Kiwi di Latina IGP - Disciplinare di produzione
La IGP Kiwi di Latina è concessa a frutti della specie botanica Actinidia deliciosa, cultivar Hayward, destinati ad essere forniti allo stato fresco al consumatore prodotti in 24 comuni nelle province di Latina e Roma. Per la Provincia di Latina n. 9 comuni di cui 7 per l'intero territorio e 2 in parte; per la Provincia di Roma n. 15 comuni di cui 3 in parte e 12 per l'intero territorio.
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 27 febbraio 2018
Modifica minore del disciplinare di produzione della denominazione «Kiwi Latina» registrata in qualita' di indicazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 1486 del 20 agosto 2004.
(18A01804)
(GU n.63 del 16-3-2018)
IL DIRIGENTE GENERALE DELLA PQAI IV
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per
la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica del 20
marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari
degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi
decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei
provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari;
Visto il regolamento (UE) n. 1486/2004 della Commissione del 20
agosto 2004 con il quale e' stata iscritta nel registro delle
denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche
protette, la indicazione geografica protetta «Kiwi Latina»;
Considerato che, e' stata richiesta ai sensi dell'art. 53,
paragrafo 2, secondo comma del regolamento (UE) n. 1151/2012 una
modifica minore del disciplinare di produzione della indicazione
geografica protetta di cui sopra;
Considerato che, la Commissione europea ha approvato la presente
modifica minore ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, terzo comma, del
regolamento delegato (UE) n. 664/2014;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione
attualmente vigente, a seguito dell'approvazione della modifica
richiesta della IGP Kiwi Latina, affinche' le disposizioni
contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione
erga omnes sul territorio nazionale;
Provvede
alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della
indicazione geografica protetta «Kiwi Latina», nella stesura
risultante a seguito dell'approvazione della domanda di modifica
minore pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea -
Serie C 71 del 24 febbraio 2018.
I produttori che intendono porre in commercio la indicazione
geografica protetta «Kiwi Latina», sono tenuti al rispetto
dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni
previste dalla normativa vigente in materia.
Roma, 27 febbraio 2018
Il dirigente: Polizzi
Allegato
Disciplinare dell'indicazione geografica protetta Kiwi Latina
Art. 1.
Denominazione
L'indicazione geografica protetta Kiwi Latina e' riservata esclusivamente al kiwi rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Descrizione
Frutti della specie botanica Actinidia deliciosa, cultivar Hayward, destinati ad essere forniti allo stato fresco al consumatore.
Il frutto ha forma-cilindrica-ellissoidale con altezza superiore
al diametro, buccia di colore bruno chiaro con fondo verde chiaro,
tomentosita' morbida, calice leggermente infossato;
polpa verde smeraldo chiaro, columella biancastra, morbida,
circondata da una corona di piccoli e numerosi semi neri.
I frutti selezionati per la commercializzazione, tenuto conto
delle disposizioni specifiche previste per ciascuna categoria e delle
tolleranze ammesse, devono essere:
interi (ma senza peduncolo);
sani, sono comunque esclusi i prodotti affetti da marciume o che
presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo;
puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili;
sufficientemente sodi, ne' molli, ne' avvizziti, ne' impregnati
di acqua;
ben formati; sono esclusi i frutti doppi o multipli;
praticamente privi di parassiti;
praticamente privi di danni provocati da parassiti;
privi di umidita' esterna anormale:
privi di odore e/o sapore estranei.
I frutti devono avere un grado di maturazione minimo pari a
6,2°Brix al momento della raccolta e commercialmente sono
classificati in due categorie.
Categoria «Extra» - peso: > 90 g.
I kiwi di questa categoria devono essere ben sviluppati e
presentare tutte le caratteristiche e la colorazione della varieta'.
Devono essere privi di difetti, salvo lievissime alterazioni
superficiali, che non pregiudichino la qualita' e l'aspetto del
prodotto o la sua presentazione nell'imballaggio.
Categoria I - peso: > 80 g.
