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Legge 10 febbraio 1992 n-164 nuova disciplina vini

Pubblicato da disciplinare
Categoria : Legislazione Argomenti : tutela vini

Leggi a tutela dei viniDenominazione di origine e indicazione geografica tipica
Per denominazione di origine dei vini si intende il nome geografico di una zona viticola particolarmente vocata utilizzato per designare un prodotto di qualità e rinomato, le cui caratteristiche sono connesse all'ambiente naturale ed ai fattori umani.

Legge 10 febbraio 1992, n. 164: Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini.
(Pubblicato nel Suppl. Ord. alla G.U. n. 47 del 26 febbraio 1992)

CAPO I
NORME GENERALI - CLASSIFICAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE, DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE E AMBITO DI APPLICAZIONE


Art. 1 - Denominazione di origine e indicazione geografica tipica
1. Per denominazione di origine dei vini si intende il nome geografico di una zona viticola particolarmente vocata utilizzato per designare un prodotto di qualità e rinomato, le cui caratteristiche sono connesse all'ambiente naturale ed ai fattori umani.
2. Per indicazione geografica tipica dei vini si intende il nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva.
3. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche sono riservate ai mosti e ai vini, alle condizioni previste dalla presente legge.
4. Le "bevande di fantasia a base di vino", le "bevande di fantasia provenienti dall'uva", i succhi non fermentati della vite, i prodotti vitivinicoli aromatizzati, nonchè i vini frizzanti gassificati ed i vini spumanti gassificati non possono utilizzare denominazioni d'origine e indicazioni geografiche tipiche nella loro designazione e presentazione.

Art. 2 - Utilizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche
1. Le denominazioni di origine e le loro sottozone, nonchè le indicazioni geografiche tipiche di cui all'art. 1 sono utilizzate per designare vini appartenenti ad una pluralità di produttori, fatte salve le situazioni giuridiche acquisite in base al previgente ordinamento. In casi eccezionali, tenuto conto delle specifiche particolarità ambientali di singole microzone, anche se ricadenti in un'unica proprietà, che diano un prodotto d'interesse nazionale altamente qualitativo anche ai fini della promozione dell'immagine del vino italiano all'estero, può riconoscersi ai vini il nome della sottozona ed un disciplinare di produzione autonomo con regolamentazione più restrittiva nell'ambito di una denominazione di origine o di una indicazione geografica tipica esistente o di una nuova di interesse diffuso. Nella designazione, il nome di detta sottozona può precedere o seguire quello della denominazione di origine o della indicazione geografica tipica. Per il riconoscimento della sottozona, il Comitato nazionale di cui all'art.17 delibera con la maggioranza dei tre quarti dei componenti.
2. Il nome geografico, che costituisce la denominazione di origine o l'indicazione geografica tipica, e le altre menzioni riservate non possono essere impiegati per designare prodotti similari o alternativi a quelli definiti al comma 1 nè, comunque, essere impiegati in modo tale da ingenerare, nei consumatori, confusione nella individuazione dei prodotti.

Art. 3 - Classificazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche
1. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche di cui all'art.
1, con riguardo ai prodotti di cui alla presente legge, si classificano in:
a) denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG);
b) denominazione di origine controllata (DOC);
c) indicazioni geografiche tipiche (IGT).
2. I mosti ed i vini possono utilizzare le DOCG, le DOC e le IGT.
3. Le DOCG e le DOC sono le menzioni specifiche tradizionali utilizzate
dall'Italia per designare i VQPRD (vini di qualità prodotti in regioni
determinate). I vini possono altresì utilizzare le denominazioni seguenti:
VSQPRD (vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate) come
regolamentati dalla Comunità economica europea (CEE); VLQPRD (vini
liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate); VFQPRD (vini frizzanti di
qualità prodotti in regioni determinate). Le definizioni della CEE sono
aggiuntive e non sostitutive delle menzioni italiane.
4. La menzione IGT può essere sostituita dalla menzione "Vin de pays" per i
vini prodotti in Val d'Aosta, di bilinguismo francese, e dalla menzione
"Landweine" per i vini prodotti in provincia di Bolzano, di bilinguismo tedesco.

Art. 4 - Ambiti territoriali
1. Per DOCG e DOC si intendono i nomi geografici e le qualificazioni
geografiche delle corrispondenti zone di produzione, usati per designare i vini
di cui all'art. 1 le cui caratteristiche dipendono dalle condizioni naturali,
correlate alla vocazione vitivinicola.
2. All'atto del riconoscimento della denominazione e della delimitazione
dell'area viticola, le zone di produzione di cui al comma 1 possono
comprendere, oltre al territorio indicato con la denominazione di origine,
anche territori adiacenti o vicini, quando in essi esistano analoghe condizioni
ambientali, gli stessi vitigni e siano praticate le medesime tecniche colturali,
purchè i vini prodotti e commercializzati da almeno un decennio abbiano
uguali caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche.
3. Nell'ambito di una zona di produzione possono sussistere aree più ristrette,
denominate sottozone, aventi specifiche caratteristiche ambientali o
tradizionalmente note, designate con specifico nome geografico o storicogeografico, anche con rilevanza amministrativa, purchè espressamente
previste e più rigidamente disciplinate nel disciplinare di produzione e purchè
vengano associate alla relativa denominazione di origine. Le sottozone delle
DOC possono essere promosse a DOCG separatamente o congiuntamente alla
DOC principale.
4. Le denominazioni di origine possono essere seguite, dopo la dicitura DOCG
o DOC, da nomi di vitigni, menzioni specifiche, riferimenti a particolari
tecniche di vinificazione e qualificazioni specifiche del prodotto. Le predette
menzioni aggiuntive devono essere previste dal disciplinare di produzione.
Sull'uso dei nomi dei vitigni nella designazione e presentazione delle DOCG e
delle DOC sono ammesse deroghe se giustificate da comprovati motivi storici
ed economici e purchè previste dal disciplinare. L'impiego del nome di vitigno
per vini IGT deve essere approvato con apposito decreto del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste sentito il Comitato nazionale di cui all'art. 17, ed
è abbinato solo ai nomi geografici di zone viticole di ampiezza rilevante.

Art. 5 - Specificazioni e menzioni
1. La specificazione "classico" è riservata ai vini non spumanti della zona di
origine più antica ai quali può essere attribuita una regolamentazione
autonoma anche nell'ambito della stessa DOCG e DOC. Per il Chianti classico
questa zona storica è quella delimitata con decreto interministeriale del 31
luglio 1932.
2. La menzione "riserva" è attribuita ai vini non spumanti che siano stati
sottoposti ad un periodo di invecchiamento appositamente previsto dal
disciplinare di produzione e, di norma, non inferiore a due anni. Il disciplinare,
oltre ad altre eventuali modalità, deve stabilire l'obbligo dell'indicazione
dell'annata in etichetta e le regole del suo mantenimento in caso di tagli fra
vini di annate diverse.
3. La menzione "novello" è riservata ai vini rispondenti alle condizioni, alle
caratteristiche ed ai requisiti previsti in materia dalla legislazione italiana e
della CEE.
4. Con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentiti le regioni
interessate ed il Comitato nazionale di cui all'art. 17, possono essere modificati
i requisiti e le condizioni attualmente previsti per l'utilizzazione delle menzioni
aggiuntive, fatta eccezione per la specificazione "classico", ai fini
dell'applicazione delle norme di recepimento della normativa della CEE o di
particolari esigenze connesse all'evoluzione del settore.

