Lazio Igt - Modifica disciplinare di produzione - 2013
All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Lazio, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30 novembre 2011 richiamato in premessa, il comma 2 e' sostituito con il seguente testo:
«Tuttavia e' consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni siano effettuate anche nell'intero territorio amministrativo della limitrofa Provincia di Terni».
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 19 novembre 2013
Modifica del disciplinare di produzione della IGT dei vini «Lazio».
(13A09776)
(GU n.284 del 4-12-2013)
IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e
della pesca
Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come
modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il
Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);
Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante
modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e
le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali,
l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti
vitivinicoli;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 670/2011 della
Commissione del 12 luglio 2011 con il quale e' stato modificato il
citato regolamento (CE) n. 607/2009, ed in particolare la
disposizione transitoria di cui all'art. 73, par. 2, dello stesso
regolamento, in base alla quale la procedura ordinaria «prevista
all'art. 118 octodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 non si
applica alle modifiche di un disciplinare di produzione introdotte in
uno Stato membro a decorrere dal 1° agosto 2009 e trasmesse da
quest'ultimo alla Commissione anteriormente al 30 giugno 2014 se lo
scopo di tali modifiche e' esclusivamente quello di adeguare all'art.
118-quater del regolamento (CE) n. 1234/2007 e al presente
regolamento il disciplinare di produzione trasmesso alla Commissione
a norma dell'art. 118 vicies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.
1234/2007»;
Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visti i decreti applicativi del predetto decreto legislativo 8
aprile 2010, n. 61, ed in particolare il D.M. 7 novembre 2012,
recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e
l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di
modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007
e del D.lgs. n. 61/2010;
Considerato che in talune IGP, per le quali i produttori
ineteressati effettuavano tradizionalmente le operazioni di
vinificazione nelle aree limitrofe alla zona di produzione delle uve
delimitata, negli specifici disciplinari non e' stata ancora inserita
la deroga per effettuare la vinificazione in una zona ubicata nelle
immediate vicinanze o in un'area amministrativa limitrofa (ai sensi
dell'art. 6, par. 4, lett. a) e b) del Reg. CE n. 607/2009), mediante
l'ordinaria procedura di valutazione e recepimento delle relative
domande di modifica prevista dalla richiamata normativa comunitaria e
nazionale;
Considerato altresi' che per le predette IGP, ai sensi della citata
normativa comunitaria, a partire dalla corrente campagna vendemmiale
i produttori interessati non potrebbero piu' effettuare le operazioni
di vinificazione o elaborazione nelle richiamate aree limitrofe alla
zona di produzione delle uve, in quanto, in assenza di inserimento di
apposita deroga negli specifici disciplinari, la zona di
vinificazione verrebbe a corrisponde con quella delimitata di
produzione delle uve, essendo peraltro scaduta il 31 dicembre 2012 la
deroga prevista dal citato art. 6, par. 4, 2° capoverso, che
consentiva l'espletamento delle operazioni in questione anche al di
fuori delle immediate vicinanze della zona di produzione delimitata;
Ritenuto, al fine di non pregiudicare l'attivita' economica dei
sopra citati produttori interessati, di procedere con carattere
d'urgenza alla modifica dei disciplinari delle citate IGP per
inserire la richiamata deroga, per consentire di effettuare, a
partire dalla corrente vendemmia, la vinificazione nelle aree
amministrative limitrofe alla zona di produzione delimitata,
consentendo ai soggetti rappresentanti i produttori delle IGP in
questione ed a questa Amministrazione di avvalersi della procedura
transitoria di cui al citato art. 73, par. 2, del Reg. CE n.
607/2009;
Vista la lettera circolare n. 30202 del 25 luglio 2013, indirizzata
alle Regioni ed alle Organizzazioni di categoria vitivinicole, con la
quale questo Ministero ha impartito i criteri procedurali per la
presentazione delle istanze relative alla modifica dei disciplinari
in questione;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011 concernente
l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP
consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi
alla previsione degli elementi di cui all'art. 118 quater, par. 2,
del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi
fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi
dell'art. 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n.
