interno del foglio di
mappa 83, ed e' delimitata a Nord con S.S.120, ad ovest con strada
comunale denominata Mongibello, a Sud con il limite del foglio di
mappa 89, ad Est con il limite del foglio di mappa 84;
25. Contrada Caristia: e' compresa all'interno del foglio di
mappa 82, ed e' delimitata a sud con .S.120, ad ovest con strada
comunale denominata Cammarata, a Est con la strada Regia trazzera di
Linguaglossa, a nord con strada comunale denominata pantano;
26. Contrada Moscamento: e' compresa all'interno del foglio di
mappa 82, ed e' delimitata a sud con S.S.120, ad est con il limite di
foglio 82 che percorre la stradella vicinale, ad ovest e con la
strada denominata Moscamento, a Nord con il limite con il foglio di
mappa 67e la strada denominata Moscamento;
27. Contrada Fossa san Marco: e' compresa all'interno del
foglio di mappa 67, ed e' delimitata a sud con il limite del foglio
di mappa 81 che costeggia la strada denominata Moscamento, ad est con
il limite del foglio di foglio 82 che percorre la stradella vicinale
denominata cammarata, ad ovest con la strada denominata Moscamento, a
Nord con strada denominata pantano- casabianca;
28. Contrada Pontale Palino: e' compresa all'interno del foglio
di mappa 65 -80, ed e' delimitata a sud con la ferrovia circum-etnea,
ad est con la strada denominata Moscamento, a Nord con il limite del
foglio 46 e strada vicinale, ad ovest con strada comunale galofalo;
29. Contrada Grasa': e' compresa all'interno del foglio di
mappa 46, ed e' delimitata a sud con il limite del foglio 46 e strada
vicinale, ad ovest con strada comunale denominata galofalo, ad est a
nord e nord est con la strada denominata Ciappe -mancina;
30. Contrada Piano dei daini: e' compresa all'interno del
foglio di mappa 45-42, ed e' delimitata a sud con la S.S.120, ad est
con strada comunale denominata Galofalo, ad ovest con la strada
denominata Solecchiata, a Nord con il limite del foglio 44 e strada
vicinale;
31. Contrada Zottorinotto: e' compresa all'interno del foglio
di mappa 42-43, ed e' delimitata a sud con la S.S.120 , ad est e con
la strada denominata Solecchiata , ad ovest con il limite di foglio
41 e strada comunale denominata Malpasso, a Nord con il limite del
foglio 23;
32. Contrada Malpasso: e' compresa all'interno del foglio di
mappa 23, ed e' delimitata a sud con il limite del foglio 43, ad Est
con il limite del foglio 44, ad ovest con il limite del foglio 22 e
la strada denominata Malpasso , a Nord con il limite del foglio 24;
33. Contrada Pietra Marina: e' compresa all'interno del foglio
di mappa 24, ed e' delimitata a nord con strada comunale denominata
Paneferrara ed limite del foglio di mappa 6, ad ovest con la strada
comunale denominata Paneferrara, a Sud e sud-est con la S.P.7-II, ad
est con strada vicinale pietra marina;
34. Contrada Verzella: e' compresa all'interno del foglio di
mappa 22, ed e' delimitata a nord con la S.P.7-II, ad est con il
limite del foglio 23 e la strada denominata Malpasso, ad ovest con
strada denominata Arcuria e il limite del foglio 21, a sud con la
ferrovia Circumetnea;
35. Contrada Muganazzi: e' compresa all'interno dei fogli di
mappa 39-40-41, ed e' delimitata a Sud con la SS.l20 , ad est con il
limite di foglio 42 e strada comunale denominata Malpasso, a
nordovest e nord-ovest con la ferrovia Circumetnea;
36. Contrada Arcurial: e' compresa all'interno del foglio di
mappa 21, ed e' delimitata a Sud con la ferrovia Circumetnea, ad est
con strada denominata Arcuria, a nord con la S.P.7-II, ad ovest con
la S.P.7-III;
37. Contrada Pietrarizzo: e' compresa all'interno del foglio di
mappa 44, ed e' delimitata a nord con la S.P.7-II, ad sud, est ed est
con strada vicinale denominata cavallaro, a sud-ovest con il limite
del foglio 43, nord-ovest con il limite del foglio 23;
38. Contrada Bragaseggi: e' compresa all'interno del foglio di
mappa 25, ed e' delimitata a sud con la S.P.7-II , ad ovest con
strada vicinale denominata pietramarina, ad Est con strada vicinale
ed il limite di foglio 26, a nord con la ferrovia Circumetnea 39.
