Falerio Doc - Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione - 2024
Al disciplinare di produzione della DOP dei vini Falerio cosi' come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 13 novembre 2023.
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 1 febbraio 2024
Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Falerio». (24A00771)
(GU n.36 del 13-2-2024)
IL DIRIGENTE DELLA PQA IV
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio, cosi' come modificato con regolamento (UE) 2021/2117 del 2
dicembre 2021;
Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del
citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17
ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche
del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione
del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine,
delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel
settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del
disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la
cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e
successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del
vino;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre
2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e
l'esame 2 delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di
modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007
e del decreto legislativo n. 61/2010;
Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2021, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 83 dell'8 aprile
2022, recante «Disposizioni nazionali applicative dei regolamenti
(UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016
concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande
di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei
prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di
produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della
protezione»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1975,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 226
del 26 agosto 1975, con il quale e' stata riconosciuta la
denominazione di origine controllata dei vini «Falerio» ed approvato
il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul sito
internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP, con il
quale e' stato da ultimo modificato il disciplinare della
denominazione di origine controllata dei vini «Falerio»;
Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della
Regione Marche, su istanza del Consorzio tutela vini piceni (CTVP)
con sede in Offida (AP), intesa ad ottenere la modifica del
disciplinare di produzione della DOP dei vini «Falerio», nel rispetto
della procedura di cui al citato decreto ministeriale 6 dicembre
2021, nonche' dell'analogo preesistente decreto ministeriale 7
novembre 2012;
Atteso che la citata richiesta di modifica, considerata «modifica
ordinaria» che comporta variazioni al documento unico, ai sensi
dell'art. 17, del regolamento UE n. 33/2019, e' stata esaminata,
nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato
decreto ministeriale 7 novembre 2012 (articoli 6, 7, e 10) e dal
citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021 (art. 13),
successivamente alla sua entrata in vigore, e in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Marche;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale
vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 25 ottobre 2023,
nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta
di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della DOC dei
vini «Falerio»;
conformemente all'art. 13, comma 6, del citato decreto
ministeriale 6 dicembre 2021 la proposta di modifica del disciplinare
in questione e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 265 del 13 novembre 2023, al fine di dar modo
agli interessati di presentare le eventuali osservazioni entro trenta
giorni dalla citata data;
entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni sulla
citata proposta di modifica;
Considerato che a seguito dell'esito positivo della predetta
procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 13, comma
7, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sussistono i
requisiti per approvare con il presente decreto le modifiche
ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare
di produzione della DOP dei vini «Falerio» ed il relativo documento
unico consolidato con le stesse modifiche;
Ritenuto altresi' di dover procedere, ai sensi dell'art. 13, commi
7 e 8, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021 alla
pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche
ordinarie del disciplinare di produzione in questione e del relativo
documento unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse
modifiche ordinarie alla Commissione UE, tramite il sistema
informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1,
lettera a) del regolamento UE n. 34/2019;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1,
lettera d);
Vista la direttiva direttoriale n. 118468 del 22 febbraio 2023
della Direzione generale per la promozione della qualita'
agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con
la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in
coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla
firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti
amministrativi di competenza;
Decreta:
Art. 1
1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Falerio» cosi'
come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014,
richiamato in premessa, sono approvate le modifiche ordinarie di cui
alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 265 del 13 novembre 2023.
2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Falerio»,
consolidato con le modifiche ordinarie di cui al comma 1, e il
relativo documento unico consolidato figurano rispettivamente negli
allegati A e B del presente decreto.
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il
giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro
trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione
UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a disposizione
ai sensi dell'art. 30, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE)
n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio
dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della
Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, entro tre
mesi dalla data della citata comunicazione.
3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della
denominazione di origine controllata dei vini «Falerio» di cui
all'art. 1 saranno pubblicati sul sito internet del Ministero -
Sezione qualita' - Vini DOP e IGP. Il presente decreto sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° febbraio 2024
Il dirigente: Cafiero
Allegato A
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI FALERIO
Art. 1.
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata «Falerio» e' riservata ai
vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
«Falerio»;
«Falerio» Pecorino.
Art. 2.
Base ampelografica
Il vino a denominazione di origine controllata «Falerio» deve
essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti, aventi nell'ambito
aziendale, la seguente composizione varietale:
Trebbiano toscano dal 20 al 50%;
Passerina dal 10 al 30%;
Pecorino dal 10 al 30%.
