Forlì Igp - domanda approvazione modifica non minore del disciplinare di produzione
Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione di un'indicazione geografica protetta nel settore vitivinicolo ai sensi dell'articolo 97, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(C/2024/3358)
Entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione, le autorità di uno Stato membro o di un paese terzo oppure una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente in un paese terzo possono presentare alla Commissione un'opposizione a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento e del Consiglio (1).
DOMANDA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
«Forlì»
PGI-IT-A0512-AM03
Data della domanda: 19.10.2016
1. Norme applicabili alla modifica
Articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 – modifica non minore
2. Descrizione e motivi della modifica
2.1. Introduzione di una nuova categoria di prodotti vitivinicoli: «mosto di uve parzialmente fermentato» e di una nuova tipologia di vino: «passito».
A seguito della presente modifica si rende necessario sostituire il termine «vini» con la più appropriata espressione «prodotti vitivinicoli», così come indicato nella pertinente normativa UE. La modifica, puramente formale, interessa gli articoli 1, 2 e 9.
Per quanto attiene la categoria di prodotto «mosto di uve parzialmente fermentato», che viene inserita negli articoli da 2 a 9 del disciplinare (e nelle pertinenti sezioni del documento unico-DU), in relazione alla disciplina dei vari tipi di «mosto parzialmente fermentato» in analogia ai corrispondenti vini, trattasi di modifica formale con cui si reinserisce una categoria di prodotto tradizionale per la IGP «Forlì»; infatti essa era già prevista in precedenti stesure del disciplinare, ed era stata erroneamente omessa al momento della redazione del disciplinare consolidato nel 2011.
In merito alla tipologia «passito», nel tempo si è consolidata una fascia di mercato che apprezza la tipologia di prodotto ottenuto con la tecnica dell'appassimento; pertanto il suo inserimento nel disciplinare ne consentirebbe una adeguata valorizzazione.
Tale modifica riguarda l'art. 2 nonché il restante articolato del disciplinare (art. da 3 a 9) e le pertinenti sezioni del DU.
2.2. Introduzione / eliminazione di tipologie varietali
La tipologia varietale «Terrano» è stata depennata dal disciplinare in conseguenza dell'esistenza della DOP «Teran», come da articolo 100, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Tale modifica riguarda l'art. 2 nonché il restante articolato del disciplinare e il documento unico alla sez. 5/b (rese) e alla sez. 7 (varietà di viti principali).
Il nome della tipologia varietale «Pignoletto» è stato sostituito con quello del sinonimo «Grechetto gentile» per consentire una adeguata valorizzazione dei vini a IGP ottenuti con detta varietà che trova tradizionale impiego in provincia di Forlì.
La sostituzione del nome della tipologia varietale «Pignoletto» con quello del sinonimo «Grechetto gentile» è avvenuta a seguito della scelta dei produttori intesa a valorizzare il nome «Pignoletto» collegandolo ad un'altra DOP, in conformità alla vigente normativa UE.
Tale modifica riguarda l'art. 2 e il documento unico alle sez. 5b (rese) e 7 (varietà di viti principali).
2.3. Norme per la viticoltura
Vengono inserite le rese di uva ad ettaro (t/ha) nonché i titoli alcolometrici volumici naturali delle uve per la tipologia «mosto di uve parzialmente fermentato».
Per la tipologia varietale «Grechetto gentile» è prevista una resa massima di uva ad ettaro nella misura di 24 tonnellate.
Tale modifica riguarda l'art. 4 del disciplinare e il documento unico alla sez. 5b.
2.4. Norme per la vinificazione
Inserimento della resa delle uve in vino per la nuova tipologia «passito» nella misura massima del 50 %.
Conformemente alla vigente normativa comunitaria, è stata inserita la possibilità di svolgere le operazioni di vinificazione all'interno dell'intero territorio dell'Emilia-Romagna, nonché di poter provvedere alla elaborazione dei vini frizzanti e spumanti (presa di spuma) anche nelle Regioni limitrofe alla regione Emilia-Romagna. Ciò è motivato dall'esigenza di salvaguardare consuetudini ormai tradizionali di vinificazione ed elaborazione delle dette tipologie di vino in unità amministrative contermini in cui sono presenti stabilimenti tecnologicamente idonei per la presa di spuma.
Tale modifica riguarda l'art. 5 del disciplinare e la sez. 9 (ulteriori condizioni essenziali – deroghe alla zona di vinificazione) del documento unico.
È stata apportata modifica per indicare in positivo che sono consentite nell'ambito di tutto il processo produttivo le pratiche enologiche previste dalla vigente normativa (UE e nazionale).
