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La Bella della Daunia DOP - Modifica del disciplinare di produzione - 2024

Pubblicato da disciplinare
La Bella della Daunia DOP

E' approvata la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della dop La Bella  della Daunia, di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale - n. 255 del 30 ottobre 2024.

 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 10 dicembre 2024  

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia». (24A06686)

(GU n.295 del 17-12-2024)
 
 


IL DIRIGENTE DELLA PQA I
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche
dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche'
alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni
facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che
sostituisce e abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in
vigore il 13 maggio 2024;
Visto l'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato
«Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9
secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono
valutate e approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui
territorio e' situata la zona geografica del prodotto in questione e
sono comunicate alla Commissione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1,
lettera d);
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la
legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha
assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, a
norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante
individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;
Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024 n. 45910,
registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024,
recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla
gestione per il 2024;
Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024, n. 85479,
registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28
febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla
«Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attivita'
amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024,
rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranita'
alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 179/2019;
Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare,
registrata dall'Ufficio centrale di bilancio il 4 luglio 2024 al n.
493, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli
uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi
decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei
provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre
2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68,
concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo
del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica;
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello
generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto
legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7
febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato
dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio
2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011
dell'art. 5, comma 2, lettera d);
Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n.
193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999,
con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico
di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della
qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti
agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della
direzione;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni nazionali
per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita'
dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;
Vista l'istanza presentata, nel quadro della procedura prevista dal
regolamento (UE) 2024/1143, dal Consorzio di tutela Oliva da Mensa
D.O.P. La Bella della Daunia, che possiede i requisiti previsti
dall'art. 13, comma 1 del decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, intesa
ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della
denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia», registrata
con regolamento (CE) n. 1904/00 della Commissione del 7 settembre
2000;
Visto il parere positivo della Regione Puglia competente per
territorio circa la richiesta di modifica;
Visto il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 255 del 30 ottobre 2024,
con il quale e' stata resa pubblica la proposta di modifica del
disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta
«La Bella della Daunia» ai fini della presentazione di opposizioni e
che, entro i termini previsti dal decreto 14 ottobre 2013, non sono
pervenute opposizioni riguardo la proposta di modifica di cui
trattasi;
Considerato che, a seguito dell'esito positivo della procedura
nazionale di valutazione, conformemente all'art. 24, paragrafo 9, del
regolamento (UE) 2024/1143, sussistono i requisiti per approvare le
modifiche ordinarie contenute nella domanda di modifica del
disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta
«La Bella della Daunia»;
Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto
di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di
produzione in questione nonche' alla comunicazione delle stesse
modifiche ordinarie alla Commissione europea;

Decreta:

Art. 1

1. E' approvata la modifica ordinaria al disciplinare di produzione
della denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia», di
cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 255 del 30 ottobre 2024.
2. Il disciplinare di produzione consolidato della denominazione di
origine protetta «La Bella della Daunia», figura in allegato al
presente decreto.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla
Commissione europea.
3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della
denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia» saranno
pubblicati sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste.

Roma, 10 dicembre 2024

Il dirigente: Gasparri

Allegato

Disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia»

Art. 1.

La denominazione d'origine protetta «La Bella della Daunia» e'
riservata alle olive da mensa di colore verde, di colore cangiante e
di colore nero che rispondono ai requisiti ed alle condizioni
stabilite dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia»
designa le olive da mensa di colore verde, di colore cangiante e di
colore nero prodotte nella zona delimitata al successivo art. 3 del
presente disciplinare ottenute dalla varieta' di olivo «Bella di
Cerignola».

Art. 3.