Art. 6 - Coesistenza di vini diversi nell'ambito di una stessa denominazione di origine
1. E' consentito che più DOCG o DOC facciano riferimento allo stesso nome
geografico anche per contraddistinguere vini diversi, purchè le zone di
produzione degli stessi comprendano il territorio definito con detto nome
geografico.
2. E' consentito che, nell'ambito di una denominazione di origine coesistano
vini diversi DOCG o DOC purchè i vini DOCG:
a) siano prodotti in sottozone o nell'intera area di una DOC individuata con
specifico nome geografico o siano prodotti con vitigni inclusi in distinto albo
dei vigneti di cui all'art. 15; le sottozone devono essere delimitate e
regolamentate da disciplinari di produzione più restrittivi ed avere albi dei
vigneti distinti;
b) ovvero riguardino tipologie particolari derivanti da una specifica piattaforma
ampelografica o metodologia di elaborazione;
c) ovvero riportino congiuntamente o disgiuntamente il nome della zona e della
sottozona o del vitigno, a seconda della disciplina specifica.
3. La menzione "vigna" seguita dal toponimo può essere utilizzata soltanto
nella presentazione e designazione dei vini DOCG e DOC ottenuti dalla
superficie vitata che corrisponde al toponimo, definita nell'albo dei vigneti di
cui all'art. 15 e rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve
prevista all'art. 16, a condizione che la vinificazione delle uve corrispondenti
avvenga separatamente.

Art. 7 - Zona di produzione di vini ad indicazione geografica tipica e cambiamento di classificazione
1. Le menzioni geografiche che definiscono le indicazioni geografiche tipiche
devono essere utilizzate per contraddistinguere i vini aventi caratteristiche
derivanti da zone di produzione, anche comprendenti le aree DOCG o DOC,
normalmente di ampia dimensione viticola designate con il nome geografico
relativo o comunque indicativo della zona in conformità della normativa
italiana e della CEE sui vini IGT. La zona di produzione di un vino IGT deve
comprendere un ampio territorio viticolo che presenti uniformità ambientale e
conferisca caratteristiche omogenee al vino stesso, e per il quale sussista un
interesse collettivo al riconoscimento del vino in esso prodotto.
2. Con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste possono essere
stabilite norme transitorie e deroghe aventi carattere di eccezionalità, previo
parere delle regioni interessate e del Comitato nazionale di cui all'art. 17.
3. E' consentita la coesistenza in una stessa area di produzione di più vini a
denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica, anche derivanti
dagli stessi vigneti, a condizione che a cura dell'avente diritto venga operata
annualmente, secondo le prescrizioni dei relativi disciplinari di produzione, la
scelta vendemmiale riferita a ciascuna superficie iscritta separatamente ad
ogni albo dei vigneti o ad ogni elenco delle vigne di cui all'art. 15. Tale scelta
può riguardare denominazioni di pari o inferiore livello, ricadenti nella stessa
zona di produzione.
4. Nel caso sia stata operata la scelta vendemmiale ai sensi del comma 3, la
resa massima di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), non può comunque
superare il limite più restrittivo tra quelli stabiliti dai differenti disciplinari di
produzione.
5. E' consentito successivamente per i mosti e per i vini ottenuti il passaggio
dal livello di classificazione più elevato a quelli inferiori (da DOCG a DOC a
IGT). E' inoltre consentito il passaggio sia da DOCG ad altra DOCG, sia da
DOC ad altra DOC, sia da una IGT ad altra IGT, purché le denominazioni di
origine e le indicazioni geografiche, per le quali si effettua il passaggio
orizzontale, si trovino nella medesima area viticola ed il prodotto abbia i
requisiti prescritti per la denominazione prescelta e quest'ultima sia
territorialmente più estesa rispetto a quella di provenienza. La riclassificazione
può essere effettuata a cura del detentore, nel rispetto della regolamentazione
dell'Unione europea, e deve, per ciascuna partita, essere comunicata all'ufficio
dell'Ispettorato repressione frodi competente per territorio e alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura competente prima della relativa
annotazione obbligatoria nei registri [1] .
6. I nomi geografici o parte di essi e le sottozone usati per designare vini
DOCG o DOC non possono comunque essere usati per designare vini IGT.
7. La possibilità di utilizzare nomi corrispondenti a frazioni o comuni o zone
amministrativamente definite o sottozone, localizzati all'interno della zona di
produzione dei vini DOCG o DOC, è consentita per le produzioni classificate
nelle DOCG o DOC, a condizione che sia espressamente prevista una lista
positiva nei disciplinari di produzione dei singoli vini di cui trattasi e deve
avvenire nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite con apposito
decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
8. Il taglio tra due o più mosti o vini DOCG, DOC o IGT diversi comporta la
perdita del diritto all'uso della denominazione di origine per il prodotto
ottenuto che può tuttavia essere classificato come vino IGT qualora ne abbia le
caratteristiche.
9. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su parere delle
regioni interessate, sentito il Comitato nazionale di cui all'art. 17, può essere
autorizzato in via transitoria, per un periodo non superiore a cinque anni,
l'uso di una IGT già riconosciuta collegata al nome di nuovi vitigni, per i quali
sia stata superata la fase della sperimentazione e sia stata presentata la
richiesta di riconoscimento a livello di vitigni raccomandati o autorizzati.
Qualora detti vitigni siano stati autorizzati dalla CEE, l'uso della relativa IGT
diviene definitivo.
(1) Comma sostituito dall'art. 1, comma1, L. 16 giugno 1998, n. 193 e, successivamente, modificato dall'art. 11,
comma 1, L. 27 marzo 2001, n. 122.

CAPO II

RICONOSCIMENTO E MODALITA' DI GESTIONE DEI
RIFERIMENTI GEOGRAFICI

Art. 8 - Riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche. Approvazione dei disciplinari di produzione
1. Le DOCG sono riservate ai vini già riconosciuti DOC da almeno cinque anni
che siano ritenuti di particolare pregio, in relazione alle caratteristiche
qualitative intrinseche, rispetto alla media di quelle degli analoghi vini così
classificati, per effetto dell'incidenza di tradizionali fattori naturali, umani e
storici e che abbiano acquisito rinomanza e valorizzazione commerciale a
livello nazionale ed internazionale.
2. Le DOC e le IGT sono riservate alle produzioni di cui all'art. 1 che
corrispondano alle condizioni ed ai requisiti stabiliti, per ciascuna di esse, nei
relativi disciplinari di produzione.
3. Il riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche e la delimitazione delle rispettive zone di produzione
vengono effettuati contestualmente all'approvazione dei relativi disciplinari di
produzione, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste previo
conforme parere del Comitato nazionale di cui all'art. 17, sentite le regioni
interessate.
4. Le DOCG e le DOC possono essere precedute da un nome geografico più
ampio, anche di carattere storico, tradizionale o amministrativo [1] . I singoli
vini conservano la loro identità e la possibilità di tale utilizzazione deve essere
espressamente approvata con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, su conforme parere della regione interessata, sentito il Comitato
nazionale di cui all'art. 17.
5. Il riconoscimento di DOCG deve prevedere una disciplina viticola ed
enologica di norma più restrittiva rispetto a quella della DOC e progressiva con
il passaggio a sottozone od a comuni.
6. Il decreto ministeriale di cui al comma 3 fissa la data di entrata in vigore
delle norme contenute nel disciplinare di produzione e può, se necessario,
prevedere disposizioni di carattere transitorio.
7. L'uso delle DOCG e delle DOC non è consentito per i vini ottenuti sia
totalmente che parzialmente da vitigni che non siano stati classificati fra i
raccomandati e gli autorizzati o che derivino da ibridi interspecifici tra la Vitis
vinifera ed altre specie americane od asiatiche.
8. E' altresì vietato su tutto il territorio italiano impiegare le uve da tavola per
ottenere vini a denominazione di origine o a indicazione geografica tipica.
9. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche decadono
quando il relativo vino è addizionato all'estero da altro vino in qualsiasi misura
e di qualsiasi provenienza, anche se tale pratica è ammessa dalla normativa
del Paese nel quale si effettua o nel quale il prodotto ottenuto è imbottigliato.
(1) Per l'utilizzo del nome geografico "Sardegna", vedil'art. unico, D.M. 30 marzo 2001.

