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Finocchiona Igp - Modifica disciplinare

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Finocchiona igp

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione Finocchiona, registrata in qualita' di  denominazione di origine protetta

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
PROVVEDIMENTO 21 gennaio 2022  

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Finocchiona», registrata in qualita' di  denominazione di origine protetta in forza al regolamento di esecuzione (UE) 2015/629 della Commissione del 22 aprile 2015. (22A00769)

(GU n.31 del 7-2-2022)
 
 


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari;
Visto l'art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del
Parlamento e del Consiglio che prevede la modifica temporanea del
disciplinare di produzione di una DOP o di una IGP a seguito
dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da
parte delle autorita' pubbliche;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013
che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del
Consiglio, in particolare l'art. 6, comma 3, che stabilisce le
procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare
dovuto all'imposizione, da parte di autorita' pubbliche, di misure
sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamita' naturali
sfavorevoli o da condizioni metereologiche sfavorevoli ufficialmente
riconosciute dalle autorita' competenti;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/629 della Commissione
del 22 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'UE Serie
L 104 del 23 aprile 2015, con il quale e' stata iscritta nel registro
delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette, l'indicazione geografica protetta
«Finocchiona»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31
gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana il 1° febbraio 2020, recante la dichiarazione dello stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
in Italia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo
2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, convertito in legge dalla legge 5 marzo 2020, n.
13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana l'8 marzo 2020;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 25 marzo 2020, e, in
particolare, l'art. 2, comma 2;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26
aprile 2020, ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, convertito in legge dalla legge 5 marzo 2020, n.
13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 108 del 27 aprile 2020;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana il 25 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17
maggio 2020, recante disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana il 16 maggio 2020;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle
attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», e, in
particolare, l'art. 9, relativo alle «certificazioni verdi COVID-19»;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche», ed, in
particolare, l'art. 1, ai sensi del quale: «in considerazione del
rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti
virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con
deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio
2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, e'
ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021»;
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga
dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 ed, in
particolare, l'art. 1, ai sensi del quale: «in considerazione del
rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti
virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con
deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e'
ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022»;
Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, e successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza
delle attivita' scolastiche, universitarie, sociali e in materia di
trasporti»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17
giugno 2021, e successive modificazioni, recante «Disposizioni
attuative dell'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.
52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita'
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento
della diffusione dell'epidemia da COVID-19»», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Vista le note mail del 25 e del 26 novembre 2021, con le quali il
direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria ha
segnalato la potenziale pericolosita' della variante B.1.1.529
identificata in Sudafrica;
Ritenuto necessario e urgente, nelle more dell'adozione di un
successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi
dell'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
sentita la Direzione generale della prevenzione sanitaria, rinnovare
le misure di cui alle predette ordinanze del Ministro della salute 22
ottobre 2021 e 26 novembre 2021, nonche' prevedere nuove disposizioni
in materia di limitazione degli spostamenti dall'estero;
Considerato che le difficolta' legate all'imposizione, da parte
delle autorita' pubbliche, di misure sanitarie obbligatorie, hanno
riguardato non solo il territorio italiano, ma anche tutti gli altri
Stati membri dell'UE e numerosi Paesi extra-UE, con rilevanti
ripercussioni produttive e logistiche per le aziende del settore;
Vista la richiesta, inviata dal Consorzio di tutela della
«Finocchiona» IGP, riconosciuto dal Ministero ai sensi della legge n.
526/99, acquisita con protocollo n. 0682891 del 30 dicembre 2021, di
modifica temporanea, per un periodo di dodici mesi, dell'art. 2.2 del
disciplinare di produzione, con la quale si chiede un aumento della
percentuale del peso vivo medio per partita da destinare alla
macellazione, in modo da fronteggiare la situazione di notevole
criticita' che coinvolge l'intera filiera suinicola della
«Finocchiona» IGP;
Considerato la carenza infrastrutturale e di manodopera delle
aziende mangimistiche italiane, che ha allungato i tempi medi di
consegna delle materie prime per l'alimentazione dei suini negli
allevamenti iscritti al sistema di controllo della IGP in questione,
creando problematiche logistiche agli stessi allevamenti che
comportano criticita' nell'organizzazione del lavoro nonche' nella
gestione della tempistica delle consegne dei suini agli stabilimenti
di macellazione ed ai salumifici;
Considerata che detta richiesta e' connessa alla pandemia COVID-19
ed alla conseguente imposizione nel territorio italiano di misure
sanitarie obbligatorie, che hanno determinato varie problematiche
logistiche ed hanno provocato ulteriori effetti negativi sia sulle
aziende mangimistiche;
Considerati, altresi' in tale contesto, i disagi legati al settore
dell'autotrasporto e, nello specifico, alla carenza di autisti e di
pneumatici, che hanno generato ritardi rilevanti, sia nel
trasferimento dei suini dagli allevamenti ai macelli, sia nella
consegna delle parti anatomiche suine da questi ultimi ai salumifici,
con conseguenti difficolta' nel rispettare le tempistiche prescritte
dal disciplinare della IGP in parola;
Considerato che l'aggravarsi delle criticita' succitate, unitamente
all'attuazione delle misure stabilite dai provvedimenti connessi al
fronteggiare la pandemia COVID-19, hanno determinato il rallentamento
dell'operativita' degli allevamenti iscritti al sistema di controllo,
e, quindi, la modifica dei programmi di consegna dei suini al
macello, comportando l'allungamento del ciclo di allevamento e,
conseguentemente, l'aumento del peso vivo medio per partita dei suini
destinati alla produzione di «Finocchiona» IGP;
Vista la dichiarazione, resa in data 27 dicembre 2021 da IFCQ
Certificazioni, organismo di controllo della IGP «Finocchiona»,
attestante che il peso vivo medio delle partite di suini macellati
nei primi undici mesi del 2021 (dall'1 gennaio a 30 novembre 2021) e'
stato pari a 171,79 kg, che dall'11 novembre 2020 al 30 giugno 2021,
gli allevamenti interessati dal superamento del peso vivo medio sono
n. 1.949, su un totale di n. 2.534 allevamenti consegnatari ai fini
della IGP (totale di allevamenti al 30 novembre 2021, n. 3643,
comprese le scrofaie, allevamenti intermedi e allevamenti di
ingrasso), i suini idonei alla macellazione ma non consegnati, per
effetto delle cause sopra indicate, nei primi 11 mesi del 2021 a
causa del superamento del peso vivo medio della partita sono n.
111.433, i macelli iscritti, coinvolti sono stati n. trentadue su un
totale di trentanove macelli operativi dei quarantacinque
riconosciuti, con un calo, quindi, rilevante nella produzione della
IGP;
Ritenuto di non poter escludere a priori che altri soggetti
iscritti al sistema di controllo della DOP possano essere colpiti da
tali effetti in futuro;
Considerato che, verosimilmente e tenendo presente gli elementi
forniti, tali cause non esauriranno realisticamente i loro effetti
sui soggetti iscritti al sistema di controllo della IGP
«Finocchiona», alla conclusione dello stato di emergenza, proclamato
con i provvedimenti sopra riportati;
Ritenuto, stante quanto sopra, di poter accogliere la proposta
avanzata dal consorzio di tutela, relativamente all'aumento dal 10%
al 15%, della percentuale del peso medio della partita dei suini
destinati alla macellazione;
Ritenuto, altresi', che, sulla base degli elementi acquisiti, sia
verosimilmente appropriato concedere un adeguato periodo di validita'
della modifica temporanea di che trattasi, affinche' i soggetti
iscritti al sistema di controllo della IGP «Finocchiona» colpiti,
possano avere sufficiente tempo, per un graduale ripristino delle
condizioni lungo la filiera della IGP, antecedenti allo stato di
emergenza, connesso alla pandemia COVID-19;
Visto la comunicazione trasmessa dalla Regione Toscana, acquisita
al protocollo n. 0012070 del 13 gennaio 2022, che conferma quanto
comunicato dal consorzio di tutela e dall'organismo di controllo,
esprimendo, al contempo, parere favorevole all'approvazione della
modifica temporanea presentata;
Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del
disciplinare di produzione della IGP «Finocchiona», ai sensi del
citato art. 53, paragrafo. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e
dell'art. 6 paragrafo 3 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata
al disciplinare di produzione della IGP «Finocchiona» attualmente
vigente, affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento
siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio
nazionale;