I kiwi di questa categoria devono essere di buona qualita'.
I frutti devono essere sodi e la polpa non deve presentare
difetti.
Devono presentare le caratteristiche tipiche della varieta'.
Tuttavia, sono ammessi i difetti seguenti, purche' non pregiudichino
l'aspetto esterno del frutto ne' la sua conservazione:
un lieve difetto di forma (esclude protuberanze o malformazioni);
un lieve difetto di colorazione.
Tolleranze di calibro
Nei limiti del 10%, in numero o in peso, il peso dei frutti della
categoria Extra puo' variare da 85 a 89 g; il peso dei frutti della
categoria I puo' variare da 77 a 79 g.
Art. 3.
Zona geografica
La zona di produzione comprende 24 comuni in due province (Latina
e Roma).
Per la Provincia di Latina n. 9 comuni di cui 7 per l'intero
territorio e 2 in parte; per la Provincia di Roma n. 15 comuni di cui
3 in parte e 12 per l'intero territorio. Nella cartografia su base
CTR 1:100.000 il perimetro dell'intera zona e' marcato in nero
grassetto, mentre sono delimitati con reticolo i confini
amministrativi comunali.
Per i comuni compresi parzialmente, la parte delimitante la zona
viene riportata in particolari su base IGM 1:25.000, cosi' da
evidenziare i punti del limite, che normalmente e' rappresentato da
un elemento facilmente individuabile come strade, fossi ecc.
La tavola n. 5 riporta i particolari dei comuni di Sabaudia,
Latina e Aprilia; la tavola n. 6 i particolari di Ardea e Pomezia, la
tavola n. 7 il particolare del Comune di Artena.
Provincia di Latina: Sabaudia (parte), Latina (parte), Pontinia,
Priverno, Sezze, Cori, Sermoneta, Cisterna di Latina, Aprilia.
Provincia di Roma: Ardea (parte), Pomezia (parte), Marino, Castel
Gandolfo, Albano Laziale, Ariccia, Genzano di Roma, Lanuvio,
Velletri, Lariano, Artena (parte), Palestrina, Zagarolo, San Cesareo,
Colonna.
Si parte dal vertice sud-ovest e proseguendo in senso orario si
ha: incrocio della SS 148 (gia' strada Mediana) con la Migliara 53
all'altezza di Borgo Vodice; da qui si prosegue verso nord-ovest
lungo la SS 148 fino ad incrociare la Migliara 49; dall'incrocio si
prosegue verso sud-ovest fino ad incontrare la strada Litoranea,
quindi, si prosegue su questa verso nord-ovest lungo la Litoranea; si
attraversa Borgo Sabotino e si continua lungo la Strada Alta fino a
raggiungere il fosso Astura; si sale lungo l'Astura per circa 400
metri; si taglia trasversalmente «Valle D'Oro» in linea retta
immaginaria con direzione ovest fino al confine provinciale
Latina-Roma; si prosegue verso N-0 seguendo il confine provinciale
che delimita prima il Comune di Latina, indi quello di Aprilia da
quello di Nettuno. Si prosegue sempre lungo il confine provinciale
Roma-Latina fino ad incontrare la Strada Ardeatina; su questa con
andamento nord nord-ovest, si attraversa Torre della Moletta, C.le la
Fossa, il confine di Ardea-Pomezia, si raggiunge Borgo Santa Rita da
dove ci si dirige a Nord fino al Bivio per Pratica di Mare; che si
attraversa e si prosegue fino al confine comunale di Pomezia con
Roma; da qui seguendo il confine comunale verso nord-est, si
riincontra il confine con Ardea. Si segue questo confine fino allo
spigolo nord e ci si collega con il confine Sud-Ovest di Albano; si
incontra e si segue con andamento a zeta il confine di Castel
Gandolfo e si collega con il confine sinuoso di Marino in direzione
dapprima verso Nord poi verso Est e quindi verso Sud ove raggiunge
Castel Gandolfo; prosegue su quest'ultimo in direzione Sud-Est fino a
riincontrare Albano Laziale; segue questo in direzione Sud-Est fino
ad Ariccia, indi in direzione Est, raggiunge il confine di Genzano di
Roma che segue in direzione sud sud-est, fino ad incontrare il
confine territoriale di Velletri. Da qui si derige verso nord fin
dove incontra il confine del Comune di Lariano; prosegue lungo questo
confine fino a quello di Artena sul quale, in direzione nord, si
raggiunge il confine di Lariano e si procede su questo fino ad
immettersi sul confine di Palestrina.
