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Grappa piemontese / Grappa del Piemonte e Grappa di Barolo - Controlli da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - 2024

Pubblicato da disciplinare
Grappa piemontese / Grappa del Piemonte e Grappa di Barolo

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è designata quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dall’articolo 39 del regolamento (UE) 2024/1143, per le indicazioni geografiche stabilite “Grappa piemontese / Grappa del Piemonte” e “Grappa di Barolo”, registrate nell’Unione europea ai sensi dell’articolo 20  del regolamento (CE) n. 110/2008

Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA  REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E DEL CONTRASTO ALLE FRODI AGROALIMENTARI

Designazione “Agenzia delle Dogane e dei Monopoli” quale autorità pubblica ad effettuare 
controlli per le indicazioni geografiche “Grappa piemontese/ Grappa del Piemonte” e “Grappa di
Barolo”, registrate in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008;
Visto il decreto 11 febbraio 2015, pubblicato in G.U.R.I. serie generale n. 43 del 21 febbraio 2015, con il quale il Ministero politiche agricole alimentari e forestali ha provveduto all’approvazione della scheda tecnica della indicazione “Grappa piemontese/ Grappa del Piemonte” ai sensi dell’art. 20 paragrafo 1 del regolamento CE n. 110/2008;
Visto il decreto 27 maggio 2016, pubblicato in G.U.R.I. serie generale n. 136 del 13 giugno 2016, con il quale il Ministero politiche agricole alimentari e forestali ha provveduto all’approvazione della scheda tecnica della indicazione “Grappa di Barolo” ai sensi dell’art. 20 paragrafo 1 del regolamento CE n. 110/2008;
Visto l’avviso della Commissione europea, recante informazioni concernenti la valutazione delle schede tecniche relative alle indicazioni geografiche stabilite per le bevande spiritose pubblicato nella serie C n. 115 della Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 27 marzo 2019 con la quale  la Commissione ha dichiarato concluso l’esame delle indicazioni geografiche stabilite presentate  alla commissione secondo l’art. 20 paragrafo 1 del regolamento CE n. 110/2008 e riporta in  allegato “Grappa piemontese/ Grappa del Piemonte” e “Grappa di Barolo” tra le bevande spiritose  che sono risultate conformi ai requisiti di cui all’art. 15 paragrafo 1 del regolamento  n.110/2008;
Visto l’articolo 39 del predetto regolamento (UE) 2024/1143 relativo alla verifica del rispetto del disciplinare;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1236 della Commissione del 12 maggio 2021 , recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di registrazione delle indicazioni geografiche di bevande spiritose, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare, la cancellazione della  registrazione, l’utilizzo del simbolo e il controllo;
Visto il decreto ministeriale n. 5195 del 13 maggio 2010, recante le disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008,
concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose ed in particolare l’art. 7 relativo alle verifiche e ai controlli;
Visto il decreto ministeriale del 18 ottobre 2023, pubblicato in G.U.R.I. serie generale n. 14 del 18 gennaio 2024, che reca le disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 2019/787, n.1235/2021 e n.1236/2021, per quanto riguarda le domande di registrazione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, la procedura di opposizione, le modifiche di disciplinare e la cancellazione della registrazione e che abroga il decreto ministeriale n. 5195 del 13 maggio 2010 fatte salve le disposizioni transitorie di cui all’articolo 19;
Visto in particolare l’articolo 19 del decreto ministeriale del 18 ottobre 2023, che dispone che gli organismi di controllo non ancora conformi alla norma UNICEI EN 17065:2012 provvedono all'accreditamento alla stessa entro diciotto mesi dall’entrata in vigore del medesimo decreto e nelle more dell'accreditamento trovano applicazione le disposizioni del decreto ministeriale 13 maggio 2010, n. 5195;
Visto il regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017
relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;
Visto il decreto ministeriale del 3 febbraio 2023, recante il “Sistema nazionale di vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”;
Visto il decreto dipartimentale del 12 marzo 2015, n. 271, recante le modalità di funzionamento della banca dati vigilanza;
Visto il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, concernente il “Regolamento recante riorganizzazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’articolo 1,  comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno 2023, n. 74” e, in particolare, l’art. 8, comma 3;
Visto il D.P.C.M. 7 febbraio 2024, registrato alla Corte dei Conti il 6 marzo 2024, n. 321 ,  concernente il conferimento al Dott. Emilio Gatto dell’incarico di Direttore della Direzione  generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agroalimentari nell’ambito dell’Ispettorato  centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;
Vista la nota del 9 aprile 2022, acquisita al protocollo dell’Amministrazione n. 164453 dell’11 aprile 2022, con la quale il Consorzio Tutela Grappa del Piemonte e Grappa di Barolo ha designato l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli quale organismo di controllo delle indicazioni geografiche “Grappa piemontese/ Grappa del Piemonte” e “Grappa di Barolo”, ai sensi dell’art. 38 del predetto Reg. (UE) n. 2019/787 e art. 7 del decreto ministeriale 5195 del 13 maggio 2010;
Considerato che, con le note del 3 ottobre 2022, 4 aprile 2024, 13 maggio 2024 e da ultimo con la nota del 23 maggio 2024, l’“Agenzia delle Dogane e dei Monopoli” ha trasmesso il piano dei controlli definitivo e il tariffario, rispettivamente, per le indicazioni geografiche “Grappa piemontese/ Grappa del Piemonte” e “Grappa di Barolo” alla Direzione Generale per il  riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore; 
Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad  espletare le funzioni di controllo, previste dall’articolo 39 del regolamento 2024/1143, per le  indicazioni geografiche “Grappa piemontese/ Grappa del Piemonte” e “Grappa di Barolo”;


