Grana Padano Dop - Proposta di intergrazione del disciplinare 1986
Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi presa in considerazione l'istanza presentata in data 27 febbraio 1986 dal consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano tendente ad ottenere una integrazione al disciplinare di produzione del formaggio Grana Padano prodotto nel territorio della provincia di Trento
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
COMUNICATO
Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi sulla domanda di integrazione del disciplinare di produzione del formaggio «Grana Padano». (086A6027)
(GU n.182 del 7-8-1986)
Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
e tipiche dei formaggi, istituito a norma dell'art. 4 della legge 10
aprile 1954, n. 125, nella riunione dell'8 luglio 1986, presa in
considerazione l'istanza presentata in data 27 febbraio 1986 dal
consorzio per la tutela del formaggio «Grana Padano» tendente ad
ottenere, ai sensi dell'art. 3 della summenzionata legge 125/1954,
una integrazione al disciplinare di produzione del formaggio «Grana
Padano» riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 30
ottobre 1955, n. 1269, con riguardo al formaggio «Grana Padano»
prodotto nel territorio della provincia di Trento, considerato che il
formaggio «Grana Padano» prodotto in detto territorio, in relazione
alle speciali caratteristiche ambientali della zona, pur nel rispetto
dello standard qualitativo previsto dal disciplinare di cui trattasi,
presenta caratteristiche organolettiche particolari e piu'
eccentuate, ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle
istanze sopra citate proponendo che venga aggiunto in calce al
disciplinare del formaggio «Grana Padano» il seguente comma:
«unicamente per il formaggio "Grana Padano" prodotto nel
territorio della provincia di Trento, con latte:
proveniente dagli allevamenti di vacche lattifere che insistono
nelle vallate alpine del territorio medesimo, alimentate con foraggi
che escludono per tutto l'anno, insilati di ogni tipo;
proveniente dalla mungitura della sera e del mattino;
riposato e parzialmente scremato per affioramento;
sottoposto alla cagliatura con solo caglio di vitello;
assoggettato ad una sola lavorazione giornaliera con una
tecnica di lavorazione che si richiama alla tradizione artigiana
montana, e che presenti caratteristiche, di gusto e di aroma piu'
accentuati in relazione alle peculiari qualita' del latte impiegato,
viene riconosciuta la possibilita' di indicare il riferimento della
zona di origine».
Le eventuali istanze e controdeduzioni dovranno essere inviate
dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste -
Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
« Gioia del Colle Doc - Domanda di riconoscimento e disciplinare di produzione - 1986