Grappa friulana o Grappa del Friuli IG
La denominazione Grappa friulana o Grappa del Friuli e' esclusivamente riservata all'acquavite di vinaccia ottenuta da materie prime ricavate da uve prodotte e vinificate in Friuli-Venezia Giulia nonche' distillata e imbottigliata in impianti ubicati nel medesimo territorio.
SCHEDA TECNICA INDICAZIONE GEOGRAFICA "GRAPPA FRIULANA" O "GRAPPA DEL FRIULI"
1. Denominazione della bevanda spiritosa con indicazione geografica: Grappa friulana o Grappa del Friuli
Categoria della bevanda spiritosa con indicazione geografica: Acquavite di vinaccia.
La denominazione Grappa friulana o Grappa del Friuli (da qui in
poi Grappa Friulana) e' esclusivamente riservata all'acquavite di
vinaccia ottenuta da materie prime ricavate da uve prodotte e
vinificate in Friuli-Venezia Giulia nonche' distillata e
imbottigliata in impianti ubicati nel medesimo territorio.
2. Descrizione della bevanda spiritosa
a) Caratteristiche fisiche, chimiche e/o organolettiche della categoria
e' ottenuta esclusivamente da vinacce fermentate e distillate
direttamente mediante vapore acqueo oppure dopo l'aggiunta di acqua;
alle vinacce puo' essere aggiunta una quantita' di fecce non
superiore a 25 kg di fecce per 100 kg di vinacce utilizzate;
la quantita' di alcole proveniente dalle fecce non puo'
superare il 35 % della quantita' totale di alcole nel prodotto finito;
la distillazione e' effettuata in presenza delle vinacce a
meno di 86 % vol.;
e' autorizzata la ridistillazione alla stessa gradazione alcolica;
ha un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 140 g/hl
di alcole a 100 % vol. e un tenore massimo di metanolo di 1.000 g/hl
di alcole a 100 % vol.;
non deve essere addizionata di alcole etilico, diluito o non diluito;
non e' aromatizzata; cio' non esclude i metodi di produzione
tradizionali individuati alla successiva lettera d);
puo' contenere caramello aggiunto solo come colorante per la
Grappa sottoposta ad invecchiamento almeno 12 mesi, secondo le
disposizioni comunitarie e nazionali vigenti.
b) Caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto
alla categoria cui appartiene
tenore di sostanze volatili diverse dagli alcoli etilico e
metilico non inferiore a 140 g/hl di alcole a 100 per cento in
volume;
il titolo alcolometrico volumico minimo e' di 40 % vol..
c) Zona geografica interessata
L'intero territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia.
d) Metodo di produzione della bevanda spiritosa
La Grappa Friulana e' ottenuta per distillazione,
direttamente mediante vapore acqueo oppure dopo l'aggiunta di acqua
nell'alambicco, di vinacce fermentate o semifermentate. Nella
produzione della Grappa Friulana e' consentito l'impiego di fecce
liquide naturali di vino nella misura massima di 25 kg per 100 kg di
vinacce utilizzate. La quantita' di alcole proveniente dalle fecce
non puo' superare il 35 per cento della quantita' totale di alcole
nel prodotto finito. L'impiego delle fecce liquide naturali di vino
puo' avvenire mediante aggiunta delle fecce alle vinacce prima del
passaggio in distillazione, o mediante disalcolazione in parallelo
della vinaccia e delle fecce e invio alla distillazione della miscela
delle due flemme, o dei vapori alcolici, o mediante disalcolazione
separata delle vinacce e delle fecce e successivo invio diretto alla
distillazione della miscela delle flemme. Dette operazioni devono
essere effettuate nella medesima distilleria di produzione.
La distillazione delle vinacce fermentate o semifermentate, in
impianto continuo o discontinuo, deve essere effettuata a meno di 86
per cento in volume. Entro tale limite e' consentita la
ridistillazione del prodotto ottenuto. L'osservanza dei limiti
previsti deve risultare dalla tenuta di registri vidimati in cui sono
riportati giornalmente i quantitativi e il tenore alcolico delle
vinacce, delle fecce liquide naturali di vino avviate alla
distillazione nonche' delle flemme.
Nella preparazione della Grappa Friulana e' consentita l'aggiunta
di
piante aromatiche o loro parti nonche' frutta o loro parti
secondo i metodi di produzione tradizionali;
zuccheri, nel limite massimo di 20 grammi per litro, espresso
in zucchero invertito in conformita' alle definizioni di cui al punto
3, lettere da a) a c) dell'Allegato I del Regolamento CE n.110/2008;
caramello, solo per la grappa sottoposta ad invecchiamento
almeno dodici mesi, secondo le disposizioni comunitarie e nazionali
vigenti.
