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Franciacorta Docg - Proposta di modifica del disciplinare di produzione

Pubblicato da disciplinare
Franciacorta docg

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini Docg Franciacorta

 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO 

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata  e garantita «Franciacorta». (16A09105)

(GU n.3 del 4-1-2017)
 
 


Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai
sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura
a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP
e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Reg. (CE)
n. 1308/2013 e del decreto legislativo n. 61/2010:
Visto il vigente disciplinare di produzione dei vini della
denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta», da
ultimo modificato con decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato
sul sito internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini
DOP e IGP;
Esaminata la documentata domanda presentata per il tramite
della regione Lombardia, dal Consorzio per la tutela del
Franciacorta, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di
produzione dei vini a denominazione di origine controllata e
garantita «Franciacorta» nel rispetto della procedura di cui all'art.
10 del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Visto il parere favorevole sulla citata proposta di modifica
del disciplinare di produzione, espresso dalla regione Lombardia;
Acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP
ed IGP, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 61/2010,
espresso nella riunione del giorno 17 novembre 2016 sulla predetta
proposta di modifica del disciplinare di produzione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Vista la direttiva direttoriale 81653 del 3 novembre 2016 della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e
dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 5, con la quale i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i
rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di
competenza;
Provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto
ministeriale 7 novembre 2012, alla pubblicazione dell'allegata
proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta».
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica del disciplinare di produzione, in regola con le
disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive
modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati
al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali -
Ufficio PQAI IV - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, oppure al
seguente indirizzo di posta certificata:
saq9@pec.politicheagricole.gov.it. - entro sessanta giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della predetta proposta.

Allegato

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI  ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «FRANCIACORTA»

Art. 1.

Denominazione e vini

1.1 La denominazione di origine controllata e garantita
«Franciacorta», e' riservata al vino ottenuto esclusivamente con la
rifermentazione in bottiglia e la separazione del deposito mediante
sboccatura, rispondente alle condizioni e ai requisiti prescritti dal
presente disciplinare di produzione.
1.2 Le tipologie ammesse sono di seguito descritte:
«Franciacorta»;
«Franciacorta» Saten;
«Franciacorta» Rose';


Art. 2.

Base ampelografica

2.1 Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Franciacorta», deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti
aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione
ampelografica: Chardonnay e/o Pinot nero. Possono concorrere alla
produzione di detto vino le uve del vitigno Pinot bianco fino ad un
massimo del 50% e le uve del vitigno Erbamat fino ad un massimo del
10%.
2.2 Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Franciacorta» Rose', deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai
vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione
ampelografica: Chardonnay fino ad un massimo del 65%; Pinot nero per
almeno il 35%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le
uve del vitigno Pinot bianco fino ad un massimo del 50% e le uve del
vitigno Erbamat fino ad un massimo del 10%.
2.3 Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Franciacorta» Saten deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai
vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione
ampelografica. Chardonnay minimo 50%. Puo' concorrere alla produzione
di detto vino il vitigno Pinot bianco fino ad un massimo del 50%.


Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve, destinate alla elaborazione del
vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Franciacorta», ricade nella provincia di Brescia e comprende i
terreni vocati alla qualita' di tutto il territorio dei comuni di
Paratico, Capriolo, Adro, Erbusco, Cortefranca, Iseo, Ome, Monticelli
Brusati, Rodengo Saiano, Paderno Franciacorta, Passirano, Provaglio
d'Iseo, Cellatica e Gussago, nonche' la parte del territorio dei
comuni di Cologne, Coccaglio, Rovato e Cazzago S. Martino che si
trova a nord delle ex strade statali n. 573 e n. 11 e parte del
territorio del comune di Brescia.
Tale zona e' cosi' delimitata:
dalla riva del lago di Iseo segue il confine del comune di
Paratico fino ad incontrare il confine del comune di Capriolo che
segue fino ad incontrare il confine del comune di Adro. Segue il
confine di Adro verso sud fino ad incontrare il confine del comune di
Erbusco che segue, sempre verso sud, oltrepassando l'intersezione con
il comune di Cologne che segue ancora verso sud fino ad incontrare la
statale Bergamo-Brescia che segue fino all'intersezione con il
confine del comune di Ospitaletto. Segue il confine di questo comune
a nord fino ad innestarsi con il confine del comune di Castegnato.
Segue sempre verso nord, il confine del comune di Castegnato fino ad
incontrare la ex strada statale n. 11 che segue verso est passando la
localita' Mandolossa e prosegue sulla stessa strada statale fino a
localita' Scuole. Da qui prende la strada a nord che va verso la
Badia fino a quota 133. Da qui segue la strada che individua ad est
la collina di S. Anna in direzione nord-est passando per le quote
136,9-138,8-140,2-150-160-157,9, fino ad incontrare la strada
Brescia-Cellatica che segue in direzione Cellatica. Da quota 139,9,
la delimitazione si identifica prima con il confine comunale di
Cellatica e poi con quello di Gussago comprendendo tutto il
territorio dei suddetti due comuni, quindi segue prima il confine del
comune di Brione e poi quello di Polaveno fino al lago di Iseo. Segue
la riva del lago di Iseo fino a Paratico.
Dalla zona di produzione come sopra delimitata, e' escluso il
seguente territorio:
partendo dal confine della provincia di Brescia, a ovest, in
prossimita' dell'autostrada A4 e del fiume Oglio, fra i confini
comunali di Palazzolo sull'Oglio e Capriolo, segue il confine del
comune di Capriolo fino ad intersecare la linea ferroviaria con cui
si identifica verso nord fino alla stazione di Paratico, poi con la
ex strada statale n. 469, la strada provinciale n. 12 fino
all'abitato di Clusane, in corrispondenza di quota 193,8. Non
includendo tutto il territorio di Villa Barcella, passa per quota 205
e interseca nuovamente la strada provinciale n. 12 a quota 197; si
identifica con la strada provinciale n. 12 fino a quota 191 con
l'esclusione del colle di Cascina Beloardo e transita per le quote
189,9-188-195,2 intersecando cosi' la strada provinciale n. 11 verso
sud fino alla Chiesa di S. Pietro in Lamosa e in corrispondenza di
questa imbocca la carrareccia fino a Segaboli, poi passa per quota
192,3-189,5-187,5-198 e prosegue per Il Mulino, la stazione
ferroviaria di Provaglio, quindi coincide con la linea ferroviaria
verso nord, fino ad incontrare, prima dell'abitato di Iseo, la ex
s.s. 510 che ne segue il percorso fino ad incontrare il confine
comunale di Sulzano. Si identifica con esso, verso nord, fino al
lago, quindi segue la riva del lago di Iseo fino a Paratico dove
incontra, nei pressi di Sarnico, il confine della provincia di
Brescia con cui si identifica fino a raggiungere il confine del
comune di Capriolo da dove si e' partiti.


