Latte fieno Stg - Controlli effettuati da CEVIQ Srl - 2024
CEVIQ Srl, con sede legale in Pradamano (UD), via A. Bortolossi n. 1 , è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall’articolo 72 del Regolamento (UE) n.2024/1143, per il prodotto STG Latte fieno, registrato in ambito Unione europea Regolamento di esecuzione (UE) n. 304 della Commissione del 2 marzo 2016.
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA’ E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E DEL CONTROLLO ALLE FRODI AGROALIMENTARI
Autorizzazione all’organismo denominato “CEVIQ Srl” ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita “Latte fieno” registrata in ambito Unione europea.
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi,
Visto il Regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visto Regolamento di esecuzione (UE) n. 304 della Commissione del 2 marzo 2016 con il quale la denominazione “Heumilch/Haymilk/Latte fieno/Lait de foin/Leche de heno” (STG) è stata iscritta nel registro delle specialità tradizionali garantite;
Visto l’articolo 72 del predetto Regolamento (UE) 2024/1143 relativo alla verifica del rispetto del disciplinare;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi
derivanti dalla appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 - ed in
particolare l’articolo 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di specificità;
Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo
2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’articolo 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;
Visto il decreto n. 4151 del 7 marzo 2017, pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale è stato approvato il piano di controllo relativo alla STG “Latte fieno”;
Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2023, recante il “Sistema nazionale di vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero
dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”;
Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente la Banca dati vigilanza;
Visto il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, concernente il “Regolamento recante riorganizzazione
del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2023, n. 74”;
Visto il D.M. n. 47783 del 31 gennaio 2024, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze del Ministero, registrato dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288;
Visto il D.P.C.M. del 29 luglio 2024, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2024, n. 1294, con
il quale al dr. Stefano Vaccari è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale della prevenzione e del contrasto delle frodi agroalimentari (DG PREF) del Dipartimento
dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;
Visto il decreto n. 18387 del 19 dicembre 2021 , pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale “CEVIQ Srl” è stato
autorizzato ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita (STG) “Latte fieno”;
Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 19 dicembre 2021, come disposto dal decreto sopra citato;
Vista l’istanza del 17 ottobre 2024 presentata da “CEVIQ Srl” intesa ad ottenere il rinnovo
dell’autorizzazione ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita (STG) “Latte
Fieno”;
Considerato che il piano dei controlli ed il tariffario a suo tempo predisposti da “CEVIQ Srl” ed approvati dalla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore risultano tuttora applicabili;
Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo di controllo ad espletare le funzioni di controllo, previste dall’articolo 72 del Regolamento (CE) n. 2024/1143,
per la STG “Latte fieno”;
DECRETA
Articolo 1
(Autorizzazione)
“CEVIQ Srl”, con sede legale in Pradamano (UD), via A. Bortolossi n. 1 , è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall’articolo 72 del Regolamento (UE) n.2024/1143, per
il prodotto STG “Latte fieno”, registrato in ambito Unione europea Regolamento di esecuzione (UE) n. 304 della Commissione del 2 marzo 2016.
Articolo 2
(Obblighi del soggetto autorizzato)
1. “CEVIQ Srl” per tutta la durata del periodo di validità dell’autorizzazione è tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di settore, nonché
ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l’autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
2. “CEVIQ Srl” non può modificare la compagine sociale e lo statuto senza il preventivo assenso
dell’Amministrazione.
3. “CEVIQ Srl” sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo e il sistema tariffario.
4. Le variazioni suindicate sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.
5. “CEVIQ Srl” comunica all’Amministrazione le modifiche relative alla documentazione di sistema, al personale ispettivo e alla composizione degli organi collegiali.
Articolo 3
(Decorrenza e durata del provvedimento)
1.L’autorizzazione di cui all’articolo 1 ha durata triennale e decorre dal 19 dicembre 2024.
2. Alla scadenza del terzo anno l’autorizzazione di cui al comma precedente è rinnovabile su richiesta di “CEVIQ Srl”.
3. Nel periodo di vigenza dell’autorizzazione “CEVIQ Srl” resterà iscritto nell’elenco degli
organismi privati di controllo di cui all’articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.
Articolo 4
(Obblighi di comunicazione)
1. “CEVIQ Srl” comunica, in forma telematica, al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e alle Regioni e/o Provincie autonome, nel cui ambito territoriale hanno sede le aziende di produzione della specialità tradizionale garantita, le quantità di prodotto certificate nell’anno con cadenza annuale, entro il 31 marzo
dell’anno successivo.
2. “CEVIQ Srl” è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli articoli 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.
Articolo 5
(Vigilanza)
“CEVIQ Srl” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dalla Regione e/o Provincia autonoma nel cui ambito territoriale ha
sede l’azienda di produzione della specialità tradizionale garantita controllata, ai sensi dell’articolo 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n.526.
Articolo 6
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
L’inosservanza, da parte di “CEVIQ Srl”, delle disposizioni del presente decreto può comportare
la sospensione o la revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 1, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della Legge 526/99.
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Il Direttore Generale Stefano Vaccari
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)
« Liquore di limone di Sorrento IGP - Controlli da Rina Agrifood SpA - 2024