Irpinia Dop Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione
Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini Irpinia
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 15 novembre 2021
Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Irpinia». (21A06859)
(GU n.280 del 24-11-2021)
IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e
successive modifiche, recante modalita' di applicazione del
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le
denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche
protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17
ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche
del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione
del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine,
delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel
settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del
disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la
cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e
successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del
vino;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre
2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e
l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di
modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007
e del decreto legislativo n. 61/2010;
Considerato che, ai sensi dell'art. 90 della citata legge n.
238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa
legge e dei citati reg. UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano ad
essere applicabili per le modalita' procedurali nazionali in
questione le disposizioni del predetto decreto ministeriale 7
novembre 2012;
Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1995 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del 28 dicembre
1995 con il quale e' stata riconosciuta la indicazione geografica
tipica dei vini «Irpinia» ed approvato il relativo disciplinare di
produzione;
Visto il decreto ministeriale 13 settembre 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 29 settembre
2005 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata dei vini «Irpinia» ed approvato il relativo disciplinare
di produzione;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito
internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP e nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 - 20 dicembre
2011, con il quale e' stato consolidato il disciplinare della DOP dei
vini «Irpinia»;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato
sito internet del Ministero Sezione qualita' - Vini DOP e IGP, con il
quale e' stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione
della denominazione di origine controllata dei vini «Irpinia»;
Esaminata la documentata domanda presentata per il tramite della
Regione Campania, su istanza del Consorzio tutela vini d'Irpinia con
sede in Avellino (AV), e successive integrazioni, intesa ad ottenere
la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di
origine controllata dei vini «Irpinia» nel rispetto della procedura
di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Atteso che la citata richiesta di modifica, considerata «modifica
ordinaria» che comporta variazioni al documento unico, ai sensi
dell'art. 17, del reg. UE n. 33/2019, e' stata esaminata, nell'ambito
della procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto
ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6, 7, e 10, relativa alle
modifiche «non minori» di cui alla preesistente normativa dell'Unione
europea, e in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Campania;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale
vini DOP e IGP espresso nella riunione del 28 luglio 2021,
nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta
di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata dei vini «Irpinia»;
la proposta di modifica del disciplinare in questione e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 222
del 16 settembre 2021, al fine di dar modo agli interessati di
presentare le eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla citata
data;
entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni sulla
citata proposta di modifica;
Considerato che a seguito dell'esito positivo della predetta
procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 17, par.
2, del reg. UE n. 33/2019 e all'art. 10 del reg. UE n. 34/2019,
sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto le
modifiche ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del
disciplinare di produzione della produzione della DOP dei vini
«Irpinia» ed il relativo documento unico consolidato con le stesse
modifiche, nonche' per rendere applicabili le modifiche in questione
nei riguardi delle partite di vini derivanti dalla corrente campagna
vendemmiale n. 2021/2022 e per le giacenze di prodotti derivanti
dalle vendemmie 2020 e precedenti che siano rispondenti ai requisiti
stabiliti dal disciplinare di produzione consolidato con le modifiche
in questione;
Ritenuto altresi' di dover procedere alla pubblicazione del
presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del
disciplinare di produzione in questione e del relativo documento
unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse modifiche
ordinarie alla Commissione UE, tramite il sistema informativo messo a
disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del reg. UE n.
34/2019;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1,
lettera d);
Vista la direttiva direttoriale n. 140736 del 25 marzo 2021 della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e
dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i
rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di
competenza;
Decreta:
Art. 1
1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Irpinia»,
cosi' come consolidato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 e
da ultimo aggiornato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014
richiamati in premessa, sono approvate le modifiche ordinarie di cui
alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 222 del 16 settembre 2021.
2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Irpinia»,
consolidato con le modifiche ordinarie di cui al comma 1, ed il
relativo documento unico consolidato, figurano rispettivamente agli
allegati A e B del presente decreto.
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il
giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate,
entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla
Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a
disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del
regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore
nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione
da parte della Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione.
3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, le modifiche
ordinarie di cui all'art. 1 sono applicabili a decorrere dalla
campagna vendemmiale 2021/2022.
Inoltre, le stesse modifiche sono applicabili anche nei riguardi
delle giacenze di vino atte a produrre la DOC «Irpinia» provenienti
dalle vendemmie 2020 e precedenti, a condizione che le relative
partite siano in possesso dei requisiti stabiliti nell'allegato
disciplinare per le relative tipologie e che ne sia verificata la
rispondenza da parte del competente organismo di controllo.
4. L'elenco dei codici, previsto dall'art. 18, comma 6, del decreto
ministeriale 16 dicembre 2010, e' aggiornato in relazione alle
modifiche di cui all'art. 1.
5. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della DOP dei
vini «Irpinia» di cui all'art. 1 saranno pubblicati sul sito internet
del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 15 novembre 2021
Il dirigente: Cafiero
Allegato A
PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «IRPINIA»
Art. 1.
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata «Irpinia» e' riservata ai
mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti
tipologie:
«Irpinia» Bianco (categoria Vino);
«Irpinia» Bianco spumante (Categoria Vino spumante);
«Irpinia» Rosso (categoria Vino);
«Irpinia» Rosso spumante (Categoria Vino spumante);
«Irpinia» Rosato (categoria Vino);
«Irpinia» Rosato spumante (Categoria Vino spumante);
«Irpinia» Novello (categoria Vino);
«Irpinia» Coda di volpe (categoria Vino);
«Irpinia» Falanghina (categoria Vino);
«Irpinia» Falanghina spumante (Categoria Vino spumante);
«Irpinia» Falanghina passito (categoria Vino);
«Irpinia» Fiano (categoria Vino);
«Irpinia» Fiano spumante (Categoria Vino spumante);
«Irpinia» Fiano passito (categoria Vino);
«Irpinia» Greco (categoria Vino);
«Irpinia» Greco spumante (Categoria Vino spumante);
«Irpinia» Greco passito (categoria Vino);
«Irpinia» Piedirosso (categoria Vino);
«Irpinia» Sciascinoso (categoria Vino);
«Irpinia» Aglianico (categoria Vino);
«Irpinia» Aglianico spumante (Categoria Vino spumante);
«Irpinia» Aglianico vinificato in bianco (categoria Vino);
«Irpinia» Aglianico vinificato in bianco spumante (Categoria Vino spumante);
«Irpinia» Aglianico passito (categoria Vino);
«Irpinia» Aglianico liquoroso (categoria Vino);
«Irpinia» sottozona Campi Taurasini (categoria Vino);
Art. 2.
Base ampelografica
La denominazione di origine controllata «Irpinia» e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale:
«Irpinia» senza specificazione della sottozona:
«Irpinia» Bianco: Fiano e Greco, da soli o congiuntamente minimo 50%;
possono concorrere, per la eventuale restante percentuale, altri vitigni a bacca bianca non aromatici congiuntamente o disgiuntamente, inclusi tra le varieta' idonee alla coltivazione nella provincia di Avellino.
«Irpinia» Bianco Spumante: Fiano e Greco, da soli o congiuntamente minimo 50%;
possono concorrere, per la eventuale restante percentuale, tutti i vitigni a bacca bianca congiuntamente o disgiuntamente, inclusi tra le varieta' idonee alla coltivazione nella provincia di Avellino.
«Irpinia» Rosso, Rosato, Novello: Aglianico minimo 50%;
possono concorrere per la eventuale restante percentuale, altri vitigni a bacca nera non aromatici congiuntamente o disgiuntamente, inclusi tra le varieta' idonee alla coltivazione nella provincia di Avellino.
«Irpinia» Rosso Spumante, Rosato Spumante: Aglianico minimo 50%;
possono concorrere, per la eventuale restante percentuale, tutti i vitigni a bacca rossa congiuntamente o disgiuntamente, inclusi tra le varieta' idonee alla coltivazione nella provincia di Avellino.
«Irpinia» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:
Aglianico, Coda di volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Piedirosso e Sciascinoso minimo 85% del corrispondente vitigno;
per la restante parte possono concorrere, fino al 15%, altri vitigni a bacca di colore analogo, congiuntamente o disgiuntamente, inclusi tra le varieta' idonee alla coltivazione nella provincia di
Avellino.
«Irpinia» spumante con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Falanghina, Fiano, Greco, Aglianico: il vitigno oggetto di specificazione deve essere presente almeno per l'85%;
possono concorrere, per la eventuale restante percentuale, altri vitigni, a bacca di analogo colore del vitigno oggetto di specificazione, non aromatici, congiuntamente o disgiuntamente, inclusi tra le varieta' idonee alla coltivazione nella provincia di Avellino nella percentuale massima del 15%;
«Irpinia» Aglianico vinificato in bianco, anche Spumante:
Aglianico minimo 85%;
possono concorrere, per la eventuale restante percentuale, altri vitigni a bacca bianca non aromatici congiuntamente o disgiuntamente, inclusi tra le varieta' idonee alla coltivazione nella provincia di Avellino nella percentuale massima del 15%.
