![Prodotti tutelati Igp Igt Prodotti tutelati Igp Igt](https://www.disciplinare.it/data/media/logo-igp.png)
La sigla europea «Identificazione Geografica Protetta» (IGP) è un nome di una specifica area geografica che serve a designare un prodotto vitivinicolo, che possiede qualità, notorietà o altre peculiarità attribuibili a tale area geografica, da dove provengono per almeno l’85% le uve, ed in cui avviene la produzione mentre la denominazione italiana tradizionale «IGT», si intende l’«Indicazione Geografica Tipica» utilizzata nel nostro paese per i prodotti vitivinicoli a IGP.
Disciplinari di produzione dei vini italiani Igp - Igt
SELEZIONE PER REGIONE
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![Vino Igt](https://www.disciplinare.it/data/media/etichetta-igt.png)
L'art. 5, comma 1, del disciplinare di produzione dei vini a IGT Pompeiano, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30.11.2011 richiamato in premessa, e' sostituito con il seguente testo:
"Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre e' consentito che le predette operazioni possano avvenire anche in stabilimenti situati nell'intero territorio della Regione Campania, a condizione che le Ditte interessate dimostrino ai competenti Organi di controllo di aver effettuato tali operazioni di vinificazione nel relativo stabilimento enologico antecedentemente al 31/12/2012.".
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La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Pompeiano” comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni in provincia di Napoli esclusi quelli ricadenti nell’isola d’Ischia.
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La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l’indicazione geografica tipica “Provincia di Mantova” comprende l’intero territorio amministrativo della Provincia di Mantova.
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La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica "Provincia di Nuoro" comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni: - Aritzo, Atzara, Austis, Belvì, Birori, Bitti, Bolotana, Borore, Bortigali, Desulo, Dorgali, Dualchi, Fonni, Gadoni, Galtellì,
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Modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Provincia di Pavia»
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La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l’Indicazione Geografica Tipica “Provincia di Pavia” comprende gli interi territori dei Comuni in provincia di Pavia di seguito indicati: Bagnaria, Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Bosnasco, Brallo di Pregola, Broni,
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La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica “Puglia” comprende i territori amministrativi delle province di Bari, BAT (Barletta – Andria – Trani), Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto della regione Puglia.
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La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l’indicazione geografica tipica “Quistello” comprende l’intero territorio amministrativo dei Comuni di Quistello, Quingentole, San Giacomo delle Segnate e San Giovanni del Dosso, in Provincia di Mantova.
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La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini designati con la Indicazione Geografica Tipica “Ravenna” comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Ravenna, nella Regione Emilia-Romagna.
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L'art. 5, comma 1, del disciplinare di produzione dei vini a IGT Roccamonfina, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30.11.2011 richiamato in premessa, e' sostituito con il seguente testo: "Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre e' consentito che le predette operazioni possano avvenire anche in stabilimenti situati nell'intero territorio della Regione Campania, a condizione che le Ditte interessate dimostrino ai competenti Organi di controllo di aver effettuato tali operazioni di vinificazione nel relativo stabilimento enologico antecedentemente al 31/12/2012.".
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