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Liquirizia di Calabria Dop - Proposta di modifica disciplinare di produzione 2018

Pubblicato da disciplinare
Liquirizia di Calabria Dop

La Denominazione di Origine Protetta «Liquirizia di Calabria» e' riservata esclusivamente alla  liquirizia fresca o essiccata e al suo estratto. Tale liquirizia deve provenire dalle coltivazioni e dallo spontaneo di Glychirrhiza glabra (Fam. Leguminose), nella varieta' denominata in Calabria  «Cordara»

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO 

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta  «Liquirizia di Calabria» (18A01831)

(GU n.64 del 17-3-2018)
 
 



Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha
ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal Regolamento (UE) n.
1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre
2012, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di
produzione della denominazione d'origine protetta «Liquirizia di
Calabria» registrata con Reg. (UE) n. 1072/2011 della Commissione del
20 ottobre 2011.
Considerato che la modifica e' stata presentata dal Consorzio di
tutela della Liquirizia di Calabria D.O.P. - Corso Luigi Fera, 79 -
87100 Cosenza, e che il predetto consorzio e' l'unico soggetto
legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di
produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99.
Considerato altresi' che l'art. 53 del Regolamento (UE) n.
1151/2012 prevede la possibilita' da parte degli Stati membri, di
chiedere la modifica del disciplinare di produzione delle
denominazioni registrate.
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
acquisito inoltre il parere della Regione Calabria circa la richiesta
di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del
disciplinare di produzione della D.O.P. «Liquirizia di Calabria»
cosi' come modificato.
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla
presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle
politiche competitive della qualita' agroalimentare, ippiche e della
pesca - Direzione generale per la promozione della qualita'
agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV - Via XX Settembre n. 20 -
00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta,
dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna
valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione
della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.
Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o
dopo la loro valutazione ai sensi dell'art. 49, paragrafo 3 del
regolamento (UE) n. 1151/2012, ove pervenute, la predetta proposta
sara' notificata, per l'approvazione ai competenti organi comunitari.

Allegato

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «LIQUIRIZIA DI  CALABRIA»


Art. 1.


Denominazione del prodotto

La Denominazione di Origine Protetta «Liquirizia di Calabria» e' riservata esclusivamente alla  liquirizia fresca o essiccata e al suo estratto. Tale liquirizia deve provenire dalle coltivazioni e dallo spontaneo di Glychirrhiza glabra (Fam. Leguminose), nella varieta' denominata in Calabria  «Cordara», e rispondente alle condizioni ed i requisiti stabiliti nel presente Disciplinare di Produzione.


Art. 2.


Descrizione del prodotto

All'atto dell'immissione al consumo la «Liquirizia di Calabria»
DOP si presenta nelle tipologie di seguito indicate:
- Radice fresca
colore giallo paglierino
sapore dolce aromatico intenso e persistente
umidita' ≤ 52%
glicirrizzina ≤ 1,40%
- Radice essiccata
colore dal giallo paglierino al giallo ocra
sapore dolce e fruttato leggermente astringente
umidita' ≤ 12%
glicirrizzina ≤ 5% su s.s.
- Estratto di radice:
colore dal marrone terra bruciata al nero
sapore dolce-amaro, aromatico, intenso e persistente
umidita' compresa tra il 9% e il 15%
glicirrizzina ≤ 6 % su s.s


Art. 3.