Tale modifica riguarda solo l'art. 5 del disciplinare.
2.5. Caratteristiche al consumo
Sono state descritte le caratteristiche analitiche ed organolettiche della nuova tipologia «passito» e della nuova categoria «mosto di uve parzialmente fermentato» nonché della tipologia rosato con indicazione di vitigno, che pur prevista non era stata opportunamente esplicitata.
Tale modifica riguarda l'art. 6 del disciplinare e la sez. 4 del documento unico.
2.6. Designazione e presentazione dei vini: inserimento di specifica disposizione per la nuova tipologia «passito»
È stata inserita specifica disposizione di etichettatura facoltativa per la tipologia «passito», al fine di consentire l'uso della specificazione «appassimento», in caratteri di dimensioni non superiori alla denominazione «Forlì», conformemente alla vigente normativa dell'UE.
Tale modifica riguarda l'art. 7 del disciplinare e la sez. 9 del documento unico (Ulteriori requisiti d'etichettatura).
2.7. Legame con l’ambiente geografico
È stata perfezionata la descrizione degli aspetti ambientali e storico-culturali determinanti nel caratterizzare la qualità dei prodotti vitivinicoli in relazione alle caratteristiche pedo-climatiche del territorio e alla tradizione colturale e culturale stratificatasi in secoli di evoluzione nella coltivazione delle uve e nella loro trasformazione.
La modifica riguarda l'articolo 9 del disciplinare e la sezione 8 del documento unico (Descrizione del legame/dei legami).
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
Forlì
2. Tipo di indicazione geografica
IGP - Indicazione geografica protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. |
Vino |
4. |
Vino spumante |
5. |
Vino spumante di qualità |
8. |
Vino frizzante |
11. |
Mosto di uve parzialmente fermentato |
4. Descrizione dei vini:
«Forlì» bianco
Colore: giallo paglierino più o meno intenso
Odore: di buona intensità, con sentori floreali e/o fruttati prevalenti a seconda della composizione varietale e dell'ambiente di coltivazione
Sapore: da secco a dolce, sapido
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00 % vol.
Estratto non riduttore minimo: 13,0 g/l
Eventuali altri parametri analitici non riportati rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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«Forlì» bianco vivace
Colore: giallo paglierino
Odore: di buona intensità. con sentori floreali e fruttati
Sapore: da secco a dolce, sapido
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00 % vol.
Estratto non riduttore minimo: 13,0 g/l
Eventuali altri parametri analitici non riportati rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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«Forlì» bianco frizzante
Colore: giallo paglierino
Odore: di buona intensità, con sentori floreali e fruttati diversi a seconda della composizione varietale, ma sostanzialmente freschi
Sapore: da secco a dolce, sapido
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00 % vol.
Estratto non riduttore minimo: 13,0 g/l
Eventuali altri parametri analitici non riportati rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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«Forlì» bianco spumante
Colore: giallo paglierino
Odore: con note floreali e fruttate fresche, a cui si possono associare sentori di crosta di pane più o meno intensi a seconda della durata del periodo di affinamento sui lieviti
Sapore: da brut nature a dolce, fresco, tendenzialmente sapido
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00 % vol.
Estratto non riduttore minimo: 12,0 g/l
Eventuali altri parametri analitici non riportati rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali |
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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«Forlì» rosso
Colore: rosso rubino più o meno intenso
Odore: vinoso, con note fruttate più o meno mature che talora si accompagnano a note floreali, più spesso di viola, e a note speziate, a seconda della composizione varietale e dell'area di coltivazione
Sapore: da secco a dolce, di buona morbidezza e giusta acidità
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00 % vol.
Estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l
Eventuali altri parametri analitici non riportati rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali |
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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«Forlì» rosso Passito
Colore: rosso rubino più o meno intenso
Odore: con note fruttate più o meno mature che talvolta si accompagnano a note floreali e/o a note speziate
Sapore: da secco a dolce, caratteristico, equilibrato
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13 % vol.
Estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l
Eventuali altri parametri analitici non riportati rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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«Forlì» rosso vivace
Colore: rosso rubino più o meno intenso
Odore: vinoso, con note fruttate fresche e floreali diversamente composte a seconda della base varietale e dell'areale di coltivazione
Sapore: da secco a dolce, di buona morbidezza e giusta acidità
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00 % vol.
Estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l
Eventuali altri parametri analitici non riportati rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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«Forlì» rosso frizzante
Colore: rosso rubino più o meno intenso
Odore: vinoso, con note floreali e fruttate fresche
Sapore: da secco a dolce, di buona freschezza e sapidità
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00 % vol.
Estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l
Eventuali altri parametri analitici non riportati rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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«Forlì» rosso novello
Colore: rosso rubino brillante
Odore: vinoso e con spiccate note fruttate
Sapore: di buona morbidezza e giusta acidità
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.
Estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l
Eventuali altri parametri analitici non riportati rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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«Forlì» rosato
Colore: rosato, con varie intensità e tonalità
Odore: con note fruttate prevalenti
Sapore: da secco a dolce, di giusta morbidezza e freschezza, sapido
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00 % vol.
Estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l
Eventuali altri parametri analitici non riportati rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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«Forlì» rosato vivace
Colore: rosato, con varie intensità e tonalità
Odore: con note fruttate prevalenti
Sapore: da secco a dolce, di giusta morbidezza e freschezza, sapido
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00 % vol.
Estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l
Eventuali altri parametri analitici non riportati rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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«Forlì» rosato frizzante
Colore: rosato, con varie intensità e tonalità
Odore: con lievi note floreali, cui si accompagnano note fruttate più decise
Sapore: da secco a dolce, di giusta morbidezza e freschezza, sapido
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00 % vol.
Estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l
Eventuali altri parametri analitici non riportati rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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«Forlì» rosato spumante
Colore: rosato, con varie intensità e tonalità
Odore: con note floreali e fruttate, a cui si accompagnano sentori legati all'affinamento più o meno prolungato sui lieviti
Sapore: da brut nature a dolce, fresco e sapido
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00 % vol.
Estratto non riduttore minimo: 12,0 g/l
Eventuali altri parametri analitici non riportati rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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«Forlì» con indicazione di vitigno a bacca bianca (anche nelle tipologie frizzante, spumante e vivace)
Colore: giallo paglierino più o meno intenso
Odore: di buona intensità, con una variegata gamma di sentori floreali e/o fruttati variabili in composizione ed intensità a seconda del vitigno e dell'ambiente di coltivazione; nella tipologia spumante possono affiancarsi sentori legati ad un affinamento più o meno prolungato sui lieviti; i vini con l'indicazione di vitigno «Moscato» presentano la nota varietale tipica
Sapore: da secco a dolce, più o meno fresco, sapido
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00 % vol.
Estratto non riduttore minimo: 12,0 g/l
Eventuali altri parametri analitici non riportati rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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«Forlì» con indicazione di vitigno a bacca nera (anche nelle tipologie frizzante e vivace)
Colore: rosso rubino più o meno intenso
Odore: vinoso, con note fruttate più o meno mature che talora si accompagnano a note floreali, più spesso di viola, e a note speziate, a seconda del vitigno e dell'areale di coltivazione
Sapore: da secco a dolce, più o meno morbido e più o meno fresco a seconda delle tipologie, di buona sapidità e pienezza
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00 % vol.
Estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l
Eventuali altri parametri analitici non riportati rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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«Forlì» rosato con indicazione di vitigno come da art. 2 comma 4 e 5 del disciplinare, anche nelle tipologie frizzante e vivace
Colore: rosato, con varie intensità e tonalità
Odore: con note floreali e fruttate, a cui si possono accompagnare sentori legati all'affinamento più o meno prolungato sui lieviti
Sapore: da brut a dolce, fresco e sapido
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00 % vol.
Estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l
Eventuali altri parametri analitici non riportati rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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«Forlì» novello con indicazione di vitigno a bacca nera
Colore: rosso rubino brillante, più o meno intenso e con riflessi dal rosso al violetto a seconda del vitigno
Odore: vinoso e con spiccate note fruttate
Sapore: di buona morbidezza e giusta acidità
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.
Estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l
Eventuali altri parametri analitici non riportati rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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«Forlì» rosso mosto di uve parzialmente fermentato
Colore: rosso porpora piuttosto intenso
Odore: fruttato di buona intensità
Sapore: dolce, armonico, equilibrato
Il titolo alcolometrico effettivo deve essere superiore all'1 % ed inferiore ai 3/5 del titolo alcolometrico volumico totale.
