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Lambrusco di Sorbara Doc - Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione - 2024

Pubblicato da disciplinare
Lambrusco di Sorbara Doc

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini spumanti e dei vini frizzanti a denominazione di  origine controllata «Lambrusco di Sorbara» comprende l'intero territorio amministrativo dei Comuni di Bastiglia,  Bomporto, Nonantola, Ravarino, San Prospero, tutti in Provincia di Modena, e parte del territorio  amministrativo dei Comuni di Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Modena, Soliera, San  Cesario sul Panaro, tutti in Provincia di Modena.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 5 novembre 2024  

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione
di origine controllata dei vini «Lambrusco di Sorbara». (24A06210)

(GU n.277 del 26-11-2024)
 
 


IL DIRIGENTE DELLA PQA I
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio, cosi' come modificato con regolamento (UE) 2021/2117 del 2
dicembre 2021;
Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del
citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche
dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche'
alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni
facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che
abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17
ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche
del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento delegato (UE) 2023/1606 della Commissione del
30 maggio 2023 che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/33 per
quanto riguarda alcune disposizioni sulle denominazioni di origine
protette e sulle indicazioni geografiche protette dei vini e sulla
presentazione delle indicazioni obbligatorie dei prodotti
vitivinicoli nonche' norme specifiche relative all'indicazione e alla
designazione degli ingredienti dei prodotti vitivinicoli e il
regolamento delegato (UE) 2018/273 per quanto riguarda la
certificazione dei prodotti vitivinicoli importati;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione
del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine,
delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel
settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del
disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la
cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1607 della Commissione
del 30 maggio 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE)
2019/34 per quanto riguarda l'adeguamento di taluni riferimenti
giuridici;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e
successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del
vino;
Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2021, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 83 dell'8 aprile
2022, recante «Disposizioni nazionali applicative dei regolamenti
(UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016
concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande
di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei
prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di
produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della
protezione»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° maggio
1970, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 206 del 17 agosto 1970, con il quale e' stata riconosciuta la
denominazione di origine controllata dei vini «Lambrusco di Sorbara»
ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 2018, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 247 del 23 ottobre
2018, con il quale e' stato da ultimo modificato il disciplinare
della denominazione di origine controllata dei vini «Lambrusco di
Sorbara»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1,
lettera d);
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la
legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha
assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, a
norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante
individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;
Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024, n. 45910,
registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024,
recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla
gestione per il 2024;
Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024, n. 85479,
registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28
febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla
«Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attivita'
amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024,
rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranita'
alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 179/2019;
Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare,
registrata dall'Ufficio centrale di bilancio il 4 luglio 2024 al n.
493, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli
uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi
decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei
provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre
2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68,
concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo
del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica;
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello
generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto
legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7
febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato
dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio
2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011
dell'art. 5, comma 2, lettera d);
Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n.
193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024 n. 999, con
il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di
direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualita'
certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli,
agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;
Esaminata la documentata domanda, presentata dal Consorzio tutela
Lambrusco, con sede in Modena, Viale Virgilio n. 55, intesa ad
ottenere la modifica del disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata dei vini «Lambrusco di Sorbara»,
nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 6
dicembre 2021;
Considerato che la predetta richiesta di modifica ordinaria che
comporta variazioni al documento unico ai sensi dell'art. 17, del
regolamento (UE) n. 33/2019, e' stata esaminata, nell'ambito della
procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto
ministeriale 6 dicembre 2021 (art. 13), e in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione
Emilia-Romagna;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale
vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 17 luglio 2024,
nell'ambito della quale il citato comitato ha formulato la proposta
di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della DOC dei
vini «Lambrusco di Sorbara»;
conformemente all'art. 13, comma 6, del citato decreto
ministeriale 6 dicembre 2021, la proposta di modifica del
disciplinare in questione e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 187 del 10 agosto 2024, al
fine di dar modo agli interessati di presentare le eventuali
osservazioni entro trenta giorni dalla citata data;
entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni sulla
citata proposta di modifica;
Vista la nota del 16 ottobre 2024 del Consorzio tutela Lambrusco
concernente la richiesta per rendere applicabili le disposizioni di
cui alle modifiche inserite all'allegato disciplinare di produzione
dalla campagna vendemmiale 2024/2025, ad eccezione della modifica
dell'art. 5, comma 5, del disciplinare di produzione che sara'
applicabile dalla campagna vendemmiale 2025/2026, integrata con la
nota del 5 novembre 2024 di riscontro alla richiesta di chiarimenti
del Ministero;
Vista la comunicazione presentata in data 17 ottobre 2024 dal
competente organismo di Controllo Valoritalia S.r.l., con la quale il
medesimo dichiara di non riscontrare problemi operativi per la DOC
Lambrusco di Sorbara nell'applicare nella sua attivita' di controllo
e certificazione le nuove regole produttive a partire dalla campagna
vendemmiale 2024/2025;
Vista la nota del 18 ottobre 2024 della Regione Emilia-Romagna, con
la quale la medesima dichiara di concordare con la richiesta del
consorzio di rendere applicabili le disposizioni di cui alle
modifiche inserite nel disciplinare di produzione della DOC Lambrusco
di Sorbara dalla campagna vendemmiale 2024/2025;
Considerato che a seguito dell'esito positivo della predetta
procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 13, comma
7, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sussistono i
requisiti per approvare con il presente decreto le modifiche
ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare
di produzione della DOP dei vini «Lambrusco di Sorbara» ed il
relativo documento unico consolidato con le stesse modifiche;
Ritenuto altresi' di dover procedere, ai sensi dell'art. 13, commi
7 e 8, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021 alla
pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche
ordinarie del disciplinare di produzione in questione e del relativo
documento unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse
modifiche ordinarie alla Commissione UE, tramite il sistema
informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1,
lettera a) del regolamento UE n. 34/2019;

Decreta:

Art. 1

1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Lambrusco di
Sorbara», cosi' come da ultimo modificato con il decreto ministeriale
8 ottobre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 247 del 23 ottobre 2018, richiamato in premessa, sono
approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 187 del 10
agosto 2024.
2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Lambrusco di
Sorbara», consolidato con le modifiche ordinarie di cui al comma 1, e
il relativo documento unico consolidato figurano rispettivamente
negli allegati A e B del presente decreto.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il
giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro
trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione
UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a disposizione
ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento UE n.
34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio
dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della
Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, entro tre
mesi dalla data della citata comunicazione.
3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, le modifiche
ordinarie di cui all'art. 1, sono applicabili a decorrere dalla
campagna vendemmiale 2024/2025, a condizione che le partite siano in
possesso dei requisiti stabiliti nell'allegato disciplinare e che ne
sia verificata la rispondenza da parte del competente organismo di
controllo. Fa eccezione la modifica di cui all'art. 5, comma 5, del
disciplinare di produzione relativa alla resa massima dell'uva in
vino finito, che sara' applicabile dalla campagna vendemmiale
2025/2026.
4. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della
denominazione di origine controllata dei vini «Lambrusco di Sorbara»
di cui all'art. 1 saranno pubblicati sul sito internet del Ministero
- Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 20024

Il dirigente: Gasparri

Allegato A

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Lambrusco di Sorbara»

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara» e'
riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti
tipologie:
«Lambrusco di Sorbara» rosso spumante (VS e VSQ);
«Lambrusco di Sorbara» rosato spumante (VS e VSQ);
«Lambrusco di Sorbara» bianco spumante (VS e VSQ);
«Lambrusco di Sorbara» rosso frizzante;
«Lambrusco di Sorbara» rosato frizzante.


