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Fiore Sardo Dop - Controlli da Agris Sardegna - Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura - Designazione 2024

Pubblicato da disciplinare
Fiore Sardo Dop

Agris Sardegna - Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura è designata quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 del Regolamento (UE) n. 2024/1143, per la dop Fiore Sardo, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, in sostituzione di “IFCQ Certificazioni Srl” che contestualmente cessa dalle funzioni di controllo e certificazione per la medesima denominazione.
2. “IFCQ Certificazioni Srl” dovrà rendere disponibile a “Agris Sardegna - Agenzia regionale per la
ricerca in agricoltura” tutta la documentazione inerente al controllo per la denominazione di origine protetta “Fiore Sardo”.
3 . A “IFCQ Certificazioni Srl” spetta la parte dei proventi delle tariffe approvate relative al servizio effettivamente svolto fino al momento del subentro delle funzioni di cui al comma 1.

Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste


DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI


DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E DEL CONTRASTO ALLE FRODI AGROALIMENTARI

Designazione “AGRIS Sardegna – Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura” quale
autorità pubblica ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta “Fiore
Sardo”, registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il Regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visto il Regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996 con il quale l’Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta “Fiore Sardo”;
Visti gli articoli 38 e 39 del predetto Regolamento (UE) n. 2024/1143, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in
particolare l’art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;
Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2023, recante il “Sistema nazionale di vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero
dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”;
Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente la Banca dati vigilanza;
Visto il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, concernente il “Regolamento recante riorganizzazione
del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2023, n. 74”;
Visto il D.M. n. 47783 del 31 gennaio 2024, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze del Ministero, registrato dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288;
Visto il D.P.C.M. del 29 luglio 2024, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2024, n. 1294, con
il quale al dr. Stefano Vaccari è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale della prevenzione e del contrasto delle frodi agroalimentari (DG PREF) del Dipartimento
dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;
Visto il decreto n. 150486 del 31 marzo 2021, pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale “IFCQ Certificazioni Srl” è
stato autorizzato ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta “Fiore Sardo”;
Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 31 marzo 2021, come disposto dal decreto sopra citato;
Vista la nota n. 3831 del 7 febbraio 2024, con la quale la Regione Sardegna ha individuato “Agris Sardegna - Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura”, in sostituzione di “IFCQ Certificazioni
Srl”, quale struttura di controllo della denominazione di origine protetta “Fiore Sardo”;
Visto il decreto n. 285021 del 26 giugno 2024, pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale l’autorizzazione a “IFCQ
Certificazioni Srl”, già prorogata con decreto n. 148468 del 28 marzo 2024, è stata ulteriormente prorogata fino all’emanazione del decreto di designazione a “Agris Sardegna - Agenzia regionale
per la ricerca in agricoltura” e, comunque, per un periodo di tre mesi a far data dal 30 giugno 2024;
Vista la nota n. 0634664 del 2 dicembre 2021 , con la quale l’Amministrazione ha emanato le
“Linee guida per la redazione dei piani di controllo dei prodotti lattiero caseari a Indicazione
Geografica” e ha chiesto agli Organismi di controllo di adeguare i piani di controllo del settore alle linee guida;
Considerato che, con nota n. 11702 del 13 settembre 2024, “Agris Sardegna - Agenzia regionale
per la ricerca in agricoltura” ha trasmesso il piano dei controlli definitivo, con allegata modulistica e tariffario, per la denominazione di origine protetta “Fiore Sardo”;
Considerato che il medesimo piano dei controlli, con allegata modulistica e tariffario, ritenuto
conforme alle “Linee guida per la redazione dei piani di controllo dei prodotti lattiero caseari a
Indicazione Geografica”, è stato trasmesso, con nota n. 455402 del 17 settembre 2024, alla Regione Sardegna al fine di acquisire un parere di competenza;
Considerato che la Regione Sardegna, con nota n. 23711 del 23 settembre 2024, ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla documentazione sopra citata;
Considerato che sussistono i requisiti necessari per designare il suddetto Organismo ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 Regolamento (UE) n. 2024/1143, per la denominazione di origine protetta “Fiore Sardo”;


D E C R E T A


Articolo 1
(Designazione)
“Agris Sardegna - Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura” con sede in Sassari, Località Bonassai SS 291 km 18,6, è designata quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 del Regolamento (UE) n. 2024/1143, per la denominazione di origine protetta “Fiore Sardo”, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, in sostituzione di “IFCQ Certificazioni Srl” che contestualmente cessa dalle funzioni di controllo e certificazione per la medesima denominazione.
2. “IFCQ Certificazioni Srl” dovrà rendere disponibile a “Agris Sardegna - Agenzia regionale per la
ricerca in agricoltura” tutta la documentazione inerente al controllo per la denominazione di origine protetta “Fiore Sardo”.
3 . A “IFCQ Certificazioni Srl” spetta la parte dei proventi delle tariffe approvate relative al servizio effettivamente svolto fino al momento del subentro delle funzioni di cui al comma 1.


Articolo 2
(Approvazione del piano dei controlli e tariffario)
Il piano dei controlli e il tariffario relativi alla denominazione di origine protetta “Fiore Sardo”, presentati da “Agris Sardegna - Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura”, sono approvati.

Articolo 3
(Obblighi del soggetto designato)
1. “Agris Sardegna - Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura” per tutta la durata del periodo di validità della designazione è tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di settore, nonché ad adempiere a tutte le disposizioni
complementari che l’autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
2. “Agris Sardegna - Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura” sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo, il sistema tariffario, il personale ispettivo e la composizione degli organi collegiali.
3. Le variazioni suindicate sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.


Articolo 4
(Decorrenza e durata del provvedimento)
1. La designazione di cui all’art. 1 ha durata triennale e decorre dalla data del presente decreto. 2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di designazione, il soggetto legittimato ai sensi
dell’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all’Autorità nazionale
competente, l’intenzione di confermare “Agris Sardegna - Agenzia regionale per la ricerca in
agricoltura” o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell’elenco di cui all’art.
14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o l’autorità pubblica da designare.


Articolo 5
(Vigilanza)
“Agris Sardegna - Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura” è sottoposta alla vigilanza
esercitata dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dalla Regione Sardegna ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.


Articolo 6
(Obblighi di comunicazione)
1. “Agris Sardegna - Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura” comunica, in forma telematica, al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e alla Regione competente per territorio, le quantità di prodotto certificate nell’anno con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
2. “Agris Sardegna - Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura” trasmetterà i dati relativi alle quantità di prodotto certificate a richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi
dell’art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
3. “Agris Sardegna - Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura” è tenuta ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.


Articolo 7
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
L’inosservanza, da parte di “Agris Sardegna - Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura”, delle
disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca dell’autorizzazione di
cui all’articolo 1, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della Legge 526/99.


Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Il Direttore Generale Stefano Vaccari
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)

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