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LEGGE 12 dicembre 2016 numero 238

Pubblicato da disciplinare
Categoria : Legislazione Argomenti : nessuno

LEGGE 12 dicembre 2016, n. 238


* Decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020, art.43 che modifica il testo dell'art. 38 del Testo unico del vino, legge n. 238 del 12 dicembre 2016. Disposizioni applicative
OGGETTO: Decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020, art.43 che modifica il testo dell’art. 38 del Testo unico del vino, legge n. 238 del 12 dicembre 2016. Disposizioni applicative

In relazione alle nuove disposizioni contenute nel Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, pubblicato sul  supplemento alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale - n. 178 del 16 luglio scorso, ed entrato in vigore il 17 luglio scorso, con particolare quelle previste all’art.43 comma 4, lettera d) e e) relative alle modifiche dell’art. 38 della L. n. 238/2016, si forniscono qui di seguito talune disposizioni applicative:


- Articolo 38, comma 7, della legge: il comma viene integrato con l’aggiunta delle parole dopo “le partite medesime”, "fatti salvi eventuali provvedimenti adottati dall'Autorità competente in caso di calamità naturali o condizioni meteorologiche sfavorevoli ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione".
Ne consegue che l’Autorità competente (MIPAAF - DPQAI), nel caso si verifichino le particolari circostanze indicate in tale testo di nuova introduzione, può adottare i provvedimenti di “modifica temporanea” degli specifici disciplinari di produzione DOP o IGP ai sensi della vigente normativa dell’Unione europea, nel rispetto della procedura ivi prevista, previo presentazione della richiesta da parte dei soggetti interessati, al fine di trasferire temporaneamente le partite di mosti e di vini atti a divenire vini DOP o IGP al di fuori della zona di produzione delimitata e comunque in aree
limitrofe;


- Articolo 38, comma 7 bis, della legge: il comma di nuova introduzione così recita: “7- bis. In caso di dichiarazione di calamità naturali ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie, o altre cause di forza maggiore, riconosciute dall'Autorità competente, che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione, è consentito imbottigliare un vino soggetto all'obbligo di cui all'articolo 35, comma 2, lettera c), al di fuori della pertinente zona geografica delimitata”.
Ne consegue che l’Autorità competente (MIPAAF - DPQAI), nel caso si verifichino le particolari circostanze indicate in tale testo di nuova introduzione, può adottare i  provvedimenti di “modifica temporanea” degli specifici disciplinari di produzione DOP o IGP ai sensi della vigente normativa dell’Unione europea, nel rispetto della procedura ivi prevista, previo presentazione della richiesta da parte dei soggetti interessati, al fine poter imbottigliare temporaneamente le partite vini DOP o IGP al di fuori della pertinente zona delimitata.
Gli enti e le associazioni in indirizzo sono invitate da dare la massima diffusione al contenuto della presente e ad assicurarne la puntuale applicazione degli adempimenti ivi prescritti, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela delle DOP e IGP dei vini.

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.

Definizioni contenute nella legge:
a) per «Ministero» e «Ministro» si intendono rispettivamente il Ministero e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
b) per «regioni» si intendono le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
c) con le sigle «DOP» e «IGP» si intendono le espressioni «denominazione di origine protetta» e «indicazione geografica protetta», anche al plurale, come previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 per i prodotti vitivinicoli;
d) con le sigle «DOCG» e «DOC» si intendono le menzioni specifiche tradizionali «denominazione di origine controllata e garantita» e «denominazione di origine controllata» utilizzate dall'Italia per i prodotti vitivinicoli a DOP;
e) con la sigla «DO» si intendono in maniera unitaria le sigle «DOCG» e «DOC»;
f) con la sigla «IGT» si intende la menzione specifica tradizionale «indicazione geografica tipica» utilizzata dall'Italia per i prodotti vitivinicoli a IGP; con la sigla «IG» si intende l'espressione «indicazione geografica», comprensiva delle sigle IGT e IGP;
g) per «SIAN» si intende il sistema informativo agricolo nazionale, di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194;
h) per «schedario viticolo» si intende lo strumento previsto dall'articolo 145 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dal regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, parte
integrante del SIAN nonche' del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) e dotato di un sistema di identificazione geografica (GIS), contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo;  
i) con la sigla «ICQRF» si intende il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari del Ministero;
l) per «ufficio territoriale» si intende l'ufficio territoriale dell'ICQRF competente per il luogo ove ha sede lo stabilimento o il deposito dell'operatore obbligato o interessato, salvo ove altrimenti
specificato;
m) per «registro nazionale delle varieta' di viti» si intende il registro istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164;
n) per «prodotti vitivinicoli» si intendono i prodotti indicati nell'allegato I, parte XII, al regolamento (UE) n. 1308/2013 e quelli elencati all'articolo 11 della presente legge, salvo ove altrimenti specificato;
o) per «fascicolo aziendale» si intende il fascicolo costituito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503;
p) per «prodotti vitivinicoli aromatizzati» si intendono i prodotti definiti dall'articolo 3 del regolamento (UE) n. 251/2014.

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