La sigla europea «Identificazione Geografica Protetta» (IGP) è un nome di una specifica area geografica che serve a designare un prodotto vitivinicolo, che possiede qualità, notorietà o altre peculiarità attribuibili a tale area geografica, da dove provengono per almeno l’85% le uve, ed in cui avviene la produzione mentre la denominazione italiana tradizionale «IGT», si intende l’«Indicazione Geografica Tipica» utilizzata nel nostro paese per i prodotti vitivinicoli a IGP.
Disciplinari di produzione dei vini italiani Igp - Igt
SELEZIONE PER REGIONE
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L'art. 5, comma 1, del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica «Epomeo», consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, e' sostituito con il seguente testo:
«Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre e' consentito che le predette operazioni possano avvenire anche in stabilimenti situati nell'intero territorio della Regione Campania, a condizione che le Ditte interessate dimostrino ai competenti Organi di controllo di aver effettuato tali operazioni di vinificazione nel relativo stabilimento enologico antecedentemente al 31 dicembre 2012.».
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La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l’indicazione geografica tipica “Epomeo” comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni ricadenti nell’isola d’Ischia in provincia di Napoli.
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La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica “Fontanarossa di Cerda” comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Cerda in provincia di Palermo.
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Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione di un'indicazione geografica protetta nel settore vitivinicolo ai sensi dell'articolo 97, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(C/2024/3358)
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La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei vini designati con la Indicazione Geografica Tipica “Forlì” comprende l’intero territorio amministrativo della provincia di Forlì/Cesena, nella regione Emilia-Romagna.
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La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con
l’indicazione geografica tipica “Fortana del Taro” comprende il territorio amministrativo della provincia di Parma, delimitato dai confini di seguito indicati: a nord dal fiume Po; ad est il confine amministrativo con la provincia di Reggio Emilia; ad ovest con il confine amministrativo con la provincia di Piacenza; a sud la zona precollinare non oltre un’altitudine di 300 metri slm. Sono escluse dalla produzione le zone golenali.
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E' riconosciuta la indicazione geografica dei vini da tavola Frusinate
La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini da tavola Frusinate coincide con l'intero territorio amministrativo della provincia di Frosinone.
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La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate» comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Frosinone.
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Modifica del nome dovuta alla parallela richiesta di protezione della DOP «delle Venezie» che prevede la valorizzazione delle tipologie dei vini Pinot grigio e della tipologia del vino bianco, che sono peculiari del territorio. Pertanto il riferimento a detti vini, in particolare al Pinot grigio, è eliminato dal disciplinare della IGP Trevenezie. La modifica in questione è dunque intesa a differenziare i prodotti delle due categorie gerarchiche di denominazioni (IGP Trevenezie/Tri Benečije e DOP delle Venezie), per rendere percepibile al consumatore la valorizzazione di detti vini più peculiari del territorio con la DOP.
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La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica “Isola dei Nuraghi” comprende l’intero territorio amministrativo della Regione Sardegna.
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