Contrada Sciambro : e' compresa all'interno dei fogli di mappa 26-27,
ed e' delimitata a sud con la S.P.7-II , ad ovest con strada
vicinale, a nord e nord-ovest con il fiume alcantara, ad Est con
strada vicinale;
40. Contrada Vena: e' compresa all'interno del foglio di mappa
28, ed e' delimitata a sud ad Est e sud-est dal vallone denominato
sciambro, ad ovest con strada vicinale, a nord e nord-est con il
fiume alcantara;
41. Contrada Iriti: e' compresa all'interno del fogli di mappa
47-48 ed e' delimitata a nord con la S.P.7-II, ad ovest con strada
vicinale, a sud ed Est con il vallone denominato Iriti;
42. Contrada Trimarchisa: e' compresa all'interno del foglio di
mappa 6-7-25, ed e' delimitata a nord e nord-est dal fiume Alcantara,
ad ovest con strada denominata Carranco, ad Est e nord-est con ex
ferrovia dello stato ora dismessa, a sud con strada vicinale;
43. Contrada Vignagrande: e' compresa all'interno del foglio di
mappa 7, ed e' delimitata a sud, sud-est e sud-ovest dal fiume
alcantara, a nord,nord-est ed Est dalla regia trazzera denominata
Linguaglossa-Castiglione-Montalbano, ad ovest con strada comunale
denominata Moio-torreguarino;
44. Contrada Canne: e' compresa all'interno del f. di mappa 47,
ed e' delimitata a nord, ovest e sud ovest con il vallone denominato
Iriti, a sud, Est e sud Est con strada vicinale;
45. Contrada Barbabecchi: e' compresa all'interno del foglio di
mappa 77, ed e' delimitata a nord con la strada comunale denominata
collebbasso, a Est,nord-est e sud est con la strada comunale
denominata Dagrobosco, ad ovest con strada vicinale ed il limite di
foglio 75 ;
46. Contrada Collabbasso: e' compresa all'interno del foglio di
mappa 74-75, ed e' delimitata a nord con la strada comunale
denominata Collebbasso-Montedolce, a ovest,sud e sud ovest con strada
comunale denominata Cistena-Collebbasso -Passocilitta, a sud- est con
la strada comunale ed il limite di foglio 94,a nord est con strada
comunale di il limite di figlio 76 e 77.
Nel Comune di Linguaglossa:
1. Contrada Pomiciaro.
Area delimitata dalla strada vicinale «Vignazza» a partire
dall'incrocio con la SS 120 fino all'incrocio denominato «Croce
Ferro» proseguendo in direzione nord con la «Regia Trazzera Randazzo
Fiumfreddo» fino all'incrocio con la linea ferrata della Circumetnea,
proseguendo quindi fino al confine comunale, intercettando nuovamente
con la SS 120 in prossimita' del Km 202 ed a chiudere percorrendo la
strada statale in direzione Linguaglossa fino all'incrocio con la
strada Comunale «Vignazza».
2. Contrada Lavina.
Area delimitata dalla «Regia Trazzera Randazzo Fiumefreddo» a
partire dall'incrocio denominato «Croce Ferro» fino alla via Domenico
Gagini, proseguendo in direzione sud-est lungo la linea ferrata della
Circumetnea fino all'incrocio fra la SP 59/IV e la strada comunale
«Del Bosco» (Via S. Giuseppe), percorrendo tutta questa ultima fino
all'incrocio con la via «Mareneve», oltrepassando la quale si
intercetta la «Regia Trazzera Randazzo Fiumfreddo» fino all'incrocio
denominato «Croce Ferro».
3. Contrada Martinella.
Area delimitata dalla SP 59/IV dall'incrocio con la strada
comunale «Del Bosco» (Via S. Giuseppe) fino all'incrocio al Km 1+600
con la strada comunale «Piano Arrigo», da qui in linea retta fino
all'incrocio inteso «Palmento A Funcia» sulla strada comunale «Del
Bosco» (Via S. Giuseppe), da qui in direzione est percorrendo questa
ultima fino all'incrocio con la SP 59/IV.
4. Contrada Arrigo.
Area delimitata dalla strada SP 59/IV dall'incrocio al Km
1+600, fino al Km 2+900 in prossimita' dell'incrocio con la strada
vicinale «Vallegalfina», seguendo questa ultima in direzione nord-est
per metri 200 fino all'incrocio con la stradella privata a sinistra,
seguendo il percorso di questa ultima fino ad intercettare la strada
comunale «Zappinello» e percorrendo questa in direzione nord fino
inteso «Palmento A Funcia» sulla strada comunale «Del Bosco» (Via S.
Giuseppe) e da qui in linea retta fino al punto di partenza incrocio
al Km 1+600 sulla SP 59/IV.
