La sigla europea «Identificazione Geografica Protetta» (IGP) è un nome di una specifica area geografica che serve a designare un prodotto vitivinicolo, che possiede qualità, notorietà o altre peculiarità attribuibili a tale area geografica, da dove provengono per almeno l’85% le uve, ed in cui avviene la produzione mentre la denominazione italiana tradizionale «IGT», si intende l’«Indicazione Geografica Tipica» utilizzata nel nostro paese per i prodotti vitivinicoli a IGP.
Disciplinari di produzione dei vini italiani Igp - Igt
SELEZIONE PER REGIONE
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La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini ad indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA" di cui all'art. 2 rientra nell'ambito del territorio della provincia di Piacenza e comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Castell'Arquato, Vernasca, Lugagnano Val d'Arda, Carpaneto P.no, S. Giorgio P.no, Vigolzone, Gropparello, Ponte dell'Olio, Rivergaro, Bettola, Coli, Bobbio e parte del territorio amministrativo dei comuni di Alseno, Gazzola, Travo, Piozzano e Pecorara.
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La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con l'indicazione geografica tipica «Terre Lariane» comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni di collina e di montagna della provincia di Como: Albavilla, Albese con Cassano, Albiolo, Alserio, Alzate Brianza, Anzano del Parco, Appiano Gentile, Argegno, Arosio, Asso, Barni, Bellagio, Bene Lario, Beregazzo con Figliaro, Binago, Bizzarone, Blevio, Brenna, Brienno, ....
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La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l’indicazione geografica tipica “Terre Siciliane” comprende l’intero territorio amministrativo della Regione Sicilia. ((AG) Agrigento (CL) Caltanissetta (CT) Catania (EN) Enna (ME) Messina (PA) Palermo (RG) Ragusa (SR) Siracusa (TP) Trapani)
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La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica "Tharros" comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti
comuni in provincia di Oristano: Abbasanta, Aidomaggiore, Albagiara, Ales, Allai, Arborea, Ardauli, Assolo, Asuni, Baradili, Baratili San Pietro, Baressa, Bauladu, Bidonì, Bonarcado, Boroneddu, Busachi, Cabras, Cuglieri, Curcuris, Fordongianus, Ghilarza, Gonnoscodina, .....
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La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica “Toscano” o “Toscana” comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Arezzo, Firenze, Grosseto , Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato , Siena, nella Regione Toscana.
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La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica "Trexenta" comprende l'intero territorio dei seguenti comuni: Barrali, Gesigo, Guamaggiore, Guasila, Mandas, Ortacesus, Pimentel, Samatzai, Selegas, Senorbi, Siurgus Donigala, Suelli, S. Basilio, S. Andrea Frius in provincia di (ex Cagliari ) Sud Sardegna
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All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Umbria, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30 novembre 2011 richiamato in premessa, il comma 2 e' sostituito con il seguente testo:
«Tuttavia e' consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni siano effettuate anche nei territori amministrativi della Provincia di Viterbo e del Comune di Montepulciano in Provincia di Siena, confinanti con la
Regione Umbria».
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La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l’indicazione geografica tipica “Umbria” comprende l’intero territorio amministrativo delle province di Perugia e di Terni della Regione Umbria.
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All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica "Val di Magra", consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30.11.2011 richiamato in premessa, il comma 3 e' sostituito con il seguente:
«Le operazioni devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio della Regione Toscana.»
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La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica "Val di Magra" comprende parte del territorio amministrativo dei comuni di Fivizzano, Casola in Lunigiana, Aulla, Licciana Nardi, Tresara, Villafranca in Lunigiana, Podenzana, Pontremoli, Filattiera, Mullazzo, Bagnone, Fosdinovo, Carrara, Massa, Montignoso.(Pr. Massa Carrara)
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