Art. 4.

Norme per la viticoltura

4.1 Condizioni naturali dell'ambiente.
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione
dei vini a denominazione di origine controllata e garantita
«Franciacorta» devono essere quelle normali della zona e atte a
conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le
produzioni della denominazione di origine di cui si tratta.
Per la produzione di tutti i vini a denominazione di origine
controllata e garantita «Franciacorta» sono da escludere i terreni
insufficientemente soleggiati o di fondovalle, in zone umide perche'
adiacenti a fiumi, torrenti e ristagni d'acqua, come descritto nel
sistema cartografico della provincia di Brescia (SIT).
Dai corsi d'acqua e zone di ristagno permanente dovra' essere
mantenuta per tutti i nuovi impianti e reimpianti una fascia di
rispetto di almeno 10 metri.
Per i terreni che all'interno del perimetro della denominazione
di origine controllata e garantita «Franciacorta», siano stati
oggetto di escavazione e/o riempimento, l'eventuale richiesta di
futuro impianto di vigneto destinato alla produzione di Franciacorta
DOCG, sara' subordinata alla presentazione di motivata relazione,
redatta da un tecnico abilitato al proprio Albo professionale di
competenza, vincolata al parere favorevole dell'Amministrazione
competente, che attesti l'idoneita' del terreno all'impianto del
vigneto, sia da un punto di vista chimico fisico che da un punto di
vista pedologico.
Sono da escludere altresi' tutte le zone e le aree situate ad una
altitudine superiore a 550 m s.l.m. perche' non idonee alla corretta
maturazione delle uve destinate alla denominazione «Franciacorta».
4.2 Densita' d'impianto.
Per i nuovi impianti e i reimpianti la densita' dei ceppi per
ettaro non puo' essere inferiore a 4500 calcolata sul sesto di
impianto con distanza massima tra le file di 2,50 m, ad eccezione
delle zone terrazzate e, o ad elevata pendenza la cui densita' non
potra' essere inferiore a 2500 ceppi/ettaro.
4.3 Forme di allevamento.
Per i nuovi impianti e i reimpianti le forme di allevamento
consentite sono: a spalliera singola con sviluppo ascendente con
potatura lunga o corta, su un solo piano di vegetazione (tralcio
rinnovato o cordone speronato).
Sono consentite forme di allevamento diverse nei terrazzamenti
qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza
determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
4.4 Norme agronomiche.
4.4.1 Irrigazione.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
Per gli impianti in piena produzione (dal quarto anno conteggiato
a partire dalla prima annata vitivinicola successiva all'impianto),
qualsiasi intervento di irrigazione e' comunque vietato dopo il
completamento dell'invaiatura.
Prima, sono consentiti apporti idrici volti a reintegrare
l'evapotraspirazione effettiva del vigneto previa comunicazione,
opportunamente documentata, da rivolgere almeno 48 ore prima
dell'intervento all'ente incaricato dei controlli.
4.5 Resa a ettaro, raccolta delle uve e titolo alcolometrico
volumico naturale minimo.
4.5.1 La produzione massima di uva a ettaro e' 12 tonnellate.
La quantita' di uva rivendicabile, per i primi tre anni
conteggiati a partire dalla prima annata vitivinicola successiva
all'impianto del vigneto, e' inferiore al massimo stabilito dal
disciplinare e di seguito definita:
Primo anno: zero;
Secondo anno: zero;
Terzo anno: 6 ton/ha, con una resa per ettaro massima di 32,5
hl di vino base.
Per i vigneti giovani (fino al terzo anno) i limiti di resa in
uva a ettaro dovranno essere rispettati, fermo restando la
possibilita' di un supero di produzione del 20% che potra' essere
impiegato per la produzione di DOC «Curtefranca» o IGT «Sebino».
Per i vigneti a partire dal quarto anno non e' consentito
superare il limite fissato di 12 tonnellate per ettaro.
Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo per i vini
derivanti dalle uve Chardonnay, Pinot nero e Pinot bianco e' di 9,5%
vol. Solo per i vini da uve Erbamat e' di 9% vol.
4.5.2 La raccolta delle uve e il trasporto delle stesse fino al
centro di pressatura devono essere eseguiti in modo da non
compromettere l'interezza e l'integrita' del grappolo. E'
obbligatoria la raccolta a mano delle uve che devono essere riposte
in cassette o cassoni di diversa capacita', ma comunque non superiore
a 0,2 t, e con il vincolo dell'altezza della massa che non deve
superare i 40 cm.
4.5.3 La regione Lombardia annualmente, tenuto conto di
condizioni ambientali sfavorevoli o per conseguire l'equilibrio del
mercato, con proprio decreto, su proposta del Consorzio di tutela,
puo' ridurre la resa massima di vino classificabile come atto a
divenire a denominazione di origine controllata e garantita
«Franciacorta» ed eventualmente la resa massima di uva per ettaro
rispetto a quelli fissati nel presente disciplinare di produzione,
dandone immediata comunicazione all'organismo di controllo.
4.5.4 In annate climaticamente favorevoli, con provvedimento
della regione Lombardia, su proposta del Consorzio di tutela e
sentite le organizzazioni professionali di categoria, il limite di
resa di vino base ad ettaro di 65 hl, per tutti i vini di cui
all'art. 1, puo' essere aumentato fino a 78 hl ad ettaro. Tale
esubero, pari ad un massimo di 13 hl ad ettaro, puo' essere destinato
a riserva vendemmiale la cui gestione e' regolamentata al successivo
art. 5.
4.6 Scelta di cantina.
E' consentito effettuare la scelta di cantina, con la quale ogni
partita di vino base della denominazione di origine controllata e
garantita «Franciacorta», puo' passare a vino tranquillo a
denominazione di origine controllata «Curtefranca» bianco, o
indicazione geografica tipica «Sebino» ma non viceversa. Si esegue
comunque prima delle fasi di elaborazione e in particolare prima
dell'aggiunta dello sciroppo di tiraggio.