5. Contrada Friera.
Area delimitata a nord dal torrente «Sciambro» a partire dal
ponte sulla SS 120 fino al confine comunale con Piedimonte Etneo,
risalendo quindi in direzione ovest fino alla linea ferrata
Circumetnea. Seguendo il tracciato di questa ultima fino al ponte
sovrastante la strada vicinale «Rovolazzo» e da questa fino
all'incrocio con la strada provinciale 59/IV al Km 0+800, proseguendo
su questa ultima fino al ponte sul torrente «Sciambro» e seguendo
l'alveo del torrente fino punto di partenza ponte della SS 120.
6. Contrada Vaccarile.
Area delimitata dalla strada provinciale SP 59/IV a partire
dall'incrocio con la strada vicinale «Rovolazzo» al Km 0+800 fino
all'incrocio con la strada vicinale «Cerrotto» al Km 2+500 e
percorrendo questa ultima per metri 320 fino alla strada privata sul
lato sinistro e da qui in linea retta fino al punto di partenza
incrocio fra la strada vicinale «Rovolazzo» e la strada provinciale
59/IV al Km 0+800.
7. Contrada Valle Galfina.
Area delimitata dalla strada vicinale «Vallegalfina»
dall'incrocio con la strada provinciale 59/IV al Km 2+900 fino
all'incrocio con la strada comunale «Zappinello» e seguendo questa
ultima in direzione nord-est per metri 700 fino all'incrocio con la
stradella privata a destra, seguendo quest'ultima fino ad
intercettare la strada vicinale «Vallegalfina» e quindi in direzione
sud per 200 metri fino al punto di partenza incrocio strada
provinciale 59/IV al Km 2+900.
8. Contrada Alboretto - Chiuse del Signore.
Area delimitata dall'incrocio sulla strada provinciale 59/IV al
Km 0+800 con la strada vicinale «Rovolazzo» e percorrendo questa
ultima fino al ponte sotto la ferrovia Circumetnea proseguendo lungo
il tracciato della ferrovia fino al confine comunale e percorrendo
questo in direzione sud fino ad intercettare la strada vicinale
«Cerrotto» e su questa in direzione nord-ovest fino alla stradella
privata a destra, gia' confine della contrada «Vaccarile», e da qui
in linea retta al punto di partenza incrocio sulla strada provinciale
59/IV al Km 0+800.
9. Contrada Panella - Petto Dragone.
Area delimitata dalla strada provinciale 59/IV in direzione
Zafferana Etnea in prossimita' dell'incrocio con la strada vicinale
«Vallegalfina» al Km 2+900 fino all'incrocio con la strada vicinale
«Chiovazzi» al Km 4+400 proseguendo in linea retta verso ovest fino
ad intercettare la strada vicinale «Piano lazzi», quindi percorrendo
questa in direzione nord fino all'innesto con strada vicinale
«Vallegalfina» e percorrendo questa ultima fino al punto di partenza
incrocio con la strada provinciale 59/IV al Km 2+900.
10. Contrada Baldazza.
Area delimitata dalla strada provinciale 59/IV in direzione
Zafferana Etnea in prossimita' dell'incrocio con la strada vicinale
«Cerrotto» al Km 2+500 fino all'incrocio con la strada vicinale
«Chiovazzi» al Km 4+400 e percorrendo questa in direzione est fino
all'incrocio con la strada vicinale «Cettotto» quindi percorrendo
questa ultima in direzione nord-ovest fino al punto di partenza
incrocio con la strada provinciale 59/IV al Km 2+500.
Nel Comune di Milo:
1. Contrada Villagrande.
Area delimitata a Sud-Est dalla strada intercomunale Petrulli -
Miscarello, ad Ovest dalla strada Prov.le Zafferana Milo fino al
torrente che lambisce le prime case del centro abitato del Comune di
Milo che costeggia la contrada stessa, determinandone il confine
Nord, fino ad incrociare la suddetta strada intercomunale Petrulli
Miscarello.
2. Contrada Pianogrande.
Area che si snoda lungo la via Caselle Pianogrande
dall'incrocio con la strada Prov.le Zafferana Milo e fino
all'incrocio con il Viale della Regione che la delimita sul lato
Ovest, fino al torrente «Struppuni» che la costeggia in direzione Est
fino ad incrociare la Strada Prov.le Zafferana Milo.
3. Contrada Caselle.
Area delimitata ad Ovest dal Viale delle Regione fino
all'incrocio con il Corso Italia, a Nord Ovest dalla prima parte di
Via Guglielmo Marconi e dalla Via Fornaci fino ad incrociare la Regia
Trazzera «Finaita» che ne segna il confine Nord, a Sud Ovest dalla
Via Carlino 1° attraverso una strada interpoderale che va a
congiungersi con la Via Spoto fino a raggiungere la Reggia Trazzera
«Finaita».
