Lambrusco Grasparossa di Castelvetro - Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione - 2024
All'interno della zona di produzione del Lambrusco Grasparossa di Castelvetro si distingue la sottozona Monte Barello che ricade unicamente nel territorio pedecollinare e collinare della Provincia di Modena. Il clima di questa area fa registrare un indice di Winkler che si attesta intorno a 1900-2000 gradi giorno secondo i siti. In particolare, il valore medio di tutto il territorio e' stato calcolato in 1941 gradi giorno, con precipitazioni medie del periodo aprile-ottobre di 500 mm, poco variabili tra i differenti siti. L'altitudine della sottozona Monte Barello varia all'incirca dai 90 ai 560 metri s.l.m..
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 5 novembre 2024
Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro». (24A06208)
(GU n.277 del 26-11-2024)
IL DIRIGENTE DELLA PQA I
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio, cosi' come modificato con regolamento (UE) 2021/2117 del 2
dicembre 2021;
Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del
citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche
dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche'
alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni
facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che
abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17
ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche
del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento delegato (UE) 2023/1606 della Commissione del
30 maggio 2023 che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/33 per
quanto riguarda alcune disposizioni sulle denominazioni di origine
protette e sulle indicazioni geografiche protette dei vini e sulla
presentazione delle indicazioni obbligatorie dei prodotti
vitivinicoli nonche' norme specifiche relative all'indicazione e alla
designazione degli ingredienti dei prodotti vitivinicoli e il
regolamento delegato (UE) 2018/273 per quanto riguarda la
certificazione dei prodotti vitivinicoli importati;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione
del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine,
delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel
settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del
disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la
cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1607 della Commissione
del 30 maggio 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE)
2019/34 per quanto riguarda l'adeguamento di taluni riferimenti
giuridici;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e
successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del
vino;
Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2021, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 83 dell'8 aprile
2022, recante «Disposizioni nazionali applicative dei regolamenti
(UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016
concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande
di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei
prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di
produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della
protezione»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° maggio
1970, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 203 del 12 agosto 1970, con il quale e' stata riconosciuta la
denominazione di origine controllata dei vini «Lambrusco Grasparossa
di Castelvetro» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 2018, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 247 del 23 ottobre
2018, con il quale e' stato da ultimo modificato il disciplinare
della denominazione di origine controllata dei vini «Lambrusco
Grasparossa di Castelvetro»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1,
lettera d);
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la
legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha
assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, a
norma dell'art. 1 comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n, 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante
individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;
Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024, n. 45910,
registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024,
recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla
gestione per il 2024;
Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024, n. 85479,
registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28
febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla
«Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attivita'
amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024,
rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranita'
alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 179/2019;
Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare,
registrata dall'Ufficio centrale di bilancio il 4 luglio 2024 al n.
493, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli
uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi
decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei
provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre
2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68,
concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo
del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica;
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello
generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto
legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7
febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato
dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio
2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011
dell'art. 5, comma 2, lettera d);
Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n.
193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999,
con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico
di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della
qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti
agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della
Direzione;
Esaminata la documentata domanda, presentata dal Consorzio tutela
Lambrusco, con sede in Modena, viale Virgilio n. 55, intesa ad
ottenere la modifica del disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata dei vini «Lambrusco Grasparossa
di Castelvetro», nel rispetto della procedura di cui al citato
decreto ministeriale 6 dicembre 2021;
Considerato che la predetta richiesta di modifica ordinaria che
comporta variazioni al documento unico ai sensi dell'art. 17, del
regolamento (UE) n. 33/2019, e' stata esaminata, nell'ambito della
procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto
ministeriale 6 dicembre 2021 (art. 13), e in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione
Emilia-Romagna;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale
vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 17 luglio 2024,
nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta
di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della DOC dei
vini «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro»;
conformemente all'art. 13, comma 6, del citato decreto
ministeriale 6 dicembre 2021, la proposta di modifica del
disciplinare in questione e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 187 del 10 agosto 2024, al
fine di dar modo agli interessati di presentare le eventuali
osservazioni entro trenta giorni dalla citata data;
entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni sulla
citata proposta di modifica;
Vista la nota del 16 ottobre 2024 del Consorzio tutela Lambrusco
concernente la richiesta per rendere applicabili le disposizioni di
cui alle modifiche inserite all'allegato disciplinare di produzione
dalla campagna vendemmiale 2024/2025, ad eccezione della modifica
dell'art. 5, comma 5, del disciplinare di produzione che sara'
applicabile dalla campagna vendemmiale 2025/2026, integrata con la
nota del 5 novembre 2024 di riscontro alla richiesta di chiarimenti
del Ministero;
Vista la comunicazione presentata in data 17 ottobre 2024 dal
competente organismo di controllo Valoritalia S.r.l., con la quale il
medesimo dichiara di non riscontrare problemi operativi per la DOC
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro nell'applicare nella sua
attivita' di controllo e certificazione le nuove regole produttive a
partire dalla campagna vendemmiale 2024/2025;
Vista la nota del 18 ottobre 2024 della Regione Emilia-Romagna, con
la quale la medesima dichiara di concordare con la richiesta del
Consorzio di rendere applicabili le disposizioni di cui alle
modifiche inserite nel disciplinare di produzione della DOC Lambrusco
Grasparossa di Castelvetro dalla campagna vendemmiale 2024/2025;
Considerato che a seguito dell'esito positivo della predetta
procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 13, comma
7, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sussistono i
requisiti per approvare con il presente decreto le modifiche
ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare
di produzione della DOP dei vini «Lambrusco Grasparossa di
Castelvetro» ed il relativo documento unico consolidato con le stesse
modifiche;
Ritenuto altresi' di dover procedere, ai sensi dell'art. 13, commi
7 e 8, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021 alla
pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche
ordinarie del disciplinare di produzione in questione e del relativo
documento unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse
modifiche ordinarie alla Commissione UE, tramite il sistema
informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1,
lettera a) del regolamento UE n. 34/2019;
Decreta:
Art. 1
1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Lambrusco
Grasparossa di Castelvetro», cosi' come da ultimo modificato con il
decreto ministeriale 8 ottobre 2018, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 247 del 23 ottobre 2018
richiamato in premessa, sono approvate le modifiche ordinarie di cui
alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 187 del 10 agosto 2024.
2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Lambrusco
Grasparossa di Castelvetro», consolidato con le modifiche ordinarie
di cui al comma 1, e il relativo documento unico consolidato figurano
rispettivamente negli allegati A e B del presente decreto.
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il
giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro
trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione
UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a disposizione
ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento UE n.
34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio
dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della
Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, entro tre
mesi dalla data della citata comunicazione.
3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, le modifiche
ordinarie di cui all'art. 1, sono applicabili a decorrere dalla
campagna vendemmiale 2024/2025, a condizione che le partite siano in
possesso dei requisiti stabiliti nell'allegato disciplinare e che ne
sia verificata la rispondenza da parte del competente organismo di
controllo. Fa eccezione la modifica di cui all'art. 5, comma 5, del
disciplinare di produzione relativa alla resa massima dell'uva in
vino finito, che sara' applicabile dalla campagna vendemmiale
2025/2026.
4. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della
denominazione di origine controllata dei vini «Lambrusco Grasparossa
di Castelvetro» di cui all'art. 1 saranno pubblicati sul sito
internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 5 novembre 2024
Il dirigente: Gasparri
Allegato A
Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
dei vini «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro»
Art. 1.
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata «Lambrusco Grasparossa di
Castelvetro» e' riservata ai vini rossi e rosati che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di
produzione per le seguenti tipologie:
«Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» rosso spumante (VS e
VSQ);
«Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» rosato spumante (VS e
VSQ);
«Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» rosso frizzante;
«Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» rosato frizzante.
La denominazione di origine controllata «Lambrusco Grasparossa di
Castelvetro» con la specificazione della sottozona «Monte Barello» e'
prodotta esclusivamente nella tipologia rosso frizzante ed e'
disciplinata in calce al presente disciplinare di produzione
nell'allegato A. Salvo quanto espressamente previsto nell'allegato
suddetto, per detta sottozona si applicano le norme previste dal
presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Base ampelografica
La denominazione di origine controllata «Lambrusco Grasparossa di
Castelvetro» e' riservata ai vini spumanti e ai vini frizzanti
ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, in ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica: Lambrusco
Grasparossa: minimo 85%; possono concorrere alla produzione di detto
vino le uve di altri Lambruschi, e Malbo Gentile, da soli o
congiuntamente, fino a un massimo del 15%.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini
spumanti e dei vini frizzanti a denominazione di origine controllata
«Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» comprende l'intero territorio
amministrativo dei comuni di Castelfranco Emilia, Castelnuovo
Rangone, Castelvetro, Fiorano, Formigine, Maranello, Marano sul
Panaro, Prignano sul Secchia, Savignano sul Panaro, Spilamberto,
Sassuolo, Vignola, S. Cesario sul Panaro, tutti in Provincia di
Modena, e parte del territorio amministrativo del Comune di
Modena.Tale zona e' cosi' delimitata: partendo da localita' C. del
Galletto sulla linea di confine tra le province di Modena e Bologna
la delimitazione segue detto confine provinciale prima in direzione
est e poi sud fino a raggiungere la localita' C. la Colomba: da C. la
Colomba, con tracciato rettilineo in direzione nord- ovest, raggiunge
Marano sul Panaro e successivamente Rodiano seguendo la strada che
tocca C. Piano e Piastrello. Da questo punto la linea di
delimitazione si dirige verso la localita' Casinetto per raggiungere
in localita' «La Selva» l'estremo punto meridionale del confine
comunale di Castelvetro. Segue per breve tratto detto confine
comunale che abbandona poi nei pressi della quota 383 per proseguire,
con direzione rettilinea verso ovest, fino al torrente Traino a sud
della quota 277. Da tale punto la linea di delimitazione segue i
tratti meridionali dei confini comunali di Maranello, Fiorano e
Sassuolo, toccando le localita' Guardiola, Montelungo, C. Tripoli,
Marzola, e successivamente segue il confine orientale e meridionale
del Comune di Prignano sulla Secchia fino alla localita' Alevara.