Art. 2.

Base ampelografica

La denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara» e'
riservata ai vini spumanti e ai vini frizzanti ottenuti dalle uve
provenienti dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente
composizione ampelografica:
Lambrusco di Sorbara: minimo 60%, Lambrusco Salamino: massimo
40%; altri Lambruschi, da soli o congiuntamente fino a un massimo del
15%.


Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini
spumanti e dei vini frizzanti a denominazione di origine controllata
«Lambrusco di Sorbara» comprende l'intero territorio amministrativo
dei Comuni di Bastiglia, Bomporto, Nonantola, Ravarino, San Prospero,
tutti in Provincia di Modena, e parte del territorio amministrativo
dei Comuni di Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia,
Modena, Soliera, San Cesario sul Panaro, tutti in Provincia di
Modena. Tale zona e' cosi' delimitata: da una linea che partendo da
localita' C. del Galletto che si trova sul confine tra la Provincia
di Modena e di Bologna, in frazione Redu', segue il detto confine
fino al paese di Camposanto imbocca la strada provinciale per Cavezzo
e dopo aver toccato le localita' di Balboni, La Marchesa, Madonna del
Bosco e seguito il confine tra i Comuni di San Prospero e Medolla,
toccando le localita' C. Tusini, C. Cantarelli - arriva in localita'
«la Bassa» - estremo limite settentrionale del Comune di San
Prospero: qui la linea abbandona la strada provinciale e seguendo i
confini fra i Comuni di San Prospero e Cavezzo, raggiunge la
localita' Villa di Motta, segue la riva sinistra dei fiume Secchia
fino in localita' le Caselle, indi piega a sud lungo la via delle
Caselle arriva fino a Palazzo delle Lame, piega poi a est seguendo la
strada che da Palazzo delle Lame arriva a C. Serraglio, quindi
ripiega verso sud seguendo la strada del Cavetto fino a Viazza e
prosegue oltre fino a C. Martinelli, di qui ripiega ancora verso
ovest, fino a C. della Volta per riprendere di nuovo in direzione sud
passando per via Scuola fino a raggiungere la Statale Romana (Strada
nazionale per Carpi Nord), prende poi ripiegando a ovest la prima
strada che con direzione sud conduce fino alla stazione di Soliera e
indi a Ganaceto, da qui dopo aver toccato le localita' C. Federzoni,
C. Bulgarelli, C. Marchi, segue il cavo Lama fino al confine
provinciale che raggiunge in zona Fornace. Da qui la delimitazione
coincide con il confine tra le province di Modena e Reggio Emilia,
che costituisce il limite occidentale della zona tipica di produzione
dei vini D.O.C. «Lambrusco di Sorbara» fino in localita' Marzaglia.
Abbandonato il sopraddetto confine provinciale la linea di
delimitazione segue prima la strada ferrata delle Ferrovie dello
Stato e poi l'autostrada del Sole fino ad incrociare il torrente
Cerca subito dopo aver superato la strada statale n. 12. Da questo
punto piega per breve tratto verso nord, seguendo il corso del
torrente Cerca e successivamente verso est seguendo la strada
comunale che porta a Vaciglio toccando C. Conigliani e C. Peschiera.
Da Vaciglio segue la strada che passando per C. Righetti, C. Pini, C.
Mariani, giunge al torrente Tiepido nei pressi di C. Nava. Discende
detto torrente fino a S. Damaso e piegando verso est la linea di
delimitazione segue la strada che passando per C. Mari e C. Vaccari
raggiunge il fiume Panaro nei pressi di Colonia. Discende il corso
del Panaro fino alla localita' Ponte di S. Ambrogio e da qui,
partendo dalla via Emilia, segue il tragitto della via Mavora fino a
raggiungere il confine comunale tra Nonantola e Castelfranco Emilia
e, seguendo il confine medesimo, raggiunge la localita' C. del
Galletto.


Art. 4.

Norme per la viticoltura

4.1 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini a DOC «Lambrusco di Sorbara» devono essere
quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve
ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. E'
ammessa l'irrigazione di soccorso.
4.2 I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
4.3 La produzione massima di uva per ettaro e la gradazione
minima naturale sono le seguenti:

===================================================================
| | | Titolo alcol. |
| | Produzione massima Uva | Vol. naturale |
| Tipologia  | tonn/ettaro  | minimo |
+=====================+=========================+=================+
|Spumante | 18 | 9,50% |
+---------------------+-------------------------+-----------------+
|Frizzante  | 18 | 9,50% |
+---------------------+-------------------------+-----------------+

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a
ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente
impegnata dalla vite.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllata di cui all'art. 1 devono essere riportati nei limiti di
cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti
medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di
cui trattasi.


Art. 5.