4. Contrada Rinazzo.
Area delimitata dal lato Sud dalla Via Campanaro, dal lato
Ovest dalle Reggia Trazzera «Finaita», dal lato Sud Est dal primo
tratto di Via Bellini e dall'ultimo tratto di Via Etnea fino
all'incrocio con Via Mazzini, che ne determina il confine Est fino al
torrente «Cacocciola» e da quest'ultimo in direzione Nord fino ad
incrociare la Reggia Trazzera «Finaita».
5. Contrada Fornazzo.
Area delimitata dalla Via Mongibello fino all'incrocio con Via
Mareneve, che la delimita a Nord Ovest fino alla trazzera che collega
Contrada Scarbaglio alla Via Mareneve. La contrada Fornazzo comprende
anche tutti i terreni ricadenti nel centro abitato del quartiere
stesso.
6. Contrada Praino.
Area delimitata a Ovest dal centro abitato di Fornazzo. A Nord
dal Torrente Cavagrande fino al confine del Comune di Giarre, che ne
determina il confine Est, mentre il confine Sud Ovest edelimitato dal
Torrente Cacocciola in direzione Nord fino al centro abitato di
Fornazzo.
7. Contrada Volpare.
Area delimitata a Sud Ovest dalla prima parte di Via Etnea, a
Nord Ovest dalla Via Mazzini fino al torrente Cacocciola che ne
determina il confine Nord, ad Est dall'ultimo tratto di Via Salice e
a Sud dalla Via Madonna delle Grazie.
8. Contrada Salice.
Area delimitata a Nord dal torrente Cacocciola fino al confine
del Comune di Giarre, ad Est dal territorio del Comune di Giarre e
dalle Strade aranci Miscarello e Petrulli Miscarello, a Sud con la
Contrada Villagrande ad Ovest con Via Mons. Fichera fino all'incrocio
con Via Madonne delle Grazie e Via Salice.
Nel Comune di Randazzo:
1. Contrada Imbischi.
Confini: NORD fiume Alcantara SUD str. Prov.le S.P. 89
ESTconfine territorio Comune di Castiglione di Sicilia OVEST str.
Comunale S. Teodoro, Mischi e Acquafredda.
2. Contrada San Teodoro.
Confini: NORD fiume Alcantara SUD str. Comunale S.Teodoro,
Mischi e Acquafredda EST str. Vie. Passo Piraino OVEST str. Vie Donna
Nunzia
3. Contrada Feudo.
Confini: NORD str. Comunale S. Teodoro, Mischi e Acquafredda
SUD str. Ferrata FF. SS EST str. Comunale S. Teodoro, Mischi e
Acquafredda OVEST str. Comunale S. Teodoro, Mischi e Acquafredda.
4. Contrada Ciarambella.
Confini: NORD fiume Alcantara SUD str. Prov.le S.P. 89 EST str.
Comunale S. Teodoro, Mischi e Acquafredda OVEST str. Comunale
Ciarambella.
5. Contrada Allegracore
Confini: NORD fiume Alcantara SUD str. Prov.le S.P. 89 EST str.
Comunale Ciarambella OVEST str. Comunale Campo Re'
Allegracore-Trazzera Randazzo Rocella.
6. Contrada Citta' Vecchia.
Confini: NORD fiume Alcantara SUD str. Comunale San Vito,
Trazzera Randazzo Roccella EST Trazzera Randazzo Roccella OVEST fiume
Alcantara.
7. Contrada Giunta.
Confini: NORD str. Comunale San Vito, Trazzera Randazzo
Roccella SUD via Bonaventura EST str. Comunale Campo Re' Allegracore
OVEST str. Comunale San Vito.
8. Contrada Campo Re'.
Confini: NORD str. Comunale Campo Re' Allegracore SUD str. SS.
120 EST colata lavica del 1981 OVEST str. comunale di collegamento
SP, 89 e Campo Re' Allegracore.
9. Contrada San Lorenzo.
Confini: NORD str. SS. 120 SUD str. SP 230 EST str. Comunale
Sciambratta OVEST centro abitato (delimitazione area D.O.C.).
10. Contrada Crocitta'.
Confini: NORD str. SP 230 SUD curva di livello 800
(delimitazione area D.O.C.) EST str. Comunale Marzarola OVEST centro
abitato.
11. Contrada Scimonetta.
Confini: NORD str. SP 230 SUD curva di livello 800
(delimitazione sud area D.O.C.) EST- str. Comunale Sciambratta colata
lavica del 1981 OVEST str. Comunale Marzarola.
12. Contrada Bocca d'Orzo.
Confini: NORD curva di livello 750 SUD curva di livello 800
(delimitazione area D.O.C.) EST delimitazione tra i fogli di mappa 58
e 59 OVEST str. Comunale Sciambratta.
13. Contrada Arena.
Confini: NORD str. SS. 120 SUD curva di livello 750 EST
delimitazione tra i fogli di mappa 58 e 59 OVEST str. Comunale
Sciambratta.