Dalla localita' Alevara raggiunge, con andamento rettilineo verso
nord-ovest, la localita' «la Quercia» e quindi il corso del torrente
Pescarola fino al fiume Secchia. Discende il corso del fiume Secchia
seguendo il confine provinciale tra Modena e Reggio Emilia fino ad
incontrare la strada ferrata delle Ferrovie dello Stato nei pressi di
Marzaglia. Abbandonato il sopraddetto confine provinciale, la linea
di delimitazione segue prima la strada ferrata delle Ferrovie dello
Stato e poi l'autostrada del Sole fino ad incrociare il torrente
Cerca subito dopo aver superato la strada statale n. 12. Da questo
punto piega per breve tratto verso nord, seguendo il corso del
torrente Cerca, e successivamente verso est seguendo la strada
comunale che porta a Vaciglio toccando C. Conigliani, C. Peschiera.
Da Vaciglio segue la strada che, passando per C. Righetti, C. Pini,
C. Mariani giunge al torrente Tiepido nei pressi di C. Nava. Discende
detto torrente fino a S. Damaso e piegando verso est la linea di
delimitazione segue la strada che passando per C. Mari e C. Vaccari
raggiunge il fiume Panaro nei pressi di Colonia. Discende il corso
del Panaro fino alla localita' Usiglio e da qui, seguendo il confine
comunale tra Nonantola e Castelfranco Emilia, raggiunge la localita'
C. del Galletto.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
4.1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini a DOC «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro»
devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a
conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche
di qualita'. E' ammessa l'irrigazione di soccorso.
4.2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
4.3. La produzione massima di uva per ettaro e la gradazione
minima naturale sono le seguenti:
=============================================================
| | | Titolo alcol. |
| | Produzione massima | vol. naturale |
| Tipologia | Uva tonn. /ettaro | minimo |
+===================+=====================+=================+
| Spumante | 18 | 9,50% |
+-------------------+---------------------+-----------------+
| Frizzante | 18 | 9,50% |
+-------------------+---------------------+-----------------+
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a
ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente
impegnata dalla vite.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllata di cui all'art. 1 devono essere riportati nei limiti di
cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti
medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di
cui trattasi.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
5.1. Nella vinificazione ed elaborazione dei vini spumanti e dei
vini frizzanti a D.O.C. «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» sono
ammesse le pratiche enologiche, leali e costanti, comprese quelle che
riguardano la tradizionale rifermentazione, indispensabili a
conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
5.2. Le operazioni di vinificazione e di preparazione del vino
spumante e frizzante, ossia le pratiche enologiche per la presa di
spuma e per la stabilizzazione, la dolcificazione, nonche' le
operazioni di imbottigliamento e di confezionamento, ai sensi della
pertinente normativa dell'Unione europea e nazionale,
l'imbottigliamento e il condizionamento devono aver luogo nel
territorio della Provincia di Modena per salvaguardare la qualita' e
la reputazione, nonche' garantire l'origine e assicurare l'efficacia
dei controlli.
Restano valide le autorizzazioni in deroga a vinificare e
elaborare i vini frizzanti, nell'immediata vicinanza dell'area di
produzione fino ad oggi rilasciate dal Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste conformemente alle
vigenti disposizioni unionali e nazionali.
5.3. Nella elaborazione dei vini frizzanti di cui all'articolo 1,
la dolcificazione puo' essere effettuata con mosti d'uva, mosti d'uva
concentrati, mosti d'uva parzialmente fermentati, vini dolci, tutti
provenienti da uve di vigneti idonei alla produzione dei vini a
D.O.C. «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» prodotti nella zona
delimitata dal precedente art. 3, o con mosto concentrato
rettificato. L'arricchimento, quando consentito, puo' essere
effettuato con l'impiego di mosto concentrato rettificato o, in
alternativa, con mosto di uve concentrato ottenuto dalle uve di
vigneti delle varieta' Lambrusco prodotte in Provincia di Modena.
II mosto concentrato e/o il mosto concentrato rettificato
proveniente da uve non destinate alla produzione dei vini a D.O.C.
«Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» aggiunti nell'arricchimento e
nella dolcificazione dovranno sostituire un'eguale quantita' di vino
a D.O.C. La presa di spuma, nell'arco dell'intera annata, deve
effettuarsi con mosti di uve, mosti di uve concentrati, mosti di uve
parzialmente fermentati, vini dolci, tutti provenienti da uve atte
alla produzione dei vini D.O.C. «Lambrusco Grasparossa di
Castelvetro», anche su prodotti arricchiti. In alternativa con mosto
concentrato rettificato o mosto concentrato ottenuto da uve prodotte
da vigneti ubicati in Provincia di Modena purche' tali quantitativi
siano sostituiti da identiche quantita' di vino D.O.C., anche su
prodotti arricchiti.
I vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco
Grasparossa di Castelvetro», elaborati nella tipologia spumante e
frizzante, devono essere ottenuti ricorrendo alla pratica della
fermentazione/rifermentazione naturale in bottiglia, anche con
«fermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale» o «metodo
tradizionale» o «metodo classico» o «metodo tradizionale classico», e
della fermentazione/rifermentazione naturale in autoclave, secondo
quanto previsto dalle norme comunitarie e nazionali.
5.4. Le operazioni di arricchimento, l'aggiunta dello sciroppo
zuccherino, l'aggiunta dello sciroppo di dosaggio nella preparazione
dei vini spumanti «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» sono
consentite nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla
normativa comunitaria.
5.5. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere
superiore al 70% per tutte le tipologie.
Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il
75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo
consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine
e puo' essere rivendicata con la menzione I.G.T. esistente sul
territorio. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione
di origine controllata per tutta la partita.
5.6. In considerazione delle tradizionali tecniche produttive
consolidate nel territorio e ai sensi della vigente normativa
nazionale di settore, per la preparazione dei vini a denominazione di
origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro», e'
consentito effettuare in data successiva al 31 dicembre di ogni anno
la parziale o totale fermentazione o rifermentazione dei mosti, dei
mosti parzialmente fermentati, dei vini nuovi ancora in fermentazione
e dei vini, anche di annate precedenti. Tali fermentazioni o
rifermentazioni devono terminare entro il 30 giugno dell'anno
seguente e devono essere comunicate all'ICQRF competente per
territorio, nei seguenti termini:
entro il 31 dicembre per le fermentazioni gia' in atto e che
proseguono oltre tale data;
entro il secondo giorno precedente all'inizio della
fermentazione per quelle che si intendono avviare dopo il 31 dicembre
di ogni anno.
5.7. E' vietato vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in
commercio, vini e prodotti a monte del vino a denominazione di
origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro», sia allo
stato sfuso che confezionati, che presentano una intensita' colorante
superiore ai seguenti limiti massimi (secondo il metodo
OIV-MA-AS2-07B):
prodotti a monte del vino sfuso all'ingrosso: 25;
vino sfuso all'ingrosso: 20;
vino frizzante e vino spumante confezionati e vino sfuso per il
consumo diretto commercializzato in recipienti di capacita' da 10
litri a 60 litri: 17.
Le partite di prodotti oggetto di commercializzazione che fanno
registrare il superamento dei rispettivi limiti sopraindicati,
perdono in ogni caso il riferimento alla varieta' Lambrusco e devono
essere riclassificate a IGT «Emilia» o «dell'Emilia» o a prodotti
senza DOP/IGP.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
I vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco
Grasparossa di Castelvetro» all'atto dell'immissione al consumo
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» rosso spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: rosso rubino di varia intensita';
odore: fragrante, con note floreali;
sapore: da dosaggio zero a dolce, fresco, armonico con
delicato sentore di lievito;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 6,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» rosato spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: rosato piu' o meno intenso;
odore: caratteristico con note floreali e fruttate;
sapore: da dosaggio zero a dolce, fresco, armonico con
delicato sentore di lievito;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima; 6,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» rosso frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso rubino di varia intensita';
odore: caratteristico con note floreali;
sapore: da secco a dolce, fresco, sapido, intenso ed
armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» rosato frizzante:
spuma: vivace, evanescente; colore:
rosato piu' o meno intenso;
odore: fragrante, caratteristico con note floreali e
fruttate;
sapore: da secco a dolce, fresco, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
I vini «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» ad eccezione delle
versioni elaborate nella categoria «vino spumante di qualita'»,
possono presentare una velatura dovuta a residui della fermentazione.
Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione
7.1. Alla denominazione di origine controllata dei vini
«Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal
presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «scelto»,
«selezionato» e similari.