Possono concorrere da soli o congiuntamente, fino ad un massimo
del 20% tutti gli altri vitigni non aromatici, a bacca bianca, idonei
alla coltivazione nella Regione Marche.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
Le uve destinate all'ottenimento del vino a denominazione di
origine controllata «Falerio» devono essere prodotte nel territorio
amministrativo della Provincia di Ascoli Piceno e di Fermo idoneo
alla coltura, con l'esclusione cioe' dei terreni di fondovalle ed
eccessivamente umidi e quelli ubicati ad una altitudine superiore ai
700 metri s.l.m.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione del vino a denominazione di origine controllata «Falerio»
devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e,
comunque, atte a conferire alle uve e al vino le specifiche
caratteristiche di qualita'.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura, devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a
non modificare le caratteristiche peculiari delle uve e del vino.
Per la tipologia «Falerio» la densita' dei ceppi per ettaro deve
essere almeno di 2200.
Per la tipologia «Falerio» Pecorino i vigneti impiantati
successivamente all'entrata in vigore del disciplinare di produzione
allegato al decreto ministeriale 17 maggio 2011 dovranno avere almeno
una densita' di 3000 ceppi per ettaro.
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione
di soccorso da effettuarsi prima dell'invaiatura per non piu' di due
interventi all'anno. La resa massima di uva ammessa per la produzione
del vino a denominazione di origine controllata «Falerio» non deve
essere superiore a tonnellate 13 per ettaro di vigneto in coltura
specializzata. La resa massima di uva ammessa per la produzione del
vino a denominazione di origine controllata «Falerio» nella tipologia
«Falerio» Pecorino non deve essere superiore a tonnellate 11 per
ettaro di vigneto in coltura specializzata. Nelle annate favorevoli i
quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino
a denominazione di origine controllata «Falerio» devono essere
riportati nel limite di cui sopra, fermo restando il limite resa
uva-vino per i quantitativi di cui trattasi, purche' la produzione
globale non superi del 20% il limite medesimo. Qualora si superi
questo ulteriore limite, decade per l'intero quantitativo prodotto il
diritto alla denominazione di origine controllata. Fermi restando i
limiti sopra indicati, la resa per ettaro in coltura promiscua deve
essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla
vite.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
nell'ambito dell'intero attuale territorio amministrativo della
Provincia di Ascoli Piceno e della Provincia di Fermo.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a
denominazione di origine controllata «Falerio» nelle diverse
tipologie un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11%
vol.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino
le sue peculiari caratteristiche.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al
70%. Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha
diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75%
decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto
il prodotto.
E' ammessa la dolcificazione secondo le norme unionali e
nazionali.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
Il vino a denominazione di origine controllata «Falerio»,
all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: paglierino piu' o meno tenue;
odore: lievemente profumato;
sapore: secco, sapido, armonico, leggermente acidulo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
Il vino a denominazione di origine controllata «Falerio
Pecorino», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: tipico, caratteristico secco, leggermente acidulo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
Art. 7.
Designazione, presentazione e confezionamento
Alla denominazione di origine controllata «Falerio» e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non prevista dal presente
disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto»,
«selezionato» e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni
che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali e marchi privati,
purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre
in inganno l'acquirente. E' consentito per tutte le tipologie della
DOC «Falerio», ad esclusione di quelle alle quali e' attribuita la
menzione «Vigna», l'uso di recipienti alternativi al vetro di altri
materiali idonei a venire in contatto con gli alimenti, secondo
quanto previsto dalla normativa vigente. Sono ammessi tutti i sistemi
di chiusura consentiti dalle normative comunitarie e nazionali.
Art. 8.
