Grignolino del Monferrato Casalese Dop - Modifiche ordinarie
Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione dei vini Grignolino del Monferrato Casalese Dop
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 25 ottobre 2021
Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Grignolino del Monferrato Casalese».
(21A06452)
(GU n.263 del 4-11-2021)
IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e
successive modifiche, recante modalita' di applicazione del
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le
denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche
protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del
17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche
del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della
Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche
del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la
cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e
successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del
vino;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre
2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e
l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di
modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007
e del decreto legislativo n. 61/2010;
Considerato che, ai sensi dell'art. 90 della citata legge n.
238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa
legge e dei citati regolamenti UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano
ad essere applicabili per le modalita' procedurali nazionali in
questione le disposizioni del predetto decreto ministeriale 7
novembre 2012;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1974,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 266
dell'11 giugno 1974 con il quale e' stata riconosciuta la
denominazione di origine controllata dei vini «Grignolino del
Monferrato Casalese» ed approvato il relativo disciplinare di
produzione;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito
internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP e nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre
2011, con il quale e' stato consolidato il disciplinare della DOP dei
vini «Grignolino del Monferrato Casalese»;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato
sito internet del Ministero Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP, con il
quale e' stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione
della DOP dei vini «Grignolino del Monferrato Casalese»;
Esaminata la documentata domanda presentata per il tramite della
Regione Piemonte, su istanza del Consorzio Colline del Monferrato
Casalese con sede in Casale Monferrato (AL), intesa ad ottenere la
modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini
«Grignolino del Monferrato Casalese» nel rispetto della procedura di
cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Atteso che la citata richiesta di modifica, considerata «modifica
ordinaria» che comporta variazioni al documento unico, ai sensi
dell'art. 17, del regolamento UE n. 33/2019, e' stata esaminata,
nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato
decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6, 7, e 10, relativa
alle modifiche «non minori» di cui alla preesistente normativa
dell'Unione europea, e in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Piemonte;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale
vini DOP e IGP espresso nella riunione del 29 luglio 2021,
nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta
di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della DOC dei
vini «Grignolino del Monferrato Casalese»;
e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 221 del 15 settembre 2021, al fine di dar modo agli
interessati di presentare le eventuali osservazioni entro trenta
giorni dalla citata data;
entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni sulla
citata proposta di modifica;
Vista la richiesta presentata dal Consorzio Colline del Monferrato
Casalese in data 20 agosto 2021, prot. n. 382558 del 30 agosto 2021,
con la quale si chiede che le modifiche ordinarie al disciplinare di
produzione della DOC «Grignolino del Monferrato Casalese» siano
applicabili a partire dalle produzioni provenienti dalla campagna
vendemmiale 2021/2022, nonche' nei riguardi delle giacenze derivanti
dalle vendemmie 2020 e precedenti, qualora dette partite siano
rispondenti ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione
consolidato con le modifiche in questione;
Vista la nota della Regione Piemonte 7.60.120 - 6/2015A/A1700 prot.
n. 516482 dell'8 ottobre 2021 con la quale la regione esprime parere
favorevole alla suddetta richiesta;
Considerato che a seguito dell'esito positivo della predetta
procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 17, par.
2, del regolamento UE n. 33/2019 e all'art. 10 del regolamento UE n.
34/2019, sussistono i requisiti per approvare, con il presente
decreto, le modifiche ordinarie contenute nella citata domanda di
modifica del disciplinare di produzione della produzione della DOP
dei vini «Grignolino del Monferrato Casalese» ed il relativo
documento unico consolidato con le stesse modifiche, nonche' per
rendere applicabili le modifiche in questione anche nei riguardi
delle partite di vini derivanti dalle vendemmie 2020 e precedenti nei
termini sopra specificati;
Ritenuto altresi' di dover procedere alla pubblicazione del
presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del
disciplinare di produzione in questione e del relativo documento
unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse modifiche
ordinarie alla Commissione UE, tramite il sistema informativo messo a
disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del
regolamento UE n. 34/2019;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Vista la direttiva direttoriale n. 140736 del 25 marzo 2021 della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e
dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i
rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di
competenza;
Decreta:
Art. 1
1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Grignolino del
Monferrato Casalese», cosi' come consolidato con il decreto
ministeriale 30 novembre 2011 e da ultimo modificato con il decreto
ministeriale 7 marzo 2014 richiamati in premessa, sono approvate le
modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 221 del 15 settembre 2021.