14. Contrada Pignatuni.
Confini: NORD str. Prov.le S.P. 89 SUD str. SS. 120 EST str.
comunale di collegamento tra SS. 120 e SP. 89 OVEST str. comunale di
collegamento tra SS. 120 e SP. 89.
15. Contrada Chiusa Politi.
Confini: NORD str. SP 230 SUD curva di livello 800
(delimitazione sud area D.O.C.) EST curva di livello 800
(delimitazione sud area D.O.C.) OVEST delimitazione tra i fogli di
mappa 58 e 59.
16. Contrada Pianodario.
Confini: NORD curva di livello 750 SUD str. SP 230 EST str. SP
230 OVEST delimitazione tra i fogli di mappa 72 e 73.
17. Contrada Statella.
Confini: NORD str. Prov.le S.P. 89 SUD curva di livello 750 EST
str. SP 230 - str. ferrata FF CC - str interpod. Contrada Statella
OVEST str. comunale di collegamento tra SS. 120 e S.P. 89.
18. Contrada Pignatone.
Confini: NORD str. Prov.le S.P. 89 SUD str comunale Taccione
EST str comunale Taccione OVEST str. Interpod. Contrada Statella.
19. Contrada Montelaguardia.
Confini: NORD str. Ferrata FF.CC. SUD curva di livello 750 EST
str. Comunale Montelaguardia OVEST str. SP 230.
20. Contrada Pino.
Confini: NORD str. comunale. Montelaquardia lazzitto SUD curva
di livello 800 (delimitazione sud area D.O.C.) EST str. Comunale
Montelaguardia lazzitto OVEST curva di livello 750.
21. Contrada Sciara Nuova.
Confini: NORD curva di livello 765 SUD curva di livello 800
(delimitazione sud area D.O.C.) EST confine territorio Comune di
Castiglione di Sicilia OVEST contrada calderara 22.
22. Contrada Calderara.
Confini: NORD str. SS. 120 SUD str. Comunale Montelaguardia
lazzitto EST str. Comunale Collabasso Croce Monaci OVEST str.
Comunale Montelaguardia lazzitto.
23. Contrada Croce Monaci.
Confini: NORD str. SS. 120 SUD str. Comunale Collabasso Croce
Monaci EST confine territorio Comune di Castiglione di Sicilia OVEST
str. Comunale Collabasso Croce Monaci.
24. Contrada Taccione.
Confini: NORD str. Ferrata FF.SS SUD - str. Ferrata FF.CC. e SS
120 EST str. Vie. Rumolo OVEST str. Comunale Taccione.
25. Contrada Calderara Sottana.
Confini: NORD str. Ferrata FF. SS. - SP 89 SUD str. SS. 120 EST
confine territorio Comune di Castiglione di Sicilia OVEST str. Vie.
Rumolo.
Nel Comune di Santa Maria di Licodia:
1. Contrada Cavaliere.
(strada comunale Bosco e strada Cavaliere Bosco) con i seguenti
confini: nord Casale Brancato a quota mille in Contrada Somatorie
(confine coincidente con quello indicato dal disciplinare citato),
scendendo per il sito archeologico «Tre cisterne» superando
l'incrocio con «Strada Inchiuso Alto» e fino all'incrocio con «strada
Panini», confine Sud, da qui fino all'incrocio con strada Inchiuso
Basso, confine est. Ad ovest con Vallone Licodia. Schematicamente:
Nord: Casale Brancato Nord est: Strda Inchiuso Alto Sud: Strada
Parrini Ovest: Vallone Licodia Est: Strada Inchiuso Basso.
Nel Comune di Treccastagni:
1. Contrada Cavotta;
2. Contrada Monte Ilice;
3. Contrada Carpene;
4. Contrada Grotta Comune;
5. Contrada Eremo Di S.Emilia;
6. Contrada Monte Gorna;
7. Contrada Ronzini;
8. Contrada Monte S.Nicolo';
9. Contrada Tre Monti.
Nel Comune di Viagrande:
1. Blandano: Confine Nord Via Cava S.P. 4, Sud Torrente
Lavinaio, Est Via Garibaldi, Ovest Comune Trecastagni;
2. Cannarozzo: Confine Nord Bivio Monte Rosso, Sud Torrente
Blandano, Est Torrente Lavinaio, Ovest Via Garibaldi;
3. Monaci: Confine Nord Torrente Blandano, Sud Via Dietro
Serra, Est Via Garibaldi, Ovest Via Cava S.P. 4;
4. Monte Rosso: Confine Nordvia Salto Del Corvo, Sud Via Cava
S.P. 4, Est Via Garibaldi, Ovest Via Gurna - Via Botticelli;
5. Monte Serra: Confine Nord Via Dietro Serra, Sud Via San
Gaetano - Via Umberto, Est Via Garibaldi, Ovestvia Mure Antiche;
6. Muri Antichi: Confine Nord Via Mure Antiche, Sud Via
Viscalori, Est Via Umberto-Via Mure Antiche, Ovest Comune
Trecastagni;
7. Paternostro: Confine Nord Via Viscalori -Via Rosselli,
Sudvia Contrada Fara-Via Petrone, Est Via Aldo Moro, Ovest Comune
Trecastagni;