Provvede

Alla pubblicazione della modifica temporanea del disciplinare di produzione della «Finocchiona»  registrata in qualita' di indicazione geografica protetta in forza al regolamento di esecuzione (UE) 2015/629 della Commissione del 22 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'UE Serie  L 104 del 23 aprile 2015.

La presente modifica del disciplinare di produzione della IGP «Finocchiona» sara' in vigore dalla  data di pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari  e forestali per mesi dodici.
Roma, 21 gennaio 2022

Il dirigente: Cafiero

Allegato
MODIFICA TEMPORANEA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE  D'ORIGINE PROTETTA «FINOCCHIONA» AI SENSI DELL'ART. 53, PARAGRAFO 4 DEL  REGOLAMENTO (UE) N. 1151/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO.

Il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Finocchiona», pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie generale n. 289 del 12 dicembre 2017. 
E' cosi' modificato:

Art. 2.2.

Il peso medio della singola partita (peso vivo) inviata alla
macellazione deve corrispondere a Kg 160, piu' o meno 10%.
E' sostituita dalla frase seguente:

Art. 2.2.

Il peso medio della singola partita (peso vivo) inviata alla
macellazione deve corrispondere a Kg 160, piu' 15% o meno 10%.
La presente modifica sara' in vigore per mesi dodici dalla data
di pubblicazione sul sito internet del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali.

 

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