7.2. Nella presentazione dei vini a denominazione di origine
controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» frizzante e'
obbligatorio il riferimento al contenuto in zuccheri residui come da
indicazioni di legge.
7.3. I vini «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» rosati
frizzanti e spumanti devono riportare in etichetta il termine
«rosato»; e' ammessa, in alternativa, l'indicazione «rose'».
7.4. Nell'etichettatura delle tipologie frizzanti prodotte
tradizionalmente con rifermentazione in ottiglia, puo' essere
utilizzata la dicitura «rifermentazione in bottiglia».
Art. 8.
Confezionamento
8.1 I vini «frizzanti» e «spumanti» designati con la
denominazione di origine controllata «Lambrusco Grasparossa di
Castelvetro» devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro,
esclusa la dama, aventi la capacita' non superiore a litri 9.
8.2 In considerazione della consolidata tradizione e' consentita
la commercializzazione di vino, avente un residuo zuccherino minimo
di 5 grammi per litro, necessario alla successiva fermentazione
naturale in bottiglia, con la D.O.C. «Lambrusco Grasparossa di
Castelvetro» purche' detto prodotto sia confezionato in contenitori
non a tenuta di pressione di capacita' da 10 a 60 litri.
8.3 Per i vini frizzanti a denominazione di origine controllata
«Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» sono consentiti i seguenti
dispositivi di chiusura:
tappo a fungo ancorato tradizionalmente utilizzato nella zona,
con eventuale lamina di copertura di altezza non superiore a 7 cm;
tappo a vite per le bottiglie di capacita' fino a 1,5 litri
compresa;
tappo raso bocca, eventualmente trattenuto da legatura a spago;
tappo a corona:
a) per le bottiglie aventi capacita' fino a litri 0,75
compresa;
b) per le produzioni con rifermentazione in bottiglia.
8.4 I vini spumanti a denominazione di origine controllata
«Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» devono essere confezionati nel
rispetto delle vigenti disposizioni unionali e nazionali. Devono
essere posti in commercio esclusivamente con il tappo a fungo
ancorato a gabbietta, coperto eventualmente da capsula e/o da lamina.
Per bottiglie con contenuto nominale non superiore a cl 20 e' ammesso
qualsiasi dispositivo di chiusura idoneo.
Art. 9.
Legame con l'ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica.
1. Fattori naturali rilevanti per il legame.
La Provincia di Modena, al centro della regione emiliana, ha
tutte le caratteristiche climatiche della Valle Padana, anche se
differenziazioni non lievi sono indotte dal fatto che la meta' di
essa si sviluppa nella regione collinare e montuosa appenninica. La
speciale posizione della pianura, posta ai piedi dell'Appennino, e'
la causa di un regime termo-pluviometrico tipicamente continentale,
con estati calde ed inverni rigidi. I venti umidi del sud vi giungono
generalmente asciutti, determinando una bassa pluviometria, molto
inferiore a quella che si registra, ad esempio nell'Italia centrale.
I valori medi degli indici relativi alla luminosita', all'escursione
termica alle precipitazioni piovose, confermano l'alto grado di
continentalita' del nostro clima caratterizzato tra l'altro da
piovosita' mal distribuita, con due massimi (primavera ed autunno) di
pericoloso eccesso idrologico e due minimi (inverno ed estate) di
grave carenza. Per quanto concerne la piovosita' in particolare,
l'ambiente della pianura modenese presenta valori sempre piu' bassi
rispetto alla restante pianura emiliana soprattutto nei mesi estivi,
tanto che la pluviometria naturale non copre mediamente piu' della
meta' del fabbisogno idrico delle colture agrarie. La natura
argillosa e compatta di gran parte dei terreni modenesi non ha certo
facilitato l'esercizio dell'agricoltura attraverso i secoli e ne
costituisce ancor oggi uno degli aspetti piu' difficili. Questi
caratteri geografici sono raccontati nel capitolo dedicato
all'Ambiente Geografico del volume VI «Ducato di Modena e Reggio»
compreso nell'opera letteraria di Giuseppe Gorani «L'Italia del XVIII
secolo» che apre il capitolo con questa frase: «La natura sembra
abbia favorito in modo particolare la citta' e il territorio dello
Stato di Modena».
Si deve soprattutto all'attivita' dell'uomo il fatto di avere
creato le condizioni per mantenere l'ambiente naturale e fertile
attraverso canalizzazioni di scolo, difesa degli eccessi idrologici,
tecniche ed ordinamenti colturali basati sull'impiego di ammendanti
organici per ridurre il carattere negativo della eccessiva
argillosita' dei terreni agrari.
All'interno della zona di produzione del «Lambrusco Grasparossa
di Castelvetro» si distingue la sottozona «Monte Barello» che ricade
unicamente nel territorio pedecollinare e collinare della Provincia
di Modena. Il clima di questa area fa registrare un indice di Winkler
che si attesta intorno a 1900-2000 gradi giorno secondo i siti. In
particolare, il valore medio di tutto il territorio e' stato
calcolato in 1941 gradi giorno, con precipitazioni medie del periodo
aprile-ottobre di 500 mm, poco variabili tra i differenti siti.
L'altitudine della sottozona Monte Barello varia all'incirca dai 90
ai 560 metri s.l.m.
I suoli della sottozona Monte Barello sono classificabili nelle
«Terre scarsamente calcaree del margine appenninico» (suoli
«Montefalcone franca argillosa limosa, 1-20% pendenti, ondulati) e
Terre calcaree del basso Appennino localmente associate a calanchi;
suoli «Banzola e Grifone franca argillosa limosa; 7-35% pendenti,
ondulati e moderatamente ripidi). In questi ambienti il fattore umano
e' determinante per realizzare una viticoltura di qualita' attraverso
tecniche agronomiche di regimazione delle acque per evitare
l'erosione dei terreni con il ricorso alla sistemazione dei vigneti a
rittochino e scegliendo le esposizioni maggiormente soleggiate.
2. Fattori umani rilevanti per il legame.
Della «vitis Labrusca» ne parla Catone nel De Agricoltura e
Varrone nel De Rustica. E ancora Plinio, che nella Naturale Historia,
documenta le caratteristiche della «vitis vinifera» «le cui foglie
come quelle della vite Labrusca, diventano di colore sanguigno prima
di cadere». Nel 1300 il bolognese Pier de' Crescenzi, nel suo
trattato di agricoltura osserva sulle Labrusche, che «nere sono,
tingono i vini e chiariscono, ma intere e con raspi stropicciati si
pongono nei vasi e non viziano il sapore del vino».E' il primo
documento che indica che in quei tempi era nato l'uso di fare il vino
dall'uva di quelle viti, che forse non erano piu' tanto «selvatiche».
Occorre ricordare infatti che le antiche Labrusche erano le viti
selvatiche (vitis vinifera silvestris) o le viti della sottospecie
vitis vinifera sativa, che nascevano spontaneamente da seme, nei
luoghi non coltivati. Per questo motivo il Lambrusco e' considerato
uno dei vitigni piu' autoctoni del mondo in quanto deriva
dall'evoluzione genetica della vitis vinifera silvestris occidentalis
la cui domesticazione ha avuto luogo nel territorio modenese.
Riguardo la sottozona «Monte Barello» prende il nome dal
relativo toponimo, situato in Comune di Castelvetro di Modena, la cui
esistenza era gia' certamente nota nel 1020 d.C. come risulta da
documentazione bibliografica del 1824 nella quale emerge che il
March. Bonifacio da' alcuni terreni al Vescovo Verino al posto di
Montebarello che, evidentemente, veniva considerato un luogo
pregiato.
Sicuramente il sito di Monte Barello era gia' abitato ai tempi
degli Etruschi come testimonia il ritrovamento di preziosi reperti
archeologici costituiti da «un ago crinale di bronzo» con un elegante
busto di donna e armi, nonche' strumenti di pietra, bronzo e ferro ed
e' noto che furono gli Etruschi a coltivare la vite e produrre il
vino in Italia che, in questo territorio non poteva che essere
Lambrusco.
Il vino Lambrusco e' sempre stato tenuto in grande considerazione
dai Duchi di Modena, tanto e' vero che, due secoli e mezzo prima, in
un suo «olografo» del giugno del 1430, Nicolo' III d'Este aveva
ordinato che «di tutto il vino che veniva condotto da Modena a
Parigi, la meta' del dazio non venisse pagata», in modo da favorirne
il commercio. Gli autori piu' significativi dell'800 confermano come
nel corso dei secoli Modena rappresenta un territorio vocato alla
produzione di vini mossi che hanno acquisito particolare notorieta' e
tradizione di produzione e consumo e i cui caratteri sono dovuti
esclusivamente o essenzialmente all'ambiente, compresi tutti i
fattori naturali e umani che lo definiscono. L'origine storica della
denominazione «Lambrusco Grasparossa» e' sicuramente nota fin dalla
meta' del 1800 come dimostrano i numerosi documenti storici tra i
quali troviamo il catalogo alfabetico di quasi tutte le uve «redatto
da Luigi Maini nel 1854 e il «catalogo descrittivo delle principali
varieta' di uve coltivate nelle provincie di Modena e di Reggio
Emilia» dell'avv. Francesco Aggazzotti pubblicato nel 1867.
L'incidenza dei fattori umani si rileva in particolare nella
determinazione degli aspetti tecnici e produttivi che rappresentano
gli elementi di relazione con il disciplinare di produzione:
La base ampelografica dei vigneti.