Norme per la vinificazione

5.1 Nella vinificazione ed elaborazione dei vini spumanti e dei
vini frizzanti a D.O.C. «Lambrusco di Sorbara» sono ammesse le
pratiche enologiche, leali e costanti, comprese quelle che riguardano
la tradizionale rifermentazione, indispensabili a conferire ai vini
le loro peculiari caratteristiche. Le uve destinate alla produzione
della tipologia «Lambrusco di Sorbara» bianco spumante devono essere
vinificate in bianco.
5.2 Le operazioni di vinificazione e di preparazione dei vini
spumante e frizzante, ossia le pratiche enologiche per la presa di
spuma e per la stabilizzazione, la dolcificazione, nonche' le
operazioni di imbottigliamento e di confezionamento, ai sensi della
pertinente normativa dell'Unione europea e nazionale,
l'imbottigliamento e il condizionamento devono aver luogo nel
territorio della Provincia di Modena per salvaguardare la qualita' e
la reputazione, nonche' garantire l'origine e assicurare l'efficacia
dei controlli.
Restano valide le autorizzazioni in deroga a vinificare e
elaborare i vini frizzanti, nell'immediata vicinanza dell'area di
produzione fino ad oggi rilasciate dal Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste conformemente alle
vigenti disposizioni unionali e nazionali.
5.3 Nella elaborazione dei vini frizzanti di cui all'art. 1, la
dolcificazione puo' essere effettuata con mosti d'uva, mosti d'uva
concentrati, mosti d'uva parzialmente fermentati, vini dolci, tutti
provenienti da uve di vigneti idonei alla produzione dei vini a
D.O.C. «Lambrusco di Sorbara» prodotti nella zona delimitata dal
precedente art. 3, o con mosto concentrato rettificato.
L'arricchimento, quando consentito, puo' essere effettuato con
l'impiego di mosto concentrato rettificato o, in alternativa, con
mosto di uve concentrato ottenuto dalle uve di vigneti delle varieta'
Lambrusco prodotte in Provincia di Modena. Il mosto concentrato e/o
il mosto concentrato rettificato proveniente da uve non destinate
alla produzione dei vini a D.O.C. «Lambrusco di Sorbara» aggiunti
nell'arricchimento e nella dolcificazione dovranno sostituire
un'eguale quantita' di vino a D.O.C.
La presa di spuma, nell'arco dell'intera annata, deve effettuarsi
con mosti di uve, mosti di uve concentrati, mosti di uve parzialmente
fermentati, vini dolci, tutti provenienti da uve atte alla produzione
dei vini D.O.C. «Lambrusco di Sorbara», anche su prodotti arricchiti;
in alternativa, con mosto concentrato rettificato o mosto concentrato
ottenuto da uve prodotte da vigneti ubicati in Provincia di Modena
purche' tali quantitativi siano sostituiti da identiche quantita' di
vino D.O.C., anche su prodotti arricchiti. I vini a denominazione di
origine controllata «Lambrusco di Sorbara», elaborati nella tipologia
spumante e frizzante, devono essere ottenuti ricorrendo alla pratica
della fermentazione/rifermentazione naturale in bottiglia, anche con
«fermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale» o «metodo
tradizionale» o «metodo classico» o «metodo tradizionale classico», e
della fermentazione/rifermentazione naturale in autoclave, secondo
quanto previsto dalle norme comunitarie e nazionali.
5.4 Le operazioni di arricchimento, l'aggiunta dello sciroppo
zuccherino, l'aggiunta dello sciroppo di dosaggio nella preparazione
dei vini spumanti «Lambrusco di Sorbara» sono consentite nel rispetto
delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa comunitaria.
5.5 La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere
superiore al 70% per tutte le tipologie. Qualora la resa uva/vino
superi i limiti di cui sopra, ma non il 75 %, anche se la produzione
ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non
ha diritto alla denominazione di origine e puo' essere rivendicata
con la menzione I.G.T. esistente sul territorio. Oltre detto limite
decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta
la partita.
5.6 In considerazione delle tradizionali tecniche produttive
consolidate nel territorio e ai sensi della vigente normativa
nazionale di settore, per la preparazione dei vini a denominazione di
origine controllata «Lambrusco di Sorbara», e' consentito effettuare
in data successiva al 31 dicembre di ogni anno la parziale o totale
fermentazione o rifermentazione dei mosti, dei mosti parzialmente
fermentati, dei vini nuovi ancora in fermentazione e dei vini, anche
di annate precedenti. Tali fermentazioni o rifermentazioni devono
terminare entro il 30 giugno dell'anno seguente e devono essere
comunicate all'ICQRF competente per territorio, nei seguenti termini:
entro il 31 dicembre per le fermentazioni gia' in atto e che
proseguono oltre tale data;
entro il secondo giorno precedente all'inizio della
fermentazione per quelle che si intendono avviare dopo il 31 dicembre
di ogni anno.
5.7 E' vietato vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in
commercio, vini e prodotti a monte del vino a denominazione di
origine controllata «Lambrusco di Sorbara», sia allo stato sfuso che
confezionati, che presentano una intensita' colorante superiore ai
seguenti limiti massimi (secondo il metodo OIV-MA-AS2-07B):
prodotti a monte del vino sfuso all'ingrosso: 25;
vino sfuso all'ingrosso: 20;
vino frizzante e vino spumante confezionati e vino sfuso per il
consumo diretto commercializzato in recipienti di capacita' da 10
litri a 60 litri: 17.
Le partite di prodotti oggetto di commercializzazione che fanno
registrare il superamento dei rispettivi limiti sopraindicati,
perdono in ogni caso il riferimento alla varieta' Lambrusco e devono
essere riclassificate a IGT «Emilia» o «dell'Emilia» o a prodotti
senza DOP/IGP.


Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco di
Sorbara» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle
seguenti caratteristiche:

«Lambrusco di Sorbara» rosso spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: rosso rubino o granato di varia intensita';
odore: fragrante, ampio con note floreali e fruttate;
sapore: da dosaggio zero a dolce, fresco, armonico con delicato
sentore di lievito;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 6,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

«Lambrusco di Sorbara» rosato spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: rosato piu' o meno intenso;
odore: fragrante, caratteristico con note floreali e fruttate;
sapore: da dosaggio zero a dolce, fresco, armonico con delicato
sentore di lievito;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima; 6,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

«Lambrusco di Sorbara» bianco spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso:
odore: fragrante, con note floreali;
sapore: da dosaggio zero a dolce, fresco, armonico con delicato
sentore di lievito;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 6,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

«Lambrusco di Sorbara» rosso frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso rubino o granato di varia intensita';
odore: fragrante, caratteristico con note floreali e fruttate;
sapore: da secco a dolce, di corpo fresco, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidita' totale minima: 6,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

«Lambrusco di Sorbara» rosato frizzante:
spuma: vivace, evanescente; colore:
rosato piu' o meno intenso;
odore: gradevole, netto, fragrante, caratteristico con note
floreali e fruttate;
sapore: da secco a dolce, di corpo fresco, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidita' totale minima; 6,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
I vini «Lambrusco di Sorbara», ad eccezione delle versioni
elaborate nella categoria «vino spumante di qualita'», possono
presentare una velatura dovuta a residui della fermentazione.


Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

7.1 Alla denominazione di origine controllata dei vini «Lambrusco
di Sorbara», e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione
aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi
compresi gli aggettivi «extra», «scelto», «selezionato», e similari.
7.2 Nella presentazione dei vini a denominazione di origine
controllata «Lambrusco di Sorbara» frizzante e' obbligatorio il
riferimento al contenuto in zuccheri residui come da indicazioni di
legge.
7.3 Per i vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco
di Sorbara» nelle versioni «rosato» e' ammessa, in alternativa,
l'indicazione «rose'».
7.4 Nell'etichettatura delle tipologie frizzanti prodotte
tradizionalmente con rifermentazione in bottiglia, puo' essere
utilizzata la dicitura «rifermentazione in bottiglia».


Art. 8.