Nella denominazione di vendita della Grappa Friulana deve essere
riportata l'indicazione di piante aromatiche o loro parti, nonche'
frutta o loro parti, se utilizzate.
La Grappa Friulana puo' essere sottoposta ad invecchiamento in
botti, tini ed altri recipienti di legno. Nella presentazione e nella
promozione e' consentito l'uso dei termini, "vecchia" o "invecchiata"
per la grappa sottoposta ad invecchiamento, in recipienti di legno
non verniciati ne' rivestiti, per un periodo non inferiore a dodici
mesi in regime di sorveglianza fiscale, in impianti ubicati nel
territorio del Friuli-Venezia Giulia. Sono consentiti i normali
trattamenti di conservazione del legno dei recipienti. E' consentito,
altresi', l'uso dei termini «riserva» o «stravecchia» per la grappa
invecchiata almeno 18 mesi. Puo' essere specificata la durata
dell'invecchiamento, espressa in mesi e in anni, o soltanto in mesi.
e) Elementi che dimostrano il legame con l'ambiente geografico
o con l'origine geografica
In Friuli le prime tracce di lavorazione delle vinacce per
trarne bevande alcoliche vengono fatte risalire dallo studioso Luigi
Papo de Montona al VI secolo d.C. nel Cividalese ad un insediamento
di popolazioni burgunde che mutuarono dalla "fermentazione" delle
mele quella delle vinacce. Nel basso Medio Evo, da atti del 1451 si
apprende l'esistenza a Cividale del Friuli di un apparecchio
metallico (alambicco) per la produzione di acquavite e a partire dal
XVI secolo numerosi documenti segnalano l'esistenza di intensi
commerci di acquavite, originari sia dal Friuli veneto, sia dalla
contea austriaca di Gorizia e viene pubblicato un trattato di un
protomedico di Gorizia del 1548 intitolato "Dall'acquavite e alle sue
mirabili virtu'". Nel XVIII secolo nel Friuli austriaco i documenti
sulla produzione dell'acquavite si fanno sempre piu' numerosi e nel
1744 si ha un importante provvedimento dell'Imperatrice Maria Teresa
d'Austria che permette la libera distillazione familiare. Nella
stessa epoca anche in altre zone del Friuli si trovano testimonianze
dei vari utilizzi dell'acquavite di vinaccia, sia come bevanda, sia a
scopi medicinali.
In una statistica industriale del 1890 riguardante la provincia
di Udine risultano registrate 33 distillerie di materia vinosa e vino
per un totale di 36 alambicchi semplici a fuoco diretto che
distillavano principalmente vinaccia rispetto ad altre materie prime.
A queste andavano aggiunte 238 distillerie agrarie attive, anch'esse
utilizzanti in larghissima parte vinacce, a cui andavano aggiunte
ulteriori 532 distillerie considerate inattive. Questo proliferare di
distillerie, unico in tutt'Italia, era il frutto di una favorevole
legislazione fiscale austriaca, perdurata fino al 1866, che aveva
incentivato il diffondersi di tanti piccoli e piccolissimi impianti
di distillazione, la cui produzione era finalizzata ai consumi
familiari e (mediante la vendita dei prodotti) all'integrazione del
modesto reddito generato dalle attivita' agricole del tempo.
Nel 1909, all'epoca dell'entrata in vigore della disciplina che
introduce la tassa giornaliera sui piccoli impianti di distillazione
nelle imprese agricole, una pubblicazione della Camera di commercio
di Udine attesta l'esistenza di 42 distillerie a contatore e di 70
piccole distillerie agrarie con distillazione prevalente di vinaccia
rispetto ad altre materie prime. Ed e' proprio negli anni a cavallo
fra il XIX e il XX secolo che si diffuse in queste terre l'uso comune
della denominazione "grappa" con specifico riferimento all'acquavite
di vinaccia, consolidandosi e andando a sostituire i termini
dialettali dei secoli precedenti. La legislazione dello Stato, che a
partire dagli Anni '50 del secolo scorso ando' ha disciplinato la
produzione dei distillati, codifico' anche la bevanda spiritosa
"grappa", qualificandola oggettivamente e attribuendole un primo
importante riconoscimento sul piano normativo senza entrare nel
merito delle tradizioni e distinzioni regionali, prevalentemente
legate alla distillazione di vinacce originarie del posto e ad alcune
differenziazioni nei metodi di produzione. Furono consorzi,
associazioni di distillatori e singole imprese a coltivare, difendere
e codificare i disciplinari delle grappe regionali con le specifiche
peculiarita' e tipicita', nel quadro della disciplina nazionale,
nella quale tutti si riconoscevano. Una testimonianza in tal senso e'
data dai convegni nazionali della grappa che si sono susseguiti a
partire dal 1968 fino agli inizi degli Anni '90. Tutti i convegni,
hanno avuto una marcata caratterizzazione regionale e tradizionale e
hanno coinciso con la lenta formazione di una disciplina comunitaria.
