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Irpinia Colline dell'Ufita Dop - Disciplinare di produzione

Pubblicato da disciplinare
Irpinia Colline dell’Ufita

La Dop Irpinia Colline dell'Ufita e' riservata all'olio di oliva extravergine ottenuto dalle olive  Ravece presente in misura non inferiore al 60%, Ogliarola, Marinese, Olivella, Ruveia, Vigna della  Corte da sole o congiuntamente in misura non superiore al 40%; eventualmente, Leccino e Frantoio  in misura non superiore al 10%.
Disciplinare di produzione della Denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva Irpinia-Colline dell'Ufita.

«IRPINIA — COLLINE DELL’UFITA»

CE N.: IT-PDO-0005-0500-28.09.2005

DOP ( X ) IGP ( )

La presente scheda riepilogativa presenta a fini informativi gli elementi principali del disciplinare.

1.   Servizio competente dello Stato membro:

Nome: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Indirizzo:

Via XX Settembre n. 20

00187 ROMA

ITALIA

Tel. +39 0646655104

Fax +39 0646655306

e-mail: saco7@politicheagricole.it

2.   Associazione:

Nome: Consorzio di Produzione e Valorizzazione Olio Extra Vergine d’Irpinia «Irpinia — Colline dell’Ufita»

Indirizzo:

Vico Lapronia, 8

83031 Ariano Irpino (AV)

ITALIA

Tel. +39 0825824955

Fax +39 0825824955

e-mail: info@coprovoli.com

Composizione: Produttori/trasformatori ( X ) altro ( )

3.   Tipo di prodotto:

Classe 1.5 —

Materie grasse — olio extravergine di oliva

4.   Disciplinare:

(sintesi dei requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006)

4.1.   Nome:

«Irpinia — Colline dell’Ufita»

4.2.   Descrizione:

l’olio extravergine di oliva «Irpinia — Colline dell’Ufita» DOP al momento dell’immissione al consumo presenta le seguenti caratteristiche fisiche, chimiche ed organolettiche:

 

Colore: da giallo paglierino a verde più o meno intenso;

 

Caratteristiche organolettiche:

Descrittore

Mediana (1)

Difetti

0

Fruttato di oliva

3-6

Amaro

2-6

Piccante

2-6

Pomodoro

2-5

 

Caratteristiche chimico-fisiche:

 

Acidità %: inferiore o uguale a 0,5;

 

Indice di perossidi mEq O2/kg: inferiore o uguale a 10;

 

Spettrometria UV K232: inferiore o uguale a 2,2;

 

Spettrometria UV K270: inferiore o uguale a 0,2;

 

Spettrometria Delta K: inferiore o uguale a 0,01;

 

Polifenoli totali: superiore o uguale a 100 p.p.m..

4.3.   Zona geografica:

La zona di produzione della denominazione di origine protetta «Irpinia — Colline dell’Ufita» interessa il territorio amministrativo dei seguenti comuni situati nella provincia di Avellino, Regione Campania: Ariano Irpino, Bonito, Carife, Casalbore, Castel Baronia, Castelfranci, Flumeri, Fontanarosa, Frigento, Gesualdo, Greci, Grottaminarda, Lapio, Luogosano, Melito Irpino, Mirabella Eclano, Montaguto, Montecalvo Irpino, Montefusco, Montemiletto, Paternopoli, Pietradefusi, San Nicola Baronia, San Sossio Baronia, Sant’Angelo all’Esca, Savignano Irpino, Scampitella, Sturno, Taurasi, Torella dei Lombardi, Torre le Nocelle, Trevico, Vallata, Vallesaccarda, Venticano, Villamaina, Villanova del Battista, Zungoli

4.4.   Prova dell’origine:

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna i prodotti in entrata e quelli in uscita. In questo modo e attraverso l’iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, degli agricoltori, dei frantoiani e degli imbottigliatori, nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte delle struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