Confezionamento

8.1 I vini «frizzanti» e «spumanti» designati con la
denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara» devono
essere immessi al consumo in bottiglie di vetro, esclusa la dama,
aventi capacita' non superiore a litri 9.
8.2 In considerazione della consolidata tradizione e' consentita
la commercializzazione di vino, avente un residuo zuccherino minimo
di 5 grammi per litro, necessario alla successiva fermentazione
naturale in bottiglia, con la D.O.C. «Lambrusco di Sorbara» purche'
detto prodotto sia confezionato in contenitori non a tenuta di
pressione di capacita' da 10 a 60 litri.
8.3 Per i vini frizzanti a denominazione di origine controllata
«Lambrusco di Sorbara», sono consentiti i seguenti dispositivi di
chiusura:
tappo a fungo ancorato, tradizionalmente usato nella zona, con
eventuale lamina di copertura di altezza non superiore a 7 cm;
tappo a vite per le bottiglie di capacita' fino a 0,75 litri
compresa;
tappo raso bocca, eventualmente trattenuto da legatura a spago;
tappo a corona:
a) per le bottiglie aventi capacita' fino a litri 0,75
compresa;
b) per le produzioni con rifermentazione in bottiglia.
8.4 I vini spumanti a denominazione di origine controllata
«Lambrusco di Sorbara», devono essere confezionati nel rispetto delle
vigenti disposizioni unionali e nazionali. Devono essere posti in
commercio esclusivamente con il tappo a fungo ancorato a gabbietta,
coperto eventualmente da capsula e/o da lamina. Per bottiglie con
contenuto nominale non superiore a cl 20 e' ammesso qualsiasi
dispositivo di chiusura idoneo.


Art. 9.

Legame con l'ambiente geografico

A) Informazioni sulla zona geografica.

1. Fattori naturali rilevanti per il legame.
La Provincia di Modena, al centro della regione emiliana, ha
tutte le caratteristiche climatiche della Valle Padana, anche se
differenziazioni non lievi sono indotte dal fatto che la meta' di
essa si sviluppa nella regione collinare e montuosa appenninica. La
speciale posizione della pianura, posta ai piedi dell'Appennino, e'
la causa di un regime termo-pluviometrico tipicamente continentale,
con estati calde ed inverni rigidi. I venti umidi del sud vi giungono
generalmente asciutti, determinando una bassa pluviometria, molto
inferiore a quella che si registra, ad esempio nell'Italia centrale.
I valori medi degli indici relativi alla luminosita', all'escursione
termica alle precipitazioni piovose, confermano l'alto grado di
continentalita' del nostro clima caratterizzato tra l'altro da
piovosita' mal distribuita, con due massimi (primavera ed autunno) di
pericoloso eccesso idrologico e due minimi (inverno ed estate) di
grave carenza. Per quanto concerne la piovosita' in particolare,
l'ambiente della pianura modenese presenta valori sempre piu' bassi
rispetto alla restante pianura emiliana soprattutto nei mesi estivi,
tanto che la pluviometria naturale non copre mediamente piu' della
meta' del fabbisogno idrico delle colture agrarie. La natura
argillosa e compatta di gran parte dei terreni modenesi non ha certo
facilitato l'esercizio dell'agricoltura attraverso i secoli e ne
costituisce ancor oggi uno degli aspetti piu' difficili. Questi
caratteri geografici sono raccontati nel capitolo dedicato
all'Ambiente geografico del volume VI «Ducato di Modena e Reggio»
compreso nell'opera letteraria di Giuseppe Gorani «L'Italia del XVIII
secolo» che apre il capitolo con questa frase: «La natura sembra
abbia favorito in modo particolare la citta' e il territorio dello
Stato di Modena».
Si deve soprattutto all'attivita' dell'uomo il fatto di avere
creato le condizioni per mantenere l'ambiente naturale e fertile
attraverso canalizzazioni di scolo, difesa degli eccessi idrologici,
tecniche ed ordinamenti colturali basati sull'impiego di ammendanti
organici per ridurre il carattere negativo della eccessiva
argillosita' dei terreni agrari.
2. Fattori umani rilevanti per il legame
Della «vitis Labrusca» ne parla Catone nel De Agricoltura e
Varrone nel De Rustica. E ancora Plinio, che nella Naturale Historia,
documenta le caratteristiche della «vitis vinifera» «le cui foglie
come quelle della vite Labrusca, diventano di colore sanguigno prima
di cadere». Nel 1300 il bolognese Pier de' Crescenzi, nel suo
trattato di agricoltura osserva sulle Labrusche, che «nere sono,
tingono i vini e chiariscono, ma intere e con raspi stropicciati si
pongono nei vasi e non viziano il sapore del vino». E' il primo
documento che indica che in quei tempi era nato l'uso di fare il vino
dall'uva di quelle viti, che forse non erano piu' tanto «selvatiche».
Occorre ricordare infatti che le antiche Labrusche erano le viti
selvatiche (vitis vinifera silvestris) o le viti della sottospecie
vitis vinifera sativa, che nascevano spontaneamente da seme, nei
luoghi non coltivati. Per questo motivo il Lambrusco e' considerato
uno dei vitigni piu' autoctoni del mondo in quanto deriva
dall'evoluzione genetica della vitis vinifera silvestris occidentalis
la cui domesticazione ha avuto luogo nel territorio modenese. Il vino
Lambrusco e' sempre stato tenuto in grande onore dai Duchi, tanto e'
vero che, due secoli e mezzo prima, in un suo «olografo» del giugno
del 1430, Nicolo' III d'Este aveva ordinato che «di tutto il vino che
veniva condotto da Modena a Parigi, la meta' del dazio non venisse
pagata», in modo da favorirne il commercio. Gli autori piu'
significativi dell'800 confermano come nel corso dei secoli Modena
rappresenta un territorio vocato alla produzione di vini mossi che
hanno acquisito particolare notorieta' e tradizione di produzione e
consumo e i cui caratteri sono dovuti esclusivamente o essenzialmente
all'ambiente, compresi tutti i fattori naturali e umani che lo
definiscono. L'origine storica della denominazione «Lambrusco di
Sorbara» e' sicuramente nota fin dal 1800 come dimostrano i numerosi
documenti storici tra i quali troviamo il Saggio
chimico-igeologico-terapeutico sul vino «Lambrusco di Sorbara»
estratto dal fascicolo dell'Associazione agraria italiana della regia
accademia di Torino pubblicato sulla Gazzetta di Modena di mercoledi'
11 giugno 1862, il catalogo descrittivo delle principali varieta' di
uve coltivate nelle Provincie di Modena e di Reggio Emilia pubblicato
nel 1867, il saggio analitico «I lambruschi di Sorbara e salamino» di
Enrico Ramazzini del 1885. L'incidenza dei fattori umani si rileva in
particolare nella determinazione degli aspetti tecnici e produttivi
che rappresentano gli elementi di relazione con il disciplinare di
produzione.
La base ampelografica dei vigneti.
Il «Lambrusco di Sorbara» e' un vitigno a bacca rossa di elevata
vigoria con portamento semieretto ma ha fiori fisiologicamente
femminili con stami riflessi e polline sterile per cui e' soggetto ad
acinellatura. Si e' reso cosi' necessario prevedere nella base
ampelografia dei vigneti altri vitigni Lambrusco per consentire
l'impollinazione e la fruttificazione delle uve Lambrusco di Sorbara.
I vigneti preposti alla produzione delle uve D.O.C. «Lambrusco di
Sorbara» devono avere una base ampelografica cosi' composta:
Lambrusco di Sorbara, almeno il 60% della superficie vitata
totale;
Lambrusco Salamino, almeno il 25% ma non oltre il 40% della
superficie vitata totale;
altri Lambruschi tradizionalmente coltivati nella zona fino ad
un massimo del 15% della superficie vitata totale.
Le forme di allevamento.
L'ambiente pedoclimatico modenese favorisce un naturale
accrescimento della vite. Le imprese viticole hanno optato per forme
di allevamento a cordone permanente con tralci ricadenti capaci di
contenere la vigoria delle piante. La forma di allevamento deve
inoltre consentire un'adeguata distribuzione spaziale delle gemme,
esprimere la potenzialita' produttiva delle piante, permettere la
captazione dell'energia radiante, assicurare sufficiente aerazione e
luminosita' ai grappoli. Le forme di allevamento piu' diffuse sono il
cordone libero, il G.D.C. La densita' d'impianto e' di 2.500-3.000
ceppi/ettaro. I portinnesti maggiormente utilizzati sono: Kober5BB,
SO4, 420A, 1103P.
Le pratiche relative all'elaborazione dei vini.
Le pratiche relative all'elaborazione dei vini, sono quelle
tradizionalmente consolidate, leali e costanti e fanno riferimento
esclusivamente alla pratica della rifermentazione naturale in
bottiglia e della rifermentazione naturale in autoclave,
indispensabili a conferire ai vini D.O.C. «Lambrusco di Sorbara» le
loro peculiari caratteristiche. Le operazioni di arricchimento e
l'aggiunta dello sciroppo di dosaggio sono consentite nel rispetto
delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa comunitaria.
Gli autori latini (Catone, Plinio, Columella) nei loro scritti
descrivono la produzione di un vino mosso (Lambrusco) in grado di
liberare spuma e quindi se ne deriva l'immagine di un vino frizzante.
Occorre pero' attendere lo sviluppo delle conoscenze che si ebbero
dalla fine del '600 a tutto l'800 per capire la causa biologica e la
natura chimica della fermentazione alcolica e alcuni aspetti relativi
alla tecnica enologica collegata. Altre scoperte dovevano pero' fare
far in modo che tutta l'anidride carbonica prodotta nel corso della
fermentazione rimanesse sciolta nel vino: occorreva da un lato un
contenitore in grado di reggere la pressione e dall'altro un tappo
che ne impedisse la fuga. Sono due condizioni queste che si
realizzarono tra la fine del '600 e gli inizi del '700. Tale
propensione per vini frizzanti bianchi e rossi viene ricordata da
Autori successivi del seicento e del settecento, fino alla
conclusione della lunga evoluzione genetica che portera' alla miglior
identificazione delle viti selvatiche dei latini nelle varieta'
bianche e soprattutto rosse (famiglia dei Lambruschi modenesi)
descritte dagli ampelografi del 1800 (in particolare Acerbi, Mendola
e Agazzotti). Oltre ai progressi tecnologici si ebbe anche un
importante cambiamento climatico (piccola era glaciale) con autunni
freddi e umidi, ritardi di maturazione e fermentazioni incomplete che
determinavano riprese fermentative in botte con rottura delle stesse.
Dalla meta' dell'800 alla meta' del '900 la maniera piu' diffusa di
ottenere un Lambrusco frizzante naturale in senso industriale era
rappresentata dalla rifermentazione in bottiglia. Si otteneva cosi'
un Lambrusco frizzante torbido, senza sboccatura, e la gran parte del
prodotto. Nel 1860 prese cosi' ad operare a Modena la prima cantina
di produzione di Lambrusco frizzante di tutta l'Emilia. Le produzioni
migliori venivano comunque sottoposte alla eliminazione delle fecce
anche con metodi che ne diminuissero le perdite quanti qualitative,
dapprima con macchine travasatrici isobariche (messe a punto dal
Martinotti a fine '800), mentre attualmente anche nei vini frizzanti
e spumanti rifermentati in bottiglia si usa eliminare il deposito di
fecce di lievito dopo averlo fatto discendere verso il tappo e previo
congelamento del collo della bottiglia.

