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Il vino detto friulano - Da Tocai a friulano

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Il vino detto friulano - Da Tocai a friulano

Cessazione degli effetti del decreto 11 febbraio 2008, recante disposizioni transitorie per l'uso  della varieta' di vite «Tocai friulano» e del sinonimo «Friulano» nella designazione e presentazione della relativa tipologia di vino, dei vini a denominazione di origine della regione  Friuli-Venezia Giulia, e l'adozione delle disposizioni definitive per l'uso del sinonimo «Friulano»

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 25 settembre 2008  

Cessazione degli effetti del decreto 11 febbraio 2008, recante disposizioni transitorie per l'uso  della varieta' di vite «Tocai friulano» e del sinonimo «Friulano» nella designazione e presentazione della relativa tipologia di vino, dei vini a denominazione di origine della regione  Friuli-Venezia Giulia, e l'adozione delle disposizioni definitive per l'uso del sinonimo «Friulano».

(GU n.232 del 3-10-2008)
 
 

IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n 753/2002 della Commissione del
29 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee n. L 118 del 4 maggio 2002, che fissa talune modalita' di
applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per
quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e
la protezione di taluni prodotti vitivinicoli;
Visto l'allegato II del citato regolamento (CE) n. 753/2002,
contenente i nomi della varieta' di vite o i loro sinonimi
comprendenti un'indicazione geografica che possono figurare in
etichettatura dei vini, conformemente alla deroga di cui all'art. 19,
paragrafo 2, dello stesso regolamento (CE) n. 753/2002, tra i quali
figurano in particolare, per l'Italia, la varieta' di vite «Tocai
Friulano» e il relativo sinonimo «Tocai Italico», per un periodo
transitorio d'uso, fino al 31 marzo 2007;
Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 182 del 7 agosto
2007, concernente disposizioni transitorie per l'uso del sinonimo
«Friulano», della varieta' di vite «Tocai friulano», nella
designazione e presentazione della relativa tipologia di vino dei
vini a denominazione di origine della regione Friuli-Venezia Giulia;
Viste le ordinanze n. 5820/2007 e n. 5821/2007 del 17 dicembre 2007
con le quali il Tribunale amministrativo regionale del Lazio -
Sezione II ter, in accoglimento dei relativi ricorsi, ha dichiarato
parzialmente sospesa l'efficacia del richiamato decreto 31 luglio
2007 ed ha disposto che, nelle more del pronunciamento della Corte di
giustizia U.E. sulle istanze pregiudiziali avanzate dallo stesso
T.A.R. del Lazio (cause riunite C-23/07 e C-24/07), e' lecito l'uso
del nome della varieta' di vite «Tocai friulano» in ambito nazionale,
nonche' del sinonimo «Friulano» per le aziende a tanto interessate,
sia in ambito nazionale che per i vini destinati all'esportazione;
Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 42 del 19 febbraio
2008, con il quale, in esecuzione delle predette ordinanze, sono
state emanate le disposizioni transitorie per l'uso della varieta' di
vite «Tocai friulano» e del sinonimo «Friulano» nella designazione e
presentazione della relativa tipologia di vino dei vini a
denominazione di origine della regione Friuli-Venezia Giulia;
Visto il regolamento (CE) del 4 aprile 2007, n. 382, recante
modifica del regolamento (CE) n. 753/2002, con il quale a decorrere
dal 1° aprile 2007 la commissione ha soppresso le denominazioni
«Tocai friulano» e «Tocai italico» dal citato allegato II e ha
sostituito, in questo allegato, la denominazione «Tocai friulano» con
la nuova denominazione «Friulano»;
Vista l'ordinanza resa dalla Corte di giustizia U.E. - Seconda
sezione - in data 12 giugno 2008 sui citati procedimenti riuniti
C-23/07 e C-24/07, con la quale in particolare viene dichiarata la
conformita' delle predette disposizioni regolamentari della
Commissione ai fondamenti normativi del Trattato U.E., nonche' ai
principi di diritto internazionale relativi ai trattati ed agli
articoli 22-24 dell'accordo TRIPS;
Considerato che l'amministrazione e' tenuta a dare esecuzione alla
predetta ordinanza della Corte di giustizia U.E.;
Ritenuto di dover adottare, conformemente alla citata sentenza, le
opportune disposizioni nazionali al fine di consentire in termini
definitivi l'utilizzo del sinonimo «Friulano» nella designazione e
presentazione dei vini a denominazione di origine della regione
Friuli-Venezia Giulia;
Ritenuto altresi' di dover stabilire le disposizioni per consentire
lo smaltimento dei vini detenuti presso le ditte imbottigliatrici,
confezionati ed etichettati in conformita' alle disposizioni di cui
al citato decreto 11 febbraio 2008;
Decreta:

Art. 1.
1. In esecuzione dell'ordinanza della Corte di giustizia U.E. in
data 12 giugno 2008 dell'Unione europea richiamata in premessa,
cessano gli effetti del decreto ministeriale 11 febbraio 2008
parimenti richiamato in premessa.

Art. 2.
1. Sono rese definitive le disposizioni di cui all'articolo unico
del decreto ministeriale 31 luglio 2007 richiamato in premessa,
concernenti l'iscrizione nel registro nazionale delle varieta' di
vite del sinonimo «Friulano», della varieta' di vite «Tocai friulano»
e la designazione e presentazione della relativa tipologia di vino
dei vini a denominazione di origine della regione Friuli-Venezia
Giulia.

Art. 3.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. I quantitativi di prodotto detenuti presso le ditte
imbottigliatrici, confezionati e designati con la denominazione
«Tocai friulano», conformemente alle disposizioni di cui all'articolo
unico, lettera b) del citato decreto 11 febbraio 2008, possono essere
commercializzati, in ambito nazionale, fino ad esaurimento delle
scorte, purche' le medesime ditte comunichino all'ufficio
dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei
prodotti agroalimentari competente per territorio, entro sette giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, i predetti quantitativi
di prodotto.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 25 settembre 2008
Il Ministro: Zaia

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