Gavi o Cortese di Gavi Doc - Modifiche ordinarie
Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Gavi» o «Cortese di Gavi»
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 6 agosto 2021
Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Gavi» o «Cortese di Gavi». (21A04957)
(GU n.201 del 23-8-2021)
IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e
successive modifiche, recante modalita' di applicazione del
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le
denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche
protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17
ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche
del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione
del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine,
delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel
settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del
disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la
cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e
successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del
vino;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre
2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e
l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di
modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007
e del decreto legislativo n. 61/2010;
Considerato che, ai sensi dell'art. 90 della citata legge n.
238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa
legge e dei citati reg. UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano ad
essere applicabili per le modalita' procedurali nazionali in
questione le disposizioni del predetto decreto ministeriale 7
novembre 2012;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1974,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 294
del 12 novembre 1974 con il quale e' stata riconosciuta la
denominazione di origine controllata dei vini «Gavi» o «Cortese di
Gavi» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 185 del 10 agosto
1998 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata e garantita dei vini «Gavi» o «Cortese di Gavi» ed
approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito
internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP e nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 - 20 dicembre
2011, con il quale e' stato consolidato il disciplinare della DOP dei
vini «Gavi» o «Cortese di Gavi»;
Visto il provvedimento ministeriale 12 gennaio 2015, pubblicato sul
citato sito internet del Ministero Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP
con il quale e' stato da ultimo aggiornato il disciplinare di
produzione della DOP dei vini «Gavi» o «Cortese di Gavi»;
Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 225 del 5
luglio 2019, concernente la pubblicazione della comunicazione di
approvazione di modifica ordinaria ai sensi dell'art. 17 del Reg. UE
n. 33/2019 al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Gavi» o
«Cortese di Gavi» di cui al predetto Provvedimento ministeriale 12
gennaio 2015;
Visto il provvedimento ministeriale 12 luglio 2019 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 178 del 31 luglio
2019 concernente informazioni agli operatori della pubblicazione
della predetta modifica ordinaria nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea n. C 225 del 5 luglio 2019;
Esaminata la documentata domanda presentata per il tramite della
Regione Piemonte, su istanza del Consorzio tutela del Gavi con sede
in Gavi (AL), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di
produzione della DOP dei vini «Gavi» o «Cortese di Gavi» nel rispetto
della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre
2012;
Atteso che la citata richiesta di modifica, considerata «modifica
ordinaria» che comporta variazioni al documento unico, ai sensi
dell'art. 17, del reg. UE n. 33/2019, e' stata esaminata, nell'ambito
della procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto
ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6, 7, e 10, relativa alle
modifiche «non minori» di cui alla preesistente normativa dell'Unione
europea, e in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Piemonte;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale
vini DOP e IGP espresso nella riunione del 12 maggio 2021,
nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta
di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della DOC dei
vini «Gavi» o «Cortese di Gavi»;
conformemente alle indicazioni diramate con la circolare
ministeriale n. 6694 del 30 gennaio 2019 e successiva nota
integrativa n. 9234 dell'8 febbraio 2019, la proposta di modifica del
disciplinare in questione e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 145 del 19 giugno 2021 al fine
di dar modo agli interessati di presentare le eventuali osservazioni
entro trenta giorni dalla citata data;
entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni sulla
citata proposta di modifica;
Vista la richiesta presentata dal Consorzio tutela del Gavi in data
4 agosto 2021, intesa a consentire lo smaltimento, entro il 31
dicembre 2022, delle etichette che non risultano conformi alle
disposizioni previste dall'art. 7 dell'allegato disciplinare di
produzione;
Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della predetta
procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 17, par.
2, del reg. UE n. 33/2019 e all'art. 10 del reg. UE n. 34/2019,
sussistono i requisiti per approvare, con il presente decreto, le
modifiche ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del
disciplinare di produzione della produzione della DOP dei vini «Gavi»
o «Cortese di Gavi» ed il relativo documento unico consolidato con le
stesse modifiche, nonche' per consentire lo smaltimento delle
etichette nei termini di cui alla richiamata richiesta del Consorzio
tutela del Gavi;
Ritenuto altresi' di dover procedere alla pubblicazione del
presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del
disciplinare di produzione in questione e del relativo documento
unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse modifiche
ordinarie alla Commissione UE, tramite il sistema informativo messo a
disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del reg. UE n.
34/2019;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Vista la direttiva direttoriale n. 140736 del 25 marzo 2021della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e
dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i
rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di
competenza;
Decreta:
Art. 1
1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Gavi» o
«Cortese di Gavi», cosi' come consolidato con il decreto
ministeriale 30 novembre 2011 e da ultimo modificato con il
provvedimento ministeriale 12 gennaio 2015 richiamati in premessa,
sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n 145 del 19
giugno 2021.