«Irpinia» passito con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Fiano, Greco, Falanghina, Aglianico; il vitigno oggetto di specificazione deve essere presente minimo per l'85%;
possono concorrere, per la eventuale restante percentuale, altri vitigni, congiuntamente o disgiuntamente, di analogo colore del vitigno oggetto di specificazione, non aromatici, inclusi tra le varieta' idonee alla coltivazione per la provincia di Avellino nella percentuale massima del 15%;
«Irpinia» Aglianico liquoroso: Aglianico minimo 85%;
possono concorrere, per la eventuale restante percentuale, altri vitigni a bacca nera non aromatici congiuntamente o disgiuntamente, inclusi tra le varieta' idonee alla coltivazione per la regione Campania e la provincia di Avellino nella percentuale massima del 15%.
Per i vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» con la specificazione della sottozona di cui al precedente art. 1:
«Irpinia» Campi Taurasini: Aglianico minimo 85%;
per la restante parte possono concorrere, fino al 15%, altri vitigni a bacca nera non aromatici, congiuntamente o disgiuntamente, inclusi tra le varieta' idonee alla coltivazione per la regione
Campania e la provincia di Avellino;
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui
all'art. 2 e' cosi' stabilita:
«Irpinia», nelle tipologie bianco, rosso, rosato, novello, passito (quest'ultimo con la specificazione del vitigno), liquoroso, spumante (anche con la specificazione del vitigno), Aglianico, Coda di volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Piedirosso, Sciascinoso, Aglianico vinificato in bianco: le aree vocate alla coltivazione della vite dell'intero territorio amministrativo della provincia di Avellino;
«Irpinia» con l'indicazione della sottozona Campi Taurasini: l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Taurasi, Bonito, Castelfranci, Castelvetere sul Calore, Fontanarosa, Lapio, Luogosano, Mirabella Eclano, Montefalcione, Montemarano, Montemiletto, Paternopoli, Pietradefusi, Sant'Angelo all'Esca, San Mango sul Calore, Torre le Nocelle, Venticano, Gesualdo, Villamaina, Torella dei Lombardi, Grottaminarda, Melito Irpino, Nusco, Chiusano San Domenico.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
Per le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Irpinia», con o senza sottozona, sono da
considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione nello schedario viticolo,
unicamente i vigneti bene esposti ed impiantati su terreni che
corrispondono a tutti i seguenti requisiti essenziali:
giacitura pedocollinare eo collinare;
conformazione orografica tale da evitare il ristagno delle acque
e l'eccessiva umidita';
esposizione adatta alla corretta maturazione delle uve;
sono da escludere, di conseguenza, dalla zona di produzione di
cui al precedente articolo, tutte le zone e le aree poste e comprese:
nel fondovalle, in zone umide perche' adiacenti a fiumi, torrenti o
invasi di acqua, in zone fortemente ombreggiate, boschive o in radure
esposte a nord, in zone di bassa pianura e in zone la cui esposizione
non garantisce una corretta maturazione delle uve.
Densita' di impianto.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere razionali e tali da non modificare le
caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. I nuovi impianti e
reimpianti devono prevedere un numero di ceppi per ettaro non
inferiore a 2.400. Per i nuovi impianti e reimpianti e' vietata
l'adozione di forme di allevamento orizzontali. E' vietata ogni
pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.
Resa a ettaro e gradazione naturale minima.
La produzione massima per ettaro di coltura specializzata e il
titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate
alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata
«Irpinia» devono rispettare i sottoelencati limiti:
=====================================================================
| | | Titolo alcolometrico |
| | Produzione massima |volumico naturale minimo|
| Tipologia | di uva t/ha | % vol |
+=====================+====================+========================+
| Bianco | 13 | 10,00 |
+---------------------+--------------------+------------------------+
| Rosato | 13 | 10,50 |
+---------------------+--------------------+------------------------+
| Rosso | 13 | 10,50 |
+---------------------+--------------------+------------------------+
| Novello | 13 | 10,00 |
+---------------------+--------------------+------------------------+
| Spumante (Fiano, | | |
|Greco Falanghina, | | |
|Aglianico) | 12 | 10,00 |
+---------------------+--------------------+------------------------+
| Liquoroso | | |
|(Aglianico) | 12 | 12,00 |
+---------------------+--------------------+------------------------+
| Coda di Volpe | 12 | 11,00 |
+---------------------+--------------------+------------------------+
| Falanghina anche | | |
|nella tipologia | | |
|passito | 12 | 11,00 |
+---------------------+--------------------+------------------------+
| Fiano anche nella | | |
|tipologia passito | 12 | 11,00 |
+---------------------+--------------------+------------------------+
|Greco anche nella | | |
|tipologia passito | 12 | 11,00 |
+---------------------+--------------------+------------------------+
|Aglianico anche nella| | |
|tipologia passito | 12 | 11,00 |
+---------------------+--------------------+------------------------+
|Piedirosso | 12 | 11,00 |
+---------------------+--------------------+------------------------+
|Sciascinoso | 12 | 11,00 |
+---------------------+--------------------+------------------------+
|Irpinia Campi | | |
|Taurasini | 11 | 11,00 |
+---------------------+--------------------+------------------------+
|Aglianico vinificato | | |
|in bianco | 12 | 11,00 |
+---------------------+--------------------+------------------------+
|Bianco Spumante | 13 | 10,00 |
+---------------------+--------------------+------------------------+
|Rosato Spumante | 13 | 10,00 |
+---------------------+--------------------+------------------------+
|Rosso Spumante | 13 | 10,00 |
+---------------------+--------------------+------------------------+
Nelle annate piu' favorevoli le quantita' di uve destinate alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Irpinia»
devono essere riportate ai limiti massimi di cui sopra, purche' la
resa unitaria non superi per piu' del 20% i limiti stessi.
Nel caso di vigneti in coltura promiscua la produzione massima di
uva ammessa dovra' essere calcolata in relazione all'effettiva
estensione del terreno vitato.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.
Zona di vinificazione.
Le operazioni di vinificazione, di elaborazione, di
spumantizzazione e di eventuale invecchiamento dei vini a
denominazione di origine controllata «Irpinia» con o senza menzione
di vitigno e per i vini a denominazione di origine controllata
«Irpinia» con la sottozona di cui all'art. 1, devono essere
effettuate nell'ambito del territorio della provincia di Avellino.
Restano valide le autorizzazioni in deroga concesse ai sensi
dell'articolo 5 del disciplinare allegato al DM 13/09/2005.
Arricchimento.
L'arricchimento dei mosti o dei vini aventi diritto alla
denominazione di origine controllata «Irpinia» deve essere effettuato
alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, ferma
restando la resa massima del 70% dell'uva in vino.
Elaborazione.
I vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» Vino
Spumante devono essere elaborati secondo le norme comunitarie e
nazionali e nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente
disciplinare. Nel caso detti vini siano elaborati con il metodo
classico, non possono essere immessi al consumo prima di 18 mesi dal
1° ottobre dell'anno di raccolta della partita piu' recente.
Le operazioni di elaborazione della spumantizzazione possono
avvenire in bottiglia o in autoclave.
I vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» passito
con la menzione di uno dei seguenti vitigni: Fiano, Greco,
Falanghina, Aglianico, devono essere prodotti nel rispetto delle
norme vigenti per tale tipologia, con parziale appassimento delle uve
sulla pianta oppure dopo la raccolta fino al raggiungimento di un
titolo alcolometrico volumico totale non inferiore al 15,50%.
E' vietata ogni aggiunta di mosti concentrati o mosti concentrati
rettificati.
Il vino non deve essere immesso al consumo prima del 1° giugno
dell'anno successivo la vendemmia.
I vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» liquoroso
devono essere elaborati nel rispetto delle norme vigenti per tale
tipologia, fino al raggiungimento di un titolo alcolometrico volumico
totale non inferiore al 16,00%.
E' vietata ogni aggiunta di mosti concentrati o mosti concentrati
rettificati. Il vino non deve essere immesso al consumo prima del 1°
ottobre dell'anno successivo la vendemmia.
Resa uva/vino.
La resa massima di uva in vino non deve superare il 70% per tutti
i vini.
Qualora la resa superi i limiti suddetti, ma non il 75%,
l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre questi ultimi limiti decade il diritto alla denominazione
di origine controllata per tutta la partita. Per le tipologie passito
e liquoroso la resa di uva in vino non deve superare il 40%.
Invecchiamento.
I vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» sottozona
Campi Taurasini, devono essere immessi al consumo a far data dal 1°
settembre dell'anno successivo a quello della vendemmia.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
I vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» all'atto
dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
«Irpinia» Bianco:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: floreale, fruttato;
sapore: secco o abboccato, equilibrato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
«Irpinia» Bianco spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, con eventuali
riflessi verdolini o dorati;
odore: fine, ampio e composito;
sapore: fine e armonico, da dosaggio zero a dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
«Irpinia» Rosso:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: floreale, fruttato, persistente;
sapore: secco o abboccato, equilibrato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Irpinia» Rosso spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: fine, ampio e composito;
sapore: fine e armonico, da dosaggio zero a dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Irpinia» Rosato:
colore: rosa piu' o meno intenso;
odore: floreale, fruttato;
sapore: secco o abboccato, fresco, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Irpinia» Rosato spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: rosa piu' o meno intenso;
odore: fine, ampio e composito;
sapore: fine e armonico, da dosaggio zero a dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Irpinia» Novello:
colore: rosso porpora;
odore: vinoso, fruttato, intenso;
sapore: secco o abboccato, fresco, intenso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
«Irpinia» Coda di volpe:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso
odore: floreale, fruttato;
sapore: secco o abboccato, fresco, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo:16,0 g/l.
