Fontina Dop - Modifica del disciplinare di produzione 2022
Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione “Fontina” registrata in qualità di Denominazione di Origine Protetta in forza al Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea L 148 del 21 giugno 1996, dal 21 settembre 2022 al 31 maggio 2023.
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre
2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto l’art. 53, par. 2 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio
così come modificato dal Regolamento (UE) 2021/2117 che prevede la modifica temporanea del
disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell’imposizione di misure sanitarie
o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche;
Visto il Regolamento Delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il
Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l’art. 6 così come
modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1 aprile 2022 che
stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto
all’imposizione, da parte di autorità pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o
motivate calamità naturali sfavorevoli o da condizioni metereologiche sfavorevoli ufficialmente
riconosciute dalle autorità competenti;
Visto il Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea L 74 del 148 del 21 giugno 1996, con il quale è
stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche
protette la Denominazione di Origine Protetta “Fontina”;
Vista la richiesta presentata dal Consorzio Produttori e Tutela della Fontina presentata in
data 21 settembre 2022 per una modifica temporanea del disciplinare di produzione relativamente all’alimentazione delle lattifere ed in particolare la percentuale di fieno ed erba che deve provenire dalla zona geografica delimitata.
Vista il Decreto n.6 del 16 agosto 2002, dell’Assessore all’Agricoltura e Risorse Naturali della Regione Autonoma Valle d’Aosta, avente per oggetto la dichiarazione di avversità atmosferica assimilabile a calamità naturale, sull’intero territorio regionale, determinata dal perdurare di una
situazione di deficit idrico associato a temperature giornaliere di molto superiori alla media e alla
mancanza di precipitazioni piovose;
Vista la relazione tecnica dell’Agenzia Regionale Protezione Ambiente Valle d’Aosta del 19 settembre 2022 nella quale viene evidenziato che nel periodo estivo 2022 c’è stata una riduzione della superfice prato- pascolativa regionale del 33% nel mese di luglio e del 43% del mese di agosto rispetto agli anni 2018/2021
Visto il parere del Dipartimento dell’Agricoltura della Regione Autonoma della Valle d’Aosta che esprime parere favorevole alla richiesta di modifica temporanea
Considerato che il disciplinare di produzione all’art. 4 prevede che l’alimentazione delle lattifere deve essere costituita da fieno ed erba verde prodotti in Valle d’Aosta e che, allo stato attuale, non può essere mantenuto tale vincolo;
Considerato che le modifiche apportate non influiscono sulle caratteristiche essenziali della “Fontina” DOP;
Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione della “Fontina” ai sensi del citato art. 53, par. 3 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 e dall’articolo 6 del Regolamento Delegato (UE) n. 664/2014 così come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1 aprile 2022;
Ritenuto che sussista l’esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della DOP “Fontina” affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale.
PROVVEDE
Alla pubblicazione della modifica del disciplinare di produzione della denominazione “Fontina” registrata in qualità di Denominazione di Origine Protetta in forza del Regolamento (CE) Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996
La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP “Fontina” è temporanea e ha decorrenza dal 21 settembre 2022, data in cui il Consorzio Produttori e Tutela della Fontina ha presentato domanda, fino al 31 maggio 2023.
Roma,
Il Dirigente
Roberta Cafiero
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)
Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta “Fontina” ai sensi dell’art. 53 punto 4 del Reg. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio
Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta “Fontina” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana serie generale n. 46 del 25 febbraio 2011è modificato all’articolo 4 come di seguito indicato:
Testo in vigore
ART.4 (Alimentazione)
1. L’alimentazione delle lattifere dev’essere costituita da fieno ed erba verde prodotti in Valle d’Aosta.
Testo modificato
ART.4 (Alimentazione)
1. L’alimentazione delle lattifere dev’essere costituita da fieno ed erba verde prodotti per almeno il 55% in Valle d’Aosta.
Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano dal 21 settembre 2022 al 31 maggio 2023.
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