Legame con l'ambiente
A) Informazioni sulla zona geografica
1. Fattori naturali rilevanti per il legame
La zona geografica di produzione del vino Falerio DOC ricade
nella parte sud della Regione Marche e comprende l'intero territorio
delle Province di Ascoli Piceno e Fermo, territorio che va dalla zona
litoranea sino ad arrivare ad una media alta collina. L'altitudine
dei terreni coltivati e' compresa tra 50 e 700 msl. La zona di
produzione del Falerio Doc, dal punto di vista geologico, rientra
nella fascia periadriatica marchigiano abruzzese. I suoli piu'
diffusi nei vigneti dell'area del Falerio appartengono ai cambissols
dove la pedogenesi ha portato alla formazione dell'orizzonte cambico,
dotato di una buona profondita' e porosita'. L'area di produzione del
Falerio e' fortemente condizionata dal clima litoraneo e da una certa
mediterraneita', la temperatura annuale media e' di 14ºC e le
precipitazioni medie annue sono comprese tra 700 e 800 mm. Il massimo
della piovosita' e' localizzato nei mesi di ottobre, novembre, e
dicembre, mentre il mese meno piovoso e' luglio. Le estati sono
piuttosto calde, la temperatura media dei mesi di luglio e agosto e'
di 23ºC, mentre gli inverni sono abbastanza rigidi, la temperatura
media nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio e' di 5.5-6.5°C.
2. Fattori umani rilevanti per il legame
La millenaria storia del Falerio dei Colli Ascolani e' gia'
scritta nel nome, tipicamente romano, del vino che deriva dall'antica
citta' di Faleria, diventata poi Falerio Picenus e, oggi, Falerone.
Il Falerio dei Colli Ascolani, come i resti del teatro,
dell'anfiteatro e del tempio romano che ancora si possono ammirare
nella citta' di Falerone, costituisce la testimonianza vivente della
fama che, fin dai tempi della Roma Imperiale, avevano i vini del
Picenum. La zona di produzione definita dalla Doc del Falerio si
estende su quasi tutta l'area viticola della Provincia di Ascoli
Piceno e Fermo, che dalla fascia collinare subappenninica arriva sino
al litorale adriatico, Le colline tra Falerone e Fermo, dove oggi si
distendono i vigneti del Falerio, hanno visto il battesimo delle armi
del famoso filosofo e oratore romano Cicerone che, a soli 18 anni,
partecipo' nelle armate di Pompeo Stradone, alla battaglia persa dai
Romani contro l'esercito Piceno. Negli archivi del Comune di Fermo si
sono trovati cenni al vino di Faleria risalenti al XIII secolo, dove
si rintracciano le prime testimonianze dell'adozione anche in loco,
dell'antica tecnica del «vin cotto» che e' sopravvissuta fino ad
oggi, anche se limitata a piccole produzioni. Passerina e Pecorino,
che entrano nell'uvaggio del Falerio insieme al Trebbiano, vantano
una storia secolare. Sono due vitigni di antichissima tradizione e
con decisa origine marchigiana. Per la Passerina, qualche ampelografo
ha ipotizzato addirittura discendenze dallo Psithia di cui parlo' il
poeta latino Virgilio.
Il Pecorino presenta ancora oggi una forte personalita'
gustativa, che ne fa ingrediente indispensabile per la
caratterizzazione dei vini Piceni. Il Falerio e' stato riconosciuto
DOC nel 1975 (decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1975
successivamente modificato dal decreto ministeriale 10 ottobre 1994,
modificato dal decreto ministeriale 17 ottobre 1997, modificato dal
decreto ministeriale 28 marzo 2003 e dal decreto ministeriale 17
giugno 2011). L'incidenza dei fattori umani si riscontra nella
definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi che costituiscono
il vigente disciplinare di produzione. La base ampelografica dei
vigneti, i vitigni idonei alla produzione del Falerio, sono quelli
tradizionalmente coltivati nell'area geografica di produzione,
Trebbiano, Passerina, Pecorino. Le forme di allevamento, i sesti
d'impianto e i sistemi di potatura, sono quelli tradizionali della
zona, Guyot e Cordone speronato, che assicurano un buon equilibrio
vegeto produttivo delle viti, inoltre garantiscono un'ottimizzazione
delle operazioni colturali e sono idonee alla meccanizzazione. I
sesti d'impianto prevedono per la tipologia Falerio, almeno 2500
piante per ettaro, mentre per la tipologia Pecorino 3000 piante per
ettaro, tali da assicurare il rispetto delle rese di produzione
fissate dal disciplinare. Pratiche relative all'elaborazione dei
vini, sono quelle tradizionali della zona per la vinificazione dei
vini bianchi, differenziate per le due tipologie.
B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del
prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente
geografico
La DOC Falerio comprende due tipologie «Falerio» e «Falerio
Pecorino», l'ambiente di coltivazione e il microclima fanno si' che
le suddette tipologie presentino caratteristiche analitiche ed
organolettiche peculiari descritte nell'art. 6 del disciplinare.
