Liquore di Limone della Costa d'Amalfi Ig - Controlli da DQA - Dipartimento qualità agroalimentare Srl - 2024
DQA - Dipartimento qualità agroalimentare S.r.l. con sede in Roma, Via G. Tomassetti n. 9, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall’articolo 39 del regolamento (UE) 2024/1143, per l’indicazione geografica stabilita Liquore di Limone della Costa d'Amalfi, registrata nell’Unione europea ai sensi dell’art. 20 del regolamento (CE) n. 110/2008.
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E DEL CONTRASTO ALLE FRODI AGROALIMENTARI
Autorizzazione all’organismo “DQA - Dipartimento qualità agroalimentare S.r.l.” ad effettuare i
controlli per l’indicazione geografica “Liquore di Limone della Costa d'Amalfi”, registrata in
ambito Unione europea.
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008;
Visto il decreto 8 giugno 2016, recante “Modifica del decreto 2 settembre 2014, di Attuazione
dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica del «Liquore di Limone della Costa d'Amalfi» o «Liquore di Limone Costa d'Amalfi»”;
Visto l’avviso della Commissione europea recante informazioni concernenti la valutazione delle schede tecniche relative alle indicazioni geografiche stabilite per le bevande spiritose pubblicato nella
serie C n. 115 della Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 27 marzo 2019 con la quale la
Commissione ha dichiarato concluso l’esame delle indicazioni geografiche stabilite presentate alla
commissione secondo l’art. 20 paragrafo 1 del regolamento CE n. 110/2008 e riporta in allegato
“Liquore di Limone della Costa d'Amalfi” tra le bevande spiritose che sono risultate conformi ai requisiti di cui all’art. 15 paragrafo 1 del regolamento n.110/2008;
Visto l’articolo 39 del predetto regolamento (UE) 2024/1143 relativo alla verifica del rispetto del disciplinare;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1236 della Commissione del 12 maggio 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di registrazione delle indicazioni geografiche di bevande spiritose, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare, la cancellazione della registrazione, l’utilizzo del simbolo e il controllo;
Visto il decreto ministeriale n. 5195 del 13 maggio 2010 recante le disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008,
concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose ed in particolare l’art. 7 relativo alle verifiche e ai controlli;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 383250 del 20 luglio 2023, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei Consorzi di Tutela per le indicazioni geografiche delle bevande spiritose;
Visto il decreto ministeriale del 18 ottobre 2023 pubblicato in G.U.R.I. serie generale n. 14 del 18 gennaio 2024 che reca le disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 2019/787, n.1235/2021 e n.1236/2021, per quanto riguarda le domande di registrazione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, la procedura di opposizione, le modifiche di disciplinare e la cancellazione della registrazione e che abroga il decreto ministeriale n. 5195 del 13 maggio 2010 fatte
salve le disposizioni transitorie di cui all’articolo 19;
Visto il regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017
relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;
Visto il decreto ministeriale del 3 febbraio 2023, recante il sistema nazionale di vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
Visto il decreto dipartimentale del 12 marzo 2015, n. 271, recante le modalità di funzionamento della banca dati vigilanza;
Visto il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, concernente il “Regolamento recante riorganizzazione del
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n.