Art. 5.

Norme per la vinificazione, elaborazione ed imbottigliamento

5.1 Zona di vinificazione ed elaborazione.
5.1.1 Tutte le operazioni di vinificazione, imbottigliamento
(tiraggio), compresa la fermentazione in bottiglia, la sboccatura e
il confezionamento dei vini a denominazione di origine controllata e
garantita «Franciacorta» devono essere effettuate nell'interno della
zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.
5.1.2 Conformemente all'art. 8 del Reg. CE n. 607/2009,
l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella
predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualita' o
la reputazione o garantire l'origine o assicurare l'efficacia dei
controlli.
Tenuto conto delle situazioni tradizionali, le operazioni di cui
all'art. 5.1.1 possono essere effettuate anche presso le Aziende che
hanno propri stabilimenti enologici ubicati nell'ambito del
territorio della frazione di S. Pancrazio del comune di Palazzolo
sull'Oglio e negli interi territori dei comuni che sono solo in parte
compresi nella zona di produzione di cui all'art. 3 del presente
disciplinare.
Dette Aziende devono dimostrare al competente Organismo di
controllo di avere effettuato le operazioni di cui al comma 5.1.1
prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.
5.2 Norme per la vinificazione.
5.2.1 Il passaggio da uva a mosto deve avvenire esclusivamente
tramite la pressatura diretta, senza diraspatura dell'uva intera.
Tale obbligo non si applica alle uve di Pinot nero vinificate in
rosato o in rosso, destinate alla produzione del vino a denominazione
di origine controllata e garantita «Franciacorta» rose'.
5.2.2 Le diverse varieta' di uva vinificate devono essere
registrate separatamente negli appositi registri.
5.3 Resa uva/vino per ettaro.
Per tutti i vini di cui all'art. 1 la resa massima da uva a vino
base, prima delle operazioni di presa di spuma, e' pari a 65 hl/ha e
la percentuale di pressatura non puo' mai, in ogni caso, superare il
65%.
Qualora la resa complessiva superi il limite sopra fissato (65 hl
rivendicabili a DOCG «Franciacorta», 9,8 hl rivendicabili a DOC
«Curtefranca» e 3,2 hl rivendicabili a IGT «Sebino») tutto il vino
ottenuto perde il diritto alla denominazione di origine controllata e
garantita «Franciacorta» e potra' essere destinato alla produzione di
IGT «Sebino» (bianco).
5.4 Vino riserva vendemmiale e gestione dell'offerta.
5.4.1 Bloccaggio.
In annate climaticamente favorevoli, cosi' come descritto
all'art. 4.5.4, un'aliquota di vino, puo' essere classificata come
'riserva vendemmiale' e regolamentata come segue:
- all'atto della presentazione della dichiarazione vitivinicola
annuale si deve dare immediata comunicazione alla struttura di
controllo autorizzata del quantitativo del vino riserva vendemmiale
detenuto;
- il vino riserva vendemmiale e' bloccato sfuso e non puo'
essere elaborato per un minimo di mesi 12 dalla presa in carico sui
registri di cantina;
- il vino riserva vendemmiale per l'elaborazione dei vini di
cui all'art. 1 non ha diritto al millesimo;
- la commercializzazione di tale quantitativo di vino riserva
vendemmiale puo' avvenire anche prima di essere sbloccato, ma previa
riclassificazione a DOC «Curtefranca» o IGT «Sebino», che
rispettivamente dovra' o potra' essere immesso al consumo con
l'annata.
5.4.2 Sbloccaggio.
I vini bloccati ai sensi del comma 5.4.1, possono essere sboccati
come segue:
-in annate climaticamente sfavorevoli preso atto di una minore
resa, per una quantita' di vino riserva vendemmiale tale da
raggiungere la produzione massima consentita di 6.500 litri per
ettaro non ottenuta con la vendemmia.
In tal caso ogni produttore che ha raggiunto il limite massimo di
resa in vino di 6.500 litri per ettaro, non ha diritto ad elaborare
con la presa di spuma i vini riserva vendemmiale.
- per soddisfare esigenze di mercato, potendo cosi' elaborare
una quantita' di vino di riserva che sara' stabilita appositamente
dal Consorzio di tutela sentita la filiera e in accordo con la
Regione.
In entrambi i casi lo sbloccaggio totale o parziale avviene su
proposta del Consorzio di tutela riconosciuto, anche a seguito delle
richieste dei produttori, con provvedimento regionale e sotto lo
stretto controllo della struttura di controllo autorizzata, previa
comunicazione all'ufficio dell'Ispettorato centrale della tutela
della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
competente per territorio.
E' consentita la commercializzazione dei vini atti a DOCG
