Domo Rosada Sardegna - Appartamenti turistici e camere per affitti breviDomo Rosada Sardegna - Appartamenti turistici e camere per affitti brevi

Siete qui : Home » articolo » Franciacorta Docg - Modifica ordinaria al disciplinare di produzione - 2024

Franciacorta Docg - Modifica ordinaria al disciplinare di produzione - 2024

Pubblicato da disciplinare
Franciacorta

Al disciplinare di produzione della dop (menzione tradizionale  specifica: docg) dei vini Franciacorta sono  approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta di disciplinare di produzione pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 208 del 6 settembre 2023.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 7 maggio 2024  

Modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e  garantita dei vini «Franciacorta».
(24A02389)

(GU n.114 del 17-5-2024)
 
 


IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita' agroalimentare

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato regolamento UE n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni
di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel
settore vitivinicolo;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17
ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche
del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione
del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine,
delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel
settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del
disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la
cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e
successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del
vino;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre
2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e
l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di
modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007
e del decreto legislativo n. 61/2010;
Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2021, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 83 dell'8 aprile
2022, recante «Disposizioni nazionali applicative dei regolamenti
(UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016
concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande
di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei
prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di
produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della
protezione»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 209
del 21 agosto 1967 con il quale e' stata riconosciuta la
denominazione di origine controllata dei vini «Franciacorta» ed
approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 249 del 24 ottobre
1995 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata e garantita dei vini «Franciacorta» ed approvato il
relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre
2011 e sul sito internet del Ministero - sezione qualita' - vini DOP
e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei
vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare
gli stessi agli elementi previsti dalla normativa dell'U.E. all'epoca
vigente, nonche' dei relativi fascicoli tecnici, ivi compreso il
disciplinare consolidato della DOP «Franciacorta» e il relativo
documento unico riepilogativo;
Visto il provvedimento ministeriale 4 aprile 2017, pubblicato sul
sito del Ministero, concernente la pubblicazione della proposta di
modifica del disciplinare di produzione della DOCG dei vini
«Franciacorta», del relativo documento unico riepilogativo e la
trasmissione alla Commissione UE;
Visto il decreto ministeriale 14 luglio 2017, pubblicato sul sito
internet del Ministero - sezione qualita' - vini DOP e IGP,
concernente l'autorizzazione al Consorzio di tutela del Franciacorta,
con sede in Erbusco (BS), per consentire l'etichettatura transitoria
dei vini a DOP «Franciacorta», ai sensi dell'art. 72 del regolamento
(CE) n. 607/2009 e dell'art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre
2012, nei riguardi delle produzioni ottenute in conformita' alla
proposta di modifica del relativo disciplinare di cui al citato
provvedimento 4 aprile 2017;
Vista la comunicazione della Commissione UE, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 225 del 5 luglio 2019,
concernente la pubblicazione dell'elenco delle modifiche ordinarie ai
disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP, ai sensi dell'art. 61,
paragrafo 6 del citato regolamento (UE) n. 33/2019, e le relative
informazioni agli operatori del settore, nel cui ambito e' stata
inserita anche la modifica «non minore» del disciplinare della DOP
dei vini «Franciacorta», di cui al citato provvedimento ministeriale
del 4 aprile 2017;
Visto il provvedimento ministeriale 12 luglio 2019, pubblicato sul
citato sito internet del Ministero e della cui pubblicazione ne e'
stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 178 del 31 luglio 2019, con il quale sono state fornite
informazioni agli operatori del settore in merito alle disposizioni
applicative da seguire conseguentemente alla pubblicazione della
predetta comunicazione della Commissione UE;
Ritenuto che a decorrere dalla data della richiamata pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, la predetta modifica
del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Franciacorta», e'
da ritenere approvata e applicabile nel territorio dell'Unione
europea e che in tal senso e' da ritenere superato il richiamato
decreto ministeriale 14 luglio 2017 di autorizzazione
all'etichettatura transitoria;
Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della
Regione Lombardia, su istanza del Consorzio per la tutela del
Franciacorta con sede in Erbusco (BS), intesa ad ottenere la modifica
del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Franciacorta» nel
rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 6
dicembre 2021, nonche' dell'analogo preesistente decreto ministeriale
7 novembre 2012;
Atteso che la citata richiesta di modifica, considerata «modifica
ordinaria» che comporta modifiche al documento unico, ai sensi
dell'art. 17, del reg. UE n. 33/2019, e' stata esaminata, nell'ambito
della procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto
ministeriale 7 novembre 2012 (articoli 6, 7, e 10) e dal citato
decreto ministeriale 6 dicembre 2021 (art. 13), successivamente alla
sua entrata in vigore, e in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Lombardia;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale
vini DOP e IGP, di cui all'art. 40, della legge 12 dicembre 2016, n.
238, espresso nella riunione del 7 luglio 2023, nell'ambito della
quale il citato Comitato ha formulato la proposta di modifica
aggiornata del disciplinare di produzione della DOCG dei vini
«Franciacorta»;
conformemente all'art. 13, comma 6, del citato decreto
ministeriale 6 dicembre 2021 la proposta di modifica del disciplinare
in questione e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 208 del 6 settembre 2023, al fine di dar modo
agli interessati di presentare le eventuali osservazioni entro trenta
giorni dalla citata data;
entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni sulla
citata proposta di modifica;
Vista la nota del 22 dicembre 2023 con la quale il Consorzio per la
tutela del Franciacorta ha chiesto, in particolare, che la modifica
indicata all'art. 5, comma 7.2 del disciplinare di produzione sia da
ritenere cogente per il prodotto tirato (imbottigliato)
successivamente all'entrata in vigore del disciplinare di produzione
allegato al presente decreto; nonche' di prevedere un periodo per lo
smaltimento delle etichette conformi alle disposizioni di
etichettatura del preesistente disciplinare della DOCG dei vini
«Franciacorta», nel rispetto di determinate condizioni da inserire
all'art. 7, comma 1 del disciplinare consolidato con la modifica in
questione, riportato in allegato al presente decreto;
Vista la nota n. M1.2024.0020493 del 5 febbraio 2024, con la quale
la Regione Lombardia ha espresso il parere favorevole alla predetta
richiesta del Consorzio per la tutela del Franciacorta, precisando
che, relativamente alle modifiche previste dal disciplinare all'art.
5, punto 5.7.2 la disposizione si applica per il prodotto tirato
(imbottigliato) a partire dall'entrata in vigore delle modifiche al
disciplinare mentre, lo smaltimento delle etichette, conformi al
previgente disciplinare di produzione della DOCG Franciacorta, siano
utilizzate nei riguardi delle sole produzioni derivanti dalle
vendemmie precedenti alla vendemmia 2024;
Vista la nota del Consorzio per la tutela del Franciacorta del 29
marzo 2024, acquisita al protocollo d'ingresso MASAF-PQAI04 n. 149525
di pari data, avente ad oggetto istanza di rettifica del disciplinare
di produzione della DOCG dei vini «Franciacorta» pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 208 del 6 settembre
2023 in annesso alla sopra citata proposta di modifica del
disciplinare, con la quale il predetto Consorzio ha segnalato che
«per un mero errore di trascrizione in fase di redazione del quadro
sinottico, non e' stata riportata la parte del dettato "utilizzare i
termini vino spumante" dell'art. 7.4 ("Indicazioni vietate") del
Disciplinare in oggetto» e «che la ragione di tale mancanza e'
esclusivamente imputabile a un errore di riscrittura e non a una
richiesta di modifica, la quale sarebbe altrimenti stata accompagnata
da relativa giustificazione sul quadro» e, inoltre, «il divieto d'uso
dei termini "vino spumante" e' sempre rimasto in vigore in tutte le
versioni del Disciplinare sin dal riconoscimento del 1995»;
Vista la nota n. M1.2024.0061623 del 18 aprile 2024, con la quale
la Regione Lombardia, richiamata la sopra citata istanza del
Consorzio per la tutela del Franciacorta del 29 marzo 2024 e
verificato altresi' che sia nel documento sinottico contenente le
proposte di modifica relative all'articolato del disciplinare che
nella relazione descrittiva delle modifiche e dei motivi che rendono
necessarie le modifiche stesse non sono presenti specifiche
argomentazioni che motivino la necessita' di eliminare il divieto in
questione (utilizzare i termini vino spumante), ha ritenuto
auspicabile che questa amministrazione potesse procedere a pubblicare
la versione del disciplinare di produzione in oggetto che riporti la
frase «e utilizzare i termini vino spumante» alla fine del secondo
capoverso dell'art. 7.4;
Considerato che a seguito dell'esito positivo della predetta
procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 13, comma
7, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sussistono i
requisiti per approvare, con il presente decreto, le modifiche
ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare
di produzione della denominazione di origine protetta dei vini
«Franciacorta», nonche' per rendere applicabili le modifiche in
questione nei riguardi delle produzioni derivanti dalla vendemmia
2024 e successive che siano rispondenti ai requisiti stabiliti
dall'allegato disciplinare di produzione consolidato con le modifiche
in questione;
Ritenuto altresi' di dover procedere, ai sensi dell'art. 13, commi
7 e 8, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021 alla
pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche
ordinarie del disciplinare di produzione in questione, nonche' alla
comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione UE,
tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi
dell'art. 30, par. 1, lettera a) del reg. UE n. 34/2019;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1,
lettera d);
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello
generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni,
del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri,
registrato dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024;