Art. 9 - Revoca del riconoscimento delle denominazioni di origine e delleindicazioni geografiche tipiche
1. Il riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche può essere revocato:
a) quando la DOCG, la DOC o la IGT non sia stata attivata entro il triennio
successivo alla data di entrata in vigore delle norme contenute nel disciplinare
di produzione;
b) quando per cinque anni consecutivi i produttori iscritti all'albo dei vigneti di
cui all'art. 15 non abbiano presentato denunce di produzione delle uve ai sensi
dell'art. 16 o nel complesso della zona vi sia stata una scarsa utilizzazione
della denominazione, e, di norma, quando essa sia stata inferiore al 35 per
cento della superficie iscritta all'albo per le DOCG ed inferiore al 15 per cento
per le DOC; dal computo di dette percentuali sono esclusi i vigneti iscritti
all'albo che da almeno tre anni consecutivi non siano stati oggetto di denuncia
di produzione delle uve e che devono pertanto essere cancellati dall'albo dei
vigneti;
c) quando per tre anni consecutivi non siano rispettati i disciplinari di
produzione, in ordine ai parametri previsti, per più del 50 per cento dei vigneti
iscritti agli albi dei vigneti o agli elenchi delle vigne di cui all'art. 15; a tal fine,
il Comitato nazionale di cui all'art. 17 è autorizzato a promuovere i controlli da
effettuarsi da parte degli uffici dell'Ispettorato repressione frodi e delle regioni
competenti per territorio.
2. La revoca di una denominazione di origine, quando si verifichino una o più
delle condizioni di cui al comma 1, è disposta con decreto del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste previo parere della regione competente e del
Comitato nazionale di cui all'art. 17. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
stabilisce, con proprio decreto, le norme occorrenti per la salvaguardia delle
situazioni da considerare conformi a provvedimenti ed atti pregressi.
3. I terreni vitati già iscritti all'albo dei vigneti per vini della denominazione di
origine revocata, ove ne sussistano le condizioni, possono, su richiesta degli
interessati, essere iscritti all'albo di altra denominazione di origine o
nell'elenco delle vigne per vini di una indicazione geografica tipica.
4. In caso di produttori responsabili di frodi riguardanti l'origine del prodotto o
di sofisticazioni vinicole o di impianti illegittimi, il giudice che accerta il fatto
può disporre la sospensione da uno a tre anni o la revoca dell'uso delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche, con la
conseguente cancellazione dagli albi dei vigneti o dagli elenchi delle vigne e
dagli albi degli imbottigliatori di cui all'art. 11. In casi di particolare gravità, il
giudice può, d'ufficio o su istanza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
procedere in via cautelare alla sospensione a tempo determinato dell'uso delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche ed alla
conseguente sospensione dell'iscrizione agli albi dei vigneti, agli elenchi delle
vigne ed agli albi degli imbottigliatori.

Art. 10 - Disciplinari di produzione
1. Nei disciplinari di produzione dei vini DOCG e DOC, proposti dai consorzi
volontari autorizzati di cui all'art. 19, comma 3, ovvero dagli interessati, ed
approvati col decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di cui all'art.
8, comma 3, devono essere stabiliti:
a) la denominazione di origine;
b) la delimitazione della zona di produzione delle uve; sono esclusi i territori
non vocati alla qualità; tali esclusioni sono verificate da una Commissione
composta da membri del Comitato nazionale di cui all'art. 17, coadiuvata dagli
organismi tecnici e, ove esistenti, dai comitati vitivinicoli delle regioni
competenti;
c) la resa massima di uva e di vino ad ettaro, sulla base dei risultati
quantitativi e qualitativi del quinquennio precedente, di una documentata
perizia giurata di tre esperti viticoli di chiara fama o di un documentato parere
tecnico della regione competente; i limiti di resa di uva e di vino ad ettaro
possono essere differenziati per varietà, sottozone, comuni e frazioni. La
tolleranza massima di detti limiti di resa non può superare il 20 per cento,
oltre il quale tutta la produzione decade dalla denominazione più elevata e può
rientrare, ove ne sussistano le condizioni, in quella sottostante oppure in una
IGT corrispondente, su rivendicazione espressa dal produttore ai sensi dell'art.
16, comma 1. Tale esubero della resa del 20 per cento non può essere
commercializzato come vino DOCG o DOC. Le regioni, su proposta dei consorzi
volontari di cui all'art. 19, delegati ai sensi dell'art. 16, comma 3, e dei consigli
interprofessionali di cui all'art. 20 e sulla base di controlli effettuati dal
competente ufficio dell'Ispettorato repressione frodi sulla compatibilità tra
titolo alcolometrico volumico minimo naturale e produzione unitaria di uva,
possono annualmente aumentare sino ad un massimo del 20 per cento le rese
massime di uva e di vino stabilite dal disciplinare, ma solo in annate
climaticamente favorevoli. Nelle annate sfavorevoli, le regioni devono ridurre le
rese massime consentite sino al limite reale dell'annata, sempre sulla base di
dati oggettivi forniti dai competenti uffici dell'Ispettorato repressione frodi. Su
proposta dei predetti consorzi volontari delegati e consigli interprofessionali, la
regione può annualmente ridurre la resa ad ettaro di vino classificabile come
vino DOCG o DOC, per conseguire l'equilibrio di mercato. Per i nuovi impianti
relativi alla produzione di vino DOCG è obbligatorio prevedere la densità
minima di ceppi per ettaro;
d) il titolo alcolometrico volumico minimo naturale potenziale delle uve alla
vendemmia, sulla base dei risultati del precedente decennio, distinto per
vitigno, sottozona, comune e frazione, avuto riguardo alle norme previste dalla
CEE per le zone viticole comunitarie per quanto attiene i VQPRD (DOCG-DOC)
ed i vini da tavola (IGT); nell'ambito di uno stesso territorio, detto titolo
naturale deve essere progressivamente più elevato per i vini IGT, DOC e
DOCG; nel rispetto dei regolamenti della CEE, le regioni possono annualmente
consentire un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore di mezzo
grado a quello stabilito dal disciplinare;
e) le caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche del vino, nonchè il titolo
alcolometrico volumico minimo richiesto al consumo;
f) le condizioni di produzione ed in particolare le caratteristiche naturali
dell'ambiente, quali il clima, il terreno, la giacitura, l'altitudine, l'esposizione,
nonchè la composizione ampelografica dei vigneti destinati alla produzione
delle uve nell'ambito dei vitigni raccomandati e autorizzati, la densità di
impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura, il divieto di pratiche di
forzatura;
g) le modalità dell'esame chimico-organolettico prescritto dalla CEE per tutti i
VQPRD e quelle del successivo esame organolettico, partita per partita, nella
fase dell'imbottigliamento;
h) l'eventuale periodo minimo di invecchiamento in recipienti di legno e di
affinamento in bottiglia;
i) l'eventuale imbottigliamento in zone delimitate.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste possono essere
stabiliti ulteriori elementi da includere facoltativamente nei disciplinari.
3. I disciplinari possono essere modificati su documentata istanza degli
organismi interessati, alla quale deve essere allegata la bozza di nuovo
disciplinare, nonchè su proposta della regione competente o del Comitato
nazionale di cui all'art. 17.
4. Le richieste di modifica devono essere corredate:
a) da una perizia giurata redatta da esperti particolarmente competenti in
materia o da un documentato parere della regione competente, qualora le
richieste riguardino la zona di produzione, la resa di vino per ettaro, la base
ampelografica, il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve, le
forme di allevamento, le tecniche colturali ed enologiche. La perizia giurata o il
parere tecnico della regione competente devono far riferimento a dati
sperimentali di almeno cinque anni di ricerche ed attestare l'obiettività e la
validità della richiesta;
b) da un'analisi chimico-fisica che attesti l'assenza di influenze negative su
campioni di vini ottenuti nel rispetto delle modifiche richieste;
c) da un'analisi organolettica, corredata da apposita relazione della
commissione di degustazione competente per territorio di cui all'art. 13,
comma 2, che attesti il miglioramento organolettico del prodotto ovvero la
sussistenza dei requisiti richiesti allo stesso livello medio dei vini già prodotti,
sempre su campioni di vini ottenuti nel rispetto delle modifiche richieste;
d) dal parere della regione interessata.
5. Il Comitato nazionale di cui all'art. 17 ha facoltà di nominare commissioni,
composte da membri del Comitato stesso e da esperti esterni, per effettuare le
verifiche necessarie ai fini delle modifiche proposte.
6. Per la richiesta di modifiche ai disciplinari di produzione si osservano le
disposizioni previste per il riconoscimento delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche.
7. Nei disciplinari di produzione dei vini IGT, approvati col decreto del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste di cui all'art. 8, comma 3, sono stabiliti:
a) l'indicazione geografica e gli eventuali nomi di vitigni o menzioni aggiuntive;
b) la delimitazione della zona di produzione delle uve;
c) i vitigni che concorrono alla formazione della piattaforma ampelografica;
d) le tipologie enologiche, ivi comprese quelle relative al colore;
e) la resa massima di uva per ettaro;
f) il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve;
g) la gradazione alcolometrica minima al consumo del vino;
h) la resa uva-vino;
i) le eventuali pratiche correttive autorizzate.

