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Latte fieno Stg - Controlli effettuati da Bioagricert Srl - 2024

Pubblicato da disciplinare
Latte fieno

Bioagricert Srl è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall’articolo 72 del Regolamento (UE) n.2024/1143, per il prodotto STG Latte fieno, registrato in ambito Unione europea Regolamento di esecuzione (UE) n. 304 della Commissione del 2 marzo 2016.

Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste


DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA’ E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E DEL CONTROLLO ALLE FRODI AGROALIMENTARI

Autorizzazione all’organismo denominato “Bioagricert Srl” ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita “Latte fieno” registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi,
Visto il Regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visto Regolamento di esecuzione (UE) n. 304 della Commissione del 2 marzo 2016 con il quale la denominazione “Heumilch/Haymilk/Latte fieno/Lait de foin/Leche de heno” (STG) è stata iscritta nel registro delle specialità tradizionali garantite;
Visto l’articolo 72 del predetto regolamento (UE) n. 2024/1143 relativo alla verifica del rispetto del disciplinare;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dalla  appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l’articolo 14 il  quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette e sulle  attestazioni di specificità;
Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai  controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli  alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante  nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’articolo 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;
Visto il decreto n. 4151 del 7 marzo 2017, pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della  sovranità alimentare e delle foreste, con il quale è stato approvato il piano di controllo relativo alla STG  Latte fieno
Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2023, recante il “Sistema nazionale di vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”;
Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente la Banca dati vigilanza;
Visto il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, concernente il “Regolamento recante riorganizzazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’articolo 1, comma 2, del decreto- legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74”;
Visto il D.M. n. 47783 del 31 gennaio 2024, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze del Ministero, registrato dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288;
Visto il D.P.C.M. del 7 febbraio 2024, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2024 al n. 321, con il quale al  dr. Emilio Gatto è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale della prevenzione e  del contrasto delle frodi agroalimentari (DG PREF) del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della  qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;
Visto il decreto n. 345139 del 28 luglio 2021, pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della  sovranità alimentare e delle foreste, con il quale “Bioagricert Srl” è stato autorizzato ad effettuare i controlli  sulla specialità tradizionale garantita (STG) “Latte fieno”;
Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 3 agosto 2021, come  disposto dal decreto sopra citato;
Vista l’istanza del 23 luglio 2024 presentata da “Bioagricert Srl” intesa ad ottenere il rinnovo
dell’autorizzazione ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita (STG) “Latte Fieno”;
Considerato che il piano dei controlli ed il tariffario a suo tempo predisposti da “Bioagricert Srl” ed approvati dalla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutale del  consumatore, risultano tuttora applicabili;
Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo di controllo ad  espletare le funzioni di controllo, previste dall’articolo 72 del Regolamento (CE) n. 2024/1143, per la STG  “Latte fieno”;


DECRETA
Articolo 1
(Autorizzazione)
“Bioagricert Srl” con sede a Casalecchio di Reno (BO) in via dei Macabraccia n. 8/3-4-5, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall’articolo 72 del Regolamento (UE) n.2024/1143, per il prodotto STG “Latte fieno”, registrato in ambito Unione europea Regolamento di esecuzione (UE) n. 304 della Commissione del 2 marzo 2016.


Articolo 2
(Obblighi del soggetto autorizzato)
1. “Bioagricert Srl” per tutta la durata del periodo di validità dell’autorizzazione è tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di settore, nonché ad adempiere  a tutte le disposizioni complementari che l’autorità nazionale competente, ove lo ritenga  necessario, decida di impartire.
2. “Bioagricert Srl” non può modificare la compagine sociale e lo statuto  senza il preventivo assenso  dell’Amministrazione.
3. “Bioagricert Srl” sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo e il sistema tariffario.
4. Le variazioni suindicate sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.
5. “Bioagricert Srl” comunica all’Amministrazione le modifiche relative alla documentazione di sistema, al personale ispettivo e alla composizione degli organi collegiali.


Articolo 3
(Decorrenza e durata del provvedimento)
1.L’autorizzazione di cui all’articolo 1 ha durata triennale e decorre dal 3 agosto 2024.
2. Alla scadenza del terzo anno l’autorizzazione di cui al comma precedente è rinnovabile su richiesta di “Bioagricert Srl”.
3. Nel periodo di vigenza dell’autorizzazione “Bioagricert Srl” resterà iscritto nell’elenco degli
organismi privati di controllo di cui all’articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.


Articolo 4
(Obblighi di comunicazione)
1. “Bioagricert Srl” comunica, in forma telematica, al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero dell’agricoltura, della sovranità  alimentare e delle foreste e alle Regioni e/o Provincie autonome nel cui ambito territoriale hanno  sede le aziende di produzione della specialità tradizionale garantita, le quantità di prodotto certificate  nell’anno con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo. 2. “Bioagricert Srl” è tenuto ad  adempiere agli obblighi indicati negli articoli 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.


Articolo 5
(Vigilanza)
“Bioagricert Srl” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dalla Regione e/o Provincia autonoma nel cui ambito territoriale ha sede l’azienda di  produzione della specialità tradizionale garantita controllata, ai sensi dell’articolo 14, comma 12, della legge  21 dicembre 1999, n.526.


Articolo 6
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
L’inosservanza, da parte di “Bioagricert Srl”, delle disposizioni del presente decreto può comportare la  sospensione o la revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 1, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della Legge  526/99.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Il Direttore Generale Emilio Gatto
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)

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