2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Gavi» o
«Cortese di Gavi», consolidato con le modifiche ordinarie di cui al
comma 1, ed il relativo documento unico consolidato, figurano
rispettivamente agli allegati A e B del presente decreto.
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il
giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate,
entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla
Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a
disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del
regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore
nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione
da parte della Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione.
3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, le modifiche
ordinarie di cui all'art. 1 sono applicabili a decorrere dalla
campagna vendemmiale 2021/2022.
Inoltre, e' consentito lo smaltimento delle etichette detenute
dalle ditte interessate alla data di entrata in vigore del presente
decreto, che risultano conformi alle norme del preesistente
disciplinare di produzione richiamato in premessa, ma che non
risultano conformi alle disposizioni previste dall'art. 7
dell'allegato disciplinare di produzione, purche' tali etichette
siano utilizzate entro il 31 dicembre 2022.
4. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della DOP dei
vini «Gavi» o «Cortese di Gavi» di cui all'art. 1 saranno pubblicati
sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 6 agosto 2021
Il dirigente: Cafiero
Allegato A
Disciplinare di produzione della denominazione di
origine controllata dei vini «Gavi» o «Cortese di Gavi»
Art. 1.
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o
«Cortese di Gavi» gia' riconosciuta come denominazione di origine
controllata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno
1974, e' riservata ai vini bianchi che rispondono alle condizioni ed
ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Tali vini sono i seguenti:
«Gavi» o «Cortese di Gavi» tranquillo;
«Gavi» o «Cortese di Gavi» frizzante;
«Gavi» o «Cortese di Gavi» spumante;
«Gavi» o «Cortese di Gavi» Riserva;
«Gavi» o «Cortese di Gavi» Riserva Spumante metodo classico.
Art. 2.
Base ampelografica
La denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o
«Cortese di Gavi» con la specificazione «tranquillo», frizzante»,
«spumante» «Riserva» e «Riserva Spumante metodo classico» e'
riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti, presenti in
ambito aziendale, composti dal solo vitigno Cortese.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata e
garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi», di cui all'art. 1, e' cosi'
delimitata: partendo dall'estremo punto nord, corrispondente con
l'incrocio fra la strada provinciale Novi Ligure-Gavi e la via Edilio
Raggio dell'abitato di Novi Ligure la linea di delimitazione segue la
via Edilio Raggio sino all'incrocio con la strada statale n. 35-bis.
Seguendo la strada statale n. 35-bis verso Serravalle Scrivia
attraversa l'abitato Serravalle Scrivia sino al bivio con la
provinciale Gavi- Serravalle Scrivia, quindi percorrendo detta strada
provinciale raggiunge la galleria nei pressi della cascina Grilla.
Dalla galleria in localita' cascina Grilla, il comprensorio e'
delimitato dallo spartiacque sino al limite dei confini tra i comuni
di Gavi e Arquata Scrivia. Quindi la linea di delimitazione segue i
confini esterni dei comuni di Gavi, Carrosio, Bosio, Parodi e S.
Cristoforo, includendo nella zona di produzione l'intero territorio
di detti comuni. Seguendo il confine tra i comuni di S. Cristoforo e
Castelletto d'Orba, la linea di delimitazione attraversa la strada
provinciale S. Cristoforo-Capriata d'Orba, sino a raggiungere il
confine di Capriata d'Orba. Segue quindi il confine tra i comuni di
Capriata d'Orba e Castelletto d'Orba ad incontrare nuovamente la
strada provinciale S. Cristoforo-Capriata d'Orba. Percorrendo detta
strada la linea di delimitazione raggiunge il bivio per Francavilla
Bisio e proseguendo per la strada Capriata d'Orba - Francavilla
raggiunge l'abitato di Francavilla Bisio. Segue un breve tratto della
strada Francavilla Bisio-Basaluzzo sino al bivio con la strada per
Pasturana in localita' Madonnetta. Segue detta strada, verso
Pasturana, fino al ponte sul Rio Riasco; segue il corso di detto Rio,
verso monte, sino a raggiungere il ponte sulla strada Tassarolo-Novi
Ligure. Percorre quindi la strada Tassarolo-Novi Ligure sino al bivio
con la strada Gavi-Novi Ligure e successivamente detta strada sino
all'incrocio con la via Edilio Raggio nell'abitato di Novi Ligure.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione di vini a denominazione di origine controllata e garantita
«Gavi» o «Cortese di Gavi» devono essere quelle tradizionali della
zona, e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le
specifiche caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti
collinari di giacitura ed orientamento adatti ed i cui terreni siano
di natura calcarea-argillosa-marnosa, con esclusione delle giaciture
pianeggianti ed umide di fondovalle.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed il sistema di
potatura nei nuovi impianti devono essere quelli tradizionali, e
comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del
vino.