«Irpinia» Falanghina:
colore: giallo paglierino, con riflessi verdolini;
odore: floreale, fruttato, intenso;
sapore: secco o abboccato, fresco, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Irpinia» Falanghina spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, con eventuali
riflessi verdolini o dorati;
odore: fine, ampio e composito, caratteristico del vitigno di
provenienza;
sapore: fine e armonico, da dosaggio zero a dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Irpinia» Falanghina passito:
colore: giallo paglierino carico, tendente al dorato, con
eventuali riflessi ambrati;
odore: delicato, caratteristico, floreale, fruttato, fragrante;
sapore: amabile o dolce, pieno, armonico, caratteristico del
vitigno di provenienza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol. di cui
effettivo almeno 12,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
«Irpinia» Fiano:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: floreale, fruttato, caratteristico;
sapore: secco o abboccato, fresco, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Irpinia» Fiano spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, con eventuali
riflessi verdolini o dorati;
odore: fine, ampio e composito, caratteristico del vitigno di
provenienza;
sapore: fine e armonico, da dosaggio zero a dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Irpinia» Fiano passito:
colore: caratteristico del vitigno di provenienza;
odore: delicato, caratteristico, floreale, fruttato, fragrante;
sapore: amabile o dolce, pieno, armonico, caratteristico del
vitigno di provenienza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol. di cui
effettivo almeno 12,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
«Irpinia» Greco:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: floreale, fruttato;
sapore: secco o abboccato, fresco, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Irpinia» Greco spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, con eventuali
riflessi verdolini o dorati;
odore: fine, ampio e composito, caratteristico del vitigno di
provenienza;
sapore: fine e armonico, da dosaggio zero a dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Irpinia» Greco passito:
colore: caratteristico del vitigno di provenienza;
odore: delicato, caratteristico, floreale, fruttato, fragrante;
sapore: amabile o dolce, pieno, armonico, caratteristico del
vitigno di provenienza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol. di cui
effettivo almeno 12,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
«Irpinia» Piedirosso:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: fruttato, persistente e intenso;
sapore: secco o abboccato, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Irpinia» Sciascinoso:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: fruttato, caratteristico, intenso;
sapore: secco o abboccato, morbido, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Irpinia» Aglianico:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore. caratteristico, intenso;
sapore: secco o abboccato, giustamente tannico, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Irpinia» Aglianico spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: rosa o rosso piu' o meno intenso;
odore: fine, ampio e composito, caratteristico del vitigno di
provenienza;
sapore: fine e armonico, da dosaggio zero a dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Irpinia» Aglianico vinificato in bianco:
colore: giallo paglierino piu' o meno inteso, con riflessi grigi
o rosa;
odore: floreale, fruttato;
sapore: secco o abboccato, fine, armonico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
«Irpinia» Aglianico vinificato in bianco spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino piu' o meno inteso con riflessi grigi o
rosa;
odore: fine, ampio e composito, caratteristico del vitigno di
provenienza;
sapore: fine e armonico, da dosaggio zero a dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Irpinia» Aglianico passito:
colore: caratteristico del vitigno di provenienza;
odore: delicato, caratteristico, floreale, fruttato, fragrante;
sapore: amabile o dolce, pieno, armonico, caratteristico del
vitigno di provenienza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol. di cui
effettivo almeno 12,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
«Irpinia» Aglianico liquoroso:
colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con
l'invecchiamento;
odore: etereo, intenso, caratteristico;
sapore: pieno, vellutato, caldo, secco o con pronunciata
rotondita' per i tipi abboccato, amabile o dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol. di cui
effettivo almeno 15,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
«Irpinia» sottozona Campi Taurasini:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: intenso, persistente, caratteristico e gradevole;
sapore: secco o abboccato, giustamente tannico, morbido, di
corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
Il vino a denominazione di origine controllata «Irpinia»
sottozona Campi Taurasini non puo' essere immesso al consumo prima
del 1° settembre dell'anno successivo a quello della produzione.
Art. 7.
Designazione e presentazione
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini a
denominazione di origine controllata «Irpinia» e' vietata l'aggiunta
di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente
disciplinare, compresi gli aggettivi scelto, selezionato, vecchio e
similari.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi, ragioni sociali, marchi privati, purche' non abbiano
significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il
consumatore.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola
dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta»,
«podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in
osservanza delle disposizioni UE e nazionali in materia.
Caratteri e posizione in etichetta.
Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di
origine controllata «Irpinia», la specificazione del nome del
vitigno, ove previsto, deve figurare in etichetta al di sotto della
denominazione «Irpinia», in caratteri e dimensioni non superiori a
quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine. Nella
tipologia «Irpinia» Aglianico vinificato in bianco, anche per la
tipologia spumante, la specificazione "vinificato in bianco" e'
obbligatoria e deve comparire immediatamente al di sotto della
denominazione «Irpinia» Aglianico in caratteri e dimensioni non
superiori a quelli utilizzati per indicare la denominazione di
origine.
Annata.
Sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine
controllata «Irpinia», ad eccezione delle tipologie spumante non
millesimato e liquoroso, deve sempre figurare l'indicazione
dell'annata di produzione delle uve.
Vigna.
La menzione in etichetta del termine «vigna» seguita dal
corrispondente toponimo e' consentita in conformita' alle norme
vigenti.
Art. 8.
Confezionamento, volumi nominali,
chiusure e recipienti
Il vino a denominazione di origine controllata «Irpinia» deve
essere immesso al consumo in bottiglia o altri recipienti di vetro di
volume nominale conforme a quelli stabiliti dalle norme vigenti.
Inoltre, fatta esclusione per le tipologie «Irpinia» Campi
Taurasini, «Irpinia» Fiano passito, «Irpinia» Greco passito,
«Irpinia» Falanghina passito, «Irpinia» Aglianico passito e «Irpinia»
Aglianico liquoroso, e' consentito l'uso dei contenitori alternativi
al vetro costituiti da un otre di materiale plastico pluristrato di
polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o altro
materiale rigido (bag in box), di volume non inferiore ai 3 litri.
I recipienti di cui al comma 1, ad esclusione delle tipologie
"spumante", devono essere chiusi con tappo raso bocca, di materiale
previsto dalla normativa vigente, ad esclusione del tappo "a corona".
Per volumi pari o inferiori a 0,187 litri e' consentito l'utilizzo di
tutti i sistemi di chiusura idonei previsti dalla vigente normativa.
Per le tipologie "spumante", le bottiglie di vetro devono essere
chiuse con tappo a fungo, con l'esclusione di materiale in plastica
per i volumi nominali superiori a 0,200 litri.
Art. 9.
Legame con l'ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica.
Fattori naturali
L'Irpinia e' una regione storico-geografica dell'Italia
meridionale, oggi ricompresa nella provincia di Avellino. Nella
nazione dei Samnites, oltre agli Hirpini ed ai Pentri, rientravano i
Carricini (o Carecini), i Caudini ed i Frentani. I Sanniti comunque
sono un parto della mente degli scrittori latini, che originariamente
non riuscivano a distinguere tra tali tribu' e le definirono
genericamente "Samnites".
L'Irpinia confina a nord con il Sannio, ad ovest con l'agro
nolano e l'agro nocerino sarnese, a sud con la provincia di Salerno e
ad est con il Vulture e la Daunia. La regione si estende sulla parte
centro-orientale della Campania, non ha uno sbocco al mare e presenta
un territorio prevalentemente montuoso. I suoi limiti naturali sono
il Subappennino Dauno ad est, il corso del fiume Ofanto ed i Monti
Picentini a sud, il massiccio del Partenio ad ovest, la Valle
Caudina, il corso del fiume Ufita e la valle del Miscano a nord.
Provincia di antica tradizione vitivinicola, e' caratterizzata da
notevole variabilita' delle caratteristiche pedoclimatiche, che
deriva dalla presenza delle catene montuose del Paternio e del
Terminio che ne attraversano tutto il territorio e che danno luogo ad
una serie di tipologie viticole soprattutto in rapporto ai sesti
d'impianto ed all'espansione vegetativa. I terreni dell'area irpina
presentano un'ampia variabilita', in funzione della loro
collocazione.
Il territorio si presenta come un intrigo di valli ed alture, tra
le quali si inerpicano numerosi fiumi e torrenti. Tra questi si
possono annoverare il Calore Irpino, l'Ofanto e il Sele. Il Calore
attraversa il territorio trasversalmente in direzione sud-nord per
circa 44 km (sugli 80 km totali del suo corso), dalle sorgenti, che
si trovano a Montella ad una quota superiore ai 1000 m s.l.m., fino
ad arrivare nel beneventano dove confluisce nel Volturno. L'Ofanto
nasce, invece, in "Alta Irpinia" nei pressi di Nusco, e percorre la
parte orientale della regione per 68 km, prima in direzione
ovest-est, formando il lago di Conza, per poi procedere verso nord
nei pressi della confluenza con l'Atella, marcando il confine con la
Basilicata.