Decreta:

Art. 1

1. Al disciplinare di produzione della denominazione di origine
protetta (menzione tradizionale specifica: denominazione di origine
controllata e garantita) dei vini «Franciacorta», cosi' come da
ultimo modificato con provvedimento ministeriale 4 aprile 2017
richiamato in premessa, sono approvate le modifiche ordinarie di cui
alla proposta di disciplinare di produzione pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 208 del 6 settembre 2023.
2. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine
protetta dei vini «Franciacorta», cosi' come consolidato con le
modifiche ordinarie di cui al comma 1, e il relativo documento unico
consolidato figurano rispettivamente negli allegati A e B del
presente decreto.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il
giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro
trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione
UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a disposizione
ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento (UE) n.
34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio
dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della
Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, entro tre
mesi dalla data della citata comunicazione.
3. La disposizione relativa alla modifica indicata all'art. 5,
comma 5.7.2 dell'allegato disciplinare di produzione non e'
applicabile per il prodotto tirato (imbottigliato) precedentemente
all'entrata in vigore del presente decreto.
4. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della
denominazione di origine protetta (menzione tradizionale specifica:
denominazione di origine controllata e garantita) dei vini
«Franciacorta» di cui all'art. 1, saranno pubblicati sul sito
internet del Ministero - sezione qualita' - vini DOP e IGP.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2024

Il direttore generale: Iacovoni

Allegato A

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
e garantita dei vini «Franciacorta»

Art. 1.

Denominazioni e vini

1.1. La denominazione di origine controllata e garantita
«Franciacorta» e' riservata al vino ottenuto esclusivamente con la
rifermentazione in bottiglia e la separazione del deposito mediante
sboccatura, rispondente alle condizioni e ai requisiti prescritti dal
presente disciplinare di produzione.
1.2. Le tipologie ammesse sono di seguito descritte:
«Franciacorta»;
«Franciacorta» Saten;
«Franciacorta» Rose'.

Art. 2.

Base ampelografica

2.1. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Franciacorta», deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti
aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
Chardonnay e/o Pinot nero.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve del
vitigno Pinot bianco fino ad un massimo del 50% e le uve del vitigno
Erbamat fino ad un massimo del 10%.
2.2. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Franciacorta» Rose', deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai
vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione
ampelografica: Chardonnay fino ad un massimo del 65%; Pinot nero per
almeno il 35%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le
uve del vitigno Pinot bianco fino ad un massimo del 50% e le uve del
vitigno Erbamat fino ad un massimo del 10%.
2.3. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Franciacorta» Saten deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai
vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione
ampelografica: Chardonnay minimo 50%. Puo' concorrere alla produzione
di detto vino il vitigno Pinot bianco fino ad un massimo del 50%.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve, destinate alla elaborazione del
vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Franciacorta», ricade nella Provincia di Brescia e comprende i
terreni vocati alla qualita' di tutto il territorio dei Comuni di
Paratico, Capriolo, Adro, Erbusco, Corte Franca, Iseo, Ome,
Monticelli Brusati, Rodengo Saiano, Paderno Franciacorta, Passirano,
Provaglio d'Iseo, Cellatica e Gussago, nonche' la parte del
territorio dei Comuni di Cologne, Coccaglio, Rovato e Cazzago S.
Martino che si trova a nord delle ex strade statali n. 573 e n. 11 e
parte del territorio del Comune di Brescia.
Tale zona e' cosi' delimitata:
dalla riva del lago di Iseo segue il confine del Comune di
Paratico fino ad incontrare il confine del Comune di Capriolo che
segue fino ad incontrare il confine del Comune di Adro. Segue il
confine di Adro verso sud fino ad incontrare il confine del Comune di
Erbusco che segue, sempre verso sud, oltrepassando l'intersezione con
il Comune di Cologne che segue ancora verso sud fino ad incontrare la
statale Bergamo-Brescia che segue fino all'intersezione con il
confine del Comune di Ospitaletto. Segue il confine di questo comune
a nord fino ad innestarsi con il confine del Comune di Castegnato.
Segue sempre verso nord, il confine del Comune di Castegnato fino ad
incontrare la ex strada statale n. 11 che segue verso est passando la
localita' Mandolossa e prosegue sulla stessa strada statale fino a
localita' Scuole. Da qui prende la strada a nord che va verso la
Badia fino a quota 133. Da qui segue la strada che individua ad est
la collina di S. Anna in direzione nord-est passando per le quote
136,9-138,8-140,2-150-160-157,9, fino ad incontrare la strada
Brescia-Cellatica che segue in direzione Cellatica. Da quota 139,9,
la delimitazione si identifica prima con il confine comunale di
Cellatica e poi con quello di Gussago comprendendo tutto il
territorio dei suddetti due comuni, quindi segue prima il confine del
Comune di Brione e poi quello di Polaveno fino al lago di Iseo. Segue
la riva del lago di Iseo fino a Paratico.
Dalla zona di produzione come sopra delimitata, e' escluso il
seguente territorio:
partendo dal confine della Provincia di Brescia, a ovest, in
prossimita' dell'autostrada A4 e del fiume Oglio, fra i confini
comunali di Palazzolo sull'Oglio e Capriolo, segue il confine del
Comune di Capriolo fino ad intersecare la linea ferroviaria con cui
si identifica verso nord fino alla stazione di Paratico, poi con la
ex strada statale n. 469, la strada provinciale n. 12 fino
all'abitato di Clusane, in corrispondenza di quota 193,8. Non
includendo tutto il territorio di Villa Barcella, passa per quota 205
e interseca nuovamente la strada provinciale n. 12 a quota 197; si
identifica con la strada provinciale n. 12 fino a quota 191 con
l'esclusione del colle di Cascina Beloardo e transita per le quote
189,9-188-195,2 intersecando cosi' la strada provinciale n. 11 verso
sud fino alla Chiesa di S. Pietro in Lamosa e in corrispondenza di
questa imbocca la carrareccia fino a Segaboli, poi passa per quota
192,3-189,5-187,5-198 e prosegue per Il Mulino, la stazione
ferroviaria di Provaglio, quindi coincide con la linea ferroviaria
verso nord, fino ad incontrare, prima dell'abitato di Iseo, la ex
s.s. 510 che ne segue il percorso fino ad incontrare il confine
comunale di Sulzano. Si identifica con esso, verso nord, fino al
lago, quindi segue la riva del lago di Iseo fino a Paratico dove
incontra, nei pressi di Sarnico, il confine della Provincia di
Brescia con cui si identifica fino a raggiungere il confine del
Comune di Capriolo da dove si e' partiti.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