B) Informazioni sulla qualita' e sulle caratteristiche del prodotto
essenzialmente o esclusivamente attribuiti all'ambiente geografico.

La D.O.C. «Lambrusco di Sorbara» e' riferita alla produzione di
vini frizzanti e spumanti, nelle tipologie rosso o rosato. Dal punto
di vista analitico ed organolettico questi vini presentano
caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all'art. 6 del
disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e
tipicizzazione legata all'ambiente geografico.
Dalle uve prodotte nella media pianura modenese con prevalenza di
suoli «Sant'Omobono» si ottengono vini rossi di colore rubino piu' o
meno intenso, poveri di struttura, di acidita' medio-alta, di grado
alcolico contenuto e con evidenti sentori floreali e fruttati. La
freschezza e la fragranza dei profumi contribuiscono al loro
equilibrio gustativo.

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla
lettera a) e quelli di cui alla lettera b).

A Modena la vitivinicoltura ha un valore socio-economico molto
importante ed e' legata alla produzione di vini «frizzanti» e
«spumanti». Il fattore ambientale piu' importante nel condizionare
l'equilibrio vegeto-produttivo e la qualita' del vino e' il terreno.
Pur nella loro variabilita' determinata dall'ambiente e dagli
interventi agronomici, i terreni agrari modenesi possono pertanto
considerarsi di buona fertilita' che si identificano nei seguenti tre
tipi rappresentativi:
a) terreni sciolti, di colorazione gialla o rossastra, poveri
di calce e spesso anche di fosforo totale ed assimilabile,
localizzati nella fascia pedecollinare ma anche ad altimetrie piu'
elevate con suoli che in pianura vengono denominati «terre
parzialmente decarbonate della pianura pedemontana», mentre due sono
i suoli dei rilievi «terre scarsamente calcaree del margine
appenninico», «terre calcaree del basso appennino localmente
associate a calanchi»;
b) terreni di medio impasto, ottimi sia sotto il profilo fisico
che chimico, originati dalle alluvioni dei fiumi Secchia e Panaro,
localizzati nella media pianura che rientrano nei suoli denominati
«terre calcaree dei dossi fluviali con i suoli Sant'Omobono franca
limosa argillosa»;
c) terreni argillosi, molto compatti ma chimicamente ben dotati
e fertili, i quali costituiscono la maggior parte della pianura con i
suoli denominati «terre argillose delle valli bonificate».
I terreni di pianura appartengono alle alluvioni del pleistocene
e dell'olocene, mentre i terreni collinari e montani, cretacei ed
eocenici, sono molto ricchi di componenti finissimi e colloidali. I
terreni di pianura sono praticamente esenti da scheletro grossolano
che invece e' spesso presente nei terreni coltivati di collina e di
montagna in forma di frammenti brecciosi che possono ostacolare le
normali operazioni colturali.
Nella media pianura della provincia modenese dove sono coltivati
i vigneti dedicati alla produzione di uve DOC «Lambrusco di Sorbara»
prevalgono i suoli «Sant'Omobono franca limosa argillosa». L'indice
di Winkler varia dai 1900 ai 2000 gradi giorno con precipitazioni del
periodo aprile-ottobre che si attestano attorno di 450 mm. La vigoria
dei vigneti e' elevata con produzioni medio-alte. La storia del
Lambrusco e della produzione dei vini frizzanti nei territori
modenesi parte da lontano e racchiude dentro di se' il fascino delle
prime testimonianze dei poeti e degli scrittori dell'eta' classica
(Virgilio, Catone, Varrone) che nelle loro opere raccontano di una
«Labrusca vitis», ovvero un vitigno selvatico che produceva frutti
dal gusto aspro e che soleva crescere ai margini delle campagne. Il
Lambrusco, un vino rosso che puo' essere frizzante o spumante, il
colore rosso rubino brillante, da servire a 12-14 °C per cogliere
appieno fragranze e profumi, e' nato a Modena e da qui si e' diffuso
sui mercati nazionali ed esteri. Diversi sono gli elementi dai quali
si coglie l'importanza del Lambrusco di Sorbara nell'ambito della
vitivinicoltura modenese: 1.662 ettari di superficie vitata iscritti
al rispettivo albo dei vigneti DOC con una media annuale di 150.000
quintali di uva doc rivendicata. Con l'utilizzo della denominazione
di origine controllata «Lambrusco di Sorbara» i produttori modenesi
desiderano presentare al consumatore prodotti che hanno piu' cose da
raccontare rispetto ad altri: da dove provengono, come vengono
lavorati, quali sono le caratteristiche e le peculiarita' che li
differenziano dalle produzioni che non si identificano in un
territorio ben definito.