Per quanto riguarda l'orografia del territorio, le cime piu'
imponenti si ergono nella zona sud- orientale. E' qui, infatti, che
si trovano i monti Cervialto, nel comune di Bagnoli Irpino, e
Terminio, in quello di Montella, massicci di origine carsica
rispettivamente di 1809 e 1786 m s.l.m.. Nell'area occidentale,
invece, la conformazione e' di origine argillosa. Per tale ragione i
rilievi raggiungono altezze inferiori. Di questo territorio fanno
parte la dorsale dell'Appennino dalla Sella di Arianol, passando per
i rilievi della Baronia di Vico. La parte sud-occidentale della
dorsale prende il nome di "Altopiano del Formicoso" ed ha
un'altitudine media di circa 800 m s.l.m. Quest'area viene
comunemente designata con nome di "Alta Irpinia". Altri complessi
montuosi di rilievo sono i Monti Picentini ed il Partenio.
In particolare, essendo attraversata dalla dorsale appenninica,
il territorio dell'irpinia, si ripartisce in due versanti diversi tra
loro: quello tirrenico che comprende il circondario di Avellino e
quello adriatico che comprende i circondari di Sant'Angelo dei
Lombardi e Ariano Irpino.
Sotto l'aspetto orografico l'Irpinia accusa una configurazione
montuoso-collinare; la parte pianeggiante e' costituita da qualche
altipiano piu' o meno ondulato e da limitati fondovalle.
La parte montuosa e' costruita dalle due catene appenniniche del
Terminio e del Partenio che ne attraversano tutto il territorio e che
danno luogo ad una serie di tipologie viticole soprattutto in
rapporto ai sesti d'impianto ed all'espansione vegetativa. I terreni
dell'area irpina presentano un'ampia variabilita', in funzione della
loro collocazione.
Nel settore occidentale sono presenti i massi rocciosi, facenti
capo ai Monti di Avella, del Partenio, di Lauro, nonche' il gruppo
montuoso, compreso tra Quindici e Sarno, la cui origine si fa
risalire al Cretaceo superiore. Nell'area centrale della provincia
che comprende la conca di Avellino, le caratteristiche del terreno
sono simili a quelle del distretto vesuviano. Nelle aree collinari di
Castel Baronia, Grottaminarda, Ariano e Montecalvo Irpino i terreni
che si sono sviluppati sui depositi eocenici e pliocenici sono poveri
di scheletro, ricchi di argilla e di elementi nutritivi, a reazione
per lo piu' alcalina.
Nel circondario di Avellino, nella Valle del Sabato ed in molti
terreni della Valle del Calore, si adottano di preferenza sistemi
d'allevamento espansi (sistema «avellinese» e sue derivazioni); cio'
avviene soprattutto nelle zone piu' pianeggianti e fertili, mentre in
quelle di media collina arida si evidenzia un maggior contenimento
dello sviluppo.
Nella Valle dell'Ufita fino al circondario di Ariano Irpino e'
invalsa la tendenza a contenere l'espansione vegetativa attraverso i
sesti d'impianto fitti e le forme d'allevamento basse (soprattutto
cordone speronato).
Sull'intero territorio possono essere identificate tre aree
viticole principali: Valle del Sabato, Taurasi e comuni limitrofi,
Colle del Paternio.
Dal punto di vista della giacitura dei suoli, la provincia di
Avellino e' la piu' disforme della Campania, essendo caratterizzata
da un continuo succedersi di montagne, colline e pianure,
intervallate da corsi d'acqua. Le condizioni di giacitura,
esposizione e altitudine sono tali da consentire la produzione di
vini di pregio.
L'irpinia si estende nella parte centro-orientale della Campania:
un susseguirsi di valli e alture su cui s'inerpicano corsi d'acqua.
Qua si trovano le espressioni piu' felici della vitivinicoltura
campana: vini bianchi quale il Fiano o il Greco, e i vini rossi quale
il Taurasi (da vitigno Aglianico).
Le vigne di Fiano e di Greco si abbarbicano su terreni sabbiosi e
argillosi o su rocce calcaree (perfino dolomitiche) dai 300 ai 600
metri lungo la valle del fiume Sabato, affluente di sinistra del piu'
noto fiume Calore, che nasce sui 1660 metri del Monte Accellica:
ossia fra i Monti Picentini, spina dorsale dell'Irpinia. Nella valle
del fiume Calore, invece, si abbarbicano le vigne di Aglianico, dai
300 ai 600 metri: cioe' la zona del vino Taurasi.
I terreni hanno profili giovani e immaturi e poggiano il piu'
delle volte direttamente sui loro substrati pedogenetici, sia roccia
dura e compatta sia rocce tenere argillose e sabbiose.
Lo scheletro e' presente in misura modesta e formato da frammenti
e ciottoli silicei o calcarei. Per contro, i terreni sono decisamente
ricchi in argilla, che il costituente piu' importante, con
concertazioni anche fino al 50% della terra fina; in molti casi la
frazione argillosa e attenuata da sabbia e limo, presenti in misure
notevoli oer cui gran parte dei terreni dell'areale risultano
argillosi o argillo limosi (terreni pesanti), oppure
sabbio-argillosi.
Reazione: Prevalgono i terreni a reazione neutra e sub-alcalina
con una punta di pH 8,0.
Calcare totale: In genere debole e' la presenza di calcare.
Humus: generalmente modeste, con sostanza organica inferiore al
2% e azoto fra 0,7 e 2,24g/kg.
Anidride fosforica assimilabile: Sebbene il contenuto in fosforo
totale e' di norma bastevole a volte anche esuberante, in relazioni
alle rocce madri di origine, il contenuto in fosforo assimilabile e'
modesto, con tenori che variano da 21 a 67 mg/kg.
In merito alla dotazione potassica, i terreni del Greco di Tufo,
qualunque sia l'origine, sono ben provvisti. I valori di Ossido di
potassio scambiabile sono ricompresi tra 250-980 mg/kg con valori
medi intorno a 450-500 mg/kg.
Prerogativa dei terreni e' la ricchezza in magnesio scambiale con
concentrazioni da 110 a 940 mg/kg. Questo elemento esplica un'azione
fortemente positiva sull'attivita' vegetativa della vite, favorendo
sia i processi di lignificazione sia le caratteristiche
organolettiche del vino. Altrettanto buona dotazione di boro, rame,
manganese e zinco.
Sotto il profilo enologico, il contenuto elevato di argilla ha
influenza positiva sulla qualita' delle produzioni, particolarmente
durante i periodi di siccita' estiva, consentendo una piu' regolare
maturazione delle uve con una buon mantenimento dei livelli di
acidita'. Altrettanto positiva la ricchezza in potassio e magnesio
scambiabile che conferisce ai vini intensita' di profumi, buona
struttura ed equilibrio.
Clima:
Il clima si presenta rigido d'inverno, quando non mancano le
precipitazioni a carattere nevoso, ma relativamente mite d'estate.
Nel corso dell'anno le precipitazioni sono molto abbondanti nella
parte occidentale dove superano i 1.220 mm, meno in quella orientale
dove a mala pena si arriva 600 mm. Le condizioni termiche,
idrometriche ed anemometriche che caratterizzano l'areale sono
pressoche' ideali per un processo di maturazione caratterizzato da
gradualita' ed equilibrio tra tenore zuccherino e acidita',
consentendo l'ottenimento di produzioni enologiche pregiate. Tale
favorevole situazione e' chiaramente dovuta alla posizione geografica
e all'orografia del territorio.
L'andamento climatico sia dal punto di vista termico che delle
precipitazione e' fortemente influenzato dai numerosi ettari di bosco
che ricoprono i monti che caratterizzano l'ambiente circostante e che
ne sfavoriscono il surriscaldamento. In generale, il clima invernale
e' rigido, non di rado ci sono precipitazioni a carattere nevoso,
come il clima estivo e' alquanto mite.
Temperature:
Di numero molto elevato i giorni di sole, abbastanza frequenti le
gelate primaverili, talvolta anche tardive. Molto pronunciate le
escursioni termiche tra le temperature medie max e min durante il
periodo Luglio- Settembre.
Precipitazioni:
Buona la piovosita' che di solito nell'arco dell'anno raggiunge,
anche se di poco i 1100 mm. La distribuzione delle piogge, si addensa
nell'autunno-inverno concentrando ben oltre il 70% delle
precipitazioni con un periodo estivo particolarmente asciutto con in
media il 6% del totale delle precipitazioni.
Venti:
i venti dominanti sono quelli meridionali e sudoccidentali, umidi
e tiepidi. Per la sua ubicazione e la sua orografia, l'area ha una
protezione verso i venti orientali mentre e esposta a quelli di
origine tirrenica. Ne consegue che l'area e' protetta dai venti
freddi del quadrante nord-est, mentre nessun ostacolo e' frapposte
alle correnti umide dei quadranti occidentali e meridionale.
Fattori umani:
La coltivazione della vite nell'area si perde nella notte dei
tempi, intimamente connessa allo scorrere del fiume Sabato che
l'attraversa e che deriva il nome dal popolo dei Sabini, il cui
eponimo era Sabus (Cat. apd. DYONIS, II, 49; LIB. VIII, 41) o
Sabatini, una tribu' dei Sanniti stanziatasi nel bacino del fiume
Sabatus (Livio). Lungo le anse del fiume altrettanto correvano e
corrono, ancora oggi, le antiche vie univano l'Irpinia al Sannio e
alleavano le tribu' Irpine e Sannite. L'area si rafforza come nucleo
d'insediamento e progresso per la viticultura nell'800 grazie alla
scoperta di enormi giacimenti di zolfo nel comune di Tufo. La
presenza e la disponibilita' dello zolfo giovera' all'esplosione
della coltivazione della vite in tutta l'Irpinia, dando origine in
contemporanea alla tecnica della "zolfatura" che permetteva di
proteggere i grappoli dagli agenti patogeni esterni.