D E C R E T A


Articolo 1
(Designazione)
L’“Agenzia delle Dogane e dei Monopoli”, con sede a Roma in via Mario Carucci n. 71, è designata quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dall’articolo 39 del regolamento (UE) 2024/1143, per le indicazioni geografiche stabilite “Grappa piemontese/ Grappa del Piemonte” e “Grappa di Barolo”, registrate nell’Unione europea ai sensi dell’articolo 20  del regolamento (CE) n. 110/2008.


Articolo 2
(Approvazione dei piani dei Controlli e tariffari)
I piani dei controlli e i tariffari relativi alle indicazioni geografiche “Grappa piemontese/ Grappa del Piemonte” e “Grappa di Barolo” presentati dall’“Agenzia delle Dogane e dei Monopoli” sono  approvati. 


Articolo 3
(Obblighi del soggetto designato)
1. L’“Agenzia delle Dogane e dei Monopoli” per tutta la durata del periodo di validità dell’autorizzazione è tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di settore, nonché ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l’autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
2. L’“Agenzia delle Dogane e dei Monopoli” sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo, il sistema tariffario, il personale ispettivo e la composizione degli organi collegiali.
3. Le variazioni suindicate sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.
4. L’“Agenzia delle Dogane e dei Monopoli” provvede all'accreditamento alla norma UNI CEI EN 17065:2012 entro il 19 luglio 2025 e ne dà immediata comunicazione all’autorità nazionale competente.


Articolo 4
(Decorrenza e durata del provvedimento)
1. La designazione di cui all’articolo 1 ha durata triennale e decorre dalla data del presente decreto.
2. Resta inteso che la designazione verrà revocata in carenza dell’accreditamento nei termini indicati dal citato DM 18 ottobre 2023.
3. Prima del termine di scadenza del terzo anno di designazione, il soggetto legittimato, ai sensi
dell’articolo 3 del decreto ministeriale del 18 ottobre 2023, dovrà comunicare all’autorità  nazionale competente, l’intenzione di confermare l’“Agenzia delle Dogane e dei Monopoli” o  proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell’elenco di cui al medesimo articolo,  o l’autorità pubblica da designare.


Articolo 5
(Vigilanza)
L’“Agenzia delle Dogane e dei Monopoli” è sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ai sensi dell’articolo 39 del regolamento UE 2024/1143 e dell’articolo 33 del regolamento UE 2017/625.


Articolo 6
(Obblighi di comunicazione)
1. L’“Agenzia delle Dogane e dei Monopoli” comunica, in forma telematica, al Dipartimento
dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le quantità di prodotto certificate nell’anno con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
2.  L’“Agenzia delle Dogane e dei Monopoli” è tenuta ad adempiere agli obblighi indicati negli articoli 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.


Articolo 7
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
L’inosservanza, da parte dell’“Agenzia delle Dogane e dei Monopoli”, delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 1, ai sensi dell’articolo 33 del regolamento UE 2017/625.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Il Direttore Generale Emilio Gatto
Firmato digitalmente ai sensi del CAD

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