2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Grignolino del
Monferrato Casalese», consolidato con le modifiche ordinarie di cui
al comma 1, ed il relativo documento unico consolidato, figurano
rispettivamente agli allegati A e B del presente decreto.
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il
giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro
trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione
UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a disposizione
ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento (UE) n.
34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio
dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della
Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, entro tre
mesi dalla data della citata comunicazione.
3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, le modifiche
ordinarie di cui all'art. 1 sono applicabili a decorrere dalla
campagna vendemmiale 2021/2022.
Inoltre, le stesse modifiche sono applicabili anche nei riguardi
delle giacenze di vino atte a produrre la DOC «Grignolino del
Monferrato Casalese» provenienti dalle vendemmie 2020 e precedenti, a
condizione che le relative partite siano in possesso dei requisiti
stabiliti nell'allegato disciplinare per le relative tipologie e che
ne sia verificata la rispondenza da parte del competente organismo di
controllo.
4. L'elenco dei codici, previsto dall'art. 18, comma 6, del decreto
ministeriale 16 dicembre 2010, e' aggiornato in relazione alle
modifiche di cui all'art. 1.
7. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della DOP dei
vini «Grignolino del Monferrato Casalese» di cui all'art. 1 saranno
pubblicati sul sito internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini
DOP e IGP.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 25 ottobre 2021
Il dirigente: Cafiero
Allegato A
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI "GRIGNOLINO DEL MONFERRATO CASALESE"
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI “GRIGNOLINO DEL MONFERRATO CASALESE”
Articolo 1
Denominazione e vini
La Denominazione di Origine Controllata “Grignolino del Monferrato Casalese” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Tali vini sono i seguenti:
Grignolino del Monferrato Casalese (Cat. Vino).
Grignolino del Monferrato Casalese Riserva (Cat. Vino).
Articolo 2
Base ampelografia
La Denominazione di Origine Controllata “Grignolino del Monferrato Casalese” è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca nera, non aromatiche, provenienti dai seguenti vitigni, presenti in ambito aziendale:
- Grignolino minimo 95%;
- Freisa e Barbera da soli o congiuntamente massimo 5%.
In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, i vigneti che alla data di pubblicazione del presente decreto sono iscritti allo schedario viticolo per la Denominazione di Origine Controllata “Grignolino del Monferrato Casalese” in conformità alle disposizioni di cui all’art. 2 del relativo disciplinare, approvato con DPR 26 giugno 1974, sono idonei alla produzione dei vini di cui all’art. 1, e dovranno adeguarsi alle disposizioni del comma 1 nell’arco di 5 anni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla produzione dei vini di cui all’art. 1devono essere prodotte nell'ambito dei seguenti territori comunali della provincia di Alessandria:
Alfiano Natta, Altavilla Monferrato, Camagna Monferrato, Camino, Casale Monferrato (esclusa la parte sulla riva sinistra del Po), Castelletto Merli, Cella Monte, Cereseto, Cerrina Monferrato, Coniolo (esclusa la parte sulla riva sinistra del Po), Conzano, Frassinello Monferrato, Gabiano, Lu e Cuccaro Monferrato, Mombello Monferrato, Moncestino, Murisengo, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Ottiglio, Ozzano Monferrato, Pontestura, Ponzano Monferrato, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, San Giorgio Monferrato, Serralunga di Crea, Solonghello, Terruggia, Treville, Vignale Monferrato, Villadeati, Villamiroglio.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
1.Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato, le specifiche caratteristiche di qualità.
