Prodotti tutelati Igp Igt

La sigla europea «Identificazione Geografica Protetta» (IGP) è un nome di una specifica area geografica che serve a designare un prodotto vitivinicolo, che possiede qualità, notorietà o altre peculiarità attribuibili a tale area geografica, da dove provengono per almeno l’85% le uve, ed in cui avviene la produzione mentre la denominazione italiana tradizionale «IGT», si intende l’«Indicazione Geografica Tipica» utilizzata nel nostro paese per i prodotti vitivinicoli a IGP.

Disciplinari di produzione dei vini italiani Igp - Igt

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Paestum Igt - Modifica disciplinare di produzione - 2013

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Paestum

L'art. 5, comma 1, del disciplinare di produzione dei vini a IGT Paestum, consolidato  con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art.  118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale  30.11.2011 richiamato in premessa, e' sostituito con il seguente testo:
"Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata  all'art. 3. Inoltre e' consentito che le predette operazioni possano avvenire anche in stabilimenti situati  nell'intero territorio della Regione Campania, a condizione che le Ditte interessate dimostrino ai competenti  Organi di controllo di aver effettuato tali operazioni di vinificazione nel relativo stabilimento enologico  antecedentemente al 31/12/2012.".

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Paestum Igt

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La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati (1) con la indicazione geografica tipica «Paestum» comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di: Agropoli, Albanella, Alfano, Altavilla Silentina, Aquara, Ascea, Bellosguardo, Camerota, Campora,

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Palizzi Igt - Modifica del disciplinare di produzione - 2013

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Palizzi Igt

All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Palizzi, consolidato con le modifiche  introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE)  n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, al termine del  comma 2 e' inserita la seguente frase:
« Inoltre, le predette operazioni, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, possono essere  effettuate all'interno del territorio amministrativo della Provincia di Reggio Calabria

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Pellaro Igt - Modifica del disciplinare di produzione - 2013

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Pellaro

All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Pellaro, consolidato con le modifiche  introdotte  per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE)  n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, al termine  del comma 2 e' inserita la seguente frase:
«Inoltre, le predette operazioni, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b), del Regolamento CE n. 607/2009, possono essere  effettuate all'interno del territorio amministrativo della Provincia di Reggio Calabria

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Pellaro Igt

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La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Pellaro” comprende l’intero territorio del comune di: Motta San Giovanni e parte del territorio amministrativo del comune di Reggio Calabria limitatamente alle frazioni di: Bocale, Lume di Pellaro, Macellari, Occhio di Pellaro, Oliveto, Paterriti, Pellaro, San Filippo, Valanidi in provincia di Reggio Calabria.

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Pompeiano Igt - Modifica disciplinare di produzione - 2013

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Pompeiano

L'art. 5, comma 1, del disciplinare di produzione dei vini a IGT Pompeiano,  consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118  quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30.11.2011 richiamato in premessa, e' sostituito con il seguente testo:
"Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata  all'art. 3. Inoltre e' consentito che le predette operazioni possano avvenire anche in stabilimenti situati  nell'intero territorio della Regione Campania, a condizione che le Ditte interessate dimostrino ai competenti  Organi di controllo di aver effettuato tali operazioni di vinificazione nel relativo stabilimento enologico  antecedentemente al 31/12/2012.".

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