Prodotti tutelati Igp Igt

La sigla europea «Identificazione Geografica Protetta» (IGP) è un nome di una specifica area geografica che serve a designare un prodotto vitivinicolo, che possiede qualità, notorietà o altre peculiarità attribuibili a tale area geografica, da dove provengono per almeno l’85% le uve, ed in cui avviene la produzione mentre la denominazione italiana tradizionale «IGT», si intende l’«Indicazione Geografica Tipica» utilizzata nel nostro paese per i prodotti vitivinicoli a IGP.

Disciplinari di produzione dei vini italiani Igp - Igt

SELEZIONE PER REGIONE
Abruzzo  Basilicata  Calabria  Campania  Emilia Romagna  Friuli Venezia Giulia  Lazio  Liguria  Lombardia  Marche  Molise  Piemonte  Provincia Autonoma di Bolzano  Provincia Autonoma di Trento  Puglia  Sardegna  Sicilia  Toscana  Umbria  Valle d'Aosta  Veneto


 

Vai a elenco sintetico delle Igp

Vai a tutti i disciplinari

Lazio Igt - Modifica disciplinare di produzione - 2013

Pubblicato da disciplinare
disciplinare

All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Lazio, consolidato con le  modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118 quater, paragrafo  2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30 novembre 2011 richiamato in premessa, il comma 2 e' sostituito con il seguente testo:
«Tuttavia e' consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che tali  operazioni siano effettuate anche nell'intero territorio amministrativo della limitrofa Provincia di Terni».

Continua...

Lipuda Igt - Modifica del disciplinare di produzione - 2013

Pubblicato da disciplinare
Lipuda

All'articolo 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Lipuda, consolidato con le  modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'articolo 118 quater,  paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30.11.2011 richiamato in premessa, al termine del comma 2 e' inserita la seguente frase:
" Inoltre, le predette operazioni, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009,  possono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo della Provincia di Crotone".

Continua...

Lipuda Igt

Pubblicato da disciplinare

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica «Lipuda» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Carfizzi, Casabona, Cirò, Cirò Marina, Crucoli, Melissa, Strangoli, Umbriatico, in provincia di Crotone.

Continua...

Locride Igt - Modifica del disciplinare di produzione - 2013

Pubblicato da disciplinare
Locride

All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Locride, consolidato con le modifiche  introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE)  n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30 novembre 2011 richiamato in premessa, al termine del comma 2 e' inserita  la seguente frase: 
"Inoltre, le predette operazioni, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, possono essere  effettuate all'interno del territorio amministrativo della Provincia di Reggio Calabria

Continua...

Locride Igt

Pubblicato da disciplinare

La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Locride” comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di: Agnana, Ardore, Bianco, Bovalino, Bruzzano, Camini, Canolo, Caraffa del Bianco, Casignana, Caulonia, Ferruzzano, Gerace, Gioiosa Jonica, Grotteria, Locri, Mammola, Marina di Gioiosa Jonica, Monasterace, Placanica, Riace, Roccella Jonica, Sant’Agata del Bianco, Sant’Ilario, Siderno e Stignano in provincia di Reggio Calabria.

Continua...

Marca Trevigiana Igt - Modifica del disciplinare di produzione - 2013

Pubblicato da disciplinare
Marca Trevigiana

All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Marca Trevigiana,  consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui  all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n.  1234/2007, cosi' come approvato con  il D.M. 30 novembre 2011 richiamato in premessa, il comma 2 e' sostituito con il seguente: 
«La zona di vinificazione corrisponde con quella di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre,  tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito, ai sensi dell'art. 6,  comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni siano effettuate anche  nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni confinanti con la zona di produzione delle  uve di cui all'art. 3 e nell'intero territorio dei comuni di Pramaggiore, ricadente nella  confinante Provincia di Venezia, e dei comuni di Fiume Veneto, Fontanafredda e Pasiano, ricadenti  nella confinante Provincia di Pordenone.».

Continua...