8. Sciarelle: Confine Nord Torrente Blandano, Sud Comune Aci S.
Antonio , Est via penninazzo, Ovest Via Garibaldi;
9. Viscalori: Confine Nord Via Viscalori- Via Rosselli, Sudvia
Viscalori-Via Rosselli, Ovest Via Aldo Moro, Est Comune Trecastagni.
Nel Comune di Biancavilla:
1. Maiorca;
2. Torretta;
3. Rapilli;
4. Stella;
5. Spadatrappo.
Nel Comune di Zafferana:
1. Fleri;
2. San Giovannello;
3. Cavotta;
4. Pietralunga;
5. Pisano;
6. Pisanello;
7. Fossa Gelata;
8. Scacchieri;
9. Sarro;
10. Piricoco;
11. Civita;
12. Passo Pomo;
13. Rocca d'api;
14. Cancelliere - Spuligni;
15. Airone;
16. Valle San Giacomo;
17. Piano dell'Acqua;
18. Petrulli;
19. Primoti;
20. Algerazzi.
Allegato B
Documento unico
Denominazione/denominazioni
Etna
Tipo di indicazione geografica:
DOP - Denominazione di origine protetta
Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino.
4. Vino spumante.
5. Vino spumante di qualita'.
Descrizione dei vini:
1. «Etna» bianco.
Breve descrizione testuale:
colore: giallo paglierino, talvolta con leggeri riflessi
dorati;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
=======================================================
| Caratteristiche analitiche generali |
=======================================================
| Titolo alcolometrico totale | |
| massimo (in % vol) | |
+---------------------------------+-------------------+
| Titolo alcolometrico effettivo | |
| minimo (in % vol) | |
+---------------------------------+-------------------+
| | 5,5 in grammi per |
| | litro espresso in |
| Acidita' totale minima | acido tartarico |
+---------------------------------+-------------------+
| Acidita' volatile massima (in | |
| milliequivalenti per litro) | |
+---------------------------------+-------------------+
| Tenore massimo di anidride | |
|solforosa totale (in milligrammi | |
| per litro) | |
+---------------------------------+-------------------+
2. «Etna» bianco superiore.
Breve descrizione testuale:
colore: giallo paglierino molto scarico con riflessi verdolini;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco, fresco, armonico, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l
=======================================================
| Caratteristiche analitiche generali |
=======================================================
| Titolo alcolometrico totale | |
| massimo (in % vol) | |
+---------------------------------+-------------------+
| Titolo alcolometrico effettivo | |
| minimo (in % vol) | |
+---------------------------------+-------------------+
| | 5,5 in grammi per |
| | litro espresso in |
| Acidita' totale minima | acido tartarico |
+---------------------------------+-------------------+
| Acidita' volatile massima (in | |
| milliequivalenti per litro) | |
+---------------------------------+-------------------+
| Tenore massimo di anidride | |
|solforosa totale (in milligrammi | |
| per litro) | |
+---------------------------------+-------------------+
3. «Etna» rosso.
Breve descrizione testuale:
colore: rosso rubino con riflessi granato con l'invecchiamento;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: secco, caldo robusto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
=======================================================
| Caratteristiche analitiche generali |
=======================================================
| Titolo alcolometrico totale | |
| massimo (in % vol) | |
+---------------------------------+-------------------+
| Titolo alcolometrico effettivo | |
| minimo (in % vol) | |
+---------------------------------+-------------------+
| | 5,0 in grammi per |
| | litro espresso in |
| Acidita' totale minima | acido tartarico |
+---------------------------------+-------------------+
| Acidita' volatile massima (in | |
| milliequivalenti per litro) | |
+---------------------------------+-------------------+
| Tenore massimo di anidride | |
|solforosa totale (in milligrammi | |
| per litro) | |
+---------------------------------+-------------------+
4. «Etna» rosso riserva.
Breve descrizione testuale:
colore: rosso rubino con riflessi granato con l'invecchiamento;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: secco, caldo robusto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
=======================================================
| Caratteristiche analitiche generali |
=======================================================
| Titolo alcolometrico totale | |
| massimo (in % vol) | |
+---------------------------------+-------------------+
| Titolo alcolometrico effettivo | |
| minimo (in % vol) | |
+---------------------------------+-------------------+
| | 4,5 in grammi per |
| | litro espresso in |
| Acidita' totale minima | acido tartarico |
+---------------------------------+-------------------+
| Acidita' volatile massima (in | |
| milliequivalenti per litro) | |
+---------------------------------+-------------------+
| Tenore massimo di anidride | |
|solforosa totale (in milligrammi | |
| per litro) | |
+---------------------------------+-------------------+
5. «Etna» rosato.