4.1. Condizioni naturali dell'ambiente.
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione
dei vini a denominazione di origine controllata e garantita
«Franciacorta» devono essere quelle normali della zona e atte a
conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le
produzioni della denominazione di origine di cui si tratta.
Per la produzione di tutti i vini a denominazione di origine
controllata e garantita «Franciacorta» sono da escludere i terreni
insufficientemente soleggiati o di fondovalle, in zone umide perche'
adiacenti a fiumi, torrenti e ristagni d'acqua, come descritto nel
sistema informativo della Regione Lombardia.
Dai corsi d'acqua e zone di ristagno permanente (aree umide
identificate nel sistema cartografico regionale) dovra' essere
mantenuta per tutti gli impianti e reimpianti successivi alla
vendemmia 2010 una fascia di rispetto di almeno 10 metri da
intendersi come distanza tra il confine dell'area vitata e il confine
dell'area umida.
Per i terreni che all'interno del perimetro della denominazione
di origine controllata e garantita «Franciacorta», siano stati
oggetto di escavazione e/o riempimento, l'eventuale richiesta di
futuro impianto di vigneto destinato alla produzione di Franciacorta
DOCG, sara' subordinata alla presentazione di motivata relazione,
redatta da un tecnico abilitato al proprio albo professionale di
competenza, vincolata al parere favorevole dell'amministrazione
competente, che attesti l'idoneita' del terreno all'impianto del
vigneto, sia da un punto di vista chimico fisico che da un punto di
vista pedologico.
4.2. Densita' d'impianto.
Per i nuovi impianti e i reimpianti la densita' dei ceppi per
ettaro non puo' essere inferiore a 4.500 calcolata sul sesto di
impianto con distanza massima tra le file di 2,50 m, ad eccezione
delle zone terrazzate e/o ad elevata pendenza e del vitigno Erbamat
la cui densita' non potra' essere inferiore a 2500 ceppi/ettaro.
4.3. Forme di allevamento.
Per i nuovi impianti e i reimpianti le forme di allevamento
consentite sono: a spalliera singola con sviluppo ascendente con
potatura lunga o corta, su un solo piano di vegetazione tralcio
(rinnovato o cordone speronato).
Sono consentite forme di allevamento diverse per il vitigno
Erbamat e nei terrazzamenti qualora siano tali da migliorare la
gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle
caratteristiche delle uve.
4.4. Norme agronomiche.
4.4.1 Irrigazione.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
Per gli impianti in piena produzione (dal quarto anno conteggiato
a partire dalla prima annata vitivinicola successiva all'impianto)
qualsiasi intervento di irrigazione e' comunque vietato dopo il
completamento dell'invaiatura.
Prima, sono consentiti apporti idrici volti a reintegrare
l'evapotraspirazione effettiva del vigneto previa comunicazione,
opportunamente documentata, da rivolgere almeno 48 ore prima
dell'intervento all'organismo incaricato dei controlli.
4.5. Resa a ettaro, raccolta delle uve e titolo alcolometrico
volumico naturale minimo.
4.5.1 La produzione massima di uva a ettaro e' 10 tonnellate.
La quantita' di uva rivendicabile, per i primi tre anni
conteggiati a partire dalla prima annata vitivinicola successiva
all'impianto del vigneto, e' inferiore al massimo stabilito dal
disciplinare e di seguito definita:
primo anno: zero;
secondo anno: zero;
terzo anno: 6 ton/ha.
I suddetti limiti di resa in uva a ettaro dovranno essere
rispettati, fermo restando la possibilita' di un supero di produzione
del 20% che potra' essere impiegato per la produzione di IGT
«Sebino».
Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo per i vini
derivanti dalle uve Chardonnay, Pinot nero e Pinot bianco e' di 9,5%
vol. Solo per i vini da uve Erbamat e' di 9% vol.
4.5.2 La raccolta delle uve e il trasporto delle stesse fino al
centro di pressatura devono essere eseguiti in modo da non
compromettere l'interezza e l'integrita' del grappolo. E'
obbligatoria la raccolta a mano delle uve che devono essere riposte
in cassette o cassoni di diversa capacita', ma comunque non superiore
a 0,2 t, e con il vincolo dell'altezza della massa che non deve
superare i 40 cm.
4.5.3 La Regione Lombardia annualmente, tenuto conto di
condizioni ambientali sfavorevoli o per conseguire l'equilibrio del
mercato, con proprio decreto, su proposta del Consorzio di tutela,
puo' ridurre la resa massima di vino classificabile come atto a
divenire a denominazione di origine controllata e garantita
«Franciacorta» ed eventualmente la resa massima di uva per ettaro
rispetto a quello fissato nel presente disciplinare di produzione,
dandone immediata comunicazione all'organismo di controllo.
4.5.4 Riserva vendemmiale.
In annate climaticamente favorevoli, con provvedimento della
Regione Lombardia, su proposta del Consorzio di tutela e sentite le
organizzazioni professionali di categoria, nel caso in cui venga
consentita una resa in uva superiore alla 10 ton/ha, ma non oltre le
12 ton/ha, tutta la produzione di uva ha diritto alla denominazione
«Franciacorta», non e' consentito ulteriore supero, il vino base
ottenuto dalla quantita' di uva eccedente le 10 ton/ha, e'
regolamentato secondo il successivo art. 5.4.
4.6 Scelta di cantina.
E' consentito effettuare la scelta di cantina, con la quale ogni
partita di vino base della denominazione di origine controllata e
garantita «Franciacorta», puo' passare a vino tranquillo a
denominazione di origine controllata «Curtefranca» bianco ad
eccezione del vino ottenuto dal vitigno (Erbamat), o indicazione
geografica tipica «Sebino» ma non viceversa. Si esegue comunque prima
delle fasi di elaborazione e in particolare prima dell'aggiunta dello
sciroppo di tiraggio.

Art. 5.