Art. 10.

Riferimenti alla struttura di controllo

Nome e indirizzo: Valoritalia societa' per la certificazione
delle qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l. Via XX
Settembre n. 98/G - 00187 Roma - telefono 0039 06 45437975 - mail
info@valoritalia.it website www.valoritalia.it
La societa' Valoritalia e' l'organismo di controllo autorizzato
dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, ai sensi dell'art. 64 della legge n. 238/2016, che effettua
la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente
disciplinare, conformemente all'art. 19, par. 1, 1° capoverso,
lettere a) e c), ed all'art. 20 del regolamento UE n. 34/2019, per i
prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei
controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera
filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento),
conformemente al citato art. 19, par. 1, 2° capoverso.
In particolare, tale verifica e' espletata nel rispetto di un
predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme
al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2018.

Allegato B

DOCUMENTO UNICO

1. Denominazione/denominazioni
Lambrusco di Sorbara
2. Tipo di indicazione geografica:
DOP - Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
4. Vino spumante
5. Vino spumante di qualita'
8. Vino frizzante
3.1 Codice della nomenclatura combinata
22 - Bevande, liquidi alcolici ed aceti
2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti
d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009
4. Descrizione dei vini:
1. «Lambrusco di Sorbara» rosso spumante
Breve descrizione testuale
spuma: fine e persistente;
colore: rosso rubino o granato di varia intensita';
odore: fragrante, ampio con note floreali e fruttate;
sapore: da dosaggio zero a dolce, fresco, armonico con delicato
sentore di lievito;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l
Ad eccezione delle versioni elaborate nella categoria «vino
spumante di qualita'», puo' presentare una velatura dovuta a residui
della fermentazione.
Gli altri parametri analitici che non figurano nella sottostante
griglia rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e
dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): -
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): -
acidita' totale minima: 6,0 in grammi per litro espresso in
acido tartarico
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro): -
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro): -
2. «Lambrusco di Sorbara» rosato spumante
Breve descrizione testuale
spuma: fine e persistente;
colore: rosato piu' o meno intenso;
odore: fragrante, caratteristico con note floreali e fruttate;
sapore: da dosaggio zero a dolce, fresco, armonico con delicato
sentore di lievito;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l
Ad eccezione delle versioni elaborate nella categoria «vino
spumante di qualita'», puo' presentare una velatura dovuta a residui
della fermentazione.
Gli altri parametri analitici che non figurano nella sottostante
griglia rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e
dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): -
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): -
acidita' totale minima: 6,0 in grammi per litro espresso in
acido tartarico
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro): -
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro): -
3. «Lambrusco di Sorbara» bianco spumante
Breve descrizione testuale
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso:
odore: fragrante, con note floreali;
sapore: da dosaggio zero a dolce, fresco, armonico con delicato
sentore di lievito;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
Ad eccezione delle versioni elaborate nella categoria «vino
spumante di qualita'», puo' presentare una velatura dovuta a residui
della fermentazione.
Gli altri parametri analitici che non figurano nella sottostante
griglia rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e
dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): -
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): -
acidita' totale minima: 6,0 in grammi per litro espresso in
acido tartarico
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro): -
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro): -
4. «Lambrusco di Sorbara» rosso frizzante
Breve descrizione testuale
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso rubino o granato di varia intensita';
odore: fragrante, caratteristico con note floreali e fruttate;
sapore: da secco a dolce, di corpo fresco, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
Puo' presentare una velatura dovuta a residui della
fermentazione.
Gli altri parametri analitici che non figurano nella sottostante
griglia rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e
dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): -
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): -
acidita' totale minima: 6,0 in grammi per litro espresso in
acido tartarico
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro): -
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro): -
5. «Lambrusco di Sorbara» rosato frizzante
Breve descrizione testuale
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosato piu' o meno intenso;
odore: gradevole, netto, fragrante, caratteristico con note
floreali e fruttate;
sapore: da secco a dolce, di corpo fresco, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
Puo' presentare una velatura dovuta a residui della
fermentazione.
Gli altri parametri analitici che non figurano nella sottostante
griglia rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e
dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): -
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): -
acidita' totale minima: 6,0 in grammi per litro espresso in
acido tartarico
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro): -
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro): -
5. Pratiche di vinificazione
5.1 Pratiche enologiche specifiche
-
5.2 Rese massime:
1. «Lambrusco di Sorbara» spumante
18000 chilogrammi di uve per ettaro
2. «Lambrusco di Sorbara» frizzante
18000 chilogrammi di uve per ettaro
6. Zona geografica delimitata
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini atti a essere designati con la denominazione di origine
controllata Lambrusco di Sorbara comprende l'intero territorio
amministrativo dei Comuni di: Bastiglia, Bomporto, Nonantola,
Ravarino, San Prospero, e parte del territorio amministrativo dei
Comuni di Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia,
Modena, San Cesario sul Panaro, Soliera, tutti in Provincia di
Modena.
7. Varieta' di uve da vino
Lambrusco di Sorbara N. - Lambrusco
Lambrusco Salamino N. - Lambrusco
8. Descrizione del legame/dei legami
8.1 A) Informazioni sulla zona geografica.
1. Fattori naturali rilevanti per il legame.
La Provincia di Modena, al centro della regione emiliana, ha