In particolare, le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
- terreni: calcarei - argillosi -e loro eventuali combinazioni;
- giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere i terreni di fondovalle, umidi e non sufficientemente soleggiati;
- esposizione: adatta ad assicurare una idonea maturazione delle uve;
- densità d’impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino. I nuovi impianti e i reimpianti, dal momento dell’entrata in vigore del presente disciplinare, dovranno avere un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 4.000;
- forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forme di allevamento: la controspalliera con vegetazione assurgente; sistemi di potatura: il Guyot tradizionale, il cordone speronato basso e/o altre forme comunque atte a non modificare la qualità delle uve).
Altre pratiche colturali:
È vietata ogni pratica di forzatura.
È ammessa l’irrigazione di soccorso.
La resa massima di uva per ettaro dei vigneti in coltura specializzata ed il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione dei vini di cui all’art. 1 devono essere rispettivamente le seguenti:
Per il Grignolino del Monferrato Casalese:
Resa uva t/ha: 8
Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,50%
Per il Grignolino del Monferrato Casalese Riserva:
Resa uva t/ha: 8
Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,00% vol
Per il Grignolino del Monferrato Casalese vigna:
Resa uva t/ha: 8
Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,00%;
Per il Grignolino del Monferrato Casalese Riserva vigna:
Resa uva t/ha: 8
Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,00% vol
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vini a Denominazione di Origine Controllata “Grignolino del Monferrato Casalese” devono essere riportati nel limite di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione, elaborazione ed invecchiamento dei vini di cui all’art. 1 devono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo dei Comuni di cui al precedente art. 3.
Tuttavia, è consentito che tali operazioni vengano effettuate nell'intero territorio della provincia di Alessandria e nei Comuni astigiani di Viarigi, Montemagno, Casorzo, Grazzano Badoglio, Moncalvo, Penango, Calliano, Tonco, Montiglio Monferrato e Robella d’Asti.
La resa massima dell’uva in vino finito non dovrà essere superiore a:
Per il Grignolino del Monferrato Casalese:
Resa uva/vino: 70%
Produzione massima di vino l/ha: 5600
Per il Grignolino del Monferrato Casalese vigna:
Resa uva/vino: 70%
Produzione massima di vino l/ha: 5600
Per il Grignolino del Monferrato Casalese Riserva:
Resa uva/vino: 70%
Produzione massima di vino l/ha: 5600
Per il Grignolino del Monferrato Casalese Riserva vigna:
Resa uva/vino: 70%
Produzione massima di vino l/ha: 5600
Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla Denominazione di Origine Controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla Denominazione di Origine Controllata per tutto il prodotto.
Il vino “Grignolino Monferrato Casalese” Riserva deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento minimo così definito:
Durata: 30 mesi di cui almeno 18 mesi in contenitori di legno;
Decorrenza: 1° novembre dell’anno di raccolta delle uve.
Per il vino “Grignolino Monferrato Casalese” Riserva è ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri recipienti per non più del 5% del totale del volume nel corso dell’invecchiamento obbligatorio.
La resa massima dell'uva in vino finito al termine del periodo obbligatorio di invecchiamento non dovrà essere superiore a:
Resa uva/vino: 65%
Produzione massima di vino l/ha: 5200
Articolo 6
Caratteristiche dei vini al consumo
Il vino “Grignolino del Monferrato Casalese” e “Grignolino del Monferrato Casalese” vigna all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: rosso rubino più o meno intenso, con tendenza all'aranciato;
- odore: caratteristico e delicato;
- sapore: asciutto, leggermente tannico, gradevolmente amarognolo, con caratteristico retrogusto;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
Il vino “Grignolino del Monferrato Casalese” Riserva e “Grignolino del Monferrato Casalese” Riserva vigna all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: rosso rubino-granato, con tendenza all'aranciato;
- odore: caratteristico e delicato con note a volte speziate;
- sapore: asciutto, leggermente tannico, gradevole amarognolo, caratteristico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
I vini a Denominazione di Origine Controllata “Grignolino del Monferrato Casalese”, eventualmente sottoposti al passaggio o conservazione in recipienti di legno, possono rivelare lievi sentori di legno.
