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Limone di Siracusa Igp - Controlli effettuati da Bioagricert Srl - Autorizzazione 2024

Pubblicato da disciplinare
Limone di Siracusa

Bioagricert Srl con sede in Casalecchio di Reno (BO), Via dei Macabraccia n. 8/3-4-5 è autorizzato ad espletare  le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 del Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la  IGP Limone di Siracusa, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 96 del 3 febbraio 2011.

Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE  FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E DEL CONTRASTO ALLE FRODI AGROALIMENTARI

Autorizzazione all’organismo denominato “Bioagricert Srl” ad effettuare i controlli per la indicazione  geografica protetta “Limone di Siracusa”, registrata in ambito Unione europea.


IL DIRETTORE GENERALE


Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il Regolamento (UE) n. 1143/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024
relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle
specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli;
Visto il Regolamento (UE) n. 96 della Commissione del 3 febbraio 2011 con il quale l’Unione europea
ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta “Limone di Siracusa”;
Visto il Regolamento (UE) n. 1744 della Commissione del 28 settembre 2015 con il quale è stata
approvata la modifica del disciplinare di produzione della denominazione protetta medesima;
Visti gli articoli 38 e 39 del predetto Regolamento (UE) n. 1143/2024, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l’art.
14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei
prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017
relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della
legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla
sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle
autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;
Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2023, recante il “Sistema nazionale di vigilanza sugli organismi
di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste”;

Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente la Banca dati vigilanza;
Visto il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, concernente il “Regolamento recante riorganizzazione del
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’articolo 1, comma 2,
del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n.
74”;
Visto il D.M. n. 47783 del 31 gennaio 2024, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali
non generali e le relative competenze del Ministero, registrato dalla Corte dei conti in data 23 febbraio
2024 al n. 288;
Visto il D.P.C.M. del 07 febbraio 2024, registrato alla Corte dei conti il 06 marzo 2024 al n. 321, con
il quale al dr. Emilio Gatto è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale
della prevenzione e del contrasto delle frodi agroalimentari (DG PREF) del Dipartimento
dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;
Visto il decreto prot. n. 248379 del 28 maggio 2021, pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale “Bioagricert Srl” è stato
autorizzato ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta “Limone di Siracusa”,
registrato in ambito Unione europea;
Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 28 maggio 2021, come
disposto dal decreto sopra citato;
Vista la nota n. 17 del 3 aprile 2024, con la quale il Consorzio di Tutela del Limone di Siracusa ha
confermato “Bioagricert Srl” quale struttura di controllo della indicazione geografica protetta “Limone
di Siracusa”;
Considerato che il piano dei controlli e il tariffario predisposti da “Bioagricert Srl” ed approvati dalla
Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del
consumatore, risultano tuttora applicabili;
Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad espletare le
funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la
indicazione geografica protetta “Limone di Siracusa”;

D E C R E T A


Articolo 1
(Autorizzazione)
“Bioagricert Srl” con sede in Casalecchio di Reno (BO), Via dei Macabraccia n. 8/3-4-5 è autorizzato
ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 del Regolamento (UE) n. 1143/2024,
per la indicazione geografica protetta “Limone di Siracusa”, registrata in ambito Unione europea con
Regolamento (CE) n. 96 del 3 febbraio 2011.


Articolo 2
(Obblighi del soggetto autorizzato)
1. “Bioagricert Srl” per tutta la durata del periodo di validità dell’autorizzazione è tenuto a rispettare le
norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di settore, nonché ad
adempiere a tutte le disposizioni complementari che l’autorità nazionale competente, ove lo ritenga
necessario, decida di impartire.
2. “Bioagricert Srl” non può modificare la compagine sociale e lo statuto senza il preventivo assenso
dell’Amministrazione.
3. “Bioagricert Srl” sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo e il
sistema tariffario.
4. Le variazioni suindicate sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza modifica del
presente decreto.
5. “Bioagricert Srl” comunica all’Amministrazione le modifiche relative alla documentazione di
sistema, al personale ispettivo e alla composizione degli organi collegiali.


Articolo 3
(Decorrenza e durata del provvedimento)
1. L’autorizzazione di cui all’art. 1 ha durata triennale e decorre dal 28 maggio 2024.
2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi
dell’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all’Autorità nazionale
competente, l’intenzione di confermare “Bioagricert Srl” o proporre un nuovo soggetto da scegliersi
tra quelli iscritti nell’elenco di cui all’art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o
l’autorità pubblica da designare.
3. Nel periodo di vigenza dell’autorizzazione “Bioagricert Srl” resterà iscritto nell’elenco degli
organismi privati di controllo di cui all’articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a
meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.


Articolo 4
(Vigilanza)
“Bioagricert Srl” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità
alimentare e dalla Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n.
526.


Articolo 5
(Obblighi di comunicazione)
1. “Bioagricert Srl” comunica in forma telematica, al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela
della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero dell’agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste e alla Regione competente per territorio le quantità di
prodotto certificate nell’anno con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
2. “Bioagricert Srl” trasmetterà i dati relativi alle quantità di prodotto certificate nell’anno a richiesta,
ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi dell’art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in
assenza di tale richiesta, con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
3. “Bioagricert Srl” è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto
ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.


Articolo 6
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
L’inosservanza, da parte di “Bioagricert Srl”, delle disposizioni del presente decreto può comportare la
sospensione o la revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 1, ai sensi dell’articolo 14, comma 4,
della Legge 526/99.


Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste.
Il Direttore Generale
Emilio Gatto
Firmato digitalmente ai sensi (CAD)

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