Grappa veneto o Grappa del Veneto IG
Nel territorio regionale veneto si e' sviluppata nel corso dei secoli un'intensa attivita' di distillazione che ha saputo conservare ancor oggi il suo carattere artigianale. La distillazione delle vinacce inizia nel Veneto tra il 1200 e il 1300, quando Venezia risultava un importante esportatore di vino, acquavite di vino e di acquavite di vinacce che venivano commercializzati prevalentemente verso i paesi del nord Europa e dell'Oriente.
SCHEDA TECNICA Indicazione Geografica «Grappa Veneta» o «Grappa del Veneto»
1. Denominazione della bevanda spiritosa con indicazione geografica: «Grappa veneta» o «Grappa del Veneto».
Categoria della bevanda spiritosa con indicazione geografica: Acquavite di vinaccia.
La denominazione di «Grappa Veneta» o «Grappa del Veneto» e'
riservata esclusivamente all'acquavite di vinaccia ottenuta dalla
distillazione diretta di materie prime in ottimo stato di
conservazione ricavate da uve prodotte e vinificate nel territorio
regionale, distillata e imbottigliata in impianti situati nel Veneto.
2. Descrizione della bevanda spiritosa:
a) Caratteristiche fisiche, chimiche e/o organolettiche della categoria
e' ottenuta esclusivamente da vinacce fermentate e distillate
direttamente mediante vapore acqueo oppure dopo l'aggiunta di acqua;
alle vinacce puo' essere aggiunta una quantita' di fecce non
superiore a 25 kg di fecce per 100 kg di vinacce utilizzate;
la quantita' di alcole proveniente dalle fecce non puo' superare
il 35 % della quantita' totale di alcole nel prodotto finito;
la distillazione e' effettuata in presenza delle vinacce a meno di 86 % vol.;
e' autorizzata la ridistillazione alla stessa gradazione alcolica;
ha un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 140 g/hl di
alcole a 100 % vol. e un tenore massimo di metanolo di 1.000 g/hl di
alcole a 100 % vol.;
non deve essere addizionata di alcole etilico, diluito o non diluito;
non e' aromatizzata; cio' non esclude i metodi di produzione
tradizionali individuati alla successiva lettera d);
puo' contenere caramello aggiunto come colorante solo per la
«Grappa Veneta» sottoposta ad invecchiamento almeno 12 mesi, secondo
disposizioni comunitarie e nazionali vigenti;
b) Caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto alla
categoria cui appartiene
tenore di sostanze volatili diverse dagli alcoli etilico e
metilico non inferiore a 140 g/hl di alcole a 100 per cento in volume;
il titolo alcolometrico volumico minimo e' di 40% vol.;
c) Zona geografica interessata
L'intero territorio della Regione Veneto;
d) Metodo di produzione della bevanda spiritosa
La «Grappa veneta» o «Grappa del Veneto» e' ottenuta per
distillazione, direttamente mediante vapore acqueo oppure dopo
l'aggiunta di acqua nell'alambicco, di vinacce fermentate o
semifermentate. Nella produzione della grappa e' consentito l'impiego
di fecce liquide naturali di vino nella misura massima di 25 kg per
100 kg di vinacce utilizzate. La quantita' di alcole proveniente
dalle fecce non puo' superare il 35 per cento della quantita' totale
di alcole nel prodotto finito. L'impiego delle fecce liquide naturali
di vino puo' avvenire mediante l'aggiunta delle fecce alle vinacce
prima del passaggio in distillazione, o mediante disalcolazione in
parallelo della vinaccia e delle fecce e invio alla distillazione
della miscela delle due flemme, o mediante disalcolazione separata
delle vinacce e delle flemme e successivo invio diretto alla
distillazione. Dette operazioni devono essere effettuate nella
medesima distilleria di produzione. La distillazione delle vinacce
fermentate o semifermentate, in impianto continuo o discontinuo, deve
essere effettuata a meno di 86 per cento in volume. Entro tale limite
e' consentita la ridistillazione del prodotto ottenuto. L'osservanza
dei limiti previsti deve risultare dalla tenuta di registri vidimati
in cui sono riportati giornalmente i quantitativi e il tenore
alcolico delle vinacce, delle fecce liquide naturali di vino avviate
alla distillazione, nonche' delle flemme, nel caso in cui l'avvio di
queste ultime alla distillazione sia effettuato successivamente alla
loro produzione.
Nella preparazione della «Grappa veneta» o «Grappa del Veneto» e'
consentita l'aggiunta di:
piante aromatiche o loro parti, nonche' frutta o loro parti
secondo i metodi di produzione tradizionali zuccheri, nel limite
massimo di 20 grammi per litro, espresso in zucchero invertito in
conformita' alle definizioni di cui al punto 3, lettere da a) a c)
dell'Allegato I del Regolamento CE n. 110/2008;
caramello, solo per la grappa sottoposta ad invecchiamento almeno
dodici mesi, secondo le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti.
