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Irpinia Colline dell'Ufita Dop - Proposta di riconoscimento

Pubblicato da disciplinare
Irpinia Colline dell'Ufita

La Dop Irpinia Colline dell'Ufita e' riservata all'olio di oliva extravergine ottenuto dalle olive Ravece presente in misura non inferiore al 60%, Ogliarola, Marinese, Olivella, Ruveia, Vigna della Corte da sole o congiuntamente in misura non superiore al 40%; eventualmente, Leccino e Frantoio  in misura non superiore al 10%.
Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva  «Irpinia-Colline dell'Ufita».

Irpinia-Colline dell'Ufita DOP olio evo

 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO 

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva  «Irpinia-Colline dell'Ufita».

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(GU n.51 del 3-3-2005)
 
 

Il Ministero delle politiche agricole e forestali, esaminata
l'istanza ad ottenere la protezione della denominazione di origine
protetta per l'olio extravergine di oliva «Irpinia-Colline
dell'Ufita», ai sensi del Regolamento (CEE) 2081/92, presentata dal
Comitato Promotore DOP «Irpinia-Colline dell'Ufita», con sede in
Ariano Irpino (Avellino), Vico Lapronia n. 8, esprime parere
favorevole e formula la proposta di disciplinare di produzione nel
testo appresso indicato.
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, dovranno
essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della
disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e
successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e
forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e
dei servizi - Direzione generale per la qualita' dei prodotti
agroalimentari e la tutela del consumatore - Ufficio tutela delle
denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle
attestazioni di specificita' - QTC III - via XX settembre n. 20 -
00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta.
Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o
dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara'
notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del
regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'OLIO EXTRAVERGINE A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «IRPINIA - COLLINE DELL'UFITA».

Art. 1.
Denominazione
La Denominazione di Origine Protetta «Irpinia Colline dell'Ufita»
e' riservata all'olio di oliva extravergine rispondente alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di
produzione.


Art. 2.
Varieta' di olivo e caratteristiche al consumo
La Denominazione di Origine Protetta «Irpinia Colline dell'Ufita»
e' riservata all'olio di oliva extravergine ottenuto dalle olive
prodotte negli oliveti delle aziende all'interno del territorio
ricadente nel successivo art. 3 e composti, nell'ambito aziendale,
dalle varieta':
«Ravece» presente in misura non inferiore al 60%;
«Ogliarola», «Marinese», «Olivella», «Ruveia», «Vigna della
Corte» da sole o congiuntamente in misura non superiore al 40%;
eventualmente, «Leccino» e «Frantoio» in misura non superiore
al 10%.
Caratteristiche al consumo:
l'olio extravergine di oliva a Denominazione di Origine
Protetta «Irpinia Colline dell'Ufita» all'atto dell'immissione al
consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: da giallo paglierino a verde piu' o meno intenso;
Caratteristiche organolettiche:

 

Descrittore Mediana*
- -
Difetti 0
Fruttato di oliva 3-6
Amaro 2-6
Piccante 2-6
Pomodoro 2-5

Caratteristiche chimico-fisiche:
acidita' %: inferiore o uguale a 0,5;
indice di perossidi mEq O2/kg: inferiore o uguale a 10;
spettrometria UV K(in base)232: inferiore o uguale a 2,2;
spettrometria UV K(in base)270: inferiore o uguale a 0,2;
spettrometria Delta K: inferiore o uguale a 0,01;
polifenoli totali: superiore o uguale a 100 p.p.m.
Gli esami chimico-fisici ed organolettici devono essere
effettuati secondo le metodiche di cui al Regolamento CEE n.
2568/1991 e successive modifiche ed integrazioni.


Art. 3.
Zona di produzione
La zona di produzione, comprende l'intero territorio dei seguenti
comuni in provincia di Avellino: 1-Ariano Irpino, 2-Bonito, 3-Carife,
4-Casalbore, 5-Castel Baronia, 6-Castelfranci, 7-Flumeri,
8-Fontanarosa, 9-Frigento, 10-Gesualdo, 11-Greci, 12-Grottaminarda,
13-Lapio, 14-Luogosano, 15-Melito Irpino, 16-Mirabella Eclano,
17-Montaguto, 18-Montecalvo Irpino, 19-Montefusco, 20-Montemiletto,
21-Paternopoli, 22-Pietradefusi, 23-San Nicola Baronia, 24-San Sossio
Baronia, 25-Sant'Angelo all'Esca, 26-Savignano Irpino,
27-Scampitella, 28-Sturno, 29-Taurasi, 30-Torella dei Lombardi,
31-Torre le Nocelle, 32-Trevico, 33-Vallata, 34-Vallesaccarda,
35-Venticano, 36-Villamaina, 37-Villanova del Battista, 38-Zungoli.


