Fermo pesca in Adriatico 2022
Misure per la pesca dei piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo e misure specifiche per il Mare Adriatico
Tutti i pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici nel Mediterraneo, indipendentemente dalla loro lunghezza fuori tutto e da dove esercitano l'attivita' di pesca, non possono pescare, in media, per piu' di venti giornate al mese e non possono eccedere le centottanta giornate di pesca nell'anno solare
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 13 maggio 2022
Misure per la pesca dei piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo e misure specifiche per il Mare Adriatico. (22A03672)
(GU n.147 del 25-6-2022)
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO - DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la
modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure
per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura,
a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, con il quale
sono state trasferite al Ministero per i beni e le attivita'
culturali le funzioni esercitate dal Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179
del 5 dicembre 2019, recante «regolamento di riorganizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma
dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2019, n. 180, recante «regolamento di organizzazione degli
uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali e dell'organismo indipendente di
valutazione della performance»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 4 dicembre 2020, n. 9361300, recante «Individuazione degli
uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo, ai sensi del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 25 dell'8 febbraio
2019»;
Vista la direttiva generale sull'azione amministrativa e sulla
gestione per l'anno 2022 emanata dal Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali il 24 febbraio 2022, prot. n. 90017;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25
febbraio 2021, con il quale il sen. Francesco Battistoni e' stato
nominato Sottosegretario di Stato alle politiche agricole alimentari
e forestali;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 1° aprile 2021, n. 15139, che delega al Sottosegretario
di Stato sen. Francesco Battistoni, tra gli altri, il «comparto della
pesca marittima e dell'acquacoltura»;
Visto il decreto del Ministro 26 gennaio 2012, recante «Adeguamento
alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca», che
recepisce le disposizioni dell'art. 3, punto 3, allegato II del
regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell'8 aprile 2011,
n. 404, con riferimento in particolare alla necessita' di indicare in
licenza di pesca non piu' i «sistemi di pesca», ma «gli attrezzi di
pesca» classificati secondo la statistica internazionale
standardizzata (ISSCFGG - FAO del 29 luglio 1980);
Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alle politiche
agricole alimentari e forestali 28 luglio 2016 recante «Misure
tecniche per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale e
non regolamentata»;
Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alle politiche
agricole alimentari e forestali del 26 luglio 2019, n. 407, recante
«Misure per la pesca dei piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo e
misure specifiche per il Mare Adriatico», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 259 del 5 novembre 2019;
Visto il decreto direttoriale n. 248855 del 28 maggio 2021 che
sospende l'efficacia delle azioni che la direzione generale della
pesca marittima e dell'acquacoltura svolge ai sensi dell'art. 6,
comma 4, del decreto ministeriale 26 luglio 2019, n. 407, recante
«Misure per la pesca dei piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo e
misure specifiche per il Mare Adriatico»;
Viste le raccomandazioni n. 37/2013/1, n. 38/2014/1, n. 39/2015/1,
n. 40/2016/3 e n. 42/2018/8 della Commissione generale per la pesca
nel Mar Mediterraneo (CGPM) relative alla gestione pluriennale della
pesca degli stock di piccoli pelagici nella GSA 17 (Adriatico
settentrionale) e GSA 18 (Adriatico meridionale);
Vista la raccomandazione n. 44/2021/20 della Commissione generale
per la pesca nel Mar Mediterraneo (CGPM) relativa ad un piano di
gestione pluriennale per la pesca degli stock di piccoli pelagici nel
Mare Adriatico (GSA 17 e GSA 18);
Vista la raccomandazione n. 44/2021/2 della Commissione generale
per la pesca nel Mar Mediterraneo (CGPM) sull'istituzione di una zona
di restrizione di pesca nella Fossa di Pomo nel Mare Adriatico (GSA
17), che modifica la raccomandazione CGPM/41/2017/3 e, in
particolare, gli articoli 4, 6 e 10 che dispongono il divieto di
pesca attiva di stock di piccoli pelagici (acciughe e sardine) nella
Fossa di Pomo;
Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21
dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento
sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo ed in
particolare l'allegato III;
Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 ed in particolare, l'art. 7,
paragrafo 1, che consente di autorizzare i pescherecci comunitari
allo svolgimento di attivita' di pesca specifiche unicamente se esse
sono indicate in una autorizzazione di pesca in corso di validita',
quando il tipo di pesca o le zone di pesca in cui le attivita' sono
autorizzate rientrano: a) in un regime di gestione dello sforzo di
pesca; b) in un piano pluriennale; c) in una zona di restrizione
della pesca; d) nella pesca a fini scientifici; e) in altri casi
previsti dalla normativa comunitaria;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della
Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalita' di applicazione del
regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime
di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme delle
politiche comune della pesca;
Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della
pesca ed in particolare gli articoli 9 e 10 inerenti principi,
obiettivi e contenuto dei piani pluriennali, l'art. 13 che riguarda
le misure di emergenza adottate da uno Stato membro nonche' l'art. 15
che riguarda l'obbligo di sbarco;
Visto il regolamento (UE) n. 2019/1241 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 giugno 2019 relativo alla conservazione delle
risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini
attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n.
2019/2006, (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE)
2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del
Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE)
n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE)
n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/2012 della Commissione
del 5 agosto 2020 che modifica il regolamento delegato (UE) 2018/161
della Commissione che istituisce un'esenzione de minimis dall'obbligo
di sbarco per alcune attivita' di pesca di piccoli pelagici nel Mar
Mediterraneo per quanto riguarda il periodo di applicazione;
Visto il rapporto del gruppo di lavoro sulla valutazione degli
«stock» dei piccoli pelagici del Comitato consultivo scientifico
(SAC) della Commissione generale per la pesca nel Mar Mediterraneo
(CGPM), tenutosi dal 22 al 25 giugno 2021;
Considerato che al punto 29 della predetta raccomandazione CGPM n.
44/2021/20 viene posto a carico delle parti contraenti l'obbligo di
procedere alla redazione di una lista delle imbarcazioni autorizzate
alla cattura di piccoli pelagici nelle GSA 17 e 18;
Visto il decreto 30 marzo 2018 del direttore generale della pesca
marittima e dell'acquacoltura - rettificato ed integrato con decreto
30 aprile 2018 - che ha istituito l'elenco delle unita' autorizzate
alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18;
Visto il regolamento (UE) 2022/110 del Consiglio del 27 gennaio
2022 che stabilisce, per il 2022, le possibilita' di pesca per alcuni
stock ittici e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar
Mediterraneo e nel Mar Nero e in particolare l'art. 10 «Stock di
piccoli pelagici» e l'allegato IV «Possibilita' di pesca per i
pescherecci dell'unione nel Mare Adriatico», paragrafo 1 «Stock di
piccoli pelagici - GSA 17 e 18»;
Ritenuto di dover emanare disposizioni che garantiscano
l'attuazione delle predette misure tecniche contenute nella
raccomandazione della CGPM n. 44/2021/20;
Vista la circolare 69250 del 14 febbraio 2022 in materia di
interruzione temporanea obbligatoria pesca professionale dei piccoli
pelagici nei compartimenti marittimi da Trieste a Gallipoli - art. 2,
comma 8), lettera B), («Fermo pesca sardine»), del decreto 26 luglio
2019, n. 407;
Ritenuto opportuno considerare la proposta della Commissione pesca
del Parlamento europeo dell'8 dicembre 2014, per una modifica del
regolamento (UE) 1343/2011, che prevede la trasposizione nella
normativa comunitaria delle raccomandazioni della CGPM;
Considerata pertanto la necessita', nel descritto quadro di
obblighi e procedure scaturenti dalla normativa dell'Unione europea
ed internazionale ed in particolare alla luce della piu' recente
raccomandazione CGPM n. 44/2021/20, di aggiornare e modificare la
vigente disciplina in materia di cattura dei piccoli pelagici nel Mar
Mediterraneo, introducendo le misure specifiche di gestione per il
Mare Adriatico (GSA 17 e 18) per gli anni 2022 e 2023;
Sentito il parere del Tavolo di consultazione permanente della
pesca e dell'acquacoltura nella seduta dell'11 aprile 2022;
Decreta:
Art. 1
Misure di gestione
1. Tutti i pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di
piccoli pelagici nel Mediterraneo, indipendentemente dalla loro
lunghezza fuori tutto e da dove esercitano l'attivita' di pesca, non
possono pescare, in media, per piu' di venti giornate al mese e non
possono eccedere le centottanta giornate di pesca nell'anno solare.
