Fiore Sardo Dop - Controlli effettuati da IFCQ Certificazioni Srl
IFCQ Certificazioni Srl, con sede in San Daniele del Friuli (UD) via Rodeano n.71, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la denominazione di origine protetta “Fiore Sardo”, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996.
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE
Autorizzazione all’organismo denominato “IFCQ Certificazioni Srl” ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta “Fiore Sardo DOP”, registrata in ambito Unione europea.
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, con il quale l’Unione
europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta “Fiore Sardo”;
Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l’art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017
relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;
Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, recante “Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate”, che, d’intesa con le Regioni e Province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza;
Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la Banca dati vigilanza;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 – Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e successive modifiche;
Visto il D.M. 4 dicembre 2020 – Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il D.P.C.M. 14 ottobre 2020, con il quale al Dott. Roberto Tomasello è stato conferito l’incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore “VICO” di questo Ispettorato;
Visto il decreto n. 19114 del 28 dicembre 2017, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il quale “IFCQ Certificazioni Srl” è stato autorizzato ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta “Fiore Sardo”;
Visto il decreto n. 9382528 del 16 dicembre 2020, pubblicato sul sito internet del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, con il quale l’autorizzazione sopra citata è stata prorogata fino al 31 marzo 2021;
Vista la nota n.3 del 30 marzo 2021 con la quale il “Consorzio per la tutela del formaggio Fiore Sardo DOP” ha confermato, quale struttura di controllo della denominazione protetta “Fiore Sardo”, “IFCQ Certificazioni Srl”;
Considerato che il tariffario ed il piano dei controlli predisposti da “IFCQ Certificazioni Srl” ed approvati dalla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore, risultano tuttora applicabili;
Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la denominazione di origine protetta “Fiore Sardo”;
D E C R E T A
Articolo 1
(Autorizzazione)
“IFCQ Certificazioni Srl”, con sede in San Daniele del Friuli (UD) via Rodeano n.71, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la denominazione di origine protetta “Fiore Sardo”, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996.
Articolo 2
(Obblighi del soggetto autorizzato) 1. “IFCQ Certificazioni Srl” per tutta la durata del periodo di validità dell’autorizzazione è tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di settore,
nonché ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l’autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
2. “IFCQ Certificazioni Srl” non può modificare la compagine sociale e lo statuto senza il preventivo assenso dell’Amministrazione.
3. “IFCQ Certificazioni Srl” sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo e il sistema tariffario.
4. Le variazioni suindicate sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto. 5. “IFCQ Certificazioni Srl” comunica all’Amministrazione le modifiche relative alla documentazione di sistema, al personale ispettivo e alla composizione degli organi collegiali.
Articolo 3
(Decorrenza e durata del provvedimento)
1. L’autorizzazione di cui all’art. 1 ha durata triennale e decorre dalla data del presente decreto. 2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi
dell’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all’Autorità nazionale
competente, l’intenzione di confermare “IFCQ Certificazioni Srl” o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell’elenco di cui all’art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o l’autorità pubblica da designare. 3. Nel periodo di vigenza dell’autorizzazione “IFCQ Certificazioni Srl” resterà iscritto nell’elenco degli organismi privati di controllo di cui all’articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.
Articolo 4
(Vigilanza)
“IFCQ Certificazioni Srl” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
Articolo 5
(Obblighi di comunicazione) 1. “IFCQ Certificazioni Srl” comunica in forma telematica, al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e alla Regione competente per territorio, le quantità di prodotto
certificate nell’anno con cadenza semestrale, entro il 20 luglio (per il primo semestre) ed entro al 20 gennaio (per il secondo semestre).
2. “IFCQ Certificazioni Srl” trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità
all’utilizzo della denominazione di origine protetta “Fiore Sardo” a richiesta, ove riconosciuto, del
Consorzio di Tutela, ai sensi dell’art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale, entro il 20 gennaio per l’anno precedente.
3. “IFCQ Certificazioni Srl” è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.
Articolo 6
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
L’inosservanza, da parte di “IFCQ Certificazioni Srl” delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 1, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della Legge 526/99. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Direttore Generale Dott. Roberto Tomasello (Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)
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