Norme per la vinificazione, elaborazione ed imbottigliamento

5.1 Zona di vinificazione ed elaborazione.
5.1.1 Tutte le operazioni di vinificazione, imbottigliamento
(tiraggio), compresa la fermentazione in bottiglia, la sboccatura e
il confezionamento dei vini a denominazione di origine controllata e
garantita «Franciacorta» devono essere effettuate nell'interno della
zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.
5.1.2 Conformemente all'art. 4.2 del reg. (UE) n. 2019/33,
l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella
predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualita' o
la reputazione o garantire l'origine o assicurare l'efficacia dei
controlli.
Tenuto conto delle situazioni tradizionali, le operazioni di cui
all'art. 5.1.1 possono essere effettuate anche presso le aziende che
hanno propri stabilimenti enologici ubicati nell'ambito del
territorio della frazione di S. Pancrazio del Comune di Palazzolo
sull'Oglio e negli interi territori dei comuni che sono solo in parte
compresi nella zona di produzione di cui all'art. 3 del presente
disciplinare. Dette aziende devono dimostrare al competente organismo
di controllo di avere effettuato le operazioni di cui al comma 5.1.1
prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.
5.2 Norme per la vinificazione.
5.2.1 Il passaggio da uva a mosto deve avvenire esclusivamente
tramite la pressatura diretta, senza diraspatura dell'uva intera.
Tale obbligo non si applica alle uve di Pinot nero vinificate in
rosato o in rosso, destinate alla produzione del vino a denominazione
di origine controllata e garantita «Franciacorta» Rose'.
5.2.2 Le diverse varieta' di uva vinificate devono essere
registrate separatamente negli appositi registri.
5.3 Resa uva/vino per ettaro.
Per tutti i vini di cui all'art. 1 la resa massima dell'uva in
vino base, prima delle operazioni di presa di spuma, e' pari al 65%.
Qualora la resa complessiva superi il limite sopra fissato tutto
il vino ottenuto perde il diritto alla denominazione di origine
controllata e garantita «Franciacorta» e potra' essere destinato alla
produzione di DOC «Curtefranca» (ad eccezione del vino ottenuto dal
vitigno Erbamat) o IGT «Sebino».
5.4 Vino riserva vendemmiale e gestione dell'offerta.
5.4.1 Bloccaggio.
In annate particolarmente favorevoli, l'uva eccedente le 10
ton/ha, fino a 12 ton/ha, separatamente registrata ha diritto alla
denominazione «Franciacorta».
Il suo utilizzo e' cosi' regolamentato:
il vino riserva vendemmiale ottenuto potra' essere conservato
unitamente agli altri vini base, garantendo la corretta
tracciabilita' in cantina e sui registri;
il vino riserva vendemmiale e' bloccato sfuso e non puo' essere
elaborato per un minimo di dodici mesi dalla presa in carico sui
registri di cantina previo provvedimento regionale di sblocco;
il vino riserva vendemmiale per l'elaborazione dei vini di cui
all'art. 1, non ha diritto al millesimo.
5.4.2. Sbloccaggio.
I vini bloccati ai sensi del comma 5.4.1, possono essere
sbloccati come segue:
in annate climaticamente sfavorevoli preso atto di una minore
resa, per una quantita' di vino riserva vendemmiale tale da
raggiungere la produzione massima consentita di 6.500 litri per
ettaro non ottenuta con la vendemmia.
In tal caso ogni produttore che ha raggiunto il limite massimo di
resa in vino di 6.500 litri per ettaro, non ha diritto ad elaborare
con la presa di spuma i vini riserva vendemmiale;
per soddisfare esigenze di mercato, potendo cosi' elaborare una
quantita' di vino di riserva che sara' stabilita appositamente dal
Consorzio di tutela sentita la filiera e in accordo con la regione.
In entrambi i casi lo sbloccaggio totale o parziale avviene su
proposta del Consorzio di tutela riconosciuto, anche a seguito delle
richieste dei produttori, con provvedimento regionale e sotto lo
stretto controllo della struttura di controllo autorizzata, previa
comunicazione all'ufficio dell'Ispettorato centrale della tutela
della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari
competente per territorio.
5.4.3 Commercializzazione della riserva vendemmiale.
La commercializzazione del vino riserva vendemmiale puo' avvenire
anche prima di essere sbloccato, previa riclassificazione a IGT
«Sebino», che potra' essere immesso al consumo con l'annata.
Decorsi i dodici mesi e previo provvedimento di sblocco della
Regione Lombardia e' consentita la commercializzazione dei vini atti
a DOCG «Franciacorta» ottenuti dalla riserva vendemmiale all'interno
della zona di vinificazione di cui al presente art. 5.
Pertanto i produttori che non hanno raggiunto il limite massimo
di resa di 6.500 litri per ettaro o che necessitino per soddisfare il
mercato di maggiori quantitativi di vino possono acquistare vino
riserva vendemmiale da altri produttori.
5.4.4 Ulteriori sistemi di regolamentazione dello stoccaggio.
La Regione Lombardia, in ogni caso, al fine di migliorare o
stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini, comprese le uve
ed i mosti da cui sono ottenuti, e per superare squilibri
congiunturali, su proposta del Consorzio di tutela e sentite le
organizzazioni professionali di categoria, potra' con apposito
provvedimento stabilire altri sistemi di regolamentazione dello
stoccaggio dei vini ottenuti in modo da permettere la gestione dei
volumi di prodotti disponibili. I criteri per la gestione di tali
volumi sono predeterminati nel citato provvedimento regionale.
5.5 Elaborazione dei diversi vini.
5.5.1 La preparazione dell'assemblaggio puo' essere ottenuta da
una mescolanza di vini di annate diverse, sempre nel rispetto dei
requisiti previsti dal presente disciplinare.
E' consentito produrre i vini a denominazione di origine
controllata e garantita «Franciacorta» millesimati e riserva purche'
ottenuti con almeno l'85% del vino dell'annata di riferimento.
E' consentito detenere in cantina, ai fini di piu' lunghe
maturazioni, vino atto a diventare Franciacorta, contenuto in
bottiglie di volume nominale massimo di 9,0 litri destinato previo
sbottigliamento all'assemblaggio e successiva presa di spuma. Dette
partite di bottiglie, tenute distinte dalle altre, dovranno riportare
l'indicazione «conservazione in bottiglia sulle fecce, vino atto a
diventare Franciacorta, annata» ed essere registrate in appositi
conti distinti sul registro di carico e scarico.
Qualora l'assemblaggio sia millesimabile, dovra' essere
registrato obbligatoriamente con l'indicazione dell'annata.
In particolari annate con condizioni climatiche sfavorevoli, la
Regione Lombardia, su proposta del Consorzio di tutela, puo' vietare
l'uso del millesimo.
5.5.2 Per la tipologia «Franciacorta» Saten e' fatto obbligo di
utilizzare massimo 20 gr/litro di zucchero all'atto della presa di
spuma (con l'esclusione dello zucchero utilizzato per l'attivazione
dei lieviti).
5.5.3 L' assemblaggio destinato a diventare tipologia
«Franciacorta» Rose' deve avere colorazione rosata prima
dell'imbottigliamento (tiraggio).
5.6 Tempi minimi di affinamento.
I vini a partire dalla data del tiraggio (imbottigliamento)
iniziano un periodo minimo obbligatorio di affinamento sui lieviti,
fino alla sboccatura, cosi' indicato:
durata minima in mesi:
«Franciacorta» 18;
«Franciacorta» Rose' 24;
«Franciacorta» Saten 24;
«Franciacorta» millesimato, «Franciacorta» Rose' millesimato,
«Franciacorta» Saten millesimato 30;
«Franciacorta» riserva, «Franciacorta» Rose' riserva,
«Franciacorta» Saten riserva 60.
Le operazioni di tiraggio (imbottigliamento) possono iniziare dal
1° febbraio successivo alla vendemmia dalla quale e' stato ricavato
il vino base piu' giovane.
5.7 Bottiglie in elaborazione.
5.7.1 Le bottiglie ancora in fase di elaborazione, cioe' prima
della sboccatura, purche' con tappo di metallo recante il «logo» di
cui al seguente art. 7.3 e munite dell'idoneo documento
accompagnatorio e del relativo certificato di analisi chimico fisica,
che deve essere consegnato all'organismo incaricato dei controlli,
possono essere commercializzate fra produttori inseriti nel sistema
dei controlli, all'interno della zona di vinificazione di cui al
precedente art. 5.1.
La commercializzazione delle bottiglie in elaborazione non puo'
avvenire prima di nove mesi dal tiraggio (imbottigliamento).
5.7.2 Le bottiglie in elaborazione caricate a registro come
tipologia «Franciacorta Saten» non possono essere riqualificate a
«Franciacorta» e viceversa.
5.7.3 Capacita' bottiglie in elaborazione.
I vini di cui all'art. 1 possono essere elaborati nei recipienti
di volume nominale cosi' identificati: 0,187 0,375 0,500 0,750 1,500
3,000 6,000 9,000 12,000 15,000 litri.
Deve essere utilizzato esclusivamente vetro nuovo.
5.8 Sboccatura.
La separazione del deposito puo' avvenire esclusivamente mediante
sboccatura, manuale o meccanica, pertanto non e' consentita la
filtrazione.
Nello sciroppo di dosaggio e' vietato l'utilizzo di vino generico
e IGT, ed e' pertanto consentito esclusivamente l'impiego di DOCG
«Franciacorta», di vino atto a divenire DOCG «Franciacorta», di DOC
«Curtefranca» e di vino atto a DOC «Curtefranca» bianco.
5.9 Durata dell'idoneita' chimico-fisica e organolettica ai fini
dell'immissione al consumo.
Fatta salva una quota del 5% di ogni partita, con tetto massimo
di 2.000 pezzi, rapp. 0,75, che l'azienda ha facolta' di accantonare
come «testimonianza aziendale», le idoneita' per l'immissione al
consumo conseguite su campioni di vino appositamente sboccati (art.
5, comma 7, decreto ministeriale 12 marzo 2019), hanno validita'
massima di tre anni. Al termine di questo periodo, l'ulteriore vino
non ancora sboccato dovra' essere sottoposto a nuovo esame
chimico-fisico e organolettico.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto
dell'immissione al consumo diretto, alle seguenti caratteristiche:
«Franciacorta»:
spuma: fine, intensa;
colore: dal giallo paglierino piu' o meno intenso, fino al
giallo dorato;
odore: fine, delicato, ampio e complesso con note proprie
della rifermentazione in bottiglia;
sapore: sapido, fresco, fine ed armonico;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.
E' consentita l'immissione al consumo delle seguenti tipologie di
sapore: dosaggio zero, extra brut, brut, extra dry, sec e demi-sec
nel rispetto dei limiti di zucchero previsti dalla normativa
comunitaria.
«Franciacorta» Rose':
spuma: fine, intensa;
colore: rosa piu' o meno intenso;
odore: fine, delicato, ampio, complesso, con sentori tipici
del Pinot nero e con note proprie della rifermentazione in bottiglia;
sapore: sapido, fresco, fine ed armonico;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;
determinazione delle caratteristiche cromatiche secondo
metodo OIV 1-2006 (MA-AS2-11 R 2006), detto anche «CIELab»: i valori
di H* non devono essere superiori a 80.
E' consentita l'immissione al consumo delle seguenti tipologie di
sapore: dosaggio zero, extra brut, brut, extra dry, sec e demi-sec
nel rispetto dei limiti di zucchero previsti dalla normativa
comunitaria.
«Franciacorta» Saten:
spuma: persistente, cremosa;
colore: giallo paglierino intenso;
odore: fine, delicato, con note proprie della rifermentazione
in bottiglia;
sapore: sapido, cremoso, fine ed armonico;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,50 g/l;
pressione massima: 5 atm.
E' consentita l'immissione al consumo solo nella tipologia brut.
«Franciacorta» millesimato:
spuma: fine, intensa;
colore: dal giallo paglierino piu' o meno intenso fino al
giallo dorato;
odore: fine, delicato, ampio e complesso con note proprie
della rifermentazione in bottiglia;
sapore: sapido, fine ed armonico;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
E' consentita l'immissione al consumo delle seguenti tipologie di
sapore: dosaggio zero, extra brut, brut, extra dry, nel rispetto dei
limiti di zucchero previsti dalla normativa comunitaria.
«Franciacorta» rose' millesimato:
spuma: fine, intensa;
colore: rosa piu' o meno intenso con possibili riflessi
ramati;
odore: ampio, complesso, con sentori tipici del Pinot nero e
con note proprie della rifermentazione in bottiglia;
sapore: sapido, fresco, fine ed armonico;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;
determinazione delle caratteristiche cromatiche secondo
metodo OIV 1-2006 (MA-AS2-11 R 2006), detto anche «CIELab»: i valori
di H* non devono essere superiori a 80.
E' consentita l'immissione al consumo delle seguenti tipologie di
sapore: dosaggio zero, extra brut, brut, extra dry, nel rispetto dei
limiti di zucchero previsti dalla normativa comunitaria.
«Franciacorta» Saten millesimato:
spuma: persistente, cremosa;
colore: dal giallo paglierino piu' o meno intenso fino al
giallo dorato;
odore: fine, complesso con note proprie della rifermentazione
in bottiglia;
sapore: sapido, cremoso, fine ed armonico;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,50 g/l;
pressione massima: 5 atm.
E' consentita l'immissione al consumo solo nella tipologia brut.
«Franciacorta» riserva:
spuma: fine, intensa;
colore: dal giallo paglierino piu' o meno intenso, fino al
giallo dorato con eventuali riflessi ramati;
odore: note complesse ed evolute proprie di un lungo
affinamento in bottiglia;
sapore: sapido, fine ed armonico;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
E' consentita l'immissione al consumo delle seguenti tipologie di
sapore: dosaggio zero, extra brut, brut, nel rispetto dei limiti di
zucchero previsti dalla normativa comunitaria.
«Franciacorta» rose' riserva:
spuma: fine, intensa;
colore: rosa piu' o meno intenso con possibili riflessi
ramati;
odore: complesso, evoluto con sentori tipici del Pinot nero e
con bouquet proprio di un lungo affinamento in bottiglia;
sapore: sapido, fresco, fine ed armonico;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;
determinazione delle caratteristiche cromatiche secondo
metodo OIV 1-2006 (MA-AS2-11 R 2006), detto anche «CIELab»: i valori
di H* non devono essere superiori a 80.
E' consentita l'immissione al consumo delle seguenti tipologie di
sapore: dosaggio zero, extra brut, brut nel rispetto dei limiti di
zucchero previsti dalla normativa comunitaria.
«Franciacorta» Saten Riserva:
spuma: persistente, cremosa;
colore: giallo dorato piu' o meno intenso;
odore: note complesse ed evolute proprie di un lungo
affinamento in bottiglia;
sapore: sapido, fine ed armonico;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;
pressione massima: 5 atm.
E' consentita l'immissione al consumo solo nella tipologia brut.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