La zona di produzione della denominazione di origine «La Bella
della Daunia» di cui al presente disciplinare, comprende in Provincia
di Foggia, parte dei territori comunali di Cerignola, Orta Nova,
Stornarella e l'intero agro di Stornara, nella Provincia di Barletta
- Andria - Trani, parte del territorio comunale di Trinitapoli e
l'intero agro di San Ferdinando di Puglia.
Il confine che delimita il territorio idoneo alla coltivazione
dell'oliva da mensa «La Bella della Daunia» s'estende da ovest verso
l'estremo sud:
Carta I.G.M. 1:25.000 n. 176 «Canosa di Puglia» IV S.O.
partendo da ovest il confine dell'area interessata inizia con la
delimitazione del fiume Ofanto e prosegue verso il «Ponte Romano»
situato sulla S.S. n. 98 e verso Cerignola sino all'incrocio con la
strada provinciale «Ciminiera», deviando a sinistra fino al
raggiungimento del locale «Casalini»;
Carta I.G.M. 1:25.000 n. 175 «Madonna di Ripalta» I S.E.
attraverso la strada «Ciminiera» raggiunge la S.S. 529 Ofantina da
dove prosegue verso sinistra lungo la suddetta stradale;
Carta I.G.M. 1:25.000 n. 175 «Villaggio Gaudiano». Il N.E.
dalla masseria Catenaccio s'estende lungo la S.S. 529 Ofantina sino
al km 13, devia a destra sino alla masseria Moschella;
Carta I.G.M. 1:25.000 n. 175 «S. Carlo». Il N.O. dalla masseria
Moschella la delimitazione continua sino al limite dell'agro di
Cerignola, prosegue lungo detto limite fino all'incrocio della strada
S. Leonardo - Topporusso, devia a destra, percorre la stessa strada
sino a 800 ml circa oltre la masseria Posta Barone Grella;
Carta I.G.M. 1:25.000 n. 175 «Borgo Liberta» I S.O.: il confine
segue la strada S. Leonardo - Topporusso dal km 13,00 sino al km
11,00 circa;
Carta I.G.M. 1:25.000 n. 175 «Madonna di Ripalta» I S.E. dal km
11,00 circa la delimitazione s'estende sino al quadrivia della strada
Pozzo Terraneo, devia a sinistra e prosegue lungo la strada Pozzo
Monaco-Pozzoterraneo;
Carta I.G.M. 1:25.000 n. 175 «Borgo Liberta» I S.O. prosegue
lungo la strada Pozzo Monaco - Pozzoterraneo sino al quadrivia di S.
Giovanni in Fonte distante 5 km circa dal Comune di Stornara e devia
dapprima verso sinistra sino al km 11,3 e poi verso destra
percorrendo la strada comunale che conduce al Comune di Stornarella;
Carta I.G.M. 1:25.000 n. 175 «Orta Nova» I N.O.: seguendo la
strada sopra descritta, raggiunge il Comune di Stornarella e da qui
prosegue attraverso la provinciale Stornarella - Ascoli Satriano sino
al limite dell'agro di Stornarella (confinante con il canale «La
Pidocchiosa»);
Carta I.G.M. 1:25.000 n. 175 «Corleto» IV S.E. la delimitazione
prosegue poi fino al limite costituito dall'agro comunale di
Stornarella;
Carta I.G.M. 1:25.000 n. 175 «Ordona» IV N.E. Dall'agro del
Comune di Stornarella il confine s'estende lungo la strada
provinciale Orta Nova - Ascoli Satriano fino al Comune di Orta Nova;
Carta I.G.M. 1:25.000 n. 175 «Orta Nova» I N.O. Dal Comune di
Orta Nova attraverso la S.S. n. 161 Orta Nova - Napoli il confine
s'estende fino al «Passo d'Orta», da qui devia verso sinistra con la
S.S. n. 16 Cerignola - Foggia in direzione del capoluogo di
provincia, fino al limite dell'agro di Orta Nova;
Carta I.G.M. 1:25.000 n. 164 «Stazione di Orta Nova» II S.O. il
confine continua lungo la S.S. n. 16 in direzione di Foggia
costeggiando l'agro di Orta Nova fin al raggiungimento della S.S. n.
544 Foggia - Trinitapoli;
Carta I.G.M. 1:25.000 n. 164 «Tressanti» II S.E. la
delimitazione prosegue poi lungo la S.S. n. 544 Foggia - Trinitapoli;
Carta I.G.M. 1:25.000 n. 165 «Stazione di Candida» III S.O. Il
confine continua lungo la S.S. n. 544 Foggia - Trinitapoli;
Carta I.G.M. 1:25.000 n. 165 «Trinitapoli» III S.E. La
delimitazione prosegue lungo la S.S. n. 544 Foggia - Trinitapoli e
raggiunge la periferia del Comune di Trinitapoli sino ad incrociare
la strada comunale «Mandriglia». Da li' prosegue fin a raggiungere il
«Vecchio derivativo Ofantino». Devia poi verso destra lungo il limite
dell'agro comunale di Trinitapoli sino al fiume Ofanto;
Carta I.G.M. 1:25.000 n. 176 «Canne della battaglia» IV N.E. il
confine prosegue poi lungo il fiume Ofanto limite di confine
dell'agro comunale di Trinitapoli;
Carta I.G.M. 1:25.000 n. 176 «S. Ferdinando di Puglia» IV N.O.
Prosegue ancora lungo il fiume Ofanto limite dell'agro comunale di S.
Ferdinando di Puglia;
Carta I.G.M. 1:25.000 n. 176 «Canosa di Puglia» IV S.O. Il
confine s'estende lungo il fiume Ofanto e raggiunge il «Ponte Romano»
situato sulla S.S. n. 98 Cerignola - Canosa;
Carta I.G.M. 1:25.000 n. 175 «Cerignola» I N.E. Il territorio
di Cerignola descritto all'interno della carta I.G.M. n. 175
«Cerignola» I N.E. risulta essere compreso entro i confini
precedentemente delimitati.