Breve descrizione testuale:
colore: rosato piu' o meno intenso anche con riflessi
aranciati;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
=======================================================
| Caratteristiche analitiche generali |
=======================================================
| Titolo alcolometrico totale | |
| massimo (in % vol) | |
+---------------------------------+-------------------+
| Titolo alcolometrico effettivo | |
| minimo (in % vol) | |
+---------------------------------+-------------------+
| | 5,0 in grammi per |
| | litro espresso in |
| Acidita' totale minima | acido tartarico |
+---------------------------------+-------------------+
| Acidita' volatile massima (in | |
| milliequivalenti per litro) | |
+---------------------------------+-------------------+
| Tenore massimo di anidride | |
|solforosa totale (in milligrammi | |
| per litro) | |
+---------------------------------+-------------------+
6. «Etna» spumante bianco.
Breve descrizione testuale:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: intenso e caratteristico, talvolta con note agrumate
accompagnate da un delicato sentore di lievito;
sapore: pieno, armonico, di buona persistenza; da brut a
extradry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
=======================================================
| Caratteristiche analitiche generali |
=======================================================
| Titolo alcolometrico totale | |
| massimo (in % vol) | |
+---------------------------------+-------------------+
| Titolo alcolometrico effettivo | |
| minimo (in % vol) | |
+---------------------------------+-------------------+
| | 5,0 in grammi per |
| | litro espresso in |
| Acidita' totale minima | acido tartarico |
+---------------------------------+-------------------+
| Acidita' volatile massima (in | |
| milliequivalenti per litro) | |
+---------------------------------+-------------------+
| Tenore massimo di anidride | |
|solforosa totale (in milligrammi | |
| per litro) | |
+---------------------------------+-------------------+
7. «Etna» spumante rosato o rose'.
Breve descrizione testuale:
spuma: fine e persistente;
colore: rosato piu' o meno intenso anche con riflessi
aranciati;
odore: intenso e caratteristico, con note floreali e speziate
accompagnate da un delicato sentore di lievito;
sapore: pieno, armonico, di buona persistenza; da brut a
extradry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
=======================================================
| Caratteristiche analitiche generali |
=======================================================
| Titolo alcolometrico totale | |
| massimo (in % vol) | |
+---------------------------------+-------------------+
| Titolo alcolometrico effettivo | |
| minimo (in % vol) | |
+---------------------------------+-------------------+
| | 5,0 in grammi per |
| | litro espresso in |
| Acidita' totale minima | acido tartarico |
+---------------------------------+-------------------+
| Acidita' volatile massima (in | |
| milliequivalenti per litro) | |
+---------------------------------+-------------------+
| Tenore massimo di anidride | |
|solforosa totale (in milligrammi | |
| per litro) | |
+---------------------------------+-------------------+
Pratiche di vinificazione.
Pratiche enologiche specifiche.
1. Tipologie Spumante - rifermentazione in bottiglia.
Pratica enologica specifica.
Le tipologie spumante devono essere ottenute esclusivamente per
rifermentazione naturale in bottiglia con permanenza sui lieviti per
almeno diciotto mesi.
2. Tipologie Spumante - vinificazione.
Pratica enologica specifica
Le tipologie spumante devono essere ottenute:
per la tipologia rosato, mediante la vinificazione «in rosato»
delle uve rosse, ovvero con la vinificazione di un coacervo di uve
rosse e bianche anche ammostate separatamente;
per la tipologia bianco, mediante la vinificazione in bianco
delle uve rosse.
3. Tipologia Rosso Riserva.
Pratica enologica specifica.
La tipologia rosso puo' utilizzare la menzione «riserva» solo se
sottoposto ad un periodo di invecchiamento all'interno della zona di
produzione di almeno quattro anni, di cui almeno 12 mesi in legno. Il
periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di
produzione delle uve.
Rese massime:
1. «Etna» bianco, bianco superiore, bianco spumante, rosso,
rosato, rosato spumante.
9000 chilogrammi di uve per ettaro.
2. «Etna» rosso riserva.
8000 chilogrammi di uve per ettaro.
Zona geografica delimitata.
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a
denominazione di origine controllata «Etna» ricade nella Provincia di
Catania e comprende i terreni di parte dei territori dei comuni di
Biancavilla, S. Maria di Licodia, Ragalna, Belpasso, Nicolosi,
Pedara, Trecastagni, Viagrande, Aci S. Antonio, Acireale, S.