«Franciacorta» riserva vendemmiale all'interno della zona di
vinificazione di cui al presente art. 5, mantenendo la denominazione,
trascorso il periodo minimo di mesi 12.
Pertanto i produttori che non hanno raggiunto il limite massimo
di resa di 6.500 litri per ettaro o che necessitino per soddisfare il
mercato di maggiori quantitativi di vino possono acquistare vino
riserva vendemmiale da altri produttori.
5.4.3 Ulteriori sistemi di regolamentazione dello stoccaggio.
Fermo restando il limite di resa in vino di 65 hl/ha di cui al
par. 5.3, la regione Lombardia, in ogni caso, al fine di migliorare o
stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini, comprese le uve
ed i mosti da cui sono ottenuti, e per superare squilibri
congiunturali, su proposta del Consorzio di tutela e sentite le
organizzazioni professionali di categoria, potra' con apposito
provvedimento stabilire altri sistemi di regolamentazione dello
stoccaggio dei vini ottenuti in modo da permettere la gestione dei
volumi di prodotti disponibili. I criteri per la gestione di tali
volumi sono predeterminati nel citato provvedimento regionale.
5.5 Elaborazione dei diversi vini.
5.5.1 La preparazione della cuvee puo' essere ottenuta da una
mescolanza di vini di annate diverse, sempre nel rispetto dei
requisiti previsti dal presente disciplinare.
E' consentito produrre i vini a denominazione di origine
controllata e garantita «Franciacorta» millesimati e riserva purche'
ottenuti con almeno l'85% del vino dell'annata di riferimento.
Qualora la cuvee sia millesimabile, dovra' essere registrata
obbligatoriamente con l'indicazione dell'annata.
In particolari annate con condizioni climatiche sfavorevoli, la
regione Lombardia, su proposta del Consorzio di tutela, puo' vietare
l'uso del millesimo.
5.5.2 Per la tipologia «Franciacorta» Saten e' fatto obbligo di
utilizzare massimo 20 gr/litro di zucchero all'atto della presa di
spuma.
5.5.3 La cuvee destinata a diventare tipologia «Franciacorta»
Rose' deve avere colorazione rosata prima dell'imbottigliamento
(tiraggio).
5.6 Tempi minimi di affinamento.
I vini a partire dalla data del tiraggio (imbottigliamento)
iniziano un periodo minimo obbligatorio di affinamento sui lieviti,
fino alla sboccatura, cosi' indicato:
Durata minima in mesi:
«Franciacorta» 18;
«Franciacorta» Rose' 24;
«Franciacorta» Saten 24;
«Franciacorta» millesimato, «Franciacorta» Rose' millesimato
«Franciacorta» Saten millesimato 30;
«Franciacorta» riserva, «Franciacorta» Rose' riserva,
«Franciacorta» Saten riserva 60.
Le operazioni di tiraggio possono iniziare dal 1° febbraio
successivo alla vendemmia dalla quale e' stato ricavato il vino base
piu' giovane.
5.7 Bottiglie in elaborazione.
5.7.1 Le bottiglie ancora in fase di elaborazione, cioe' prima
della sboccatura, purche' con tappo di metallo recante il «logo» di
cui al seguente art. 7.3 e munite dell'idoneo documento
accompagnatorio e del relativo certificato di analisi chimico fisica,
che deve essere consegnato all'ente incaricato dei controlli, possono
essere commercializzate fra produttori inseriti nel sistema dei
controlli all'interno della zona di vinificazione di cui al
precedente art. 5.1.
La commercializzazione delle bottiglie in elaborazione non puo'
avvenire prima di nove mesi dal tiraggio.
5.7.2 Capacita' bottiglie in elaborazione.
I vini di cui all'art. 1 possono essere elaborati nei recipienti
di volume nominale cosi' identificati: 0,187 0,375 0,500 0,750 1,500
3,000 6,000 9,000 12,000 15,000.
Deve essere utilizzato esclusivamente vetro nuovo.
5.8 Sboccatura.
La separazione del deposito puo' avvenire esclusivamente mediante
sboccatura, manuale o meccanica, pertanto non e' consentita la
filtrazione.
Nello sciroppo di dosaggio e' vietato l'utilizzo di vino generico
e IGT, ed e' pertanto consentito esclusivamente l'impiego di vino
atto a divenire DOCG «Franciacorta», vino atto a DOC «Curtefranca»
bianco.
5.9 Durata dell'idoneita' chimico-fisica e organolettica ai fini
dell'immissione al consumo.
Fatta salva una quota del 5% di ogni partita, con tetto massimo
di 2.000 pezzi, rapp. 0,75, che l'Azienda ha facolta' di accantonare
come 'riserva storica', le idoneita' per l'immissione al consumo
conseguite su campioni di vino appositamente sboccati (art. 3, comma
4 decreto ministeriale 11 novembre 2011) hanno validita' massima di 3
anni. Al termine di questo periodo, l'ulteriore vino non ancora
sboccato dovra' essere sottoposto a nuovo esame chimico-fisico e
organolettico.


Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto
dell'immissione al consumo diretto, alle seguenti caratteristiche:
«Franciacorta»
spuma: fine, intensa;
colore: dal giallo paglierino piu' o meno intenso, fino al
dorato;
odore: fine, delicato, ampio e complesso con note proprie della
rifermentazione in bottiglia;
sapore: sapido, fresco, fine ed armonico;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.
E' consentita l'immissione al consumo delle seguenti tipologie di
sapore: dosaggio zero, extra brut, brut, extra dry, sec e demi-sec
nel rispetto dei limiti di zucchero previsti dalla normativa
comunitaria.
«Franciacorta» Rose'
spuma: fine, intensa;
colore: rosa piu' o meno intenso;
odore: fine, delicato, ampio, complesso, con sentori tipici del
Pinot nero e con note proprie della rifermentazione in bottiglia;
sapore: sapido, fresco, fine ed armonico;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
E' consentita l'immissione al consumo delle seguenti tipologie di
sapore: dosaggio zero, extra brut, brut, extra dry, sec e demi-sec
nel rispetto dei limiti di zucchero previsti dalla normativa
comunitaria.
«Franciacorta» Saten
spuma: persistente, cremosa;
colore: giallo paglierino intenso;
odore: fine, delicato, con note proprie della rifermentazione
in bottiglia;
sapore: sapido, cremoso, fine ed armonico;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,50 g/l;
pressione massima: 5 atm.
E' consentita l'immissione al consumo solo nella tipologia brut.
«Franciacorta» millesimato
spuma: fine, intensa;
colore: dal giallo paglierino piu' o meno intenso fino al
giallo dorato;
odore: fine, delicato, ampio e complesso con note proprie della
rifermentazione in bottiglia;
sapore: sapido, fine ed armonico;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo 11,50% vol;
acidita' totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
E' consentita l'immissione al consumo delle seguenti tipologie di
sapore: dosaggio zero, extra brut, brut, extra dry, nel rispetto dei
limiti di zucchero previsti dalla normativa comunitaria.
«Franciacorta» rose' millesimato
spuma: fine, intensa;
colore: rosa piu' o meno intenso con possibili riflessi ramati;
odore: ampio, complesso, con sentori tipici del Pinot nero e
con note proprie della rifermentazione in bottiglia;
sapore: sapido, fresco, fine ed armonico;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
E' consentita l'immissione al consumo delle seguenti tipologie di
sapore: dosaggio zero, extra brut, brut, extra dry, nel rispetto dei
limiti di zucchero previsti dalla normativa comunitaria.
«Franciacorta» Saten millesimato
spuma: persistente, cremosa;
colore: dal giallo paglierino piu' o meno intenso fino al
giallo dorato;
odore: fine, complesso con note proprie della rifermentazione
in bottiglia;
sapore: sapido, cremoso, fine ed armonico;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,50 g/l;
pressione massima: 5 atm.
E' consentita l'immissione al consumo solo nella tipologia brut.
«Franciacorta» riserva
spuma: fine, intensa;
colore: dal giallo paglierino piu' o meno intenso, fino al
giallo dorato con eventuali riflessi ramati;
odore: note complesse ed evolute proprie di un lungo
affinamento in bottiglia;
sapore: sapido, fine ed armonico;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
E' consentita l'immissione al consumo delle seguenti tipologie di
sapore: dosaggio zero, extra brut, brut, nel rispetto dei limiti di
zucchero previsti dalla normativa comunitaria.
«Franciacorta» rose' riserva
spuma: fine, intensa;
colore: rosa piu' o meno intenso con possibili riflessi ramati;
odore: complesso, evoluto con sentori tipici del Pinot nero e
con bouquet proprio di un lungo affinamento in bottiglia;
sapore: sapido, fresco, fine ed armonico;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
E' consentita l'immissione al consumo delle seguenti tipologie di
sapore: dosaggio zero, extra brut, brut nel rispetto dei limiti di
zucchero previsti dalla normativa comunitaria.
«Franciacorta» Saten Riserva
spuma: persistente, cremosa;
colore: giallo dorato piu' o meno intenso;
odore: note complesse ed evolute proprie di un lungo
affinamento in bottiglia;
sapore: sapido, fine ed armonico;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
pressione massima: 5 atm.
E' consentita l'immissione al consumo solo nella tipologia brut.


Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

7.1 Tutte le menzioni tipologiche e le qualificazioni di sapore
obbligatorie devono figurare in etichetta in caratteri di stampa di
altezza e di dimensioni non superiori a quelli usati per la
denominazione «Franciacorta».
7.2 Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1 e' obbligatoria
l'indicazione di chi effettua l'operazione di sboccatura (ragione
sociale o codice imbottigliatore e indirizzo), se soggetto diverso da
chi effettua le operazioni di elaborazione.
Detta indicazione deve essere riportata nell'ambito dello stesso
campo visivo in cui figurano tutte le indicazioni obbligatorie.
7.3 Indicazioni facoltative.
Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme
comunitarie e nazionali.
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui
all'art. 1 e' consentito l'uso della menzione riserva. Il termine
riserva e' ammesso per i vini a denominazione di origine controllata
e garantita «Franciacorta» millesimati che abbiano raggiunto un
periodo di affinamento sui lieviti minimo di 60 mesi. Il termine
riserva deve essere accompagnato dall'annata di produzione delle uve.
L'uso della menzione DOCG, anche scritta per esteso e' da intendersi
facoltativo ai sensi dell'art. 59 del Reg. (CE) n. 607/2009. E'
consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni sociali, marchi privati, che non traggano in inganno il
consumatore.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Franciacorta» millesimato deve riportare l'annata di produzione
delle uve.
Alla denominazione «Franciacorta» e' riservato in via esclusiva
l'utilizzo di un logo o marchio collettivo, di qualunque dimensione e
colore, registrato in data 22 novembre 1991, di proprieta' e diritto
collettivo di tutti i produttori della denominazione «Franciacorta» e
consistente in una lettera «F» (effe maiuscola), con parte superiore
merlata.
7.4 Indicazioni vietate.
Per il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Franciacorta» Rose' non e' ammessa nessun'altra designazione e
riferimento di colore.
In etichetta, per identificare tutti i vini della denominazione
«Franciacorta» e' vietato: specificare il metodo di elaborazione,
metodo classico, metodo tradizionale, metodo della rifermentazione in
bottiglia e utilizzare i termini «vino spumante».
Il riferimento a indicazioni geografiche o toponomastiche di
unita' amministrative, frazioni, aree, zone, localita', o vigne, e'
vietato. Restano salvi i toponimi inclusi nei nomi delle aziende
agricole produttrici.
Ad eccezione dei vini della denominazione «Franciacorta»
millesimati e riserva e' vietata l'indicazione dell'annata di
vendemmia delle uve.