I nuovi impianti ed i reimpianti dovranno avere un numero di
ceppi per ettaro non inferiore a 3.300.
La resa massima di uva per ettaro dei vigneti, in coltura
specializzata, destinati alla produzione di «Gavi» o «Cortese di
Gavi» «tranquillo», «frizzante», «spumante» non deve essere superiore
a 9,5 tonnellate; per le tipologie di cui sopra che utilizzino la
menzione «vigna» la resa massima di uva per ettaro dei vigneti non
deve essere superiore a 8,50 tonnellate; la resa massima di uva per
ettaro dei vigneti, in coltura specializzata, destinati alla
produzione di «Gavi» o «Cortese di Gavi» «Riserva» e «Riserva
Spumante metodo classico» non deve essere superiore a 6,50
tonnellate.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione
massima per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in
rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.
Per la produzione di «Gavi» o «Cortese di Gavi» «tranquillo»,
«frizzante», «spumante», che utilizzi la menzione «vigna», il
vigneto, di eta' inferiore ai sette anni, dovra' avere una resa
ettaro ulteriormente ridotta come di seguito indicato:
al terzo anno di impianto: 5,10 t uva/ha
al quarto anno di impianto: 5,95 t uva/ha
al quinto anno di impianto: 6,80 t uva/ha
al sesto anno di impianto: 7,65 t uva/ha
dal settimo anno di impianto in poi: 8,50 t uva/ha.
Per la produzione di «Gavi» o «Cortese di Gavi» «Riserva» e
«Riserva Spumante metodo classico», il vigneto, di eta' inferiore ai
sette anni, dovra' avere una resa ettaro ulteriormente ridotta come
di seguito indicato:
al terzo anno di impianto: 3,90 t uva/ha
al quarto anno di impianto: 4,55 t uva/ha
al quinto anno di impianto: 5,20 t uva/ha
al sesto anno di impianto: 5,85 t uva/ha
dal settimo anno di impianto in poi: 6,50 t uva/ha.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi» devono essere
riportati nel limite di cui sopra, fermo restando il limite resa
uva/vino per i quantitativi di cui al comma successivo, purche' la
produzione globale non superi del 20% il limite medesimo; oltre tale
valore decade il diritto alla denominazione di origine controllata e
garantita per tutto il prodotto.
La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore
al 70%.
Qualora superi questo limite ma non il 75%, l'eccedenza non ha
diritto alla D.O.C.G.
Oltre il 75% decade il diritto alla D.O.C.G. per tutto il
prodotto.
La Regione Piemonte, sentito il parere degli interessati, con
proprio decreto, puo' modificare di anno in anno, prima della
vendemmia, il limite massimo di produzione delle uve per ettaro per
la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e
garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi» inferiore a quello fissato dal
presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a
denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di
Gavi» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,00 % vol
per la tipologia Riserva e «Riserva Spumante metodo classico», 9,50%
vol per le tipologie tranquillo e frizzante, e di 9,00% vol. per la
tipologia spumante.
Per queste ultime tipologie, le uve destinate alla produzione di
prodotti che utilizzino la menzione «vigna» dovranno avere un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di 10,5 % vol.
La regione, su richiesta del Consorzio e sentite le
rappresentanze della filiera, vista la situazione di mercato, puo'
stabilire la sospensione o regolamentazione temporanea delle
iscrizioni agli schedari viticoli, per i vigneti di nuovo impianto
che aumentano il potenziale produttivo.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione dei vini a denominazione di
origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi» devono
essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata
dall'art. 3.
Le operazioni di elaborazione e affinamento dei vini a
denominazione di origine controllata e garantita «Gavi Frizzante» e
«Gavi Spumante», possono essere effettuate nel territorio
amministrativo delle province piemontesi di Alessandria, Asti e
Cuneo.
La durata della permanenza sulle fecce della partita destinata a
Gavi spumante e' minimo di sei mesi per la fermentazione in
recipienti chiusi provvisti di dispositivi agitatori (metodo charmat)
e minimo di nove mesi per la fermentazione in bottiglia (metodo
classico).
La tipologia dei vini a denominazione di origine controllata e
garantita «Gavi o «Cortese di Gavi» «Riserva» prevede un anno di
invecchiamento, di cui sei mesi di affinamento in bottiglia; il
periodo di invecchiamento decorre dal 15 ottobre successivo alla
vendemmia al 14 ottobre dell'anno seguente; l'immissione in commercio
e' consentita dal 1° novembre dell'anno successivo alla vendemmia.