Art. 11 - Albo degli imbottigliatori
1. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, emana, ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un
regolamento per l'istituzione e la tenuta dell'albo degli imbottigliatori di
ciascun vino DOCG, DOC e IGT.

Art. 12 - Modalità e procedure per il riconoscimento delle DOCG, DOC e IGT
1. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce, con
regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della stessa legge n.
400 del 1988, il contenuto delle domande e le procedure per il riconoscimento
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche e di
approvazione o modifica dei relativi disciplinari di produzione, nonchè le
modalità ed i termini di presentazione.
2. Per l'espressione del parere sull'approvazione o la revoca delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche, ovvero sulla
modifica dei disciplinari di produzione, è richiesta la maggioranza dei tre
quarti dei presenti del Comitato nazionale di cui all'art. 17.

CAPO III
ANALISI CHIMICO-FISICA ED ESAME ORGANOLETTICO

Art. 13 - Analisi chimico-fisica ed esame organolettico
1. I vini prodotti nel rispetto delle norme previste per la designazione e
presentazione delle DOCG e delle DOC e degli specifici disciplinari di
produzione, nella fase della produzione, secondo le norme della CEE, ai fini
dell'utilizzazione delle rispettive denominazioni di origine, devono essere
sottoposti ad una preliminare analisi chimico-fisica e ad un esame
organolettico. Per i vini DOCG, inoltre, l'esame organolettico deve essere
ripetuto, partita per partita, nella fase dell'imbottigliamento. La certificazione
positiva dell'analisi e dell'esame, è condizione per l'utilizzazione della DOCG e
della DOC.
2. L'analisi chimico-fisica di cui al comma 1 è effettuata, su richiesta degli
interessati, dalla competente camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura; l'esame organolettico di cui allo stesso comma 1 è effettuato, su
richiesta degli interessati da presentare alla suddetta camera di commercio, da
apposite commissioni di degustazione istituite con decreto del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste presso ciascuna camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura detentrice degli albi dei vigneti ai sensi
dell'art. 15 [1] .
3. Le commissioni di cui al comma 2 devono essere composte da tecnici ed
esperti degustatori in rappresentanza delle categorie professionali interessate
alla produzione e commercializzazione dei vini, scelti nell'ambito di appositi
elenchi tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Esse durano in carica per un periodo massimo di tre anni; i relativi
componenti possono essere riconfermati.
4. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste istituisce con proprio decreto,
presso il Comitato nazionale di cui all'art. 17, commissioni di appello
incaricate della revisione delle risultanze degli esami organolettici
rispettivamente per l'Italia settentrionale, per l'Italia centrale e per l'Italia
meridionale ed insulare.
5. I giudizi delle commissioni di appello sono definitivi.
6. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su parere conforme
del Comitato nazionale di cui all'art. 17, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è adottato, ai sensi dell'art.
17, comma 3, della stessa legge n. 400 del 1988, il regolamento per la
disciplina delle operazioni di prelievo dei campioni e degli esami analiticoorganolettici, nonchè per il funzionamento delle commissioni di degustazione
istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e
di quelle di appello, stabilendo anche i termini per l'effettuazione dei prelievi e
degli esami.
7. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del
commercio con l'estero, con apposito decreto, emana norme riguardanti i
controlli cui devono essere sottoposti i vini italiani prima di essere esportati e
quelli presenti sul mercato estero. Con lo stesso decreto sono stabilite le
occorrenti misure per la protezione delle denominazioni di origine dalle
imitazioni e dalle usurpazioni che possano verificarsi all'estero.
8. Fino all'istituzione delle commissioni previste dai commi 2 e 4 e
all'emanazione del regolamento di cui al comma 6, continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti in materia.
(1) A norma dell'art. 3, comma10, D.L. 23 settembre 1994, n. 547, soggetti ammessi a richiedere l'operato delle
commissioni di degustazione di cui alle presenti disposizioni, sono tenuti al pagamento preventivo alla competente
camera di commercio, di una somma commisurata al quantitativo di prodotto sottoposto a certificazione. Per
l'ammontare delle relative somme, anni 2001 e 2002, vediil D.M. 21 dicembre 2000 e il D.M. 3 dicembre 2001.

CAPO IV
RILEVAZIONE E GESTIONE DELLE SUPERFICI ABILITATE E DENUNCE DI PRODUZIONE

Art. 14 - Denuncia delle superfici vitate
1. I conduttori di vigneti devono denunciare ai competenti uffici regionali, ai
fini della costituzione del catasto dei vigneti DOCG, DOC e IGT, la superficie
dei terreni vitati, con allegata planimetria dei vigneti in scala 1:25.000,
destinati a produrre vini DOCG, DOC e IGT.
2. Il catasto dei vigneti di cui al comma 1 è parte integrante dell'anagrafe
vitivinicola regionale istituita ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 18 giugno
1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462.
3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con proprio decreto le
modalità per la denuncia di cui al comma 1.
4. Le regioni trasmettono al Ministero dell'agricoltura e delle foreste copia della
denuncia delle superfici vitate e della relativa planimetria dei vigneti, gli
aggiornamenti e le risultanze degli accertamenti.

Art. 15 - Albo dei vigneti ed elenco delle vigne
1. Per ciascun vino a denominazione di origine, i rispettivi terreni vitati
devono, su denuncia dei conduttori interessati, essere iscritti in un apposito
albo dei vigneti per vini a denominazione di origine, contraddistinto dalla
rispettiva denominazione di origine e dalla sottozona, se prevista dal
disciplinare di produzione, dal vitigno o dalle altre tipologie disciplinate.
2. I terreni vitati destinati alla produzione di vini ad indicazione geografica
tipica devono essere denunciati e iscritti negli speciali elenchi delle vigne per
vini ad indicazione geografica tipica.
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è adottato, ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento per la
disciplina dell'iscrizione nell'albo dei vigneti e nell'elenco delle vigne,
dell'aggiornamento degli stessi e della loro tenuta presso le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.