Eventuali altri parametri analitici non riportati rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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«Forlì» bianco mosto di uve parzialmente fermentato bianco
Colore: da giallo paglierino a giallo dorato, con varie intensità
Odore: fruttato e floreale
Sapore: dolce, armonico, equilibrato
Eventuali altri parametri analitici non riportati rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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«Forlì» rosato mosto di uve parzialmente fermentato rosato
Colore: rosato, con varie intensità e tonalità
Odore: fruttato e floreale
Sapore: dolce, armonico, equilibrato
Eventuali altri parametri analitici non riportati rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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5. Pratiche di vinificazione
a. Pratiche enologiche essenziali
Arricchimento - Dolcificazione e presa di spuma
Restrizioni pertinenti delle pratiche enologiche
È consentito, a favore dei vini a Indicazione Geografica Protetta «Forlì», l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale mediante la pratica dell'arricchimento da effettuarsi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa comunitaria.
b. Rese massime
1. |
Forlì bianco (anche mosto di uve parzialmente fermentato, vivace, frizzante, spumante) 232 ettolitri per ettaro |
2. |
Forlì rosso (anche mosto di uve parzialmente fermentato, vivace, frizzante, novello) 208 ettolitri per ettaro |
3. |
Forlì rosato (anche mosto di uve parzialmente fermentato, vivace, frizzante, spumante) 208 ettolitri per ettaro |
4. |
«Forlì» rosso passito 130 ettolitri per ettaro |
5. |
Forlì Ancellotta (anche mosto di uve parzialmente fermentato, vivace, frizzante, novello) 160 ettolitri per ettaro |
6. |
Forlì Barbera (anche mosto di uve parzialmente fermentato, vivace, frizzante, novello) 176 ettolitri per ettaro |
7. |
Forlì Bombino bianco (anche mosto di uve parzialmente fermentato, vivace, frizzante, spumante) 232 ettolitri per ettaro |
8. |
Forlì Cabernet Franc (anche mosto di uve parzialmente fermentato, vivace, frizzante, novello) 176 ettolitri per ettaro |
9. |
Forlì Cabernet Sauvignon (anche mosto di uve parzialmente fermentato, vivace, frizzante, novello) 176 ettolitri per ettaro |
10. |
Forlì Canina nera (anche mosto di uve parzialmente fermentato, vivace, frizzante, novello) 208 ettolitri per ettaro |
11. |
Forlì Centesimino (anche mosto di uve parzialmente fermentato, vivace, frizzante, novello) 120 ettolitri per ettaro |
12. |
Forlì Chardonnay (anche mosto di uve parzialmente fermentato, vivace, frizzante, spumante) 192 ettolitri per ettaro |
13. |
Forlì Ciliegiolo (anche mosto di uve parzialmente fermentato, vivace, frizzante, novello) 176 ettolitri per ettaro |
14. |
Forlì Famoso (anche mosto di uve parzialmente fermentato, vivace, frizzante, spumante) 232 ettolitri per ettaro |
15. |
Forlì Fortana (anche mosto di uve parzialmente fermentato, vivace, frizzante, novello) 208 ettolitri per ettaro |
16. |
Forlì Garganega (anche mosto di uve parzialmente fermentato, vivace, frizzante, spumante) 232 ettolitri per ettaro |
17. |
Forlì Grechetto gentile (anche mosto di uve parzialmente ferme mosto di uve parzialmente fermentato, vivace, frizzante, spumante) 192 ettolitri per ettaro |
18. |
Forlì Malbo gentile (anche mosto di uve parzialmente fermentato, vivace, frizzante, novello) 176 ettolitri per ettaro |
19. |
Forlì Malvasia (anche mosto di uve parzialmente fermentato, vivace, frizzante, spumante) 232 ettolitri per ettaro |
20. |
Forlì Manzoni bianco (anche mosto di uve parzialmente fermentato, vivace, frizzante, spumante) 192 ettolitri per ettaro |
21. |
Forlì Marzemino (anche mosto di uve parzialmente fermentato, vivace, frizzante, novello) 200 ettolitri per ettaro |
22. |
Forlì Merlot (anche mosto di uve parzialmente fermentato, vivace, frizzante, novello) 176 ettolitri per ettaro |
23. |
Forlì Montù (anche mosto di uve parzialmente fermentato, vivace, frizzante, spumante) 232 ettolitri per ettaro |
24. |
Forlì Moscato bianco (anche mosto di uve parzialmente fermentato, vivace, frizzante, spumante) 232 ettolitri per ettaro |
25. |
Forlì Muller Thurgau (anche mosto di uve parzialmente fermentato, vivace, frizzante, spumante) 192 ettolitri per ettaro |
26. |
Forlì Pinot bianco (anche mosto di uve parzialmente fermentato, vivace, frizzante, spumante) 192 ettolitri per ettaro |
27. |
Forlì Pinot nero (anche mosto di uve parzialmente fermentato, vivace, frizzante, novello) 176 ettolitri per ettaro |
28. |
Forlì Riesling (anche mosto di uve parzialmente fermentato, vivace, frizzante, spumante) 192 ettolitri per ettaro |
29. |
Forlì Riesling Italico (anche mosto di uve parzialmente fermentato, vivace, frizzante, spumante) 192 ettolitri per ettaro |
30. |
Forlì Sangiovese (anche mosto di uve parzialmente fermentato, vivace, frizzante, novello) 200 ettolitri per ettaro |
31. |
Forlì Sauvignon (anche mosto di uve parzialmente fermentato, vivace, frizzante, spumante) 192 ettolitri per ettaro |
32. |
Forlì Syrah (anche mosto di uve parzialmente fermentato, vivace, frizzante, novello) 176 ettolitri per ettaro |
33. |
Forlì Trebbiano (anche mosto di uve parzialmente fermentato, vivace, frizzante, spumante) 232 ettolitri per ettaro |
34. |
Forlì Uva Longanesi (anche mosto di uve parzialmente fermentato, vivace, frizzante, novello) 184 ettolitri per ettaro |
6. Zona geografica delimitata
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini designati con l'Indicazione Geografica Protetta (IGP) «Forlì» comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Forlì/Cesena, nella regione Emilia-Romagna.