La base ampelografica dei vigneti: il «Lambrusco Grasparossa di
Castelvetro» e' un vitigno a bacca rossa di media vigoria con
portamento semi-eretto, costantemente produttivo. I vigneti preposti
alla produzione delle uve D.O.C. «Lambrusco Grasparossa di
Castelvetro» devono avere una base ampelografica cosi' composta:
Lambrusco Grasparossa, almeno l'85% della superficie vitata
totale;
altri Lambruschi tradizionalmente coltivati nella zona, Malbo
Gentile, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15% della
superficie vitata totale.
Le forme di allevamento.
L'ambiente pedoclimatico modenese favorisce un naturale
accrescimento della vite. Le imprese viticole hanno optato per forme
di allevamento a cordone permanente con tralci ricadenti capaci di
contenere la vigoria delle piante. La forma di allevamento deve
inoltre consentire un'adeguata distribuzione spaziale delle gemme,
esprimere la potenzialita' produttiva delle piante, permettere la
captazione dell'energia radiante, assicurare sufficiente aerazione e
luminosita' ai grappoli. Le forme di allevamento piu' diffuse sono il
cordone libero, il cordone speronato, il G.D.C., il guyot. La
densita' d'impianto e' di 2.500-3.000 ceppi/ettaro nei terreni
parzialmente decarbonati della pianura pedemontana mentre e' di
3.000/4.000 ceppi/ettaro nei terreni del margine appenninico e del
basso appennino associati a calanchi.
I portinnesti piu' utilizzati sono Kober5BB, SO4, 420A.
Le pratiche relative all'elaborazione dei vini.
Le pratiche relative all'elaborazione dei vini, sono quelle
tradizionalmente consolidate, leali e costanti e fanno riferimento
esclusivamente alla pratica della rifermentazione naturale in
bottiglia e della rifermentazione naturale in autoclave,
indispensabili a conferire ai vini D.O.C. «Lambrusco Grasparossa di
Castelvetro» le loro peculiari caratteristiche. Le operazioni di
arricchimento e l'aggiunta dello sciroppo di dosaggio sono consentite
nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa
comunitaria.
Gli autori latini (Catone, Plinio, Columella) nei loro scritti
descrivono la produzione di un vino mosso (Lambrusco) in grado di
liberare spuma e quindi se ne deriva l'immagine di un vino frizzante.
Occorre pero' attendere lo sviluppo delle conoscenze che si ebbero
dalla fine del '600 a tutto l'800 per capire la causa biologica e la
natura chimica della fermentazione alcolica e alcuni aspetti relativi
alla tecnica enologica collegata. Altre scoperte dovevano pero' fare
far in modo che tutta l'anidride carbonica prodotta nel corso della
fermentazione rimanesse sciolta nel vino: occorreva da un lato un
contenitore in grado di reggere la pressione e dall'altro un tappo
che ne impedisse la fuga. Sono due condizioni queste che si
realizzarono tra la fine del '600 e gli inizi del '700. Tale
propensione per vini frizzanti bianchi e rossi viene ricordata da
Autori successivi del seicento e del settecento, fino alla
conclusione della lunga evoluzione genetica che portera' alla miglior
identificazione delle viti selvatiche dei latini nelle varieta'
bianche e soprattutto rosse (famiglia dei Lambruschi modenesi)
descritte dagli ampelografi del 1800 (in particolare Acerbi, Mendola
e Agazzotti). Oltre ai progressi tecnologici si ebbe anche un
importante cambiamento climatico (piccola era glaciale) con autunni
freddi e umidi, ritardi di maturazione e fermentazioni incomplete che
determinavano riprese fermentative in botte con rottura delle stesse.
Dalla meta' dell'800 alla meta' del '900 la maniera piu' diffusa di
ottenere un Lambrusco frizzante naturale in senso industriale era
rappresentata dalla rifermentazione in bottiglia. Si otteneva cosi'
un Lambrusco frizzante torbido, senza sboccatura, e la gran parte del
prodotto. Nel 1860 prese cosi' ad operare a Modena la prima cantina
di produzione di Lambrusco frizzante di tutta l'Emilia. Le produzioni
migliori venivano comunque sottoposte alla eliminazione delle fecce
anche con metodi che ne diminuissero le perdite quanti qualitative,
dapprima con macchine travasatrici isobariche (messe a punto dal
Martinotti a fine '800), mentre attualmente anche nei vini frizzanti
e spumanti rifermentati in bottiglia si usa eliminare il deposito di
fecce di lievito dopo averlo fatto discendere verso il tappo e previo
congelamento del collo della bottiglia.
B) Informazioni sulla qualita' e sulle caratteristiche del prodotto
essenzialmente o esclusivamente attribuiti all'ambiente geografico.
La D.O.C. «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» e' riferita alla
produzione di vini frizzanti e spumanti, nelle tipologie rosso o
rosato. Dal punto di vista analitico ed organolettico questi vini
presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte
all'art. 6 del disciplinare, che ne permettono una chiara
individuazione e tipicizzazione legata all'ambiente geografico.
Dalle uve prodotte nella pianura pedemontana e nei rilievi
collinari si ottiene un vino di colore rosso tendente al violaceo,
strutturato, di corpo morbido, di bassa acidita', con note fruttate
molto evidenti.
La freschezza e la fragranza dei profumi contribuiscono al loro
equilibrio gustativo.
C) descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla
lettera a) e quelli di cui alla lettera b).
A Modena la vitivinicoltura ha un valore socio-economico molto
importante ed e' legata alla produzione di vini «frizzanti» e
«spumanti». Il fattore ambientale piu' importante nel condizionare
l'equilibrio vegeto-produttivo e la qualita' del vino e' il terreno.
Pur nella loro variabilita' determinata dall'ambiente e dagli
interventi agronomici, i terreni agrari modenesi possono pertanto
considerarsi di buona fertilita' che si identificano nei seguenti tre
tipi rappresentativi:
a) terreni sciolti, di colorazione gialla o rossastra, poveri
di calce e spesso anche di fosforo totale ed assimilabile,
localizzati nella fascia pedecollinare ma anche ad altimetrie piu'
elevate con suoli che in pianura vengono denominati «terre
parzialmente decarbonate della pianura pedemontana», mentre due sono
i suoli dei rilievi «terre scarsamente calcaree del margine
appenninico», «terre calcaree del basso appennino localmente
associate a calanchi;
b) terreni di medio impasto, ottimi sia sotto il profilo fisico
che chimico, originati dalle alluvioni dei fiumi Secchia e Panaro,
localizzati nella media pianura che rientrano nei suoli denominati
«terre calcaree dei dossi fluviali con i suoli Sant'Omobono franca
limosa argillosa»;
c) terreni argillosi, molto compatti ma chimicamente ben dotati
e fertili, i quali costituiscono la maggior parte della pianura con i
suoli denominati «terre argillose delle valli bonificate».
I terreni di pianura appartengono alle alluvioni del pleistocene
e dell'olocene, mentre i terreni collinari e montani, cretacei ed
eocenici, sono molto ricchi di componenti finissimi e colloidali. I
terreni di pianura sono praticamente esenti da scheletro grossolano
che invece e' spesso presente nei terreni coltivati di collina e di
montagna in forma di frammenti brecciosi che possono ostacolare le
normali operazioni colturali.
I vigneti preposti alla produzione delle uve DOC «Lambrusco
Grasparossa di Castelvetro» sono ubicati nella pianura posta a sud
della provincia modenese dove prevalgono i suoli «terre parzialmente
decarbonate della pianura pedemontana» con un indice di Winkler che
varia dai 2169 ai 2193 gradi giorno, le precipitazioni medie del
periodo aprile-ottobre si sono attestate sui 437-449 mm. Inoltre sono
presenti vigneti di Lambrusco Grasparossa di Castelvetro DOC nel
territorio pedecollinare e collinare della Provincia di Modena
caratterizzato dai suoli «terre scarsamente calcaree del margine
appenninico», «terre calcaree del basso appennino localmente
associate a calanchi». L'indice di Winkler varia dai 1890 gradi
giorno rilevati nella zona di Vignola posta all'altitudine di 120-125
m. ai 2028 gradi giorno di Levizzano Rangone posto ad una altitudine
di 135 m.. La vigoria dei vigneti e' media con produzioni medio-alte
nella pianura pedemontana e medio-basse nelle aree collinari.
In particolare, nella sottozona «Monte Barello» l'indice di
Winkler si attesta intorno a 1900-2000 gradi con una media calcolata
in 1941 gradi giorno. I suoli ondulati o fortemente ondulati fino ad
essere moderatamente ripidi sono classificabili nelle «Terre
scarsamente calcaree del margine appenninico» (suoli «Montefalcone) e
Terre calcaree del basso Appennino localmente associate a calanchi
(suoli «Banzola e Grifone).
La storia del Lambrusco e della produzione dei vini frizzanti nei
territori modenesi parte da lontano e racchiude dentro di se' il
fascino delle prime testimonianze dei poeti e degli scrittori
dell'eta' classica (Virgilio, Catone, Varrone) che nelle loro opere
raccontano di una «Labrusca vitis», ovvero un vitigno selvatico che
produceva frutti dal gusto aspro e che soleva crescere ai margini
delle campagne. Il Lambrusco, un vino rosso che puo' essere frizzante
o spumante, il colore rosso rubino brillante, da servire a 12-14 °C
per cogliere appieno fragranze e profumi, e' nato a Modena e da qui
si e' diffuso sui mercati nazionali ed esteri. Diversi sono gli
elementi dai quali si coglie l'importanza del Lambrusco Grasparossa
di Castelvetro nell'ambito della vitivinicoltura modenese: 1.532
ettari di superficie vitata iscritti al rispettivo Albo dei vigneti
DOC con una media annuale di 145.000 quintali di uva doc rivendicata.