CAPO V
RIVENDICAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA

Art. 16 - Denuncia di produzione delle uve e denuncia generale della produzione vitivinicola
1. La rivendicazione delle denominazioni di origine e della indicazione
geografica tipica è effettuata, da parte del conduttore del vigneto, in periodo di
vendemmia, mediante la denuncia di produzione delle uve o la dichiarazione di
produzione.
2. La denuncia delle uve destinate alla produzione di vino a denominazione
d'origine o ad indicazione geografica tipica deve essere presentata,
contestualmente alla denuncia generale della produzione vitivinicola, a cura
dei conduttori interessati, al comune competente per territorio che trasmette le
denunce stesse, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di
presentazione, alle competenti camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura.
3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previa verifica
documentale dell'esattezza dei dati contenuti nella denuncia di produzione
delle uve, rilasciano, nel termine di trenta giorni, le relative ricevute al
conduttore che ha presentato la denuncia. Per tale compito le predette camere
di commercio possono avvalersi dei consorzi volontari di cui all'art. 19
appositamente delegati o delle associazioni dei produttori legalmente
riconosciute. Il contenuto, i limiti e le modalità della delega sono determinati
dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto.
4. Contestualmente alle operazioni di cui al comma 3, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura provvedono a comunicare alle regioni
interessate e ad immettere nel sistema informativo nazionale del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, ai fini dei controlli demandati al Comitato
nazionale di cui all'art. 17, i dati relativi alla denuncia di produzione delle uve
presentata ed alla certificazione DOCG, DOC e IGT rilasciata.
5. Al fine di assicurare la rispondenza tra i dati contenuti nella denuncia
presentata dai conduttori e la effettiva produzione ottenuta, le regioni, sentite
le categorie dei produttori, i consorzi volontari delegati di cui al comma 3 del
presente articolo ed i consigli interprofessionali di cui all'art. 20 e fatto salvo
quanto disposto dall'art. 10, devono annualmente:
a) determinare le rese medie unitarie indicative delle DOCG e delle DOC, nel
rispetto delle gradazioni minime naturali delle uve e sulla base dell'andamento
climatico e di altre eventuali condizioni di coltivazione;
b) determinare la produzione massima classificabile DOCG e DOC, anche in
rapporto alle proposte delle categorie produttrici, dei consorzi volontari
autorizzati di cui all'art. 19, comma 3, e dei predetti consigli interprofessionali
relative all'equilibrio da conseguire fra domanda ed offerta;
c) accertare, in collaborazione con i competenti uffici dell'Ispettorato
repressione frodi, che la produzione totale di uva per ettaro dei vigneti
destinati alle produzioni DOCG e DOC non superi il limite di tolleranza
massimo del 20 per cento oltre la resa di vino ad ettaro massima prevista da
ciascuna disciplinare di produzione per essere destinata a DOCG e a DOC.
Nelle annate eccezionalmente favorevoli le regioni possono aumentare le rese
unitarie nella misura ed alle condizioni previste dall'art. 10, comma 1, lettera
c), nonchè ridurre le stesse alla realtà produttiva nelle annate non favorevoli.
6. I competenti uffici dell'Ispettorato repressione frodi devono annualmente
controllare il rispetto dei limiti massimi di resa e dei titoli alcolometrici
volumici minimi naturali di ciascuna denominazione di origine e di ciascuna
indicazione geografica tipica ed inviare una relazione documentata, con i
risultati dei rilievi, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al Comitato
nazionale di cui all'art. 17, al termine del periodo vendemmiale di ogni anno.
7. I vini per i quali siano state presentate le denunce e le dichiarazioni di cui al
comma 1 ai fini della loro denominazione di origine che, pur non avendo
ancora acquisito tutte le caratteristiche per l'immissione al consumo, siano
commercializzati all'esterno della zona di vinificazione decadono dal diritto alla
denominazione.
8. Nelle zone in cui coesistono sullo stesso territorio diverse denominazioni di
origine aventi compatibilità di piattaforma ampelografica e nelle quali può
essere esercitata in vendemmia l'opzione di cui all'art. 7, la denuncia di
produzione delle uve deve avvenire conformemente a quanto stabilito
annualmente dalle regioni e dai relativi disciplinari di produzione.
9. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste è adottato, ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento per la
disciplina dei termini e della modulistica concernente le denunce o le
dichiarazioni di cui al comma 1, delle relative modalità di presentazione, degli
adempimenti demandati ai conduttori dei terreni vitati interessati, nonchè
delle attività degli enti e degli organismi interessati per l'applicazione della
disciplina sulle DOCG, DOC e IGT relativa alla denuncia ed al controllo della
produzione.

CAPO VI
ISTITUZIONE DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI

Art. 17 - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini
1. Entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella
Gazzetta Ufficiale il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni
d'origine di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio
1963, n. 930, è sostituito dal "Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini", cui compete la tutela e la valorizzazione delle denominazioni
d'origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini italiani.
2. Il Comitato è organo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed ha
competenza consultiva, propositiva ed esecutiva su tutti i vini designati con
nome geografico.
3. Il Comitato è composto da una sezione interprofessionale, costituita dal
Presidente e dai componenti di cui al comma 5, e da una sezione
amministrativa, costituita da personale dipendente dal Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, che svolge anche i compiti di segreteria.
4. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste.
5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono nominati i
componenti della sezione interprofessionale del Comitato secondo la seguente
ripartizione:
a) due funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
b) un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
c) un funzionario del Ministero del commercio con l'estero;
d) un funzionario dell'Istituto nazionale per il commercio estero;
e) sei membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 12
della legge 23 agosto 1988, n. 400, in rappresentanza delle regioni e delle
province autonome [1] ;
f) un membro scelto fra tre designati dall'Unione nazionale delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, in rappresentanza delle
camere stesse;
g) un membro scelto fra tre designati dall'Accademia della vite e del vino;
h) due membri esperti particolarmente competenti in materia di viticoltura e di
enologia;
i) due membri scelti fra quattro designati dall'Associazione enotecnici italiani e
dall'Ordine nazionale assaggiatori vino;
l) un membro scelto fra tre designati dall'Unione nazionale delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, in rappresentanza dei consigli
interprofessionali di cui all'art. 20;
m) un membro scelto fra tre designati dalla Federazione nazionale dei consorzi
volontari di cui all'art. 19, in rappresentanza dei consorzi stessi;
n) un membro scelto fra tre designati dai consigli interprofessionali di cui
all'art. 20;
o) tre membri, di cui uno per l'Italia settentrionale, uno per l'Italia centrale e
uno per l'Italia meridionale e insulare, scelti fra sei designati dalle
organizzazioni sindacali degli agricoltori;
p) sei membri, di cui due per l'Italia settentrionale, due per l'Italia centrale e
due per l'Italia meridionale e insulare, scelti fra dodici designati dalle
organizzazioni professionali dei coltivatori diretti maggiormente
rappresentative a livello nazionale;
q) tre membri scelti fra sei designati dalle unioni nazionali riconosciute dei
produttori vitivinicoli;
r) due membri in rappresentanza delle cantine sociali e cooperative agricole
produttrici, scelti fra quattro designati dalle associazioni nazionali riconosciute
di assistenza e tutela del movimento cooperativo;
s) un membro scelto fra tre designati dalle organizzazioni sindacali degli
industriali vinicoli;
t) un membro scelto fra tre designati dalle organizzazioni sindacali dei
commercianti grossisti vinicoli;
u) un membro scelto fra tre designati dalle organizzazioni sindacali degli
esportatori vinicoli;
v) un membro particolarmente competente in materia di produzione di vini
speciali, scelto fra quattro designati dalle competenti organizzazioni sindacali;
z) un membro scelto fra tre designati dall'Unione nazionale consumatori.
6. [2]
7. Il Presidente ed i componenti di cui al comma 5 durano in carica cinque
anni e possono essere riconfermati per non più di due volte.
8. Il Comitato:
a) esprime il proprio parere nelle materie di cui alla presente legge, formulando
e proponendo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste disciplinari di
produzione dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica
tipica, proponendo strategie di intervento;
b) propone, anche d'ufficio, la modifica o la revoca delle denominazioni di
origine o delle indicazioni geografiche tipiche riconosciute e dei loro
disciplinari di produzione;
c) collabora con i competenti organi statali e regionali all'osservanza della
presente legge e dei disciplinari di produzione relativi ai prodotti con
denominazione di origine o con indicazione geografica tipica;
d) promuove iniziative in materia di studi e propaganda per una migliore
produzione e per una più estesa divulgazione dei prodotti di cui alla presente
legge;
e) tiene rapporti con altri organismi esteri e nazionali operanti nel settore delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche;
f) interviene in Italia e all'estero a tutela delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche, nei modi previsti dalle leggi e dai trattati
internazionali;
g) svolge ogni altro incarico ad esso affidato nelle materie di cui alla presente
legge;
h) svolge controlli qualitativi e di classificazione di vini DOCG, DOC e IGT,
avvalendosi delle commissioni di degustazione di cui all'art. 13, comma 2;
i) promuove attività di controllo per una corretta produzione, trasformazione e
commercializzazione dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica tipica;
l) promuove e coordina, in collaborazione con le regioni, le indagini relative alla
natura, alla composizione e alle rese dei vigneti, nonchè alla composizione
analitica dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica;
m) formula proposte sull'applicazione delle norme in materia di analisi
chimico-fisiche e di esami organolettici dei vini italiani a denominazione di
origine e ad indicazione geografica tipica.
9. Il Comitato può costituirsi, per conto e previa autorizzazione del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, parte civile nei procedimenti penali aventi ad
oggetto frodi sull'origine e provenienza geografica dei vini di cui alla presente
legge. Il Comitato può altresì intervenire nei giudizi civili, ai sensi dell'art. 105,
secondo comma, del codice di procedura civile, per far valere il proprio
interesse alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche.
10. Il Comitato è legittimato ad agire in giudizio, per conto e previa
autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a tutela dei
viticoltori interessati nei confronti di soggetti privati e pubblici che, con agenti
inquinanti od altri fattori ovvero attraverso l'abusivo esercizio di servitù,
rechino pregiudizio alle coltivazioni dei vigneti nonchè alla qualità ed
all'immagine dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica
tipica.
11. Le spese annuali per il funzionamento del Comitato e per l'adempimento
dei suoi compiti istituzionali, sono poste a carico dell'apposito capitolo di
spesa dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
12. Per il funzionamento del Comitato si osservano, in quanto applicabili, le
norme del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1965, n. 1675.
(1) Lettera modificata dall'art. 5, comma1, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 348.
(2) Comma abrogato dall'art. 5, comma3, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 348.