Con il Regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio del 29 maggio 1989
la "Grappa Friulana" e' stata iscritta per la prima volta
nell'allegato II delle denominazioni geografiche comunitarie delle
bevande spiritose. I distillatori friulani furono tra i principali
animatori di questo duplice processo e gli atti dei convegni, -
succedutisi in circa 25 anni - ne offrono una eloquente e puntuale
testimonianza.
Nel 1995, secondo i dati del Ministero delle finanze e dell'UTIF
di Udine erano attive in Friuli 15 distillerie di grappa che
producevano un po' piu' del 9% della grappa prodotta in Italia
(798.725 litri anidri su una produzione nazionale di 8,729.800 litri
anidri); percentuale questa che si colloca entro la forbice del
livello massimo del 12,32% del 1968 e di quello minimo del 7,86% del
1972. La distillazione avveniva in prevalenza con impianti
discontinui, ma anche con impianti continui e a bagnomaria. Le
vinacce avviate alla distillazione ammontavano a circa 17.500 t e
provenivano in larghissima misura da vitigni presenti in
Friuli-Venezia Giulia.
Fonti e letteratura
Dati statistici del Ministero delle finanze e UTIF di Udine,
Grappa: legittimazioni in Italia e in Friuli (UD GO PN); esportazioni
grappa dall'Italia e dal Friuli; quantita' corrispondenti ai
contrassegni di Stato distribuiti dall'UTIF di Udine (1968-1995)
Atti dei Convegni nazionali della grappa (anni 1968, 1970,
1971, 1972, 1974, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1987, 1990, 1993) :
Brunoro, A., L'industria distillatoria in provincia di Udine,
"Terra Friulana", n. 1, 1963
Ministero di agricoltura, industria e commercio, Statistica
industriale. Notizie sulle condizioni industriali della provincia di
Udine, Eredi Botta, Roma, 1890.
Papo, legge n. - Pesenti, A., La Grappa, Forte, Milano, 1984
Sensidoni, A. - Domenis, S. - Da Porto, La grappa friulana,
"Identita'", anno III (1984), n. 1, pp. 70-81.
Id., La grappa friulana. Nota II, "Identita'", anno III (1984),
n. 3, pp. 64-79.
Valentinis, G., Guida delle industrie e del commercio del
Friuli, Camera di commercio e Associazione fra commercianti ed
esercenti della citta' e della Provincia di Udine, Udine, 1910.
f) Condizioni da rispettare in forza di disposizioni
comunitarie e/o nazionali e/o regionali
D.P.R. 16 luglio 1997, n. 297.
g) Termini aggiuntivi all'indicazione geografica e norme
specifiche in materia di etichettatura
La Grappa Friulana deve essere etichettata in conformita' al
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modifiche e
nel rispetto dei seguenti principi.
1. Il termine Grappa Friulana puo' essere completato dal
riferimento:
a) al nome di un vitigno, qualora sia stata ottenuta in
distillazione da materie prime provenienti per il 100% in peso dalla
vinificazione di uve di tale vitigno; e' ammessa una tolleranza di
altri vitigni fino ad un massimo del 15% in peso;
b) ai nomi di non piu' di due vitigni, qualora sia stata
ottenuta dalla distillazione di materie prime interamente provenienti
dalla vinificazione di uve ottenute dalla coltivazione di tali
vitigni. I vitigni devono essere menzionati in etichetta in ordine
ponderale decrescente. Non e' consentita l'indicazione di vitigni
utilizzati in misura inferiore al 15% in peso.
L'indicazione dei vitigni in etichetta deve avvenire con lo
stesso carattere ed evidenza tipografica.
c) al nome di un vino DOC, DOCG o IGT qualora le materie prime
provengano da uve utilizzate nella produzione di detto vino; in tal
caso e' vietato utilizzare i simboli e le diciture (DOC, DOCG e IGT)
(DOP, IGP) sia in sigla che per esteso;
d) al metodo di distillazione, continuo o discontinuo, e al
tipo di alambicco.
2. Per le grappe che rispondono contemporaneamente a piu'
riferimenti di cui ai precedenti punti a), b) e c) deve comunque
essere utilizzata una sola denominazione di vendita.
h) Nome e indirizzo del richiedente
Federvini - Federazione Italiana Industriali Produttori,
Esportatori ed Importatori di Vini, Acquaviti, Liquori, Sciroppi,
Aceti ed affini - via Mentana 2b, 00185 Roma.
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