Art. 4.

Il sistema di coltivazione deve essere quello tradizionalmente
adottato nella zona, fortemente legato ai peculiari caratteri
orografici e pedoclimatici.
Il sistema di potatura annuale, le forme di allevamento e sesti
d'impianto sono quelli tradizionali della zona, con un numero massimo
di piante/Ha 420, anche consociate.
La raccolta delle olive avviene direttamente dalla pianta, a
cominciare dal 1° ottobre per le olive verdi nel momento in cui la
pellicola inizia a virare dal verde foglia al verde paglierino con
lenticelle ben pronunciate, per le olive cangianti e per le nere
quando le olive sono invaiate o mature con colorazione rosso vinoso.
Per evitare il contatto delle olive con il terreno devono essere
usati dei teli.
L'irrigazione deve terminare dieci/quindici giorni prima della
raccolta per non danneggiare le drupe (ammaccature) che risultano
troppo turgide e delicate.
Il trasporto deve essere fatto in modo idoneo per evitare danni
al frutto. A tal fine devono essere impiegate idonee cassette di
plastica.
La produzione massima consentita d'olive per ettaro ammessa a
tutela non deve superare i 150 q.li/Ha in coltura specializzata o
promiscua (in tal caso si intende la produzione ragguagliata).
Nella preparazione delle olive destinate alla produzione di olive
«La Bella della Daunia D.O.P.» sono ammessi i seguenti sistemi di
trasformazione:
olive verdi, trasformate con sistema Sivigliano;
olive nere, trasformate con sistema Californiano;
olive cangianti, trasformate con sistema al Naturale.
Per le tre tipologie di trasformazione sopra elencate sono
consentite le lavorazioni come:
olive intere;
olive schiacciate;
olive incise;
olive denocciolate.
Le olive verdi «La Bella della Daunia» a D.O.P. subiscono un
processo di trasformazione con sistema Sivigliano che viene di
seguito descritto: le olive, dopo la calibratura, sono trattate con
soluzione di liscivia alcalina (idrossido di sodio), le cui
concentrazioni potranno variare da 1,7% al 4,0% (w/v), a secondo
della maturazione delle olive, della temperatura, della qualita'
dell'acqua. Il trattamento si fa in recipienti di capacita' variabile
badando che la soluzione copra totalmente i frutti e si interrompe
quando la liscivia sia penetrata ai 2/3 circa dello spessore della
polpa. Questa fase di lavorazione dura da un minimo di otto ore ad un
massimo di quindici ore. Le olive devono essere costantemente coperte
di acqua per evitare ossidazioni.
Dopo il trattamento con la liscivia alcalina vengono fatti dei
lavaggi con acqua per eliminare la soluzione sodica. Segue la
fermentazione trenta-sessanta giorni in recipienti adeguati nei quali
le olive devono essere sempre coperte con salamoia che deve avere una
concentrazione iniziale del 9%-10% che scende rapidamente intorno al
5% per l'alto contenuto d'acqua scambiabile dell'oliva. Qualora il
periodo che intercorre tra la fase di fermentazione e quella di
confezionamento supera i sei mesi, allora e' necessario aggiungere
sale macinato in modo da stabilizzare la salamoia tra il 6% ed il
10%. Dopo la fermentazione le olive vengono confezionate in
contenitori di vetro o di latta, ed altri contenitori in plastica con
una salamoia finale variabile dal 3% al 5% e con pH<4.6; segue la
pastorizzazione; per i predetti altri contenitori in plastica, la
pastorizzazione non e' obbligatoria.