7. Varietà principale/i di uve da vino
Ancellotta N - Lancellotta
Barbera N
Bombino bianco B
Bombino bianco B - Ottenese
Cabernet franc N - Cabernet
Cabernet sauvignon N - Cabernet
Canina nera N - Canina
Centesimino N
Chardonnay B
Ciliegiolo N
Ciliegiolo N - Morettone
Famoso B
Fortana N
Fortana N - Uva d'Oro
Garganega B
Garganega B - Garganego
Malbo gentile N
Malvasia bianca di Candia B - Malvasia
Malvasia di Candia aromatica B - Malvasia
Manzoni bianco B
Manzoni bianco B - Incrocio Manzoni 6.0.13 B
Marzemino N
Marzemino N - Berzemino
Merlot N
Montù B
Montù B - Montuni
Moscato bianco B - Moscato
Moscato bianco B - Moscato reale
Müller thurgau B
Müller thurgau B - Riesling x Sylvaner
Pignoletto B - Grechetto Gentile
Pinot bianco B
Pinot bianco B - Pinot
Pinot nero N
Pinot nero N - Pinot
Riesling italico B - Riesling
Riesling italico B - Welschriesling
Riesling renano B - Riesling
Sangiovese N
Sangiovese N - Sangioveto
Sauvignon B
Sauvignon B - Sauvignon blanc
Syrah N
Syrah N - Shiraz
Trebbiano romagnolo B - Trebbiano
Trebbiano toscano B - Procanico
Trebbiano toscano B - Trebbiano
Uva Longanesi N
Ancellotta N
Ancellotta N - Lancellotta
Barbera N
Bombino bianco B
Bombino bianco B - Ottenese
Cabernet franc N - Cabernet
Cabernet sauvignon N - Cabernet
Canina nera N - Canina
Centesimino N
Chardonnay B
Ciliegiolo N
Ciliegiolo N - Morettone
Famoso B
Fortana N
Fortana N - Uva d'Oro
Garganega B
Garganega B - Garganego
Malbo gentile N
Malvasia bianca di Candia B - Malvasia
Malvasia di Candia aromatica B - Malvasia
Manzoni bianco B
Manzoni bianco B - Incrocio Manzoni 6.0.13 B
Marzemino N
Marzemino N - Berzemino
Merlot N
Montù B
Montù B - Montuni
Moscato bianco B - Moscato
Moscato bianco B - Moscato reale
Müller thurgau B
Müller thurgau B - Riesling x Sylvaner
Pignoletto B - Grechetto Gentile
Pinot bianco B
Pinot bianco B - Pinot
Pinot nero N
Pinot nero N - Pinot
Riesling italico B - Riesling
Riesling italico B - Welschriesling
Riesling renano B - Riesling
Sangiovese N
Sangiovese N - Sangioveto
Sauvignon B
Sauvignon B - Sauvignon blanc
Syrah N
Syrah N - Shiraz
Trebbiano romagnolo B - Trebbiano
8. Descrizione del legame/dei legami
Fattori naturali rilevanti per il legame
La viticoltura della provincia di Forlì-Cesena si sviluppa tra l'Appennino e la pianura passando attraverso diversi tipi morfologici, anche se in quest'area si riscontra una netta prevalenza di suoli ricollegabili alla formazione Marnoso-arenacea. Essa si compone di strati di arenacei più resistenti e di strati di marna molto sensibili all'azione erosiva di acqua e vento, tanto che l'evoluzione del pendio procede per crolli successivi indotti nell'arenaria dallo svuotamento prodottosi negli strati marnosi sottostanti. Nella collina argillosa la morfologia è piuttosto dolce e l'evoluzione del rilievo si sviluppa attraverso una intensa erosione superficiale, smottamenti in genere poco profondi e la formazione di calanchi. Quasi in prossimità della pianura, poi, emerge una formazione calcarea piuttosto decisa, che si caratterizza per pendici piuttosto ripide e profonde incisioni erosive. Nelle aree in cui affiorano le coltri gravitative la morfologia è piuttosto varia e accidentata. Le alluvioni terrazzate, poi, si collocano nelle zone collinari e montane a fianco dei corsi d'acqua e sono ben individuabili per il caratteristico andamento pianeggiante bruscamente interrotto da un dislivello importante. Nelle alluvioni di pianura, infine, si distinguono gli antichi conoidi fluviali, su cui fu impiantata la centuriazione romana, e le aree di bonifica recente a cui segue la fascia litoranea. Nell'areale di collina, i terreni maggiormente interessati dalla coltivazione della vite si presentano da moderatamente profondi a molto profondi, ben drenati, con tessitura da media a moderatamente fine, moderatamente alcalini, tendenzialmente calcarei o molto calcarei, abbastanza poveri di sostanza organica e con buona capacità di acqua disponibile.