Con l'utilizzo della denominazione di origine controllata
«Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» i produttori modenesi
desiderano presentare al consumatore prodotti che hanno piu' cose da
raccontare rispetto ad altri: da dove provengono, come vengono
lavorati, quali sono le caratteristiche e le peculiarita' che li
differenziano dalle produzioni che non si identificano in un
territorio ben definito.
Art. 10.
Riferimenti alla struttura di controllo
Nome e indirizzo: Valoritalia societa' per la certificazione
delle qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.
Via XX Settembre n. 98/G - 00187 Roma.
Telefono 0039 06 45437975.
Mail info@valoritalia.it - website www.valoritalia.it
La societa' Valoritalia e' l'organismo di controllo autorizzato
dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, ai sensi dell'art. 64 della legge n. 238/2016, che effettua
la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente
disciplinare, in conformita' alla vigente normativa dell'UE, per i
prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei
controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera
filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento).
In particolare, tale verifica e' espletata nel rispetto di un
predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme
al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2018.
ALLEGATO A
Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
dei vini «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro»
Sottozona «Monte Barello»
Art. 1.
Denominazione e vini
1.1 La denominazione di origine controllata «Lambrusco
Grasparossa di Castelvetro», nei limiti ed alle condizioni stabilite
dal presente disciplinare, puo' essere accompagnata dal riferimento
della sottozona «Monte Barello», espressamente disciplinata nel
presente allegato, nell'unica tipologia «Lambrusco Grasparossa di
Castelvetro» rosso frizzante.
Art. 2.
Base ampelografica
2.1. La denominazione di origine controllata «Lambrusco
Grasparossa di Castelvetro» con riferimento alla sottozona «Monte
Barello» e' riservata al vino frizzante rosso ottenuto dalle uve
prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente
composizione ampelografica: Lambrusco Grasparossa nella misura del
100%.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
3.1. La zona di produzione delle uve del vino a denominazione di
origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» con
riferimento alla sottozona «Monte Barello» comprende, in parte, il
territorio dei comuni di Castelvetro di Modena, Marano sul Panaro,
Prignano sulla Secchia, Vignola, Maranello, Fiorano Modenese,
Savignano sul Panaro, Spilamberto e Sassuolo. Detto territorio e'
suddiviso in due aree distinte, delimitate ai seguenti punti A e B:
A - Delimitazione della zona A: partendo dal confine tra i
comuni di Maranello e Castelvetro di Modena all'altezza della strada
SP467R - Nuova Pedemontana, ne segue il percorso in direzione est
sino all'incrocio con Via Montanara, da cui prosegue lungo il
percorso della SP467R- Nuova Pedemontana, sino all'immissione sulla
strada provinciale Nuova Pedemontana, che percorre sino ad incontrare
il confine del Comune di Spilamberto. Continua lungo la strada
provinciale Nuova Pedemontana sino al cavalcavia di via Montanara di
cui ne segue il percorso in direzione sud, sino all'incrocio con via
Trinita'. Prosegue in direzione sud, passando in Comune di Vignola,
lungo tutta via Trinita' sino al suo sbocco sulla strada SP 569 in
cui si immette in direzione sud-est sino all'incrocio con via
Circonvallazione, che segue in direzione sud sino all'immissione
sulla strada provinciale SP 4, percorrendola ancora verso sud per
tutta la sua lunghezza fino a giungere, in Comune di Marano sul
Panaro, all'immissione in via Vignolese (SP4). Da qui procede fino
alla successiva immissione in Via Circonvallazione Ovest (SP4),
proseguendo su quest'ultima fino a raggiungere l'incrocio con via
Pavullese, lungo la quale prosegue sino alla reimmissione sulla
strada SP 4. Continua quindi sulla strada SP 4 sino al confine sud
del Comune di Marano sul Panaro e prosegue lungo il medesimo sino al
confine con il Comune di Maranello di cui segue il confine
amministrativo, in direzione nord-ovest, sino al confine con il
territorio del Comune di Fiorano modenese, di cui percorre tutto il
tratto del confine sud. Giunti al confine con il Comune di Sassuolo,
procede per un breve tratto verso sud-ovest lungo il confine comunale
sino al territorio del Comune di Prignano sulla Secchia di cui segue
il confine est e sud sino alla localita' Alevara, dalla quale
raggiunge con andamento rettilineo verso nordovest, la localita' «La
Quercia» e quindi prosegue seguendo il corso del torrente Pescarola
fino all'intersezione con la strada provinciale SP19, lungo cui
procede verso nord seguendo via San Michele (SP19),sino a raggiungere
il confine con il Comune di Sassuolo. Da qui continua per la medesima
strada SP 19 (via San Michele e poi via Montanara) in direzione est
sino all'incrocio con via Circonvallazione Sud che imbocca e percorre
in direzione est sino alla immissione in via Circonvallazione Sud Est
e poi lungo quest'ultima sino all'incrocio con via Giuseppe Mazzini
dove svolta a est e ne segue il percorso sino alla immissione in via
Statale Ovest (via Adda) lungo la quale procede in direzione est sino
al confine con il Comune di Fiorano Modenese. Prosegue in direzione
est lungo via Statale Ovest sino all'immissione in via Vittorio
Veneto lungo la quale prosegue sempre in direzione est sino ad
imboccare via Statale Est e ne segue il percorso sino alla immissione
in via Flumendosa, lungo la quale prosegue sino a immissione in via
Statale che percorre per poi prendere via Claudia sino al confine con
il Comune di Maranello. Da qui prosegue, sempre in direzione est,
lungo via Claudia sino alla sua immissione in via Vignola, lungo la
quale procede sino all'incrocio con via Statale 12; poi svolta in
direzione sud lungo via Statale 12 sino all'incrocio con la strada
SP467R- Nuova Pedemontana, che imbocca e segue in direzione est sino
al confine con il Comune di Castelvetro di Modena dove si chiude con
il punto di partenza.
B - delimitazione della zona B: nel Comune di Savignano sul
Panaro, partendo dalla intersezione tra il confine est del territorio
e la strada SP 569 (via Claudia), ne segue il percorso in direzione
ovest sudovest, sino alla sua immissione nella strada SP623 lungo la
quale procede sino all'incrocio con la strada SP4dir (via
Castiglione) che segue in direzione ovest sino all'incrocio con via
Castiglione in cui si immette e percorre sino al confine comunale. Da
qui segue il confine sud est del territorio comunale di Savignano sul
Panaro dove si chiude incontrando il punto di partenza.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
4.1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione del vino a denominazione di origine controllata
«Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» con riferimento alla sottozona
«Monte Barello», devono presentare una giacitura in aree collinari e
pedecollinari ed una esposizione atta ad assicurare un'idonea
maturazione delle uve.
4.2. Sono esclusi i terreni derivanti da bonifiche industriali,
da attivita' di escavazione o comunque evidentemente manipolati
rispetto all'orizzonte originario tipico. Sono altresi' esclusi i
terreni con problemi di ristagno idrico, non sufficientemente
soleggiati.
4.3. Per i nuovi impianti e reimpianti dei vigneti destinati alla
produzione del vino a denominazione di origine controllata «Lambrusco
Grasparossa di Castelvetro» con riferimento alla sottozona «Monte
Barello», la densita' minima di ceppi per ettaro non deve essere
inferiore a 2200 piante. Per tali impianti sono ammessi solamente le
forme di allevamento a cordone speronato, nelle diverse versioni,
alberello e Guyot, con esclusione della forma a GDC. Sono inoltre
esclusi i nuovi impianti e reimpianti con esposizione a nord.
4.4 E' vietata ogni pratica di forzatura. E' ammessa
l'irrigazione di soccorso. Le operazioni di raccolta delle uve devono
essere svolte unicamente a mano.
4.5 Le rese massime di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata e le gradazioni minime naturali delle uve, per la
produzione del vino a denominazione di origine controllata «Lambrusco
Grasparossa di Castelvetro» con riferimento alla sottozona «Monte
Barello», devono essere rispettivamente le seguenti:
produzione massima uva /Ha: ton. 12;
titolo alcol. volumico naturale minimo: 10,50% vol.
4.6 Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione del vino a denominazione di origine
controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» con riferimento
alla sottozona «Monte Barello» devono essere riportati nel limite di
cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 10% il limite
medesimo; in tal caso, l'esubero di produzione potra' essere
rivendicato con la denominazione di origine controllata Lambrusco
Grasparossa di Castelvetro. Oltre tale limite decade il diritto alla
denominazione della sottozona «Monte Barello» per tutto il prodotto.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
5.1. Le operazioni di vinificazione, compresa la presa di spuma,
di dolcificazione e di imbottigliamento del vino frizzante «Lambrusco
Grasparossa di Castelvetro» con riferimento alla sottozona «Monte
Barello», devono aver luogo nel territorio della Provincia di Modena
senza alcuna deroga o eccezione, al fine di salvaguardare la qualita'
e la reputazione, nonche' garantire l'origine e assicurare
l'efficacia dei controlli.