Art. 18 - Sezione amministrativa e segreteria del Comitato nazionale
1. La sezione amministrativa del Comitato nazionale di cui all'art. 17 è retta da
un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e svolge le
occorrenti attività amministrative e tecniche ed ogni altro incarico conferitogli
dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dallo stesso Comitato.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste è adottato, ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento per la
composizione, l'organizzazione ed il funzionamento della segreteria del
Comitato, tenuto conto di quanto stabilito dal decreto del Presidente della
Repubblica 22 novembre 1965, n. 1675.

CAPO VII
CONSORZI VOLONTARI DI TUTELA E CONSIGLI INTERPROFESSIONALI PER LE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE

Art. 19 - Consorzi volontari di tutela [1]
1. Per ciascuna denominazione di origine o indicazione geografica tipica
possono essere costituiti consorzi volontari di tutela con l'incarico della tutela,
valorizzazione e cura generale degli interessi relativi alle DOCG, DOC e IGT.
Essi hanno inoltre compiti di proposta per la disciplina regolamentare delle
rispettive DOCG, DOC e IGT nonchè compiti consultivi nei riguardi della
regione e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in
materia di gestione degli albi dei vigneti e degli elenchi delle vigne, di denunce
di produzione delle uve e dei vini, di distribuzione dei contrassegni di cui
all'art. 23 e di quant'altro di competenza delle regioni e dei predetti enti
camerali in materia di vini a denominazione d'origine e ad indicazione
geografica tipica. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato
nazionale di cui all'art. 17, può, con proprio decreto, affidare l'incarico di
collaborare, secondo modalità stabilite dallo stesso decreto, alla vigilanza
sull'applicazione della presente legge nei confronti dei propri affiliati, ai
consorzi volontari che:
a) siano rappresentativi di almeno il 40 per cento dei produttori e della
superficie iscritta all'albo dei vigneti per vini di una DOCG o DOC o all'elenco
delle vigne per vini di una IGT, ovvero, nel caso di DOC riguardanti
esclusivamente vini spumanti o liquorosi, di almeno il 50 per cento della
produzione;
b) siano retti da statuti che consentano l'ammissione, senza discriminazione,
di viticoltori, singoli o associati, vinificatori e imbottigliatori autorizzati e che
garantiscano la loro rappresentanza nel consiglio di amministrazione;
c) dispongano di strutture e risorse adeguate ai compiti;
d) non gestiscano nè direttamente nè indirettamente marchi collettivi o attività
di tipo commerciale o promozionale concernenti i soli associati.
2. E' consentita la costituzione di consorzi volontari per più denominazioni di
origine o indicazioni geografiche tipiche nel caso in cui le zone di produzione
dei vini interessati siano in tutto o in parte coincidenti e riflettano la
situazione di cui all'art. 7.
3. I consorzi volontari costituiti in conformità alle disposizioni della presente
legge possono, su loro richiesta, essere autorizzati a svolgere le attività di cui
all'art. 21 con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il
Comitato nazionale di cui all'art. 17.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 può essere revocata o sospesa qualora
vengano meno, in tutto o in parte, le condizioni e i requisiti in base ai quali
l'autorizzazione stessa è stata concessa.
(1) Per l'affidamento ai consorzi di tutela del controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate, vediil D.M. 29 maggio 2001.

Art. 20 - Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche
1. Qualora per una DOCG, una DOC o una IGT non sia costituito un consorzio
volontario di tutela ai sensi dell'art. 19, presso ciascuna camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, detentrice di uno o più albi dei vigneti ed
elenchi delle vigne, è istituito, per ciascuna denominazione di origine o
indicazione geografica tipica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il consiglio interprofessionale per la denominazione di origine o
l'indicazione geografica tipica, nominato dalla giunta della predetta camera di
commercio territorialmente competente. Esso è composto, per un terzo, da
rappresentanti del settore viticolo e, per due terzi, da rappresentanti dei settori
della trasformazione e del commercio, ivi compresi i viticoltori, i vinificatori e
gli imbottigliatori, singoli o associati, in proporzione alla effettiva quota di
prodotto rispettivamente trasformato e commercializzato. Nei casi di DOCG,
DOC o IGT ricadenti in più province, devono istituirsi consigli interprovinciali,
aventi sede nella provincia produttrice di maggiori quantitativi e composti da
esponenti di tutte le province interessate.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono stabilite le
modalità di designazione dei rappresentanti di cui al comma 1, nonchè quelle
inerenti al funzionamento e all'autofinanziamento dell'attività dei consigli
interprofessionali.
3. Il consiglio interprofessionale è istituzionalmente preposto alla tutela, alla
valorizzazione ed alla cura in generale degli interessi relativi alla DOCG, DOC
o IGT. Esso ha inoltre compiti di proposta per la disciplina regolamentare della
rispettiva DOCG, DOC o IGT, nonchè compiti consultivi nei riguardi della
regione e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in
materia di gestione degli albi dei vigneti e degli imbottigliatori, dell'elenco delle
vigne, di controllo dei vigneti e delle denunce di produzione delle uve e dei vini,
della distribuzione dei contrassegni di cui all'art. 23, e di quant'altro di
competenza delle regioni e dei predetti enti camerali in materia di vini a
denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica.
4. Il consiglio interprofessionale è sciolto e cessa dalle sue funzioni
contestualmente alla costituzione del consorzio volontario di tutela per la
medesima denominazione di origine o indicazione geografica tipica che abbia i
requisiti richiesti all'art. 19, comma 1.
5. E' consentita la costituzione di un unico consiglio interprofessionale per più
denominazioni di origine o indicazioni geografiche tipiche nel caso in cui le
zone di produzione dei vini interessati siano in tutto o in parte coincidenti e
riflettano la situazione di cui all'art. 7.