2. Dalla data del 1° aprile e fino al 31 dicembre compresi, e'
vietata la pesca di stock di piccoli pelagici nelle acque del Mare
Adriatico, nell'areale compreso tra il Compartimento marittimo di
Monfalcone ed il Compartimento marittimo di Gallipoli (fino al limite
della GSA 18) estremi inclusi, entro una distanza dalla costa
inferiore alle sei miglia.
3. Dalla data del 1° aprile e fino al 31 dicembre compresi, in
deroga al divieto di cui al comma 2, i pescherecci che effettuano la
pesca attiva di stock di piccoli pelagici iscritti in IV categoria
abilitati alla pesca costiera locale entro le sei miglia dalla costa
ovvero aventi lunghezza fuori tutto fino a dodici metri, sono
autorizzati a pescare oltre le quattro miglia dalla costa.
4. E' vietata la pesca attiva di stock di piccoli pelagici
(acciughe e sardine) nella Fossa di Pomo come individuata con le
coordinate geografiche di cui all'allegato 1 che costituisce parte
integrante del presente decreto.
5. Fatti salvi i casi di dichiarata e comprovata causa di forza
maggiore, il transito nella fascia costiera preclusa all'attivita' di
pesca e nella Fossa di Pomo, di cui ai commi 2, 3 e 4, deve avvenire
con rotte dirette ed a velocita' costante non inferiore a sette nodi.
6. Le unita' che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli
pelagici in Adriatico osservano il fermo tecnico della pesca con le
seguenti modalita':
a. per il sistema denominato «circuizione», dalle ore 17,00 del
venerdi' alle ore 17,00 della domenica o, in alternativa dalle ore
17,00 del sabato alle ore 17,00 del lunedi';
b. per il sistema denominato «volante», dalle ore 00,00 del
sabato alle ore 00,00 del lunedi'.
7. Fermo restando l'obbligo di rispettare quarantotto ore
continuative di riposo settimanale secondo quanto stabilito al comma
6, tutte le unita' da pesca munite di reti da circuizione e/o altri
tipi di reti circuitanti che effettuano la pesca attiva di stock di
piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18 possono recuperare eventuali
giornate perse per avverse condizioni meteo marine ovvero per avverse
condizioni di visibilita' dovute alle fasi lunari, anche nelle
giornate di sabato e domenica, previa comunicazione preventiva
all'autorita' marittima del porto base.
