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Leverano Doc - Proposta modifica disciplinare - 1997

Pubblicato da disciplinare
Leverano

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni  geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la  domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini DOC Leverano, ha espresso parere favorevole al suo accoglimento

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO 

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche
dei vini sulla domanda di modifica del disciplinare di produzione
dei vini a denominazione di origine controllata "Leverano".

(GU n.3 del 4-1-1997)
 
 

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del
disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata "Leverano", ha espresso parere favorevole al suo
accoglimento, proponendo - ai fini dell'emanazione del relativo
decreto ministeriale - il testo modificato del disciplinare di
produzione di cui trattasi come di seguito riportato.
Le eventuali istanze e controdeduzioni avverso la seguente
proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere
inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine controllata e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 -
00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.


Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Leverano"


Art. 1.
La denominazione di origine controllata "Leverano" e' riservata ai
vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare di produzione.


Art. 2.
La denominazione di origine controllata "Leverano" rosso e rosato
e' riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi
nell'ambito aziendale la seguente composizione varietale:
Negro amaro non inferiore al 50%;
Malvasia nera di Lecce, Montepulciano e Sangiovese presenti nei
vigneti da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 40%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni con
uve a bacca nera, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di
Lecce, presenti nei vigneti fino ad un massnno del 30%.
La denominazione di origine controllata "Leverano" Negro amaro o
Negramaro rosso e "Leverano" Negro Amaro o Negramaro rosato e'
riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti
dai vigneti costituiti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dalla
corrispondente varieta' di vitigno.
Possono concorrere alla produzione di detti vini anche altri
vitigni con uve a bacca nera, da soli o congiuntamente, raccomandati
e/o autorizzati per la provincia di Lecce, fino ad un massimo del
15%.
La denominazione di origine controllata "Leverano" bianco,
"Leverano" bianco passito e "Leverano" vendemmia tardiva e' riservata
ai vini ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito
aziendale, la seguente composizione varietale:
Malvasia bianca non inferiore al 50%;
Bombino bianco fino ad un massimo del 40%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini anche altri
vitigni con uve a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Lecce, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30%.
La denominazione di origine controllata "Leverano" Malvasia Bianca
e' riservata al vino ottenuto dalla vinificazione delle uve
provenienti dai vigneti costituiti, nell'ambito aziendale, per almeno
l'85% dalla corrispondente varieta' di vitigno.
Possono concorrere alla produzione di detto vino anche altri
vitigni con uve a bacca bianca, da soli o congiuntamente,
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Lecce, fino ad un
massimo del 15%.
Il vino a denominazione di origine controllata "Leverano" rosso
puo' essere prodotto anche nella tipologia Novello.


Art. 3.
Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che
comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Leverano,
ivi compresa la frazione del medesimo interclusa tra i comuni di
Arnesano e Copertino.


Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Leverano"
devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a
conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche
di qualita'.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a
non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.
La produzione di uva ammessa per i vini a denominazione di origine
controllata "Leverano" non deve essere superiore a tonnellate 15 per
ettaro di vigneto in coltura specializzata.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve conferite e da
destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllata devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche'
la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi
restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno
diritto alla denominazione di origine controllata.
La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore
al 70% per tutte le tipologie di vino. Qualora tale resa superi la
percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75% l'eccedenza non avra'
diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite
percentuale decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutto il prodotto.
La resa massima dell'uva in vino finito del "Leverano" Negramaro
rosato non deve essere superiore al 60%; la resa massima dell'uva in
vino finito del "Leverano" bianco passito non deve essere superiore
al 50%.
Gli eventuali superi delle rese dell'uva in vino, derivanti dai
processi delle tipologie indicate nel precedente comma, fino al
raggiungimento del citato limite del 75% non sono destinabili alla
produzione di alcun vino a denominazione di origine controllata ma
possono essere assunte in carico come vini ad indicazione geografica
tipica "Salento" e/o "Puglia" nell'osservanza dei rispettivi
disciplinari di produzione.
La data di inizio della vendemmia delle uve destinate alla
produzione del vino a denominazione di origine controllata "Leverano"
qualificato "Vendemmia tardiva" decorre dal 1 ottobre.


Art. 5.
Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'eventuale
invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate nell'interno
della zona di produzione di cui all'art. 3.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a
denominazione di origine controllata "Leverano" i seguenti titoli
alcolometrici volumici naturali minimi:
"Leverano" bianco 10%;
"Leverano" rosso 10,5%;
"Leverano" rosato 10,5%;
"Leverano" rosso riserva 12%;
"Leverano" bianco passito 12%;
"Leverano" bianco vendemmia tardiva 12%.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
tradizionali leali e costanti, atte a conferire ai vini medesimi le
loro peculiari caratteristiche.
Il vino a denominazione di origine controllata "Leverano" rosso
riserva deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di
almeno 2 anni che decorre dal 1 novembre dell'anno di produzione
delle uve.