Articolo 7
Etichettatura e presentazione
Nella presentazione e designazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi “superiore”, “fine”, “scelto”, “selezionato” e similari.
È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Nella designazione dei vini Grignolino del Monferrato Casalese e Grignolino del Monferrato Casalese Riserva, la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale.
Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini Grignolino del Monferrato Casalese, anche vigna, devono essere in vetro, di forma e colore tradizionale, di capacità consentita dalla legge, ma comunque non inferiore a 18,7 cl e con esclusione del contenitore da 200 cl. Le chiusure per il vino Grignolino Monferrato Casalese, anche vigna, sono quelle consentite dalla normativa vigente, con esclusione del tappo a corona.
Per il vino “Grignolino Monferrato Casalese” Riserva e “Grignolino Monferrato Casalese” Riserva vigna è obbligatorio l’utilizzo del tappo di sughero.
Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini Grignolino del Monferrato Casalese Riserva, anche vigna, devono essere in vetro, di forma e colore tradizionale, nelle capacità di litri: 0,187 / 0,250 / 0,375 / 0,500 / 0,750 / 1,000 / 1,500 / 3,000 / 5,000 (con esclusione della dama) 6,000 / 9,000 / 12,000 / 18,000.
L'indicazione dell'annata di raccolta delle uve è obbligatoria.
Nell’etichettatura dei vini il nome della denominazione “Grignolino del Monferrato Casalese” può essere omessa la preposizione articolata “del”.
Articolo 8
Legame con l’ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica
Il Monferrato casalese o basso Monferrato è un sistema collinare compreso tra i 120 e i 350 metri s.l.m., con alcune elevazioni maggiori e si trova nel cuore della fascia temperata, infatti, il 45esimo parallelo attraversa il Comune di Vignale Monferrato.
Le Alpi e il mare (rispettivamente a circa 130 e 90 km) influenzano il clima del Monferrato e lo rendono ottimale per la pianta della vite. I terreni del Monferrato e la roccia sottostante che li ha originati derivano da sedimenti marini più o meno profondi. La "linea di spiaggia" è ancora riconoscibile nelle zone dove i suoli da limosi e chiari diventano sabbiosi e più scuri (Viarigi, Castagnole Monferrato). La base ampelografica prevede, oltre al Grignolino, la possibile aggiunta fino al 5% di Freisa e/o Barbera, da soli o congiuntamente.
I vigneti devono essere impiantati con sistema di allevamento a vegetazione assurgente e con potatura di tipo tradizionale e quindi a Guyot.
B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico
A questa matrice calcarea, alcalina, piuttosto povera di nutrienti, si legano le caratteristiche dei suoli e quindi del vino di questa denominazione, ricco di note fruttate, che si ottengono da questo particolare “terroir".
I vini hanno un colore molto tipico, espressione varietale inequivocabile: rosso rubino a volte tenue, dai riflessi che possono variare dall’aranciato al granata. Il gusto è pieno, con una tannicità di rilievo, fresca l’acidità mitigata dalla fermentazione malolattica, necessaria per evitare sinergie dal risvolto astringente, in equilibrio con l’impianto polifenolico.
Il profumo è complesso, dalle evidenti note speziate accostate a sentori freschi di piccoli frutti rossi.
Non mancano le note floreali, soprattutto di rosa e di viola.
I vini possono presentare titoli alcolometrici totali minimi di 11,5% vol., ma le misure più frequenti oscillano tra 12,5 e 14 % vol. L’acidità totale minima è 4,5 g/l; le misure più frequenti sono tra 5 e 5,5 g/l, ma si possono trovare vini, in annate particolarmente fresche, che arrivano a 5,8/6 g/l.
