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Grappa lombarda o Grappa di Lombardia IG

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Grappa lombarda o Grappa di Lombardia IG

Le prime testimonianze storiche che riguardano la Grappa lombarda risalgono al XVII secolo. Nel  1617, infatti, Miguel Agusti agronomo ed ecclesiastico catalano, priore del tempio di San Giovanni  in Perpignano e cappellano del Sovrano Ordine di Malta, pubblica un'opera in quattro volumi dal  titolo «Libre dels secrets d'agricoltura, casa rustica y pastoril» dove descrive compiutamente un  alambicco per ottenere acquavite dalla vinaccia. 

SCHEDA TECNICA Indicazione geografica «Grappa lombarda» o «Grappa di Lombardia» 
 
1. Denominazione della bevanda spiritosa con indicazione geografica: «Grappa lombarda» o  «Grappa di Lombardia».
Categoria della bevanda spiritosa con indicazione geografica: Acquavite di vinaccia.
La denominazione «Grappa lombarda» o «Grappa di Lombardia» e' riservata esclusivamente  all'acquavite di vinaccia ottenuta dalla distillazione di materie prime in ottimo stato di  conservazione ricavate da uve prodotte e vinificate in Lombardia, distillata e imbottigliata in  impianti ubicati sul territorio lombardo.
2. Descrizione della bevanda spiritosa:
a) caratteristiche fisiche, chimiche e/o organolettiche della categoria:
e' ottenuta esclusivamente da vinacce fermentate e distillate
direttamente mediante vapore acqueo oppure dopo l'aggiunta di acqua;
alle vinacce puo' essere aggiunta una quantita' di fecce non
superiore a 25 kg di fecce per 100 kg di vinacce utilizzate;
la quantita' di alcole proveniente dalle fecce non puo' superare
il 35% della quantita' totale di alcole nel prodotto finito;
la distillazione e' effettuata in presenza delle vinacce a meno
di 86% vol.; e' autorizzata la ridistillazione alla stessa gradazione alcolica;
ha un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 140 g/hl di
alcole a 100% vol. e un tenore massimo di metanolo di 1000 g/hl di
alcole a 100% vol.;
non deve essere addizionata di alcole etilico, diluito o non diluito;
non e' aromatizzata; cio' non esclude i metodi di produzione
tradizionali individuati alla successiva lettera d);
puo' contenere caramello aggiunto solo come colorante per la
«Grappa lombarda» o «Grappa di Lombardia» sottoposta ad
invecchiamento almeno 12 mesi, secondo le disposizioni comunitarie e
nazionali vigenti;
b) caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto
alla categoria cui appartiene:
un tenore di sostanze volatili diverse dagli alcoli etilico e
metilico non inferiore a 140 g/hl di alcole a 100 per cento in volume;
il titolo alcolometrico volumico minimo e' di 40% vol.;
c) zona geografica interessata: l'intero territorio della regione Lombardia;
d) metodo di produzione della bevanda spiritosa: la «Grappa
lombarda» o «Grappa di Lombardia» e' ottenuta per distillazione con
impianto discontinuo, direttamente mediante vapore acqueo oppure con
l'aggiunta di acqua nell'alambicco, di vinacce fermentate o
semifermentate. Nella produzione della grappa e' consentito l'impiego
di fecce liquide naturali di vino nella misura massima di 25 kg per
100 kg di vinacce utilizzate. La quantita' di alcole proveniente
dalle fecce non puo' superare il 35 per cento della quantita' totale
di alcole nel prodotto finito. L'impiego delle fecce liquide naturali
di vino puo' avvenire mediante aggiunta delle fecce alle vinacce
prima del passaggio in distillazione, o mediante disalcolazione in
parallelo della vinaccia e delle fecce e invio alla distillazione
della miscela delle due flemme, o mediante disalcolazione separata
delle vinacce e delle flemme e successivo invio diretto alla
distillazione. Dette operazioni devono essere effettuate nella
medesima distilleria di produzione. La distillazione delle vinacce
fermentate o semifermentate, in impianto continuo o discontinuo, deve
essere effettuata a meno di 86 per cento in volume. Entro tale limite
e' consentita la ridistillazione del prodotto ottenuto. L'osservanza
dei limiti previsti deve risultare dalla tenuta di registri vidimati
in cui sono riportati giornalmente i quantitativi e il tenore
alcolico delle vinacce, delle fecce liquide naturali di vino avviate
alla distillazione, nonche' delle flemme, nel caso in cui l'avvio di
queste ultime alla distillazione sia effettuato successivamente alla
loro produzione.
Nella preparazione della «Grappa lombarda» o «Grappa di
Lombardia» e' consentita l'aggiunta di:
piante aromatiche o loro parti, nonche' frutta o loro parti
secondo i metodi di produzione tradizionali. Se utilizzate, deve
essere riportata l'indicazione di piante aromatiche o loro parti,
nonche' frutta o loro parti nella denominazione di vendita della
«Grappa lombarda» o «Grappa di Lombardia»;
zuccheri, nel limite massimo di 20 grammi per litro, espresso in
zucchero invertito in conformita' alle definizioni di cui al punto 3,
lettere da a) a c) dell'allegato I del regolamento CE n. 110/2008;
caramello, solo per la grappa sottoposta ad invecchiamento almeno
dodici mesi, secondo le secondo le disposizioni comunitarie e
nazionali vigenti.
La «Grappa lombarda» o «Grappa di Lombardia» puo' essere