1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo
fascicolo tecnico della IGP «Lazio»;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, del citato decreto
ministeriale 30 novembre 2011, ai sensi del quale i disciplinari
consolidati ed i relativi fascicoli tecnici dei vini DOP e IGP
italiani, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il fascicolo
tecnico della IGP «Lazio», sono stati inoltrati alla Commissione
U.E., entro il 31 dicembre 2011, conformemente alla procedura di cui
all'art. 70 bis del Reg. CE n. 607/2009, e sono stati pubblicati sul
sito internet del Ministero - Sezione Qualita' e Sicurezza - Vini DOP
e IGP;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012,
n. 41, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27
febbraio 2013, n. 105, rubricato «Regolamento recante organizzazione
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a
norma dell'art. 2, comma 10-ter del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17 settembre 2013;
Tenuto conto della recente riorganizzazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali e nelle more della
emanazione dei decreti attuativi conseguenti al D.P.C.M. 27 febbraio
2013, n. 105, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 218 del
17/9/2013;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2013,
registrato dalla Corte dei Conti il 6 settembre 2013, reg. 9, fgl. n.
150, con il quale e' stato conferito al prof. avv. Gianluca Maria
Esposito l'incarico di Capo del Dipartimento delle politiche
competitive, della qualita' agroalimentare e della pesca del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
successivamente confermato con Decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 2013 in corso di registrazione;
Vista la domanda presentata, ai sensi dell'art. 73, par. 2, del
citato Reg. (CE) n. 607/2009, in data 12 novembre 2013 dalla Regione
Lazio, quale soggetto richiedente legittimato che a suo tempo ha
presentato a questo Ministero il disciplinare consolidato della IGT
dei vini Lazio» che e' stato approvato con il citato D.M. 30 novembre
2011, intesa ad ottenere la modifica dell'art. 5 del disciplinare di
produzione della predetta IGT «Lazio», al fine di inserire la deroga
per consentire la vinificazione o elaborazione dei relativi prodotti
vitivinicoli nell'ambito del territorio amministrativo della
limitrofa Provincia di Terni, conformemente all'art. 6, par. 4, lett.
b) del Reg. CE n. 607/2009, tenuto conto del fatto che in tale area
era consentita tradizionalmente la vinificazione di tale IGT, anche a
partire dai superi di resa derivanti dalla DOC interregionale
«Orvieto», la cui area di vinificazione ricade sul territorio delle
Province di Viterbo e Terni;
Considerato che a seguito dell'esame della predetta domanda da
parte di questo Ministero, conformemente alla richiamata procedura
semplificata di cui all'art. 73, par. 2, del citato Reg. (CE) n.
607/2009, e' risultato che la citata richiesta di modifica del
disciplinare e' risultata conforme all'art. 6, par. 4, lett. b) dello
stesso Reg. (CE) n. 607/2009;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla modifica dell'art. 5
del disciplinare di produzione dei vini ad Indicazione Geografica
Tipica «Lazio» in accoglimento della predetta domanda;
Ritenuto altresi' di dover pubblicare sul sito internet del
Ministero la modifica del disciplinare in questione, apportando la
conseguente modifica al disciplinare di produzione consolidato del
vino IGP «Lazio» cosi' come approvato con il citato D.M. 30 novembre
2011, e di dover comunicare la modifica in questione alla Commissione
U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla
Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del
Regolamento (CE) n. 1234/2007, tramite il sistema di informazione
messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70
bis, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) n. 607/2009;
Decreta:
Art. 1
1. All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione
Geografica Tipica «Lazio», consolidato con le modifiche introdotte
per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui
all'art. 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007,
cosi' come approvato con il D.M. 30 novembre 2011 richiamato in
premessa, il comma 2 e' sostituito con il seguente testo:
«Tuttavia e' consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b,
del Regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni siano effettuate
anche nell'intero territorio amministrativo della limitrofa Provincia
di Terni».
Art. 2
1. La modifica al disciplinare consolidato della IGP «Lazio», di
cui all'art. 1, sara' inserita sul sito internet del Ministero e
comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del
relativo fascicolo tecnico gia' trasmesso alla stessa Commissione
U.E., ai sensi dell'art. 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento
(CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in
premessa.
2. La modifica di cui all'art. 1 e' applicabile a decorrere dalla
campagna vendemmiale 2013/2014 e nei confronti delle eventuali scorte
di prodotti vitivinicoli provenienti dalle campagne vendemmiali
precedenti.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 19 novembre 2013
Il capo dipartimento: Esposito