Nella denominazione di vendita della «Grappa» deve essere
riportata l'indicazione di piante aromatiche o loro parti, nonche'
frutta o loro parti, se utilizzate
La «Grappa veneta» o «Grappa del Veneto» puo' essere sottoposta
ad invecchiamento in botti, tini e altri recipienti di legno. Nella
presentazione e nella promozione e' consentito l'uso dei termini
«vecchia» o «invecchiata» per la «Grappa veneta» o «Grappa del
Veneto» sottoposta ad invecchiamento, in recipienti di legno non
verniciati ne' rivestiti, per un periodo non inferiore a dodici mesi
in regime si sorveglianza fiscale, in impianti ubicati nel territorio
Veneto. Sono consentiti i normali trattamenti di conservazione del
legno dei recipienti. E' consentito altresi' l'uso dei termini
«riserva» o «stravecchia» per la «Grappa veneta» o «Grappa del
Veneto» invecchiata almeno 18 mesi. Puo' essere specificata la durata
dell'invecchiamento, espressa in mesi e in anni, o soltanto in mesi.
e) Elementi che dimostrano il legame con l'ambiente geografico o con
l'origine geografica
Nel territorio regionale veneto, che ospita produzioni
vitivinicole di pregio, si e' sviluppata nel corso dei secoli
un'intensa attivita' di distillazione che ha saputo conservare ancor
oggi il suo carattere artigianale. La distillazione delle vinacce
inizia nel Veneto tra il 1200 e il 1300, quando Venezia risultava un
importante esportatore di vino, acquavite di vino e di acquavite di
vinacce che venivano commercializzati prevalentemente verso i paesi
del nord Europa e dell'Oriente. La grappa era usata essenzialmente a
fini terapeutici contro la peste e la gotta e l'opera «De arte
confetionis acquae vitae» del medico padovano Michele Savonarola nel
1400, era punto di riferimento per i distillatori che volevano
perfezionare la loro tecnica. La produzione della grappa in Veneto
era riservata ai farmacisti e ai medici: nel 1601 sorse a Venezia la
«Congrega dell'Universita' degli Acquavitai», riservata solo a chi
avesse superato l'esame di «Protomedicato» ed era in possesso del
certificato di «Maestro Distillatore» dopo lungo tirocinio
nell'esercizio della professione. Si presume che la distillazione
delle vinacce si sia sviluppata soprattutto nelle campagne venete
quando le famiglie contadine, per necessita', aguzzando l'ingegno,
spesso creavano propri alambicchi di fortuna tramite i quali si
ottenevano, in modo molto economico, altro «spirito di vino»,
utilizzando i residui della pigiatura delle uve. Questa pratica ha
sicuramente portato all'utilizzo sempre piu' diffuso del termine
«graspa» per identificare quest'acquavite di vinaccia che iniziava ad
essere utilizzata in modo sempre piu' diffuso come bevanda e non piu'
solo come rimedio medicamentoso. Dal 1876 con la nascita a Conegliano
Veneto della «Regia Scuola di Viticoltura ed Enologia», la Grappa
veneta fu oggetto di ricerca e miglioramento qualitativo anche grazie
alla messa a punto dell'alambicco a fuoco diretto, diventato
l'elemento caratterizzante della Grappa Veneta.
Oggi il Veneto e' la regione in cui si concentrano un grande
numero di distillerie, con carattere prevalentemente artigianale e
famigliare, depositarie di un patrimonio di conoscenze e segreti del
'far la grappa' che derivano dalle esperienze delle generazioni che
si sono avvicendate in questo duro ed appassionante lavoro. Il
miglioramento delle tecniche di distillazione e di conservazione
delle vinacce ha permesso di ampliare e migliorare sempre piu'
l'offerta della Grappa veneta che oggi viene apprezzata non solo per
la tradizionale ricchezza e vivacita' del suo carattere, ma anche per
l'armonia e l'equilibrio complessivo. Nel 1964, a Treviso, e' nato
l'Istituto Grappa Veneta, per valorizzare e tutelare la tipicita'
della Grappa veneta.
f) Condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o
nazionali e/o regionali
D.P.R. 16 luglio 1997, n. 297.
g) Termini aggiuntivi all'indicazione geografica e norme specifiche
in materia di etichettatura
La «Grappa veneta» o «Grappa del Veneto», deve essere etichettata
in conformita' al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e
successive modifiche e nel rispetto dei seguenti principi:
il termine «Grappa Veneta» o «Grappa del Veneto» puo' essere
completato dal riferimento:
a) al nome di un vitigno qualora siano ottenute dalla
distillazione di materie prime provenienti per almeno l'85 per cento
in peso dalla vinificazione di uve ottenute dalla coltivazione di
tale vitigno;
b) a non piu' di due vitigni, qualora sia stata ottenute dalla
distillazione di materie prime interamente provenienti dalla
vinificazione di uve ottenute dalla coltivazione di tali vitigni, che
devono essere menzionati in etichetta in ordine ponderale
decrescente. Non e' consentita l'indicazione di vitigni utilizzati in
misura inferiore al 15 per cento in peso;
c) al nome di un vino DOC, DOCG e IGT, qualora le materie prime
provengono da uve utilizzate nella produzione di detto vino; in tal
caso e' vietato utilizzare i simboli e le diciture (DOC, DOCG e IGT)
(DO, IGP) sia in sigle che per esteso.
d) al metodo di distillazione, continuo o discontinuo, e al tipo di alambicco.
Per le grappe che rispondono contemporaneamente a piu'
riferimenti di cui ai precedenti punti a), b) e c) deve comunque
essere utilizzata una sola denominazione di vendita.
h) Nome e indirizzo del richiedente
Istituto Grappa Veneta - Piazza Borsa - 31100 Treviso.
Tag : Grappa veneta / Grappa del Veneto