5.2. La resa massima in vino dell'uve destinate alla produzione
del vino a denominazione di origine controllata «Lambrusco
Grasparossa di Castelvetro» con riferimento alla sottozona «Monte
Barello» non deve essere superiore al 65%. Qualora la resa uva/vino
superi i limiti di cui sopra, ma non il 70%, l'eccedenza non ha
diritto al riferimento alla sottozona «Monte Barello» e potra' essere
presa in carico come vino a denominazione di origine controllata
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro. Oltre il limite del 70% decade
il diritto alla denominazione della sottozona «Monte Barello» per
tutto il prodotto ed il vino potra' essere rivendicato con le
possibili denominazioni DOP o IGP insistenti sul territorio e
compatibili per caratteristiche.
5.3. La vinificazione delle uve per ottenere il vino frizzante
«Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» con riferimento alla sottozona
«Monte Barello», deve essere effettuata nel rispetto delle seguenti
pratiche enologiche:
l'arricchimento del titolo alcolometrico naturale delle uve,
quando consentito, deve essere eseguito esclusivamente con l'impiego
di mosto di uve concentrato rettificato;
per la presa di spuma e la dolcificazione puo' essere
utilizzato esclusivamente mosto d'uva ottenuto da uve rivendicate per
la produzione del vino a denominazione di origine controllata
«Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» con riferimento alla sottozona
«Monte Barello», oppure mosto di uve concentrato rettificato;
la presa di spuma deve avvenire con periodo minimo di
fermentazione con permanenza sulle fecce di almeno:
novanta giorni se effettuata in bottiglia, con o senza
degorgiatura;
trenta giorni se effettuata in autoclave, secondo il metodo
Martinotti-Charmat.
5.4. Il vino frizzante a Denominazione di Origine Controllata
«Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» con riferimento alla sottozona
«Monte Barello» deve essere immesso al consumo dal 1° febbraio
dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
6.1. Il vino «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» con
riferimento alla sottozona «Monte Barello» «rosso frizzante»,
all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
spuma: rosata ed evanescente;
colore: rosso rubino intenso con eventuali riflessi violacei;
odore: intenso, caratteristico, fruttato; con il trascorrere
del tempo puo' sviluppare anche sentori speziati;
sapore: da secco ad amabile, armonico, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; la
tipologia «amabile» deve presentare un titolo alcolometrico effettivo
minimo di 9,5% vol;
acidita' totale minima: 5,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23 g/l.
6.2 Nella tipologia frizzante prodotta tradizionalmente con la
fermentazione in bottiglia, e' possibile la presenza di una velatura.
6.3 In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di
legno il sapore del vino frizzante di cui al comma 1 puo' rivelare
lieve sentore di legno.
Art. 7.
Designazione e presentazione
7.1. Nella designazione del vino frizzante a denominazione di
origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» con
riferimento alla sottozona «Monte Barello», l'indicazione della
sottozona deve figurare nel campo visivo delle indicazioni
obbligatorie in caratteri non superiori per dimensioni a quelli usati
per l'indicazione della denominazione di origine controllata
«Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» e deve essere posta al di
sopra della stessa. L'indicazione della sottozona «Monte Barello», se
riportata in un campo visivo diverso rispetto a quello in cui
compaiono le indicazioni obbligatorie, non e' soggetta ai vincoli
dimensionali di cui al periodo precedente.
7.2. Nella presentazione e designazione del vino frizzante
«Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» con il riferimento alla
sottozona «Monte Barello» e' obbligatoria l'indicazione dell'annata
di produzione delle uve.
7.3. Nella tipologia frizzante prodotta tradizionalmente con
fermentazione in bottiglia, e' obbligatorio riportare la dicitura
«rifermentazione in bottiglia» nel campo visivo delle indicazioni
obbligatorie; tale dicitura puo' essere ripetuta in altre parti della
confezione.
Art. 8.
Confezionamento
8.1. Il vino frizzante designato con la denominazione di origine
controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» con riferimento
alla sottozona «Monte Barello» deve essere immesso al consumo
esclusivamente in bottiglie di vetro di forma tradizionale
(champagnotta, borgognotta, emiliana) di colore scuro nelle tonalita'
dal verde al marrone, aventi capacita' da litri 0,75 fino a litri
6,00 comprese.
8.2. Per il vino frizzante designato con la denominazione di
origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» con
riferimento alla sottozona «Monte Barello» sono consentite
esclusivamente le seguenti chiusure con tappo in sughero:
a forma di fungo ancorato, tradizionalmente utilizzato nella
zona;
raso bocca, eventualmente trattenuto da legatura a spago.
Tuttavia, per la tipologia elaborata con fermentazione in
bottiglia e' consentito l'uso del tappo metallico a corona.
Le chiusure possono presentare una lamina/capsula di copertura.
Nel caso di utilizzo del tappo a fungo la predetta lamina non deve
superare l'altezza di 7 cm.
8.3. E' vietata la commercializzazione del vino dolcificato
designato con la denominazione di origine controllata «Lambrusco
Grasparossa di Castelvetro» con riferimento alla sottozona «Monte
Barello» in recipienti non a tenuta di pressione.
Allegato B
Documento unico
1. Denominazione/denominazioni: Lambrusco Grasparossa di Castelvetro.
2. Tipo di indicazione geografica: DOP - Denominazione di origine protetta.
3. Categorie di prodotti vitivinicoli:
4. Vino spumante;
5. Vino spumante di qualita';
8. Vino frizzante.
3.1 Codice della nomenclatura combinata:
22 - Bevande, Liquidi alcolici ed aceti
2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti
d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009.
4. Descrizione dei vini:
1. «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» rosso spumante.
Breve descrizione testuale:
spuma: fine e persistente;
colore: rosso rubino di varia intensita';
odore: fragrante, con note floreali;
sapore: da dosaggio zero a dolce, fresco, armonico con
delicato sentore di lievito;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%vol;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
Ad eccezione delle versioni elaborate nella categoria «vino
spumante di qualita'», puo' presentare una velatura dovuta a residui
della fermentazione.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella
sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa
nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali:
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): -;
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): -;
acidita' totale minima: 6,0 in grammi per litro espresso in
acido tartarico;
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro): -;
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi
per litro): -.
2. «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» rosato spumante
Breve descrizione testuale:
spuma: fine e persistente;
colore: rosato piu' o meno intenso;
odore: caratteristico con note floreali e fruttate;
sapore: da dosaggio zero a dolce, fresco, armonico con
delicato sentore di lievito;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
Ad eccezione delle versioni elaborate nella categoria «vino
spumante di qualita'», puo' presentare una velatura dovuta a residui
della fermentazione.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella
sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa
nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali:
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): -
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): -;
acidita' totale minima: 6,0 in grammi per litro espresso in
acido tartarico;
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro): -;
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi
per litro): -.
3. «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» rosso frizzante.
Breve descrizione testuale:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso rubino di varia intensita';
odore: caratteristico con note floreali;
sapore: da secco a dolce, fresco, sapido, intenso ed
armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
Puo' presentare una velatura dovuta a residui della
fermentazione.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella
sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa
nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali:
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): -;
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): -;
acidita' totale minima: 5,5 in grammi per litro espresso in
acido tartarico;
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro): -;
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi
per litro): -.
4. «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» rosato frizzante.
Breve descrizione testuale:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosato piu' o meno intenso;
odore: fragrante, caratteristico con note floreali e
fruttate;
sapore: da secco a dolce, fresco, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
Puo' presentare una velatura dovuta a residui della
fermentazione.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella
sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa
nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali:
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): -;
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): -;
acidita' totale minima: 5,5 in grammi per litro espresso in
acido tartarico;
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro): -;
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi
per litro): -.
5. «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» rosso frizzante -
sottozona Monte Barello.
Breve descrizione testuale:
spuma: rosata ed evanescente;
colore: rosso rubino intenso con eventuali riflessi violacei;
odore: intenso, caratteristico, fruttato; con il trascorrere
del tempo puo' sviluppare anche sentori speziati;
sapore: da secco ad amabile, armonico, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; la
tipologia «amabile» deve presentare un titolo alcolometrico effettivo
minimo di 9,5% vol;
estratto non riduttore minimo: 23 g/l.
Puo' presentare una velatura dovuta a residui della
fermentazione.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella
sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa
nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali:
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): -;
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): -;
acidita' totale minima: 5,5 in grammi per litro espresso in
acido tartarico;
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro): -;
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi
per litro): -.
5. Pratiche di vinificazione.
5.1 Pratiche enologiche specifiche
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro
Pratica enologica specifica
Le pratiche relative all'elaborazione dei vini, sono quelle
tradizionalmente consolidate, leali e costanti e fanno riferimento
esclusivamente alla pratica della rifermentazione naturale in
bottiglia e della rifermentazione naturale in autoclave,
indispensabili per conferire ai vini D.O.C. «Lambrusco Grasparossa di
Castelvetro» le loro peculiari caratteristiche. Le operazioni di
arricchimento e l'aggiunta dello sciroppo di dosaggio sono consentite
nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa
comunitaria.
5.2 Rese massime:
1. «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» spumante: 18000
chilogrammi di uve per ettaro;
2. «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» frizzante: 18000
chilogrammi di uve per ettaro.