tutte le caratteristiche climatiche della Valle Padana, anche se
differenziazioni non lievi sono indotte dal fatto che la meta' di
essa si sviluppa nella regione collinare e montuosa appenninica. La
speciale posizione della pianura, posta ai piedi dell'Appennino, e'
la causa di un regime termo-pluviometrico tipicamente continentale,
con estati calde ed inverni rigidi. I venti umidi del sud vi giungono
generalmente asciutti, determinando una bassa pluviometria, molto
inferiore a quella che si registra, ad esempio nell'Italia centrale.
I valori medi degli indici relativi alla luminosita', all'escursione
termica alle precipitazioni piovose, confermano l'alto grado di
continentalita' del nostro clima caratterizzato tra l'altro da
piovosita' mal distribuita, con due massimi (primavera ed autunno) di
pericoloso eccesso idrologico e due minimi (inverno ed estate) di
grave carenza. Per quanto concerne la piovosita' in particolare,
l'ambiente della pianura modenese presenta valori sempre piu' bassi
rispetto alla restante pianura emiliana soprattutto nei mesi estivi,
tanto che la pluviometria naturale non copre mediamente piu' della
meta' del fabbisogno idrico delle colture agrarie. La natura
argillosa e compatta di gran parte dei terreni modenesi non ha certo
facilitato l'esercizio dell'agricoltura attraverso i secoli e ne
costituisce ancor oggi uno degli aspetti piu' difficili. Questi
caratteri geografici sono raccontati nel capitolo dedicato
all'Ambiente geografico del volume VI «Ducato di Modena e Reggio»
compreso nell'opera letteraria di Giuseppe Gorani «L'Italia del XVIII
secolo» che apre il capitolo con questa frase: «La natura sembra
abbia favorito in modo particolare la citta' e il territorio dello
Stato di Modena».
Si deve soprattutto all'attivita' dell'uomo il fatto di avere
creato le condizioni per mantenere l'ambiente naturale e fertile
attraverso canalizzazioni di scolo, difesa degli eccessi idrologici,
tecniche ed ordinamenti colturali basati sull'impiego di ammendanti
organici per ridurre il carattere negativo della eccessiva
argillosita' dei terreni agrari.
2. Fattori umani rilevanti per il legame
Della «vitis Labrusca» ne parla Catone nel De Agricoltura e
Varrone nel De Rustica. E ancora Plinio, che nella Naturale Historia,
documenta le caratteristiche della «vitis vinifera» «le cui foglie
come quelle della vite Labrusca, diventano di colore sanguigno prima
di cadere». Nel 1300 il bolognese Pier de' Crescenzi, nel suo
trattato di agricoltura osserva sulle Labrusche, che «nere sono,
tingono i vini e chiariscono, ma intere e con raspi stropicciati si
pongono nei vasi e non viziano il sapore del vino». E' il primo
documento che indica che in quei tempi era nato l'uso di fare il vino
dall'uva di quelle viti, che forse non erano piu' tanto «selvatiche».
Occorre ricordare infatti che le antiche Labrusche erano le viti
selvatiche (vitis vinifera silvestris) o le viti della sottospecie
vitis vinifera sativa, che nascevano spontaneamente da seme, nei
luoghi non coltivati. Per questo motivo il Lambrusco e' considerato
uno dei vitigni piu' autoctoni del mondo in quanto deriva
dall'evoluzione genetica della vitis vinifera silvestris occidentalis
la cui domesticazione ha avuto luogo nel territorio modenese. Il vino
Lambrusco e' sempre stato tenuto in grande onore dai Duchi, tanto e'
vero che, due secoli e mezzo prima, in un suo «olografo» del giugno
del 1430, Nicolo' III d'Este aveva ordinato che «di tutto il vino che
veniva condotto da Modena a Parigi, la meta' del dazio non venisse
pagata», in modo da favorirne il commercio. Gli autori piu'
significativi dell'800 confermano come nel corso dei secoli Modena
rappresenta un territorio vocato alla produzione di vini mossi che
hanno acquisito particolare notorieta' e tradizione di produzione e
consumo e i cui caratteri sono dovuti esclusivamente o essenzialmente
all'ambiente, compresi tutti i fattori naturali e umani che lo
definiscono. L'origine storica della denominazione «Lambrusco di
Sorbara» e' sicuramente nota fin dal 1800 come dimostrano i numerosi
documenti storici tra i quali troviamo il Saggio
chimico-idrogeologico-terapeutico sul vino «Lambrusco di Sorbara»
estratto dal fascicolo dell'Associazione agraria italiana della regia
accademia di Torino pubblicato sulla Gazzetta di Modena di mercoledi'
11 giugno 1862, il catalogo descrittivo delle principali varieta' di
uve coltivate nelle Provincie di Modena e di Reggio Emilia pubblicato
nel 1867, il saggio analitico «I lambruschi di Sorbara e salamino» di
Enrico Ramazzini del 1885. L'incidenza dei fattori umani si rileva in
particolare nella determinazione degli aspetti tecnici e produttivi
che rappresentano gli elementi di relazione con il disciplinare di
produzione.
La base ampelografica dei vigneti.
Il «Lambrusco di Sorbara» e' un vitigno a bacca rossa di elevata
vigoria con portamento semi-eretto ma ha fiori fisiologicamente
femminili con stami riflessi e polline sterile per cui e' soggetto ad
acinellatura. Si e' reso cosi' necessario prevedere nella base
ampelografia dei vigneti altri vitigni Lambrusco per consentire
l'impollinazione e la fruttificazione delle uve Lambrusco di Sorbara.
I vigneti preposti alla produzione delle uve D.O.C. «Lambrusco di
Sorbara» devono avere una base ampelografica cosi' composta:
Lambrusco di Sorbara, almeno il 60% della superficie vitata
totale;
Lambrusco Salamino, almeno il 25% ma non oltre il 40% della
superficie vitata totale;
altri Lambruschi tradizionalmente coltivati nella zona fino ad
un massimo del 15% della superficie vitata totale.
Le forme di allevamento.
L'ambiente pedoclimatico modenese favorisce un naturale
accrescimento della vite. Le imprese viticole hanno optato per forme
di allevamento a cordone permanente con tralci ricadenti capaci di
contenere la vigoria delle piante. La forma di allevamento deve
inoltre consentire un'adeguata distribuzione spaziale delle gemme,
esprimere la potenzialita' produttiva delle piante, permettere la
captazione dell'energia radiante, assicurare sufficiente aerazione e
luminosita' ai grappoli. Le forme di allevamento piu' diffuse sono il
cordone libero, il G.D.C.. La densita' d'impianto e' di 2.500-3.000
ceppi/ettaro. I portinnesti maggiormente utilizzati sono: Kober5BB,
SO4, 420A, 1103P.
Le pratiche relative all'elaborazione dei vini.
Le pratiche relative all'elaborazione dei vini, sono quelle
tradizionalmente consolidate, leali e costanti e fanno riferimento
esclusivamente alla pratica della rifermentazione naturale in
bottiglia e della rifermentazione naturale in autoclave,
indispensabili a conferire ai vini D.O.C. «Lambrusco di Sorbara» le
loro peculiari caratteristiche. Le operazioni di arricchimento e
l'aggiunta dello sciroppo di dosaggio sono consentite nel rispetto
delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa comunitaria.
Gli autori latini (Catone, Plinio, Columella) nei loro scritti
descrivono la produzione di un vino mosso (lambrusco) in grado di