7.1 Nell'ambito del campo visivo dove sono riportate tutte le
indicazioni obbligatorie, le menzioni tipologiche e le qualificazioni
di sapore obbligatorie devono figurare in etichetta in caratteri di
stampa di altezza e di dimensioni non superiori a quelli usati per la
denominazione «Franciacorta».
Qualora sia presente altra etichetta dove sono riportate le
indicazioni facoltative (cosi' detta etichetta di immagine) e'
obbligatorio indicare in tale etichetta il nome della denominazione
«Franciacorta» in caratteri di altezza minima di 2 millimetri e nella
stessa etichetta le altre eventuali diciture possono figurare senza
alcun vincolo di dimensioni rispetto al nome Franciacorta.
Tale obbligo fa salvo lo smaltimento delle etichette conformi al
preesistente disciplinare, come da ultimo modificato con il
provvedimento ministeriale del 12 luglio 2019 - pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 187 del 31 luglio 2019, purche' siano
utilizzate per le sole produzioni derivanti dalle vendemmie
precedenti alla vendemmia 2024.
Inoltre le predette menzioni tipologiche e di sapore possono
figurare senza alcun vincolo dimensionale nell'ambito dei collari e
capsuloni.
7.2 Nei casi in cui il produttore fa effettuare l'elaborazione a
terzi per proprio conto, e' obbligatoria l'indicazione di colui che
svolge l'operazione di sboccatura (ragione sociale o codice
attribuito dall'ICQRF e indirizzo). Detta indicazione deve essere
riportata nell'ambito dello stesso campo visivo in cui figurano tutte
le indicazioni obbligatorie.
7.3 Indicazioni facoltative.
Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme
comunitarie e nazionali.
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui
all'art. 1 e' consentito l'uso della menzione riserva. Il termine
riserva e' ammesso per i vini a denominazione di origine controllata
e garantita «Franciacorta» millesimati che abbiano raggiunto un
periodo di affinamento sui lieviti minimo di sessanta mesi. Il
termine riserva deve essere accompagnato dall'annata di produzione
delle uve. L'uso della menzione DOCG, anche scritta per esteso e' da
intendersi facoltativo ai sensi dell'art. 23 del reg. (UE) n.
2019/33. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali, marchi privati, che non traggano in inganno
il consumatore.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Franciacorta» millesimato deve riportare l'annata di produzione
delle uve.
Alla denominazione «Franciacorta» e' riservato in via esclusiva
l'utilizzo di un logo o marchio collettivo, di qualunque dimensione e
colore, registrato in data 22 novembre 1991, di proprieta' e diritto
collettivo di tutti i produttori della denominazione «Franciacorta» e
consistente in una lettera «F» (effe maiuscola), con parte superiore
merlata.
7.4 Indicazioni vietate.
Per il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Franciacorta» Rose' non e' ammessa nessun'altra designazione e
riferimento di colore.
Nella presentazione, designazione ed etichettatura dei vini a
denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» e'
vietato fare esplicito riferimento al metodo di elaborazione,
inserendo definizioni come «metodo classico», «metodo della
rifermentazione in bottiglia», «metodo tradizionale» e similari, e
utilizzare i termini «vino spumante». Esclusivamente in contesti
descrittivi, se veritiero e documentabile, e' consentito indicare il
periodo di affinamento sui lieviti, purche' sia superiore rispetto ai
tempi minimi obbligatori di cui all'art. 5.6.
Il riferimento a indicazioni geografiche o toponomastiche di
unita' amministrative, frazioni, aree, zone, localita', o vigne, e'
vietato. Restano salvi i toponimi inclusi nei nomi delle aziende
agricole produttrici.
Ad eccezione dei vini della denominazione «Franciacorta»
millesimati e riserva e' vietata l'indicazione dell'annata di
vendemmia delle uve.

Art. 8.

Confezionamento

8.1 Volumi nominali, colore, abbigliamento.
I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo nei
formati di cui all'art. 5.7.3.
I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo
soltanto nei recipienti di volume nominale cosi' identificati: 0,187
(solo per l'esportazione) 0,375 0,500 (solo per l'esportazione) 0,750
1,500 3,000 6,000. Inoltre, e' consentito l'utilizzo di contenitori
tradizionali di capacita' di litri 9, 12 e 15. Sono ammesse solo le
bottiglie in vetro, per colore tradizionalmente usate nella zona, la
cui gamma colorimetrica puo' variare dalle tonalita' del bianco
(trasparente), al verde, e al marrone di varia intensita'. E'
altresi' vietato l'inserimento nel vino per finalita' estetiche di
sostanze solide di qualsiasi natura (es. oro alimentare).
8.2 Tappatura e recipienti.
I vini a denominazione di origine controllata e garantita
«Franciacorta» sono tappati con il tappo in sughero recante, nella
parte visibile fuori dal collo della bottiglia, la scritta
«Franciacorta» evidente, ancorato con la tradizionale gabbietta di
metallo e placchetta metallica.

Art. 9.

Legame con l'ambiente geografico

A) Informazioni sulla zona geografica

1) Fattori naturali rilevanti per il legame.
Il territorio della Franciacorta e' delimitato a est dalle
colline rocciose e moreniche di Rodengo, Ome, Gussago e Cellatica, a
nord dalle sponde meridionali del Lago d'Iseo e dalle ultime
propaggini delle Alpi Retiche, a ovest dal fiume Oglio e infine a sud
dal Monte Orfano. Esso e' formato da un ampio anfiteatro morenico
formatosi durate le glaciazioni delle ere geologiche Secondaria e
Terziaria per effetto dei movimenti di espansione e arretramento del
grande ghiacciaio proveniente dalla Valcamonica ed e' caratterizzato
da un'estrema complessita' morfologica e geologica. Elemento comune
di gran parte dei suoli della Franciacorta e' dunque l'origine
morenica che ne determina le caratteristiche principali: genesi
alloctona, discreta profondita', drenaggio buono e riserva idrica
buona o elevata. I suoli franciacortini sono dunque particolarmente
adatti alla coltura della vite. Fatte salve le caratteristiche
generali della zona vi e' poi una grande variabilita'
pedo-paesaggistica che determina diversi comportamenti
vegeto-produttivi, diverse dinamiche di maturazione delle uve e
infine diversi caratteri sensoriali nei vini-base. Con lo studio di
zonazione condotto negli anni '90 sono state identificate ben sei
unita' vocazionali differenti. Questa variabilita' e' il fondamento
della raffinata arte della creazione delle cuvee vale a dire
l'assemblaggio di vini base differenti provenienti da specifiche
unita' di pedo-paesaggio. All'interno dell'area sopradescritta, a
tutela della qualita' delle uve prodotte il disciplinare prevede
alcune esclusioni, tra cui i vigneti giacenti ad una distanza da
corsi d'acqua e zone di ristagno permanente inferiore ai 10 metri.
La Franciacorta ricade nella regione mesoclimatica insubrica e
gode di alcuni caratteri di tipo mediterraneo risultando
relativamente mite nell'inverno, non eccessivamente caldo
nell'estate, con discrete escursioni termiche giornaliere ed annuali.
Altri fattori operano a livello di meso scala e contribuiscono a
determinare il regime delle precipitazioni e dei venti assicurando
una regolare apporto idrico e l'assenza di umidita' eccessiva:
vicinanza dell'area di pianura, il che trova riscontro in tutta
una serie di fenomeni quali le inversioni termiche e le circolazioni
di brezza;
vicinanza del lago d'Iseo, che manifesta caratteristici effetti
in termini di mitigazione delle temperature medie, diminuzione del
rischio di gelate, intensificazione delle precipitazioni, regime dei
venti;
presenza a nord del grande solco vallivo che delimita l'area
del lago e poi della Valcamonica, con effetti sul campo del vento e
sulle precipitazioni.
Gli eventi piovosi sono particolarmente frequenti nei periodi
autunnale e primaverile, le precipitazioni annue sono pari a circa
1000 mm. Nel periodo vegetativo le precipitazioni medie sono adeguate
e generalmente ben distribuite, comprese tra 500 e 600 mm. Le
temperature, espresse con l'indice bioclimatico di Winkler sono
comprese tra i 1800 e i 2300 gradi giorno, in relazione all'altezza,
all'esposizione e all'effetto del lago. Questi valori consentono il
raggiungimento di una adeguata maturazione delle uve.
2) Fattori umani rilevanti per il legame.
La vite e' presente in forma spontanea in Franciacorta gia' in
epoca preistorica: testimonianza e' data dal ritrovamento di
vinaccioli di vite nella zona di Provaglio d'Iseo, laddove
probabilmente v'erano insediamenti palafitticoli.
Le testimonianze successive della predilezione per la
coltivazione della vite in questo territorio sono innumerevoli e tra
queste ricordiamo le esperienze di coltivazione dei monaci abitanti
le corti monastiche della zona che da queste ultime prese il nome
Franciacorta, vale a dire dalle «francae curtes», le corti esentate
dal pagamento dei dazi doganali per il merito di bonificare e
coltivare i terreni.
L'attuale territorio cosi' come delimitato all'art. 3 del
presente disciplinare era gia' descritto e delimitato nell'atto del
Doge di Venezia Francesco Foscari del 1429, quando la zona era sotto
il dominio della Serenissima.
Nel corso dei secoli la viticoltura ha sempre mantenuto un ruolo
importante nell'economia agricola della zona fino agli anni '60 del
secolo scorso, quando con l'istituzione della DOC, e' iniziato una
sorta di Rinascimento viticolo che ha portato la coltivazione della
vite ad essere oggi la principale attivita' agricola della
Franciacorta. Il profondo legame tra vino e territorio e'
sintetizzato nel fatto che entrambi si identificano, insieme al
metodo di produzione nell'unico termine Franciacorta.