Il grande sviluppo dell'economia vinicola Irpina in epoca moderna
si con l'avvio dell egrandi esportazione dei vini Irpini verso la
Francia. Il vino Irpino divento' grandemente ricercato con prezzi
medi di 25-30 lire/centaro (75 Kg). La vite divenne la piu'
importante fonte di ricchezza della nostra provincia (A.Valente). In
quel periodo la superficie impiantata superava i 63.000 ettari, di
cui oltre 2000 in coltura specializzata (F.Madaluni 1929).
Nella relazione "I vini dell'Avellinese", Amedeo Jannacone, 1934:
"Appare evidente che l'industria vinicola rappresenta in Irpinia una
attivita' agraria grandissima, cui corrispondono altrettanto
considerevoli capitali circolanti che conocorrono ogni anno ad
arrecare benessere a tante famiglie rurali. La floridezza economica
di numerosi paesi della provincia di Avellino e' dovuta soprattutto
alla produzione e al commercio vinicolo, floridezza che porta
innegabili progressi in tutte le branche dell'attivita' agraria e
nella vita stessa delle popolazioni rurali".
Nel XIX secolo l'attivita' vitivinicola dell'intera provincia,
con una produzione superiore a un milione di ettolitri largamente
esportati, e' l'asse economico portante dell'economia agricola degli
anni, il Catasto Agrario annovera che in essa sono stati investiti
capitali ingentissimi (circa 500 milioni di Lire dell'epoca), del
tessuto sociale. A supporto per l'ulteriore sviluppo dell'attivita'
si arriva alla costruzione della prima strada ferrata d'Irpinia, da
li' a poco chiamata propriamente "ferrovia del vino", che collegava i
migliori e maggiori centri di produzione vinicola delle Colline del
Sabato e del Calore direttamente con i maggiori mercati italiani ed
europei. In particolare nell'area del Greco, ancora oggi, tante sono
le stazioni ancora esistenti ed operanti: Tufo, Prata, Taurasi,
Montemiletto.
Contribuisce a far diventare l'area uno dei piu' importanti
centri vitivinicoli italiani l'istituzione del 1878 della Regia
Scuola di Viticoltura & Enologia di Avellino.
La presenza della Scuola, quale propulsore del progresso
socio-economico, portera' la filiera vitivinicola Avellinese a
divenire uno delle prime provincie italiane per produzione ed
esportazioni di vino, principalmente verso la Francia, come le fonti
dimostrano.
La forza dell'industria vinicola Irpina generera' lo sviluppo di
un forte indotto con lo sviluppo di officine meccaniche specializzate
nella costruzione e commercializzazione sia di pompe irroratrici e
attrezzature specialistiche per la viticoltura sia di sistemi
enologici, botti e tini.
A livello scientifico la valenza tecnico-economica delle
produzioni di vini dell'Irpinia viene riconosciuto in tutti gli studi
di ampelografia e enologia succedutesi nel tempo.
La diffusa e specializzata presenza della vite in tutta l'Irpina,
nei secoli, da' luogo allo sviluppo nell'area di corretti sistemi di
allevamento della vite che ottimizzano le esigenze tecnico -
produttive con le fisiologie dei vitigni allevati. Tra questi, si
ricordano: il sistema di allevamento tipico conosciuto come "Alberata
Taurasina o Antico sistema taurasino", risalente alla scuola etrusca,
applicato per l'Aglianico e i vitigni rossi e il sistema avellinese
largamente diffuso per la coltivazione dei vitigni bianchi: Greco,
Fiano, Greco.
Anche se nel paesaggio odierno e' possibile ancora vedere qualche
alto festone delle tradizionali "alberate taurasine" o le i quadrati
del sitema avellinese, con la moderna viticoltura, oggi, la forma di
allevamento prevalente nei vigneti specializzati e' la spalliera, con
potature a guyot e cordone speronato a ridotta di gemme per ceppo
finalizzate all'ottenimento di uve dal potenziale enologico
qualitativamente ottimo e ben equilibrato. Tale sistema, nell'ultimo
trentennio, ha progressivamente soppiantato sia il sistema Avellinese
sia l'"Alberata Taurasina".
La forma di allevamento prevalente nel vigneto specializzato,
dell'area in questione, e' la spalliera, con potature a guyot e
cordone speronato a ridotta di gemme per ceppo finalizzate
all'ottenimento di uve dal potenziale enologico qualitativamente
ottimo e ben equilibrato. Il sesto d'impianto piu' frequentemente
utilizzato per i nuovi impianti e' di m. 2.40 x m. 1.00.
Relativamente alle forme di allevamento l'obiettivo della
qualita', ha indotto i produttori a realizzare impianti ad alta
densita' e meccanizzabili e negli anni tali produzioni si sono
modificate sempre piu' a favore della qualita', aumentando
significativamente il numero di viti per ettaro e con una resa
produttiva tra gli 80-100 ql/Ha.
La resa in vino si aggira tra il 65-70%.
Le varieta' coltivate sono: Aglianico, Piedirosso, Sciascinoso,
Sangiovese, cui oggi si sono affiancati, Merlot, Cabernet Sauvignon
per le uve a bacca rossa; Fiano, Greco, Coda di Volpe, Falanghina per
le uve a bacca bianca; salvo altre varieta' minori tipiche dell'area.
Fattori storici:
Di fondamentale rilievo sono i fattori storici - antropologici
legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione
hanno contribuito ad ottenere il vino IRPINIA.
La viticoltura nell'area di produzione IRPINIA ha origini
antichissime che risalgono alle popolazioni locali e successivamente
all'arrivo di colonizzatori greco - micenei i quali diedero primo
impulso alla millenaria coltivazione della vite nell'antico Sabazios,
poi ripresa dagli etruschi. Testimonianza storico-letterarie sulla
presenza della vite e, in particolar modo, del vitigno Aglianico
nell'attuale area produttiva del Taurasi e' data da Tito Livio, nel
suo Ab Urbe Condita, che descrive una "Taurasia dalle vigne opime"
fornitrice di ottimo vino per l'Impero, dove si allevava la vite
Greca o Ellenica.
Confermata da una nota del 5 novembre del 1592, indirizzato al
Capitano di Montefusco, capitale del Principato d'Ultra - coincidente
in larga parte all'odierna provincia di Avellino -: "L'Universita' ha
ottenuto Regio Assenso, su la gabella del vino per far pagare 4
carlini per ogni soma che entra nella terra. Ora molti particolari di
Lapio portano il vino, ma non vogliono pagare perche' dicono di
venderlo al minuto. Il Capitano li costringa al pagamento."
Il Giornale Economico del Principato Ulteriore del 1835 da'
notizie, riguardanti la costruzione di nuove cantine nell'area e
dell'ammodernamento di strutture e attrezzature, per quelle
esistenti, che rappresentano testimonianze indelebili del passato.
L'articolo si chiude con l'elencazione degli accorgimenti da seguire.
Attiva fonte di testimonianze sono poi le cronache del Comizio
Agrario nato dalla trasformazione della Societa' Economica del
Principato d'Ultra per Regio Decreto del Ministro dell'Agricoltura il
23.12.1866.
B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del
prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente
geografico.
L'orografia collinare del territorio di produzione e
l'esposizione prevalente dei vigneti, orientati a Sud-Est/Sud-Ovest,
e localizzati in zone particolarmente vocate alla coltivazione della
vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato,
luminoso, favorevole all'espletamento equilibrato di tutte le
funzioni vegeto-produttive della pianta.
Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i
terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di qualita'.
La millenaria storia vitivinicola dell'area di produzione del
Irpinia, iniziata in epoca pre-romana, portata al rango di vera
attivita' socio-economica con l'avvento dell'Impero Romano, e'
attestata da numerosi manoscritti e fonti storiche, e' la
fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente
tra i fattori umani, la qualita' e le peculiari caratteristiche del
vino "Irpinia". Ovvero e' la testimonianza di come l'intervento
dell'uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli,
tramandato le tradizioni tecniche di coltivazione della vite e le
competenze enologiche, le quali nell'epoca moderna e contemporanea
sono state migliorate ed affinate, grazie all'indiscusso processo
scientifico e tecnologico.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui
alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
La DOP IRPINIA concorre a «garantire e promuovere, in forma
coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio
naturale e umano in cui le sue produzioni si originano», tale
patrimonio e' costituito da «formazioni fisiche, geologiche,
geomorfologiche e biologiche o gruppi di esse, che hanno rilevante
valore naturalistico ed ambientale, oltre che dall'operato dell'uomo
che vi concorre». Da cio', non puo' che discendere come tutte questa
Denominazione che racchiude questi patrimoni debbano essere oggetto
di «tutela specifica, finalizzata alla conservazione di equilibri
ecologici, di conoscenza e valori umana, di valori scenici e
panoramici, di processi naturali».