Art. 8.

Confezionamento

8.1 Volumi nominali, colore, abbigliamento.
I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo nei
formati di cui all'art. 5.7.2.
I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo
soltanto nei recipienti di volume nominale cosi' identificati: 0,187
(solo per l'esportazione) 0,375 0,500 (solo per l'esportazione) 0,750
1,500 3,000 6,000 litri. Inoltre e' consentito l'utilizzo di
contenitori tradizionali di capacita' di litri 9, 12 e 15.
Sono ammesse solo le bottiglie in vetro, per colore
tradizionalmente usate nella zona, la cui gamma colorimetrica puo'
variare dalle tonalita' del bianco (trasparente), al verde, e al
marrone di varia intensita'.
E' altresi' vietato l'inserimento nel vino per finalita'
estetiche di sostanze solide di qualsiasi natura (es. oro
alimentare).
8.2 Tappatura e recipienti.
I vini a denominazione di origine controllata e garantita
«Franciacorta» sono tappati con il tappo in sughero recante, nella
parte visibile fuori dal collo della bottiglia, la scritta
«Franciacorta» evidente, ancorato con la tradizionale gabbietta di
metallo e placchetta metallica.


Art. 9.

Legame con l'ambiente geografico

A) Informazioni sulla zona geografica.
1) Fattori naturali rilevanti per il legame
Il territorio della Franciacorta e' delimitato a est dalle
colline rocciose e moreniche di Rodengo, Ome, Gussago e Cellatica, a
nord dalle sponde meridionali del Lago d'Iseo e dalle ultime
propaggini delle Alpi Retiche, a ovest dal fiume Oglio e infine a sud
dal Monte Orfano. Esso e' formato da un ampio anfiteatro morenico
formatosi durate le glaciazioni delle ere geologiche Secondaria e
Terziaria per effetto dei movimenti di espansione e arretramento del
grande ghiacciaio proveniente dalla Valcamonica ed e' caratterizzato
da un'estrema complessita' morfologica e geologica. Elemento comune
di gran parte dei suoli della Franciacorta e' dunque l'origine
morenica che ne determina le caratteristiche principali: genesi
alloctona, discreta profondita', drenaggio buono e riserva idrica
buona o elevata. I suoli franciacortini sono dunque particolarmente
adatti alla coltura della vite. Fatte salve le caratteristiche
generali della zona vi e' poi una grande variabilita'
pedo-paesaggistica che determina diversi comportamenti
vegeto-produttivi, diverse dinamiche di maturazione delle uve e
infine diversi caratteri sensoriali nei vini-base. Con lo studio di
zonazione condotto negli anni '90 sono state identificate ben sei
unita' vocazionali differenti. Questa variabilita' e' il fondamento
della raffinata arte della creazione delle cuvee vale a dire
l'assemblaggio di vini base differenti provenienti da specifiche
unita' di pedo-paesaggio. All'interno dell'area sopradescritta, a
tutela della qualita' delle uve prodotte il disciplinare prevede
alcune esclusioni, tra cui i vigneti giacenti a quote superiori a 550
m s.l.m ed ad una distanza da corsi d'acqua e zone di ristagno
permanente inferiore ai 10 metri.
- La Franciacorta ricade nella regione mesoclimatica insubrica
e gode di alcuni caratteri di tipo mediterraneo risultando
relativamente mite nell'inverno, non eccessivamente caldo
nell'estate, con discrete escursioni termiche giornaliere ed annuali.
Altri fattori operano a livello di meso scala e contribuiscono a
determinare il regime delle precipitazioni e dei venti assicurando
una regolare apporto idrico e l'assenza di umidita' eccessiva:
- vicinanza dell'area di pianura, il che trova riscontro in
tutta una serie di fenomeni quali le inversioni termiche e le
circolazioni di brezza.
- vicinanza del lago d'Iseo, che manifesta caratteristici
effetti in termini di mitigazione delle temperature medie,
diminuzione del rischio di gelate, intensificazione delle
precipitazioni, regime dei venti.
- presenza a Nord del grande solco vallivo che delimita l'area
del lago e poi della Valcamonica, con effetti sul campo del vento e
sulle precipitazioni.
Gli eventi piovosi sono particolarmente frequenti nei periodi
autunnale e primaverile, le precipitazioni annue sono pari a circa
1000 mm. Nel periodo vegetativo le precipitazioni medie sono adeguate
e generalmente ben distribuite, comprese tra 500 e 600 mm. Le
temperature, espresse con l'indice bioclimatico di Winkler sono
comprese tra i 1800 e i 2300 gradi giorno, in relazione all'altezza,
all'esposizione e all'effetto del lago. Questi valori consentono il
raggiungimento di una adeguata maturazione delle uve.
2) Fattori umani rilevanti per il legame
La vite e' presente in forma spontanea in Franciacorta gia' in
epoca preistorica: testimonianza e' data dal ritrovamento di
vinaccioli di vite nella zona di Provaglio d'Iseo, laddove
probabilmente v'erano insediamenti palafitticoli.
Le testimonianze successive della predilezione per la
coltivazione della vite in questo territorio sono innumerevoli e tra
queste ricordiamo le esperienze di coltivazione dei monaci abitanti
le corti monastiche della zona che da queste ultime prese il nome
Franciacorta, vale a dire dalle «francae curtes», le corti esentate
dal pagamento dei dazi doganali per il merito di bonificare e
coltivare i terreni.
L'attuale territorio cosi' come delimitato all'art. 3 del
presente disciplinare era gia' descritto e delimitato nell'atto del