Venerina, Giarre, Mascali, Zafferana, Milo, S. Alfio, Piedimonte,
Linguaglossa, Castiglione, Randazzo.
Varieta' principale/i di uve da vino.
Carricante B.
Catarratto bianco comune B. - Catarratto
Catarratto bianco lucido B. - Catarratto
Nerello cappuccio N.
Nerello cappuccio N. - Nerello mantellato
Nerello mascalese N.
Descrizione del legame/dei legami.
Etna
La DOC Etna e' in prov. di Catania: 20 Comuni alle falde
dell'Etna, clima variabile e suolo creano un'alta qualita' delle
produzioni. E' stata la prima DOC siciliana riconosciuta. Il terreno
e' vulcanico, il clima temperato. Il Nerello Mascalese e il
Carricante si coltivano nell'area DOC Etna fino a quote alte. I
vigneti nelle zone di forte pendenza sono coltivati su terrazze
tenute da muretti a secco di pietra lavica. Tutti i vini possiedono
aromi gradevoli, armonici, eleganti. La composizione dei suoli
vulcanici e la loro mineralita' migliora la longevita' dei vini. E'
la zona piu' tardiva in Sicilia per la maturazione delle uve; la
raccolta si effettua da settembre fino alla fine di ottobre.
Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura,
altri requisiti).
Operazioni di vinificazione in zona geografica delimitata.
Quadro di riferimento giuridico:
nella legislazione unionale.
Tipo di condizione supplementare:
deroga alla produzione nella zona geografica delimitata.
Descrizione della condizione:
le operazioni di vinificazione, spumantizzazione,
invecchiamento obbligatorio e affinamento in bottiglia, oltre che
all'interno della zona di produzione delimitata, possono essere
effettuate nell'intero territorio dei comuni, anche se soltanto in
parte compresi nella zona delimitata, nonche' nel territorio dei
comuni limitrofi alla zona di produzione delimitata.
Tipo di condizione supplementare:
imbottigliamento nella zona geografica delimitata.
Quadro di riferimento giuridico:
nella legislazione unionale
Tipo di condizione supplementare:
imbottigliamento nella zona geografica delimitata.
Descrizione della condizione:
conformemente all'art. 4 del regolamento UE n. 33/2019, le
operazioni di imbottigliamento dei vini a denominazione di origine
controllata «Etna» devono essere effettuate all'interno della zona di
vinificazione, per salvaguardare la qualita', la reputazione,
garantire l'origine e assicurare l'efficacia dei controlli; inoltre,
a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che
tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori
dell'area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni
individuali alle condizioni di cui all'art. 35, comma 3 della legge
n. 238/2016.
Etichettatura e presentazione.
Quadro di riferimento giuridico:
nella legislazione nazionale.
Tipo di condizione supplementare:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura.
Descrizione della condizione:
la denominazione di origine controllata dei vini «Etna» puo'
essere seguita da unita' geografiche aggiuntive riferite ad unita'
amministrative o contrade, dalle quali provengono le uve, cosi' come
identificate e delimitate nell'elenco di cui all'Allegato 1 del
disciplinare di produzione.
Indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Quadro di riferimento giuridico:
nella legislazione nazionale;
Tipo di condizione supplementare:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura.
Descrizione della condizione:
per tutti i vini a denominazione di origine controllata «Etna»
e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve con
l'esclusione degli spumanti non millesimati.
Etichettatura e presentazione.
Quadro di riferimento giuridico:
nella legislazione nazionale.
Tipo di condizione supplementare:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura.
Descrizione della condizione:
nella etichettatura e presentazione dei vini «Etna», e'
consentito l'uso della unita' geografica piu' ampia «Sicilia», ai
sensi dall'art. 30 della legge n. 238/2016 e dall'art. 7, comma 4 del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
«Sicilia».
Confezionamento e sistemi di chiusura.
Quadro di riferimento giuridico:
nella legislazione unionale.
Tipo di condizione supplementare:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura.
Descrizione della condizione:
i vini a DOC «Etna» devono essere immessi al consumo soltanto
in contenitori di vetro di volume nominale fino a 3 litri. Da questa
limitazione sono escluse le bottiglie di vetro di forma tradizionale
bordolese, borgognotta e renana, fino alla capacita' massima di 18
litri.
Per i vini spumanti sono consentiti tutti i sistemi di chiusura
previsti dalla normativa vigente con l'esclusione di materiale in
plastica.
Sono ammesse tutte le chiusure consentite dalle vigenti leggi, ad
esclusione delle tipologie rosso riserva e bianco superiore dove e'
obbligatorio l'utilizzo del tappo raso bocca.
Terre Abruzzesi o Terre d’Abruzzo Igt - Proposta di disciplinare di produzione »