Art. 4.
Origine
L'Olio Extravergine di Oliva «Irpinia-Colline dell'Ufita» DOP
possiede singolari qualita' organolettiche che lo differenziano
nettamente da altri oli, dimostrate da una ampia documentazione
storica e dovute in particolare alla secolare dedizione degli
olivicoltori e frantoiani dell'Irpinia, che hanno saputo legare
questa produzione alle particolari condizioni pedoclimatiche della
zona di produzione.
*CVr% minore o uguale a 20
In particolare, l'aggettivo «Ravece» e' gia' presente nella
platea «Urbis a Foranea» redatta dal Vescovo Diomede Carafa nel 1517
da cui apprendiamo che la Cappella di San Nicola costruita nella
parrocchiale Chiesa di San Matteo «Have un hortale de ravei ala
Sala».
La tracciabilita' del prodotto e' garantita da una serie di
adempimenti a cui si sottoporranno i produttori, in particolare
l'organismo di controllo terra un elenco degli agricoltori, dei
frantoiani e degli imbottigliatori.
L'organismo verifichera' tutte le fasi del processo produttivo.


Art. 5.
Caratteristiche di coltivazione
1 - Le condizioni pedoclimatiche, ambientali e di coltura degli
oliveti, destinati alla produzione dell'olio a Denominazione di
Origine Protetta, devono essere quelle specifiche della zona di
produzione e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio
derivato le tradizionali caratteristiche qualitative, organolettiche
e chimico-fisiche stabilite dal presente disciplinare. Sono,
pertanto, da ritenersi idonei gli oliveti compresi nella zona di cui
al precedente art. 3, i cui terreni derivano da substrati di origine
calcarea, marnosa o argillosa, marnosa per i rilievi, e da substrati
alluvionali, sciolti, per i terreni pianeggianti.
2 - I nuovi impianti devono essere di tipo specializzato, con
l'utilizzazione di almeno l'85% della varieta': «Ravece».
3 - Nella concimazione e' ammesso l'utilizzo di fertilizzanti
organici e/o di sintesi.
4 - Per la gestione del suolo, si eseguono delle lavorazioni
meccaniche superficiali che risultano utili anche per il controllo
delle erbe infestanti. E' consentita la pratica dell'inerbimento.
5 - Gli oliveti normalmente sono condotti in asciutto, tuttavia
in annate particolarmente siccitose e' ammessa l'irrigazione di
soccorso.
6 - I trattamenti antiparassitari devono essere eseguiti nel
rispetto del disciplinare di lotta integrata emanati dalla regione
Campania.
7 - La raccolta delle olive deve essere effettuata manualmente o
meccanicamente entro il 31 dicembre di ogni anno ad eccezione delle
varieta' «Marinese» e «Leccino» da raccogliere non oltre il 10
novembre. La raccolta deve essere effettuata a mano oppure con
l'impiego di macchine, a condizione che durante l'operazione sia
evitata la permanenza delle drupe sul terreno. In ogni caso devono
essere utilizzate le reti o altri sistemi di captazione, mentre e'
vietata la raccolta delle olive cadute naturalmente sul terreno e
quella sulle reti permanenti. E' vietato l'uso di prodotti chimici
che provochino o agevolino l'abscissione dei frutti (cascolanti).
8 - Il trasporto deve avvenire in cassette forate o, comunque, in
contenitori rigidi, forati. E' fatto divieto assoluto, nel trasporto
e nella conservazione delle olive, l'uso di sacchi di qualsiasi
materiale.
9 - La produzione di olive non puo' superare i 60 kg a pianta. La
resa massima di olio da olive non puo' superare il 20% del peso di
olive.
10 - Le olive devono essere conservate presso il frantoio in
locali areati, in recipienti rigidi e forati, fino alla fase di
molitura, che deve avvenire entro 48 ore dalla raccolta.


Art. 6.
Modalita' di oleificazione
1 - Le operazioni di oleificazione dell'olio extravergine di
oliva a Denominazione di Origine Protetta «Irpinia Colline
dell'Ufita» devono essere effettuate presso i frantoi localizzati
entro il territorio cosi' come delimitato all'art. 3 del presente
disciplinare.
2 - Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi
meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il piu'
fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del
frutto.
3 - E' vietato il metodo di trasformazione noto col nome di
«ripasso», e', inoltre, vietato il ricorso a prodotti ad azione
chimica o biochimica (enzimi) nell'ambito del processo di estrazione.
Durante tale fase e' altresi' vietato l'uso del «talco».
4 - Dopo l'estrazione l'olio deve essere conservato in recipienti
di acciaio inox, o in cisterne di terracotta con smaltatura per
alimenti, perfettamente puliti ed in locali igienici.
5 - E' consentito l'ottenimento dell'olio extravergine «Irpinia
Colline dell'Ufita» D.O.P. con metodo biologico.


