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Grappa di Barolo IG

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Grappa di Barolo IG

La IG Grappa di Barolo e' riservata esclusivamente all'acquavite di vinaccia ottenuta dalla distillazione diretta di materie prime provenienti dalla vinificazione delle uve atte a produrre il vino a denominazione d'origine Barolo DOCG nel rispetto del suo disciplinare,  elaborata ed imbottigliata in impianti situati nella Regione Piemonte.

SCHEDA TECNICA Indicazione geografica «GRAPPA DI BAROLO»

1. Denominazione della bevanda spiritosa con indicazione geografica: Grappa di Barolo.
Categoria della bevanda spiritosa con indicazione geografica: Acquavite di vinaccia.
La denominazione «Grappa di Barolo» e' riservata esclusivamente all'acquavite di vinaccia  ottenuta dalla distillazione diretta di materie prime provenienti dalla vinificazione delle uve atte a produrre il vino a denominazione d'origine Barolo DOCG nel rispetto del suo disciplinare,  elaborata ed imbottigliata in impianti situati nella Regione Piemonte.
2. Descrizione della bevanda spiritosa.
a) Caratteristiche fisiche, chimiche e/o organolettiche della categoria.
e' ottenuta esclusivamente da vinacce fermentate e distillate direttamente mediante vapore  acqueo oppure dopo l'aggiunta di acqua;
alle vinacce puo' essere aggiunta una quantita' di fecce non superiore a 25 kg di fecce per 100 kg  di vinacce utilizzate;
la quantita' di alcole proveniente dalle fecce non puo' superare il 35 % della quantita' totale di  alcole nel prodotto finito;
la distillazione e' effettuata a meno di 86% vol.; e' autorizzata la ridistillazione alla stessa  gradazione alcolica;
ha un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 140 g/hl di alcole a 100% vol. e un tenore  massimo di metanolo di 1.000 g/hl di alcole a 100% vol.;
non deve essere addizionata di alcole etilico, diluito o non diluito;
puo' contenere caramello aggiunto solo come colorante per la «Grappa di Barolo» sottoposta ad  invecchiamento almeno 12 mesi, secondo le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti. 
b) Caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto alla categoria cui appartiene.
tenore di sostanze volatili diverse dagli alcoli etilico e metilico non inferiore a 140 g/hl di alcole a  100 per cento in volume;
ha un titolo alcolometrico volumico minimo di 40% vol.; 
non e' aromatizzata, sono esclusi anche i metodi di produzione con aggiunta di piante aromatiche  o loro parti, nonche' frutta o loro parti.
c) Zona geografica interessata.
Iintero territorio della Regione Piemonte.
d) Metodo di produzione della bevanda interessata.
La «Grappa di Barolo» e' ottenuta per distillazione, direttamente mediante vapore acqueo oppure  con l'aggiunta di acqua nell'alambicco, di materie prime in ottimo stato di conservazione.  Le vinacce fermentate provengono dalla vinificazione delle uve atte a produrre il  vino a denominazione d'origine Barolo DOCG.
Nella produzione della grappa e' consentito l'impiego di fecce liquide naturali di vino atto a  produrre Barolo DOCG nella misura massima di 25 kg per 100 kg di vinacce utilizzate. La  quantita' di alcol proveniente dalle fecce non puo' superare il 35 per cento della quantita' totale di  alcole nel prodotto finito. L'impiego delle fecce liquide naturali di vino atto a diventare Barolo  DOCG puo' avvenire mediante l'aggiunta delle fecce alle vinacce prima del passaggio in distillazione, o mediante disalcolazione in parallelo della vinaccia e delle fecce e invio alla  distillazione della miscela delle due flemme o dei vapori alcolici, o mediante disalcolazione  separata delle vinacce e delle fecce e successivo invio diretto alla distillazione. Dette operazioni  devono essere effettuate nella medesima distilleria di produzione.
La distillazione delle vinacce fermentate, in impianto continuo o discontinuo, deve essere  effettuata a meno di 86 per cento in volume. 
Entro tale limite e' consentita la ridistillazione del prodotto.
L'osservanza dei limiti previsti deve risultare dalla tenuta di registri vidimati in cui sono riportati  giornalmente i quantitativi e il tenore alcolico delle vinacce, delle fecce liquide naturali di vino  atto a produrre la denominazione d'origine Barolo DOCG avviate alla distillazione, nonche' delle  flemme, nel caso in cui l'avvio di queste ultime alla distillazione sia effettuato successivamente  alla loro produzione.
Nella preparazione della grappa «Grappa di Barolo» e' consentita l'aggiunta di:
zuccheri, nel limite massimo di 20 grammi per litro, espresso in zucchero invertito in conformita'  alle definizioni di cui al punto 3, lettere da a) a c) dell'Allegato I del Regolamento CE n.  110/2008;
caramello, solo per la grappa sottoposta ad invecchiamento almeno dodici mesi, secondo le  secondo le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti.