Base ampelografica
Tradizionalmente la viticoltura in Franciacorta era condotta
mediante l'allevamento di vari vitigni locali, bianchi e rossi. Con
la nascita della DOC, ed in particolare per la tipologia spumante si
e' individuato come vitigno piu' vocato il Pinot, noto allora anche
come Pinot chardonnay. Solo negli anni '80 l'ampelografia ufficiale
fece chiarezza distinguendo nettamente i due vitigni, Pinot bianco e
Chardonnay, tuttora gli unici utilizzabili, insieme al Pinot nero e
dal 2017 all'Erbamat.

Forme di allevamento, sesti di impianto, sistemi di potatura
La forma tradizionalmente utilizzata era la pergola bresciana,
poi gradualmente sostituita da forme moderne a spalliera con sviluppo
ascendente della vegetazione e potatura a Guyot o cordone speronato,
che consentono un migliore equilibrio vegeto-produttivo e un adeguato
contenimento della produzione entro i limiti fissati dal
disciplinare.

Le pratiche relative all'elaborazione dei vini
Sono quelle tradizionalmente utilizzate per l'elaborazione dei
vini a rifermentazione in bottiglia che nel tempo vengono modificate
coerentemente con le acquisizioni tecnico-scientifiche e con gli
obbiettivi di qualita' prefissati. Tra tutte si evidenzia ad esempio
l'obbligo della pressatura diretta delle uve, senza diraspatura,
tecnica molto importante per garantire il corretto frazionamento dei
mosti.

B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del prodotto
essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

La grande eterogeneita' del territorio in termini di matrice
pedologica e microclimi si riflette sulle diverse cinetiche di
maturazione delle uve e sui profili sensoriali dei vini base che sono
estremamente diversificati consentendo l'ottenimento di cuvee di
grande complessita'.
I tenori acidici delle uve e dei mosti risultano sufficientemente
elevati, e i pH adeguati alle esigenze tecnologiche dei vini a
rifermentazione in bottiglia. Le escursioni termiche giornaliere
garantiscono la preservazione del corredo aromatico varietale.
Il profilo sensoriale dei vini e' arricchito in ultimo dal
processo di affinamento successivo alla rifermentazione.
I vini a denominazione di origine controllata e garantita
Franciacorta si presentano generalmente di giallo paglierino con
riflessi verdolini o dorati fino a possibili riflessi ramati nella
versione Riserva. Il perlage e' fine e persistente, il bouquet con le
caratteristiche note della fermentazione in bottiglia, sentori di
crosta di pane e di lievito e' arricchito da delicate note di agrumi
e di frutta secca (mandorla, nocciola, fico bianco secco) rendendone
il profilo sensoriale decisamente riconoscibile come prodotto del
territorio. Il sapore sapido, fresco, fine e armonico.

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla
lettera a) e quelli di cui alla lettera b)

La Franciacorta e' situata sull'estremo confine settentrionale
della Pianura Padana e si va a incastonare dentro il sistema alpino
in prossimita' del lago di Iseo. Il clima e' per alcuni versi simile
a quello della Pianura Padana ma con i benefici effetti della
presenza del lago. D'estate il caldo estivo e' mitigato dalle fresche
correnti che spirano lungo il corridoio della val Camonica e del lago
e d'inverno il lago stesso riemette il calore accumulato nella
stagione precedente mitigando le temperature. Da un punto di vista
pedologico il territorio della Franciacorta e' estremamente
eterogeneo, e si possono classificare sei unita' vocazionali:
morenico sottile, caratterizzato da suoli sottili, situati sulle
creste e sulle porzioni a maggior pendenza dei versanti delle colline
moreniche dove si e' riscontrato il minor potenziale produttivo e la
maggiore precocita' di maturazione. All'analisi sensoriale prevale lo
speziato-vegetale e la complessita'; depositi fini, che comprende
suoli profondi a tessitura limosa, localizzati prevalentemente nelle
aree di ritiro del ghiacciaio e di deposito lacustre. Prevale la nota
floreale; fluvioglaciale, caratterizzato da suoli mediamente
profondi, con scheletro grossolano, situati nelle aree degli
scaricatori del ghiacciaio sebino, inducono invece un maggior
potenziale produttivo e una minore precocita' di maturazione. Sono
vini di media complessita' dove prevale il fruttato secco; colluvi,
che si identifica con terreni molto profondi, localizzati sia sui
versanti gradonati sia sulle aree pedecollinari subpianeggianti delle
colline calcaree, e morenico profondo che consiste in suoli profondi,
con tessiture medie o moderatamente fini e coincide con la serie di
colline moreniche piu' esterne all'anfiteatro. Da queste zone si
ottengono vini ad alta connotazione di fruttato secco e
speziato-vegetale. Nell'ambito della Uv Colluvi si sono pero'
identificati due comportamenti in relazione al potenziale produttivo
e ai livelli di acidita': nelle aree subpianeggianti (Colluvi
distali) i livelli di produttivita' e di acidita' risultano
significativamente piu' elevati rispetto alle aree gradonate (Colluvi
gradonati).
La presenza della vite in forma spontanea sin dalla preistoria e'
la dimostrazione che trattasi di areale vocato alla viticoltura. Ne
sono una prova i rinvenimenti di vinaccioli di epoca preistorica ed
il materiale archeologico rinvenuto su tutta la zona oltre alle
diverse testimonianze di autori classici, da Plinio a Columella a
Virgilio. Sappiamo anche dei popoli che si stanziarono in
Franciacorta e che conosciamo anche attraverso testimonianze
storiografiche: i galli Cenomani, i Romani, i Longobardi. Documenti
del IX, e del X e XI secolo di importanti enti monastici urbani
testimoniano una diffusione colturale della vite e sono una prova
della continuita', suggellata da significativi rinvenimenti
archeologici nella zona, della vitivinicoltura dall'eta' tardo antica
al pieno medioevo in Franciacorta. Il toponimo Franzacurta comparve
per la prima volta in un'ordinanza dell'Ottavo Libro degli Statuti di
Brescia nell'anno 1277 e riguardava una ingiunzione fatta ai Comuni
di Gussago e Rodengo per la riparazione del ponte sul fiume Mella in
localita' Mandolossa: «Pro utilitate Sua propria et omnium amicorum
Franzacurta». Chi riceveva l'ordine, conosceva bene quindi quali
erano i territori franciacortini che avrebbero tratto beneficio dal
suo lavoro a testimonianza di un uso piu' antico del nome
probabilmente legato alla potenza di quelle corti monastiche
(Rodengo, Provaglio, Rovato) fondate dai cluniacensi e libere dal
pagamento della decima al vescovo di Brescia, quindi corti franche o
libere o, nel latino del tempo, francae curtae. Recenti studi
indicherebbero che lo stato di liberta' fosse riferito alle merci che
dalla Franciacorta transitavano verso il libero Comune di Brescia,
esenti da dazio in cambio del mantenimento del passaggio della strada
che da Brescia conduceva a Iseo e da li', lungo il lago,
all'approvvigionamento del ferro della Val Camonica. Quale che sia
l'origine della «liberta'» e' certamente nel latino «francae» e nel
ruolo dei monasteri «curtae» che va ricercata l'origine del nome.
Nel primo Quattrocento, grazie ad un prolungato periodo di
stabilita', vi fu una crescita delle attivita' agricole,
l'investimento di nuovi capitali e la concentrazione nella fascia
collinare suburbana e franciacortina della produzione vitivinicola,
grazie alla diffusione di nuove tecniche come la piantana e la
pergola. Nell'intreccio tra storia, vino e cultura della Franciacorta
si inserisce una delle prime pubblicazioni al mondo sulla tecnica di
preparazione dei vini a fermentazione naturale in bottiglie e sulla
loro azione sul corpo umano. Stampato in Italia nel 1570, il testo
viene scritto dal medico bresciano Gerolamo Conforti con il
significativo titolo di «Libellus de vino mordaci». Questo medico, i
cui studi precedettero le intuizioni dell'illustre abate Dom
Perignon, mise in rilievo la notevole diffusione e il largo consumo
di vini briosi e spumeggianti ed e' inconfutabilmente una prova del
legame profondo e antico tra questo territorio ed il Franciacorta.
Tra le testimonianze piu' recenti quella di Gabriele Rosa che nel
suo trattato sui vini del 1852 ricorda come i vini bianchi di
Franciacorta siano «eccellentissimi, racenti e garbi».
Nel 1967 viene istituita la DOC Franciacorta che e' una delle
prime denominazioni di origine controllata nate in Italia e che
contempla anche la tipologia spumante. A quest'ultima nel 1995 viene
dedicato specificatamente il riconoscimento massimo della piramide
della qualita' dei vini italiani, la denominazione di origine
controllata e garantita che segnera' un momento di svolta nel
percorso di sempre maggiore riconoscimento del legame indissolubile
tra questo vino e il suo territorio, avendo scelto il termine
Franciacorta come l'unico per identificare il vino e il metodo di
elaborazione.

Art. 10.

Riferimenti alla struttura di controllo

Valoritalia S.r.l. - sede legale: via 20 Settembre, 98/G - 00187
Roma - +3906-45437975 - info@valoritalia.it
La societa' «Valoritalia S.r.l.» e' l'organismo di controllo
autorizzato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 64, della legge n.
238/2016, che effettua la verifica annuale del rispetto delle
disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 19,
par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'art. 20 del reg. UE n.
2019/34, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una
metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione)
nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione,
confezionamento), conformemente al citato art. 19, par. 1, 2°
capoverso.
In particolare, tale verifica e' espletata nel rispetto di un
predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme
al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2018,
modificato con decreto ministeriale 3 marzo 2022, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2022.