Art. 2
Periodi di chiusura spazio-temporale dell'attivita' di pesca
1. Nelle GSA 17 e 18 sono stabilite le seguenti chiusure
spazio-temporali allo scopo di proteggere le zone di crescita e
riproduzione degli stock di piccoli pelagici:
A) Fermo pesca acciughe
I. per tutti i pescherecci autorizzati all'esercizio
dell'attivita' di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: reti a
circuizione a chiusura meccanica e reti a circuizione senza chiusura
che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, iscritte
ovvero operanti nei compartimenti marittimi da Trieste a Monfalcone
l'interruzione temporanea dell'attivita' di pesca per trenta giorni
consecutivi e' dal 1° al 30 settembre;
II. per tutti i pescherecci autorizzati all'esercizio
dell'attivita' di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: reti a
circuizione a chiusura meccanica e reti a circuizione senza chiusura
che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, iscritte
ovvero operanti nei compartimenti marittimi da Venezia a Gallipoli
(fino al limite della GSA 18) l'interruzione temporanea
dell'attivita' di pesca per trenta giorni consecutivi e' dal 15
maggio al 13 giugno;
III. per tutti i pescherecci autorizzati all'esercizio
dell'attivita' di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: volanti
e volanti a coppie che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli
pelagici, iscritte ovvero operanti nei compartimenti marittimi da
Trieste a Rimini l'interruzione temporanea dell'attivita' di pesca
per trenta giorni consecutivi e' dal 1° al 30 agosto;
IV. per tutti i pescherecci autorizzati all'esercizio
dell'attivita' di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: volanti
e volanti a coppie che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli
pelagici, iscritte ovvero operanti nei compartimenti marittimi da
Pesaro ad Ancona l'interruzione temporanea dell'attivita' di pesca
per trenta giorni consecutivi e' dal 1° al 30 giugno;
V. per tutti i pescherecci autorizzati all'esercizio
dell'attivita' di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: volanti
e volanti a coppie che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli
pelagici, iscritte ovvero operanti nei compartimenti marittimi da San
Benedetto del Tronto a Gallipoli (fino al limite della GSA 18)
l'interruzione temporanea dell'attivita' di pesca per trenta giorni
consecutivi e' dal 22 giugno al 21 luglio;
B) Fermo pesca sardine
I. per tutti i pescherecci autorizzati all'esercizio
dell'attivita' di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: reti a
circuizione a chiusura meccanica e reti a circuizione senza chiusura
che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, iscritte
ovvero operanti nei compartimenti marittimi da Trieste a Gallipoli
(fino al limite della GSA 18) l'interruzione temporanea
dell'attivita' di pesca per trenta giorni consecutivi e' dal 20
febbraio al 21 marzo;
II. per tutti i pescherecci autorizzati all'esercizio
dell'attivita' di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: volanti
e volanti a coppie che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli
pelagici, iscritte ovvero operanti nei compartimenti marittimi da
Trieste a Rimini l'interruzione temporanea dell'attivita' di pesca
per trenta giorni consecutivi e' dal 15 dicembre al 13 gennaio;
III. per tutti i pescherecci autorizzati all'esercizio
dell'attivita' di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: volanti
e volanti a coppie che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli
pelagici, iscritte ovvero operanti nei compartimenti marittimi da
Pesaro ad Ancona l'interruzione temporanea dell'attivita' di pesca
per trenta giorni consecutivi e' dal 1° al 30 ottobre;
IV. per tutti i pescherecci autorizzati all'esercizio
dell'attivita' di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: volanti
e volanti a coppie che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli
pelagici, iscritte ovvero operanti nei compartimenti marittimi da San
Benedetto del Tronto a Gallipoli, l'interruzione temporanea
dell'attivita' di pesca per trenta giorni consecutivi e' dal 1° al 30
novembre.
2. Durante i periodi di interruzione temporanea della pesca di cui
al comma 1, e' fatto divieto di esercitare la pesca - e le operazioni
di sbarco - di piccoli pelagici, nelle acque delle GSA 17 e/o 18
ricadenti nei compartimenti in cui si attua la misura e nelle acque
prospicienti i suddetti compartimenti, anche agli altri pescherecci
che effettuano la pesca attiva di piccoli pelagici provenienti da
altri compartimenti.
3. Durante i periodi di interruzione temporanea di cui al comma 1,
e' fatto divieto di cambiare gli attrezzi da pesca per la cattura dei
piccoli pelagici (volanti e volanti a coppie da/per reti a
circuizione a chiusura meccanica e reti a circuizione senza
chiusura).