La DOP IRPINIA e' espressione del rapporto univoco tra vitigno e
l'ambiente naturale e umano entro il quale esso e' "nato", e'
"cresciuto" e si e' "sviluppato". Le caratteristiche dei vini sono
strettamente legate al territorio o, meglio, al terroir che, quale
espressione di tipo ed evoluzione dei suoli, testimonia della origine
di quei sentori o di quelle "sfumature", che rendono un vino unico ed
irripetibile. Unicita' ed irripetibilita' tipiche dei vitigni irpini.
I vini di cui il presente disciplinare di produzione presentano,
dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto
evidenti e peculiari, descritte all'articolo 6, che ne da una chiara
individuazione e tipizzazione legata all'ambiente pedo-climatico.
In particolare, i vini IRPNIA presentano caratteristiche
chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, mentre al sapore e
all'odore si riscontrano aromi armonici e gradevoli dei vitigni di
origine e delle relative tecniche di vinificazione quale evidenza
dell'interazione vitigno-ambiente- uomo.
Art. 10.
Riferimenti alla struttura di controllo
Agroqualita' S.p.a.
Viale Cesare Pavese, 305 - 00144 Roma.
Telefono +39 06 54228675.
Fax +39 06 54228692.
website: www.agroqualita.it
e-mail: agroqualita@agroqualita.it
La societa' Agroqualita' e' l'organismo di controllo autorizzato
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai
sensi dell'articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la
verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente
disciplinare, conformemente all'articolo 19, par. 1, 1° capoverso,
lettera a) e c), ed all'articolo 20 del reg. UE n. 34/2019, per i
prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei
controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera
filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento),
conformemente al citato articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
In particolare, tale verifica e' espletata nel rispetto di un
predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme
al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella G.U.
n. 253 del 30.10.2018.
Allegato B
DOCUMENTO UNICO
Denominazione/Denominazioni:
Irpinia.
Tipo di indicazione geografica:
DOP - Denominazione di origine protetta.
Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
3. Vino liquoroso
4. Vino spumante
15. Vino ottenuto da uve appassite
Descrizione dei vini:
1. «Irpinia» Bianco
Breve descrizione testuale
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; odore: floreale,
fruttato; sapore: secco o abboccato, equilibrato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.; estratto
non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Caratteristiche analitiche generali
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
-
Acidita' totale minima:
4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro):
-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro):
-
2. «Irpinia» Bianco spumante
Breve descrizione testuale
spuma: fine e persistente; colore: giallo paglierino piu' o meno
intenso, con eventuali riflessi verdolini o dorati; odore: fine,
ampio e composito;
sapore: fine e armonico, da dosaggio zero a dolce; titolo
alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.; estratto non
riduttore minimo: 15,0 g/l.
Caratteristiche analitiche generali
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
-
Acidita' totale minima:
5,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro):
-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro):
-
3. «Irpinia» Rosso
Breve descrizione testuale
colore: rosso rubino piu' o meno intenso; odore: floreale,
fruttato, persistente; sapore: secco o abboccato, equilibrato,
caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l
Caratteristiche analitiche generali
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
-
Acidita' totale minima:
4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro):
-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro):
-
4. «Irpinia» Rosso spumante
Breve descrizione testuale
spuma: fine e persistente; colore: rosso rubino piu' o meno
intenso; odore: fine, ampio e composito; sapore: fine e armonico, da
dosaggio zero a dolce; titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,00 % vol.; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
Caratteristiche analitiche generali
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
-
Acidita' totale minima:
5,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro):
-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro):
-
5. «Irpinia» Rosato
Breve descrizione testuale
colore: rosa piu' o meno intenso; odore: floreale, fruttato;
sapore: secco o abboccato, fresco, morbido; titolo alcolometrico
volumico totale minimo: 11,00% vol.; estratto non riduttore minimo:
18,0 g/l.
Caratteristiche analitiche generali
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
-
Acidita' totale minima:
4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro):
-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro):
-
6. «Irpinia» Rosato spumante
Breve descrizione testuale
spuma: fine e persistente; colore: rosa piu' o meno intenso;
odore: fine, ampio e composito; sapore: fine e armonico, da dosaggio
zero a dolce; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 %
vol.; estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
Caratteristiche analitiche generali
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
-
Acidita' totale minima:
5,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro):
-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro):
-
7. «Irpinia» Novello
Breve descrizione testuale
colore: rosso porpora; odore: vinoso, fruttato, intenso; sapore:
secco o abboccato, fresco, intenso; titolo alcolometrico volumico
totale minimo: 11,00% vol.; estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
Caratteristiche analitiche generali
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
-
Acidita' totale minima:
4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro):
-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro):
-
8. «Irpinia» Coda di volpe
Breve descrizione testuale
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; odore: floreale,
fruttato; sapore: secco o abboccato, fresco, morbido; titolo
alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; estratto non
riduttore minimo:16,0 g/l.
Caratteristiche analitiche generali
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
-
Acidita' totale minima:
4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro):
-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro):
-
9. «Irpinia» Falanghina
Breve descrizione testuale
colore: giallo paglierino, con riflessi verdolini; odore:
floreale, fruttato, intenso; sapore: secco o abboccato, fresco,
morbido; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
Caratteristiche analitiche generali
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
-
Acidita' totale minima:
4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro):
-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro):
-
10. «Irpinia» Falanghina spumante
Breve descrizione testuale
spuma: fine e persistente; colore: giallo paglierino piu' o meno
intenso, con eventuali riflessi verdolini o dorati; odore: fine,
ampio e composito, caratteristico del vitigno di provenienza; sapore:
fine e armonico, da dosaggio zero a dolce; titolo alcolometrico
volumico totale minimo: 11,00 % vol.; estratto non riduttore minimo:
18,0 g/l.
Caratteristiche analitiche generali
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
-
Acidita' totale minima:
5,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro):
-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro):
-
11. «Irpinia» Falanghina passito
Breve descrizione testuale
colore: giallo paglierino carico, tendente al dorato, con
eventuali riflessi ambrati; odore: delicato, caratteristico,
floreale, fruttato, fragrante;
sapore: amabile o dolce, pieno, armonico, caratteristico del
vitigno di provenienza; titolo alcolometrico volumico totale minimo:
15,50% vol. di cui effettivo almeno 12,00% vol.; acidita' totale
minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
Caratteristiche analitiche generali
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
12,00
Acidita' totale minima:
4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro):
-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro):
-
12. «Irpinia» Fiano
Breve descrizione testuale
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; odore: floreale,
fruttato, caratteristico; sapore: secco o abboccato, fresco, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; estratto
non riduttore minimo: 16,0 g/l.
Caratteristiche analitiche generali
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
-
Acidita' totale minima:
4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro):
-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro):
-
13. «Irpinia» Fiano spumante
Breve descrizione testuale
spuma: fine e persistente; colore: giallo paglierino piu' o meno
intenso, con eventuali riflessi verdolini o dorati; odore: fine,
ampio e composito, caratteristico del vitigno di provenienza; sapore:
fine e armonico, da dosaggio zero a dolce; titolo alcolometrico
volumico totale minimo: 11,00 % vol.; estratto non riduttore minimo:
18,0 g/l.
Caratteristiche analitiche generali
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
-
Acidita' totale minima:
5,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro):
-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro):
-
14. «Irpinia» Fiano passito
Breve descrizione testuale
colore: caratteristico del vitigno di provenienza; odore:
delicato, caratteristico, floreale, fruttato, fragrante; sapore:
amabile o dolce, pieno, armonico, caratteristico del vitigno di
provenienza; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50%
vol.; estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
Caratteristiche analitiche generali
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
12,00
Acidita' totale minima:
4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro):
-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro):
-
15. «Irpinia» Greco
Breve descrizione testuale
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; odore: floreale,
fruttato; sapore: secco o abboccato, fresco, morbido; titolo
alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; estratto non
riduttore minimo: 16,0 g/l.
Caratteristiche analitiche generali
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
-
Acidita' totale minima:
4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro):
-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro):
-
16. «Irpinia» Greco spumante
Breve descrizione testuale
spuma: fine e persistente; colore: giallo paglierino piu' o meno
intenso, con eventuali riflessi verdolini o dorati; odore: fine,
ampio e composito, caratteristico del vitigno di provenienza; sapore:
fine e armonico, da dosaggio zero a dolce; titolo alcolometrico
volumico totale minimo: 11,00 % vol.; estratto non riduttore minimo:
18,0 g/l.