Art. 21 - Attività dei consorzi volontari e dei consigli interprofessionali
1. I consorzi volontari autorizzati ai sensi dell'art. 19, comma 3, e i consigli
interprofessionali di cui all'art. 20 hanno il compito di organizzare e coordinare
le attività delle categorie interessate alla produzione ed alla
commercializzazione di ciascuna denominazione di origine o indicazione
geografica tipica, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, ai fini della
tutela e della valorizzazione delle denominazioni o indicazioni stesse.
2. L'attività dei consorzi e dei consigli di cui al comma 1, si svolge:
a) a livello tecnico, per assicurare corrispondenza tra gli adempimenti operativi
cui sono tenuti i produttori e le norme dei disciplinari di produzione;
b) a livello amministrativo, per assicurare la tutela della denominazione o
indicazione dal plagio, dalla sleale concorrenza, dall'usurpazione e da altri
illeciti, anche costituendosi parte civile nei procedimenti penali di cui all'art.
17, comma 9, d'intesa con le regioni.
3. Ai consorzi ed ai consigli di cui al comma 1 è altresì conferito il compito:
a) di collaborare con le regioni nei compiti loro assegnati nel settore della
viticoltura a denominazione di origine o ad indicazione geografica tipica;
b) di attuare tutte le misure per valorizzare le denominazioni di origine e le
indicazioni geografiche tipiche, sotto il profilo tecnico e dell'immagine.
4. I funzionari dei consorzi e dei consigli di cui al comma 1 sono tenuti a dare
comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste di qualsiasi
irregolarità riscontrata nell'esercizio delle loro funzioni di vigilanza sull'uso
delle denominazioni e delle indicazioni per la cui tutela i rispettivi organismi
sono costituiti. Restano in ogni caso salvi i poteri di vigilanza spettanti al
Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed alle altre pubbliche amministrazioni
in base all'ordinamento vigente.
5. I consorzi ed i consigli di cui al comma 1 sono coordinati dal Comitato
nazionale di cui all'art. 17 e devono osservare le direttive del Comitato stesso.
6. Le modificazioni degli statuti dei consorzi volontari autorizzati sono
sottoposte al preventivo esame del Comitato nazionale di cui all'art. 17, per la
successiva approvazione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
7. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono stabilite le
condizioni per consentire ai consorzi volontari di ottenere l'incarico di
collaborare nella vigilanza di cui all'art. 19, comma 1, nonchè le condizioni per
consentire ai consorzi volontari ed ai consigli interprofessionali di svolgere le
attività indicate nel presente articolo. [1]
(1) Per l'attuazione delle presenti disposizioni, vediil D.M. 4 giugno 1997, n. 256.

CAPO VIII
DISPOSIZIONI SULLA DESIGNAZIONE E PRESENTAZIONE DEI VINI

Art. 22 - Designazione e presentazione dei vini
1. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste disciplina con proprio decreto, in
conformità alla normativa della CEE, le modalità di designazione e
presentazione per le etichette da apporre sulle bottiglie e sugli altri recipienti
contenenti vino, di capacità non superiore a cinque litri.

Art. 23 - Recipienti dei vini e contrassegno di Stato
1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono stabiliti il
colore, la forma, la tipologia, la capacità, i materiali e le chiusure dei recipienti
nei quali sono confezionati i vini a denominazione di origine.
2. La tappatura "a fungo" e a "gabbietta" è riservata ai vini spumanti, salvo
deroghe giustificate dalla tradizione e che comportino comunque una
differenziazione del confezionamento fra vini spumanti e frizzanti della stessa
origine.
3. I vini DOCG devono essere immessi al consumo in bottiglia o in altri
recipienti di capacità non superiore a cinque litri, muniti, a cura delle ditte
imbottigliatrici, di un contrassegno di Stato, applicato in modo tale da
impedire che il contenuto possa essere estratto senza l'inattivazione del
contrassegno stesso. Esso è fornito di una serie e di un numero di
identificazione e deve unificarsi con il contrassegno IVA.
4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con
quello delle finanze, sono stabilite le caratteristiche, le diciture nonchè le
modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione ed il controllo dei
contrassegni, il cui prezzo non può essere superiore al costo di produzione,
maggiorato del 20 per cento. Il prezzo è fissato entro il 31 dicembre di ogni
anno per l'anno successivo.
5. Il provento della vendita dei contrassegni affluisce all'entrata del bilancio
dello Stato.

Art. 24 - Impiego delle denominazioni geografiche
1. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di riconoscimento, le
denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche non possono
essere usate se non in conformità a quanto stabilito nei decreti medesimi.
2. A partire dalla stessa data di cui al comma 1 è vietato qualificare,
direttamente o indirettamente, i prodotti che portano la denominazione di
origine o l'indicazione geografica tipica in modo non espressamente consentito
dai decreti di riconoscimento.
3. Non si considera impiego di denominazione di origine, al fine della presente
legge, l'uso di nomi geografici inclusi in veritieri nomi propri, ragioni sociali
ovvero in indirizzi di ditte, cantine, fattorie e simili. Nei casi in cui detti nomi
contengano in tutto o in parte termini geografici riservati ai vini DOCG, DOC e
IGT o possano creare confusione con essi, è fatto obbligo che i caratteri usati
per indicarli non superino i tre millimetri di altezza per due di larghezza ed in
ogni caso non siano superiori ad un quarto, sia in altezza che in larghezza, di
quelli usati per la denominazione del prodotto e per l'indicazione della ditta o
ragione sociale del produttore, commerciante o imbottigliatore, con
l'osservanza di quanto stabilito ai sensi dell'art. 10.
4. Il riconoscimento di una denominazione di origine o di una indicazione
geografica tipica esclude la possibilità di impiegare i nomi geografici utilizzati
per designare marchi e comporta l'obbligo per i nomi propri aziendali di
minimizzare i caratteri come previsto al comma 3. Per i marchi più antichi e
rinomati e per nuove denominazioni di origine, il Ministro dell'agricoltura e
delle foreste può, con proprio decreto, concedere una deroga sulla
minimizzazione dei caratteri per un massimo di 10 anni.
4-bis. Salvo il disposto dell'art. 2, comma 2, in caso di denominazioni di
origine, o di indicazioni geografiche omonime, il riconoscimento può essere
accordato a ciascuna di esse. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali determina le condizioni pratiche che, introducendo idonei elementi di
differenziazione, siano atte a consentire che i produttori interessati ricevano
un trattamento equo e che i consumatori non siano tratti in inganno. [1]
5. Il riconoscimento di una denominazione di origine esclude la possibilità di
impiegare la denominazione stessa come indicazione geografica tipica.
6. L'uso, effettuato con qualunque modalità, su etichette, recipienti,
imballaggi, listini, documenti di vendita, di una indicazione di vitigno o
geografica per i vini DOCG, DOC e IGT costituisce dichiarazione di conformità
del vino alla indicazione e denominazione usata.
7. Non sono considerati denominazioni di origine o indicazioni geografiche
tipiche, ai soli fini dell'etichettatura, i nomi di persone, i nomi comuni ed i
nomi esclusivamente catastali o toponomastici, qualora non
contraddistinguano tradizionalmente i vini di una specifica zona di
produzione, non siano espressamente riservati ad un vino DOCG, DOC o IGT
e, comunque, non siano tali da ingenerare, nei consumatori, confusione nella
individuazione dei prodotti.
8. I nomi di aziende viticole, singole o associate, coincidenti con il nome della
rispettiva località, anche solo catastale, sono riconosciuti come indicazioni
geografiche non tipiche ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, del regolamento CEE
n. 2392/89 del Consiglio del 24 luglio 1989, ai soli fini della facoltà di
utilizzare le menzioni previste dall'art. 2, paragrafo 3, lettere c), d), f) ed h),
primo e terzo alinea, del citato regolamento CEE n. 2392/89. E' comunque
escluso, per queste indicazioni geografiche, l'impiego in etichetta dei nomi di
vitigni.
(1) Comma aggiunto dall'art. 10, comma1, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 198, a sua volta abrogato dall'art. 246, comma 1,
lett. ff), D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