Dal punto di vista climatico, l'indice di Winkler presenta valori crescenti dall'Appennino verso la pianura (da 1 500 a 2 200 GG).
Fattori storici e umani rilevanti per il legame
La viticoltura da vino ha una tradizione sicuramente antica sul territorio della provincia di Forlì-Cesena, tanto che in età romana imperiale Plinio il Vecchio cita Cesena come città produttrice di ottimo vino: i vini «Caesenas» erano tra le «denominazioni» dell'epoca. Il nome di Galla Placidia è da sempre legato alle pregiate produzioni vinicole della zona intorno a Bertinoro. Raimondo Zazzeri (Storia di Cesena dalla sua origine ai tempi di Cesare Borgia) riferisce che «dalle cronache cesenati si vuole che i tre fratelli Costantino, Costanzo e Costante, eredi del trono di Costantino, prediligessero i vini di Cesena per la loro Corte Imperiale», documentando una continuità qualitativa dell'area anche nel periodo della dominazione bizantina. La viti-vinicoltura forlivese e cesenate deve aver attraversato i secoli bui del Medioevo senza troppe difficoltà, viste le numerose attestazioni della presenza di fiorenti vigneti e di buoni vini fin dal Cinquecento. Si ricorda, ad esempio, Leandro Alberti che nella sua «Descrittione di tutta Italia» (seconda metà del XVI secolo) annotava che in Romagna: «veggionsi innumerevoli colli pieni di viti» e in merito alla descrizione di alcuni paesi si sofferma spesso sul fatto che sono attorniati da vigneti: Longiano, «nobil castello intorniato da ogni lato di begli ordini di viti…»; Cesena, «Salendo dalla via Emilia sopra di quella ne i primi colli dell'Apenino (che sono pieni di viti…)»; Bertinoro, «Ella è posta sopra il monte da ogni lato ornata di belle vigne … Se ne cavano buoni vini». La dominazione pontificia, purtroppo, ha relegato la Romagna in uno stato di arretratezza che ha inficiato pesantemente anche la viticoltura e, soprattutto, l'enologia, ma questo non ha comunque impedito alle popolazioni locali di mantenere e, se possibile, migliorare la loro tradizione enoica.
Un impulso decisivo per il settore della vite e del vino è arrivato a partire dalla fine degli anni '70, con la ristrutturazione dei vigneti, l'applicazione di moderne tecniche colturali e soprattutto con la nascita dell'enologia moderna.
8.1. Forlì - categoria: Vino (1)
Informazioni sulla qualità specifica del prodotto attribuibile all'origine geografica e legame causale della qualità specifica con la zona geografica.
La giusta collocazione dei vitigni in funzione della soddisfazione della loro specifica necessità di calore, per una corretta maturazione, è fondamentale. I suoli consentono di ottenere prodotti di buona struttura e con un profilo olfattivo interessante. A titolo di esempio si consideri il Sangiovese, che nell'areale cesenate (piena formazione Marnoso-arenacea) manifesta un fruttato spiccatissimo, prevalentemente di ciliegia, mentre nel forlivese mostra una nota di sottobosco ben individuabile.
