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Lardo di Colonnata Igp - Controlli da Agroqualita' - Autorizzazione 2006

Pubblicato da disciplinare
Lardo di Colonnata Igp

L'organismo di controllo Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l. e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10  del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la Igp Lardo di Colonnata,  registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) n. 1568/2004 del  26 ottobre 2004.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 12 dicembre 2005  

Rinnovo dell'autorizzazione, all'organismo di controllo denominato
«Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita'
nell'agroalimentare a r.l.», ad effettuare i controlli sulla
indicazione geografica protetta «Lardo di Colonnata», registrata in
ambito Unione europea, ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92.

(GU n.2 del 3-1-2006)
 
 

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in
particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 10 concernente i controlli;
Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1568/2004 del
26 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea n. L 324 del 27 ottobre 2004, con il quale l'Unione europea
ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica
protetta «Lardo di Colonnata», nel quadro della procedura di cui
all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come
sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla
appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria
1999 - il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e
alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali,
sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche
agricole e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento
dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla
stessa;
Visto il decreto ministeriale dell'11 novembre 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 305 del
30 dicembre 2004 con il quale l'organismo di controllo «Agroqualita'
- Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a
r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8 e' stato autorizzato ad
espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del
regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 indicazione geografica
protetta «Lardo di Colonnata»;
Considerato che con nota ministeriale dell'11 novembre 2005,
protocollo n. 66355 e' stato chiesto all'organismo di controllo
«Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita'
nell'agroalimentare a r.l.» di rimodulare il predetto piano dei
controlli prevedendo l'inserimento della figura dell'intermediario in
modo da garantire la massima efficacia del controllo svolto dal
predetto organismo;
Considerato che l'organismo «Agroqualita' - Societa' per la
certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.» risulta
gia' iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le
denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche
protette (IGP) e le attestazione di specificita' (STG), di cui al
comma 7 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128;
Considerato che l'organismo di controllo «Agroqualita' - Societa'
per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.» ha
dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo
predisposto per la indicazione geografica protetta «Lardo di
Colonnata» con l'inserimento della figura dell'intermediario e di
possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli
sulla indicazione geografica protetta predetta;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la indicazione geografica protetta «Lardo di Colonnata»;
Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali,
ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso
del gruppo tecnico di valutazione;
Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento
(CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche
agricole e forestali, in quanto Autorita' nazionale preposta al
coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1
dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di
autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n.
128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n.
526;
Decreta:

Art. 1.
L'organismo di controllo «Agroqualita' - Societa' per la
certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.», con sede
in Roma, via Montebello n. 8, e' autorizzato ad espletare le funzioni
di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del
Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Lardo di
Colonnata», registrata in ambito europeo come denominazione di
origine protetta con regolamento (CE) n. 1568/2004 del 26 ottobre
2004.

Art. 2.
La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo
«Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita'
nell'agroalimentare a r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste
nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi
dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, con
provvedimento dell'autorita' nazionale competente, che lo stesso art.
53 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali,
qualora l'organismo non risulti piu' in possesso dei requisiti ivi
indicati.

Art. 3.
L'organismo autorizzato «Agroqualita' - Societa' per la
certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.» non puo'
modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri
organi di rappresentanza, il proprio sistema qualita', le modalita'
di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano
di controllo per la indicazione geografica protetta «Lardo di
Colonnata», cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche
agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale
ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione
del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e
dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che
risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del
provvedimento autorizzatorio.
Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo
puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.
L'organismo autorizzato «Agroqualita' - Societa' per la
certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.» dovra'
assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse,
che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal
disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene
commercializzata la denominazione «Lardo di Colonnata», venga apposta
la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e
forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92».

Art. 5.
L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a
decorrere dalla data del presente decreto.
Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione,
l'organismo «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della
qualita' nell'agroalimentare a r.l.» e' tenuto ad adempiere a tutte
le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente,
ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.
L'organismo autorizzato «Agroqualita' - Societa' per la
certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.» comunica
con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta
giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della
indicazione geografica protetta «Lardo di Colonnata», anche mediante
immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche
agricole e forestali delle quantita' certificate e degli aventi
diritto.

Art. 7.
L'organismo autorizzato «Agroqualita' - Societa' per la
certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.» immette
anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole
e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e
documentale dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali
opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da
parte dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di
disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle
attestazioni di conformita' della indicazione geografica protetta
«Lardo di Colonnata» rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di
attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle
politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi
individuati nel presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente
resi noti anche alla regione Toscana.

Art. 8.
L'organismo autorizzato «Agroqualita' - Societa' per la
certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.» e'
sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche
agricole e forestali e dalla regione Toscana, ai sensi dell'art. 53,
comma 12, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 12 dicembre 2005
Il direttore generale: La Torre

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