Le operazioni di imbottigliamento dei vini a denominazione di
origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi» «Riserva»
e «Riserva Spumante metodo classico» devono essere effettuate
all'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3.
Conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea,
l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella
predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualita',
garantire l'origine e assicurare l'efficacia dei controlli.
Conformemente alla vigente normativa dell'unione europea, a
salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che
tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori
dell'area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni
individuali alle condizioni della vigente normativa nazionale.
La tipologia dei vini a denominazione di origine controllata e
garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi» «Riserva Spumante metodo
classico» prevede due anni di invecchiamento a decorrere dal 15
ottobre successivo alla vendemmia, di cui diciotto mesi di permanenza
sui lieviti in bottiglia.
E' ammessa la pratica dell'arricchimento.
Art. 6.
Caratteristiche dei vini al consumo
I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gavi»
o «Cortese di Gavi» all'atto dell'immissione al consumo devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:
Tipologia tranquillo:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, delicato;
sapore: secco, gradevole, di gusto fresco ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Tipologia frizzante:
spuma: fine ed evanescente
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: fine, delicato, caratteristico;
sapore: secco, gradevole, di gusto fresco ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Tipologia spumante:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
spuma: fine e persistente;
odore: fine, delicato, caratteristico;
sapore: da brut nature a extra dry, armonico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Tipologia Riserva:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: fine, delicato, caratteristico;
sapore: armonico, secco, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 5,5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
Tipologia Riserva Spumante metodo classico:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
spuma: fine e persistente;
odore: fine, delicato, caratteristico;
sapore: da brut nature a extra dry, armonico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno,
il sapore del vino «Gavi» o «Cortese di Gavi», nella tipologia
«Tranquillo», «Riserva» e «Riserva Spumante metodo classico», puo'
rivelare sentore di legno.
Art. 7.
Etichettatura e presentazione
1) Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di
origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi» e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle
previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi
«extra», «fine», «scelto», «selezionato», e similari.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
2) Per le tipologie «tranquillo», «frizzante», «spumante», e'
consentito l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche
aggiuntive che facciano riferimento ai comuni e alle frazioni
riportati nell'allegato al presente disciplinare.
L'elenco delle particelle di cui ogni frazione e' composta e'
riportato ai seguenti link:
https://www.consorziogavi.com/gavi-docg/
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/viticoltur
a-enologia
L'indicazione del comune deve figurare in etichetta e negli
imballaggi al di sotto della dicitura «Denominazione di origine
controllata e garantita», riportando esclusivamente la dicitura «del
comune di ...» eventualmente seguita dal nome della frazione, purche'
le uve provengano dal territorio indicato.
La dicitura «del comune di ...» comprensiva del nome del comune
di produzione delle uve deve essere riportata in etichetta e negli
imballaggi utilizzando lo stesso carattere, la stessa altezza e lo
stesso colore; la dicitura «del comune di ...» comprensiva del nome
del comune di produzione delle uve dovra' essere riportata in
etichetta e negli imballaggi con caratteri di dimensione inferiore o
uguale al 50% del carattere usato per la D.O.C.G. Gavi.
3) Nella designazione dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi» di cui all'art. 1
puo' essere utilizzata la menzione «vigna».
4) Per le tipologie «Riserva» e «Riserva Spumante metodo
classico» e' vietato l'uso di indicazioni geografiche inerenti
comuni, frazioni e localita'.
5) La menzione «vigna» dovra' essere riportata in etichetta con
caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato
per la D.O.C.G. Gavi.
6) Per la tipologia «tranquillo» deve essere indicata in
etichetta l'annata di produzione delle uve. Per la tipologia
«Spumante metodo classico» deve essere indicata in etichetta la data
di sboccatura, mentre resta facoltativa l'indicazione del millesimo
riferito alla vendemmia.
7) Per la chiusura delle bottiglie dei vini «Gavi» o «Cortese di
Gavi» e' previsto l'utilizzo dei dispositivi ammessi dalla vigente
normativa, con esclusione del tappo a corona e del tappo a vite in
plastica. Per la tipologia «Riserva» e «Riserva spumante metodo
classico» e' obbligatorio il tappo in sughero».
8) Per il vino a D.O.C.G. «Gavi» o «Cortese di Gavi» Riserva
Spumante metodo classico deve essere riportata in etichetta la data
di sboccatura e l'indicazione del millesimo riferito alla vendemmia.
Art. 8.
Legame con l'ambiente
A) Informazioni sulla zona geografica
La zona geografica delimitata ricade nell'estremo angolo sud
orientale del Piemonte, una frontiera fisica e geologica dove si
incontrano la grande pianura e la montagna, i terreni alluvionali e
gli affioramenti di epoche remote, laddove sono coltivati i
rigogliosi vigneti del «Gavi» o «Cortese di Gavi».