Doge di Venezia Francesco Foscari del 1429, quando la zona era sotto
il dominio della Serenissima.
Nel corso dei secoli la viticoltura ha sempre mantenuto un ruolo
importante nell'economia agricola della zona fino agli anni '60 del
secolo scorso, quando con l'istituzione della DOC, e' iniziato una
sorta di Rinascimento viticolo che ha portato la coltivazione della
vite ad essere oggi la principale attivita' agricola della
Franciacorta. Il profondo legame tra vino e territorio e'
sintetizzato nel fatto che entrambi si identificano, insieme al
metodo di produzione nell'unico termine Franciacorta.
Base ampelografica
Tradizionalmente la viticoltura in Franciacorta era condotta
mediante l'allevamento di vari vitigni locali, bianchi e rossi. Con
la nascita della DOC, ed in particolare per la tipologia spumante si
e' individuato come vitigno piu' vocato il Pinot, noto allora anche
come Pinot chardonnay. Solo negli anni '80 l'ampelografia ufficiale
fece chiarezza distinguendo nettamente i due vitigni, Pinot bianco e
Chardonnay, tuttora gli unici utilizzabili, insieme al Pinot nero.
Forme di allevamento, sesti di impianto, sistemi di potatura
La forma tradizionalmente utilizzata era la pergola bresciana,
poi gradualmente sostituita da forme moderne a spalliera con sviluppo
ascendente della vegetazione e potatura a guyot o cordone speronato,
che consentono un migliore equilibrio vegeto-produttivo e un adeguato
contenimento della produzione entro i limiti fissati dal
disciplinare.
Le pratiche relative all'elaborazione dei vini
Sono quelle tradizionalmente utilizzate per l'elaborazione dei
vini a rifermentazione in bottiglia che nel tempo vengono modificate
coerentemente con le acquisizioni tecnico-scientifiche e con gli
obbiettivi di qualita' prefissati. Tra tutte si evidenzia ad esempio
l'obbligo della pressatura diretta delle uve, senza diraspatura,
tecnica molto importante per garantire il corretto frazionamento dei
mosti.
B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del
prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente
geografico.
La grande eterogeneita' del territorio in termini di matrice
pedologica e microclimi si riflette sulle diverse cinetiche di
maturazione delle uve e sui profili sensoriali dei vini base che sono
estremamente diversificati consentendo l'ottenimento di cuvee di
grande complessita'.
I tenori acidici delle uve e dei mosti risultano sufficientemente
elevati, e i pH adeguati alle esigenze tecnologiche dei vini a
rifermentazione in bottiglia. Le escursioni termiche giornaliere
garantiscono la preservazione del corredo aromatico varietale.
Il profilo sensoriale dei vini e' arricchito in ultimo dal
processo di affinamento successivo alla rifermentazione.
I vini a denominazione di origine controllata e garantita
«Franciacorta» si presentano generalmente di giallo paglierino con
riflessi verdolini o dorati fino a possibili riflessi ramati nella
versione Riserva. Il perlage e' fine e persistente, il bouquet con le
caratteristiche note della fermentazione in bottiglia, sentori di
crosta di pane e di lievito e' arricchito da delicate note di agrumi
e di frutta secca (mandorla, nocciola, fico bianco secco) rendendone
il profilo sensoriale decisamente riconoscibile come prodotto del
territorio. Il sapore sapido, fresco, fine e armonico.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui
alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b).
La Franciacorta e' situata sull'estremo confine settentrionale
della Pianura Padana e si va a incastonare dentro il sistema alpino
in prossimita' del lago di Iseo. Il clima e' per alcuni versi simile
a quello della pianura Padana ma con i benefici effetti della
presenza del lago. D'estate il caldo estivo e' mitigato dalle fresche
correnti che spirano lungo il corridoio della val Camonica e del lago
e d'inverno il lago stesso riemette il calore accumulato nella
stagione precedente mitigando le temperature. Da un punto di vista
pedologico il territorio della Franciacorta e' estremamente
eterogeneo, e si possono classificare sei unita' vocazionali:
morenico sottile, caratterizzato da suoli sottili, situati sulle
creste e sulle porzioni a maggior pendenza dei versanti delle colline
moreniche dove si e' riscontrato il minor potenziale produttivo e la
maggiore precocita' di maturazione. All'analisi sensoriale prevale lo
speziato-vegetale e la complessita'; depositi fini, che comprende
suoli profondi a tessitura limosa, localizzati prevalentemente nelle
aree di ritiro del ghiacciaio e di deposito lacustre. Prevale la nota
floreale; fluvioglaciale, caratterizzato da suoli mediamente
profondi, con scheletro grossolano, situati nelle aree degli
scaricatori del ghiacciaio sebino, inducono invece un maggior
potenziale produttivo e una minore precocita' di maturazione. Sono
vini di media complessita' dove prevale il fruttato secco; colluvi,
che si identifica con terreni molto profondi, localizzati sia sui
versanti gradonati sia sulle aree pedecollinari subpianeggianti delle
colline calcaree, e morenico profondo che consiste in suoli profondi,
con tessiture medie o moderatamente fini e coincide con la serie di
colline moreniche piu' esterne all'anfiteatro. Da queste zone si