Delimitazione area di produzione

La zona di produzione della «Liquirizia di Calabria» D.O.P.
comprende i seguenti comuni:
Provincia di Cosenza: Falconara Albanese; Fiumefreddo Bruzio;
Longobardi; Lago; Belmonte Calabro; San Pietro in Amantea; Amantea;
Aiello Calabro; Serra d'Aiello; Cleto; Campana; Scala Coeli;
Caloveto; Terravecchia; Cariati; Mandatoriccio; Pietrapaola;
Calopezzati; Crosia; Cropalati; Paludi; Rossano; Corigliano Calabro;
Terranova da Sibari; Spezzano Albanese; San Lorenzo del Vallo;
Altomonte; Castrovillari; Cassano Ionio; Civita; Francavilla
Marittima; Villapiana; Trebisacce; Cerchiara di Calabria; Amendolara;
Roseto Capo Spulico; Montegiordano; Rocca Imperiale; Tarsia; Roggiano
Gravina; San Marco Argentano; Cervicati; Torano Castello;
Mongrassano; Cerzeto; San Martino di Finita; Rota Greca; Lattarico;
Bisignano; San Demetrio Corone; Santa Sofia D'Epiro; San Giorgio
Albanese; Luzzi; San Benedetto Ullano; Vaccarizzo Albanese; Montalto
Uffugo; Rose; Rende; San Fili; San Vincenzo la Costa; Marano
Marchesato; Marano Principato; Cosenza; Castrolibero.
Provincia di Catanzaro: Nocera Terinese; Falerna; Gizzeria;
Lamezia Terme; Maida; Iacurso; Cortale; San Pietro a Maida; Curinga;
Caraffa; Catanzaro; Sellia; Sant'Andrea Apostolo; San Sostene;
Cardinale; Davoli; Satriano; Gagliato; Chiaravalle; Soverato;
Petrizzi; Argusto; Montepaone; Gasperina; Montauro; Staletti';
Squillace; Girifalco; Borgia; San Floro; Sellia Marina; Simeri
Crichi; Soveria Simeri; Zagarise; Sersale; Guardavalle; Santa
Caterina dello Ionio; Badolato; Isca sullo Ionio; Cropani;
Botricello; Andali; Belcastro; Marcedusa.
Provincia di Crotone: Isola di Capo Rizzuto; Cutro; Crotone;
Mesoraca; San Mauro Marchesato; Petilia Policastro; Rocca Bernarda;
Cotronei; Scandale; Santa Severina; Rocca di Neto; Strongoli;
Casabona; Belvedere Spinello; Carfizzi; Pallagorio; San Nicola
dell'Alto; Melissa; Ciro'; Ciro' Marina; Umbriatico; Crucoli.
Provincia di Vibo Valentia: Filadelfia; Francavilla Angitola;
Polia; Monterosso; Maierato; Filogaso; Sant'Onofrio; Pizzo; Briatico;
Vibo Valentia; Zambrone; San Costantino Calabro; Parghelia; Tropea;
Drapia; Ricadi; Joppolo; Zaccanopoli; Spilinga; Mileto; San Calogero;
Limbadi; Nicotera; San Gregorio d'Ippona; Francica; Filandari;
Stefanaconi; Cessaniti; Ionadi; Rombiolo; Zungri; Gerocarne;
Capistrano.
Provincia di Reggio Calabria: Condofuri; Montebello Jonico; San
Lorenzo; Melito Porto Salvo; Rogudi; Bova; Palizzi; Brancaleone;
Bivongi; Bruzzano; Ferruzzano; Africo; Caraffa del Bianco; Bianco;
Casignana; Samo; Sant'Agata del Bianco; San Luca; Careri; Benestare;
Antonimina; Staiti; Bovalino; Ardore; Sant'Ilario dello Ionio; Locri;
Portigliola; Gerace; Agnana Calabra; Canolo; Martone; Mammola;
Grotteria; Siderno; Gioiosa Ionica; Marina di Gioiosa Ionica;
Roccella Ionica; San Giovanni di Gerace; Caulonia; Placanica; Riace;
Monasterace; Stignano; Camini; Stilo; Pazzano.


Art. 4.


Origine del prodotto

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata
documentando per ognuna i prodotti in entrata e quelli in uscita. In
questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti
dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali
avviene la produzione, degli agricoltori, dei conferitori, dei
produttori e dei confezionatori, nonche' attraverso la denuncia alla
struttura di controllo dei quantitativi prodotti, e attraverso
l'obbligo per i confezionatori di operare il confezionamento e
l'etichettatura sotto il diretto controllo della struttura di
controllo di cui all'art. 7 del presente disciplinare di produzione,
e' garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone,
fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno
assoggettate al controllo da parte delle strutture di controllo,
secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo
piano di controllo.


Art. 5.


