Latte fieno Stg - Controlli effettuati da 3A Parco Tecnologico Agroalimentare Umbria
3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r.l. con sede in Frazione Pantalla - Todi (PG) è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per il prodotto STG Latte fieno, registrato in ambito Unione europea Regolamento di esecuzione (UE) n. 304 della Commissione del 2 marzo 2016.
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA’ E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE
Autorizzazione all’organismo denominato “3A Parco Tecnologico Agroalimentare
dell’Umbria soc. cons. a r.l.” ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita
“Latte fieno” registrata in ambito Unione europea.
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto Regolamento di esecuzione (UE) n. 304 della Commissione del 2 marzo 2016 con il quale la denominazione “Heumilch/Haymilk/Latte fieno/Lait de foin/Leche de heno” (STG) è stata iscritta nel registro delle specialità tradizionali garantite;
Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernenti i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi
derivanti dalla appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 - ed in
particolare l’articolo 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo
2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;
Visto il decreto 4151 del 7 marzo 2017, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il quale è stato approvato il piano di controllo relativo alla STG
“Latte fieno”;
Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, recante Sistema nazionale di vigilanza sulle
strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate, che, d’intesa con le Regioni e Province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza;
Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la Banca dati vigilanza;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 – Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e successive modifiche;
Visto il D.M. 4 dicembre 2020 – Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il D.P.C.M. 14 ottobre 2020, con il quale al Dott. Roberto Tomasello è stato conferito
l’incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione
e tutela del consumatore “VICO” di questo Ispettorato;
Visto il decreto n. 7065 dell’8 maggio 2018, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il quale “3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r.l.” è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita (STG) “Latte fieno”;
Vista l’istanza del 25 marzo 2021 presentata da “3A Parco Tecnologico Agroalimentare
dell’Umbria soc. cons. a r.l.” intesa ad ottenere il rinnovo dell’autorizzazione ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita (STG) “Latte Fieno”;
Considerato che per il piano dei controlli ed il tariffario a suo tempo predisposti da “3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r.l.” ed approvati dalla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutale del consumatore, risultano tuttora applicabili;
Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo di controllo ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (CE)
n.1151/2012, per la STG “Latte fieno”;
DECRETA
Articolo 1
(Autorizzazione)
“3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r.l.” con sede in Frazione Pantalla - Todi (PG) è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del
Regolamento (UE) n.1151/2012, per il prodotto STG “Latte fieno”, registrato in ambito Unione europea Regolamento di esecuzione (UE) n. 304 della Commissione del 2 marzo 2016.
Articolo 2
(Obblighi del soggetto autorizzato) 1. “3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r.l.” per tutta la durata del periodo di validità dell’autorizzazione è tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di settore, nonché ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l’autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
2. “3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r.l.” non può modificare la compagine sociale e lo statuto senza il preventivo assenso dell’Amministrazione.
3. “3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r.l.” sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo e il sistema tariffario.
4. Le variazioni suindicate sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.
5. “3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r.l.” comunica all’Amministrazione le modifiche relative alla documentazione di sistema, al personale ispettivo e alla composizione degli organi collegiali.
Articolo 3
(Decorrenza e durata del provvedimento)
1.L’autorizzazione di cui all’art 1 ha durata triennale e decorre dal 8 maggio 2021.
2. Alla scadenza del terzo anno l’autorizzazione di cui al comma precedente è rinnovabile su richiesta di “3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r.l.”.
3. Nel periodo di vigenza dell’autorizzazione “3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria
soc. cons. a r.l.” resterà iscritto nell’elenco degli organismi privati di controllo di cui all’articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.
Articolo 4
(Obblighi di comunicazione) 1. “3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r.l.” comunica, in forma telematica, al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e alle Regioni e/o Provincie autonome nel cui ambito territoriale hanno sede le aziende di produzione della specialità tradizionale garantita, le quantità di prodotto certificate nell’anno con cadenza semestrale, entro il 20 luglio (per il primo semestre) ed entro al 20 gennaio (per il secondo semestre).
2. “3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r.l.” è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n.271.
Articolo 5
(Vigilanza)
“3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r.l.” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione e/o Provincia autonoma nel cui ambito territoriale ha sede l’azienda di produzione della specialità tradizionale
garantita controllata, ai sensi dell’art.14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n.526.
Articolo 6
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
L’inosservanza, da parte di “3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r.l.”, delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca
dell’autorizzazione di cui all’articolo 1, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della Legge 526/99. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Direttore Generale Dott. Roberto Tomasello (Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)
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