Allegato B

Documento unico

Denominazione/denominazioni
Franciacorta

Tipo di indicazione geografica:
DOP - Denominazione di origine protetta

Categorie di prodotti vitivinicoli
5. Vino spumante di qualita'

Descrizione dei vini:
1. Franciacorta
Breve descrizione testuale
spuma: fine, intensa; colore: dal giallo paglierino piu' o meno
intenso, fino al giallo dorato; odore: fine, delicato, ampio e
complesso con note proprie della rifermentazione in bottiglia;
sapore: sapido, fresco, fine ed armonico; tipologie di sapore:
dosaggio zero, extra brut, brut, extra dry, sec e demi-sec, estratto
non riduttore minimo (g/l) 14,00.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa dell'UE e
nazionale
Caratteristiche analitiche generali
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): 11,5
acidita' totale minima: 5,00 in grammi per litro espresso in
acido tartarico
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro):
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro):
2. Franciacorta Millesimato
Breve descrizione testuale
spuma: fine, intensa; colore: dal giallo paglierino piu' o meno
intenso fino al giallo dorato; odore: fine, delicato, ampio e
complesso con note proprie della rifermentazione in bottiglia;
sapore: sapido, fine ed armonico; tipologie di sapore: dosaggio zero,
extra brut, brut, extra dry; estratto non riduttore minimo (g/l)
15,00.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa dell'UE e
nazionale
Caratteristiche analitiche generali
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): 11,5
acidita' totale minima: 5,00 in grammi per litro espresso in
acido tartarico
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro):
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro):
3. Franciacorta Riserva
Breve descrizione testuale
spuma: fine, intensa; colore: dal giallo paglierino piu' o meno
intenso, fino al giallo dorato con eventuali riflessi ramati; odore:
note complesse ed evolute proprie di un lungo affinamento in
bottiglia; sapore: sapido, fine ed armonico; tipologie di sapore:
dosaggio zero, extra brut, brut; estratto non riduttore minimo (g/l)
15,00.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa dell'UE e
nazionale
Caratteristiche analitiche generali
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): 11,5
acidita' totale minima: 5,00 in grammi per litro espresso in
acido tartarico
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro):
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro):
4. Franciacorta Saten
Breve descrizione testuale
spuma: persistente, cremosa; colore: giallo paglierino intenso;
odore: fine, delicato, con note proprie della rifermentazione in
bottiglia; sapore: sapido, cremoso, fine ed armonico; pressione
massima: 5 atm.; tipologia brut; estratto non riduttore minimo (g/l)
14,50.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa dell'UE e
nazionale
Caratteristiche analitiche generali
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): 11,5
acidita' totale minima: 5,00 in grammi per litro espresso in
acido tartarico
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro):
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro):
5. Franciacorta Saten Millesimato
Breve descrizione testuale
spuma: persistente, cremosa; colore: giallo paglierino piu' o
meno intenso fino al giallo dorato; odore: fine, complesso, con note
proprie della rifermentazione in bottiglia; sapore: sapido, cremoso,
fine ed armonico; pressione massima: 5 atm.; tipologia: brut;
estratto non riduttore minimo (g/l) 14,50
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa dell'UE e
nazionale
Caratteristiche analitiche generali
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): 11,5
acidita' totale minima: 5,00 in grammi per litro espresso in
acido tartarico
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro):
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro):
6. Franciacorta Saten Riserva
Breve descrizione testuale
spuma: persistente, cremosa; colore: giallo dorato piu' o meno
intenso; odore: note complesse ed evolute proprie di un lungo
affinamento in bottiglia; sapore: sapido, fine ed armonico; pressione
massima: 5 atm; tipologia brut; estratto non riduttore minimo (g/l)
15,00.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa dell UE e
nazionale
Caratteristiche analitiche generali
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): 11,5
acidita' totale minima: 5,00 in grammi per litro espresso in
acido tartarico
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro):
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro):
7. Franciacorta Rose'
Breve descrizione testuale
spuma: fine, intensa; colore: rosa piu' o meno intenso; odore:
fine, delicato, ampio, complesso, con sentori tipici del Pinot nero e
con note proprie della rifermentazione in bottiglia; sapore: sapido,
fresco, fine ed armonico; tipologie di sapore: dosaggio zero, extra
brut, brut, extra dry, sec e demi-sec; estratto non riduttore minimo
(g/l) 15,00;
determinazione delle caratteristiche cromatiche secondo metodo
OIV 1-2006 (MA-AS2-11 R 2006), detto anche «CIELab»: i valori di H*
non devono essere superiori a 80.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa dell'UE e
nazionale
Caratteristiche analitiche generali
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): 11,5
acidita' totale minima: 5,00 in grammi per litro espresso in
acido tartarico
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro):
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro):
8. Franciacorta Rose' Millesimato
Breve descrizione testuale
spuma: fine, intensa; colore: rosa piu' o meno intenso con
possibili riflessi ramati; odore: ampio, complesso, con sentori
tipici del Pinot nero e con note proprie della rifermentazione in
bottiglia; sapore: sapido, fresco, fine ed armonico; tipologie di
sapore: dosaggio zero, extra brut, brut, extra dry; estratto non
riduttore minimo (g/l) 15,00;
determinazione delle caratteristiche cromatiche secondo metodo
OIV 1-2006 (MA-AS2-11 R 2006), detto anche «CIELab»: i valori di H*
non devono essere superiori a 80.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa dell'UE e
nazionale
Caratteristiche analitiche generali
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): 11,5
acidita' totale minima: 5,00 in grammi per litro espresso in
acido tartarico
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro):
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro):
9. Franciacorta Rose' Riserva
Breve descrizione testuale
spuma: fine, intensa; colore: rosa piu' o meno intenso con
possibili riflessi ramati; odore: complesso, evoluto con sentori
tipici del Pinot nero e con bouquet proprio di un lungo affinamento
in bottiglia; sapore: sapido, fresco, fine ed armonico; tipologie di
sapore: dosaggio zero, extra brut, brut; estratto non riduttore
minimo (g/l) 15,00;
determinazione delle caratteristiche cromatiche secondo metodo
OIV 1-2006 (MA-AS2-11 R 2006), detto anche «CIELab»: i valori di H*
non devono essere superiori a 80.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa dell UE e
nazionale
Caratteristiche analitiche generali
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): 11,5
acidita' totale minima: 5,00 in grammi per litro espresso in
acido tartarico
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro):
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro):

Pratiche di vinificazione
Pratiche enologiche specifiche
1. Obbligo della pressatura diretta delle uve
Pratica enologica specifica
Il passaggio da uva a mosto deve avvenire esclusivamente tramite
la pressatura diretta, senza diraspatura dell'uva intera. Tale
obbligo non si applica alle le uve di Pinot nero vinificate in rosato
o in rosso, destinate alla produzione del vino a denominazione di
origine controllata e garantita «Franciacorta» rose'.
Rese massime:
1. Franciacorta - tutte le tipologie
10000 chilogrammi di uva per ettaro
2. Franciacorta - tutte le tipologie
65 ettolitri per ettaro

Zona geografica delimitata
La zona di produzione delle uve, destinate alla elaborazione del
vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Franciacorta», ricade nella Provincia di Brescia e comprende i
terreni vocati alla qualita' di tutto il territorio dei Comuni di
Paratico, Capriolo, Adro, Erbusco, Cortefranca, Iseo, Ome, Monticelli
Brusati, Rodengo Saiano, Paderno Franciacorta, Passirano, Provaglio
d'Iseo, Cellatica e Gussago, nonche' la parte del territorio dei
Comuni di Cologne, Coccaglio, Rovato e Cazzago S. Martino che si
trova a nord delle ex strade statali n. 573 e n. 11 e parte del
territorio del Comune di Brescia.
Tale zona e' cosi' delimitata:
dalla riva del lago di Iseo segue il confine del Comune di
Paratico fino ad incontrare il confine del Comune di Capriolo che
segue fino ad incontrare il confine del Comune di Adro. Segue il
confine di Adro verso sud fino ad incontrare il confine del Comune di
Erbusco che segue, sempre verso sud, oltrepassando l'intersezione con
il Comune di Cologne che segue ancora verso sud fino ad incontrare la
statale Bergamo-Brescia che segue fino all'intersezione con il
confine del Comune di Ospitaletto. Segue il confine di questo comune
a nord fino ad innestarsi con il confine del Comune di Castegnato.
Segue sempre verso nord, il confine del Comune di Castegnato fino ad
incontrare la ex strada statale n. 11 che segue verso est passando la
localita' Mandolossa e prosegue sulla stessa strada statale fino a
localita' Scuole. Da qui prende la strada a nord che va verso la
Badia fino a quota 133. Da qui segue la strada che individua ad est
la collina di S. Anna in direzione nord-est passando per le quote
136,9-138,8-140,2-150-160-157,9, fino ad incontrare la strada Brescia
Cellatica che segue in direzione Cellatica. Da quota 139,9, la
delimitazione si identifica prima con il confine comunale di
Cellatica e poi con quello di Gussago comprendendo tutto il
territorio dei suddetti due comuni, quindi segue prima il confine del
Comune di Brione e poi quello di Polaveno fino al lago di Iseo. Segue
la riva del lago di Iseo fino a Paratico.
Dalla zona di produzione come sopra delimitata e' escluso il
seguente territorio:
partendo dal confine della Provincia di Brescia, a ovest, in
prossimita' dell'autostrada A4 e del fiume Oglio, fra i confini
comunali di Palazzolo sull'Oglio e Capriolo, segue il confine del
Comune di Capriolo fino ad intersecare la linea ferroviaria con cui
si identifica verso nord fino alla stazione di Paratico, poi con la
ex strada statale n. 469, la strada provinciale n. 12 fino
all'abitato di Clusane, in corrispondenza di quota 193,8. Non
includendo tutto il territorio di Villa Barcella, passa per quota 205
e interseca nuovamente la strada provinciale n. 12 a quota 197; si
identifica con la strada provinciale n. 12 fino a quota 191 con
l'esclusione del colle di Cascina Beloardo e transita per le quote
189,9-188-195,2 intersecando cosi' la strada provinciale n. 11 verso
sud fino alla Chiesa di S. Pietro in Lamosa e in corrispondenza di
questa imbocca la carrareccia fino a Segaboli, poi passa per quota
192,3-189,5-187,5-198 e prosegue per Il Mulino, la stazione
ferroviaria di Provaglio, quindi coincide con la linea ferroviaria
verso nord, fino ad incontrare, prima dell'abitato di Iseo, la ex
s.s. 510 che ne segue il percorso fino ad incontrare il confine
comunale di Sulzano. Si identifica con esso, verso nord, fino al
lago, quindi segue la riva del lago di Iseo fino a Paratico dove
incontra, nei pressi di Sarnico, il confine della Provincia di
Brescia con cui si identifica fino a raggiungere il confine del
Comune di Capriolo da dove si e partiti.