Incontrato il confine di San Cesareo ne segue l'andamento sinuoso
verso ovest; si raggiunge il confine di Colonna e proseguendo verso
nord-ovest si riimmette sul confine nord di San Cesareo, fino ad
incontrare il confine di Zagarolo. Segue il perimetro di questo verso
nord e va ad incontrare il confine del Comune di Palestrina, che
segue prima verso nord e continua fino ad incrociare il confine di
Artena, lo attraversa e, seguendo lo stradone di campagna, prima in
direzione sud e quindi sud-ovest raggiunge il confine di Artena con
Lariano. Prosegue verso sud sullo stesso fino ad incontrare il limite
provinciale Roma-Latina con il vertice dei comuni Lariano, Cori ed
Artena; prosegue lungo il confine provinciale in direzione sud-est
fino al confine comunale tra Norma e Cori, che segue verso sud fino
ad incontrare il confine di Cisterna di Latina, che segue in
direzione sud-est fino al confine ovest del Comune di Sermoneta che
percorre verso sud-est . Prende il confine verso sud-est e
percorrendo tutto il semiperimetro nord del Comune di Sezze raggiunge
il Comune di Priverno che con andamento prima verso est poi verso sud
e sud-ovest incontra il Comune di Pontinia. Percorre tutto il lato
est, attraversa la ss 7 Appia e raggiunge il confine di Sabaudia sul
Fiume Sisto; da qui si dirige verso nord fino alla migliara 53 che,
percorsa in direzione sud-ovest raggiunge sulla SS 148 la rotonda
all'altezza di Borgo Vodice da cui si e' partiti.
Art. 4.
Prova dell'origine
La Provincia di Latina e' stata tra le prime ad ospitare impianti
specializzati della coltura dell'actinidia, a partire dai primi anni
70.
Le condizioni climatiche particolarmente favorevoli alla specie
hanno consentito un rapido sviluppo della coltura che gia' alla fine
degli anni 70 era diventata un punto di riferimento nazionale per
frutticoltori, commercianti e studiosi.
Nel 1978 e' stato organizzato a Torino il primo convegno
sull'actinidia, nel corso del quale la zona dell'Agro Pontino e'
stata menzionata quale zona italiana particolarmente vocata per la
produzione del kiwi, vero e proprio frutto simbolo dell'agricoltura
pontina.
Nel 1981, a distanza di tre anni, e' stato realizzato un secondo
convegno a livello nazionale a cura della Camera di commercio I.A.A.
di Latina. A questo si sono susseguiti, ad intervalli regolari, altri
convegni, seminari e mostre-mercato, non solo nel capoluogo pontino
ma anche a Cisterna di Latina ed Aprilia; tali incontri hanno
consacrato la citta' di Latina e l'intero territorio circostante,
compresa la parte meridionale della Provincia di Roma, quale
rilevante polo produttivo di kiwi in Italia, per buona qualita' e
pezzatura.
L'importanza dell'actinidia laziale (e, dunque, pontina)
nell'area frutticola italiana e' stata testimoniata anche fuori dai
confini nazionali nel corso di un seminario tenutosi a Santiago del
Cile il 25 e 26 ottobre 1988: un dato di fatto, questo, gia'
risultato nello «Studio conoscitivo sull'actinidia in Italia», datato
1986 e curato dall'allora Ministero dell'agricoltura e delle foreste
cui ha fatto seguito anche una tavola rotonda organizzata dall'ERSAL
(Ente regionale di Sviluppo Agricolo nel Lazio) il 22 giugno 1988, a
Roma.