ottengono vini ad alta connotazione di fruttato secco e
speziato-vegetale. Nell'ambito della Uv Colluvi si sono pero'
identificati due comportamenti in relazione al potenziale produttivo
e ai livelli di acidita': nelle aree subpianeggianti (Colluvi
distali) i livelli di produttivita' e di acidita' risultano
significativamente piu' elevati rispetto alle aree gradonate (Colluvi
gradonati).
La presenza della vite in forma spontanea sin dalla preistoria e'
la dimostrazione che trattasi di areale vocato alla viticoltura. Ne
sono una prova i rinvenimenti di vinaccioli di epoca preistorica ed
il materiale archeologico rinvenuto su tutta la zona oltre alle
diverse testimonianze di autori classici, da Plinio a Columella a
Virgilio. Sappiamo anche dei popoli che si stanziarono in
Franciacorta e che conosciamo anche attraverso testimonianze
storiografiche: i galli Cenomani, i Romani, i Longobardi. Documenti
del IX, e del X e XI secolo di importanti enti monastici urbani
testimoniano una diffusione colturale della vite e sono una prova
della continuita', suggellata da significativi rinvenimenti
archeologici nella zona, della vitivinicoltura dall'eta' tardo antica
al pieno medioevo in Franciacorta. Il toponimo Franzacurta comparve
per la prima volta in un ordinanza dell'Ottavo Libro degli Statuti di
Brescia nell'anno 1277 e riguardava una ingiunzione fatta ai comuni
di Gussago e Rodengo per la riparazione del ponte sul fiume Mella in
localita' Mandolossa: «Pro utilitate Sua propria et omnium amicorum
Franzacurta». Chi riceveva l'ordine, conosceva bene quindi quali
erano i territori franciacortini che avrebbero tratto beneficio dal
suo lavoro a testimonianza di un uso piu' antico del nome
probabilmente legato alla potenza di quelle corti monastiche
(Rodengo, Provaglio, Rovato) fondate dai cluniacensi e libere dal
pagamento della decima al vescovo di Brescia, quindi corti franche o
libere o, nel latino del tempo, francae curtae. Recenti studi
indicherebbero che lo stato di liberta' fosse riferito alle merci che
dalla Franciacorta transitavano verso il libero comune di Brescia,
esenti da dazio in cambio del mantenimento del passaggio della strada
che da Brescia conduceva a Iseo e da li', lungo il lago,
all'approvvigionamento del ferro della Val Camonica. Quale che sia
l'origine della «liberta'» e' certamente nel latino «francae» e nel
ruolo dei monasteri «curtae» che va ricercata l'origine del nome.
Nel primo Quattrocento, grazie ad un prolungato periodo di
stabilita', vi fu una crescita delle attivita' agricole,
l'investimento di nuovi capitali e la concentrazione nella fascia
collinare suburbana e franciacortina della produzione vitivinicola,
grazie alla diffusione di nuove tecniche come la piantana e la
pergola. Nell'intreccio tra storia, vino e cultura della Franciacorta
si inserisce una delle prime pubblicazioni al mondo sulla tecnica di
preparazione dei vini a fermentazione naturale in bottiglie e sulla
loro azione sul corpo umano. Stampato in Italia nel 1570, il testo
viene scritto dal medico bresciano Gerolamo Conforti con il
significativo titolo di «Libellus de vino mordaci». Questo medico, i
cui studi precedettero le intuizioni dell'illustre abate Dom
Perignon, mise in rilievo la notevole diffusione e il largo consumo
briosi e spumeggianti ed e' inconfutabilmente una prova del legame
profondo e antico tra questo territorio ed il Franciacorta.
Tra le testimonianze piu' recenti quella di Gabriele Rosa che nel
suo trattato sui vini del 1852 ricorda come i vini bianchi di
Franciacorta siano «eccellentissimi, racenti e garbi».
Nel 1967 viene istituita la DOC Franciacorta che e' una delle
prime denominazioni di origine controllata nate in Italia e che
contempla anche la tipologia spumante. A quest'ultima nel 1995 viene
dedicato specificatamente il riconoscimento massimo della piramide
della qualita' dei vini italiani, la denominazione di origine
controllata e garantita che segnera' un momento di svolta nel
percorso di sempre maggiore riconoscimento del legame indissolubile
tra questo vino e il suo territorio, avendo scelto il termine
Franciacorta come l'unico per identificare il vino e il metodo di
elaborazione.


Art. 10.

Riferimenti alla struttura di controllo

VALORITALIA S.r.l.
Sede legale: Via Piave, 24 - 00187 - Roma
+3906-45437975
info@valoritalia.it
La Societa' «Valoritalia S.r.l» e' l'Organismo di controllo
autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 61/2010
(Allegato 1), che effettua la verifica annuale del rispetto delle
disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 25,
par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'art. 26 del Reg. CE n.
607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una
metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione)
nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione,
confezionamento), conformemente al citato art. 25, par. 1, 2°
capoverso.
In particolare, tale verifica e' espletata nel rispetto di un
predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme
al modello approvato con il decreto ministeriale 14 giugno 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2012
(Allegato 2).

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