Il terroir dal punto di vista geologico si divide in tre fasce:
le terre rosse, un'alternanza di marne e arenarie, e una terza fascia
nella parte meridionale, composta da marne argillose bianche.
La pendenza dei terreni coltivati e' variabile e l'esposizione
generale e' orientata verso nord-ovest e sud-est.
Il clima puo' essere considerato di transizione, moderatamente
continentale e caratterizzato da inverni lunghi e rigidi, con
nevicate abbastanza frequenti ed abbondanti, quanto piu' ci sposta
verso l'area appenninica meridionale; la stagione estiva, in
compenso, rispetto alla vicina area sub-padana, e' piu' fresca e
ventilata.
Il Gavi, inteso come territorio e come vino, e' espressione di
peculiari condizioni pedoclimatiche che ne aumentano il fascino, ma
anche la ricchezza di gusto e profumi che la terra vi trasferisce.
B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del
prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente
geografico.
Il Cortese di Gavi e' un vitigno autoctono di antico provato
stanziamento nella zona, da cui deriva un ambientamento ed un
adattamento plurisecolare al terreno e al clima.
La vocazione vitivinicola del Gaviese ha origini antiche, come
testimonia il primo documento conservato nell'Archivio di Stato di
Genova, datato 3 giugno 972. Vi si parla dell'affitto di vigne da
parte del vescovo di Genova a due cittadini gaviesi. Il primo
riferimento a impianti di «viti tutte di cortese» si riscontra nella
corrispondenza tra il castello di Montaldeo e il marchese Doria, nel
1659.
Nel 1798 il conte Nuvolone, vicedirettore della Societa' Agraria
di Torino, redige la stesura della prima ampelografia dei vitigni
coltivati sul territorio piemontese e cita il Cortese nella forma
dialettale Corteis affermando che: «ha grappoli alquanto lunghetti,
acini piuttosto grossi, quando e' matura diviene gialla ed e' buona
da mangiare, fa buon vino, e' abbondante e si conserva».
L'incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, e' in
particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti
tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente
disciplinare di produzione:
base ampelografica dei vigneti: il Gavi docg e' prodotto
tradizionalmente da uve cortese 100 %, coltivate all'interno di una
precisa area geografica, prevalentemente collinare, della fascia
meridionale della provincia di Alessandria;
le forme di allevamento anche per i nuovi impianti, sono quelli
tradizionali con maggior impiego del sistema a Guyot, caratteristico
della viticoltura di qualita'.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui
alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
L'orografia collinare dell'area di produzione, nella parte sud-
orientale della provincia di Alessandria, la prevalente esposizione a
nord-ovest sud-est, nonche' la pendenza che aumenta con
l'approssimarsi della fascia appenninica, concorrono a determinare un
ambiente particolarmente vocato per la coltivazione dei vigneti del
«Gavi docg». Da tale area sono peraltro esclusi i terreni di
fondovalle non adatti ad una viticoltura di qualita'.
In particolare, l'alternanza tra marne argillose - dette
localmente «terre bianche», e «terre rosse» caratterizzate da suoli
bruni, lisciviati e idromorfi a frangipan determinano la ricchezza
pedologica che arricchisce di sfumature l'espressione del vitigno
cortese.
Trattasi di terre che mal si prestano all'utilizzazione intensiva
di altre colture agrarie (anche in relazione alla loro giacitura); ma
proprio in virtu' di tali caratteristiche sono idonei ad una
vitivinicoltura di qualita', con basse rese produttive, conferendo ai
vini particolare vigore e complessita'. La millenaria storia
vitivinicola del territorio della Denominazione, attestata da
numerosi documenti, costituisce la fondata prova della indissolubile
interazione esistente tra i fattori umani e le peculiari
caratteristiche qualitative del «Gavi docg».
Le tecniche di coltivazione della vite sono state tramandate nei
secoli, radicando nel territorio la cultura enologica e facendo del
Gavi docg la primaria fonte di reddito della zona vocata, nonche' il
filo conduttore che lega gli undici comuni della denominazione.
Nato per le corti, questo vino non ha mai tradito la sua
vocazione alla qualita' e all'eleganza, al contrario queste sono
state affinate in epoca moderna attraverso tecniche all'avanguardia,
fino ad ottenere un vino rinomato ed apprezzato nei cinque
continenti, le cui peculiari caratteristiche sono descritte all'art.
6 del disciplinare.
Art. 9.
Riferimenti alla struttura di controllo
ValoriItalia S.r.l.