6. Zona geografica delimitata.
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini
spumanti e dei vini frizzanti a denominazione di origine controllata
«Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» comprende l'intero territorio
amministrativo dei comuni di Castelfranco Emilia, Castelnuovo
Rangone, Castelvetro, Fiorano, Formigine, Maranello, Marano sul
Panaro, Prignano sul Secchia, Savignano sul Panaro, Spilamberto,
Sassuolo, Vignola, San Cesario sul Panaro, tutti in Provincia di
Modena, e parte del territorio amministrativo del Comune di Modena.
7. Varieta' di uve da vino:
Lambrusco Grasparossa N. - Lambrusco;
Lambrusco Barghi N. - Lambrusco;
Lambrusco Benetti N. - Lambrusco;
Lambrusco del Pellegrino N. - Lambrusco;
Lambrusco Grasparossa N. - Groppello Grasparossa;
Lambrusco Maestri N. - Groppello Maestri;
Lambrusco Marani N. - Lambrusco;
Lambrusco Montericco N. - Lambrusco;
Lambrusco Oliva N. - Lambrusco;
Lambrusco Salamino N. - Lambrusco;
Lambrusco Viadanese N. - Lambrusco;
Lambrusco a foglia frastagliata N. - Enantio N.;
Lambrusco di Sorbara N. - Lambrusco;
Malbo gentile N.
8. Descrizione del legame/dei legami.
8.1 A) Informazioni sulla zona geografica.
1. Fattori naturali rilevanti per il legame.
La Provincia di Modena, al centro della regione emiliana, ha
tutte le caratteristiche climatiche della Valle Padana, anche se
differenziazioni non lievi sono indotte dal fatto che la meta' di
essa si sviluppa nella regione collinare e montuosa appenninica. La
speciale posizione della pianura, posta ai piedi dell'Appennino, e'
la causa di un regime termo-pluviometrico tipicamente continentale,
con estati calde ed inverni rigidi. I venti umidi del sud vi giungono
generalmente asciutti, determinando una bassa pluviometria, molto
inferiore a quella che si registra, ad esempio nell'Italia centrale.
I valori medi degli indici relativi alla luminosita', all'escursione
termica alle precipitazioni piovose, confermano l'alto grado di
continentalita' del nostro clima caratterizzato tra l'altro da
piovosita' mal distribuita, con due massimi (primavera ed autunno) di
pericoloso eccesso idrologico e due minimi (inverno ed estate) di
grave carenza. Per quanto concerne la piovosita' in particolare,
l'ambiente della pianura modenese presenta valori sempre piu' bassi
rispetto alla restante pianura emiliana soprattutto nei mesi estivi,
tanto che la pluviometria naturale non copre mediamente piu' della
meta' del fabbisogno idrico delle colture agrarie. La natura
argillosa e compatta di gran parte dei terreni modenesi non ha certo
facilitato l'esercizio dell'agricoltura attraverso i secoli e ne
costituisce ancor oggi uno degli aspetti piu' difficili. Questi
caratteri geografici sono raccontati nel capitolo dedicato
all'Ambiente Geografico del volume VI «Ducato di Modena e Reggio»
compreso nell'opera letteraria di Giuseppe Gorani «L'Italia del XVIII
secolo» che apre il capitolo con questa frase: «La natura sembra
abbia favorito in modo particolare la citta' e il territorio dello
Stato di Modena».
Si deve soprattutto all'attivita' dell'uomo il fatto di avere
creato le condizioni per mantenere l'ambiente naturale e fertile
attraverso canalizzazioni di scolo, difesa degli eccessi idrologici,
tecniche ed ordinamenti colturali basati sull'impiego di ammendanti
organici per ridurre il carattere negativo della eccessiva
argillosita' dei terreni agrari.
All'interno della zona di produzione del «Lambrusco Grasparossa
di Castelvetro» si distingue la sottozona «Monte Barello» che ricade
unicamente nel territorio pedecollinare e collinare della Provincia
di Modena. Il clima di questa area fa registrare un indice di Winkler
che si attesta intorno a 1900-2000 gradi giorno secondo i siti. In
particolare, il valore medio di tutto il territorio e' stato
calcolato in 1941 gradi giorno, con precipitazioni medie del periodo
aprile-ottobre di 500 mm, poco variabili tra i differenti siti.
L'altitudine della sottozona Monte Barello varia all'incirca dai 90
ai 560 metri s.l.m..
I suoli della sottozona Monte Barello sono classificabili nelle
«Terre scarsamente calcaree del margine appenninico» (suoli
«Montefalcone franca argillosa limosa, 1-20% pendenti, ondulati) e
Terre calcaree del basso Appennino localmente associate a calanchi;
suoli «Banzola e Grifone franca argillosa limosa; 7-35% pendenti,
ondulati e moderatamente ripidi). In questi ambienti il fattore umano
e' determinante per realizzare una viticoltura di qualita' attraverso
tecniche agronomiche di regimazione delle acque per evitare
l'erosione dei terreni con il ricorso alla sistemazione dei vigneti a
rittochino e scegliendo le esposizioni maggiormente soleggiate.
8.2 A) Informazioni sulla zona geografica.
2. Fattori umani rilevanti per il legame
Della «vitis Labrusca» ne parla Catone nel De Agricoltura e
Varrone nel De Rustica. E ancora Plinio, che nella Naturale Historia,
documenta le caratteristiche della «vitis vinifera» «le cui foglie
come quelle della vite Labrusca, diventano di colore sanguigno prima
di cadere». Nel 1300 il bolognese Pier de' Crescenzi, nel suo
trattato di agricoltura osserva sulle Labrusche, che «nere sono,
tingono i vini e chiariscono, ma intere e con raspi stropicciati si
pongono nei vasi e non viziano il sapore del vino». E' il primo
documento che indica che in quei tempi era nato l'uso di fare il vino
dall'uva di quelle viti, che forse non erano piu' tanto «selvatiche».
Occorre ricordare infatti che le antiche Labrusche erano le viti
selvatiche (vitis vinifera silvestris) o le viti della sottospecie
vitis vinifera sativa, che nascevano spontaneamente da seme, nei
luoghi non coltivati. Per questo motivo il Lambrusco e' considerato
uno dei vitigni piu' autoctoni del mondo in quanto deriva
dall'evoluzione genetica della vitis vinifera silvestris occidentalis
la cui domesticazione ha avuto luogo nel territorio modenese.
Riguardo la sottozona «Monte Barello» prende il nome dal
relativo toponimo, situato in Comune di Castelvetro di Modena, la cui
esistenza era gia' certamente nota nel 1020 d.C. come risulta da
documentazione bibliografica del 1824 nella quale emerge che il
March. Bonifacio da' alcuni terreni al Vescovo Verino al posto di
Montebarello che, evidentemente, veniva considerato un luogo
pregiato.
Sicuramente il sito di Monte Barello era gia' abitato ai tempi
degli Etruschi come testimonia il ritrovamento di preziosi reperti
archeologici costituiti da «un ago crinale di bronzo» con un elegante
busto di donna e armi, nonche' strumenti di pietra, bronzo e ferro ed
e' noto che furono gli Etruschi a coltivare la vite e produrre il
vino in Italia che, in questo territorio non poteva che essere
Lambrusco.
Il vino Lambrusco e' sempre stato tenuto in grande
considerazione dai Duchi di Modena, tanto e' vero che, due secoli e
mezzo prima, in un suo «olografo» del giugno del 1430, Nicolo' III
d'Este aveva ordinato che «di tutto il vino che veniva condotto da
Modena a Parigi, la meta' del dazio non venisse pagata», in modo da
favorirne il commercio. Gli autori piu' significativi dell'800
confermano come nel corso dei secoli Modena rappresenta un territorio
vocato alla produzione di vini mossi che hanno acquisito particolare
notorieta' e tradizione di produzione e consumo e i cui caratteri
sono dovuti esclusivamente o essenzialmente all'ambiente, compresi
tutti i fattori naturali e umani che lo definiscono. L'origine
storica della denominazione «Lambrusco Grasparossa» e' sicuramente
nota fin dalla meta' del 1800 come dimostrano i numerosi documenti
storici tra i quali troviamo il «catalogo alfabetico di quasi tutte
le uve» redatto da Luigi Maini nel 1854 e il «catalogo descrittivo
delle principali varieta' di uve coltivate nelle provincie di Modena
e di Reggio Emilia» dell'Avv. Francesco Aggazzotti pubblicato nel
1867. L'incidenza dei fattori umani si rileva in particolare nella
determinazione degli aspetti tecnici e produttivi che rappresentano
gli elementi di relazione con il disciplinare di produzione.
8.3 La base ampelografica dei vigneti.
La base ampelografica dei vigneti: il «Lambrusco Grasparossa di
Castelvetro» e' un vitigno a bacca rossa di media vigoria con
portamento semi-eretto, costantemente produttivo. I vigneti preposti
alla produzione delle uve D.O.C. «Lambrusco Grasparossa di
Castelvetro» devono avere una base ampelografica cosi' composta:
Lambrusco Grasparossa, almeno l'85% della superficie vitata
totale;
altri Lambruschi tradizionalmente coltivati nella zona, Malbo
Gentile, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15% della
superficie vitata totale.