74”;
Visto il D.M. n. 47783 del 31 gennaio 2024, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze del Ministero, registrato dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288;
Visto il D.P.C.M. del 29 luglio 2024, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2024, n. 1294, con il
quale al dr. Stefano Vaccari è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale
della prevenzione e del contrasto delle frodi agroalimentari (DG PREF) del Dipartimento
dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;
Vista la nota del 12 aprile 2022, acquisita al protocollo dell’Amministrazione n. 168430 del 13 aprile 2022, con la quale la Federazione Italiana Industriali Produttori, Esportatori ed Importatori di Vini, Acquaviti, Liquori, Sciroppi, Aceti ed affini ha designato “DQA - Dipartimento qualità agroalimentare S.r.l.” quale organismo di controllo dell’indicazione geografica “Liquore di Limone della Costa d'Amalfi” nelle more dell’completamento delle procedure per l’inserimento del medesimo Organismo
di Controllo nell’elenco delle strutture che possono essere incaricate dei controlli in materia di bevande spiritose con indicazione geografica;
Visto il decreto direttoriale prot n. 287827 del 27 giugno 2022 con il quale “DQA - Dipartimento
qualità agroalimentare S.r.l.” è stato iscritto nell’elenco delle strutture di controllo che soddisfano i
requisiti di cui all’art. 7, comma 2, del D.M. n. 51935 del 13 maggio 2010;
Considerato che con le note dell’11 ottobre 2023, 21 febbraio, 21 agosto, 28 ottobre e, infine, 4 dicembre 2024, “DQA - Dipartimento qualità agroalimentare S.r.l.” ha trasmesso il piano dei controlli definitivo con modulistica e tariffario per l’indicazione geografica “Liquore di Limone della Costa d'Amalfi” alla Direzione Generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agroalimentari;
Considerato che con la nota dell’Amministrazione del 6 dicembre 2024, protocollo n. 644045, sono
stati forniti chiarimenti sull’interpretazione dei disciplinari di produzione “Limone Costa d’Amalfi” e
“Liquore di Limone della Costa d'Amalfi”;
Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo di controllo ad
espletare le funzioni di controllo, previste dall’articolo 39 del regolamento 2024/1143, per
l’indicazione geografica “Liquore di Limone della Costa d'Amalfi”;
D E C R E T A
Articolo 1
(Autorizzazione)
“DQA - Dipartimento qualità agroalimentare S.r.l.” con sede in Roma, Via G. Tomassetti n. 9, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall’articolo 39 del regolamento (UE) 2024/1143, per l’indicazione geografica stabilita “Liquore di Limone della Costa d'Amalfi”, registrata nell’Unione europea ai sensi dell’art. 20 del regolamento (CE) n. 110/2008.
Articolo 2
(Approvazione del piano dei controlli e tariffario)
Il piano dei controlli e il tariffario relativi all’indicazione geografica “Liquore di Limone della Costa d'Amalfi”, presentati da “DQA - Dipartimento qualità agroalimentare S.r.l.”, sono approvati.
Articolo 3
(Obblighi del soggetto autorizzato)
1. “DQA - Dipartimento qualità agroalimentare S.r.l.” per tutta la durata del periodo di validità
dell’autorizzazione è tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di settore, nonché ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che
l’autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
2. “DQA - Dipartimento qualità agroalimentare S.r.l.” sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo e il sistema tariffario.
3. Le variazioni suindicate sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.
4. “DQA - Dipartimento qualità agroalimentare S.r.l.” comunica all’Amministrazione le modifiche relative alla documentazione di sistema, al personale ispettivo e alla composizione degli organi collegiali.
Articolo 4
(Decorrenza e durata del provvedimento)
1. L’autorizzazione di cui all’art. 1 ha durata triennale e decorre dalla data del presente decreto.
2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi
dell’art. 7 del decreto ministeriale n. 5195 del 13 maggio 2010, dovrà comunicare all’Autorità
nazionale competente, l’intenzione di confermare “DQA - Dipartimento qualità agroalimentare S.r.l.”
o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell’elenco di cui al medesimo articolo, o
l’autorità pubblica da designare.
3. Nel periodo di vigenza dell’autorizzazione, “DQA - Dipartimento qualità agroalimentare S.r.l.”
resterà iscritto nell’elenco degli organismi di controllo di cui all’art. 7 del decreto ministeriale n. 5195 del 13 maggio 2010, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.
Articolo 5
(Vigilanza)
“DQA - Dipartimento qualità agroalimentare S.r.l.” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ai sensi dell’articolo 39 del regolamento UE
2024/1143 e dell’articolo 33 del regolamento UE 2017/625.
Articolo 6
(Obblighi di comunicazione)
1. “DQA - Dipartimento qualità agroalimentare S.r.l.” comunica, in forma telematica, al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste alla Regione Campania competente per territorio, le quantità di prodotto certificate nell’anno con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
2. “DQA - Dipartimento qualità agroalimentare S.r.l.” trasmetterà i dati relativi alle quantità di prodotto certificate a richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi del decreto ministeriale n. 383250 del 20 luglio 2023 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
3. “DQA - Dipartimento qualità agroalimentare S.r.l.” è tenuta ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.
Articolo 7
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
L’inosservanza, da parte di “DQA - Dipartimento qualità agroalimentare S.r.l.” delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca dell’autorizzazione di cui all’art. 1, ai sensi
dell’art. 33 del regolamento UE 2017/625.
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Il Direttore Generale Stefano Vaccari
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)
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