Art. 6.
I vini a denominazione di origine controllata "Leverano" all'atto
dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
"Leverano" Rosso Riserva:
colore: dal rosso rubino al granato, tendente ad assumere con
l'invecchiamento riflessi aranciati;
odore: vinoso gradevole con profumo caratteristico;
sapore: asciutto, armonico con delicato fondo amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5%;
acidita' totale minima: 5 grammi per litro;
estratto secco netto minimo: 20 grammi per litro.
"Leverano" Rosso:
colore: dal rosso rubino al granato;
odore: vinoso gradevole con profumo caratteristico;
sapore: asciutto armonico con delicato fondo amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidita' totale minima: 5 grammi per litro;
estratto secco netto minimo: 20 grammi per litro.
"Leverano" Negramaro rosso:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso con eventuali riflessi
tendenti al rosso mattone con l'invecchiamento;
odore: vinoso, etereo, caratteristico;
sapore: pieno, asciutto, vellutato su gradevole fondo amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidita' totale minima: 5 grammi per litro;
estratto secco netto minimo: 20 grammi per litro.
"Leverano" Negramaro rosato:
colore: rosato tendente al cerasuolo tenue;
odore: leggermente vinoso, fruttato se giovane;
sapore: asciutto, vellutato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 5 grammi per litro;
estratto secco netto minimo: 17 grammi per litro.
"Leverano" Rosato:
colore: rosato tendente al cerasuolo tenue, talvolta con lievi
riflessi arancione;
odore: leggermente vinoso, con profumo di fruttato se giovane;
sapore: asciutto, fresco, armonico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 5 grammi per litro;
estratto secco netto minimo: 17 grammi per litro.
"Leverano" Malvasia bianca:
colore: giallo paglierino piu' o meno carico;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, fresco, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidita' totale minima: 5 grammi per litro;
estratto secco netto minimo: 16 grammi per litro.
"Leverano" Bianco:
colore: paglierino piu' o meno carico;
odore: gradevole, leggermente vinoso, delicato;
sapore asciutto, morbido, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidita' totale minima: 5 grammi per litro;
estratto secco netto minimo: 16 grammi per litro.
"Leverano" Novello:
colore: rubino piu' o meno intenso;
odore: vinoso, fruttato;
sapore: asciutto, sapido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
zuccheri riduttori residui: massimo 6 grammi per litro;
acidita' totale minima: 4,5 grammi per litro;
estratto secco netto minimo: 17 grammi per litro.
"Leverano" Bianco Vendemmia Tardiva:
colore: giallo dorato;
odore: intenso, caralleristico;
sapore: vellutato, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15%, di cui almeno
12% svolti e un minimo da svolgere di 3% in alcol potenziale;
acidita' totale minima: 4,5 grammi per litro;
estratto secco netto minimo: 20 grammi per litro.
"Leverano" Bianco Passito:
colore: giallo dorato con tendenza all'ambrato;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: vellutato, gradevolmente amabile o dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15%;
gradazione minima svolta: 12%;
zuccheri riduttori residui: minimo 15 grammi per litro;
acidita' totale mimma: 4,5 grammi per litro;
estratto secco netto minimo: 22 grammi per litro.
E' facolta' del Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini - di modificare, con proprio decreto, i limiti
minimi indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco minimo.


Art. 7.
Il vino a denominazione di origine controllata "Leverano" rosso
puo' portare in etichetta la menzione "riserva" dopo un periodo di
invecchiamento di ventiquattro mesi a decorrere dal 1 novembre
dell'anno della vendemmia, di cui sei mesi di affinamento in
bottiglia di vetro.
Le uve del vino a denominazione di origine controllata "Leverano"
rosso possono essere impiegate anche per la produzione della
tipologia Novello, purche' la vinificazione delle stesse sia condotta
secondo la tecnica della macerazione carbonica del 50%.
Il vino a denominazione di origine controllata "Leverano" bianco
passito puo' essere ottenuto attraverso appassimento su pianta, su
graticci o con disidratazione parziale mediante aria ventilata.


Art. 8.
Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di
origine controllata "Leverano" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare
di produzione ivi compresi gli aggettivi: "superiore", "extra",
"fine", "scelto", "selezionato" e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
E' consentito, altresi', l'uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ad unita'
amministrative, frazioni, aree, zone, localita' delle quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e'
stato ottenuto, nel rispetto della normativa vigente.
Nella designazione del vino a denominazione di origine controllata
"Leverano" puo' essere utilizzata la menzione "vigna" a condizione
che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa
superficie sia distintamente specificata nell'albo dei vigneti, che
la vinificazione e conservazione del vino avvengano in recipienti
separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata
sia nella denuncia delle uve, sia nei registri che nei documenti di
accompagnamento.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino a
denominazione di origine controllata "Leverano" deve figurare
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
I vini a denominazione di origine controllata "Leverano" rosso
riserva, "Leverano" novello, "Leverano" rosato negramaro, "Leverano"
bianco passito e "Leverano" vendemmia tardiva devono essere immessi
al consumo in bottiglie o altri recipienti di materiali tradizionali
e con una capacita' non superiore a litri 1,5.
L'abbigliamento delle bottiglie di vetro e degli altri recipienti
di materiali tradizionali quali ceramica o terracotta, smaltata
internamente, deve essere quello di uso tradizionale e comunque
consono ai caratteri di un vino di qualita' con l'esclusione in ogni
caso del tappo a corona e del tappo a vite.
Per i recipienti di capacita' di 0,350 litri e' conscnta'a la
chiusura con tappo a vite.

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