L’estratto non riduttore minimo è 20 g/l, ma le misure più frequenti sono tra 22 e 25 g/l.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
Per molto tempo i Vignaioli di questa zona erano conferenti d'uva e vino per grandi case commerciali che avevano la loro sede nei paesi e nelle cittadine vicine. Aziende famose compravano qui uve e vino per commercializzarlo con il proprio nome. In questo modo, però, i contadini non avevano alcuna possibilità di trasformare e vendere il proprio raccolto rimanendo solo dei fornitori di materie prime a basso costo per i grandi nomi. Solo molto tempo dopo la fine della Seconda guerra mondiale i contadini cominciarono a trasformare il prodotto della vite di Grignolino direttamente e a produrre il proprio vino determinando, così, la crescita di una nuova economia che rimane ad oggi il ramo più importante dell’agricoltura della zona del Monferrato casalese.
Articolo 9
Riferimenti alla struttura di controllo
Valoritalia s.r.l
Sede Legale
XX Settembre, 98/G
00187 - ROMA
Tel. +3906-45437975
Mail: info@valoritalia.it
Sede operativa per l’attività regolamentata:
Corte Zerbo, 27
15066 - Gavi (AL)
La Società Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ai sensi dell’articolo 64 della Legge n. 238/2016che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 19, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), e all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 19 par. 1, 2° capoverso.
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il 2 agosto 2018 (pubblicato in G.U. n. 253 del 30/10/2018).
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato B
COMUNICAZIONE DI MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO "GRIGNOLINO DEL MONFERRATO CASALESE"
COMUNICAZIONE DI MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO “GRIGNOLINO DEL MONFERRATO CASALESE”
1. DENOMINAZIONE/DENOMINAZIONI
Grignolino del Monferrato Casalese (it)
2. TIPO DI INDICAZIONE GEOGRAFICA:
DOP - Denominazione di Origine Protetta
3. CATEGORIE DI PRODOTTI VITIVINICOLI
1. Vino
4. DESCRIZIONE DEI VINI:
a. Grignolino del Monferrato Casalese
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Il vino Grignolino del Monferrato Casalese è un vino rosso ottenuto dalla vinificazione delle uve Grignolino, vitigno autoctono della zona del Monferrato Casalese dove trova l’habitat ideale per esprimere al meglio le sue caratteristiche. Si tratta di vino di colore rosso rubino più o meno intenso, con tendenza all'aranciato; odore delicato e sapore asciutto, leggermente tannico, gradevolmente amarognolo, con caratteristico retrogusto.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.
Estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
CARATTERISTICHE ANALITICHE GENERALI
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): —
Acidità totale minima:
4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —
a. Grignolino del Monferrato Casalese Riserva
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Si tratta di vino di colore rosso rubino-granato, con tendenza all'aranciato; il suo odore caratteristico e delicato ritrova note speziate. Al palato risulta di sapore asciutto, leggermente tannico e gradevolmente amarognolo con un caratteristico retrogusto.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
Estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
CARATTERISTICHE ANALITICHE GENERALI
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
—
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
—
Acidità totale minima:
4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):
—
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):
—
5. PRATICHE DI VINIFICAZIONE
Pratiche enologiche specifiche
—
Rese massime:
1. Grignolino del Monferrato Casalese
8000 chilogrammi di uve per ettaro
6. ZONA GEOGRAFICA DELIMITATA
La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla produzione della DOP dei vini "Grignolino del Monferrato Casalese", devono essere prodotte nell'ambito dei seguenti territori comunali della provincia di Alessandria:
Alfiano Natta, Altavilla Monferrato, Camagna Monferrato, Camino, Casale Monferrato (esclusa la parte sulla riva sinistra del Po), Castelletto Merli, Cella Monte, Cereseto, Cerrina Monferrato, Coniolo (esclusa la parte sulla riva sinistra del Po), Conzano, Frassinello Monferrato, Gabiano, Lu e Cuccaro Monferrato, Mombello Monferrato, Moncestino, Murisengo, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Ottiglio, Ozzano Monferrato, Pontestura, Ponzano Monferrato, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, San Giorgio Monferrato, Serralunga di Crea, Solonghello, Terruggia, Treville, Vignale Monferrato, Villadeati, Villamiroglio.