Le olive nere «La Bella della Daunia» a D.O.P. subiscono un
processo di trasformazione con sistema californiano che puo' avvenire
in uno dei due modi di seguito descritti:
Metodica A): le olive sono calibrate e messe in contenitori con
salamoia concentrata dal 2,5% al 10% in ragione inversa della
grossezza e al riparo dell'aria nell'attesa d'essere lavorate.
Successivamente viene sostituita la salamoia con una prima soluzione
di liscivia (idrossido di sodio) al 2% circa, per essere poi
direttamente arieggiate o immettendo aria compressa nell'acqua.
Ripetuti trattamenti con liscivie diluite seguiti ciascuno da
aerazione, facilitano la penetrazione fino al nocciolo; se e'
necessario le olive sono trattate con soluzione di gluconato di ferro
o di lattato ferroso alimentare fino a 150 mg/kg d'olive (come
residuo) per l'annerimento completo del frutto. Successivamente le
olive sono lavate, sottoposte a vapore e confezionate in contenitori
di vetro o di latta ed altri contenitori in plastica che possano
essere sottoposti a sterilizzazione, con una salamoia al 3% circa e
con pH=4,6 circa. Segue la sterilizzazione.
Metodica B): le olive sono calibrate e messe in contenitori con
salamoia concentrata dall'8% al 10% in ragione inversa della
grossezza e al riparo dell'aria nell'attesa d'essere lavorate.
Successivamente viene sostituita la salamoia con una soluzione di
liscivia (idrossido di sodio) variabile dall'1,3 al 2,5% circa fino
quando la liscivia sia penetrata ai 2/3 circa dello spessore della
polpa. Seguono poi vari lavaggi e aerazione immettendo aria compressa
nell'acqua. Se necessario le olive sono trattate con soluzione di
gluconato di ferro o di lattato ferroso alimentare fino a 150 mg/kg
d'olive (come residuo) per l'annerimento completo del frutto.
Successivamente le olive sono lavate, sottoposte a vapore e
confezionate in contenitori di vetro o di latta ed altri contenitori
in plastica che possano essere sottoposti a sterilizzazione; il
prodotto confezionato avra' una salamoia finale con concentrazione
variabile dal 2% al 5% circa ed un pH>4,6. Per i soli vasi in vetro
e' consentito anche il confezionamento di olive nere con un pH>4,6
senza liquido. Segue la sterilizzazione.
Le olive cangianti «La Bella della Daunia» a D.O.P. subiscono un
processo di trasformazione con sistema al naturale che viene di
seguito descritto: le olive, dopo la calibratura, sono messe in
contenitori con salamoia concentrata dall'8% al 10% in ragione
inversa della grossezza. Segue la fermentazione per non meno di sei
mesi in recipienti adeguati nei quali le olive devono essere sempre
coperte con salamoia. Durante la fase di fermentazione e' necessario
aggiungere sale macinato in modo da stabilizzare la salamoia tra il
7% ed il 10%. Dopo la fermentazione le olive vengono confezionate in
contenitori di vetro o di latta, ed altri contenitori in plastica con
una salamoia finale variabile dal 3% al 5% e con pH < 4.6; segue la
pastorizzazione; per i predetti altri contenitori in plastica, la
pastorizzazione non e' obbligatoria.

Art. 5.

Gli oliveti e le ditte di trasformazione idonee alla produzione
della D.O.P. «La Bella della Daunia» sono iscritti in un apposito
elenco, attivato, aggiornato e conservato dall'organismo di controllo
conformemente alle previsioni del regolamento (UE) 2024/1143.

Art. 6.