Inoltre, uno studio condotto nel 1990 dall'Istituto sperimentale
per la valorizzazione tecnologica dei prodotti agricoli di Milano
(Gorini et al, 1987), documentava in modo sperimentale le innegabili
caratteristiche del Kiwi di Latina.
Nel corso di questi 30 anni, sia la stampa quotidiana sia le
riviste specializzate del settore a tiratura nazionale ed
interazionale (Il Messaggero, Latina Oggi, Economia Pontina,
L'Informatore Agrario, Terra e Vita, Italia Agricola, Lazio Agricolo,
Rivista di Frutticoltura, Asiafrait Magazine, solo per citarne
alcuni) hanno seguito e dedicato ampi articoli al progressivo
sviluppo dell'actinidia nella Provincia di Latina, la quale offre un
habitat pedoclimatico ottimale e produzioni quanti-qualitative
altamente competitive. Nel tempo, inoltre, si e' registrato un
potenziamento delle strutture di frigoconservazione e di lavorazione
dei frutti nonche' una metodologia di coltivazione innovativa che ha
come conseguenza frequenti visite a Latina da parte di frutticoltori
provenienti da ogni parte d'Italia e del mondo (Corea del Sud, Nuova
Zelanda e Giappone).
Nella prova di valutazione sensoriale condotta con l'ausilio di
un «panel test», dopo 3 mesi di conservazione frigorifera, i frutti
maturi sono stati valutati per il grado di accettabilita' che teneva
conto dell'aspetto della polpa, del sapore e della sensazione di
piacevolezza. I frutti di Latina hanno registrato un grado di
accettabilita' molto elevato (Gorini et al, 1987).
Questa maggiore piacevolezza e sapidita' tipica di dolce-acidulo
gradevole a completa maturazione deriva dalla combinazione di piu'
fattori favorevoli alla coltura quali clima e suoli molto simili a
quelli della zona di origine. E' noto ed accertato che in alcune zone
di Latina Borgo Flora, Borgo Grappa, la bonta' dei frutti e lo stato
vegetativo delle piante supera quelli di origine.
La maggiore radiazione globale e la mancanza o quasi di gelate
precoci da' la possibilita' di posticipare la raccolta fino alla
seconda decade di novembre ed anche oltre, permettendo il
raggiungimento al momento della raccolta nei frutti di un contenuto
zuccherino minimo di 6,2 gradi Brix.
Il maggior grado zuccherino, consentendo l'abbassamento della
temperatura di conservazione di alcuni decimi di gradi centigradi,
assicura una conservazione, anche in atmosfera normale, di almeno due
o tre mesi in piu' rispetto alla media.
Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata
documentando per ognuna il prodotto in entrata ed in uscita. In
questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti
dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali
avviene la coltivazione, dei coltivatori-produttori e dei
confezionatori, nonche' attraverso la denuncia tempestiva alla
struttura di controllo delle quantita' prodotte, e' garantita la
tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche,
iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da
parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal
disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
Art. 5.
Metodo di ottenimento
Gli impianti sono realizzati con piante innestate su Franco, di 1
anno di innesto, oppure con piante autoradicate sempre di un anno di
moltiplicazione.
I nuovi impianti sono realizzati con piante certificate secondo
la normativa vigente.
Le forme di allevamento adottate sono:
tendone;
pergoletta.
Il numero di piante per ettaro non deve essere inferiore a 400.
Il terreno e' lavorato e/o diserbato o inerbito con taglio
periodico della vegetazione erbacea.
La dotazione naturale di acqua e' integrata dalla irrigazione
praticata al fine di raggiungere il giusto apporto idrico.
La raccolta del frutto, senza il peduncolo, avviene quando il
grado Brix ha un valore minimo di 6.2°Brix e la durezza (con puntale
di 8 mm) non inferiore a 6 kg.
Il prodotto viene conservato in celle frigorifere, sia in
atmosfera normale che controllata, al massimo fino al mese di luglio
dell'anno successivo alla raccolta.