Sede legale:
Via Venti Settembre 98/G 00187 - Roma
Tel. +3906-45437975
mail: info@valoritalia.it
Sede operativa per l'attivita' regolamentata: Corte Zerbo, 27 -
15066 - Gavi (AL).
La societa' Valoritalia e' l'organismo di controllo autorizzato
dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo, ai sensi dell'art. 64 della legge n. 238/2016 che effettua
la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente
disciplinare, conformemente all'art. 19, par. 1, 1° capoverso,
lettera a) e c), ed all'art. 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i
prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei
controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera
filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento),
conformemente al citato art. 19, par. 1, 2° capoverso. In
particolare, tale verifica e' espletata nel rispetto di un
predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme
al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2018.
Allegato 1
Elenco dei comuni:
Bosio
Carrosio
Capriata d'Orba
Francavilla Bisio
Gavi
Novi Ligure
Parodi Ligure
Pasturana
San Cristoforo
Serravalle Scrivia
Tassarolo.
Elenco delle frazioni:
Nel Comune di Bosio:
Costa Santo Stefano
Capanne di Marcarolo.
Nel Comune di Gavi:
Monterotondo
Pratolungo
Rovereto.
Nel Comune di Parodi Ligure:
Cadepiaggio
Tramontana.
Allegato B
Comunicazione di modifica ordinaria che modifica
il documento unico «Gavi» o «Cortese di Gavi»
Denominazione/Denominazioni
Gavi (it)
Cortese di Gavi (it)
Tipo di indicazione geografica:
DOP - Denominazione di origine protetta
Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
4. Vino spumante
8. Vino frizzante
Descrizione dei vini:
a. Gavi D.O.C.G. Tranquillo
Breve descrizione testuale:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, delicato;
sapore: secco, gradevole, di gusto fresco ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e
dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali:
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
-
Acidita' totale minima:
5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro):
-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro):
-
b. Gavi D.O.C.G. Frizzante
Breve descrizione testuale:
spuma: fine ed evanescente
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: fine, delicato, caratteristico;
sapore: secco, gradevole, di gusto fresco ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e
dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali:
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
-
Acidita' totale minima:
5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro):
-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro):
-
comma Gavi D.O.C.G. Spumante
Breve descrizione testuale:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
spuma: fine e persistente;
odore: fine, delicato, caratteristico;
sapore: da brut nature a extra dry, armonico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e
dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali:
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
-
Acidita' totale minima:
5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro):
-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro):
-
d. Gavi D.O.C.G. Riserva
Breve descrizione testuale:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: fine, delicato, caratteristico;
sapore: armonico, secco, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e
dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali:
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
-
Acidita' totale minima:
5,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro):
-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro):
-
e. Gavi D.O.C.G. Riserva Spumante Metodo Classico
Breve descrizione testuale:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
spuma: fine e persistente;
odore: fine, delicato, caratteristico;
sapore: da brut nature a extra dry, armonico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e
dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali:
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
-
Acidita' totale minima:
5,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro):
-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro):
-
Pratiche di vinificazione:
Pratiche enologiche specifiche
-
Rese massime:
1. Gavi D.O.C.G. Tranquillo, Frizzante, Spumante
9500 chilogrammi di uve per ettaro
2. Gavi D.O.C.G. Vigna
8500 chilogrammi di uve per ettaro
3. Gavi D.O.C.G. Riserva e Riserva Spumante M.C.
6500 chilogrammi di uve per ettaro
4. Gavi D.O.C.G. Tranquillo, Frizzante, Spumante
66,500 ettolitri per ettaro
5. Gavi D.O.C.G. Vigna
59,50 ettolitri per ettaro
6. Gavi D.O.C.G. Riserva e Riserva Spumante M.C.
45,50 ettolitri per ettaro
Zona geografica delimitata
La zona di produzione delle uve atte a Gavi docg ricade nella
Regione Piemonte e comprende in tutto o in parte il territorio
di undici comuni della provincia di Alessandria: parte del comune di
Novi Ligure e di Serravalle Scrivia, l'intero territorio del comune
di Gavi, Carrosio, Bosio, Parodi e S. Cristoforo, parte del comune di
Capriata d'Orba, Francavilla Bisio, Pasturana e Tassarolo.
Varieta' principale/i di uve da vino
Cortese B.