liberare spuma e quindi se ne deriva l'immagine di un vino frizzante.
Occorre pero' attendere lo sviluppo delle conoscenze che si ebbero
dalla fine del '600 a tutto l'800 per capire la causa biologica e la
natura chimica della fermentazione alcolica e alcuni aspetti relativi
alla tecnica enologica collegata. Altre scoperte dovevano pero' fare
far in modo che tutta l'anidride carbonica prodotta nel corso della
fermentazione rimanesse sciolta nel vino: occorreva da un lato un
contenitore in grado di reggere la pressione e dall'altro un tappo
che ne impedisse la fuga. Sono due condizioni queste che si
realizzarono tra la fine del '600 e gli inizi del '700. Tale
propensione per vini frizzanti bianchi e rossi viene ricordata da
Autori successivi del seicento e del settecento, fino alla
conclusione della lunga evoluzione genetica che portera' alla miglior
identificazione delle viti selvatiche dei latini nelle varieta'
bianche e soprattutto rosse (famiglia dei Lambruschi modenesi)
descritte dagli ampelografi del 1800 (in particolare Acerbi, Mendola
e Agazzotti). Oltre ai progressi tecnologici si ebbe anche un
importante cambiamento climatico (piccola era glaciale) con autunni
freddi e umidi, ritardi di maturazione e fermentazioni incomplete che
determinavano riprese fermentative in botte con rottura delle stesse.
Dalla meta' dell'800 alla meta' del '900 la maniera piu' diffusa di
ottenere un lambrusco frizzante naturale in senso industriale era
rappresentata dalla rifermentazione in bottiglia. Si otteneva cosi'
un lambrusco frizzante torbido, senza sboccatura, e la gran parte del
prodotto. Nel 1860 prese cosi' ad operare a Modena la prima cantina
di produzione di lambrusco frizzante di tutta l'Emilia. Le produzioni
migliori venivano comunque sottoposte alla eliminazione delle fecce
anche con metodi che ne diminuissero le perdite quanti qualitative,
dapprima con macchine travasatrici isobariche (messe a punto dal
Martinotti a fine '800), mentre attualmente anche nei vini frizzanti
e spumanti rifermentati in bottiglia si usa eliminare il deposito di
fecce di lievito dopo averlo fatto discendere verso il tappo e previo
congelamento del collo della bottiglia.
8.2 B) Informazioni sulla qualita' e sulle caratteristiche del
prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuiti all'ambiente
geografico.
La D.O.C. «Lambrusco di Sorbara» e' riferita alla produzione di
vini frizzanti e spumanti, nelle tipologie roso o rosato. Dal punto
di vista analitico ed organolettico questi vini presentano
caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all'art. 6 del
disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e
tipicizzazione legata all'ambiente geografico.
Dalle uve prodotte nella media pianura modenese con prevalenza di
suoli «Sant'Omobono» si ottengono vini rossi di colore rubino piu' o
meno intenso, poveri di struttura, di acidita' medio-alta, di grado
alcolico contenuto e con evidenti sentori floreali e fruttati. La
freschezza e la fragranza dei profumi contribuiscono al loro
equilibrio gustativo.
8.3 C) descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di
cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b).
A Modena la vitivinicoltura ha un valore socio-economico molto
importante ed e' legata alla produzione di vini «frizzanti» e
«spumanti». Il fattore ambientale piu' importante nel condizionare
l'equilibrio vegeto-produttivo e la qualita' del vino e' il terreno.
Pur nella loro variabilita' determinata dall'ambiente e dagli
interventi agronomici, i terreni agrari modenesi possono pertanto
considerarsi di buona fertilita' che si identificano nei seguenti tre
tipi rappresentativi:
a) terreni sciolti, di colorazione gialla o rossastra, poveri
di calce e spesso anche di fosforo totale ed assimilabile,
localizzati nella fascia pedecollinare ma anche ad altimetrie piu'
elevate con suoli che in pianura vengono denominati «terre
parzialmente decarbonate della pianura pedemontana», mentre due sono
i suoli dei rilievi «terre scarsamente calcaree del margine
appenninico», «terre calcaree del basso appennino localmente
associate a calanchi;
b) terreni di medio impasto, ottimi sia sotto il profilo fisico
che chimico, originati dalle alluvioni dei fiumi Secchia e Panaro,
localizzati nella media pianura che rientrano nei suoli denominati
«terre calcaree dei dossi fluviali con i suoli Sant'Omobono franca
limosa argillosa»;
c) terreni argillosi, molto compatti ma chimicamente ben dotati
e fertili, i quali costituiscono la maggior parte della pianura con i
suoli denominati «terre argillose delle valli bonificate».
I terreni di pianura appartengono alle alluvioni del pleistocene
e dell'olocene, mentre i terreni collinari e montani, cretacei ed
eocenici, sono molto ricchi di componenti finissimi e colloidali. I
terreni di pianura sono praticamente esenti da scheletro grossolano
che invece e' spesso presente nei terreni coltivati di collina e di
montagna in forma di frammenti brecciosi che possono ostacolare le
normali operazioni colturali.
Nella media pianura della provincia modenese dove sono coltivati
i vigneti dedicati alla produzione di uve DOC «Lambrusco di Sorbara»
prevalgono i suoli «Sant'Omobono franca limosa argillosa». L'indice
di Winkler varia dai 1900 ai 2000 gradi giorno con precipitazioni del
periodo aprile-ottobre che si attestano attorno di 450 mm. La vigoria
dei vigneti e' elevata con produzioni medio-alte. La storia del
Lambrusco e della produzione dei vini frizzanti nei territori
modenesi parte da lontano e racchiude dentro di se' il fascino delle
prime testimonianze dei poeti e degli scrittori dell'eta' classica
(Virgilio, Catone, Varrone) che nelle loro opere raccontano di una
«Labrusca vitis», ovvero un vitigno selvatico che produceva frutti
dal gusto aspro e che soleva crescere ai margini delle campagne. Il
Lambrusco, un vino rosso che puo' essere frizzante o spumante, il
colore rosso rubino brillante, da servire a 12-14 °C per cogliere
appieno fragranze e profumi, e' nato a Modena e da qui si e' diffuso
sui mercati nazionali ed esteri. Diversi sono gli elementi dai quali
si coglie l'importanza del Lambrusco di Sorbara nell'ambito della
vitivinicoltura modenese: 1.662 ettari di superficie vitata iscritti
al rispettivo albo dei vigneti DOC con una media annuale di 150.000
quintali di uva doc rivendicata. Con l'utilizzo della denominazione
di origine controllata «Lambrusco di Sorbara» i produttori modenesi
desiderano presentare al consumatore prodotti che hanno piu' cose da
raccontare rispetto ad altri: da dove provengono, come vengono
lavorati, quali sono le caratteristiche e le peculiarita' che li
differenziano dalle produzioni che non si identificano in un
territorio ben definito.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento,
etichettatura, altri requisiti)
-
Link al disciplinare del prodotto
http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/I
T/IDPagina/22197

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