I vini Falerio presentano un buon tenore di acidita', colore
giallo paglierino, all'olfatto si riscontrano aromi floreali e di
frutta a polpa gialla, al gusto sono armonici, freschi con un
retrogusto abbastanza persistente, nella tipologia Falerio Pecorino i
vini hanno colore giallo paglierino con riflessi verdognoli,
all'olfatto si riscontrano aromi di fiori bianchi, note di ananas,
anice e salvia, il gusto e' armonico, fresco, sapido, minerale con un
retrogusto molto persistente.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui
alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b).
L'interazione tra l'orografia prettamente collinare della zona
di coltivazione dei vitigni del Falerio, le esposizioni
prevalentemente est-sud est, il clima e le caratteristiche delle
terre, concorrono a determinare un ambiente particolarmente vocato
alla coltivazione dei vitigni della DOC Falerio. I terreni della DOC
Falerio hanno una tessitura prevalentemente argillosa e ricadono
nella classe granulometrica «fine» secondo la classificazione della
Soli taxonomy. sono suoli prevalentemente calcarei, la tendenza
argillosa dei suoli fa si che essi abbiano buona capacita' di scambio
cationico quindi disponibilita' di cationi che conferiscono alle uve
e di conseguenza ai vini quelle caratteristiche di sapidita' e
mineralita' che rendono il Falerio DOC un vino unico nel suo genere.
Dal punto di vista evolutivo i suoli dell'areale di produzione del
Falerio sono moderatamente evoluti, perche' soggetti a fenomeni
erosivi spinti, essendo ubicati in zone con pendenze molto elevate;
la loro profondita' non e' molto elevata, ma sempre tale da
assicurare un certo contenuto di umidita' al suolo. In questi suoli
il drenaggio e' buono, l'acqua in eccesso e' rapidamente allontanata
dal suolo, sia per effetto della sua buona permeabilita' sia per le
caratteristiche morfologiche delle superfici, favorevoli al rapido
sgrondo delle acque prevalentemente per effetto delle pendenze Il
clima dell'areale di produzione e' caratterizzato da estati calde, da
inverni freddi e da una piovosita' media di 750 mm annui.
L'interazione di tutti questi fattori consente ai vitigni del Falerio
di avere una cinetica di maturazione adeguata, con un adeguato
accumulo di zuccheri e un buon tenore di acidita', che vanno a
caratterizzare il bouquet del Falerio fornendogli delle
caratteristiche organolettiche peculiari ed uniche. La millenaria
storia vitivinicola del Falerio dall'epoca romana fino ai giorni
nostri e' attestata da numerosi scritti e documenti e questa e' la
prova fondamentale dell'interazione tra l'uomo e il territorio nella
DOC Falerio, e' data dalla constatazione che nel corso dei secoli sia
le tecniche di coltivazione sia le pratiche enologiche sono
migliorate al punto da ottenere come risultato il Falerio DOC, vino
di indiscusse e uniche caratteristiche organolettiche. Tutto questo
e' sfociato nel riconoscimento della DOC Falerio nel 1975 che, oltre
ad essere un indiscusso riconoscimento alle peculiarita' del
territorio e del vino e' anche stato un premio alla laboriosita'
dell'uomo ed al suo amoroso attaccamento a questo territorio e al suo
prodotto principe.
Art. 9.
Riferimenti alla struttura di controllo
Nome e indirizzo: Valoritalia societa' per la certificazione
delle qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l. - via
Piave, 24 - 00187 Roma.
La societa' Valoritalia e' l'organismo di controllo autorizzato
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai
sensi dell'art. 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica
annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare,
conformemente all'art. 19, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed
all'art. 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della
DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed
a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura,
elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 19, par.
1, 2° capoverso.
In particolare, tale verifica e' espletata nel rispetto di un
predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme
al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2018,
modificato con decreto ministeriale 3 marzo 2022, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2022.
Allegato B
DOCUMENTO UNICO
1. Denominazione/denominazioni: Falerio.
2. Tipo di indicazione geografica: DOP - Denominazione di origine
protetta.
3. Categorie di prodotti vitivinicoli: 1. Vino.
4. Descrizione dei vini:
4.1. Falerio.
Breve descrizione testuale
I vini DOP Falerio presentano colore giallo paglierino,
all'olfatto si riscontrano note floreali e di frutta a polpa gialla,
al gusto sono armonici freschi con un retrogusto abbastanza
persistente.