Nei terreni di pianura, dove la fertilità tende ad aumentare, la tecnica colturale viene in aiuto per mantenere comunque un buon equilibrio nella composizione dei mosti e di conseguenza un buon livello qualitativo.
Inoltre occorre aggiungere a questo binomio, di per sé già favorevole, l'esperienza e la perizia maturate dall'uomo nella coltivazione della vite e nella produzione del vino, che si sono stratificate in una solidissima tradizione enologica locale.
I vini «Forlì» della tipologia bianco presentano una gamma di colori di intensità variabile del giallo paglierino, con riflessi che spaziano dal giallo, tono su tono, al verdognolo. I profumi sono fini, con note floreali delicate e/o note fruttate che differiscono in relazione al vitigno/i presenti nella composizione. Il sapore spazia dal secco al dolce, con buone armonia, struttura, freschezza e sapidità.
I vini «Forlì» della tipologia rosato presentano un colore rosato più o meno intenso correlato soprattutto al processo di vinificazione. Il sapore, fresco ed armonico, va dal secco al dolce con equilibrata acidità. Le recenti tecnologie permettono di definire meglio questa tipologia con aromi che vanno dal floreale al fruttato più o meno deciso.
Nella tipologia novello il vino rosso esprime profumi e note gustative legate alla particolare tecnica di vinificazione delle uve per macerazione carbonica, che esalta il profilo vinoso e le note tipiche del vitigno.
I vini «Forlì» passito presentano un colore rosso rubino più o meno intenso; all'olfatto si esprimono con note fruttate più o meno mature che talvolta si accompagnano a note floreali e/o speziate; al sapore possono essere da secchi a dolci, armonici e con buona struttura ed equilibrata acidità.
Le caratteristiche qualitative dei predetti vini sono determinate dalle condizioni pedoclimatiche della zona di produzione, che, grazie al clima temperato e con buona ventilazione, ai terreni ben drenati e con sufficiente disponibilità idrica, alle escursioni termiche notte/giorno durante la maturazione delle uve, garantiscono una ottimale maturazione dei grappoli, permettendo l'ottenimento di uve con un adeguato tenore zuccherino, giusta acidità e ottima espressione di tutte le altre caratteristiche qualitative ed organolettiche proprie delle varietà viti, che poi si ritrovano nei vini derivati.
Per quanto riguarda la produzione di vino passito è importante la scelta della tecnica di appassimento, che può essere condotta sia in pianta che in fruttaio (locale tradizionalmente adibito a questa pratica). La durata del periodo di appassimento varia e dipende delle caratteristiche che con tale tecnica si desiderano trasmettere al prodotto finito. L'appassimento è altresì favorito dall'escursione termica fra giorno e notte, che si registra in particolare nel periodo tardo-estivo/autunnale, e dalla ventilazione che interessa la zona di produzione. La preparazione delle uve per l'appassimento, rispetto alla raccolta di quelle destinate alle altre tipologie di vino, viene anticipata, per avere un contenuto acidico più elevato e in grado di bilanciare il contenuto zuccherino del vino ottenuto.
Pertanto, si dichiara che il legame causale si basa sulla qualità specifica del prodotto attribuibile all'origine geografica.
8.2. Forlì - categorie: Vino spumante (4), Vino spumante di qualità (5), Vino frizzante (8)
Informazioni sulla qualità specifica del prodotto attribuibile all'origine geografica e legame causale della qualità specifica con la zona geografica.
Il gradiente termico tra collina e pianura e la maggiore umidità in quest'ultima area, hanno orientato la scelta degli agricoltori di pianura verso vitigni a maturazione più tardiva e a maggiore tolleranza ai marciumi, riservando le varietà precoci per i limiti superiori e le esposizioni più a nord della viticoltura romagnola. La raccolta abbastanza tardiva, cui soprattutto nel passato seguivano autunni freddi, faceva sì che il vino mantenesse un certo residuo zuccherino durante l'inverno e, messo in bottiglia, riprendesse a fermentare con i primi caldi primaverili, ottenendo vini «mossi». Da questa prassi piuttosto comune, l'apprezzamento dei Romagnoli sia per i vini abboccati che secchi, fermi o frizzanti o spumanti.