Caratteristiche analitiche generali
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
-
Acidita' totale minima:
5,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro):
-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro):
-
17. «Irpinia» Greco passito
Breve descrizione testuale
colore: caratteristico del vitigno di provenienza; odore:
delicato, caratteristico, floreale, fruttato, fragrante; sapore:
amabile o dolce, pieno, armonico, caratteristico del vitigno di
provenienza; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50%
vol.; estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
Caratteristiche analitiche generali
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
12,00
Acidita' totale minima:
4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro):
-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro):
-
18. «Irpinia» Piedirosso
Breve descrizione testuale
colore: rosso rubino piu' o meno intenso; odore: fruttato,
persistente e intenso; sapore: secco o abboccato, giustamente
tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
Caratteristiche analitiche generali
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
-
Acidita' totale minima:
4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro):
-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro):
-
19. «Irpinia» Sciascinoso
Breve descrizione testuale
colore: rosso rubino piu' o meno intenso; odore: fruttato,
caratteristico, intenso; sapore: secco o abboccato, morbido,
equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
Caratteristiche analitiche generali
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
-
Acidita' totale minima:
4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro):
-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro):
-
20. «Irpinia» Aglianico
Breve descrizione testuale
colore: rosso rubino piu' o meno intenso; odore. caratteristico,
intenso; sapore: secco o abboccato, giustamente tannico, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
Caratteristiche analitiche generali
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
-
Acidita' totale minima:
4,5
Acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro):
-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro):
-
21. «Irpinia» Aglianico spumante
Breve descrizione testuale
spuma: fine e persistente; colore: rosa o rosso piu' o meno
intenso; odore: fine, ampio e composito, caratteristico del vitigno
di provenienza;
sapore: fine e armonico, da dosaggio zero a dolce; titolo
alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.; estratto non
riduttore minimo: 18,0 g/l.
Caratteristiche analitiche generali
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
-
Acidita' totale minima:
-
Acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro):
5,0
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro):
-
22. «Irpinia» Aglianico vinificato in bianco
Breve descrizione testuale
colore: giallo paglierino piu' o meno inteso, con riflessi grigi
o rosa; odore: floreale, fruttato; sapore: secco o abboccato, fine,
armonico, gradevole; titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,50% vol.; estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
Caratteristiche analitiche generali
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
-
Acidita' totale minima:
4,5
Acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro):
-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro):
-
23. «Irpinia» Aglianico vinificato in bianco spumante
Breve descrizione testuale
spuma: fine e persistente; colore: giallo paglierino piu' o meno
inteso con riflessi grigi o rosa; odore: fine, ampio e composito,
caratteristico del vitigno di provenienza; sapore: fine e armonico,
da dosaggio zero a dolce; titolo alcolometrico volumico totale
minimo: 11,00 % vol.; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
Caratteristiche analitiche generali
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
-
Acidita' totale minima:
5,0
Acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro):
-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro):
-
24. «Irpinia» Aglianico passito
Breve descrizione testuale
colore: caratteristico del vitigno di provenienza; odore:
delicato, caratteristico, floreale, fruttato, fragrante; sapore:
amabile o dolce, pieno, armonico, caratteristico del vitigno di
provenienza; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00%
vol.; estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
Caratteristiche analitiche generali
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
12,00
Acidita' totale minima:
4,5
Acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro):
-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro):
-
25. «Irpinia» Aglianico liquoroso
Breve descrizione testuale
colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con
l'invecchiamento; odore: etereo, intenso, caratteristico; sapore:
pieno, vellutato, caldo, secco o con pronunciata rotondita' per i
tipi abboccato, amabile o dolce; titolo alcolometrico volumico totale
minimo: 16,00% vol.; estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
Caratteristiche analitiche generali
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
15,00
Acidita' totale minima:
4,5
Acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro):
-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro):
-
26. «Irpinia» sottozona Campi Taurasini
Breve descrizione testuale
colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: intenso, persistente, caratteristico e gradevole; sapore:
secco o abboccato, giustamente tannico, morbido, di corpo; titolo
alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.; estratto non
riduttore minimo: 22,0 g/l.
Caratteristiche analitiche generali
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
-
Acidita' totale minima:
4,5
Acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro):
-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro):
-
Pratiche di vinificazione
Pratiche enologiche specifiche
1. Spumantizzazione
Pratica enologica specifica
Elaborazione vini spumanti con rifermentazione in bottiglia
(metodo classico) o in autoclave (metodo Charmat).
2. Vinificazione in bianco
Pratica enologica specifica
Vinificazione "in bianco" senza contatto delle bucce di uve rosse
per ottenere un mosto bianco.
3. Invecchiamento
Pratica enologica specifica
I vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» sottozona
Campi Taurasini, devono essere immessi al consumo a far data dal 1°
settembre dell'anno successivo a quello della vendemmia.
I vini Spumanti elaborati con il metodo classico, non possono
essere immessi al consumo prima di 18 mesi dal 1° ottobre dell'anno
di raccolta della partita piu' recente.
Rese massime:
1. "Irpinia": Bianco anche Spumante, Rosato anche Spumante, Rosso
anche Spumante, Novello
10,000 chilogrammi di uve per ettaro
2. "Irpinia": Coda di Volpe, Falanghina anche Spumante e
Passito,Fiano anche Spumante e Passito, Greco anche Spumante e
Passito
12,000 chilogrammi di uve per ettaro
3. "Irpinia": Piedirosso, Sciascinoso, Aglianico anche Spumante,
Aglianico vinificato in bianco anche Spumante
12,000 chilogrammi di uve per ettaro
4. "Irpinia": Aglianico Passito, Aglianico Liquoroso
12,000 chilogrammi di uve per ettaro
5. "Irpinia" sottozona Campi Taurasini: Aglianico
11,000 chilogrammi di uve per ettaro
Zona geografica delimitata
«Irpinia», in tutte le tipologia, tranne che per la sottozona, :
le aree vocate alla coltivazione della vite dell'intero territorio
amministrativo della provincia di Avellino; «IrIrpinia» sottozona
Campi Taurasini: l'intero territorio amministrativo dei seguenti
comuni: Taurasi, Bonito, Castelfranci, Castelvetere sul Calore,
Fontanarosa, Lapio, Luogosano, Mirabella Eclano, Montefalcione,
Montemarano, Montemiletto, Paternopoli, Pietradefusi, Sant'Angelo
all'Esca, San Mango sul Calore, Torre le Nocelle, Venticano,
Gesualdo, Villamaina, Torella dei Lombardi, Grottaminarda, Melito
Irpino, Nusco, Chiusano San Domenico.
Varieta' principale/i di uve da vino
Aglianico N. - Ellenica
Coda di volpe bianca B. - Coda di volpe
Falanghina B.
Fiano B.
Greco B.
Piedirosso N. - Palombina
Sciascinoso N.
Descrizione del legame/dei legami
Irpinia
L'Irpinia e' una regione storico-geografica dell'Italia
meridionale, oggi ricompresa nella provincia di Avellino, si estende
sulla parte centro-orientale della Campania, non ha uno sbocco al
mare e presenta un territorio prevalentemente montuoso.
Provincia di antica tradizione vitivinicola, e' caratterizzata da
notevole variabilita' delle caratteristiche pedoclimatiche, che
deriva dalla presenza delle catene montuose del Paternio e del
Terminio che ne attraversano tutto il territorio e che danno luogo ad
una serie di tipologie viticole soprattutto in rapporto ai sesti
d'impianto ed all'espansione vegetativa. I terreni dell'area irpina
presentano un'ampia variabilita', in funzione della loro
collocazione.
Il territorio si presenta come un intrigo di valli ed alture, tra
le quali si inerpicano numerosi fiumi e torrenti. Tra questi si
possono annoverare il Calore Irpino, l'Ofanto e il Sele.
In particolare essendo attraversata dalla dorsale appenninica, il
territorio dell'irpinia, si ripartisce in due versanti diversi tra
loro: quello tirrenico che comprende il circondario di Avellino e
quello adriatico che comprende i circondari di Sant'Angelo dei
Lombardi e Ariano Irpino.
Sotto l'aspetto orografico l'Irpinia accusa una configurazione
montuoso-collinare; la parte pianeggiante e' costituita da qualche
altipiano piu' o meno ondulato e da limitati fondovalle.
La parte montuosa e' costruita dalle due catene appenniniche del
Terminio e del Partenio che ne attraversano tutto il territorio e che
danno luogo ad una serie di tipologie viticole soprattutto in
rapporto ai sesti d'impianto ed all'espansione vegetativa. I terreni
dell'area irpina presentano un'ampia variabilita', in funzione della
loro collocazione.
Si spazia dai terreni sciolti, con caratteristiche simili a
quelle del distretto vesuviano per la presenza di ceneri vulcaniche
soprattutto nell'area centrale della provincia che comprende la conca
di Avellino, fino ai terreni che si sono sviluppati sui depositi
eocenici e pliocenici, poveri di scheletro, ricchi di argilla e di
elementi nutritivi, a reazione per lo piu' alcalina, soprattutto
nelle aree collinari del versante nord e dell'area orientale.
Qua si trovano le espressioni piu' felici della vitivinicoltura
campana: vini bianchi quale il Fiano, il Greco, la Coda di Volpe e la
Falanghina e i vini rossi quale l'Aglianico, il Piedirosso e lo
Sciascinoso.
Di fondamentale rilievo sono i fattori storici - antropologici
legati a tale territorio di produzione, che per consolidata
tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino IRPINIA.
La coltivazione della vite nell'area si perde nella notte dei
tempi, intimamente connessa allo scorrere del fiume Sabato che
l'attraversa e che deriva il nome dal popolo dei Sabini, una tribu'
dei Sanniti stanziatasi nel bacino del fiume Sabatus (Livio).
L'area si rafforza come nucleo d'insediamento e progresso per la
viticultura nell'800 grazie alla scoperta di enormi giacimenti di
zolfo nel comune di Tufo. La presenza e la disponibilita' dello zolfo
giovera' all'esplosione della coltivazione della vite in tutta
l'Irpinia, dando origine in contemporanea alla tecnica della
"zolfatura" che permetteva di proteggere i grappoli dagli agenti
patogeni esterni.