Metodo di ottenimento

Al momento dell'impianto di nuovi liquirizieti va effettuata una
lavorazione profonda e risemina delle talee di radice di liquirizia.
La coltivazione della liquirizia ha il merito di migliorare la
fertilita' del terreno, poiche' e' una pianta azotofissatrice. Il
liquirizieto produce radice ogni 3 o 4 anni, pertanto e' possibile
praticare delle colture intercalari autunno-vernine, che consentono
di avere produzione tutti gli anni. Le colture praticabili insieme
alla liquirizia sono le foraggeree, gli ortaggi e le leguminose.
Nel periodo primaverile e nel periodo autunnale, sul terreno di
coltivazione della liquirizia e' possibile lo sfalcio. Sono
consentite tutte le lavorazioni del terreno necessarie per le
coltivazioni intercalari, purche' non si superino i 20 cm di
profondita'.
E' consentita la raccolta della liquirizia spontanea, che in
Calabria e' rigogliosa ed e' molto diffusa, purche' i predetti
liquirizieti siano iscritti nell'elenco di cui al precedente art. 4
tenuto dall'organismo di controllo. L'attivita' di raccolta non deve
superare i 60 cm di profondita' e l'agricoltore deve dare
comunicazione alla struttura di controllo, almeno 5 giorni prima,
dell'inizio dell'operazione indicando contestualmente la superficie e
le particelle catastali sulla quale opera.
Non e' ammessa la bagnatura delle radici dopo la raccolta.
Le radici sottoposte a taglio e calibratura, andranno
successivamente lavate esclusivamente con acqua, in vasche o
lavatrici.
La radice essiccata prima di essere commercializzata come tale
deve essere sottoposta al processo di essiccazione. Tale operazione
puo' avvenire in luoghi aperti ventilati e soleggiati, in luoghi
chiusi ma ben arieggiati, forni ventilati e appositi essiccatori,
evitando di sottoporre il prodotto a temperature superiori ai 60°C
che ne modificherebbero le caratteristiche.
Le operazioni di produzione devono avvenire nell'areale definito
all'art. 3 al fine di garantire la qualita', il controllo e la
tracciabilita' del prodotto. Tale vincolo trova giustificazione per
motivi di ordine igienico-sanitario. In effetti, la radice di
liquirizia, al momento della raccolta, ha un elevato contenuto in
umidita', in media il 50%. Un substrato cosi' umido favorisce il
rapido sviluppo di una flora microbica fungina. Tale situazione e'
fortemente aggravata nel caso in cui le radici sono trasportate.
Infatti, dalle osservazioni effettuate, e' emerso che il livello di
umidita' e di temperatura, in appena due giorni, favorisce la
comparsa dei primi miceli fungini e, tra questi, sono stati
evidenziati, in larga misura, funghi del genere Aspergillus,
Penicillium che nelle condizioni osservate producono metaboliti
secondari con attivita' tossica e noti come «Micotossine». Specifici
studi condotti dal Laboratorio Tecnologico Regionale sulla Qualita' e
Sicurezza degli Alimenti hanno evidenziato che la liquirizia, se non
lavorata in tempi brevi, e' soggetta a tale contaminazione.
L'Aflatossina B1 che l'Ocratossina A sono datate di un'elevata
resistenza termica (fino a 220°) e, dunque, le temperature raggiunte
nel ciclo di produzione dell'estratto di liquirizia non sono
sufficienti a degradarle. Cio' giustifica la necessita' di lavorare e
trasformare il prodotto nell'areale indicato, a tutela ed interesse
della salute del consumatore.


Art. 6.


Legame con l'ambiente

La Calabria e' una regione che, per via della sua conformazione
ed orografia, presenta caratteristiche assolutamente uniche rispetto
a tutte le altre regioni italiane.
Estremo lembo della penisola italiana, la Calabria e' essa stessa
considerata una penisola lunga e stretta circondata dal mare per
circa 800 Km che, se per certi versi puo' essere paragonata alla
Puglia, per altri dimostra di essere totalmente differente da questa.
Infatti la Calabria e' divisa longitudinalmente in due parti dalle
alte catene montuose appenniniche, elemento questo assolutamente
unico nel panorama delle regioni italiane.
La conformazione e l'orografia determinano in Calabria condizioni
bio-pedo-climatiche assolutamente uniche e peculiari rispetto al
resto della penisola in termini di temperature medie, escursione
termica, umidita', piovosita', precipitazioni, vento, eliofania e
radiazione solare quindi temperatura del suolo, elementi questi
ampiamente dimostrati da numerosi studi scientifici. Il particolare
habitat ha, nel corso dei secoli, esercitato sulla specie una forte
pressione adattiva e quindi selettiva condizionando le performance in
termini di caratteristiche compositive, nutrizionali, aromatiche
definendo uno specifico chemiotipo: la liquirizia di Calabria.
Questa particolare tipologia di liquirizia e' identificativa
della regione Calabria infatti essa era ben nota gia' nel Seicento
come emerge da numerosi documenti, tra cui il famoso «Trattato di
terapeutica e farmacologia» Vol. I (1903) in cui si afferma che «...
La specie che li fornisce e' la Glycyrrhiza Glabra (Leguminose
Papillonacee), che appartiene al sud-ovest dell'Europa. Talora la
radice officinale e' designata con il nome di LIQUIRIZIA DI CALABRIA,
per distinguerla dalla liquirizia di Russia, piu' chiara fornita
dalla Glycyrrhiza Glandulifera o Echinata che si trova nel sud-est
dell'Europa.».
Inoltre la celebre Encyclopaedia Britannica, nella sua
«Quattordicesima Edizione» (1928) asserisce: «...The preparation of
the juice is a widely extended industry along the Mediterranean
coast: but the quality best appreciated in Great Britain is MADE IN
CALABRIA...».
L'opinione espressa dall'Encyclopaedia Britannica e' confermata
in una relazione del Dipartimento di Stato degli USA «The licorice
plant» (1985).
La Liquirizia di Calabria identifica un «prodotto» complesso
frutto dell'interazione con l'opera dell'uomo, che si e' tramandata
nel corso dei secoli ed e' assurta alla dignita' di tradizione della
regione Calabria cosi' come riscontrabile nel Dipinto di Saint-Non
risalente alla fine del 1700, in Stato delle persone in Calabria. I
concari. di Vincenzo Padula risalente 1864, nel documento SVIMEZ
Piante officinali in Calabria: presupposti e prospettive del 1951, in
Pece e liquirizia nei casali cosentini del Settecento: forma
d'industrie e forze di lavoro di Augusto Placanica del 1980, in I
«Conci» e la produzione del succo di liquerizia in Calabria di
Gennaro Matacena redatto nel 1986, in La dolce industria. Conci e
liquirizia in provincia di Cosenza dal XVIII al XX secolo di Vittorio
Marzi et al. del 1991, e in molti altri testi pubblicati tra il 1700
e il 2000.
Nella Calabria del secondo Settecento la coltivazione della
liquirizia si estendeva lungo tutto il litorale ionico, soprattutto
ai confini settentrionali con la Lucania e nella vasta piana di
Sibari, dove abbondava, fino a Crotone e Reggio Calabria. Ma era
anche abbondante nella valle del Crati che da Cosenza sbocca nella
piana di Sibari, nonche' in ampie fasce della zona costiera
tirrenica.
Attualmente la pianta della liquirizia e' diffusa nelle stesse
aree, con un notevole incremento produttivo grazie all'opera di un
imprenditore agricolo coriglianese che, ormai da decenni, ha iniziato
a propagare la tanto preziosa radice con lo scopo di realizzare vere
e proprie colture specializzate, traducendo in realta' la famosa
agricoltura alternativa delle piante officinali di cui l'Italia e'
altamente deficitaria.