Art. 7.
Legame con l'ambiente
La tipicita' dell'olio extravergine di oliva «Irpinia Colline
dell'Ufita» D.O.P. ci giunge dalla specifica piattaforma varietale,
dai fattori naturali dell'areale di produzione quali il microclima,
il terreno, nonche' dalle particolari tecniche di coltivazione e di
produzione tramandate nei secoli dagli olivicoltori irpini. L'insieme
di tali fattori concorre a differenziarlo, nelle sue caratteristiche
chimiche ed organolettiche. In particolare, la specificita' dell'olio
«Irpinia Colline dell'Ufita» deriva soprattutto dalla varieta'
predominante, che non ha altrove una cosi' intensa diffusione.
La cultivar «Ravece», e' infatti nata in questo territorio e solo
qui si e' affermata per la sua capacita' di adattamento alle diverse
condizioni climatiche. L'influenza diretta del clima mite ma con
eccezionali punte di freddo, nonche' la ubicazione degli oliveti ad
altitudini elevate, sono stati la causa principale che ha determinato
il consolidarsi nel territorio di questa cultivar di olivo, capace di
resistere alle gelate ed alle nevicate, invernali e primaverili.
Si tratta di un'area in cui l'olivo risulta presente sin dai
tempi dei romani, e viene coltivato in terreni collinari con una
pendenza intorno al 20%, terreni piu' o meno argillosi, mediamente
fertili e poveri di risorse idriche.
Gli inverni, non estremamente rigidi, e le estati non
eccessivamente calde, hanno conferito alla zona nel suo complesso un
clima particolarmente favorevole all'insediamento dell'olivo nel
corso dei secoli.
La piovosita' e' di circa 700 mm annui, le temperature raramente
scendono al di sotto dello zero, con punte di - 4° C per brevissimi
periodi; mediamente la temperatura e' di 18° C.
L'insieme di tali fattori concorre a differenziarle l'olio nelle
sue caratteristiche chimiche ed organolettiche, da qualsiasi altro
olio extravergine d'oliva, rendendolo quindi unico e pertanto
meritevole di valorizzazione e tutela.


Art. 8.
Struttura di controllo
L'olio «Irpinia Colline dell'Ufita» D.O.P. per l'applicazione
delle disposizioni del presente disciplinare di produzione sara'
controllato da un organismo autorizzato, in conformita' all'art. 10
del regolamento CEE n. 2081 del 14 luglio 1992.


Art. 9.
Designazione, presentazione e confezionamento
1 - Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente
disciplinare di produzione, ivi compreso gli aggettivi: tipo fine,
scelto, selezionato, superiore, genuino e similari.
2 - E' consentito l'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie,
nonche' il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o
nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa olivicola
situate nell'area di produzione, solo se il prodotto e' stato
ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti
parte dell'azienda.
3 - Il nome della Denominazione di Origine Protetta «lrpinia
Colline dell'Ufita» deve figurare in etichetta in caratteri chiari,
indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore
dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal
complesso delle altre indicazioni che in essa compaiono.
Sull'etichetta deve inoltre essere riportato il logotipo descritto
all'art. 10 ed il logo comunitario della DOP.
4. I recipienti in cui e' confezionato l'olio extravergine
«Irpinia Colline dell'Ufita» ai fini dell'immissione al consumo
devono essere: bottiglie di vetro scuro, ceramica e terracotta
smaltata o recipienti in banda stagnata di capacita' non superiore a
litri 5, sigillati e provvisti di etichetta.
5. Sono ammesse confezioni in bustine monodose di laminato
metallico di alluminio ed idonei materiali sintetici consentiti dalla
legge, della capacita' di 10 ml, recanti indicazioni previste dalla
normativa vigente piu' una numerazione progressiva attribuita
dall'Organismo di controllo.
6. L'imbottigliamento deve avvenire nella zona di produzione per
garantire il controllo e la rintracciabilita'.


Art. 10.
Logotipo
L'etichetta dovra' riportare il logo della D.O.P. «Irpinia
Colline dell'Ufita» come di seguito descritto: il logo per l'olio
extravergine di oliva e' costituito da un fiore a 13 petali, tratto
da un decoro su ceramica arianese dipinto a mano, nei colori giallo -
arancio - rosso bruno marrone, che fa da' corona circolare alla
dicitura «Irpinia Colline dell'Ufita». Tale dicitura e' scritta con
carattere «Post Medieval» nella versione tipografica «Medium», in
bianco circolarmente, su fondo marrone scuro. Al centro della
composizione, un cerchio bianco con sottile bordo color arancio
contiene in forma circolare la dicitura «OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
D.O.P.», in nero su sfondo bianco, scritta in carattere «Rotis
Semisans», nella versione tipografica «Extra bold». Al centro, in
nero, con la dicitura «RAVECE», in carattere manuale tratto da
un'antica forma di scrittura carolingia - beneventana.
Sottostante al cerchio bianco, sovrapposta inferiormente al fiore
esterno, e' inserita la sagoma dell'Italia con un pallino marrone che
identifica l'area dell'Ufita.
E' consentita il riferimento all'olio ottenuto con metodo
biologico.

Irpinia Colline dell'Ufita

 
 Tag : IRPINIA - COLLINE DELL'UFITA

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