Varieta' di uve da vino
Chardonnay B.;
Erbamat B.;
Pinot bianco B. - Pinot;
Pinot nero N. - Pinot.

Descrizione del legame/dei legami
Franciacorta - tutte le tipologie
Il territorio della Franciacorta e' formato da un ampio
anfiteatro morenico formatosi durate le glaciazioni delle ere
geologiche Secondaria e Terziaria per effetto dei movimenti di
espansione e arretramento del grande ghiacciaio proveniente dalla
Valcamonica ed e' caratterizzato da un'estrema complessita'
morfologica e geologica. Elemento comune di gran parte dei suoli
della Franciacorta e' dunque l'origine morenica che ne determina le
caratteristiche principali: genesi alloctona, discreta profondita',
drenaggio buono e riserva idrica buona o elevata. I suoli
franciacortini sono dunque particolarmente adatti alla coltura della
vite. Fatte salve le caratteristiche generali della zona vi e' poi
una grande variabilita' pedo-paesaggistica che determina diversi
comportamenti vegeto-produttivi, diverse dinamiche di maturazione
delle uve e infine diversi caratteri sensoriali nei vini-base.
Con lo studio di zonazione sono state identificate ben sei unita'
vocazionali differenti. La Franciacorta ricade nella regione
mesoclimatica insubrica e gode di alcuni caratteri di tipo
mediterraneo risultando relativamente mite nell'inverno, non
eccessivamente caldo nell'estate, con discrete escursioni termiche
giornaliere ed annuali. La grande eterogeneita' del territorio in
termini di matrice pedologica e microclimi si riflette sulle diverse
cinetiche di maturazione delle uve e sui profili sensoriali dei vini
base che sono estremamente diversificati consentendo l'ottenimento di
cuvee di grande complessita'.
La presenza della vite in forma spontanea sin dalla preistoria e'
la dimostrazione che trattasi di areale vocato alla viticoltura. Ne
sono una prova i rinvenimenti di vinaccioli di epoca preistorica ed
il materiale archeologico rinvenuto su tutta la zona oltre alle
diverse testimonianze di autori classici, da Plinio a Columella a
Virgilio. Sappiamo anche dei popoli che si stanziarono in
Franciacorta e che conosciamo anche attraverso testimonianze
storiografiche: i galli Cenomani, i Romani, i Longobardi. Documenti
del IX, e del X e XI secolo di importanti enti monastici urbani
testimoniano una diffusione colturale della vite e sono una prova
della continuita', suggellata da significativi rinvenimenti
archeologici nella zona, della vitivinicoltura dall'eta' tardo antica
al pieno medioevo in Franciacorta. Il toponimo Franzacurta comparve
per la prima volta in un'ordinanza dell'Ottavo Libro degli Statuti di
Brescia nell'anno 1277 e riguardava una ingiunzione fatta ai Comuni
di Gussago e Rodengo per la riparazione del ponte sul fiume Mella in
localita' Mandolossa: «Pro utilitate Sua propria et omnium amicorum
Franzacurta». Chi riceveva l'ordine, conosceva bene quindi quali
erano i territori franciacortini che avrebbero tratto beneficio dal
suo lavoro a testimonianza di un uso piu' antico del nome
probabilmente legato alla potenza di quelle corti monastiche Rodengo,
Provaglio, Rovato) fondate dai cluniacensi e libere dal pagamento
della decima al vescovo di Brescia, quindi corti franche o libere o,
nel latino del tempo, francae curtae. Recenti studi indicherebbero
che lo stato di liberta' fosse riferito alle merci che dalla
Franciacorta transitavano verso il libero Comune di Brescia, esenti
da dazio in cambio del mantenimento del passaggio della strada che da
Brescia conduceva a Iseo e da li', lungo il lago,
all'approvvigionamento del ferro della Val Camonica. Quale che sia
l'origine della «liberta'» e' certamente nel latino «francae» e nel
ruolo dei monasteri «curtae» che va ricercata l'origine del nome.
Nell'intreccio tra storia, vino e cultura della Franciacorta si
inserisce una delle prime pubblicazioni al mondo sulla tecnica di
preparazione dei vini a fermentazione naturale in bottiglie e sulla
loro azione sul corpo umano. Stampato in Italia nel 1570, il testo
viene scritto dal medico bresciano Gerolamo Conforti con il
significativo titolo di «Libellus de vino mordaci». Questo medico, i
cui studi precedettero le intuizioni dell'illustre abate Dom
Perignon, mise in rilievo la notevole diffusione e il largo consumo
di vini briosi e spumeggianti ed e' inconfutabilmente una prova del
legame profondo e antico tra questo territorio ed il Franciacorta.
Tra le testimonianze piu' recenti quella di Gabriele Rosa che nel
suo trattato sui vini del 1852 ricorda come i vini bianchi di
Franciacorta siano «eccellentissimi, racenti e garbi».
Nel 1967 viene istituita la DOC Franciacorta che e' una delle
prime denominazioni di origine controllata nate in Italia e che
contempla anche la tipologia spumante. A quest'ultima nel 1995 viene
dedicato specificatamente il riconoscimento massimo della piramide
della qualita' dei vini italiani, la denominazione di origine
controllata e garantita che segnera' un momento di svolta nel
percorso di sempre maggiore riconoscimento del legame indissolubile
tra questo vino e il suo territorio, avendo scelto il termine
Franciacorta come l'unico per identificare il vino e il metodo di
elaborazione.

Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura,
altri requisiti)


Art. 7, comma 2 - Disposizione supplementare di etichettatura
Quadro di riferimento giuridico:
nella legislazione nazionale
Tipo di condizione supplementare:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
art. 7.2: viene inserito l'obbligo di indicare nell'etichetta
il soggetto che fisicamente svolge la sboccatura, cioe' l'ultima
importante fase nell'elaborazione di un Franciacorta, nei casi in cui
il produttore fa effettuare l'elaborazione a terzi per proprio conto.
Questa previsione vuole essere un modo per garantire maggiore
trasparenza nei confronti del consumatore finale, poiche' l'attuale
normativa comunitaria e nazione definendo il produttore «colui che
effettua o fa effettuare per proprio conto l'elaborazione delle uve,
mosto di uve, e del vino in vino spumante, vino spumante gassificato,
vino spumante di qualita', vino spumante di qualita' di tipo
aromatico» (art. 46, reg. UE 33/2019), di fatto equipara, ai fini
dell'etichettatura dello spumante, la figura di colui che
effettivamente elabora lo spumante con il metodo classico a colui che
fa fare a terzi il processo di elaborazione.


Art. 7, comma 1 - Etichettatura
Quadro di riferimento giuridico:
nella legislazione unionale
Tipo di condizione supplementare:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
nell'ambito del campo visivo dove sono riportate tutte le
indicazioni obbligatorie, le menzioni tipologiche e le qualificazioni
di sapore obbligatorie devono figurare in etichetta in caratteri di
stampa di altezza e di dimensioni non superiori a quelli usati per la
denominazione «Franciacorta».
Qualora sia presente altra etichetta dove sono riportate le
indicazioni facoltative cosi' detta etichetta di immagine) e'
obbligatorio indicare in tale etichetta il nome della denominazione
«Franciacorta» in caratteri di altezza minima di 2 millimetri e nella
stessa etichetta le altre eventuali diciture possono figurare senza
alcun vincolo di dimensioni rispetto al nome Franciacorta.

Ricerca rapida : Cerca con le categorie Disciplinari, Vini, Docg, Dop o con i tag Franciacorta, brescia, disciplinare, docg, dop, lombardia, lombardia-docg, vino, modifica



Nella stessa categoria