Finocchio di Isola Capo Rizzuto Igp - Controlli da 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria
3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r.l. con sede in Frazione Pantalla – Todi (PG), è designata quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la indicazione geografica protetta “Finocchio di Isola Capo Rizzuto”, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (UE) n. 1416 del 16 agosto 2022.
Designazione “3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r.l.” quale autorità pubblica ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta “Finocchio di Isola Capo Rizzuto”, registrata in ambito Unione europea.
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO VICO 1
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 1416 della Commissione del 16 agosto 2022 con il quale l’Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta “Finocchio di Isola Capo Rizzuto”;
Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l’art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;
Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, recante “Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate”, che, d’intesa con le Regioni e Province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza;
Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente la Banca dati vigilanza;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 – Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e successive modifiche;
Visto il D.M. 4 dicembre 2020 – Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il D.P.C.M. 14 ottobre 2020, con il quale al Dott. Roberto Tomasello è stato conferito l’incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore “VICO” di questo Ispettorato;
Visto il decreto n. 291126 del 24 giugno 2021, pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con il quale il Direttore generale Dott. Tomasello, a decorrere dal 1° agosto 2021 ha delegato il Direttore dell’Ufficio VICO I della Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore “VICO” di questo Ispettorato, dr.ssa Maria Flavia Cascia, alla firma dei provvedimenti di autorizzazione agli organismi di controllo e alle autorità pubbliche delle produzioni a DOP, IGP, STG e delle produzioni biologiche, emanate ai sensi della Legge n. 526/1999, della Legge n. 238/2016 e del Decreto legislativo n. 20/2018 e dei relativi provvedimenti di sospensione e di revoca;
VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
Considerato che l’art.7 del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta “Finocchio di Isola Capo Rizzuto” individua per il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare medesimo l’organismo denominato “3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r.l.”, con sede in Frazione Pantalla - Todi (PG);
Considerato che con nota del 3 novembre 2022 “3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r.l.” ha trasmesso il piano dei controlli definitivo, con allegata modulistica e tariffario, per l’indicazione geografica protetta “Finocchio di Isola Capo Rizzuto”;
Considerato che il medesimo piano dei controlli, con allegata modulistica e tariffario, ritenuto conforme è stato trasmesso con nota n. 0563844 del 4 novembre 2022 alla Regione Calabria, al fine di acquisire un parere di competenza;
Considerato che la Regione Calabria con nota n. 507253 del 16 novembre 2022 ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla documentazione sopra citata;
Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la indicazione geografica protetta “Finocchio di Isola Capo Rizzuto”;
D E C R E T A
Articolo 1
(Designazione)
“3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r.l.” con sede in Frazione Pantalla – Todi (PG), è designata quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la indicazione geografica protetta “Finocchio di Isola Capo Rizzuto”, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (UE) n. 1416 del 16 agosto 2022.
Articolo 2
(Approvazione del piano dei controlli e tariffario)
Il piano dei controlli e il tariffario relativi alla indicazione geografica protetta “Finocchio di Isola Capo Rizzuto”, presentati da “3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r.l.”, sono approvati.
Articolo 3
(Obblighi del soggetto designato)
1. “3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r.l.” per tutta la durata del periodo di validità della designazione è tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di settore, nonché ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l’autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
2. “3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r.l.” sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo, il sistema tariffario, il personale ispettivo e la composizione degli organi collegiali.
3. Le variazioni suindicate sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.
Articolo 4
(Decorrenza e durata del provvedimento)
1. La designazione di cui all’art. 1 ha durata triennale e decorre dalla data del presente decreto.
2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di designazione, il soggetto legittimato ai sensi
dell’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all’Autorità nazionale
competente, l’intenzione di confermare “3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r.l.” o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell’elenco di cui all’art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o l’autorità pubblica da designare.
Articolo 5
(Vigilanza)
“3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r.l.” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dalla Regione Calabria ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
Articolo 6
(Obblighi di comunicazione)
1. “3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r.l.” comunica, in forma
telematica, al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e alla Regione competente per territorio, le quantità di prodotto certificate nell’anno con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
2. “3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r.l.” trasmetterà i dati relativi alle quantità di prodotto certificate a richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi dell’art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
3. “3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r.l.” è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.
Articolo 7
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
L’inosservanza, da parte di “3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r.l.”, delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 1, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della Legge 526/99.
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Il Direttore dell’Ufficio VICO 1
Maria Flavia Cascia
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)
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