Art. 25 - Vini frizzanti
1. I vini frizzanti gassificati diversi dai VQPRD definiti al punto 18 dell'allegato
I del regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio del 16 marzo 1987, non
possono utilizzare nella loro designazione e presentazione nomi geografici o
nomi di vitigni.
2. I vini frizzanti possono utilizzare nella loro designazione e presentazione
nomi geografici, e nomi di vitigni solo se in abbinamento ad un nome
geografico.
3. I nomi geografici utilizzati possono identificarsi con un nome geografico
attribuito ad un vino IGT o ad un vino DOCG o DOC come unica tipologia o
anche in presenza di altre tipologie nell'ambito della stessa denominazione.
4. Alle procedure per l'utilizzo o per il riconoscimento dei nomi geografici e di
altre menzioni aggiuntive si applicano le stesse disposizioni previste per le
DOCG, le DOC e le IGT.
5. Per i vini frizzanti che utilizzano un termine geografico la designazione deve
essere completata da una delle menzioni: "IGT", "DOC", "DOCG"
conformemente alla categoria di appartenenza e secondo le norme previste
dalla presente legge in materia di presentazione e di designazione di tali vini.

Art. 26 - Vini liquorosi
1. Per la designazione e la presentazione dei vini liquorosi diversi dai VQPRD
possono essere utilizzati gli stessi nomi geografici autorizzati per i vini IGT o
già riconosciuti DOCG o DOC qualora le suddette tipologie siano tradizionali
ed espressamente previste e regolamentate nell'ambito delle rispettive
denominazioni.
2. E' altresì consentito regolamentare o riconoscere autonomamente le
suddette tipologie come vini IGT o vini DOCG o DOC.
3. Fatte salve le eccezioni previste dalla normativa della CEE, è in ogni caso
obbligatorio, in sede di designazione, specificare espressamente l'indicazione
merceologica dei rispettivi prodotti.

CAPO IX
CONCORSI ENOLOGICI E DISTINZIONI

Art. 27 - Concorsi enologici
1. I vini di cui alla presente legge, che utilizzano nella propria designazione e
presentazione nomi geografici nei termini e con le modalità previsti, possono
partecipare a concorsi enologici organizzati da enti definiti organismi
ufficialmente autorizzati al rilascio di distinzioni dal Ministero dell'agricoltura
e delle foreste, sentito il Comitato nazionale di cui all'art. 17.
2. Le partite dei prodotti di cui al comma 1, opportunamente individuate e
controllate, che abbiano superato gli esami organolettici e che possiedano i
requisiti previsti negli appositi regolamenti di concorso, possono fregiarsi di
distinzioni nei limiti previsti dal quantitativo di vino accertato prima del
concorso.
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è adottato, ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento per la
disciplina del riconoscimento degli organismi di cui al comma 1, della
partecipazione al concorso ivi compresa la composizione delle commissioni di
degustazione, del regolamento di concorso, nonchè del rilascio, gestione e
controllo del corretto utilizzo delle distinzioni attribuite.

CAPO X
SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 28 - Violazioni nell'uso delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il
consumo con menzioni geografiche che definiscono le indicazioni geografiche
tipiche, vini che non hanno i requisiti richiesti dall'art. 7 per l'uso di tali
indicazioni, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire un
milione a lire sei milioni per ettolitro o frazioni di ettolitro di prodotto [1] .
2. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il
consumo con denominazione d'origine vini che non hanno i requisiti richiesti
per l'uso di tale denominazione, è punito con la reclusione fino ad un anno e
con la multa da lire tre milioni a lire diciotto milioni per ogni ettolitro o
frazione di ettolitro di prodotto [1] .
3. Chiunque contraffà o altera i contrassegni di cui all'art. 23, comma 3, o
introduce nel territorio dello Stato, o acquista, detiene o cede ad altri ovvero
usa contrassegni alterati o contraffatti, è punito con la reclusione da sei mesi
a tre anni e con la multa da lire un milione a lire trenta milioni [1] .
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano al commerciante che
vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini DOCG,
DOC o IGT in confezioni originali, salvo che il commerciante non abbia
concorso nel reato.
5. Chiunque usa le denominazioni di origine per vini che non hanno i requisiti
richiesti per l'uso di tali denominazioni, premettendo le parole "tipo", "gusto",
"uso", "sistema" e simili o impiega maggiorativi, diminutivi od altre
deformazioni delle denominazioni stesse o comunque fa uso di indicazioni,
illustrativi o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente, è punito con
l'arresto fino a due mesi e con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni.
Le stesse pene si applicano anche quando le suddette parole o le
denominazioni alterate sono poste sugli involucri, sugli imballaggi, sulle carte
di commercio ed in genere sui mezzi pubblicitari [1] .
6. Chiunque adotta denominazioni di origine ovvero indicazioni geografiche
tipiche come ragione sociale o come "ditta", "cantina", "fattoria" o loro indirizzi
è punito con l'ammenda da lire un milione a lire dodici milioni. La disposizione
si applica dopo due anni dalla data di entrata in vigore del decreto di
riconoscimento della DOCG, DOC o IGT adottata [1] .
(1) Per la depenalizzazione delle ipotesi di reato previste dal presente comma, vedil'art. 2, comma1, lett. b), D.Lgs. 30
dicembre 1999, n. 507.

Art. 29 - Omissioni di denunce e falsità
1. Chiunque omette di presentare la denuncia di cui all'art. 15, commi 1 e 2, è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
un milione a lire sei milioni per ogni ettaro o frazione di ettaro superiore a
dieci are cui l'omessa denuncia si riferisce.
2. Chiunque, essendo tenuto alle denunce di cui all'art. 16, commi 1 e 2,
dichiari un quantitativo di uva o di vino maggiore di quello effettivamente
prodotto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire un milione a lire sei milioni per ogni quintale denunciato in
eccedenza.

Art. 30 - Violazioni in materia di etichettatura
1. Chiunque vìola le disposizioni del decreto ministeriale di cui all'art. 22,
relative alle modalità di designazione e presentazione per le etichette da
apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a cinque
litri contenenti vino DOCG, DOC o IGT, è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei
milioni.

Art. 31 - Sanzioni accessorie [1]
1. La condanna per alcuna delle violazioni di cui agli articoli 28, 29 e 30
importa la pubblicazione del provvedimento su due giornali tra i più diffusi
nella regione, dei quali uno quotidiano ed uno tecnico.
2. Nei casi di particolare gravità e di recidiva specifica possono essere disposte
la confisca del prodotto e la chiusura fino a dodici mesi dello stabilimento,
cantina o magazzino di deposito.
(1) Per la depenalizzazione delle ipotesi di reato previste dal presente articolo, vedil'art. 3, D.Lgs. 30 dicembre 1999,
n. 507.

CAPO XI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 32 - Disposizioni transitorie
1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei
regolamenti e nei decreti ministeriali previsti dalla presente legge si osservano,
in quanto applicabili, le disposizioni di cui aidecreti del Presidente della
Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, e 24 maggio 1967, n. 506.
2. Continuano altresì ad applicarsi fino alla data di cui al comma 1 le
disposizioni che, sul piano della generalità e con riguardo ai singoli prodotti,
disciplinano la produzione, la designazione e la commercializzazione di vini di
cui alla presente legge.
3. Trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è
vietato attribuire una indicazione geografica ai vini da tavola non riconosciuti
ad indicazione geografica tipica.
4. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Comitato nazionale di cui all'art. 17 procede d'ufficio alla verifica di tutti i
disciplinari di produzione dei vini DOCG e DOC adottati alla data di entrata in
vigore della presente legge, proponendo, se del caso, le relative modifiche del
disciplinare o le revoche delle denominazioni e pubblicando le proposte nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le procedura e le modalità della
verifica sono disciplinate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, previo parere del Comitato nazionale di cui all'art. 17.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

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