sottoposta ad invecchiamento in botti, tini e altri recipienti di
legno. Nella presentazione e nella promozione e' consentito l'uso dei
termini «vecchia» o «invecchiata» per la «Grappa lombarda» o «Grappa
di Lombardia» sottoposta ad invecchiamento in recipienti di legno non
verniciati ne' rivestiti, per un periodo non inferiore a dodici mesi,
in regime di sorveglianza fiscale, in impianti ubicati nel territorio
della regione Lombardia. Sono consentiti i normali trattamenti di
conservazione del legno dei recipienti. E' consentito altresi' l'uso
dei termini «riserva» o «stravecchia» per la «Grappa lombarda» o
«Grappa di Lombardia» invecchiata almeno 18 mesi. Puo' essere
specificata la durata dell'invecchiamento, espressa in mesi e in
anni, o soltanto in mesi;
e) elementi che dimostrano il legame con l'ambiente geografico o
con l'origine geografica: le prime testimonianze storiche che
riguardano la Grappa lombarda risalgono al XVII secolo. Nel 1617,
infatti, Miguel Agusti agronomo ed ecclesiastico catalano, priore del
tempio di San Giovanni in Perpignano e cappellano del Sovrano Ordine
di Malta, pubblica un'opera in quattro volumi dal titolo «Libre dels
secrets d'agricoltura, casa rustica y pastoril» dove descrive
compiutamente un alambicco per ottenere acquavite dalla vinaccia. Nel
1663 un suo confratello tedesco, il monaco gesuita Atanasio Kirker,
pubblica un trattato di chimica nel quale indica chiaramente la
vinaccia quale materia alcoligena e conferisce carattere scientifico
alla sua distillazione. Nell'ambito della Compagnia gesuita, dove le
idee e le scoperte avevano libera circolazione, appare certa la
collaborazione tra il monaco tedesco e un gesuita bresciano,
Francesco Terzi Lana, che si interesso' di tantissime cose tra le
quali l'acquavite che era possibile ottenere dalle vinacce. Allo
stato delle conoscenze attuali Francesco Terzi Lana, nobile di Rovato
ed erudito dell'epoca, e' considerato il padre tecnico della grappa
lombarda e, di conseguenza, il capostipite dei mastri distillatori
lombardi. In quel secolo la terra lombarda fu lo scenario di vicende
tormentate sia dal punto di vista sociale che politico, e il fatto
che la scienza si interessasse alla lavorazione delle vinacce lascia
presumere che molti alambicchi fossero in funzione gia' da parecchio
tempo nelle dimore patrizie e nelle case dei contadini. Il prodotto
ottenuto rivestiva ormai grande importanza poiche' contribuiva al
miglioramento delle condizioni economiche in quanto con esso si
riusciva ad estrarre la ricchezza alcolica dalla materia povera quali
i residui del vino al termine della fermentazione e della vinaccia, e
non va dimenticato che mediante il mescolamento del distillato con
erbe e radici si ottenevano rimedi galenici presenti tanto nella
farmacologia ufficiale quanto in quella casalinga. Nel 1922 venne
costituito a Brescia il primo sodalizio nazionale dei lambiccari
delle bucce degli acini d'uva l'«Unione distillatori italiani
vinacce»;
f) disposizioni da rispettare in forza di disposizioni
comunitarie e/o nazionali e/o regionali: decreto del Presidente della
Repubblica 16 luglio 1997, n. 297; circolari del Ministero
dell'industria del commercio e dell'artigianato n. 163 del 20
novembre 1998 e n. 166 del 12 marzo 2001;
g) termini aggiuntivi all'indicazione geografica e norme
specifiche in materia di etichettatura: la «Grappa lombarda» o
«Grappa di Lombardia», deve essere etichettata in conformita' al
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modifiche e
nel rispetto dei seguenti principi.
1. Il termine «Grappa lombarda» o «Grappa di Lombardia» puo'
essere completato dal riferimento:
a) al nome di un vitigno qualora sia stata ottenuta in
distillazione da materie prime provenienti per il 100% in peso dalla
vinificazione di uve di tale vitigno: e' ammessa una tolleranza di
altri vitigni fino ad un massimo del 15% in peso;
b) ai nomi di non piu' di due vitigni, qualora sia stata ottenuta
dalla distillazione di materie prime interamente provenienti dalla
vinificazione di uve ottenute dalla coltivazione di tali vitigni. I
vitigni devono essere menzionati in etichetta in ordine ponderale
decrescente. Non e' consentita l'indicazione di vitigni utilizzati in
misura inferiore al 15% in peso. L'indicazione dei vitigni in
etichetta deve avvenire con lo stesso carattere ed evidenza
tipografica;
c) al nome di un vino DOC, DOCG o IGT qualora le materie prime
provengano da uve utilizzate nella produzione di detto vino; in tal
caso e' vietato utilizzare i simboli e le diciture (DOC, DOCG e IGT)
(DOP, IGP) sia in sigla che per esteso;
d) al metodo di distillazione, continuo o discontinuo, e al tipo
di alambicco.
2. Per le grappe che rispondono contemporaneamente a piu'
riferimenti di cui ai precedenti punti a), b) e c) deve comunque
essere utilizzata una sola denominazione di vendita;
h) nome e indirizzo del richiedente: Istituto Grappa Lombarda
c/o Cantina Storica di Montu' Beccaria, viale G. Marconi n. 10 -
27040 - Montu' Beccaria (Pavia).

Tag : Grappa lombarda / Grappa della Lombardia, Grappa lombarda o Grappa di Lombardia

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