4.5.   Metodo di ottenimento:

l’olio extravergine di oliva «Irpinia — Colline dell’Ufita» DOP è ottenuto dalle olive prodotte negli oliveti composti, nell’ambito aziendale, dalle varietà: «Ravece », presente in misura non inferiore al 60 %, «Ogliarola», «Marinese», «Olivella», «Ruveia», «Vigna della Corte» da sole o congiuntamente in misura non superiore al 40 %; eventualmente, «Leccino» e «Frantoio» in misura non superiore al 10 %. Nella concimazione è ammesso l’utilizzo di fertilizzanti organici e/o di sintesi. Per la gestione del suolo, si eseguono delle lavorazioni meccaniche superficiali che risultano utili anche per il controllo delle erbe infestanti. E’ consentita la pratica dell’inerbimento. Gli oliveti normalmente sono condotti in asciutto, tuttavia in annate particolarmente siccitose è ammessa l’irrigazione di soccorso. I trattamenti antiparassitari devono essere eseguiti nel rispetto del disciplinare di lotta integrata emanati dalla regione Campania. La raccolta deve essere effettuata a mano oppure con l’impiego di macchine, a condizione che durante l’operazione sia evitata la permanenza delle drupe sul terreno. In ogni caso devono essere utilizzate le reti o altri sistemi di captazione, mentre è vietata la raccolta delle olive cadute naturalmente sul terreno e quella sulle reti permanenti. È’ vietato l’uso di prodotti chimici che provochino o agevolino l’abscissione dei frutti (cascolanti). Il trasporto deve avvenire in cassette forate o, comunque, in contenitori rigidi, forati. E’ fatto divieto assoluto, nel trasporto e nella conservazione delle olive, l’uso di sacchi di qualsiasi materiale. La produzione di olive non può superare i 60 kg a pianta. La resa massima di olio da olive non può superare il 20 % del peso di olive. Le olive devono essere conservate presso il frantoio in locali areati, in recipienti rigidi e forati, fino alla fase di molitura, che deve avvenire entro 48 ore dalla raccolta. Per l’estrazione dell’olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto. È vietato il metodo di trasformazione noto col nome di «ripasso», è, inoltre, vietato il ricorso a prodotti ad azione chimica o biochimica (enzimi) nell’ambito del processo di estrazione. Durante tale fase è altresì vietato l’uso del «talco». Dopo l’estrazione l’olio deve essere conservato in recipienti di acciaio inox, o in cisterne di terracotta con smaltatura per alimenti, perfettamente puliti ed in locali igienici. I recipienti in cui è confezionato l’olio extravergine «Irpinia Colline dell’Ufita» ai fini dell’immissione al consumo devono essere: bottiglie di vetro scuro, ceramica e terracotta smaltata o recipienti in banda stagnata di capacità non superiore a litri 5, sigillati e provvisti di etichetta. Sono ammesse confezioni in bustine monodose di laminato metallico di alluminio ed idonei materiali sintetici consentiti dalla legge, della capacità di 10 ml., recanti indicazioni previste dalla normativa vigente più una numerazione progressiva attribuita dall’Organismo di controllo.E’ consentito l’ottenimento dell’olio extravergine «Irpinia Colline dell’Ufita» D.O.P. con metodo biologico. La coltivazione delle olive, nonché l’estrazione, e l’imbottigliamento dell’olio extravergine di oliva a Denominazione di Origine Protetta «Irpinia Colline dell’Ufita» devono avvenire nell’ambito della zona di produzione di cui al precedente punto 4.3., per garantire l’origine ed il controllo del prodotto e per impedire che il trasporto dello stesso allo stato sfuso possa causare l’ossidazione o il deterioramento e la perdita delle sue peculiari caratteristiche chimiche ed organolettiche, in particolare le tipiche note di erba e di pomodoro dell’olio «Irpinia Colline dell’Ufita» determinate dal contenuto in antiossidanti fenolici e dal profilo delle sostanze aromatiche. Il quadro compositivo, caratterizzato da un significativo livello di acidi grassi polinsaturi, predispone l’olio a perdere la sua qualità organolettica e tipicità per l’azione dell’ossigeno dell’aria durante la fase di travaso, pompaggio, trasporto e scarico, operazioni che si ripetono con maggiore frequenza nell’eventualità dell’imbottigliamento fuori zona.

4.6.   Legame:

Le caratteristiche aromatiche e gustative dell’olio extravergine di oliva «Irpinia Colline dell’Ufita» D.O.P derivano principalmente dalla varietà «Ravece» che coltivata nell'areale di produzione, definito al punto 4.3, acquista caratteristiche particolari che permettono di conferire al prodotto un gusto fruttato intenso, con un’armonica presenza della carica amara e piccante, la cui peculiarità è un chiaro aroma erbaceo con spiccate note di pomodoro verde e di carciofo. Le caratteristiche del territorio di riferimento, quali il microclima, il terreno, nonché dalle particolari tecniche di coltivazione e di produzione tramandate nei secoli dagli olivicoltori irpini concorrono infatti all’ottenimento di un olio extravergine di oliva altamente riconoscibile.

