Fagioli Bianchi di Rotonda Dop - Controlli da CCIAA Potenza - Designazione 2013
La Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Potenza e' designata quale autorita' pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 per la dop Fagioli Bianchi di Rotonda, registrata in ambito Unione europea con regolamento (UE) n. 240 dell'11 marzo 2011.
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 17 maggio 2013
Designazione della Camera di Commercio Industria Artigianato ed
Agricoltura di Potenza, quale autorita' pubblica ad effettuare i
controlli per la denominazione di origine protetta «Fagioli Bianchi
di Rotonda», registrata in ambito Unione europea. (13A04733)
(GU n.126 del 31-5-2013)
IL DIRETTORE GENERALE
per il riconoscimento degli organismi di controllo
e certificazione e tutela del consumatore
Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei
prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga
il Regolamento (CE) n. 510/2006;
Visto l'art. 16, comma 1 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012
che stabilisce che le denominazioni figuranti nel registro di cui
all'art. 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 510/2006 sono
automaticamente iscritte nel registro «registro delle denominazioni
di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui
all'art. 11 del presente regolamento;
Visto il decreto 6 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 253 del 28 ottobre 2008, con
il quale la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura
di Potenza e' stata designata quale autorita' pubblica ad effettuare
i controlli per la denominazione protetta «Fagioli Bianchi di
Rotonda»;
Visto il regolamento (UE) n. 240 dell'11 marzo 2011 con il quale
l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione
di origine protetta «Fagioli Bianchi di Rotonda»;
Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n.
1151/2012, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e
alimentari;
Considerato che l'art.7 del disciplinare di produzione «Fagioli
Bianchi di Rotonda» individua per il controllo sulla conformita' del
prodotto al disciplinare medesimo la Camera di Commercio Industria
Artigianato ed Agricoltura di Potenza;
Considerato che la Camera di Commercio Industria Artigianato ed
Agricoltura di Potenza ha predisposto il piano di controllo per la
denominazione «Fagioli Bianchi di Rotonda» conformemente allo schema
tipo di controllo;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Basilicata;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di
autorizzazione;
Decreta:
Art. 1
La Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di
Potenza con sede in Potenza, Corso XVIII Agosto n. 34, e' designata
quale autorita' pubblica ad espletare le funzioni di controllo,
previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 per
la denominazione protetta «Fagioli Bianchi di Rotonda», registrata in
ambito Unione europea con regolamento (UE) n. 240 dell'11 marzo 2011.
Art. 2
La presente designazione comporta l'obbligo per la Camera di
Commercio di Potenza del rispetto delle prescrizioni previste nel
presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi del comma
4 dell'art. 14 della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorita'
nazionale competente.
Art. 3
1. La Camera di Commercio di Potenza non puo' modificare le
modalita' di controllo e il sistema tariffario riportati
nell'apposito piano di controllo per la denominazione protetta
«Fagioli Bianchi di Rotonda», cosi' come depositati presso il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il
preventivo assenso di detta autorita'.
2. La Camera di Commercio comunica e sottopone all'approvazione
ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo
indicato nella documentazione presentata, la composizione del
Comitato di certificazione o della struttura equivalente e
dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che
risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del
provvedimento autorizzatorio.
3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo
puo' comportare la revoca della designazione concessa.
Art. 4
1. La designazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di
emanazione del presente decreto.
2. Alla scadenza del terzo anno di designazione, il soggetto
legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre
1999, n.526, dovra' comunicare all'Autorita' nazionale competente,
l'intenzione di confermare la Camera di Commercio di Potenza o
proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti
nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre
1999, n.526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facolta' di
designazione ai sensi dell'art.14, comma 9, della citata legge.
3. Nell'ambito del periodo di validita' della designazione, la
Camera di Commercio di Potenza e' tenuta ad adempiere a tutte le
disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove
lo ritenga necessario, decida di impartire.
Art. 5
1. La Camera di Commercio di Potenza comunica con immediatezza, e
comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le
attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione «Fagioli
Bianchi di Rotonda» anche mediante immissione nel sistema informatico
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle
quantita' certificate e degli aventi diritto.
2. La Camera di Commercio di Potenza immette nel sistema
informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e
documentale dell'attivita' certificativa.
3. La Camera di Commercio di Potenza trasmettera' i dati relativi
al rilascio delle attestazioni di conformita' all'utilizzo della
denominazione «Fagioli Bianchi di Rotonda» a richiesta del Consorzio
di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99
e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.
Art. 6
La Camera di Commercio di Potenza e' sottoposta alla vigilanza
esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali e dalla Regione Basilicata, ai sensi dell'art. 14, comma
12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua
emanazione.
Roma, 17 maggio 2013
Il direttore generale: La Torre
Riso del Delta del Po Igp - Controlli da Ente Nazionale Risi - Proroga 2013 »