Descrizione del legame/dei legami
«Gavi» D.O.C.G. tranquillo
II Cortese e' un vitigno autoctono di millenario stanziamento
nella zona di produzione della docg Gavi. L'orografia collinare,
l'esposizione nordovest sudest e la pendenza dei vigneti di questa
denominazione costituiscono l'ambiente ideale per il Cortese. Da tale
area sono stati esclusi i terreni di fondovalle non adatti ad una
viticoltura di qualita'. L'alternanza tra marne argillose - dette
localmente «terre bianche», e «terre rosse» caratterizzate da suoli
bruni, lisciviati e idromorfi a frangipan, determinano la ricchezza
pedologica che arricchisce di sfumature l'espressione del vitigno
cortese. Sono terre che mal si prestano all'utilizzazione intensiva
di altre colture agrarie (anche in relazione alla loro giacitura); ma
proprio in virtu' di tali caratteristiche sono idonee ad una
vitivinicoltura di qualita', con basse rese produttive, conferendo ai
vini particolare vigore e complessita'. La millenaria storia
vitivinicola del territorio della denominazione, attestata da
numerosi documenti, costituisce la fondata prova della indissolubile
interazione esistente tra i fattori umani e le peculiari
caratteristiche qualitative del «Gavi docg». Le tecniche di
coltivazione della vite sono state tramandate nei secoli, radicando
nel territorio la cultura enologica e facendo del Gavi docg la
primaria fonte di reddito della zona, nonche' il filo conduttore che
lega gli undici comuni della Denominazione. Nato per le corti, questo
vino non ha mai tradito la sua vocazione alla qualita' e
all'eleganza, al contrario queste sono state affinate in epoca
moderna attraverso tecniche all'avanguardia, fino ad ottenere un vino
rinomato ed apprezzato nei cinque continenti.
«Gavi» D.O.C.G. frizzante
II Cortese e' un vitigno autoctono di millenario stanziamento
nella zona di produzione della docg Gavi. L'orografia collinare,
l'esposizione nordovest sudest e la pendenza dei vigneti di questa
denominazione costituiscono l'ambiente ideale per il Cortese. Da tale
area sono stati esclusi i terreni di fondovalle non adatti ad una
viticoltura di qualita'. L'alternanza tra marne argillose - dette
localmente «terre bianche», e «terre rosse» caratterizzate da suoli
bruni, lisciviati e idromorfi a frangipan, determinano la ricchezza
pedologica che arricchisce di sfumature l'espressione del vitigno
cortese. Sono terre che mal si prestano all'utilizzazione intensiva
di altre colture agrarie (anche in relazione alla loro giacitura); ma
proprio in virtu' di tali caratteristiche sono idonee ad una
vitivinicoltura di qualita', con basse rese produttive, conferendo ai
vini particolare vigore e complessita'. La millenaria storia
vitivinicola del territorio della denominazione, attestata da
numerosi documenti, costituisce la fondata prova della indissolubile
interazione esistente tra i fattori umani e le peculiari
caratteristiche qualitative del «Gavi docg». Le tecniche di
coltivazione della vite sono state tramandate nei secoli, radicando
nel territorio la cultura enologica e facendo del Gavi docg la
primaria fonte di reddito della zona, nonche' il filo conduttore che
lega gli undici comuni della denominazione. Nato per le corti, questo
vino non ha mai tradito la sua vocazione alla qualita' e
all'eleganza, al contrario queste sono state affinate in epoca
moderna attraverso tecniche all'avanguardia, fino ad ottenere un vino
rinomato ed apprezzato nei cinque continenti.
«Gavi» D.O.C.G. spumante
II Cortese e' un vitigno autoctono di millenario stanziamento
nella zona di produzione della docg Gavi. L'orografia collinare,
l'esposizione nordovest sudest e la pendenza dei vigneti di questa
denominazione costituiscono l'ambiente ideale per il Cortese. Da tale
area sono stati esclusi i terreni di fondovalle non adatti ad una
viticoltura di qualita'. L'alternanza tra marne argillose - dette
localmente «terre bianche», e «terre rosse» caratterizzate da suoli
bruni, lisciviati e idromorfi a frangipan, determinano la ricchezza
pedologica che arricchisce di sfumature l'espressione del vitigno
cortese. Sono terre che mal si prestano all'utilizzazione intensiva
di altre colture agrarie (anche in relazione alla loro giacitura); ma
proprio in virtu' di tali caratteristiche sono idonee ad una
vitivinicoltura di qualita', con basse rese produttive, conferendo ai
vini particolare vigore e complessita'. La millenaria storia
vitivinicola del territorio della denominazione, attestata da
numerosi documenti, costituisce la fondata prova della indissolubile
interazione esistente tra i fattori umani e le peculiari
caratteristiche qualitative del «Gavi docg». Le tecniche di
coltivazione della vite sono state tramandate nei secoli, radicando
nel territorio la cultura enologica e facendo del Gavi docg la
primaria fonte di reddito della zona, nonche' il filo conduttore che
lega gli undici comuni della denominazione. Nato per le corti, questo
vino non ha mai tradito la sua vocazione alla qualita' e
all'eleganza, al contrario queste sono state affinate in epoca
moderna attraverso tecniche all'avanguardia, fino ad ottenere un vino
rinomato ed apprezzato nei cinque continenti.