L'influenza diretta del clima mite ma con eccezionali punte di freddo, nonché la ubicazione degli oliveti ad altitudini elevate, sono stati il fattore principale che ha determinato il consolidarsi nel territorio della cultivar «Ravece», capace di resistere alle gelate ed alle nevicate, invernali e primaverili. Si tratta di un’area in cui l’olivo risulta presente sin dai tempi dei romani, e viene coltivato in terreni collinari con una pendenza intorno al 20 %, terreni più o meno argillosi, mediamente fertili e poveri di risorse idriche; tali terreni derivano da substrati di origine calcarea, marnosa o argillosa, marnosa per i rilievi, e da substrati alluvionali, sciolti, per i terreni pianeggianti. Gli inverni, non estremamente rigidi, e le estati non eccessivamente calde, hanno conferito alla zona nel suo complesso un clima particolarmente favorevole all’insediamento dell’olivo nel corso dei secoli. La piovosità è di circa 700 mm annui, le temperature raramente scendono al di sotto dello zero, con punte di – 4 °C per brevissimi periodi; mediamente la temperatura è di 18 °C. L’insieme di tali fattori concorre a differenziare l’olio nelle sue caratteristiche chimiche ed organolettiche, da qualsiasi altro olio extravergine d’oliva, rendendolo quindi unico e pertanto meritevole di valorizzazione e tutela. Fin dal 1517 tra i beni del capitolo della Cattedrale di Ariano figura «al contrappone una vigna so cinque rasole ce so dentro dui pedi di olive» e l’incentivazione alla coltura dell’olivo risulta dal toponimo «fontana dell’oliveto» sita nei pressi di «Amando» e ancora da «una vigna con alcuni pedi de olive ad Cerrito» oppure «un hortale con quattordici pedi de olive ale strabelle», «un hortale con olive alle cupe d’Ariano», «un hortale con pedi de olive alo piano». La coltura dell’olivo ebbe nel territorio interessato un notevole sviluppo nel XIX secolo perché nel 1893 «ci sono in attività 29 trappeti o frantoi di olive, quali dentro e quali fuori dell’abitato», Nicola Flammia, Storia della Città di Ariano, 1893. Sempre dal Flammia sappiamo che tra i terreni «alberati migliori sono quelli di S. Liberatore, Ottaggio, Cerreto, Viaggiano» cioè quelli posti tra i 400 ed i 600 metri s.l.m. e che si produceva annualmente «Olio, Anfore 50 000 tomoli l’anfora, grammi 2 265» ed il costo era di lire 1,30 a litro mentre l’anfora costava lire 3,00.L’aggettivo «Ravece» è già presente nella Platea Urbis et foranea redatta dal Vescovo Diomede Carafa nel 1517 da cui apprendiamo che la cappella di San Nicola costruita nella parrocchiale chiesa di San Matteo «have un hortale de ravej ala sala», l’aggettivo viene ripetuto nella Visita Pastorale del Vescovo Donato de Laurentiis del 1580, sempre la stessa cappella nello stesso luogo «have un hortale di ravei».

4.7.   Organismo di controllo:

Nome: IS.ME.CERT.

Indirizzo:

Via G. Porzio — Centro direzionale

Isola G/1, Scala C, 13o piano, int. 98

80143 — Napoli

ITALIA

Tel. +39 0817879789

Fax +39 0816040176

e-mail: info@ismecert.it

4.8.   Etichettatura:

Il nome della Denominazione di Origine Protetta «Irpinia Colline dell’Ufita» deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell’etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle altre indicazioni che in essa compaiono. Sull’etichetta deve inoltre essere riportato il logotipo di seguito descritto ed il logo comunitario della DOP. Il logo per l’olio extravergine di oliva è costituito da un fiore a 13 petali, tratto da un decoro su ceramica arianese dipinto a mano, nei colori giallo — arancio — rosso bruno — marrone, che fa da corona circolare alla dicitura «Irpinia Colline dell’Ufita». Tale dicitura è scritta con carattere «Post Medieval» nella versione tipografica «Medium», in bianco circolarmente, su fondo marrone scuro. Al centro della composizione, un cerchio bianco con sottile bordo color arancio contiene in forma circolare la dicitura «OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA D.O.P.», in nero su sfondo bianco, scritta in carattere «Rotis Semisans», nella versione tipografica «Extra bold». Al centro, in nero, con la dicitura «RAVECE», in carattere manuale tratto da un’antica forma di scrittura carolingia — beneventana. Sottostante al cerchio bianco, sovrapposta inferiormente al fiore esterno, è inserita la sagoma dell’Italia con un pallino marrone che identifica l’area dell’Ufita. È consentita il riferimento all’olio ottenuto con metodo biologico.

Irpinia Colline dell’Ufita

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