Tra la fine di giugno e l'inizio di luglio si effettua il
diradamento che provvede sia ad eliminare i frutti multipli che
quelli deformi e con difetti di buccia in modo da lasciare un massimo
di 450 mila frutti/ettaro.
Il limite massimo di produzione per ettaro deve essere non
superiore a 380 quintali.
Le operazioni di confezionamento del Kiwi Latina devono avvenire
nell'area geografica di produzione al fine di garantire le
caratteristiche del frutto. Una eccessiva movimentazione di carico e
scarico causa ammaccature e lesioni della sottile buccia del frutto,
determinando un significativo decadimento delle caratteristiche
qualitative del prodotto.
Art. 6.
Rapporto con la zona
Clima.
Il clima e' temperato-umido, simile a quello della zona di
origine della specie (area della Cina dello Yang Tzechiang)
caratterizzato da una temperatura media di 13-15°C, da una minima
media di 8-10°C, da una massima media di 28-30°C e una umidita'
relativa media, nei mesi estivi, del 75-80%, assenza di gelate
precoci che consente di raccogliere i frutti al giusto grado di
maturazione sia per il raggiungimento delle migliori caratteristiche
qualitative che per la ottimale conservazione frigorifera fino al
mese di luglio dell'anno successivo alla raccolta e il raggiungimento
di un grado zuccherino al consumo non inferiore a 12° Brix, con
durezza non superiore a 3 kg misurata con puntale da 8 mm.
Scarsissima incidenza di danni da gelate invernali e primaverili
che, in altre aree del Paese, provocano importanti riduzioni della
produzione nelle stagioni seguenti non consentendo la continuita' di
approvvigionamento nel tempo.
Elevata radiazione luminosa globale che caratterizza l'area
pontina e consente di raggiungere piu' precocemente il grado di
maturazione ottimale per la vendita.
Suolo.
I suoli dell'area di coltivazione sono di origine alluvionale,
vulcanica-rimaneggiata, poggianti su sottosuoli pozzolanici e tufacei
caratterizzati da elevata fertilita' e si sono dimostrati, da subito,
particolarmente adatti alla coltivazione dell'actinidia.
Professionalita'.
L'area dove l'Actinidia si e' insediata aveva una lunga
tradizione di coltivazione dell'uva da tavola, specie che, come
l'Actinidia ha un portamento sarmentoso che richiede una struttura di
sostegno e una tecnica di coltivazione molto simile. Cio' ha
consentito un facile adattamento alle tecniche piu' idonee alla nuova
coltura e l'ottenimento di un prodotto tipico di elevate qualita'.
Art. 7.
Struttura di controllo
La verifica del rispetto del disciplinare e' svolta conformemente
a quanto stabilito dall'art. 37 del reg. (UE) n. 1151/2012.
L'Organismo di controllo preposto alla verifica del disciplinare di
produzione e' INEQ con sede in Via Rodeano, 71 - 33038 San Daniele
del Friuli (Ud) - Tel. 0432 940349 - Fax 0432 943357 - e-mail
info@ineq.it- PEC: ineq@qnetpec.it
Art. 8.
Etichettatura
Denominazione «Kiwi Latina».
Il marchio ha la forma di un cerchio con al centro la
rappresentazione grafica del Colosseo, al cui interno c'e' la sezione
trasversale dei frutti di kiwi di colore verde smeraldo tipico con
semi e columella. Nella corona circolare tra la figura del Colosseo
ed il cerchio esterno e' riportata la denominazione «KIWI LATINA» di
colore verde e in carattere romano in composizione circolare
suddivisa in due parti, KIWI in alto e LATINA nella parte bassa della
figura. A destra della parola kiwi e' raffigurata una coccinella
rossa puntata di nero. La rivendicazione dei colori e' la seguente:
rosso pantone, verde pantone, marrone e nero.
Imballaggio: sono gli stessi utilizzati per il commercio
nazionale ed internazionale.
Il marchio deve essere apposto sulla confezione e sui singoli
frutti.
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