7. VARIETÀ PRINCIPALE/I DI UVE DA VINO
Barbera N.
Freisa N.
Grignolino N.
8. DESCRIZIONE DEL LEGAME/DEI LEGAMI
DOC Grignolino del Monferrato Casalese
Il Monferrato casalese o basso Monferrato è un sistema collinare compreso tra i 120 e i 350 metri s.l.m., in cui viene prodotto il vino di questa DO Le Alpi e il mare (rispettivamente a circa 130 e 90 km) influenzano il clima del Monferrato e lo rendono ottimale per la pianta della vite. I terreni del Monferrato e la roccia sottostante che li ha originati derivano da sedimenti marini più o meno profondi. La base ampelografica prevede oltre al Grignolino la possibile aggiunta fino al 5% di Freisa e/o Barbera.
A questa matrice calcarea, alcalina, piuttosto povera di nutrienti, si legano le caratteristiche dei suoli e quindi del vino di questa denominazione, ricco di note fruttate, che si ottengono da questo particolare “terroir". DOC Grignolino del Monferrato Casalese Riserva
Il Monferrato casalese o basso Monferrato è un sistema collinare compreso tra i 120 e i 350 metri s.l.m., in cui viene prodotto il vino di questa DO Le Alpi e il mare (rispettivamente a circa 130 e 90 km) influenzano il clima del Monferrato e lo rendono ottimale per la pianta della vite. La base ampelografica prevede oltre al Grignolino la possibile aggiunta fino al 5% di Freisa e/o Barbera. Il Grignolino si può definire la varietà autoctona per eccellenza del Monferrato. Documenti risalenti al 1248 testimoniano la presenza e l’importanza di tale vitigno in zona. Nei secoli passati le migliori posizioni e i terreni più vocati sono sempre stati scelti dai viticoltori monferrini per vigne di Grignolino Alla matrice calcarea e alcalina, piuttosto povera di nutrienti, dei terreni monferrini, si legano le caratteristiche dei suoli e quindi del vino di questa denominazione. Nel caso della Riserva vengono esaltate, con l’invecchiamento, le note fruttate che il terroir particolare caratterizza.
Le produzioni di questa Do sono state, fino agli anni 70, di Grignolino invecchiato intorno ai quattro anni e destinato ad una affezionata clientela di raffinati consumatori.
Solo successivamente, per adattarsi alle esigenze di mercato, si è cominciata la produzione di vini più giovani e freschi. Attualmente, con la tipologia Riserva si ritorna a inserire il legame con la tradizione produttiva e le possibilità di esaltare le caratteristiche organolettiche che migliorano solo con l’invecchiamento.
9. ULTERIORI CONDIZIONI ESSENZIALI (CONFEZIONAMENTO, ETICHETTATURA, ALTRI REQUISITI)
Deroga alla produzione nella zona geografica delimitata
Quadro di riferimento giuridico:
Nella legislazione unionale
Tipo di condizione supplementare:
Deroga alla produzione nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione:
Le operazioni di vinificazione, elaborazione ed invecchiamento dei vini di cui all’art. 1 devono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo dei Comuni di cui al precedente art. 3.
Tuttavia, è consentito che tali operazioni vengano effettuate nell'intero territorio della provincia di Alessandria e nei Comuni astigiani di Viarigi, Montemagno, Casorzo, Grazzano Badoglio, Moncalvo, Penango, Calliano, Tonco, Montiglio Monferrato e Robella d’Asti.
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