Il grande sviluppo dell'economia vinicola Irpina in epoca moderna
si realizzo' verso la fine dell'800 con l'avvio delle grandi
esportazioni dei vini Irpini verso la Francia. Il vino Irpino
divento' grandemente ricercato con prezzi medi di 25-30 lire/centaro
(75 Kg). La vite divenne la piu' importante fonte di ricchezza della
nostra provincia (A.Valente). In quel periodo la superficie
impiantata superava i 63.000 ettari, di cui oltre 2.000 in coltura
specializzata (F.Madaluni 1929).
Il Giornale Economico del Principato Ulteriore del 1835, da'
notizie, riguardanti la costruzione di nuove cantine nell'area e
dell'ammodernamento di strutture e attrezzature, per quelle
esistenti, che rappresentano testimonianze indelebili del passato.
L'articolo si chiude con l'elencazione degli accorgimenti da seguire.
Attiva fonte di testimonianze sono poi le cronache del Comizio
Agrario nato dalla trasformazione della Societa' Economica del
Principato d'Ultra per Regio Decreto del Ministro dell'Agricoltura il
23 dicembre 1866.
La produzione di uva e vino ha rappresentato nel tempo una fonte
importante di reddito per l'agricoltura della zona. L'Irpinia per
lungo tempo e' stata ai vertici tra le province italiane nella
produzione di uva: nel 1923, come rilevato da una prefazione del Sen.
Arturo Marescalchi all'Annuario Vinicolo d'Italia, l'Irpinia era la
terza provincia d'Italia con una produzione di vino pari a hl
2.319.000.
Nelle aree caratterizzate da terreni ricchi di ceneri vulcaniche,
la fillossera trovo' difficolta' ad insediarsi, e quindi nel momento
di perdita di produzione in altre zone viticole, l'Irpinia
rappresento' un importante serbatoio per rifornire i produttori
distrutti da quell'epidemia.
Irpinia
Nella relazione "I vini dell'Avellinese", Amedeo Jannacone, 1934:
"Appare evidente che l'industria vinicola rappresenta in Irpinia una
attivita' agraria grandissima, cui corrispondono altrettanto
considerevoli capitali circolanti che concorrono ogni anno ad
arrecare benessere a tante famiglie rurali". La floridezza economica
di numerosi paesi della provincia di Avellino e' dovuta soprattutto
alla produzione e al commercio vinicolo, floridezza che porta
innegabili progressi in tutte le branche dell'attivita' agraria e
nella vita stessa delle popolazioni rurali".
Nel XIX secolo l'attivita' vitivinicola dell'intera provincia,
con una produzione superiore a un milione di ettolitri largamente
esportati, e' l'asse economico portante dell'economia agricola degli
anni, il Catasto Agrario annovera che in essa sono stati investiti
capitali ingentissimi (circa 500 milioni di Lire dell'epoca), del
tessuto sociale. A supporto per l'ulteriore sviluppo dell'attivita'
si arriva alla costruzione della prima strada ferrata d'Irpinia, da
li' a poco chiamata propriamente "ferrovia del vino", che collegava i
migliori e maggiori centri di produzione vinicola delle Colline del
Sabato e del Calore direttamente con i maggiori mercati italiani ed
europei. In particolare nell'area del Greco, ancora oggi, tante sono
le stazioni ancora esistenti ed operanti: Tufo, Prata, Taurasi,
Montemiletto.
Contribuisce a far diventare l'area uno dei piu' importanti
centri vitivinicoli italiani l'istituzione del 1878 della Regia
Scuola di Viticoltura & Enologia di Avellino.
La presenza della Scuola, quale propulsore del progresso
socio-economico, portera' la filiera vitivinicola Avellinese a
divenire uno delle prime provincie italiane per produzione ed
esportazioni di vino, principalmente verso la Francia, come le fonti
dimostrano.
Cominciano cosi' anche le attivita' di sperimentazione,
finalizzate a migliorare le tecniche produttive per delineare
produzioni viti-vinicole di pregio, e ad ampliare e innovare la
tipologia di prodotti commercializzabili. Partono cosi' le prime
attivita' di spumantizzazione dei vitigni autoctoni, in particolare
Fiano, Greco e Aglianico, elaborati sia in autoclave sia in bottiglia
seconto il metodo classico.
La forza dell'industria vinicola Irpina generera' lo sviluppo di
un forte indotto con lo sviluppo di officine meccaniche specializzate
nella costruzione e commercializzazione sia di pompe irroratrici e
attrezzature specialistiche per la viticoltura sia di sistemi
enologici, botti e tini.
A livello scientifico la valenza tecnico-economica delle
produzioni di vini dell'Irpinia viene riconosciuto in tutti gli studi
di ampelografia e enologia succedutesi nel tempo.
La diffusa e specializzata presenza della vite in tutta l'Irpina,
nei secoli, da' luogo allo sviluppo nell'area di corretti sistemi di
allevamento della vite che ottimizzano le esigenze tecnico -
produttive con la fisiologia dei vitigni allevati.
Tra questi, si ricordano: il sistema di allevamento tipico
conosciuto come "Alberata Taurasina o Antico sistema taurasino",
risalente alla scuola etrusca, applicato per l'Aglianico e i vitigni
rossi e il "sistema avellinese" largamente diffuso per la
coltivazione dei vitigni bianchi: Greco, Fiano, Coda di Volpe, ecc.
La diffusa e specializzata presenza della vite in tutta l'Irpina,
nei secoli, da' luogo allo sviluppo nell'area di corretti sistemi di
allevamento della vite che ottimizzano le esigenze tecnico -
produttive con la fisiologia dei vitigni allevati. Tra l'altro va
considerato che l'Irpinia e' segnata da un clima moderato, senza
eccessi termici, rigido d'inverno, con precipitazioni a carattere
nevoso, ma relativamente mite d'estate. Nel corso dell'anno le
precipitazioni sono abbondanti, oscillando in media a seconda delle
diverse aree tra 800 e 1.200 mm.
Irpinia
Le condizioni termiche, idrometriche ed anemometriche che
caratterizzano l'areale sono pressoche' ideali per un processo di
maturazione caratterizzato da gradualita' ed equilibrio tra tenore
zuccherino e acidita', consentendo l'ottenimento di produzioni
enologiche pregiate.
Tale favorevole situazione e' chiaramente dovuta alla posizione
geografica, all'orografia del territorio ed alle importanti
escursioni termiche tra giorno e notte, particolarmente benefiche nel
periodo dell'invaiatura e della maturazione dell'uva.
In queste condizioni ottimali di sviluppo della vite e di
graduale evoluzione di tutte le componenti caratterizzanti la
maturazione degli acini, si riescono ad ottenere anche uve con
perfetto equilibrio tra la componente acida e quella zuccherina per
la produzione di spumanti con connotazioni sensoriali molto
peculiari. Va inoltre sottolineato che questa provincia ha
rappresentato, nel secondo dopoguerra, una delle prime zone d'Italia
dove si e' sviluppata la produzione di vini bianchi di pregio,
all'epoca difficili da conservare e trasportare. Per le
caratteristiche pedologiche e climatiche, e con l'aiuto delle moderne
tecnologie, si affermarono vini bianchi, rosati e bianchi da
vinificazione di uve rosse, con caratteri decisi e distintivi, che
portarono gia' negli anni '70 ad affermare questa zona come una delle
piu' apprezzate nella produzione di vini bianchi austeri, con
caratteri decisi e distintivi.
Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura,
altri requisiti)
Zona di vinificazione
Quadro di riferimento giuridico:
Nella legislazione nazionale
Tipo di condizione supplementare:
Deroga alla produzione nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione:
Le operazioni di vinificazione, di elaborazione, di
spumantizzazione e di eventuale invecchiamento dei vini a
denominazione di origine controllata «Irpinia» con o senza menzione
di vitigno e «Irpinia» con la sottozona Campi Taurasini, devono
essere effettuate nell'ambito del territorio della provincia di
Avellino.
Restano valide le autorizzazioni in deroga concesse ai sensi
dell'articolo 5 del disciplinare allegato al DM 13/09/2005.
Designazione e Presentazione
Quadro di riferimento giuridico:
Nella legislazione nazionale
Tipo di condizione supplementare:
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di
origine controllata «Irpinia», la specificazione del nome del
vitigno, ove previsto, deve figurare in etichetta dopo la
denominazione «Irpinia», in caratteri e dimensioni non superiori a
quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine.
Nella tipologia «Irpinia» Aglianico vinificato in bianco, anche
per la tipologia spumante, la specificazione "vinificato in bianco"
e' obbligatoria e deve comparire immediatamente al di sotto della
denominazione «Irpinia» Aglianico in caratteri e dimensioni non
superiori a quelli utilizzati per indicare la denominazione di
origine.
Annata.
Sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine
controllata «Irpinia», ad eccezione delle tipologie spumante non
millesimato e liquoroso, deve sempre figurare l'indicazione
dell'annata di produzione delle uve.
Vigna.
La menzione in etichetta del termine «vigna» seguita dal
corrispondente toponimo e' consentita in conformita' alle norme
vigenti.
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