Legislazione sul vino e sui prodotti tutelati

Legge 10 febbraio 1992 n-164 nuova disciplina vini

Categoria : Legislazione Argomenti : tutela vini

Leggi a tutela dei viniDenominazione di origine e indicazione geografica tipica
Per denominazione di origine dei vini si intende il nome geografico di una zona viticola particolarmente vocata utilizzato per designare un prodotto di qualità e rinomato, le cui caratteristiche sono connesse all'ambiente naturale ed ai fattori umani.

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LEGGE 12 dicembre 2016 numero 238

Categoria : Legislazione Argomenti : nessuno

LEGGE 12 dicembre 2016, n. 238


* Decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020, art.43 che modifica il testo dell'art. 38 del Testo unico del vino, legge n. 238 del 12 dicembre 2016. Disposizioni applicative
OGGETTO: Decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020, art.43 che modifica il testo dell’art. 38 del Testo unico del vino, legge n. 238 del 12 dicembre 2016. Disposizioni applicative

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Miele della Lunigiana Dop - Controlli effettuati da Bioagricert Srl

Miele della Lunigiana

Bioagricert Srl con sede in Casalecchio di Reno (BO), Via dei Macabraccia n. 8/3-4-5 è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la denominazione di origine protetta Miele della Lunigiana, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 1845 del 22 ottobre 2004

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Mombaruzzo IG - Richiesta per il riconoscimento

Mombaruzzo IG

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola comunica  che la richiesta per il riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola
«Mombaruzzo» (provincia di Asti) e' conforme alle disposizioni di cui ai decreti ministeriali 21 dicembre 1977, 5 agosto  1982 e 9 dicembre 1983 per quanto concerne l'indicazione geografica Mombaruzzo, mentre non ricorrono i presupposti e le condizioni di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 9 dicembre 1983 per il riferimento al nome del vitigno Barbera N.

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Mozzarella di Bufala Campana Dop - Separazione degli stabilimenti di produzione 2013

Mozzarella di Bufala Campana Dop

A decorrere dal 30 giugno 2013 agli operatori inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana che producono il formaggio Mozzarella di Bufala Campana nonche' i sottoprodotti o derivati della stessa materia prima, inclusa la ricotta, in stabilimenti esclusivamente dedicati a tali produzioniè vietata la produzione in tali stabilimenti di altri tipi di formaggi o  preparati alimentari .  All'interno degli stabilimenti che lavorano Mozzarella di Bufala Campana DOP  e' vietata la detenzione e lo stoccaggio di materie prime e cagliate diverse da latte e cagliate  bufaline idonee alle lavorazioni

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