Nella presentazione e nella promozione e' consentito l'uso dei termini «vecchia» o «invecchiata»  per la «Grappa di Barolo» sottoposta ad invecchiamento in botti, tini ed altri recipienti di legno  non verniciati ne' rivestiti, per un periodo non inferiore a dodici mesi, in regime di sorveglianza  fiscale, in impianti ubicati nel territorio della Regione Piemonte. Sono consentiti i normali trattamenti di conservazione del legno dei recipienti. E' consentito altresi' l'uso dei termini  «riserva» o «stravecchia» per la «Grappa di Barolo» invecchiata almeno 18 mesi. Puo' essere  specificata la durata dell'invecchiamento, espressa in mesi e in anni, o soltanto in mesi.
e) Elementi che dimostrano il legame con l'ambiente geografico o con l'origine geografica.
La storia della grappa prodotta nella regione Piemonte affonda le sue radici a diversi secoli fa. Nei  territori piemontesi ampiamente coltivati a vigneto, l'arte distillatoria era una pratica diffusa  in ogni classe sociale: gli alambicchi erano presenti nelle residenze nobiliari e nelle grandi aziende  agricole e la bevanda ottenuta, chiamata prima semplicemente acquavite, poi branda e  infine grappa, era apprezzata e consumata da sovrani e contadini. Nel tempo l'attivita' della  distillazione nella regione e' stata regolamentata e sottoposta a tassazione specifica a  testimonianza dell'interesse e del commercio di cui godeva. Si e' assistito all'evoluzione delle tecniche di lavorazione: i primi alambicchi erano a fuoco diretto, poi sono stati messi a punto le  caldaiette, il sistema a bagnomaria e infine l'alambicco continuo. Nel corso del tempo le nuove  tecniche hanno affiancato via via le piu' antiche e la loro coesistenza continua oggi a preservare e  valorizzare una tradizione artigiana che otteniene prodotti di grande qualita' che presentano gli  aromi e i sapori dei grandi vitigni piemontesi. Nel diciannovesimo secolo numerose  testimonianze storiche narrano che Camillo Benso Conte di Cavour, protagonista della politica di  quel tempo, gradiva molto il distillato che proveniva dalle vinacce ottenute dalla lavorazione delle  uve dei suoi vigneti. Si dice che al castello di Grinzane egli giudicasse severamente la  qualita' del distillato. In quel periodo, come oggi, il vitigno Nebbiolo era diffuso in tutto il  Piemonte ed offriva vini con caratteristiche differenti a seconda dei terreni. 
Nel secolo successivo la qualita' superiore delle uve Nebbiolo di una particolare zona dell'albese e'  stata rivelata, identificata e di conseguenza anche la grappa prodotta con le vinacce di quelle  uve ha acquisito particolare notorieta'. Nel 1966, il vino Barolo ha ottenuto ufficialmente il  riconoscimento della denominazione d'origine ed e' iniziato ufficialmente, allo stesso tempo,  anche la valorizzazione dell'acquavite ottenuta dalle rispettive vinacce che si e' diffusa come  «Grappa di Barolo» prima ancora che una norma ne stabilisse l'utilizzo, ed ha raggiunto notorieta'  ed apprezzamento sul mercato quale eccellenza piemontese, ricercata in tutto il  mondo insieme al relativo vino. Con il Regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio del 29 maggio  1989 la «Grappa di Barolo» e' stata iscritta per la prima volta nell'allegato II delle  denominazioni geografiche comunitarie delle bevande spiritose.
Per la «Grappa di Barolo» la provenienza delle materie prime deve essere comprovata mediante  l'uso di registri vidimati in cui siano riportati i dati relativi alle quantita' acquistate, alle quantita' giornaliere utilizzate e alle quantita' di prodotti finiti ottenuti espresse in anidro e in idrato. Le  vinacce provengono dalla vinificazione delle uve atte a produrre il vino a denominazione d'origine  Barolo DOCG nel rispetto del suo disciplinare (D.P.R. 23 aprile 1966). In particolare le  uve, vinificate nel rispetto delle specifiche norme di elaborazione, provengono dai vigneti  composti dal vitigno Nebbiolo presenti nella zona di produzione delimitata e allevati secondo le  condizioni colturali tradizionali della zona, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche 
caratteristiche di qualita'.
f) Disposizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali.
Disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Barolo»  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1966 (Gazzetta Ufficiale n. 146 -  15 giugno 1966) e successive modifiche.
g) Termini aggiuntivi all'indicazione geografica e norme specifiche in materia di etichettatura.
La «Grappa di Barolo», deve essere etichettata in conformita' al decreto legislativo 27 gennaio  1992, n. 109, e successive modifiche e nel rispetto dei seguenti principi:
il termine «Grappa di Barolo» puo' essere completato dal riferimento al metodo di distillazione,  continuo o discontinuo, e al tipo di alambicco; l'alambicco a bagnomaria puo' essere specificato come «Bagnomaria piemontese»;
e' vietato utilizzare i simboli e le diciture DOCG e DOP sia in sigla che per esteso.
h) Nome e indirizzo del richiedente.
Istituto Grappa Piemonte, Piazza Medici n. 8 - 14100 Asti.

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