«Gavi» D.O.C.G. Riserva
II Cortese e' un vitigno autoctono di millenario stanziamento
nella zona di produzione della docg Gavi. L'orografia collinare,
l'esposizione nordovest sudest e la pendenza dei vigneti di questa
denominazione costituiscono l'ambiente ideale per il Cortese. Da tale
area sono stati esclusi i terreni di fondovalle non adatti ad una
viticoltura di qualita'. L'alternanza tra marne argillose - dette
localmente «terre bianche», e «terre rosse» caratterizzate da suoli
bruni, lisciviati e idromorfi a frangipan, determinano la ricchezza
pedologica che arricchisce di sfumature l'espressione del vitigno
cortese. Sono terre che mal si prestano all'utilizzazione intensiva
di altre colture agrarie (anche in relazione alla loro giacitura); ma
proprio in virtu' di tali caratteristiche sono idonee ad una
vitivinicoltura di qualita', con basse rese produttive, conferendo ai
vini particolare vigore e complessita'. La millenaria storia
vitivinicola del territorio della denominazione, attestata da
numerosi documenti, costituisce la fondata prova della indissolubile
interazione esistente tra i fattori umani e le peculiari
caratteristiche qualitative del «Gavi docg». Le tecniche di
coltivazione della vite sono state tramandate nei secoli, radicando
nel territorio la cultura enologica e facendo del Gavi docg la
primaria fonte di reddito della zona, nonche' il filo conduttore che
lega gli undici comuni della denominazione. Nato per le corti, questo
vino non ha mai tradito la sua vocazione alla qualita' e
all'eleganza, al contrario queste sono state affinate in epoca
moderna attraverso tecniche all'avanguardia, fino ad ottenere un vino
rinomato ed apprezzato nei cinque continenti.
«Gavi» D.O.C.G. Riserva Spumante metodo classico
II Cortese e' un vitigno autoctono di millenario stanziamento
nella zona di produzione della docg Gavi. L'orografia collinare,
l'esposizione nordovest sudest e la pendenza dei vigneti di questa
denominazione costituiscono l'ambiente ideale per il Cortese. Da tale
area sono stati esclusi i terreni di fondovalle non adatti ad una
viticoltura di qualita'. L'alternanza tra marne argillose - dette
localmente «terre bianche», e «terre rosse» caratterizzate da suoli
bruni, lisciviati e idromorfi a frangipan, determinano la ricchezza
pedologica che arricchisce di sfumature l'espressione del vitigno
cortese. Sono terre che mal si prestano all'utilizzazione intensiva
di altre colture agrarie (anche in relazione alla loro giacitura); ma
proprio in virtu' di tali caratteristiche sono idonee ad una
vitivinicoltura di qualita', con basse rese produttive, conferendo ai
vini particolare vigore e complessita'. La millenaria storia
vitivinicola del territorio della denominazione, attestata da
numerosi documenti, costituisce la fondata prova della indissolubile
interazione esistente tra i fattori umani e le peculiari
caratteristiche qualitative del «Gavi docg». Le tecniche di
coltivazione della vite sono state tramandate nei secoli, radicando
nel territorio la cultura enologica e facendo del Gavi docg la
primaria fonte di reddito della zona, nonche' il filo conduttore che
lega gli undici comuni della denominazione. Nato per le corti, questo
vino non ha mai tradito la sua vocazione alla qualita' e
all'eleganza, al contrario queste sono state affinate in epoca
moderna attraverso tecniche all'avanguardia, fino ad ottenere un vino
rinomato ed apprezzato nei cinque continenti.
Ulteriori condizioni essenziali (Confezionamento,
etichettatura, altri requisiti)
Gavi DOCG
Quadro di riferimento giuridico:
Nella legislazione unionale
Tipo di condizione supplementare:
Imbottigliamento nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione:
Le operazioni di imbottigliamento dei vini a denominazione di
origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi» «Riserva»
e «Riserva Spumante metodo classico», devono essere effettuate
all'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3.
Quadro di riferimento giuridico:
Nella legislazione unionale
Tipo di condizione supplementare:
Deroga alla produzione nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione:
Le operazioni di elaborazione e affinamento dei vini a
denominazione di origine controllata e garantita «Gavi Frizzante» e
«Gavi Spumante», possono essere effettuate nel territorio
amministrativo delle province piemontesi di Alessandria, Asti e
Cuneo.
Link al disciplinare del prodotto
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT
/IDPagina/17126