Caratteristiche analitiche generali
+---------------------------------+-------------------+
|Titolo alcolometrico totale | |
|massimo (in % vol) | |
+---------------------------------+-------------------+
|Titolo alcolometrico effettivo | |
|minimo (in % vol) | |
+---------------------------------+-------------------+
| |4,50 in grammi per |
| |litro espresso in |
|Acidita' totale minima |acido tartarico |
+---------------------------------+-------------------+
|Acidita' volatile massima (in | |
|milliequivalenti per litro) | |
+---------------------------------+-------------------+
|Tenore massimo di anidride | |
|solforosa totale (in milligrammi | |
|per litro) | |
+---------------------------------+-------------------+
4.2. Falerio Pecorino
Breve descrizione testuale
I vini DOP Falerio Pecorino presentano colore giallo paglierino
con riflessi verdognoli, all'olfatto si riscontrano sentori di fiori
bianchi, note di ananas, anice e salvia, al gusto sono armonici
freschi, sapidi e minerali, con un retrogusto molto persistente.
Caratteristiche analitiche generali
+---------------------------------+-------------------+
|Titolo alcolometrico totale | |
|massimo (in % vol) | |
+---------------------------------+-------------------+
|Titolo alcolometrico effettivo | |
|minimo (in % vol) | |
+---------------------------------+-------------------+
| |4,50 in grammi per |
| |litro espresso in |
|Acidita' totale minima |acido tartarico |
+---------------------------------+-------------------+
|Acidita' volatile massima (in | |
|milliequivalenti per litro) | |
+---------------------------------+-------------------+
|Tenore massimo di anidride | |
|solforosa totale (in milligrammi | |
|per litro) | |
+---------------------------------+-------------------+
5. Pratiche di vinificazione
5.1 Pratiche enologiche specifiche
-
5.2 Rese massime:
1. Falerio
13,000 chilogrammi di uve per ettaro
2. Falerio Pecorino
11,000 chilogrammi di uve per ettaro
6. Zona geografica delimitata
Le uve destinate all'ottenimento dei vini DOP Falerio devono
essere prodotte nel territorio amministrativo delle Province di
Ascoli Piceno e di Fermo.
7. Varieta' di uve da vino
Albana B.
Biancame B. - Trebbiano toscano B.
Bombino bianco B. - Ottenese
Chardonnay B.
Fiano B.
Grechetto B.
Incrocio Bruni 54 B.
Maceratino B. - Ribona
Malvasia bianca Lunga B. - Malvoisier
Malvasia bianca di Candia B. - Malvoisier
Manzoni bianco B. - Incrocio Manzoni 6.0.13 B.
Montonico bianco B. - Montonico
Moscato bianco B. - Moscato reale
Mostosa B.
Passerina B.
Pecorino B. - Vissanello
Pinot bianco B. - Pinot
Riesling italico B. - Welschriesling
Riesling renano B. - Riesling
Sauvignon B. - Sauvignon blanc
Syrah N. - Shiraz
Tocai friulano B. - Tuchi'
Trebbiano toscano B. - Procanico
Verdicchio bianco B. - Trebbiano di Soave B.
Vermentino B. - Pigato B.
8. Descrizione del legame/dei legami Falerio
La millenaria storia del Falerio e' gia' scritta nel nome che
deriva dall'antica citta' di Faleria diventata poi Falerio Picenus,
oggi Falerone. L'incidenza dei fattori umani nel corso del tempo ha
avuto fondamentale influenza sulla definizione della base
ampelografica, sull'evoluzione delle forme di allevamento, dei
sistemi di potatura e sulle pratiche enologiche che interagendo
all'interazione dei fattori naturali caratteristici del territorio
fanno si che i vini DOP Falerio presentino caratteristiche
organolettiche e analitiche distinguibili che li rendono unici e non
imitabili.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento,
etichettatura, altri requisiti)
Introduzione dell'utilizzo di altri materiali idonei diversi dal
vetro quadro di riferimento giuridico: nella legislazione nazionale
Tipo di condizione supplementare: disposizioni supplementari in
materia di etichettatura
Descrizione della condizione: e' consentito per tutte le
tipologie della DOP «Falerio», ad eccezione di quelle alle quali e'
attribuita la menzione «Vigna», l'uso di recipienti alternativi al
vetro, in materiali idonei a venire al contatto con gli alimenti.
Link al disciplinare del prodotto
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT
/IDPagina/20966
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