La produzione di vini spumanti e frizzanti vanta una consolidata tradizione, corroborata da più recenti miglioramenti tecnici e tecnologici. La particolare accuratezza nella fase di coltivazione e raccolta delle uve e in quella di vinificazione consente di ottenere vini base freschi e puliti che con la successiva ben guidata presa di spuma portano ad avere vini spumanti e frizzanti di particolare finezza ed eleganza. Le caratteristiche qualitative delle predette categorie di prodotti vitivinicoli sono determinate dall'influenza delle condizioni pedoclimatiche della zona di produzione, che, grazie al clima temperato, fresco e ventilato, ai terreni ben drenanti, con sufficiente disponibilità idrica, risultato di una piovosità distribuita anche nei periodi estivi, alle escursioni termiche notte/giorno durante la maturazione delle uve, garantiscono una ottimale maturazione dei grappoli, permettono di ottenere delle uve con un adeguato tenore zuccherino ed acidico, unitamente alle altre caratteristiche qualitative ed organolettiche proprie delle varietà viti, che poi si ritrovano nei vini derivati. Inoltre, la qualità dei vini spumanti e frizzanti è strettamente legata alla base varietale del territorio, che mette a disposizione uve con caratteristiche tecnologiche ideali per tale destinazione enologica, unitamente alle competenze dei produttori nella scelta delle tecniche colturali e di vinificazione, mediante la messa a punto delle metodiche di frizzantatura e spumantizzazione, perfezionando i metodi più tradizionali (in bottiglia) e/o adottando attrezzature all'avanguardia, contribuendo ad elevare la qualità del prodotto finale.
L'interazione tra i fattori naturali, l'esperienza degli operatori e le moderne tecniche di coltivazione e vinificazione permette di produrre vini di qualità le cui caratteristiche sono legate sia alla zona di produzione che ai vitigni da cui provengono.
Pertanto, si dichiara che il legame causale si basa sulla qualità specifica del prodotto attribuibile all'origine geografica.
8.3. Forlì - categoria: Mosto di uve parzialmente fermentato (11)
Informazioni sulla qualità specifica del prodotto attribuibile all'origine geografica e legame causale della qualità specifica con la zona geografica.
Le stesse considerazioni sull'influenza dei fattori pedoclimatici e umani della zona di produzione sulle caratteristiche del prodotto anzi descritte per i vini frizzanti e spumanti valgono per i mosti parzialmente fermentati, bianchi, rossi e rosati.
In particolare, i mosti di uve parzialmente fermentati vengono prodotti con il metodo Charmat-Martinotti, con la parziale fermentazione di mosto di uva, ostacolandone la completa fermentazione mediante filtrazione o centrifugazione e con l'eventuale ausilio di altri trattamenti e pratiche enologiche consentite, in modo da conferire al prodotto finale caratteristiche di freschezza e di intense note fruttate, unite ad un moderato grado alcolico.
Tradizionalmente era un prodotto presente nella filiera vitivinicola, visto che le uve venivano pigiate direttamente in campo, per essere poi trasferite nelle cantine all'interno di botti, arrivando con una frazione di zucchero già trasformata. Tale tradizione è molto antica e forse è stata una delle prime modalità di commercializzazione di rilievo, specie per il mosto parzialmente fermentato ottenuto dal vitigno «Trebbiano romagnolo».
Negli ultimi anni è stata ulteriormente valorizzata la produzione e il commercio dei mosti parzialmente fermentati bianchi, rossi e rosati, che oltre ad essere stoccati nelle cantine per poi essere destinati alla dolcificazione di vini fermi, frizzanti e spumanti, vengono direttamente immessi al consumo per essere utilizzati come tali.
Pertanto il legame causale si basa sulla qualità specifica del prodotto attribuibile all'origine geografica.
9. Ulteriori condizioni essenziali
Indicazione facoltativa di etichettatura
Quadro di riferimento giuridico:
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Nella legislazione unionale |
Tipo di condizione supplementare:
|
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura |
Descrizione della condizione:
|
È consentito per la tipologia «Passito» riportare in etichettatura l'indicazione facoltativa «appassimento», in caratteri di dimensioni non superiori alla denominazione «Forlì», conformemente alla vigente normativa dell'UE. |
Deroghe per la vinificazione e presa di spuma
Quadro di riferimento giuridico:
|
Nella legislazione unionale |
Tipo di condizione supplementare:
|
Deroga alla produzione nella zona geografica delimitata |
Descrizione della condizione:
|
Le operazioni di vinificazione, ivi comprese le operazioni di frizzantatura e spumantizzazione, devono essere effettuate nell'interno della zona geografica delimitata nel precedente art. 6 secondo gli usi tradizionali della zona stessa. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni di vinificazione siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio della Regione Emilia-Romagna e che le operazioni di frizzantatura e spumantizzazione siano effettuate nell'intero territorio della Regione Emilia-Romagna e delle Regioni limitrofe. |
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