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Fichi di Cosenza Dop - Controlli da Agroqualità SpA 2023

Pubblicato da disciplinare
Fichi di Cosenza dop

Agroqualità SpA è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo per la denominazione di origine protetta “Fichi di Cosenza”, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (UE) n. 596 del 7 giugno 2011, in sostituzione della “Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura di Cosenza”, che contestualmente cessa dalle funzioni di controllo e certificazione per la medesima denominazione.

Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E  CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Autorizzazione all’organismo denominato “Agroqualità SpA” ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta “Fichi di Cosenza”, registrata in ambito Unione europea. 


IL DIRETTORE DELL’UFFICIO VICO 1


Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente  nuove  norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti  amministrativi;
Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 596 della Commissione del 7 giugno 2011 con il quale l’Unione  europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta “Fichi di  Cosenza”; 
Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli; 
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in  particolare l’art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle  denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo  2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione  della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli  animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte  delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;
Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2023, recante il “Sistema nazionale di vigilanza sugli  organismi di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero  dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”;
Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente la Banca dati vigilanza;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 – Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e  successive modifiche;
Visto il D.M. 4 dicembre 2020 – Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il D.P.C.M. 14 ottobre 2020, con il quale al Dott. Roberto Tomasello è stato conferito  l’incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e  tutela del consumatore “VICO” di questo Ispettorato;
Visto il decreto n. 291126 del 24 giugno 2021, pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale il Direttore generale Dott. Tomasello, a decorrere dal 1° agosto 2021 ha delegato il Direttore dell’Ufficio VICO I della  Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del  consumatore “VICO” di questo Ispettorato, dr.ssa Maria Flavia Cascia, alla firma dei  provvedimenti di autorizzazione agli organismi di controllo e alle autorità pubbliche delle  produzioni a DOP, IGP, STG e delle produzioni biologiche, emanate ai sensi della Legge n.  526/1999, della Legge n. 238/2016 e del Decreto legislativo n. 20/2018 e dei relativi  provvedimenti di sospensione e di revoca;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante “Disposizioni urgenti in materia di  riordino delle attribuzioni dei Ministeri” con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e  delle foreste;
Visto il decreto n. 9344791 del 27 novembre 2020, pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale la “Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura di Cosenza” è stata designata ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta “Fichi di Cosenza”;
Considerato che la predetta designazione ha validità triennale a decorrere dal 1° dicembre 2020,  come disposto dal decreto sopra citato;
Vista la nota n. 0017174 del 30 settembre 2022, con la quale la “Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura di Cosenza” ha comunicato di voler recedere dalle funzioni di autorità pubblica di controllo per la denominazione di origine protetta “Fichi di Cosenza”, concesse con il decreto sopra citato;
Vista la nota del 19 dicembre 2022 con la quale il “Consorzio di Tutela dei Fichi di Cosenza DOP”  ha individuato, in sostituzione della “Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura di Cosenza” “Agroqualità SpA” con sede in Roma, Viale Cesare Pavese n.305, quale struttura di controllo della denominazione di origine protetta “Fichi di Cosenza”;
Considerato che in data 1° marzo 2023 “Agroqualità SpA” ha trasmesso il piano dei controlli definitivo, con allegata modulistica e tariffario, per la denominazione di origine protetta “Fichi di Cosenza”;
Considerato che il medesimo piano dei controlli, con allegata modulistica e tariffario, ritenuto conforme è stato trasmesso con nota n. 0134851 del 2 marzo 2023 alla Regione Calabria, al fine  di acquisire un parere di competenza;
Considerato che la Regione Calabria con nota n. 109668 dell’8 marzo 2023, acquisita con prot.n. 146396 del 9 marzo 2023, ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla documentazione sopra citata;
Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad  espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE)  n.1151/2012, per la denominazione di origine protetta “Fichi di Cosenza”;


D E C R E T A


Articolo 1
(Autorizzazione)
1. “Agroqualità SpA” con sede in Roma, Viale Cesare Pavese n.305, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la denominazione di origine protetta “Fichi di Cosenza”, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (UE) n. 596 del 7 giugno2011, in sostituzione della “Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura di Cosenza”, che contestualmente cessa dalle funzioni di controllo e certificazione per la medesima denominazione.
2. La “Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura di Cosenza” dovrà rendere  disponibile ad “Agroqualità SpA” tutta la documentazione inerente al controllo per la  denominazione di origine protetta “Fichi di Cosenza”.
3. Alla “Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura di Cosenza” spetta la parte dei proventi delle tariffe approvate relative al servizio effettivamente svolto fino al momento del  subentro delle funzioni di cui al comma 1.


Articolo 2
(Approvazione del piano dei controlli e tariffario)
Il piano dei controlli e il tariffario relativi alla denominazione di origine protetta “Fichi di Cosenza”, presentati da “Agroqualità SpA”, sono approvati.


Articolo 3
(Obblighi del soggetto autorizzato)
1. “Agroqualità SpA” per tutta la durata del periodo di validità dell’autorizzazione è tenuto a  rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di  settore, nonché ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l’autorità nazionale  competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
2. “Agroqualità SpA” non può modificare la compagine sociale e lo statuto senza il preventivo  assenso dell’Amministrazione.
3. “Agroqualità SpA” sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo e il  sistema tariffario.
4. Le variazioni suindicate sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza modifica  del presente decreto.

5. “Agroqualità SpA” comunica all’Amministrazione le modifiche relative alla documentazione di sistema, al personale ispettivo e alla composizione degli organi collegiali. 


Articolo 4
(Decorrenza e durata del provvedimento)
1. L’ autorizzazione di cui all’art. 1 ha durata triennale e decorre dalla data del presente decreto. 
2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all’Autorità nazionale competente, l’intenzione di confermare “Agroqualità SpA” o proporre un nuovo soggetto da  scegliersi tra quelli iscritti nell’elenco di cui all’art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999,  n. 526, o l’autorità pubblica da designare.
3. Nel periodo di vigenza dell’autorizzazione “Agroqualità SpA” resterà iscritto nell’elenco degli organismi privati di controllo di cui all’articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n.  526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco. 


Articolo 5
(Vigilanza)
“Agroqualità SpA” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Calabria ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21  dicembre 1999, n. 526.


Articolo 6
(Obblighi di comunicazione)
1. “Agroqualità SpA” comunica in forma telematica, al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed alla Regione competente le quantità  di prodotto certificate nell’anno con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
2. “Agroqualità SpA” trasmetterà i dati relativi alle quantità di prodotto certificate nell’anno a richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi dell’art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno  successivo.
3. “Agroqualità SpA” è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.


Articolo 7
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
L’inosservanza, da parte di “Agroqualità SpA”, delle disposizioni del presente decreto può  comportare la sospensione o la revoca della designazione di cui all’articolo 1, ai sensi dell’articolo  14, comma 4, della Legge 526/99.


Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste.
Il Direttore dell’Ufficio VICO 1
Maria Flavia Cascia
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)

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