All'atto dell'immissione al consumo l'oliva verde da mensa D.O.P.
«La Bella della Daunia» deve avere le seguenti caratteristiche:
la tonalita' di colore deve essere verde paglierino uniforme
con lenticelle marcate;
forma allungata, somigliante ad una susina con base ristretta
ed apice acuto e sottile;
delicatezza, sapore e consistenza piena e compatta della polpa,
sottigliezza della pellicola;
peso compreso tra 6 e 30 g;
resa in polpa >80%;
contenuto in grasso <15%;
tenore in zuccheri riduttori <2,8%.
All'atto dell'immissione al consumo l'oliva nera da mensa D.O.P.
«La Bella della Daunia» deve avere le seguenti caratteristiche:
colore deve essere nero intenso all'esterno;
forma allungata, somigliante ad una susina con base ristretta
ed apice acuto e sottile;
delicatezza, sapore e consistenza piena e compatta della polpa,
sottigliezza della pellicola;
peso compreso tra 6 g e 30 g;
resa in polpa >80%;
contenuto in grasso <18%;
tenore in zuccheri riduttori <2,4%.
All'atto dell'immissione al consumo l'oliva da mensa D.O.P. «La
Bella della Daunia» cangiante deve avere le seguenti caratteristiche:
la tonalita' di colore variegato deve essere da tabacco a testa
di moro;
forma allungata, somigliante ad una susina con base ristretta
ed apice acuto e sottile;
delicatezza, sapore e consistenza piena e tenera della polpa,
sottigliezza della pellicola;
peso compreso tra 6 e 30 g;
resa in polpa >80%;
contenuto in grasso <18%
tenore in zuccheri riduttori <2,4%.

Art. 7.

L'immissione al consumo della D.O.P. «La Bella della Daunia» deve
avvenire secondo le seguenti modalita': il prodotto deve essere posto
in vendita in appositi contenitori di vetro, con peso sgocciolato
minimo di 30 g, in confezioni in plastica con peso sgocciolato minimo
di 30 g, in latte a banda stagnata con peso sgocciolato da 30g in su;
contenitori in plastica da 20 a 150 kg (per il trasporto delle olive
dai trasformatori ai confezionatori) che non alterino e non
trasmettano alle olive odori o sostanze nocive. Le confezioni devono
essere sottoposte a pastorizzazione o sterilizzazione. Per le sole
confezioni in plastica di olive verdi e/o cangianti non vi e' obbligo
di pastorizzazione.
Tutti i contenitori devono essere provvisti di etichettatura
corrispondente ai requisiti stabiliti dalle varie disposizioni di
legge; sull'etichetta saranno riportate a caratteri di stampa chiari
e leggibili le seguenti indicazioni:
«La Bella della Daunia» e «denominazione di origine protetta»
(o la sua sigla D.O.P.);
il logo della denominazione da utilizzare in abbinamento
inscindibile con la denominazione di origine protetta (o la sua sigla
D.O.P.);
il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda
produttrice e confezionatrice;
peso netto sgocciolato contenuto nella confezione espresso in
conformita' alle norme vigenti.
Il simbolo grafico e' composto da una figura femminile che si
ispira alla tradizione iconografica vascolare presente anticamente in
Daunia ed e' resa «in negativo», si tratta di una danzatrice che
nella mano sinistra stringe un ramo di ulivo sollevato dalla figura.
Attorno alla figura si inserisce il titolo «La Bella della
Daunia» con caratteri classici «graziati» (in maiuscolo). Nella
cornice esterna di colore oro pantone 872 si inserisce superiormente
la dicitura «Oliva da mensa D.O.P.», inferiormente viene riportato il
nome della cultivar: varieta' «Bella di Cerignola».
Nelle riproduzioni la figura e' nera con tratti bianchi su sfondo
bianco. Essa e' inscritta in una doppia circonferenza profilata di
colore oro pantone 872. La prima circonferenza mostra come sfondo il
colore bianco, la seconda ha fondo colore oro pantone 872.
Entrambe le scritture sono in nero.
Il simbolo grafico sara' riprodotto su di un bollino autoadesivo
o direttamente sull'etichetta in tre dimensioni: cm 2, cm 3, cm 5.

La Bella della Daunia Dop

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