8.4 Le forme di allevamento
L'ambiente pedoclimatico modenese favorisce un naturale
accrescimento della vite. Le imprese viticole hanno optato per forme
di allevamento a cordone permanente con tralci ricadenti capaci di
contenere la vigoria delle piante. La forma di allevamento deve
inoltre consentire un'adeguata distribuzione spaziale delle gemme,
esprimere la potenzialita' produttiva delle piante, permettere la
captazione dell'energia radiante, assicurare sufficiente aerazione e
luminosita' ai grappoli. Le forme di allevamento piu' diffuse sono il
cordone libero, il cordone speronato, il G.D.C., il guyot. La
densita' d'impianto e' di 2.500-3.000 ceppi/ettaro nei terreni
parzialmente decarbonati della pianura pedemontana mentre e' di
3.000/4.000 ceppi/ettaro nei terreni del margine appenninico e del
basso appennino associati a calanchi.
I portinnesti piu' utilizzati sono Kober5BB, SO4, 420A.
8.5 Le pratiche relative all'elaborazione dei vini.
Le pratiche relative all'elaborazione dei vini, sono quelle
tradizionalmente consolidate, leali e costanti e fanno riferimento
esclusivamente alla pratica della rifermentazione naturale in
bottiglia e della rifermentazione naturale in autoclave,
indispensabili a conferire ai vini D.O.C. «Lambrusco Grasparossa di
Castelvetro» le loro peculiari caratteristiche. Le operazioni di
arricchimento e l'aggiunta dello sciroppo di dosaggio sono consentite
nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa
comunitaria.
Gli autori latini (Catone, Plinio, Columella) nei loro scritti
descrivono la produzione di un vino mosso (Lambrusco) in grado di
liberare spuma e quindi se ne deriva l'immagine di un vino frizzante.
Occorre pero' attendere lo sviluppo delle conoscenze che si ebbero
dalla fine del '600 a tutto l'800 per capire la causa biologica e la
natura chimica della fermentazione alcolica e alcuni aspetti relativi
alla tecnica enologica collegata. Altre scoperte dovevano pero' fare
far in modo che tutta l'anidride carbonica prodotta nel corso della
fermentazione rimanesse sciolta nel vino: occorreva da un lato un
contenitore in grado di reggere la pressione e dall'altro un tappo
che ne impedisse la fuga. Sono due condizioni queste che si
realizzarono tra la fine del '600 e gli inizi del '700. Tale
propensione per vini frizzanti bianchi e rossi viene ricordata da
Autori successivi del seicento e del settecento, fino alla
conclusione della lunga evoluzione genetica che portera' alla miglior
identificazione delle viti selvatiche dei latini nelle varieta'
bianche e soprattutto rosse (famiglia dei Lambruschi modenesi)
descritte dagli ampelografi del 1800 (in particolare Acerbi, Mendola
e Agazzotti). Oltre ai progressi tecnologici si ebbe anche un
importante cambiamento climatico (piccola era glaciale) con autunni
freddi e umidi, ritardi di maturazione e fermentazioni incomplete che
determinavano riprese fermentative in botte con rottura delle stesse.
Dalla meta' dell'800 alla meta' del '900 la maniera piu' diffusa di
ottenere un Lambrusco frizzante naturale in senso industriale era
rappresentata dalla rifermentazione in bottiglia. Si otteneva cosi'
un Lambrusco frizzante torbido, senza sboccatura, e la gran parte del
prodotto. Nel 1860 prese cosi' ad operare a Modena la prima cantina
di produzione di Lambrusco frizzante di tutta l'Emilia. Le produzioni
migliori venivano comunque sottoposte alla eliminazione delle fecce
anche con metodi che ne diminuissero le perdite quanti qualitative,
dapprima con macchine travasatrici isobariche (messe a punto dal
Martinotti a fine '800), mentre attualmente anche nei vini frizzanti
e spumanti rifermentati in bottiglia si usa eliminare il deposito di
fecce di lievito dopo averlo fatto discendere verso il tappo e previo
congelamento del collo della bottiglia.
8.6 B) Informazioni sulla qualita' e sulle caratteristiche del
prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuiti all'ambiente
geografico.
La D.O.C. «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» e' riferita alla
produzione di vini frizzanti e spumanti, nelle tipologie rosso o
rosato. Dal punto di vista analitico ed organolettico questi vini
presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte
all'articolo 6 del disciplinare, che ne permettono una chiara
individuazione e tipicizzazione legata all'ambiente geografico.
Dalle uve prodotte nella pianura pedemontana e nei rilievi
collinari si ottiene un vino di colore rosso tendente al violaceo,
strutturato, di corpo morbido, di bassa acidita', con note fruttate
molto evidenti. La freschezza e la fragranza dei profumi
contribuiscono al loro equilibrio gustativo.
8.7 C) descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di
cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b).
A Modena la vitivinicoltura ha un valore socio-economico molto
importante ed e' legata alla produzione di vini «frizzanti» e
«spumanti». Il fattore ambientale piu' importante nel condizionare
l'equilibrio vegeto-produttivo e la qualita' del vino e' il terreno.
Pur nella loro variabilita' determinata dall'ambiente e dagli
interventi agronomici, i terreni agrari modenesi possono pertanto
considerarsi di buona fertilita' che si identificano nei seguenti tre
tipi rappresentativi:
a) terreni sciolti, di colorazione gialla o rossastra, poveri
di calce e spesso anche di fosforo totale ed assimilabile,
localizzati nella fascia pedecollinare ma anche ad altimetrie piu'
elevate con suoli che in pianura vengono denominati «terre
parzialmente decarbonate della pianura pedemontana», mentre due sono
i suoli dei rilievi «terre scarsamente calcaree del margine
appenninico», «terre calcaree del basso appennino localmente
associate a calanchi;
b) terreni di medio impasto, ottimi sia sotto il profilo
fisico che chimico, originati dalle alluvioni dei fiumi Secchia e
Panaro, localizzati nella media pianura che rientrano nei suoli
denominati «terre calcaree dei dossi fluviali con i suoli
Sant'Omobono franca limosa argillosa»;
c) terreni argillosi, molto compatti ma chimicamente ben
dotati e fertili, i quali costituiscono la maggior parte della
pianura con i suoli denominati «terre argillose delle valli
bonificate».
I terreni di pianura appartengono alle alluvioni del
pleistocene e dell'olocene, mentre i terreni collinari e montani,
cretacei ed eocenici, sono molto ricchi di componenti finissimi e
colloidali. I terreni di pianura sono praticamente esenti da
scheletro grossolano che invece e' spesso presente nei terreni
coltivati di collina e di montagna in forma di frammenti brecciosi
che possono ostacolare le normali operazioni colturali.
I vigneti preposti alla produzione delle uve DOC «Lambrusco
Grasparossa di Castelvetro» sono ubicati nella pianura posta a sud
della provincia modenese dove prevalgono i suoli «terre parzialmente
decarbonate della pianura pedemontana» con un indice di Winkler che
varia dai 2169 ai 2193 gradi giorno, le precipitazioni medie del
periodo aprile-ottobre si sono attestate sui 437-449 mm. Inoltre sono
presenti vigneti di Lambrusco Grasparossa di Castelvetro DOC nel
territorio pedecollinare e collinare della Provincia di Modena
caratterizzato dai suoli «terre scarsamente calcaree del margine
appenninico», «terre calcaree del basso appennino localmente
associate a calanchi». L'indice di Winkler varia dai 1890 gradi
giorno rilevati nella zona di Vignola posta all'altitudine di 120-125
m. ai 2028 gradi giorno di Levizzano Rangone posto ad una altitudine
di 135 m.. La vigoria dei vigneti e' media con produzioni medio-alte
nella pianura pedemontana e medio-basse nelle aree collinari.
In particolare, nella sottozona «Monte Barello» l'indice di
Winkler si attesta intorno a 1900-2000 gradi con una media calcolata
in 1941 gradi giorno. I suoli ondulati o fortemente ondulati fino ad
essere moderatamente ripidi sono classificabili nelle «Terre
scarsamente calcaree del margine appenninico» (suoli «Montefalcone) e
Terre calcaree del basso Appennino localmente associate a calanchi
(suoli «Banzola e Grifone).
La storia del Lambrusco e della produzione dei vini frizzanti
nei territori modenesi parte da lontano e racchiude dentro di se' il
fascino delle prime testimonianze dei poeti e degli scrittori
dell'eta' classica (Virgilio, Catone, Varrone) che nelle loro opere
raccontano di una «Labrusca vitis», ovvero un vitigno selvatico che
produceva frutti dal gusto aspro e che soleva crescere ai margini
delle campagne. Il Lambrusco, un vino rosso che puo' essere frizzante
o spumante, il colore rosso rubino brillante, da servire a 12-14 °C
per cogliere appieno fragranze e profumi, e' nato a Modena e da qui
si e' diffuso sui mercati nazionali ed esteri. Diversi sono gli
elementi dai quali si coglie l'importanza del Lambrusco Grasparossa
di Castelvetro nell'ambito della vitivinicoltura modenese: 1.532
ettari di superficie vitata iscritti al rispettivo Albo dei vigneti
DOC con una media annuale di 145.000 quintali di uva doc rivendicata.
Con l'utilizzo della denominazione di origine controllata «Lambrusco
Grasparossa di Castelvetro» i produttori modenesi desiderano
presentare al consumatore prodotti che hanno piu' cose da raccontare
rispetto ad altri: da dove provengono, come vengono lavorati, quali
sono le caratteristiche e le peculiarita' che li differenziano dalle
produzioni che non si identificano in un territorio ben definito.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti).
Link al disciplinare del prodotto:
http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPa
gina/22199
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