Art. 7.


Organismo di controllo

La verifica del rispetto del disciplinare e' svolta conformemente
a quanto stabilito dall'art. 37 del Reg. (UE) n. 1151/2012.
L'organismo di controllo preposto alla verifica del disciplinare di
produzione e' Agroqualita' S.P.A. con sede in V.le Cesare Pavese, 305
00144 Roma - email: agroqualita@agroqualita.it; telefono:
+.39.06.54228675.


Art. 8.


Confezionamento ed Etichettatura

La «Liquirizia di Calabria» DOP e' commercializzata in confezioni
di cartone, vetro, metallo, ceramica, polipropilene e cartene e in
tutti i materiali ammessi dalle leggi vigenti in materia di
confezionamento di prodotti alimentari. Le confezioni potranno avere
un peso oscillante tra i 5g e i 25kg. Ogni confezione deve comunque
essere sigillata in maniera che l'apertura della stessa comporti la
rottura del sigillo.
Sull'etichetta, deve essere riportato, il logo della
denominazione, tutte le diciture di legge, la numerazione progressiva
attribuita dalla struttura di controllo, e la data di confezionamento
del prodotto contenuto nei singoli astucci. E' vietato l'utilizzo di
qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel
presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi tipo: protetta,
pura, selezionata, scelta e similari. E' tuttavia consentito l'uso di
indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni
sociali, marchi privati, che non siano idonee a trarre in inganno
l'acquirente.
Il logo della denominazione «Liquirizia di Calabria» DOP
raffigura, in maniera stilizzata, un rombo con lati uguali e angoli
di 90°. All'esterno del rombo, posta sui due lati superiori da destra
verso sinistra viene riportata la dicitura «Liquirizia di Calabria»,
mentre la dicitura D.O.P. Denominazione di Origine Protetta e' sui
due lati inferiori, a partire da destra verso sinistra. La dimensione
minima di stampa dell'intero logo e' di 0,5 cm sia in altezza che in
larghezza. Il logo della denominazione puo' essere stampato in tutti
i colori.
Il marchio e' interamente composto con il lettering Amerigo BT,
nei diversi corpi e giustezze utili al posizionamento sui lati del
rombo.
L'acronimo, nello stesso carattere, e' compresso e deformato in
altezza, in modo da risultare posizionato centralmente nel quadrato
inscritto nel rombo.
Le applicazioni sono sempre positive e monocromatiche senza
resinatura; l'acronimo e' sfondato nel colore di stampa prescelto.
Alla denominazione «Liquirizia di Calabria» puo' essere aggiunta la
sua traduzione in altre lingue.
Fonts
«D.O.P.» Amerigo BT 116,5
«LIQUIRIZIA» Amerigo BT 25,189
«DI CALABRIA» Amerigo BT 21,238
«DENOMINAZIONE DI» Amerigo BT 13,554
«ORIGINE PROTETTA» Amerigo BT 14,167

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