4. Fatto salvo il rispetto di eventuali ulteriori misure di
gestione vigenti, le unita' abilitate con altri sistemi di pesca
oltre a quelli previsti per la pesca attiva di stock di piccoli
pelagici, nonche' quelle autorizzate al pesca-turismo possono optare
per la continuazione dell'attivita', nei periodi di interruzione
obbligatori, previo sbarco delle attrezzature per la pesca dei
piccoli pelagici ovvero apposizione dei sigilli da parte
dell'autorita' marittima. A tal fine, l'armatore deve darne
comunicazione scritta, entro e non oltre il giorno precedente
l'inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, al Capo del
compartimento marittimo di iscrizione o dell'Autorita' marittima dei
porti di base logistica.
5. Fermo restando i limiti previsti dalla raccomandazione n.
44/2021/20 della Commissione generale per la Pesca nel Mar
Mediterraneo (CGPM) citata in premessa, con successivo decreto del
direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, possono
essere stabiliti periodi di fermo differenti rispetto a quanto
previsto dal presente decreto.
Art. 3
Possibilita' di pesca Stock di piccoli pelagici - GSA 17 e 18
1. Per la pesca attiva di stock di piccoli pelagici in Adriatico
(GSA 17 e nella GSA 18) verra' attuata una progressiva riduzione
annua del 5% per l'acciuga e dell'8% per la sardina nel 2022 e del 5%
per l'acciuga e del 9% per la sardina nel 2023, con riferimento ai
limiti di cattura del 2021.
2. Per l'anno 2022, il livello massimo di catture espresso in
tonnellate di peso vivo degli stock di piccoli pelagici (acciughe e
sardine) e' fissato, come indicato nella tabella 1 dell'allegato IV
del regolamento (UE) n. 2022/110, in 35.394 tonnellate.
3. Per l'anno 2023 il livello massimo di catture espresso in
tonnellate di peso vivo degli stock di piccoli pelagici (acciughe e
sardine) sara' fissato sulla base di quanto definito dal relativo
regolamento dell'Unione europea, per l'anno 2023, sulle possibilita'
di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici,
applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione,
in determinate acque non dell'Unione.
4. L'Amministrazione procedera' alla verifica del consumo del
plafond indicato al comma 2 per l'anno 2022, nonche' a quanto sara'
indicato nel regolamento sulle possibilita' di pesca di cui al comma
3 per l'anno 2023. Al raggiungimento dell'80% dei massimali previsti
procedera' ad adottare misure al fine di scongiurarne il superamento.
Art. 4
Elenco delle unita' autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nella
GSA 17 e GSA 18
1. Per gli anni 2022 e 2023 la capacita' della flotta complessiva
delle unita' da pesca operanti con «reti a circuizione a chiusura
meccanica (PS)» e/o «reti da traino pelagiche a coppia (PTM)» che
operano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici in Adriatico
(GSA 17 e/o nella GSA 18), non dovra' superare, in termini di stazza
lorda (GT), potenza del motore (kW) e numero di unita', la capacita'
della flotta per i piccoli pelagici esistente nel 2014.
2. Con decreto 30 marzo 2018 del direttore generale della pesca
marittima e dell'acquacoltura - rettificato ed integrato con decreto
30 aprile 2018 - e' istituito l'elenco delle unita' autorizzate alla
pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno, la direzione generale
procede, qualora necessario, alla revisione formale dell'elenco delle
unita' autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA
18.
Art. 5
Disposizioni finali
Il presente decreto e' sottoposto alla registrazione dei competenti
organi di controllo, ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana nonche' sul sito ufficiale del Ministero delle
Politiche agricole alimentari forestali e presso gli albi delle
autorita' marittime.
Roma, 13 maggio 2022
Il Sottosegretario: Battistoni
Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Minsitero dello sviluppo
economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali e del turismo, n. 767
Allegato 1
« Corto e Mangiato - cibo di qualità Biologico e sostenibilità
Scalogno di Romagna Igp - Pubblicazione modifica non minore »