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Focaccia di Recco col formaggio Igp - Controlli da Camera di Commercio di Genova - Designazione 2024

Pubblicato da disciplinare
Focaccia di Recco col formaggio igp

La Camera di Commercio di Genova è designata quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 del Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la IGP Focaccia di Recco col formaggio, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 39 del 13 gennaio 2015.

Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste


DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE  FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI


DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E DEL CONTRASTO ALLE FRODI AGROALIMENTARI

Designazione della “Camera di Commercio di Genova” quale autorità pubblica incaricata ad
effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta “Focaccia di Recco col formaggio”,
registrata in ambito Unione europea.


IL DIRETTORE GENERALE


Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il Regolamento (UE) n. 1143/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli;
Visto il Regolamento (UE) n. 39 della Commissione del 13 gennaio 2015 con il quale l’Unione
Europea ha provveduto alla registrazione dell’indicazione geografica protetta “Focaccia di Recco col
formaggio”;
Visti gli articoli 38 e 39 del predetto Regolamento (UE) n. 1143/2024, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l’art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017
relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;
Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2023, recante il “Sistema nazionale di vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste”;
Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente la Banca dati vigilanza;
Visto il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, concernente il “Regolamento recante riorganizzazione del
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n.
74”;
Visto il D.M. n. 47783 del 31 gennaio 2024, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze del Ministero, registrato dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288;
Visto il D.P.C.M. del 7 febbraio 2024, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2024 al n. 321, con il
quale al dr. Emilio Gatto è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale della prevenzione e del contrasto delle frodi agroalimentari (DG PREF) del Dipartimento
dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;
Visto il decreto prot. n. 270263 dell’11 giugno 2021, pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale “Camera di Commercio di Genova” è stata designata ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta “Focaccia di Recco col formaggio”, registrato in ambito Unione europea;
Considerato che la predetta designazione ha validità triennale a decorrere dal 15 giugno 2021, come disposto dal decreto sopra citato;
Vista la nota n. 0497340 del 14 maggio 2024, con la quale la Regione Liguria ha confermato la
“Camera di Commercio di Genova” quale struttura di controllo della indicazione geografica protetta
“Focaccia di Recco col formaggio”;
Considerato che il piano dei controlli e il tariffario predisposti da “Camera di Commercio di Genova” ed approvati dalla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore, risultano tuttora applicabili;
Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la indicazione geografica protetta “Focaccia di Recco col formaggio”;

D E C R E T A


Articolo 1
(Designazione)
La “Camera di Commercio di Genova” con sede in Genova, via Garibaldi n. 4, è designata quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 del Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la indicazione geografica protetta “Focaccia di Recco col formaggio”, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 39 del 13 gennaio 2015.


Articolo 2
(Obblighi del soggetto designato)
1. La “Camera di Commercio di Genova”, per tutta la durata del periodo di validità della designazione è tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di
settore, nonché ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l’autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
2. La “Camera di Commercio di Genova”, sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo, il sistema tariffario, il personale ispettivo e la composizione degli organi collegiali.
3. Le variazioni indicate al comma precedente sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.


Articolo 3
(Decorrenza e durata del provvedimento)
1. La designazione di cui all’art. 1 ha durata triennale e decorre dal 15 giugno 2024.
2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di designazione, il soggetto legittimato ai sensi dell’articolo  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all’Autorità nazionale competente, l’intenzione di  confermare “Camera di Commercio di Genova” o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli  iscritti nell’elenco di cui all’art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o l’autorità pubblica da  designare.


Articolo 4
(Vigilanza)
La “Camera di Commercio di Genova” è sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e dalla Regione Liguria, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.


Articolo 5
(Obblighi di comunicazione)
1. La “Camera di Commercio di Genova” comunica in forma telematica, al Dipartimento
dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e alla Regione competente per territorio le quantità di prodotto certificate nell’anno con cadenza annuale, entro il 31
marzo dell’anno successivo.
2. La “Camera di Commercio di Genova” trasmetterà i dati relativi alle quantità di prodotto certificate
nell’anno a richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi dell’art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo. 3. La “Camera di Commercio di Genova” è tenuta ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271 .


Articolo 6
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
L’inosservanza, da parte della “Camera di Commercio di Genova”, delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca della designazione di cui all’articolo 1, ai sensi dell’articolo 14, comma  4, della Legge 526/99.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero  dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il Direttore Generale Emilio Gatto
Firmato digitalmente ai sensi (CAD)

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